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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
NA RI Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 5335 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024 e vertente
TRA
, (C.F.: ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale Gottardo Pt_4 C.F._4
n. 21, c.a.p. 00141, presso lo studio dell'Avv. Lucia Carini (c.f.: ) - tel/fax: C.F._5
06/8292657- 06821132- PEC: , che li difende giusta procura in Email_1
atti,
Appellanti
E
, c.f. , elettivamente domiciliata ai fini del presente Controparte_1 CodiceFiscale_6 atto presso lo studio in Colleferro, Corso F. Turati 20, dell'Avv. Pietro Paolo Vitiello, c.f.
[...]
, del Foro di LL che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._7
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 357/2020 emessa dal Tribunale di LL in data 17.02.2020, pubblicata in data 17 Febbraio 2020. Conclusioni
Per gli appellanti: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 357/2020 emessa dal Tribunale di LL in data 17 febbraio 2020, nella causa civile avente N.R.G. 1947/2015, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio sulla porzione di terreno identificata in catasto al foglio 33 numero 52 di proprietà degli odierni attori in favore del fondo “Le Partite” di proprietà della SI.ra , con conseguente cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento Controparte_1
esclusivo della proprietà i SIg.ri , , NA RI e;
Parte_1 Pt_2 Pt_4
- condannare, altresì, la SI.ra al risarcimento del danno da liquidarsi in via Controparte_1
equitativa;
- rigettare tutte le domande esplicate in via riconvenzionale dall'odierna appellata nel giudizio di primo grado perché infondate e non dimostrate;
- in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU atteso che l'elaborato dell'espletata consulenza per le ragioni sopra enunciate non ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti proposti, non risultando aderente allo stato dei luoghi le conclusioni ivi formulate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi del doppio grado di giudizio».
Per l'appellata: «Piaccia all'ill.ma Corte d'appello adita, per le motivazioni tutte di cui in premessa, rigettare integralmente l'avverso appello, con conferma della sentenza impugnata. Vittoria di spese.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15/03/2015, , NA RI e Parte_1 Pt_2 Parte_4
, proprietari, in qualità di eredi di (deceduto il 3/03/2014), del fondo sito
[...] Persona_1 nell'agro di Carpineto Romano (RM) denominato convenivano in giudizio avanti al Persona_2
Tribunale di LL , proprietaria del limitrofo fondo denominato “Le Partite”, per Controparte_1 sentir “dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio sulla porzione di terreno identificata in catasto al foglio 33 numero 52 di proprietà degli odierni attori in favore del fondo “Le Partite” di proprietà della , con conseguente cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento Controparte_1
esclusivo della proprietà di , , NA RI e;
- condannare, Parte_1 Pt_2 Pt_4
altresì, la predetta convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. In data 29 Giugno 2015, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea e, in via riconvenzionale, la declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di passaggio e, in subordine, la costituzione di servitù necessaria.
Il primo giudice ammetteva le prove testimoniali richieste da entrambe le parti nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c., limitando l'escussione testimoniale a due testi per parte, e disponeva
CTU tesa ad accertare se il fondo di parte convenuta fosse intercluso senza l'attuale accesso, se esistessero altri possibili accessi al fondo de quo e con quali modalità fossero realizzabili in relazione alle norme vigenti e, ove possibile, accertare l'epoca di realizzazione dell'attuale accesso alla via pubblica.
Il giudice di prime cure traeva convinzione dalle prove testimoniali che non si fosse costituita la servitù di passaggio per usucapione, per la discontinuità nel suo utilizzo e modalità di esercizio.
