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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 111/2025 V.G.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
letto il ricorso e visti i documenti depositati
da
, Parte_1
con il patrocinio dell'avvocato STEFANO VANOTTI,
RICORRENTE
contro
, Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
rilevato:
- che parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata esecutiva in Italia la sentenza resa dal Giudice di
Pace del Circolo di AN Ovest in data 9.12.2024 (doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), che ha così deciso: “
1. L'istanza è accolta. Di conseguenza parte convenuta, , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in IT – 23900 alla Piazza Diaz 1, è CP_1
Pagina 1 condannata a versare alla parte Attrice, AN, la somma di EUR 4.420,50 Parte_1
(corrispondenti a CHF 4.332,09 al tasso di cambio 1 CHF = 0,98 Euro valuta al 25.07.2023), oltre
interessi al 5% dal 10.01.2023. 2. La tassa di giustizia di CHF 200.00 già anticipata dalla parte
Attrice, è posta a carico della parte Convenuta, parte Convenuta inoltre rifonderà alla parte Attrice
a titolo di indennità, spese e ripetibili l'importo di CHF 800.00”;
- che parte ricorrente ha allegato la prova relativa al passaggio in giudicato della sentenza dichiarato in data 14.01.2025 secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata, giusta allegata attestazione della suddetta Giudicatura di Pace del Circolo di AN Ovest di pari data 14.01.2025 (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente);
ritenuto:
- che questa Corte sia competente in relazione al soggetto contro cui viene chiesta l'esecuzione;
- ritenuto che l'oggetto del contendere (pagamento di somme per traduzioni effettuate) rientri all'interno delle materie oggetto della Convenzione di AN (CLug) del 30.10.2007;
- che il titolo, reso nel contraddittorio fra le parti, soddisfa i requisiti prescritti per la sua autenticità
e che la decisione è esecutiva nello Stato d'origine, oltre che passata in giudicato;
- che nel presente procedimento, in cui la parte ricorrente deve stare in giudizio con il ministero di un “procuratore legalmente esercente” (art. 82, terzo comma, c.p.c.), devono liquidarsi le spese come in dispositivo a carico della parte debitrice;
- vista la Convenzione di AN (CLug) del 30.10.2007;
P.Q.M.
- dichiara l'esecutività in Italia della sentenza emessa dal Giudice di Pace (Giudicatura di Pace del
Circolo di AN Ovest) nel procedimento distinto con .2023.12, promosso dalla CP_2 [...]
nei confronti del , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Controparte_1
Pagina 2 con sede in Lecco (LC), alla Piazza Diaz n.1, con l'avvertenza che potrà essere fatta opposizione nel termine di un mese dalla notificazione di questa decisione;
- condanna il alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del Controparte_1
presente procedimento, che liquida in euro 98,00 per rimborso del Contributo Unificato e in €
800,00 per compensi, oltre alle spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
Pagina 3
CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
letto il ricorso e visti i documenti depositati
da
, Parte_1
con il patrocinio dell'avvocato STEFANO VANOTTI,
RICORRENTE
contro
, Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
rilevato:
- che parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata esecutiva in Italia la sentenza resa dal Giudice di
Pace del Circolo di AN Ovest in data 9.12.2024 (doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), che ha così deciso: “
1. L'istanza è accolta. Di conseguenza parte convenuta, , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in IT – 23900 alla Piazza Diaz 1, è CP_1
Pagina 1 condannata a versare alla parte Attrice, AN, la somma di EUR 4.420,50 Parte_1
(corrispondenti a CHF 4.332,09 al tasso di cambio 1 CHF = 0,98 Euro valuta al 25.07.2023), oltre
interessi al 5% dal 10.01.2023. 2. La tassa di giustizia di CHF 200.00 già anticipata dalla parte
Attrice, è posta a carico della parte Convenuta, parte Convenuta inoltre rifonderà alla parte Attrice
a titolo di indennità, spese e ripetibili l'importo di CHF 800.00”;
- che parte ricorrente ha allegato la prova relativa al passaggio in giudicato della sentenza dichiarato in data 14.01.2025 secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata, giusta allegata attestazione della suddetta Giudicatura di Pace del Circolo di AN Ovest di pari data 14.01.2025 (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente);
ritenuto:
- che questa Corte sia competente in relazione al soggetto contro cui viene chiesta l'esecuzione;
- ritenuto che l'oggetto del contendere (pagamento di somme per traduzioni effettuate) rientri all'interno delle materie oggetto della Convenzione di AN (CLug) del 30.10.2007;
- che il titolo, reso nel contraddittorio fra le parti, soddisfa i requisiti prescritti per la sua autenticità
e che la decisione è esecutiva nello Stato d'origine, oltre che passata in giudicato;
- che nel presente procedimento, in cui la parte ricorrente deve stare in giudizio con il ministero di un “procuratore legalmente esercente” (art. 82, terzo comma, c.p.c.), devono liquidarsi le spese come in dispositivo a carico della parte debitrice;
- vista la Convenzione di AN (CLug) del 30.10.2007;
P.Q.M.
- dichiara l'esecutività in Italia della sentenza emessa dal Giudice di Pace (Giudicatura di Pace del
Circolo di AN Ovest) nel procedimento distinto con .2023.12, promosso dalla CP_2 [...]
nei confronti del , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Controparte_1
Pagina 2 con sede in Lecco (LC), alla Piazza Diaz n.1, con l'avvertenza che potrà essere fatta opposizione nel termine di un mese dalla notificazione di questa decisione;
- condanna il alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del Controparte_1
presente procedimento, che liquida in euro 98,00 per rimborso del Contributo Unificato e in €
800,00 per compensi, oltre alle spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
Pagina 3