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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28/10/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 609 dell'anno 2025 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b
Appellante
E
in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, con
[...]
cui elettivamente domicilia in Via Armando Diaz n° 11, Napoli
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.03.2025, ha proposto appello Parte_1
parziale avverso la sentenza n. 596/25, con cui il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la sua domanda volta al riconoscimento della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con integrale compensazione delle spese di lite. L'appellante ha censurato, con varie argomentazioni, detta ultima statuizione per difetto di motivazione e comunque per violazione del principio della soccombenza codificato negli artt. 91 e 92 c.p.c.
Ha chiesto, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il CP_1
convenuto fosse condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Si è costituito il indicato in epigrafe, resistendo all'appello e chiedendo CP_1
la conferma della sentenza.
Disposta la trattazione scritta della causa ed lette le note di entrambe le parti, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Nella presente controversia l'odierna impugnante è risultata interamente vittoriosa rispetto alla domanda formulata ed il primo Giudice ha motivato la compensazione in considerazione del “in ragione del deposito del ricorso prima dell'intervento nomofilattico di cui sopra” (Cass. n. 29961/2023, n.d.r.).
Tale motivazione non può essere condivisa.
Occorre fare riferimento ratione temporis alla formulazione dell'art. 92, co. II,
c.p.c., nel testo sostituito dal DL n.132/2014, convertito in legge n.162/2014, applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, che dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza “l'avere il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”. Secondo il Giudice delle leggi, “la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”.
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/03/2022, n.7992).
Da ultimo – a conferma della stabilità degli orientamenti richiamati- è intervenuta anche Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7064 secondo cui “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza così modificato il secondo comma dell'art. 92
c.p.c. che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle gravi ed eccezionali ragioni sempre da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c.”.
Sulla scorta di questi principi occorre riempire di contenuto anche le clausole astrattamente idonee a sostenere la decisione sulla compensazione.
Ed allora, nel caso di specie, in astratto, verrebbe in rilievo la novità della questione trattata ed anche il fatto che sulla stessa si sia pronunciata la Suprema Corte nell'anno 2023, segnatamente con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23, sulla scorta di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto.
Osserva questa Corte di merito, tuttavia, che la Corte di Giustizia è intervenuta già il 18 maggio 2022, rilevando come il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato (vedi Cass. richiamata).
In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa.
Questo riferimento a principi ormai immanenti deve comportare estrema prudenza nella valutazione del parametro della novità della questione trattata, già in assoluto.
Nel caso concreto, poi, non può non considerarsi che il giudizio di primo grado è stato instaurato il 21.11.22, quando questa pronuncia era già intervenuta.
Ne discende, allora, che alla data di deposito del ricorso giudiziale, la questione dedotta in giudizio dalla era stata già definitivamente risolta in senso Pt_1
favorevole ai docenti a tempo determinato per cui la motivazione del primo
Giudice, a corredo della contestata compensazione, della decisività dell'intervento successivo della S.C. non è condivisibile, dovendosi ritenere al momento della decisione sufficientemente consolidati i termini della questione dedotta e la sua valutazione giurisprudenziale.
Non vi era, pertanto, alcuna ragione per cui il evocato in giudizio non CP_1 avesse ancora adempiuto alla data di deposito del ricorso, evitando all'impugnante ad intraprendere la via giudiziale, stante l'avvenuta definitiva consacrazione del diritto, senza possibilità di maturazione di indirizzi ulteriori e diversi. La sentenza di primo grado va, dunque, in parte qua riformata, e, in applicazione del principio della soccombenza, il resistente va condannato al CP_1
pagamento delle spese del primo grado di giudizio sia pur compensate per la metà in considerazione del successivo ulteriore intervento della Suprema Corte cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado, nonché di quelle del presente grado, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto del valore della causa e della minima attività espletata, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2015, come aggiornati dal d.m. n.147 del 2022.
In tal senso va riformata la sentenza gravata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa per la metà le spese di lite del primo grado;
condanna il al pagamento Controparte_1
della restante parte delle spese di lite che, già compensate, liquida in euro 657,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Domenico Naso.
Condanna altresì il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite del presente grado, che liquida in euro 337,00, oltre spese generali, iva e
CPA, con attribuzione all'avv. Domenico Naso.
Napoli, 28 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro