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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. R.g. 367/2023, promossa da
, in persona del Direttore rappresentante legale pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici è domiciliata ope legis;
- appellante - nei confronti di
, in proprio e nella qualità di socio e di liquidatore della Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alceste Controparte_2
Campanile e Ada Modarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellato –
Oggetto: appello in materia di opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
18.03.2025.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' impugnava la Parte_1 sentenza n. 651/2023, pubblicata in data 17.02.2023, con la quale il Tribunale di Bari aveva accolto l'opposizione alla cartella di pagamento (n. 01420140010538154001)
pagina 1 di 9 spiegata da , in proprio e in qualità di socio liquidatore della Controparte_1 [...]
Controparte_2
All'uopo, premetteva:
- che, con atto di irrogazione di sanzioni n. 884LS0100106/2009, la Direzione Provinciale di Bari dell' , in applicazione dell'art. 3, co. 3, del D.L. n. 12/2002, Parte_1 convertito in legge n. 73/2002, aveva applicato alla
[...]
, nonché ai soci, quali obbligati solidali, la Parte_2 sanzione di € 58.499,00, per aver impiegato, nell'anno 2004, due lavoratori irregolari, ovvero due lavoratori dipendenti non risultanti dalla documentazione obbligatoria, giusta nn. 2 PP.VV. di Ispezione, il primo del Ministero del Lavoro del 13 gennaio 2005, nonché il P.V. del 4 gennaio 2005 del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, entrambi finalizzati alla verifica all'adempimento degli obblighi in materia fiscale e previdenziale;
- che, con ricorso depositato il 12.01.2010 dinanzi al Tribunale di Bari, la società aveva impugnato, ex art. 22 L. n. 689/1981, il predetto atto di irrogazione sanzioni;
- che il giudizio (R.G. n.22572010) si era concluso con ordinanza del 20.01.2010, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità per tardività ex art. 23 L. n. 689/1981;
- che, avverso la prefata ordinanza, la parte aveva interposto ricorso per Cassazione;
- che, con ordinanza n. 7993/2013 del 01.04.2013, la Suprema Corte aveva annullato il provvedimento del Tribunale di Bari, rimettendo a quest'ultimo la decisione nel merito della controversia;
- che la parte aveva riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. dinanzi al Tribunale di
Bari;
- che, con sentenza n. 2534/2015, pubblicata in data 03.06.2015, il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e confermato l'atto di irrogazione sanzioni n.
884LS0100106/2009;
- che, in data 09.06.2014, l'Equitalia aveva notificato al , in qualità di CP_1 coobbligato, la cartella di pagamento n. 01420140010538154001, contenente il relativo ruolo esattoriale;
- che, con ricorso notificato il 15.04.2011, il , in proprio e nella qualità in atti, CP_1 aveva impugnato la citata cartella di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Bari, eccependo il difetto di legittimazione dell per Parte_1
l'irrogazione delle sanzioni per lavoro irregolare;
pagina 2 di 9 - che, con sentenza n. 3573/17/14 del 10.11.2014, la Commissione tributaria adita aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, indicando, quale autorità fornita di giurisdizione, il Giudice ordinario - sezione lavoro;
- che, con ricorso ex art. 59 L. n. 69/2009 dell'8.04.2015, la parte aveva riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, chiedendo di dichiarare illegittimo il ruolo n.
2014/134 del 07.01.2014 per difetto assoluto di legittimazione dell' Parte_1
e, per l'effetto, di annullare la cartella n. 01420140010538154001;
- che il giudizio veniva definito con la sentenza n. 651/2023, con cui il Tribunale adito accoglieva l'avversa opposizione, annullava la cartella opposta e condannava l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
- che detta sentenza era illegittima ed erronea, per i seguenti motivi:
1. - era del tutto mancato, nell'atto introduttivo del giudizio, l'individuazione del vizio della cartella impugnata, non essendo comprensibile se il Tribunale avesse accolto l'opposizione alla cartella argomentando sulla scorta della carenza di potere della
[...]
nell'irrogare la sanzione ovvero nella fase della riscossione;
Parte_1
2. - il primo Giudice non aveva considerato che la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi propri, mentre, nel caso di specie, l'atto di irrogazione della sanzione era stato ritualmente notificato, sicchè non era possibile recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso l'atto presupposto;
3. – il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 22 della legge 689/81, con sentenza n.