D'altro canto, emergeva dalla CTU che il fondo “Le Partite” di proprietà della era servito CP_1 da due propri accessi, ma “per la particolare morfologia del terreno e la considerevole estensione del fondo (di circa 10 ettari), gravato da vincoli ambientali previsti per le aree boschive e pascolo dagli strumenti urbanistici del PTPR e del PRG (art. 16 NTA - all. 4), che non consentono la realizzazione di veri e propri collegamenti interni al fondo stesso – non sembrano, in realtà, essere sufficienti a garantire la piena fruibilità del fondo ai fini della sua destinazione agricola, e quindi dell'attività condotta dalla parte convenuta SI.ra ” Entrambi gli accessi non CP_1 consentirebbero di raggiungere l'intero fondo. Uno partendo dalla strada comunale “S. Agostino” consente di accedere alla parte sud del fondo, un altro alla parte nord ovest, partendo dalla strada comunale “Casalini” che però risulta inadeguata al transito dei mezzi agricoli poiché ampia in alcuni punti solo circa ml 2, non adeguatamente realizzata e protetta sul lato ove la quota del terreno adiacente è nettamente più bassa. Esistono poi due accessi pedonali che, secondo CTU, non è possibile rendere transitabili da mezzi agricoli, vuoi per i forti dislivelli che per l'esistenza di vincoli ambientali.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che la CTU fosse corretta ed esaustiva risultando adeguatamente motivata, coerente ai riscontri ed al materiale acquisito in istruttoria. Il CTU, inoltre, specificava il giudicante, non aveva trascurato di rispondere in maniera esatta e puntuale, completamente condivisibile a tutte le questioni a lui sottoposte nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, confutando sempre puntualmente a tutti i rilievi, le osservazioni critiche avanzate da parte attrice con il CTP Geom. e di parte convenuta Persona_3
con il CTP Arch. . Persona_4 Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda subordinata di parte convenuta, ossia la costituzione di servitù necessaria, ai sensi dell'art. 1052 c.c., sul percorso oggetto di causa. Chiedeva quindi al CTU un supplemento di consulenza al fine di stabilire il valore della costituzione della servitù, e sulla base del computo effettuato dal tecnico incaricato, condannava la convenuta al pagamento di una indennità pari ad euro 2.214,00, compensando le spese legali e di CTU.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, le parti appellanti, , Parte_1 Pt_2
, , hanno impugnato la sentenza.
[...] Parte_3 Parte_4
Quale motivo di appello viene indicata la violazione dell'art. 116 c.p.c. e una motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria sui punti decisivi della controversia.
Viene addebitato al giudice di primo grado di essersi appiattito sulle conclusioni della CTU senza considerare e motivare circa le eccezioni formulate da parte attrice e dal suo CTP.
Le contestazioni alla CTU, di cui si chiede in via istruttoria la rinnovazione, sono così riassumibili:
1) la possibilità di realizzare una viabilità interna a partire dagli accessi esistenti, 2) la possibilità di ampliamento dei due accessi pedonali già esistenti sul fondo 3) l'esistenza della strada CP_1
comunale Casalini che avrebbe le caratteristiche per un agevole transito dei mezzi meccanici necessari alla coltura, avendo una larghezza minima superiore a ml. 2,20 e presentando un dislivello massimo con il terreno che la costeggia di 70 cm.
Si contesta inoltre che “controparte ha richiesto la costituzione di servitù necessaria ex art. 1051 c.c., senza fornire alcuna prova in ordine alla destinazione agricola e coltivazione del fondo. Il Giudice di prime cure, per giustificare l'applicazione dell'art. 1052 c.c., trattandosi, nel caso di specie, di fondo non intercluso, avrebbe dovuto accertare concretamente la rispondenza della domanda alle effettive esigenze dell'agricoltura o dell'industria del fondo “Le Partite”, mentre si limita nella impugnata sentenza a farne solo astrattamente menzione”.
In ordine alle contestazioni alla CTU occorre rilevare come il tecnico incaricato abbia risposto puntualmente alle obiezioni della parte oggi appellante nella relazione “chiarimenti ed integrazioni in replica”, cosicché il giudice ha fatto proprie le risposte del tecnico, senza doverne fare puntuale menzione. Quindi tali motivi di appello devono essere respinti.
Circa l'asserita assenza di “prova in ordine alla destinazione agricola e coltivazione del fondo”, in primo grado non si è mai messa in discussione la destinazione agricola del fondo dominante e non si
è mai sollevata tale eccezione. Unicamente in comparsa conclusionale, con la quale, com'è noto, è possibile solo illustrare le ragioni della controversia, gli attori affrontano l'argomento, ma solo al fine di asserire la sufficienza degli accessi esistenti, adducendo che in CTU “non viene in alcun modo specificata la qualità delle colture effettivamente praticate nelle distinte particelle costituenti il fondo
. Da notare che nello stesso atto si parla esplicitamente della cura del castagneto (Solo la CP_1
coltivazione del castagneto necessita di interventi annuali periodici ma non di certo di una cura giornaliera). Pertanto, emergendo con chiarezza la tipologia delle colture anche tale motivo di doglianza non appare fondato.
In definitiva l'appello va rigettato, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
P.Q.M.
