Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7843/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7843/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto attribuzione di quota di pensione e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Rosa Maria Scalone,
-ricorrente-
e
( ), rappresentata e difesa da CP_1 C.F._2
Avv. Immacolata Elia,
-resistente- nonché
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso da CP_2
Avv. Carmelina La Gatta,
-altro resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Con ricorso depositato in data 18.07.2024 Parte_1 ha dedotto di essere stata coniugata con dal Controparte_3
28.04.1958 e sino alla data in cui è stata pronunciata giudizialmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 4079/1991 del 19.10.1991 di questo
Tribunale che ha altresì riconosciuto alla ricorrente il
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diritto all'assegno divorzile nella misura di £ 450.000 mensili.
Ha precisato che ha contratto nuove nozze con Controparte_3 la resistente ed è successivamente deceduto il CP_1
22.02.2023; mentre ella non ha più contratto alcun matrimonio dopo il divorzio.
Ha dichiarato di percepire una pensione sociale.
Ha concluso domandando: l'attribuzione di una quota del trattamento di reversibilità in misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di lite.
I.2.- si è costituita in giudizio non CP_1 contestando il diritto della ricorrente.
Ha dedotto di essersi sposata con il de cuius nel Novembre
1996, ma di aver avviato la convivenza già dal 03.07.1995.
Mentre la ricorrente si è separata di fatto molto prima del divorzio.
Ha dedotto di aver assistito il coniuge invalido per oltre 25 anni.
Ha precisato che la pensione di reversibilità ammonta ad €
863,97 e costituisce l'unica sua fonte di reddito.
Ha concluso per: l'attribuzione di una quota del trattamento di reversibilità in misura pari a due terzi dell'intero
(memoria di risposta depositata il 21.01.2025).
I.3.- si è costituito in giudizio con memoria del CP_2
04.02.2025 dichiarando che la pensione di reversibilità ammonta ad 10.656,20 lordi annui mentre l'assegno di cui godeva la ricorrente è pari ad € 393,93 mensili. Si è rimesso al Tribunale per la determinazione delle quote spettanti alle parti.
I.4.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti. All'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per la decisione in conformità alle rispettive originarie conclusioni. Il giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda della ricorrente può essere accolta nei termini di seguito indicati.
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II.1.- Non vi è dubbio sull'esistenza dell'an del diritto della ricorrente a percepire una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge;
diritto che - ricorrendone i presupposti per la beneficiaria - la legge sottopone alle sole condizioni della titolarità di un assegno divorzile in capo al coniuge divorziato, del suo mancato passaggio a nuove nozze nonché dell'anteriorità del rapporto di lavoro rispetto alla sentenza di divorzio.
Nel caso di specie, vi è prova della titolarità in capo alla ricorrente di un assegno divorzile pari a £ 450.000 mensili disposto con sentenza del Tribunale di Bari n. 4079/1991 del
19.10.1991 (doc. 1); così come è incontestato che ella sia libera di stato e non sia passata a nuove nozze (doc. 4).
Inoltre, non risulta contestata neppure l'anteriorità del rapporto di lavoro rispetto alla sentenza di divorzio.
Pertanto, la controversia ha ad oggetto unicamente la determinazione del quantum spettante all'avente diritto in concorso con quanto percepisce la resistente, già coniuge di al momento della di lui morte. Controparte_3
II.2.- A tal proposito si deve preliminarmente precisare che la stessa lettera delle disposizioni normative di cui all'art. 9, commi III e IV, legge 898/1970 impedisce di ritenere che nella ripartizione del trattamento di reversibilità alcuno degli aventi diritto possa essere escluso in toto dalla partecipazione al beneficio. Infatti il comma III della disposizione citata fa riferimento all'attribuzione di una
“quota” della pensione;
ed il comma IV stabilisce che il
Tribunale debba “ripartire fra tutti” la pensione stessa. A conferma di ciò vi è anche la considerazione che nel caso di coesistenza di un coniuge superstite con uno o più coniugi divorziati, ciascuno è titolare di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità (diritto autonomo e concorrente, in pari grado, che si qualifica, per l'appunto, come diritto ad una quota della pensione di reversibilità): pertanto, quel che viene diviso è l'unico trattamento di reversibilità spettante, in astratto, al coniuge superstite e non un diritto di quest'ultimo (così Cass. Civ., 19 settembre
2008, sentenza n. 23862).
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A ciò occorre aggiungere che il diritto all'unico trattamento riguarda la sola quota parte di spettanza coniugale. Mentre i diritti spettanti ai figli e ad altri eventuali beneficiari non possono essere pregiudicati dal conflitto esistente tra il coniuge superstite e il coniuge o i coniugi divorziati (art. 9, comma IV, legge 898/1970).