2534/15 emessa in data 29.4.2015, aveva confermato la sanzione inflitta, per cui l'opposizione avverso la richiamata cartella andava dichiarata inammissibile, essendosi formato il giudicato sul punto, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem;
4. – l'opposizione andava comunque rigettata, competendo all' il potere di Pt_1 accertamento e contestazione delle violazioni ammnistrative de quo ex art. 3, comma 5, del D.L. n. 12/2002, nonchè del comma 7 bis inserito nell'art. 36 bis del D.L. n.
223/2006 ad opera dell'art. 1, comma 54, della legge 247/07;
5. – che, conseguentemente, era erroneo anche il capo sulle spese di lite;
tanto premesso, chiedeva, in via principale, che venisse dichiarata inammissibile l'opposizione avversa e/o, in via gradata, che venisse rigettata nel merito, in quanto infondata;
in ogni caso, che venisse confermato il credito erariale portato dalla cartella di pagamento n. 01420140010538154001, con condanna dell'appellato alle spese di lite.
pagina 3 di 9 si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito, esponeva:
- che aveva chiaramente indicato petitum e causa petendi dell'opposizione spiegata dinanzi al Tribunale, avendo denunciato l'illegittimità della pretesa erariale di cui alla cartella di pagamento illegittimamente emessa, non costituendo la stessa un'opposizione recuperatoria, bensì un'opposizione al ruolo straordinario n. 2014/134, illegittimamente formato dall' , che era carente di legittimazione al riguardo;
Parte_1
- che l'opposizione alla cartella era assolutamente differente dall'opposizione all'atto di irrogazione delle sanzioni definito con sentenza n. 2534/2015; peraltro, il ruolo straordinario impugnato con la cartella emessa sulla base dello stesso era stato dichiarato esecutivo solo in data 7/1/2014 e, quindi, successivamente al giudizio ex adverso richiamato;
- che il Giudice di prime cure aveva correttamente rilevato che, per le violazioni - quali quelle oggetto dell'impugnato ruolo - a far data dal 2006, il soggetto legittimato a pretendere il pagamento mediante formazione del ruolo era la Parte_3
e non già l' .
[...] Parte_1
Tanto premesso, insisteva per l'inammissibilità e/o rigetto dell'appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del
18.03.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la Corte ha riservato il deposito della sentenza nei termini di legge.
Diritto.
In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ciò in quanto, risultano sintetizzati i singoli passaggi della motivazione che l' ha Pt_1 inteso censurare, i quali, unitamente alle argomentazioni poste a base dell'appello, consentono di identificare e comprendere, tramite un ordinario sforzo interpretativo, le modifiche decisorie richieste al giudice del grado superiore.
Ciò posto, sempre in via preliminare va rilevato che il primo Giudice ha accolto l'opposizione avverso la cartella esattoriale, evidenziando che l'atto di irrogazione delle sanzioni (a seguito di due distinti accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro nel
2004) era stato emesso dall' con atto del 23.11.2009, successivo al Parte_1
D.L. n. 12/2002.
pagina 4 di 9 Ne conseguiva che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 12/02 (ai sensi del quale alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente), l' era priva del potere di irrogazione Parte_1 delle sanzioni, sicchè avrebbe dovuto rimettere gli atti alla Direzione provinciale del lavoro per la formazione di nuovo ruolo, preceduto da regolare contestazione.
Dalla motivazione della sentenza, dunque, pare di arguire che l'annullamento della cartella emessa dall'Equitalia s.p.a. sia stata dovuta al fatto che l' Parte_1 non avrebbe potuto formare il relativo ruolo, perchè carente di potere al riguardo.
L'appello, a parere della Corte, è fondato per le ragioni che seguono.
Il primo Giudice si è limitato a riportare la modifica normativa, in base alla quale la formulazione del comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 12/02 era stata sostituita dal comma 7 dell'art. 36 bis del D.L. n. 223/06, sicchè il potere di irrogare la sanzione relativa all'utilizzo del lavoro irregolare (prima attribuito all' ), con la modifica Parte_1 operata dalla lettera b) del ridetto comma 7 dell'art. 36 bis, era stata attribuita alla
Direzione provinciale del lavoro, per cui il ruolo portato dalla cartella esattoriale emessa successivamente al 2012 avrebbe dovuto essere emesso dalla competente Direzione
Provinciale del Lavoro (e non dall' , funzionalmente carente di potere Parte_1 al riguardo).
Ma, così argomentando, il primo Giudice non ha considerato che si trattava di violazioni commesse anteriormente alla modifica normativa, ovvero al 12 agosto 2006.
Sul punto, va rammentato che la riscossione coattiva delle sanzioni in esame è effettuata mediante ruoli ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(secondo cui “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”).
Con riferimento all'individuazione dell'organo competente alla formazione dei ruoli conseguenti ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi prima del 12 agosto
2006 (come nel caso di specie) dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, va detto che il richiamato comma 5 dell'articolo 3 del D.L. n. 12 del 2002 stabiliva, nel testo vigente fino all'11 agosto 2006, che alle sanzioni amministrative in esame “… si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 … ad eccezione del comma
2 dell'articolo 16”.
pagina 5 di 9 L'articolo 24 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – rubricato “Riscossione della sanzione” – prevede, al comma 1, che “per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce”.
Il comma 2 dispone, poi, che “L'ufficio … che ha applicato la sanzione può … consentirne, su richiesta dell'interessato … il pagamento in rate mensili …”.
Sebbene la sanzione per lavoro irregolare non sia strettamente correlata ad un tributo,
l'applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997 - tra le quali rientrano anche quelle sulla competenza relativa all'attività di riscossione – emerge, tra l'altro, dall'ordinanza della Corte di cassazione a SS.UU., n. 2888 del 10 febbraio 2006, che ha dichiarato la giurisdizione delle commissioni tributarie a conoscere delle controversie inerenti alle sanzioni in parola irrogate secondo la normativa in vigore fino all'11 agosto
2006.
Ed invero, con tale ordinanza, le sezioni unite hanno rilevato che “la sanzione amministrativa in questione, sebbene non correlata al mancato pagamento o all'inosservanza di un obbligo tributario, si aggiunge al sistema sanzionatorio contenuto nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e n. 473”.
Ora, dall'esame delle disposizioni legislative indicate e dall'orientamento che emerge dalla giurisprudenza di legittimità, si desume che la fase dell'applicazione della sanzione e quella della relativa riscossione competono al medesimo organo.
Si tratta, infatti, di diverse fasi dello stesso procedimento, considerato che la riscossione coattiva costituisce esecuzione del provvedimento di irrogazione della sanzione.
Di conseguenza, per le sanzioni irrogate dagli Uffici dell' , la Parte_1 competenza ad essi conferita riguarda l'intero procedimento di irrogazione della sanzione e di riscossione della stessa.
Ne deriva che, nelle ipotesi di sanzione irrogata prima del 12 agosto 2006, in applicazione del previgente testo dell'articolo 3 del D.L. n. 12 del 2002, gli Uffici dell'Agenzia restavano competenti ad effettuare l'iscrizione a ruolo anche Parte_1 successivamente – come nel caso di specie - alle modifiche normative in commento.
Peraltro, una diversa conclusione va esclusa anche in base alle norme della legge n. 689 del 1981 - applicabili alle sanzioni irrogate dalla Direzione provinciale del lavoro a decorrere dal 12 agosto 2006 - che, all'articolo 27 (rubricato “Esecuzione forzata”), prevede che “… decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute …” (nel concreto, l' ). Parte_1
pagina 6 di 9 Ed invero, il giudice investito dall'opposizione all'atto di irrogazione delle sanzioni ex art. 22 della legge 689/81, sia pure per incidens, ha riconosciuto la competenza dell'
[...]
all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3 della legge n. Parte_1
12/2002 convertita con modifiche dalla legge n. 73/2002 (v. sent. Tribunale di Bari n.
2534/2015 pubblicata il 3.6.2015 e passata in giudicato).
Per altro verso, l'opposizione avverso la cartella esattoriale si fonda esclusivamente sul
(presunto) difetto dell' di procedere all'irrogazione della sanzione, Parte_1 senza fare alcun riferimento a vizi propri dell'atto di riscossione: è noto che la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un atto di irrogazione della sanzione, costituisce una mera “(…) intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa (…) resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito, sicché tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo” (v. Cass., Sez. 6, 06/04/2022, n. 11143; Cass., Sez.
5, 30/06/2016, n. 13396; Cass., sez. 6, 11/03/2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, Sent.
29/07/2011, n. 16641; Cass., Sez. 5, 06/09/2004, n. 17937).
Ne deriva che il difetto di competenza ad emettere la sanzione e il relativo ruolo andava coltivato – come effettivamente proposto dall'appellato – in sede di opposizione ex art. 22 della legge 689/81; sicchè, l'atto successivo, che faccia seguito a un atto impositivo precedente divenuto definitivo per mancata impugnazione (o già oggetto di impugnazione), non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto presupposto.
Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto successivo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di quest'ultimo (ex multis Cass. nn. 16641/2011;
8704/2013 23046/2016; 3005/2020), questione non ricorrente pacificamente nella specie.
Quanto all'eccezione preliminare dell'appellato, secondo cui l' nulla Parte_1 aveva eccepito in primo grado sul primo, secondo e terzo motivo di appello, va detto che
è appena il caso di precisare che l' aveva dedotto in primo grado la Parte_1 propria competenza sia ad irrogare la sanzione che ad emettere il relativo ruolo;
quanto pagina 7 di 9 all'omessa produzione nel primo grado di giudizio della sentenza reiettiva dell'opposizione ex art. 22 della legge 689/81, prodotta dall' solo in grado di appello, va detto che Pt_1
l'accertamento del giudicato esterno ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di fatto (cfr. Cass. sent. n. 11754 del 15/05/2018), trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto (Cass. Ord. n. 16847 del
26/06/2018), tanto che la stessa eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021, ex plurimis), corrispondendo ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 16847 del
26/06/2018, cit., ex plurimis).
Ne deriva che, in ragione delle superiori considerazioni, l'appello va accolto, e, per l'effetto, previa integrale riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione avverso la cartella esattoriale spiegata da , stante la manifesta Controparte_1 infondatezza della stessa.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo (valore della causa sino € 260.000,00, onorari minimi data la non complessità delle questioni trattate, fasi di studio, introduzione, istruttoria/trattazione e decisione).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in proprio ed in qualità di socio liquidatore della Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 651/2023, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Bari, pubblicata in data 17.02.2023, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso la cartella di pagamento n. 01420140010538154001 e il ruolo straordinario n.
2014/134 ad essa sotteso;
- dichiara tenuto e condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida nella complessiva somma di € 14.212,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge, di cui € 7.052,00 per il primo grado del giudizio e € 7.160,00 per il presente grado di lite.