• La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
, , avverso la sentenza n. 357/2020 emessa dal
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di LL in data 17.02.2020, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali del grado che si liquidano in favore dell'appellata in € 3.966,00 oltre spesse generali, Iva e Cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 7.5.2025
IL consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
NA RI Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 5335 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024 e vertente
TRA
, (C.F.: ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale Gottardo Pt_4 C.F._4
n. 21, c.a.p. 00141, presso lo studio dell'Avv. Lucia Carini (c.f.: ) - tel/fax: C.F._5
06/8292657- 06821132- PEC: , che li difende giusta procura in Email_1
atti,
Appellanti
E
, c.f. , elettivamente domiciliata ai fini del presente Controparte_1 CodiceFiscale_6 atto presso lo studio in Colleferro, Corso F. Turati 20, dell'Avv. Pietro Paolo Vitiello, c.f.
[...]
, del Foro di LL che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._7
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 357/2020 emessa dal Tribunale di LL in data 17.02.2020, pubblicata in data 17 Febbraio 2020. Conclusioni
Per gli appellanti: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 357/2020 emessa dal Tribunale di LL in data 17 febbraio 2020, nella causa civile avente N.R.G. 1947/2015, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio sulla porzione di terreno identificata in catasto al foglio 33 numero 52 di proprietà degli odierni attori in favore del fondo “Le Partite” di proprietà della SI.ra , con conseguente cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento Controparte_1
esclusivo della proprietà i SIg.ri , , NA RI e;
Parte_1 Pt_2 Pt_4
- condannare, altresì, la SI.ra al risarcimento del danno da liquidarsi in via Controparte_1
equitativa;
- rigettare tutte le domande esplicate in via riconvenzionale dall'odierna appellata nel giudizio di primo grado perché infondate e non dimostrate;
- in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU atteso che l'elaborato dell'espletata consulenza per le ragioni sopra enunciate non ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti proposti, non risultando aderente allo stato dei luoghi le conclusioni ivi formulate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi del doppio grado di giudizio».
Per l'appellata: «Piaccia all'ill.ma Corte d'appello adita, per le motivazioni tutte di cui in premessa, rigettare integralmente l'avverso appello, con conferma della sentenza impugnata. Vittoria di spese.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15/03/2015, , NA RI e Parte_1 Pt_2 Parte_4
, proprietari, in qualità di eredi di (deceduto il 3/03/2014), del fondo sito
[...] Persona_1 nell'agro di Carpineto Romano (RM) denominato convenivano in giudizio avanti al Persona_2
Tribunale di LL , proprietaria del limitrofo fondo denominato “Le Partite”, per Controparte_1 sentir “dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio sulla porzione di terreno identificata in catasto al foglio 33 numero 52 di proprietà degli odierni attori in favore del fondo “Le Partite” di proprietà della , con conseguente cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento Controparte_1
esclusivo della proprietà di , , NA RI e;
- condannare, Parte_1 Pt_2 Pt_4
altresì, la predetta convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. In data 29 Giugno 2015, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea e, in via riconvenzionale, la declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di passaggio e, in subordine, la costituzione di servitù necessaria.
Il primo giudice ammetteva le prove testimoniali richieste da entrambe le parti nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c., limitando l'escussione testimoniale a due testi per parte, e disponeva
CTU tesa ad accertare se il fondo di parte convenuta fosse intercluso senza l'attuale accesso, se esistessero altri possibili accessi al fondo de quo e con quali modalità fossero realizzabili in relazione alle norme vigenti e, ove possibile, accertare l'epoca di realizzazione dell'attuale accesso alla via pubblica.
Il giudice di prime cure traeva convinzione dalle prove testimoniali che non si fosse costituita la servitù di passaggio per usucapione, per la discontinuità nel suo utilizzo e modalità di esercizio.