II.3.- Ciò chiarito, occorre precisare quali siano i criteri da utilizzare per la ripartizione del trattamento di reversibilità fra le aventi diritto.
A tal proposito l'art. 9, comma III, della legge 898/1970, pur non specificando quale sia la misura da ripartire, individua nella durata del rapporto di coniugio il criterio principale per la quantificazione del diritto al trattamento di reversibilità. Con la precisazione che la durata di tale rapporto deve farsi corrispondere a quella legale e, dunque, al periodo intercorrente tra la celebrazione del matrimonio ed il suo scioglimento (per morte, con riferimento al coniuge superstite, ovvero per effetto di pronuncia giudiziale, con riferimento all'ex coniuge divorziato) senza che possa rilevare la reale durata del rapporto affettivo (cfr. Cass.
Civ. 23 aprile 2008, sentenza n. 10575).
Tuttavia, si deve condividere con la Suprema Corte che il criterio della durata del matrimonio non possa trovare applicazione esclusiva ed automatica. Infatti, è ben possibile ricorrere all'applicazione di ulteriori criteri suggeriti dalle circostanze concrete (in particolare, quelli di cui all'art. 5, legge 898/1970) ed idonei a svolgere una ragionevole funzione correttiva del suddetto canone principale. E infatti: «La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta
“tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in
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favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso» (Cass. Civ., 21 giugno 2012, sentenza n. 10391).
II.3.1.- Premesso che la misura del trattamento pensionistico de quo è pari ad € 863,97 (come da cedolino paga prodotto dalla resistente e non contestato), nel caso di specie la durata legale del matrimonio della ricorrente è pari a 12227 giorni equivalenti a 33,48 anni (dal 28.04.1958 al
19.10.1991); a fronte del periodo matrimoniale dalla resistente pari a 9585 giorni equivalenti a 26,24 anni (dal
25.11.1996 al 22.02.2023, data di decesso del coniuge).
Tenendo conto del mero rapporto di proporzionalità corrispondente alla durata dei rispettivi matrimoni, spetterebbe alla ricorrente una quota pari al 56,06% a fronte della quota di circa il 43,94% spettante alla resistente.
II.3.2.- Dall'istruttoria sono emersi altri elementi rilevanti che devono necessariamente essere considerati per una rideterminazione più equa del rapporto tra le quote.
In primo luogo, è emerso che la misura dell'assegno divorzile in favore della ricorrente ammontava, a seguito di rivalutazione e cambio valuta, ad € 393,93 mensili.
In secondo luogo, quanto alla peculiare assistenza personale dedotta dalla resistente, essa è provata solo in minima parte.
Infatti, la parte ha prodotto una certificazione medica risalente al febbraio 2007 che attesta in capo al marito lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità con capacità deambulatorie ridotte.
In terzo luogo, la resistente ha provato di aver avviato la convivenza già prima del matrimonio e, in particolare, a far data dal gennaio 1995 (docc. 1 e 2). Mentre la ricorrente risultava già separata sin dal giugno del 1986 (come risulta dalla sentenza di divorzio).
Da ultimo, quanto ai redditi delle parti, è rimasto incontestato che la ricorrente è percettrice di pensione
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sociale e la resistente non ha entrate ulteriori rispetto alla reversibilità.
Sicché, in definitiva, il Collegio ritiene equo apportare dei correttivi al parametro della mera proporzione della durata legale dei matrimoni, valorizzando sia i tempi effettivi di convivenza sia la maggiore assistenza personale prestata al marito da parte della resistente. Pertanto, a ciascuna avente diritto può riconoscersi una quota pari alla metà della pensione.
II.4.- Quanto all'efficacia temporale, si condivide il dictum della Suprema Corte secondo cui: «Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.» (Cass. Civ., 27 settembre 2013, sentenza n. 22259).
Pertanto, poiché il decesso del de cuius è avvenuto in data
22.02.2023, la decorrenza del diritto deve essere fissata al
01.03.2023.
III.- Spese e compensi di giudizio devono intendersi integralmente compensati tra le parti. Sussistono infatti eccezionali ragioni rappresentate dal fatto che, da un lato, le parti devono per legge necessariamente rivolgersi al
Tribunale per l'equa formazione delle quote di spettanza e, dall'altro, che non vi è stato contrasto sull'an della pretesa.
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P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato in data
18.07.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1 con l'intervento di , ogni altra istanza disattesa, così CP_2 provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DISPONE che a far data dal 01.03.2023 il diritto a percepire la pensione di reversibilità di (Á: Bari, 12.12.1936 - Ω: Controparte_3
Bari, 22.02.2023) spetta a:
- per una quota pari al 50% dell'intero; Parte_1
- per una quota pari al 50% dell'intero; CP_1
2) DISPONE la compensazione integrale tra le parti di spese e competenze di lite.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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