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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2972/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 23.04.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2972/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Rimini, via Reno 21 int. 2, difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via della
Fiera n. 7, PEC: Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 23 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 18.11.2024, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 23.08.2024. pagina 1 di 5 Il ricorrente ha esposto di aver prestato la propria opera professionale in favore della sig.ra
[...]
nella causa civile R.G. 2557/2005 e di aver proposto istanza di liquidazione dei compensi Parte_2 professionali per l'attività svolta. L'Avv. ha proseguito esponendo che il Giudice di Pace Parte_1 erroneamente ha rigettato la suddetta istanza in forza delle seguenti motivazioni: “rilevato che dall'esame del fascicolo d'ufficio non risulta essere mai depositata agli atti del procedimento la delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Rimini del 07.03.2006, con cui la era stata provvisoriamente ammessa al PSS, né risulta che il difensore abbia mai Pt_2 dato comunque notizia dell'esistenza della menzionata delibera.
Considerato che
è, altresì, ampiamente maturata la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.”. Parte ricorrente ha sostenuto di avere regolarmente depositato in data 28.01.2009
(come dimostrato dal timbro originale apposto dalla cancelleria sul frontespizio dell'istanza) la delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini del 7.03.2006, con la quale la sua assistita è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, unitamente alla istanza di liquidazione. Stante il mancato riscontro alla suddetta istanza, l'Avv. ha rappresentato di avere segnalato il ritardo Parte_1 nell'emissione del decreto di liquidazione, dapprima, al Consiglio dell'Ordine con mail del 18.02.2020 e, poi, alla Cancelleria del Giudice di Pace di Rimini con pec del 25.10.2021, anche quest'ultima rimasta priva di riscontro. Parte ricorrente ha proseguito esponendo che, su consiglio della Cancelleria, ha depositato di nuovo in data 30.01.2024 sul portale giustizia l'istanza con allegata la relativa documentazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'Avv. ha lamentato l'infondatezza del provvedimento Parte_1 impugnato in quanto è documentalmente provato che la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Rimini di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è stata ritualmente depositata almeno due volte.
Da ultimo, l'Avv. ha eccepito il mancato decorso del termine di prescrizione ex art. 2946 c.c. Parte_1 poiché la richiesta è stata depositata in data 28.01.2009 mentre il procedimento civile si è concluso con sentenza emessa in data 12.09.2007, notificata il successivo 26.09.2007.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice, dopo aver accertato la regolarità della notifica a parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia e, in seguito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SUL RIGETTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione adottato dal
Giudice di Pace di Rimini sull'assunto che, non solo è stata ritualmente depositata la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini con la quale la sua assistita è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma che, diversamente da quanto rilevato dal Giudice di Pace, anche il termine prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c. non è maturato, essendo stata depositata la predetta istanza in data
28.01.2009.
pagina 2 di 5 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata in atti ritiene il presente Tribunale che non debba essere accolta la domanda proposta dall'Avv. relativa al diritto alla liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività difensiva da lui svolta nel procedimento civile R.G. 2557/2005 per le motivazioni che verranno di seguito esposte.
Invero, come correttamente dichiarato nel decreto di rigetto adottato dal Giudice di Pace, Dott.
Stefano Santini, risulta “ampiamente maturata la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.”
In punto di diritto, con riferimento alla prescrizione, l'art. 2934 c.c. prevede che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione, quindi, è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico riconfigura l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.). Il successivo art. 2935 c.c. precisa che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, secondo la regola generale prevista dall'ordinamento giuridico italiano, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 c.c.).
Sempre sul piano normativo l'art. 2943 c.c. prevede che la prescrizione possa essere interrotta solo in determinati casi espressamente tipizzati dal legislatore (“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”). L'interruzione della prescrizione è un atto volto a far sì che il termine entro il quale un diritto può essere esercitato inizi a decorrere di nuovo dalla data dell'atto interruttivo.
Con riferimento alla veste formale di tale atto, l'interruzione della prescrizione non deve rivestire forme vincolanti, non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. Tale principio è stato esplicitato dalla giurisprudenza di Cassazione la quale ha evidenziato che l'atto interruttivo non richiede alcuna formalità, essendo un atto libero nella forma, purché dallo stesso sia desumibile da parte del giudice la inequivoca volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore (cfr. Cass. 279/2024; Cass. 15140/2021), con l'effetto di costituirlo in mora (cfr. Cass.