D'altro canto, emergeva dalla CTU che il fondo “Le Partite” di proprietà della era servito CP_1 da due propri accessi, ma “per la particolare morfologia del terreno e la considerevole estensione del fondo (di circa 10 ettari), gravato da vincoli ambientali previsti per le aree boschive e pascolo dagli strumenti urbanistici del PTPR e del PRG (art. 16 NTA - all. 4), che non consentono la realizzazione di veri e propri collegamenti interni al fondo stesso – non sembrano, in realtà, essere sufficienti a garantire la piena fruibilità del fondo ai fini della sua destinazione agricola, e quindi dell'attività condotta dalla parte convenuta SI.ra ” Entrambi gli accessi non CP_1 consentirebbero di raggiungere l'intero fondo. Uno partendo dalla strada comunale “S. Agostino” consente di accedere alla parte sud del fondo, un altro alla parte nord ovest, partendo dalla strada comunale “Casalini” che però risulta inadeguata al transito dei mezzi agricoli poiché ampia in alcuni punti solo circa ml 2, non adeguatamente realizzata e protetta sul lato ove la quota del terreno adiacente è nettamente più bassa. Esistono poi due accessi pedonali che, secondo CTU, non è possibile rendere transitabili da mezzi agricoli, vuoi per i forti dislivelli che per l'esistenza di vincoli ambientali.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che la CTU fosse corretta ed esaustiva risultando adeguatamente motivata, coerente ai riscontri ed al materiale acquisito in istruttoria. Il CTU, inoltre, specificava il giudicante, non aveva trascurato di rispondere in maniera esatta e puntuale, completamente condivisibile a tutte le questioni a lui sottoposte nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, confutando sempre puntualmente a tutti i rilievi, le osservazioni critiche avanzate da parte attrice con il CTP Geom. e di parte convenuta Persona_3
con il CTP Arch. . Persona_4 Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda subordinata di parte convenuta, ossia la costituzione di servitù necessaria, ai sensi dell'art. 1052 c.c., sul percorso oggetto di causa. Chiedeva quindi al CTU un supplemento di consulenza al fine di stabilire il valore della costituzione della servitù, e sulla base del computo effettuato dal tecnico incaricato, condannava la convenuta al pagamento di una indennità pari ad euro 2.214,00, compensando le spese legali e di CTU.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, le parti appellanti, , Parte_1 Pt_2
, , hanno impugnato la sentenza.
[...] Parte_3 Parte_4
Quale motivo di appello viene indicata la violazione dell'art. 116 c.p.c. e una motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria sui punti decisivi della controversia.
Viene addebitato al giudice di primo grado di essersi appiattito sulle conclusioni della CTU senza considerare e motivare circa le eccezioni formulate da parte attrice e dal suo CTP.
Le contestazioni alla CTU, di cui si chiede in via istruttoria la rinnovazione, sono così riassumibili:
1) la possibilità di realizzare una viabilità interna a partire dagli accessi esistenti, 2) la possibilità di ampliamento dei due accessi pedonali già esistenti sul fondo 3) l'esistenza della strada CP_1
comunale Casalini che avrebbe le caratteristiche per un agevole transito dei mezzi meccanici necessari alla coltura, avendo una larghezza minima superiore a ml. 2,20 e presentando un dislivello massimo con il terreno che la costeggia di 70 cm.
Si contesta inoltre che “controparte ha richiesto la costituzione di servitù necessaria ex art. 1051 c.c., senza fornire alcuna prova in ordine alla destinazione agricola e coltivazione del fondo. Il Giudice di prime cure, per giustificare l'applicazione dell'art. 1052 c.c., trattandosi, nel caso di specie, di fondo non intercluso, avrebbe dovuto accertare concretamente la rispondenza della domanda alle effettive esigenze dell'agricoltura o dell'industria del fondo “Le Partite”, mentre si limita nella impugnata sentenza a farne solo astrattamente menzione”.
In ordine alle contestazioni alla CTU occorre rilevare come il tecnico incaricato abbia risposto puntualmente alle obiezioni della parte oggi appellante nella relazione “chiarimenti ed integrazioni in replica”, cosicché il giudice ha fatto proprie le risposte del tecnico, senza doverne fare puntuale menzione. Quindi tali motivi di appello devono essere respinti.
Circa l'asserita assenza di “prova in ordine alla destinazione agricola e coltivazione del fondo”, in primo grado non si è mai messa in discussione la destinazione agricola del fondo dominante e non si
è mai sollevata tale eccezione. Unicamente in comparsa conclusionale, con la quale, com'è noto, è possibile solo illustrare le ragioni della controversia, gli attori affrontano l'argomento, ma solo al fine di asserire la sufficienza degli accessi esistenti, adducendo che in CTU “non viene in alcun modo specificata la qualità delle colture effettivamente praticate nelle distinte particelle costituenti il fondo
. Da notare che nello stesso atto si parla esplicitamente della cura del castagneto (Solo la CP_1
coltivazione del castagneto necessita di interventi annuali periodici ma non di certo di una cura giornaliera). Pertanto, emergendo con chiarezza la tipologia delle colture anche tale motivo di doglianza non appare fondato.
In definitiva l'appello va rigettato, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
P.Q.M.
• La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
, , avverso la sentenza n. 357/2020 emessa dal
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di LL in data 17.02.2020, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali del grado che si liquidano in favore dell'appellata in € 3.966,00 oltre spesse generali, Iva e Cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 7.5.2025
IL consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati