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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1638/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Antonio Vallebona, come da procura in atti appellante- appellata incidentale
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cittadino, come da procura in atti CP_1
appellata – appellante incidentale
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato, CP_2 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 928/2023 pubblicata il 28.3.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, la dott.ssa premesso di avere CP_1 prestato attività lavorativa dall'1.6.2006 al 16.05.2020 alle dipendenze della
[...]
, presso l'Ambulatorio Specialistico di Ginecologia e Ostetricia del Parte_1
1 PO di Tor Vergata, nonostante che il rapporto di lavoro con essa intercorso fosse stato formalizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa più volte rinnovati e prorogati, e premesso altresì di avere svolto sempre mansioni riconducibili alla qualifica di ostetrica, di cui al livello DS intermedio, CCNL di settore, conveniva in giudizio detta Parte_1 chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare che tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e le successive proroghe o rinnovi - stipulati dalla ricorrente con la Controparte_3
, nel periodo dal 01/06/2006 al 16/05/2020 ed elencati al punto 2 della parte premessa del
[...] presente ricorso - hanno dissimulato un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, dichiarare che la Dott.ssa ha prestato attività lavorativa CP_1 subordinata in favore della - con le mansioni di ostetrica, di Controparte_3 livello DS intermedio, CCNL di settore – nel periodo dal 01/06/2006 al 16/05/2020.
2. Accertare e dichiarare, comunque, la nullità di tutti i termini apposti a ciascuno dei contratti di cui sopra, in quanto conclusi in violazione dell'accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE e alla successiva normativa nazionale, emanata in attuazione della Direttiva appena citata e, conseguentemente, ai sensi della normativa sopra citata – e per le motivazioni di cui al presente atto (sia che si tratti di rapporto di lavoro privato sia che si tratti di rapporto di lavoro pubblico) - disporre la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il periodo a far data dal 01/06/2006, con conseguente ricostruzione della carriera della lavoratrice ai fini di anzianità e retributivi nonché contributivi e previdenziali.
3. In ogni caso - oppure, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta - condannare la , in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, del risarcimento della danno nella misura di € 50.000,00 o nella misura massima di legge (art. 32 L. 183/2010, secondo i criteri di cui all'art. 8 L. n. 604/1966 o, in subordine, art. 63 D.Lgs 165/2001), considerato che la ricorrente è, ad oggi, priva di un'occupazione lavorativa, oppure nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'11/05/2020 (data della lettera di risoluzione del rapporto di lavoro) all'effettivo pagamento.
4. Accertato che le mansioni svolte dalla ricorrente, nel periodo dal 01/06/06 al 16/05/2020, sono riconducibili al livello intermedio DS del CCNL di settore e, conseguentemente, condannare la
resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_3 al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma lorda di € 157.401,25 (di cui €
126.594,76 a titolo di differenza retributive ed € 30.806,49 a titolo di TFR), o della diversa somma
2 maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione di ogni singolo credito, fino all'effettivo pagamento”.
Si costituiva in giudizio la con memoria depositata in Parte_1 data 23.2.2021 deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione. CP_ Disposta la chiamata in causa dell' per integrare il contraddittorio nei suoi confronti in relazione alla domanda inerente il versamento dei contributi previdenziali, l' si Controparte_4 costituiva in giudizio chiedendo la condanna della a versare i contributi previdenziali Parte_1 dovuti ex lege per il rapporto di lavoro, nel limite della prescrizione ex art. 3, L. n. 335/1995.
Espletata la prova testimoniale e una CTU contabile, con la sentenza indicata in epigrafe il
Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità dei contratti indicati in ricorso intercorsi tra l' e la Parte_2 resistente e parte ricorrente nel periodo dall'1.6.2006 al 16.5.2020 e, per l'effetto,
Parte_1 dichiarava che tra la resistente e parte ricorrente era intercorso, di fatto per il medesimo
Parte_1 periodo, un rapporto di lavoro subordinato nel quale parte ricorrente aveva svolto mansioni riconducibili alla categoria C di cui al CCNL del Comparto del personale dipendente della Sanità; condannava la resistente al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in favore di
Parte_1 parte ricorrente della somma complessiva di euro 48.235,67, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condannava la resistente
Parte_1 al pagamento in favore di parte ricorrente di una somma pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto prevista per la categoria C di cui al CP_ CCNL sopra richiamato;
dichiarava che la resistente era tenuta a versare all' nel
Parte_1 limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995, i contributi previdenziali ad esso spettanti ex lege per il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la prima e la parte ricorrente, oltre oneri accessori come per legge;
rigettava le altre domande proposte con il ricorso;
dichiarava compensate per un terzo tra la resistente e la parte ricorrente le spese di giudizio, e condannava la prima al pagamento
Parte_1 in favore della seconda dei due terzi di quelle dalla stessa sostenute, liquidati in complessivi €
9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e rimborso di due terzi del contributo unificato versato, da distrarsi;
condannava la resistente al Parte_1
CP_ pagamento in favore dell' delle spese da questo sostenute per il giudizio, liquidate in complessivi euro 6.670,00, oltre accessori come per legge, nonché delle spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1. illegittima ammissione della prova testimoniale relativa al capito 4 delle premesse del ricorso.
3 Ha sostenuto parte appellante che il Tribunale avrebbe illegittimamente ammesso la prova testimoniale sul capitolo 4 delle premesse del ricorso, relativo alla subordinazione, in mancanza della richiesta di prova testimoniale su tale capitolo, richiesta invece solo sul capito 5, con la conseguente invalidità della sentenza in quanto non era possibile l'accertamento della subordinazione.
2. Assenza di subordinazione.
Ha lamentato parte appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto dimostrata la subordinazione in virtù di soli indici sussidiari del rapporto ma in difetto di prova della eterodirezione della lavoratrice (da riscontrarsi mediante specifiche direttive e con soggezione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro).
3. Infondatezza o parziale infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Ha sostenuto parte appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente accordato il risarcimento del danno, invocato dalla lavoratrice ai sensi dell'art. 36 comma 5, D.lgs. n. 165/2001, laddove ciò era impedito dal fatto che i co.co.co erano legittimi e il rapporto non subordinato;
inoltre, avrebbe quantificato il risarcimento in misura eccessiva, non avendo la ricorrente dedotto alcun fatto relativo ai criteri di cui all'art. 8 L. n. 604/96 ed essendo scattate le preclusioni per le allegazioni sul punto, ai sensi dell'art. 414 n. 4 c.p.c.
Ha, quindi, riproposto le difese e le eccezioni accolte dal Tribunale, in particolare, la natura di Ente pubblico della la manifesta infondatezza della domanda di conversione del rapporto in Parte_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'eccezione di prescrizione delle pretese differenze retributive, e ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di tutte le domande spiegate dalla in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado CP_1 di giudizio.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1 dell'art. 434 c.p.c. e resistendo ai motivi di gravame. Ha proposto a sua volta appello incidentale per i motivi di seguito sinteticamente indicati:
1. violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi;
2. violazione di legge - Natura privata del rapporto di lavoro – Diritto della ricorrente alla conversione del rapporto a tempo indeterminato;
3. violazione di legge e del CCNL in relazione al livello retributivo;
4. conflitto tra motivazione e dispositivo in ordine alle annualità liquidate a titolo di danno comunitario;
4
5. violazione di legge per la mancata stabilizzazione ex artt. 1, comma 268, L. 234/2021 e 4, comma
9 septiesdecies, D.L. 198/2022 conv. con mod. nella L. n. 14/2023. CP_ Si è costituito in giudizio l' rimettendosi alla Corte sulle questioni sollevate dalle parti principali.
All'udienza del 15.10.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c. è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal
Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
2. Il primo motivo di appello principale è infondato, rilevando la Corte che il giudice, avvalendosi dei suoi poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova.
3. Per il resto, gli appelli principale e incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati, condividendosi i motivi esposti in analogo precedente di questa Corte di appello su analoga controversia (sent. n. 496/2025), motivi cui il Collegio intende dare continuità e che richiama - per quanto di ragione - anche ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c..
Il Tribunale ha deciso in base ai seguenti snodi motivazionali, ampiamente illustrati in base alla giurisprudenza di legittimità:
- ai rapporti di lavoro dei dipendenti della si applicano le norme sulla disciplina dei Parte_1 rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- il rapporto della evidenzia i tratti tipici della subordinazione alle dipendenze della p.a., quali, CP_1 in particolare, l'adibizione a funzioni rientranti nei fini istituzionali dell'ente e lo stabile inserimento nell'organizzazione della resistente, dei cui ordini di servizio, del resto, era stata anche destinataria;
- i contratti conclusi con la ricorrente, senza fare menzione dell'impossibilità di reperire all'interno della risorse umane utili alle esigenze da affrontare, sono stati oggetto di rinnovi e Parte_1 proroghe pur non ricorrendo le condizioni eccezionali appena richiamate, e per un periodo di tempo
5 complessivo tale da eccedere i termini massimi fissati sia dal diritto dell'Unione europea che dalla normativa italiana per i rapporti di lavoro a termine, per cui tali contratti erano stati conclusi in violazione di norme imperative e in guisa tale da determinare una non consentita reiterazione di rapporti protrattasi per oltre 10 anni, eludendo in tal modo anche il requisito della preventiva determinazione della durata del contratto;
- risultano integrati tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, nell'accezione comunitaria della categoria tale da ricomprendere anche le collaborazioni coordinate e continuative ad tempus, i quali sono stati conclusi in violazione di norme imperative, con conseguente applicazione del meccanismo risarcitorio “forfettario” di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma
5 (disposizione abrogata dal D.lgs. n. 81/2015 ma riprodotta nell'art. 28 dello stesso decreto);
- secondo la giurisprudenza di legittimità non è possibile la conversione del rapporto a tempo indeterminato;
- può riconoscersi alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno comunitario, da quantificarsi nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione dovuta al personale di categoria C del CCNL del
Comparto della Sanità, avuto riguardo alla notevole durata nel tempo in cui ha avuto luogo l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine, delle cospicue dimensioni della resistente, nonché del notorio elevato numero di dipendenti dalla stessa impiegati;
- sussiste il diritto della alle differenze retributive tra quanto corrispostole in base ai contratti CP_1 di co.coc.co. conclusi per il periodo suddetto e il trattamento economico che le sarebbe spettato in base al lavoro effettivamente svolto se il rapporto di lavoro, instaurato con la resistente (subentrata nei rapporti facenti capo all'Azienda universitaria ospedaliera PTV), fosse stato considerato fin dall'inizio come rapporto di lavoro subordinato, con diritto all'inquadramento nella categoria C, profilo di ostetrica, del contratto collettivo di comparto della sanità pubblica;
- sussiste la prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate in data antecedente al
14.5.2015, risalendo al 14.5.2020 la messa in mora inviata alla resistente da parte della ricorrente, per cui alla lavoratrice possono essere riconosciute le sole differenze retributive maturate dal
14.5.2015 al 16.5.2020 che, secondo i conteggi effettuati dal CTU, ammontano ad € 22.001,64;
- sussiste il diritto al TFR maturato dalla ricorrente per l'intero periodo di lavoro dall'1.6.2006 al
16.05.2020 pari a € 26.234,03, diritto che non può ritenersi prescritto, né considerarsi assorbito
(così Cass. n. 5552/2011), maturando esso solo a rapporto cessato;
- in relazione all'accertata natura subordinata del rapporto svoltosi tra le parti dall'1.6.2006 al CP_ 16.05.2020 deve altresì dichiararsi, come da domanda spiegata dal terzo chiamato che parte resistente è tenuta a versare a quest'ultimo i contributi previdenziali dovuti ex lege per tale rapporto
6 di lavoro, nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995, oltre oneri accessori come per legge.
3.1. Deve essere preliminarmente valutato il secondo motivo dell'appello incidentale, relativo alla natura della e della sua attività, e al regime normativo applicabile al rapporto di lavoro Parte_1 dei suoi dipendenti.
Ha sostenuto, in particolare, l'appellante incidentale che la è una fondazione di diritto Parte_1 privato (costituita con rogito notarile dell'11.3.2005) e non sarebbe stata ancora trasformata in istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonostante successive proroghe e accordi con la Regione e l' , anche a livello ministeriale. Parte_3
Il motivo non è fondato, considerato che, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001 (norma che regge l'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego privatizzato, correttamente interpretate dal Tribunale alla luce della giurisprudenza di legittimità), per amministrazioni pubbliche si intendono, oltre che lo Stato, le Regioni e gli altri soggetti ivi indicati, anche le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, e che il SSN va inteso quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale (v. art. 1 D.lgs. n. 502/1992), e a norma dell'art.
9- bis del D.lgs. n. 502/1992 le Regioni autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati (anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato).
Rileva quindi, come dà atto il piano aziendale (in atti) invocato dalla stessa appellante incidentale, che:
- ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - che definiva i Policlinici universitari come “aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile” - con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998 è stata costituita
“l' denominata Controparte_5 Controparte_3
;
[...]
- il successivo D.lgs. n. 517/1999 (“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”) ha dettato un nuovo assetto dei rapporti tra il SSN e le Università, prevedendo che ogni collaborazione tra gli stessi debba svolgersi attraverso aventi autonoma personalità giuridica;
Controparte_6
- con deliberazione del direttore generale n. 2 del 4 agosto 2000 è stata disposta l'attivazione, a far data dall'8.8.2000, dell' di cui all'articolo Parte_2
2, comma 2, lettera a) del comma 2 del D.lgs. n. 517/1999 già istituita con provvedimento del
7 Rettore n. 2297 del 15 ottobre 1998, disponendo nel contempo che, dalla medesima data, tale
Azienda acquisisce la capacità giuridica di assumere obbligazione attive e passive nei confronti di terzi;
- con DGR 2540 del 12.12.2000 la Regione Lazio “prende atto, nelle more della definizione del complessivo protocollo di intesa, del programma relativo all'avvio dell'attività assistenziale dell' ”; Parte_2
- successivamente, Regione e Università hanno avviato il percorso per attivare una
“sperimentazione gestionale”, consistente nella costituzione dell'attuale
[...]
, prevedendo la stipula di apposito Protocollo d'intesa, ex art. 1 D.lgs. n. Parte_1
517/1999, previamente approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n.
