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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10696/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Sara Calogero;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 5.11.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell' la sussistenza del requisito
[...] CP_1
sanitario prescritto per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l.
12.6.1984 n. 222.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le infermità da cui è affetto l'assicurato non riducono in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, come prescritto dall'art. 1 co. 1 l. 12.6.1984
n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10696/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Sara Calogero;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 5.11.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell' la sussistenza del requisito
[...] CP_1
sanitario prescritto per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l.
12.6.1984 n. 222.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le infermità da cui è affetto l'assicurato non riducono in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, come prescritto dall'art. 1 co. 1 l. 12.6.1984
n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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