Articolo 144 bis del Codice della proprietà industriale
Articolo 145Articolo 135
Versione
22 aprile 2006
Art. 144-bis. (( (Sequestro conservativo) )) (( 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria puo' disporre, ai sensi dell' articolo 671 del codice di procedura civile , il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorita' giudiziaria puo' disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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