11015/2004), o l'intento di contrastare in modo chiaro ed inequivoco l'eccezione di prescrizione di controparte (cfr. Cass. 4704/2001).
Nel caso di specie, l'Avv. ha depositato in data 28.01.2009, presso la Cancelleria del Parte_1
Giudice di Pace di Rimini, istanza di liquidazione del compenso professionale e tale atto ha determinato la pagina 3 di 5 interruzione del termine di prescrizione del suo credito professionale, iniziato a decorre dal momento in cui la sentenza del procedimento civile è stata emessa, ovverosia dal 12.09.2007.
Purtuttavia, ritiene il presente Tribunale che debba essere confermato il provvedimento di rigetto adottato dal Dott. Stefano Santini. Infatti, secondo la ricostruzione offerta dalla stessa parte ricorrente,
l'istanza di liquidazione dei compensi depositata il 28.01.2009 non ha trovato riscontro da parte dell'organo giudicante;
solamente in data 25.10.2021 l'Avv. ha proposto sollecito, segnalando tramite pec il Parte_1 ritardo nell'emissione del decreto di liquidazione (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
È evidente, quindi, che il credito professionale fatto valere da parte ricorrente si sia prescritto in quanto, come sopra osservato, dal momento in cui si verifica l'interruzione della prescrizione (nel caso di specie in data 28.01.2009) comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale decorso il quale il diritto si estingue. Pertanto, essendo decorso un tempo eccedente i dieci anni dal momento in cui è stata depositata l'istanza di liquidazione del compenso professionale (28.01.2009) ed essendo stato depositato l'ulteriore sollecito (25.10.2021) quando erano oramai decorsi dieci anni dalla prima istanza di liquidazione, il diritto di credito fatto valere dall'Avv. deve ritenersi certamente prescritto, così Parte_1 come correttamente eccepito dal Dott. Santini (“Considerato che è, altresì, ampiamente maturata la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.”).
L'accertata prescrizione del credito fatto valere dal ricorrente comporta il rigetto del ricorso.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, la mancata costituzione di parte resistente ne giustifica la integrale compensazione nonostante il rigetto del ricorso.
A riguardo giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011).
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso Controparte_1
avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle
[...] spese processuali, giacché non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Rimini, 24 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 23.04.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2972/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Rimini, via Reno 21 int. 2, difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via della
Fiera n. 7, PEC: Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 23 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 18.11.2024, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 23.08.2024. pagina 1 di 5 Il ricorrente ha esposto di aver prestato la propria opera professionale in favore della sig.ra
[...]
nella causa civile R.G. 2557/2005 e di aver proposto istanza di liquidazione dei compensi Parte_2 professionali per l'attività svolta. L'Avv. ha proseguito esponendo che il Giudice di Pace Parte_1 erroneamente ha rigettato la suddetta istanza in forza delle seguenti motivazioni: “rilevato che dall'esame del fascicolo d'ufficio non risulta essere mai depositata agli atti del procedimento la delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Rimini del 07.03.2006, con cui la era stata provvisoriamente ammessa al PSS, né risulta che il difensore abbia mai Pt_2 dato comunque notizia dell'esistenza della menzionata delibera.
Considerato che
è, altresì, ampiamente maturata la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.”. Parte ricorrente ha sostenuto di avere regolarmente depositato in data 28.01.2009
(come dimostrato dal timbro originale apposto dalla cancelleria sul frontespizio dell'istanza) la delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini del 7.03.2006, con la quale la sua assistita è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, unitamente alla istanza di liquidazione. Stante il mancato riscontro alla suddetta istanza, l'Avv. ha rappresentato di avere segnalato il ritardo Parte_1 nell'emissione del decreto di liquidazione, dapprima, al Consiglio dell'Ordine con mail del 18.02.2020 e, poi, alla Cancelleria del Giudice di Pace di Rimini con pec del 25.10.2021, anche quest'ultima rimasta priva di riscontro. Parte ricorrente ha proseguito esponendo che, su consiglio della Cancelleria, ha depositato di nuovo in data 30.01.2024 sul portale giustizia l'istanza con allegata la relativa documentazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'Avv. ha lamentato l'infondatezza del provvedimento Parte_1 impugnato in quanto è documentalmente provato che la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Rimini di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è stata ritualmente depositata almeno due volte.