Così deciso in Bari il 18.3.2025.
pagina 8 di 9 Il Consigliere rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. R.g. 367/2023, promossa da
, in persona del Direttore rappresentante legale pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici è domiciliata ope legis;
- appellante - nei confronti di
, in proprio e nella qualità di socio e di liquidatore della Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alceste Controparte_2
Campanile e Ada Modarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellato –
Oggetto: appello in materia di opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
18.03.2025.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' impugnava la Parte_1 sentenza n. 651/2023, pubblicata in data 17.02.2023, con la quale il Tribunale di Bari aveva accolto l'opposizione alla cartella di pagamento (n. 01420140010538154001)
pagina 1 di 9 spiegata da , in proprio e in qualità di socio liquidatore della Controparte_1 [...]
Controparte_2
All'uopo, premetteva:
- che, con atto di irrogazione di sanzioni n. 884LS0100106/2009, la Direzione Provinciale di Bari dell' , in applicazione dell'art. 3, co. 3, del D.L. n. 12/2002, Parte_1 convertito in legge n. 73/2002, aveva applicato alla
[...]
, nonché ai soci, quali obbligati solidali, la Parte_2 sanzione di € 58.499,00, per aver impiegato, nell'anno 2004, due lavoratori irregolari, ovvero due lavoratori dipendenti non risultanti dalla documentazione obbligatoria, giusta nn. 2 PP.VV. di Ispezione, il primo del Ministero del Lavoro del 13 gennaio 2005, nonché il P.V. del 4 gennaio 2005 del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, entrambi finalizzati alla verifica all'adempimento degli obblighi in materia fiscale e previdenziale;
- che, con ricorso depositato il 12.01.2010 dinanzi al Tribunale di Bari, la società aveva impugnato, ex art. 22 L. n. 689/1981, il predetto atto di irrogazione sanzioni;
- che il giudizio (R.G. n.22572010) si era concluso con ordinanza del 20.01.2010, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità per tardività ex art. 23 L. n. 689/1981;
- che, avverso la prefata ordinanza, la parte aveva interposto ricorso per Cassazione;
- che, con ordinanza n. 7993/2013 del 01.04.2013, la Suprema Corte aveva annullato il provvedimento del Tribunale di Bari, rimettendo a quest'ultimo la decisione nel merito della controversia;
- che la parte aveva riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. dinanzi al Tribunale di
Bari;
- che, con sentenza n. 2534/2015, pubblicata in data 03.06.2015, il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e confermato l'atto di irrogazione sanzioni n.
884LS0100106/2009;
- che, in data 09.06.2014, l'Equitalia aveva notificato al , in qualità di CP_1 coobbligato, la cartella di pagamento n. 01420140010538154001, contenente il relativo ruolo esattoriale;
- che, con ricorso notificato il 15.04.2011, il , in proprio e nella qualità in atti, CP_1 aveva impugnato la citata cartella di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Bari, eccependo il difetto di legittimazione dell per Parte_1
l'irrogazione delle sanzioni per lavoro irregolare;
pagina 2 di 9 - che, con sentenza n. 3573/17/14 del 10.11.2014, la Commissione tributaria adita aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, indicando, quale autorità fornita di giurisdizione, il Giudice ordinario - sezione lavoro;
- che, con ricorso ex art. 59 L. n. 69/2009 dell'8.04.2015, la parte aveva riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, chiedendo di dichiarare illegittimo il ruolo n.
2014/134 del 07.01.2014 per difetto assoluto di legittimazione dell' Parte_1
e, per l'effetto, di annullare la cartella n. 01420140010538154001;
- che il giudizio veniva definito con la sentenza n. 651/2023, con cui il Tribunale adito accoglieva l'avversa opposizione, annullava la cartella opposta e condannava l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
- che detta sentenza era illegittima ed erronea, per i seguenti motivi:
1. - era del tutto mancato, nell'atto introduttivo del giudizio, l'individuazione del vizio della cartella impugnata, non essendo comprensibile se il Tribunale avesse accolto l'opposizione alla cartella argomentando sulla scorta della carenza di potere della
[...]
nell'irrogare la sanzione ovvero nella fase della riscossione;
Parte_1
2. - il primo Giudice non aveva considerato che la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi propri, mentre, nel caso di specie, l'atto di irrogazione della sanzione era stato ritualmente notificato, sicchè non era possibile recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso l'atto presupposto;
3. – il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 22 della legge 689/81, con sentenza n.
2534/15 emessa in data 29.4.2015, aveva confermato la sanzione inflitta, per cui l'opposizione avverso la richiamata cartella andava dichiarata inammissibile, essendosi formato il giudicato sul punto, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem;
4. – l'opposizione andava comunque rigettata, competendo all' il potere di Pt_1 accertamento e contestazione delle violazioni ammnistrative de quo ex art. 3, comma 5, del D.L. n. 12/2002, nonchè del comma 7 bis inserito nell'art. 36 bis del D.L. n.
223/2006 ad opera dell'art. 1, comma 54, della legge 247/07;
5. – che, conseguentemente, era erroneo anche il capo sulle spese di lite;
tanto premesso, chiedeva, in via principale, che venisse dichiarata inammissibile l'opposizione avversa e/o, in via gradata, che venisse rigettata nel merito, in quanto infondata;
in ogni caso, che venisse confermato il credito erariale portato dalla cartella di pagamento n. 01420140010538154001, con condanna dell'appellato alle spese di lite.
pagina 3 di 9 si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito, esponeva:
- che aveva chiaramente indicato petitum e causa petendi dell'opposizione spiegata dinanzi al Tribunale, avendo denunciato l'illegittimità della pretesa erariale di cui alla cartella di pagamento illegittimamente emessa, non costituendo la stessa un'opposizione recuperatoria, bensì un'opposizione al ruolo straordinario n. 2014/134, illegittimamente formato dall' , che era carente di legittimazione al riguardo;
Parte_1
- che l'opposizione alla cartella era assolutamente differente dall'opposizione all'atto di irrogazione delle sanzioni definito con sentenza n. 2534/2015; peraltro, il ruolo straordinario impugnato con la cartella emessa sulla base dello stesso era stato dichiarato esecutivo solo in data 7/1/2014 e, quindi, successivamente al giudizio ex adverso richiamato;
- che il Giudice di prime cure aveva correttamente rilevato che, per le violazioni - quali quelle oggetto dell'impugnato ruolo - a far data dal 2006, il soggetto legittimato a pretendere il pagamento mediante formazione del ruolo era la Parte_3
e non già l' .
[...] Parte_1
Tanto premesso, insisteva per l'inammissibilità e/o rigetto dell'appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del
18.03.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la Corte ha riservato il deposito della sentenza nei termini di legge.
Diritto.
In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ciò in quanto, risultano sintetizzati i singoli passaggi della motivazione che l' ha Pt_1 inteso censurare, i quali, unitamente alle argomentazioni poste a base dell'appello, consentono di identificare e comprendere, tramite un ordinario sforzo interpretativo, le modifiche decisorie richieste al giudice del grado superiore.
Ciò posto, sempre in via preliminare va rilevato che il primo Giudice ha accolto l'opposizione avverso la cartella esattoriale, evidenziando che l'atto di irrogazione delle sanzioni (a seguito di due distinti accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro nel
2004) era stato emesso dall' con atto del 23.11.2009, successivo al Parte_1
D.L. n. 12/2002.
pagina 4 di 9 Ne conseguiva che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 12/02 (ai sensi del quale alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente), l' era priva del potere di irrogazione Parte_1 delle sanzioni, sicchè avrebbe dovuto rimettere gli atti alla Direzione provinciale del lavoro per la formazione di nuovo ruolo, preceduto da regolare contestazione.
Dalla motivazione della sentenza, dunque, pare di arguire che l'annullamento della cartella emessa dall'Equitalia s.p.a. sia stata dovuta al fatto che l' Parte_1 non avrebbe potuto formare il relativo ruolo, perchè carente di potere al riguardo.
L'appello, a parere della Corte, è fondato per le ragioni che seguono.
Il primo Giudice si è limitato a riportare la modifica normativa, in base alla quale la formulazione del comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 12/02 era stata sostituita dal comma 7 dell'art. 36 bis del D.L. n. 223/06, sicchè il potere di irrogare la sanzione relativa all'utilizzo del lavoro irregolare (prima attribuito all' ), con la modifica Parte_1 operata dalla lettera b) del ridetto comma 7 dell'art. 36 bis, era stata attribuita alla
Direzione provinciale del lavoro, per cui il ruolo portato dalla cartella esattoriale emessa successivamente al 2012 avrebbe dovuto essere emesso dalla competente Direzione
Provinciale del Lavoro (e non dall' , funzionalmente carente di potere Parte_1 al riguardo).
Ma, così argomentando, il primo Giudice non ha considerato che si trattava di violazioni commesse anteriormente alla modifica normativa, ovvero al 12 agosto 2006.
Sul punto, va rammentato che la riscossione coattiva delle sanzioni in esame è effettuata mediante ruoli ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(secondo cui “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”).
Con riferimento all'individuazione dell'organo competente alla formazione dei ruoli conseguenti ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi prima del 12 agosto
2006 (come nel caso di specie) dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, va detto che il richiamato comma 5 dell'articolo 3 del D.L. n. 12 del 2002 stabiliva, nel testo vigente fino all'11 agosto 2006, che alle sanzioni amministrative in esame “… si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 … ad eccezione del comma
2 dell'articolo 16”.
pagina 5 di 9 L'articolo 24 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – rubricato “Riscossione della sanzione” – prevede, al comma 1, che “per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce”.
Il comma 2 dispone, poi, che “L'ufficio … che ha applicato la sanzione può … consentirne, su richiesta dell'interessato … il pagamento in rate mensili …”.
Sebbene la sanzione per lavoro irregolare non sia strettamente correlata ad un tributo,
l'applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997 - tra le quali rientrano anche quelle sulla competenza relativa all'attività di riscossione – emerge, tra l'altro, dall'ordinanza della Corte di cassazione a SS.UU., n. 2888 del 10 febbraio 2006, che ha dichiarato la giurisdizione delle commissioni tributarie a conoscere delle controversie inerenti alle sanzioni in parola irrogate secondo la normativa in vigore fino all'11 agosto
2006.
Ed invero, con tale ordinanza, le sezioni unite hanno rilevato che “la sanzione amministrativa in questione, sebbene non correlata al mancato pagamento o all'inosservanza di un obbligo tributario, si aggiunge al sistema sanzionatorio contenuto nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e n. 473”.
Ora, dall'esame delle disposizioni legislative indicate e dall'orientamento che emerge dalla giurisprudenza di legittimità, si desume che la fase dell'applicazione della sanzione e quella della relativa riscossione competono al medesimo organo.
Si tratta, infatti, di diverse fasi dello stesso procedimento, considerato che la riscossione coattiva costituisce esecuzione del provvedimento di irrogazione della sanzione.
Di conseguenza, per le sanzioni irrogate dagli Uffici dell' , la Parte_1 competenza ad essi conferita riguarda l'intero procedimento di irrogazione della sanzione e di riscossione della stessa.
Ne deriva che, nelle ipotesi di sanzione irrogata prima del 12 agosto 2006, in applicazione del previgente testo dell'articolo 3 del D.L. n. 12 del 2002, gli Uffici dell'Agenzia restavano competenti ad effettuare l'iscrizione a ruolo anche Parte_1 successivamente – come nel caso di specie - alle modifiche normative in commento.