193 e con deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell' del 23 Controparte_5 novembre 2004 e del 9 dicembre 2004;
- in tale prospettiva, in data 11 marzo 2005, l'Università e la hanno stipulato, in forma Parte_1 notarile, l'atto costitutivo della , allegandovi lo statuto così come approvato dalla Parte_1 citata deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 193, e, in data 18 giugno 2005, hanno infine stipulato il Protocollo d'intesa conformemente alla deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 193;
- in particolare, il Protocollo d'intesa ha delineato i caratteri generali dell'attuale , Parte_1 destinata a subentrare gradualmente nelle attività sanitarie svolte dall'Azienda e avente ad oggetto la realizzazione di un modello istituzionale e organizzativo delle aziende ospedaliero universitarie e la gestione sperimentale integrata delle attività sanitarie, di didattica applicata e di ricerca facenti capo al PO (art. 6, comma 2, del Protocollo d'intesa);
- in realtà, la non è entrata in immediata operatività (v. art. 42 della Legge regionale n. Parte_1
26 del 28 dicembre 2007 e successivo nuovo atto notarile e iscrizione al registro delle persone giuridiche private nel 2008) e, nel frattempo, alla luce del nuovo CCNQ 2002/2005 e del conseguente CCNL Comparto Università 2002/2005, il personale dipendente dell' Parte_4
in origine afferente al Comparto Sanità e già reclutato tramite procedure concorsuali
[...] pubbliche da parte dell'AOU, è stato collocato nelle fasce AOU di cui all'art. 28 del CCNL
Comparto , anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali da parte del Giudice del Parte_3
Lavoro, con conseguente applicazione degli istituti giuridici del Comparto Università e conservazione a carico dello stesso PTV del relativo trattamento economico complessivo e correlati oneri economici, già integralmente a carico dello stesso PTV in ragione dell'originaria assunzione di detto personale con Comparto Sanità;
8 - il legislatore regionale è intervenuto nuovamente nella materia dell'integrazione tra attività ospedaliera e attività universitaria con l'art. 42 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 confermando, in particolare, il processo di sperimentazione riguardante il . Sulla base di tale Controparte_3 previsione normativa regionale, con atto notarile del 18 febbraio 2008, la , in Parte_5 Parte_3 qualità di Soci della hanno modificato la e adottato un nuovo statuto, Parte_1 Parte_1 in adeguamento alla suddetta disposizione di legge regionale, nominando contestualmente i nuovi membri del Consiglio di amministrazione e i nuovi membri del Collegio dei Revisori;
- con deliberazione n. 6 del 30 giugno 2008, il CdA della preso atto dell'avvenuta Parte_1 attribuzione della personalità giuridica di diritto privato in capo alla ha dato esecuzione Parte_1 alla presa in consegna a titolo di comodato d'uso gratuito del complesso dei beni materiali e immateriali costituenti il PO, e il soggetto è divenuto pienamente operativo;
- con la deliberazione del Direttore generale n. 2 del 1° agosto 2008, è stato adottato “l'Atto di organizzazione e funzionamento della ”, in ossequio alla deliberazione n. 12 Parte_1 assunta il 31 luglio 2008 dal CdA, avente ad oggetto i criteri per l'adozione dell'Atto stesso;
- con successivo atto notarile del 5 febbraio 2009, lo Statuto è stato nuovamente modificato nel senso di prevedere la figura del Vicepresidente del Consiglio di amministrazione con poteri vicari del Presidente;
- dal punto di vista giuridico-organizzativo, la ha la forma giuridica di una Parte_1
“fondazione di partecipazione” regolata in primo luogo dalle disposizioni del codice civile, senza scopo di lucro, i cui enti partecipanti nonché soci fondatori sono la Regione Lazio e l'
[...]
; Controparte_5
- la è lo strumento individuato da Regione e Università per garantire il diretto e costante Parte_1 coinvolgimento delle rispettive rappresentanze istituzionali nella gestione integrata delle funzioni di assistenza (comprese le attività di eccellenza previste dalla programmazione regionale), di didattica e di ricerca, necessarie e funzionali allo sviluppo delle attività della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università ed al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale.
Quanto fin qui evidenziato è sufficiente per ascrivere, sul piano funzionale, la Parte_1 all'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, come del resto già affermato da questa Corte di appello, nella sentenza n. 8713/2012, che ha espressamente ritenuto che “la in quanto costituita dalla Regione Lazio e dalla Parte_1 Controparte_5
ed operante nell'abito del servizio sanitario nazionale, rientra fra i soggetti giuridici tenuti
[...] ad applicare le disposizioni del D.lgs. 165/2001”.
Va aggiunto che la al di là della sua formale qualificazione, può assimilarsi a un ente Parte_1 pubblico in ragione dei seguenti elementi, ricordati nell'atto aziendale e dal Tribunale: natura
9 pubblica dei soci fondatori (Regione e Università); prestazione di servizi aventi natura pubblica, coincidenti con la gestione delle attività sanitarie facenti capo al , Controparte_3 precedentemente prestate dall'Azienda PTV;
soddisfazione di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
soggezione al controllo della Corte dei Conti;
accesso diretto, non in regime di convenzione con la Regione, alla quota di finanziamento ex art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/92, relativo alla remunerazione delle prestazioni sanitarie e assistenziali a valere sul riparto del FSR;
vincolante applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.
Da tutto quanto esposto, deriva l'infondatezza del secondo motivo dell'appello incidentale, in relazione alla natura del rapporto di lavoro e, per quanto a ciò riconducibile, al preteso conseguenziale diritto alla conversione del rapporto.
3.2. E' infondato anche il secondo motivo dell'appello principale, con il quale la ha Parte_1 lamentato, alquanto sinteticamente, l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado ritenuto la subordinazione in virtù degli indici sussidiari ma in assenza di prova circa l'eterodirezione della lavoratrice (da riscontrarsi mediante specifiche direttive e con soggezione del lavoratore al potere disciplinare del datore).
Ed infatti, il Tribunale ha, in primo luogo, posto alla base della decisione anche elementi circostanziali ritenuti esemplificativi della eterodirezione, come l'essere stata la stabilmente CP_1 inserita, insieme ad altre unità lavorative, nei turni organizzati dalla competente UOC per rendere le prestazioni assistenziali all'utenza (doc. 25 allegato al ricorso di primo grado), e destinataria di ordini di servizio (doc. 24 allegato al ricorso di primo grado).
Tale aspetto non è stato confutato dalla appellante, che ha argomentato il difetto di Parte_1
Tes prova dell'eterodirezione dalle dichiarazioni contrarie dei propri testi e senza però né Tes_2 confutare le ben più pregnanti dichiarazioni rese dai testi favorevoli alla (testi e CP_1 Tes_3
, né soprattutto confutare quanto ritenuto dal giudice di primo grado in relazione alle Tes_4 dichiarazioni dei testi favorevoli alla (“sia perché nessuno di loro, per come dagli Parte_1 stessi dichiarato, ha lavorato insieme alla ricorrente, o è andato a visionare il suo lavoro, sia perché dal tenore delle loro affermazioni si può ricavare che esse debbono essere riferite ad un periodo successivo all'ordine di servizio del 14.7.2017, di cui al già richiamato doc. n. 24 allegato al ricorso, con il quale il rapporto delle ostetriche è passato dall' ed ostetricia Parte_6 all'Uoc professioni sanitarie. Diversamente non si spiegherebbe perché Parte_7
i turni di servizio prodotti dalla ricorrente recano, nella maggioranza dei casi, la firma del direttore dell' , prof. , o del coordinatore gestionale poliambulatori Parte_6 Per_1 [...]
(circostanza quest'ultima confermata anche dalla teste , o di entrambi, ed alcuni CP_7 Tes_4
10 di tali turni recano la disposizione espressa di “attenersi strettamene a quanto firmato dal direttore dell' ”, con l'avvertenza che “eventuali sostituzioni o cambiamenti di Parte_8 programma devono essere autorizzati” dal medesimo direttore”).
Il motivo di appello è confutato, anche, dalla motivazione del Tribunale che, sulla base di coerente giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto decisivo per la prova della subordinazione la coerenza dell'attività svolta dalla all'attività istituzionale della e il suo marcato inserimento CP_1 Parte_1 nella struttura datoriale. A tale riguardo, restano dunque assolutamente decisivi – e non confutati - gli insegnamenti di legittimità secondo cui:
“ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, ove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e, in particolare, della loro natura intellettuale e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione inserita nell'organizzazione produttiva, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione secondo l'apprezzamento del giudice del merito” (così Cass. n. 9252 del 2010 e altre decisioni ivi richiamate)”;
“ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 08-05-2018, n. 10951; Cass. n.
10551/2003 e negli stessi termini Cass. 20009/2005; Cass. n. 12749/2008; Cass. n. 1639/2012)”;
“in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa….la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”
(ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018).
11 Il Tribunale ha quindi legittimamente utilizzato gli indici “sintomatici” già richiamati, desumendoli anche dalle dichiarazioni testimoniali, riportate in motivazione, che non sono state smentite dalla appellante, e in particolare le seguenti dichiarazioni: Parte_1
“Confortano tali conclusioni anche le deposizioni rese dai testi (“la Testimone_5 ricorrente …era la mia ostetrica negli ambulatori dove io ho lavorato come ginecologo, senza ostetrica non si poteva visitare le pazienti;
la ricorrente mi ha seguito anche al pronto soccorso in base ad un ordine di servizio del dr. , per il quale…. doveva venire con me nel caso la mia Per_1 prestazione fosse stata richiesta presso tale reparto di giorno. La ricorrente inoltre faceva anche da testimone quando un ginecologo doveva visitare un paziente donna all'interno dell'ospedale. La ricorrente, insieme ad altre ostetriche, era presente a rotazione presso i vari reparti in cui si svolgevano i servizi di ginecologia, in base a ordini di servizio mensili fatti, a seconda dei periodi, dal , direttore della ginecologia ostetricia, e dalla direzione sanitaria. Alla Persona_2 ricorrente veniva detto quale attività doveva svolgere a seconda dei vari turni e in quale orario. La ricorrente firmava la presenza al lavoro come noi dottori. Sull'ordine di servizio c'era scritto che lei e le altre ostetriche dovevano occuparsi degli strumenti presenti nell'ambulatorio interessato ed erano descritti i compiti che dovevano svolgere in maniera molto precisa. Il prof veniva in Per_1 continuazione a controllare chi fosse presente e così facevano anche i caposala, e cioè i referenti Tes infermieristici, e un altro di cui non ricordo il nome, e che è andato in pensione;
il prof.
veniva all'interno dei singoli ambulatori a verificare che ognuno stesse facendo il proprio Per_1 lavoro;
ciò veniva fatto indistintamente per tutte le persone presenti …. ricordo che lei come altre ostetriche rispettavano gli orari degli ambulatori, ed era presente dall'inizio alla fine del servizio in ambulatorio;
altre volte doveva fare la lunga e cioè 12 ore di servizio continuativo;
il cambio turno, anche per le ostetriche, avveniva a vista, nel senso che uno non poteva andare via se non arrivava la persona che doveva iniziare il turno successivo…. Confermo che la ricorrente era tenuta a chiedere con anticipo permessi e ferie, dovendo attenersi alla stessa regola dei medici. Ciò posso dire perché stavamo a lavorare insieme… il professor , se doveva riprendere Per_1 qualcuno lo faceva, e ciò ha riguardato anche la ricorrente. Mi ricordo una volta che la ricorrente
è stata ripresa perché non aveva i capelli legati;
il professor era molto attento ai Per_1 comportamenti da tenere e all'abbigliamento da indossare in servizio.”).
Di tenore non dissimile è stata anche la deposizione della teste riferita però soltanto al Tes_4 periodo dal 2012 (“C'erano dei turni a firma del dr. nei quali era indicato dove la Per_1 ricorrente doveva svolgere la propria attività, e i giorni e gli orari in cui doveva prestarla. Ho lavorato insieme alla ricorrente, quasi ogni giorno;
ho svolto anche dei turni insieme a lei…Il prof.
controllava l'attività che svolgevamo, e verificava cosa si stesse facendo negli ambulatori;
Per_1
12 a parte lui non so dire se l'attività della ricorrente fosse controllata da qualcun altro…. posso dire che la ricorrente era presente tutti i giorni e se non c'era doveva rendere conto dell'assenza o chiedere dei permessi. Ciò posso dire perché a volte mi è stato chiesto di sostituire la ricorrente perché era assente… Nonostante avessimo dei contratti diversi, eravamo perfettamente intercambiabili. Confermo che io ho un contratto di lavoro dipendente…. la ricorrente doveva osservare dei turni, anche se negli ultimi due anni lei, come anche le altre ostetriche, non figurava più nei turni. A voce le veniva detto se doveva venire di mattina o di pomeriggio. Sono a conoscenza di questa circostanza perché eravamo in quattro a lavorare, e se ad esempio due facevano il pomeriggio altre due dovevano fare necessariamente la mattina. Ci coordinavamo tra di noi, ma con la approvazione del coordinatore, non facevamo come pareva a noi. Anche i cambi di turno mensile dovevano essere autorizzati dal coordinatore, e cioè, a seconda dei vari periodi, Tes da , e So per certo che il coordinatore firmava anche i turni di servizio”. CP_7 Per_3
Il secondo motivo dell'appello principale è dunque infondato, e, conseguentemente, anche il terzo motivo dell'appello principale (erroneo riconoscimento del diritto al risarcimento del danno), per la parte relativa al difetto di subordinazione.
3.3. Per quanto poi attiene al terzo motivo dell'appello principale, sotto il profilo della legittimità dei co.co.co., tale profilo è inammissibile, difettando specifiche ragioni di critica alla compiuta motivazione del Tribunale che al riguardo ha ritenuto:
“… va rammentato che la direttiva 1999/70/CE, con la quale è stato recepito l'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha accolto un concetto ampio di lavoratore a tempo determinato (cfr. fra le più recenti Corte di Giustizia 13.3.2014, C-190/13), inteso come "una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico" e a detta definizione è sicuramente riconducibile ogni ipotesi di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con la sola eccezione delle tipologie contrattuali espressamente escluse dall'applicazione della direttiva”.
Nel caso di specie la ricorrente è stata contrattualizzata, prima del D.L.
4.7.2006 n.223, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ad tempus, senza che, come evidenziato dalla
Cassazione, la normativa all'epoca vigente lo consentisse, il quale è stato poi reiterato e prorogato diverse volte dopo il D.L. anzidetto, per far svolgere alla medesima ricorrente prestazioni di lavoro di natura subordinata, per come è stato possibile accertare in base all'istruttoria svolta.
Inoltre, non essendo applicabile ratione temporis nemmeno il comma c. 5 bis dell'art. 7 del d.lgs. n.
165/01 (introdotto dal d.lgs. n. 75/17), deve considerarsi che ai sensi dell'art. 7 c. 6 dello stesso d.
13 lgs. le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, sono abilitate a conferire incarichi individuali con contratti di lavoro coordinato e continuativo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza degli specifici presupposti e condizioni previsti nelle lett. da a) a d) del medesimo comma, non tutti ricorrenti nel caso in esame, difettando sicuramente il presupposto della temporaneità della prestazione che ne costituisce oggetto, la quale non tollera rinnovi dell'incarico originario, né proroghe, se non – per tale ultima ipotesi - in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.
Nel caso in esame infatti i contratti conclusi con la ricorrente, senza fare menzione dell'impossibilità di reperire all'interno della risorse umane utili alle esigenze da Parte_1 affrontare, sono stati oggetto di rinnovi e proroghe pur non ricorrendo le condizioni eccezionali appena richiamate, e per un periodo di tempo complessivo tale da eccedere i termini massimi fissati sia dal diritto dell'Unione europea che dalla normativa italiana per la durata dei rapporti di lavoro a termine, cosicché si deve ritenere che i contratti in questione siano stati conclusi in violazione di norme imperative e in guisa tale da determinare una non consentita reiterazione di rapporti a tempo determinato che si è protratta, per oltre 10 anni, eludendo in tal modo anche il requisito di cui alla lettera d) del comma 6 dell'art. 7 cit. e cioè quello della preventiva determinazione della durata del contratto.
Risultano integrati quindi tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza in precedenza richiamata per configurare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, nell'accezione comunitaria della categoria, tale da ricomprendere anche le collaborazioni coordinate e continuative ad tempus, i quali sono stati conclusi in violazione di norme imperative, con conseguente applicazione del meccanismo risarcitorio “forfettario” di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5”.
È, invece, infondato il terzo motivo dell'appello principale, nella parte in cui l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe quantificato il risarcimento in misura eccessiva non avendo la ricorrente dedotto alcun fatto relativo ai criteri di cui all'art. 8 L. n. 604/96.
In realtà il Tribunale ha ben motivato al riguardo che “si ritiene allora di poter riconoscere alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno comunitario dalla stessa lamentato, da quantificarsi nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione anzidetta, avuto riguardo alla notevole durata nel tempo in cui ha avuto luogo l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine, delle cospicue dimensioni della resistente, nonché del notorio elevato numero di dipendenti dalla stessa impiegati”, né parte appellante ha contestato in punto di fatto o confutato la sussistenza dei richiamati indici fattuali in base ai quali il Tribunale ha proceduto a determinare il risarcimento.
14 3.4. E'infondato anche il terzo motivo dell'appello incidentale, con il quale la ha sostenuto CP_1
l'erroneità della decisione che la inquadra, ai fini economici e giuridici della domanda, nella categoria C del CCL comparto sanità, allegando in tal senso le declaratorie di cui al CCNL di settore del 7.4.99 e dell'allegato 1) al citato CCNL.
Va ricordato che le declaratorie prevedono:
CATEGORIA C:
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Tra i profili professionali della categoria, per gli “Operatori professionali sanitari”, Personale infermieristico, è indicata anche l'ostetrica.
CATEGORIA D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
Ebbene, mentre dalle allegazioni e dalle dichiarazioni testimoniali emerge, incontestata, l'attività di ostetrica svolta dalla non emergono - invero neppure dalle allegazioni dell'appellante CP_1 incidentale - in punto di fatto elementi minimamente utili ad accreditare le connotazioni di autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale, né tantomeno autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di
15 direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
L'unico elemento di fatto in tal senso allegato dall'appellante incidentale (cioè che dopo la cessazione del rapporto della la abbia assunto un'altra ostetrica, CP_1 Parte_1 CP_8
inquadrata nella Categoria D), non dice nulla sullo svolgimento, da parte dell'appallante
[...] incidentale, di mansioni connotate in concreto dalle caratteristiche sopra indicate.
3.5. Con il quarto motivo dell'appello incidentale, la ha censurato la sentenza impugnata nella CP_1 parte in cui, con riferimento al danno comunitario, il Tribunale lo ha liquidato nel dispositivo nella misura di 8 mensilità, mentre nella motivazione condanna la parte resistente a corrisponderle “a titolo risarcitorio, una somma pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. sent. impugnata pag. 14, 1°, cpv.)”.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Nell'ultimo capoverso della pagina 13 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, infatti, così motivato: “Facendo applicazione di tali principi si ritiene allora di poter riconoscere alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno comunitario dalla stessa lamentato, da quantificarsi nella misura di 8 mensilità della retribuzione anzidetta, avuto riguardo alla notevole durata nel tempo in cui ha avuto luogo l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine, delle cospicue dimensioni della resistente, nonché del notorio elevato numero di dipendenti dalla stessa impiegati”.
La stessa quantificazione del danno comunitario, nella misura di 8 mensilità, è poi indicata nel dispositivo della sentenza.
Ritiene, quindi, la Corte che l'indicazione delle 10 mensilità, contenuta a pag. 14, primo capoverso, della sentenza impugnata, sia un mero refuso, non corrispondendo tale quantificazione né con l'indicazione contenuta nella pagina precedente né con quella contenuta nel dispositivo.
Inoltre, la differente quantificazione del danno comunitario operata dal Tribunale per la Celsi, rispetto alla collega si spiega anche con il fatto che il rapporto di lavoro della Parte_9
è durato dall'1.6.2006 al 16.5.2020, mentre quello della è durato dal 4.6.2003 al CP_1 Pt_9
16.5.2020, ossia per tre anni in più.
3.6. Con il quinto motivo di gravame incidentale, la lamenta l'erroneità della sentenza nella CP_1 parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare il diritto della ricorrente alla stabilizzazione, derivante dall'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, anche comunitaria (a cui, nel ricorso introduttivo, veniva dedicato apposito paragrafo, a pag. 9 e ss.), in ordine a tutti quei casi, in cui la legge speciale, riconosce il diritto alla stabilizzazione del lavoratore precario, nell'ambito della pubblica amministrazione, e deduce che, nelle more del giudizio di primo grado, è entrata in
16 vigore una nuova normativa appositamente riferita alla stabilizzazione dei precari della sanità, che hanno espletato attività nel periodo Covid. Più in particolare: la lettera b), del comma 268 dell'art. 1 della Legge 234/2021 (così come modificata dall'art. 20-ter, comma 1, D.L. 27/01/2022, n 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/03/2022, n. 25) – vigente nel periodo 29/03/22 al
31/12/2022 - prevedeva che “ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”.
Ebbene, si tratta di ragione del tutto nuova e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
3.7. L'appellante incidentale ha, infine, contestato la sentenza impugnata (primo motivo dell'appello incidentale), nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione decorre nel corso del rapporto, ed ha sostenuto che “il precedente richiamato in sentenza (Cass. Lav. n.
35676/2021) è da ritenere superato, alla luce della evoluzione normativa, indipendentemente dalla qualificazione pubblica o privato che si voglia riconoscere al rapporto di lavoro oggetto di causa, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, proprio perché la ricorrente non era assistita da alcuna garanzia di certezza o stabilità dell'occupazione, in ordine al mantenimento del proprio posto, essendo tenuta a prestare la propria opera lavorativa in virtù di contratti di collaborazione, via via rinnovati o prorogati.
Infatti, nelle note autorizzate, questa difesa, a sostegno della propria tesi aveva richiamato la sentenza n. 26246/2022 della Sez. Lavoro della Cassazione, i cui principi - seppur riferiti al rapporto di lavoro privato - trovano applicazione per via analogica anche all'impiego pubblico. La
Suprema Corte riconosce che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è più assistito dal regime di stabilità, dopo le modifiche, apportate all'art. 18 L. 300/1970, dalla legge RO e dal
Jobs Act, essendo venuti meno i “presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una tutela adeguata” e, pertanto, “il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2934 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Soprattutto, nella stessa sentenza, si afferma, in via generale che è carente di stabilità il rapporto di
17 lavoro “stipulato tra le parti con una qualificazione non rappresentativa della sua effettività, priva di garanzia di stabilità, la quale sia poi accertata dal giudice, in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, non già alla stregua di quella ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente ex post”.
In senso contrario alla tesi dell'appellante incidentale si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 36197/2023, affermando il principio secondo cui “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso di successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”\.
Tale principio è stato riaffermato, incidenter tantum, anche da Cass. n. 11622 del 30.4.2024, per cui la qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile.
La Corte condivide interamente tale orientamento, non ravvisando nelle ragioni a tale proposito dedotte dall'appellante incidentale elementi idonei ad inficiare le motivazioni di diritto esternate dalla Suprema Corte.
Anche il primo motivo dell'appello incidentale è dunque infondato.
4. Per tutte le ragioni che precedono devono essere respinti sia l'appello principale sia l'appello incidentale.
5. La soccombenza reciproca costituisce ragione per compensare le spese di lite del grado tra CP_ l'appellante principale e l'appellante incidentale;
anche nei confronti dell' le spese di lite del grado possono essere compensate, essendosi l' sostanzialmente limitato a Controparte_4 rimettersi al giudizio della Corte senza prendere una precisa posizione sulle tesi delle appellanti.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e
18 dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
- respinge l'appello principale e l'appello incidentale, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra tutte le parti;
- dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 15.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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