Da ultimo, l'Avv. ha eccepito il mancato decorso del termine di prescrizione ex art. 2946 c.c. Parte_1 poiché la richiesta è stata depositata in data 28.01.2009 mentre il procedimento civile si è concluso con sentenza emessa in data 12.09.2007, notificata il successivo 26.09.2007.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice, dopo aver accertato la regolarità della notifica a parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia e, in seguito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SUL RIGETTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione adottato dal
Giudice di Pace di Rimini sull'assunto che, non solo è stata ritualmente depositata la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini con la quale la sua assistita è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma che, diversamente da quanto rilevato dal Giudice di Pace, anche il termine prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c. non è maturato, essendo stata depositata la predetta istanza in data
28.01.2009.
pagina 2 di 5 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata in atti ritiene il presente Tribunale che non debba essere accolta la domanda proposta dall'Avv. relativa al diritto alla liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività difensiva da lui svolta nel procedimento civile R.G. 2557/2005 per le motivazioni che verranno di seguito esposte.
Invero, come correttamente dichiarato nel decreto di rigetto adottato dal Giudice di Pace, Dott.
Stefano Santini, risulta “ampiamente maturata la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.”
In punto di diritto, con riferimento alla prescrizione, l'art. 2934 c.c. prevede che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione, quindi, è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico riconfigura l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.). Il successivo art. 2935 c.c. precisa che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, secondo la regola generale prevista dall'ordinamento giuridico italiano, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 c.c.).
Sempre sul piano normativo l'art. 2943 c.c. prevede che la prescrizione possa essere interrotta solo in determinati casi espressamente tipizzati dal legislatore (“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”). L'interruzione della prescrizione è un atto volto a far sì che il termine entro il quale un diritto può essere esercitato inizi a decorrere di nuovo dalla data dell'atto interruttivo.
Con riferimento alla veste formale di tale atto, l'interruzione della prescrizione non deve rivestire forme vincolanti, non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. Tale principio è stato esplicitato dalla giurisprudenza di Cassazione la quale ha evidenziato che l'atto interruttivo non richiede alcuna formalità, essendo un atto libero nella forma, purché dallo stesso sia desumibile da parte del giudice la inequivoca volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore (cfr. Cass. 279/2024; Cass. 15140/2021), con l'effetto di costituirlo in mora (cfr. Cass.
11015/2004), o l'intento di contrastare in modo chiaro ed inequivoco l'eccezione di prescrizione di controparte (cfr. Cass. 4704/2001).
Nel caso di specie, l'Avv. ha depositato in data 28.01.2009, presso la Cancelleria del Parte_1
Giudice di Pace di Rimini, istanza di liquidazione del compenso professionale e tale atto ha determinato la pagina 3 di 5 interruzione del termine di prescrizione del suo credito professionale, iniziato a decorre dal momento in cui la sentenza del procedimento civile è stata emessa, ovverosia dal 12.09.2007.
Purtuttavia, ritiene il presente Tribunale che debba essere confermato il provvedimento di rigetto adottato dal Dott. Stefano Santini. Infatti, secondo la ricostruzione offerta dalla stessa parte ricorrente,
l'istanza di liquidazione dei compensi depositata il 28.01.2009 non ha trovato riscontro da parte dell'organo giudicante;
solamente in data 25.10.2021 l'Avv. ha proposto sollecito, segnalando tramite pec il Parte_1 ritardo nell'emissione del decreto di liquidazione (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
È evidente, quindi, che il credito professionale fatto valere da parte ricorrente si sia prescritto in quanto, come sopra osservato, dal momento in cui si verifica l'interruzione della prescrizione (nel caso di specie in data 28.01.2009) comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale decorso il quale il diritto si estingue. Pertanto, essendo decorso un tempo eccedente i dieci anni dal momento in cui è stata depositata l'istanza di liquidazione del compenso professionale (28.01.2009) ed essendo stato depositato l'ulteriore sollecito (25.10.2021) quando erano oramai decorsi dieci anni dalla prima istanza di liquidazione, il diritto di credito fatto valere dall'Avv. deve ritenersi certamente prescritto, così Parte_1 come correttamente eccepito dal Dott. Santini (“Considerato che è, altresì, ampiamente maturata la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.”).
L'accertata prescrizione del credito fatto valere dal ricorrente comporta il rigetto del ricorso.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, la mancata costituzione di parte resistente ne giustifica la integrale compensazione nonostante il rigetto del ricorso.
A riguardo giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011).
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso Controparte_1
avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle
[...] spese processuali, giacché non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Rimini, 24 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Antonio Miele
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