Peraltro, una diversa conclusione va esclusa anche in base alle norme della legge n. 689 del 1981 - applicabili alle sanzioni irrogate dalla Direzione provinciale del lavoro a decorrere dal 12 agosto 2006 - che, all'articolo 27 (rubricato “Esecuzione forzata”), prevede che “… decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute …” (nel concreto, l' ). Parte_1
pagina 6 di 9 Ed invero, il giudice investito dall'opposizione all'atto di irrogazione delle sanzioni ex art. 22 della legge 689/81, sia pure per incidens, ha riconosciuto la competenza dell'
[...]
all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3 della legge n. Parte_1
12/2002 convertita con modifiche dalla legge n. 73/2002 (v. sent. Tribunale di Bari n.
2534/2015 pubblicata il 3.6.2015 e passata in giudicato).
Per altro verso, l'opposizione avverso la cartella esattoriale si fonda esclusivamente sul
(presunto) difetto dell' di procedere all'irrogazione della sanzione, Parte_1 senza fare alcun riferimento a vizi propri dell'atto di riscossione: è noto che la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un atto di irrogazione della sanzione, costituisce una mera “(…) intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa (…) resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito, sicché tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo” (v. Cass., Sez. 6, 06/04/2022, n. 11143; Cass., Sez.
5, 30/06/2016, n. 13396; Cass., sez. 6, 11/03/2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, Sent.
29/07/2011, n. 16641; Cass., Sez. 5, 06/09/2004, n. 17937).
Ne deriva che il difetto di competenza ad emettere la sanzione e il relativo ruolo andava coltivato – come effettivamente proposto dall'appellato – in sede di opposizione ex art. 22 della legge 689/81; sicchè, l'atto successivo, che faccia seguito a un atto impositivo precedente divenuto definitivo per mancata impugnazione (o già oggetto di impugnazione), non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto presupposto.
Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto successivo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di quest'ultimo (ex multis Cass. nn. 16641/2011;
8704/2013 23046/2016; 3005/2020), questione non ricorrente pacificamente nella specie.
Quanto all'eccezione preliminare dell'appellato, secondo cui l' nulla Parte_1 aveva eccepito in primo grado sul primo, secondo e terzo motivo di appello, va detto che
è appena il caso di precisare che l' aveva dedotto in primo grado la Parte_1 propria competenza sia ad irrogare la sanzione che ad emettere il relativo ruolo;
quanto pagina 7 di 9 all'omessa produzione nel primo grado di giudizio della sentenza reiettiva dell'opposizione ex art. 22 della legge 689/81, prodotta dall' solo in grado di appello, va detto che Pt_1
l'accertamento del giudicato esterno ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di fatto (cfr. Cass. sent. n. 11754 del 15/05/2018), trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto (Cass. Ord. n. 16847 del
26/06/2018), tanto che la stessa eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021, ex plurimis), corrispondendo ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 16847 del
26/06/2018, cit., ex plurimis).
Ne deriva che, in ragione delle superiori considerazioni, l'appello va accolto, e, per l'effetto, previa integrale riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione avverso la cartella esattoriale spiegata da , stante la manifesta Controparte_1 infondatezza della stessa.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo (valore della causa sino € 260.000,00, onorari minimi data la non complessità delle questioni trattate, fasi di studio, introduzione, istruttoria/trattazione e decisione).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in proprio ed in qualità di socio liquidatore della Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 651/2023, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Bari, pubblicata in data 17.02.2023, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso la cartella di pagamento n. 01420140010538154001 e il ruolo straordinario n.
2014/134 ad essa sotteso;
- dichiara tenuto e condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida nella complessiva somma di € 14.212,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge, di cui € 7.052,00 per il primo grado del giudizio e € 7.160,00 per il presente grado di lite.
Così deciso in Bari il 18.3.2025.
pagina 8 di 9 Il Consigliere rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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