Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 2567/2023 Sezione Lavoro,
TRA
in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall' Pt_1
Avv. Oliva Anna, elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to in Nola (Avvocatura
I.N.P.S.),
(RICORRENTE)
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. Casaburo Lucia, presso il cui studio elettivamente domicilia
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.05.2023, l' ha introdotto giudizio di merito avente Pt_1
ad oggetto la formulazione di contestazioni avverso le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 4086/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere.
Si è costituita parte resistente, contestando le conclusioni di parte avversa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dall' ricorrente rivestano il CP_2
carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Invero, le contestazioni dell' Istituto ricorrente si incentrano, massimamente, sulla errata valutazione delle patologie sofferte dal ricorrente con conseguente richiesta di rinnovo della
C.T.U..
Veniva, dunque, nominato un nuovo consulente tecnico d' ufficio.
Il secondo c.t.u., invero, addiviene ad un giudizio di invalidità pari al 62%, a decorrere dalla domanda amministrativa del 5.10.20, specificando, poi, che il ricorrente abbia raggiunto una percentuale di invalidità pari al 77% a decorrere da maggio 2024.
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale depositato in questa fase - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il resistente è affetto, ha motivato ampiamente sulle condizioni cliniche del periziando, approfondendole, ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate.
Il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
Esame generale: Soggetto normotipo in condizioni generali di salute buone (non angor, non dispnea) Facies composita. Sensorio integro. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato.
Masse muscolari normotrofiche e normotoniche nel complesso. Decubito indifferente.
Altezza 178 cm Peso 95Kg Email_1
Apparato tegumentario: cute di colorito roseo. Cicatrici chirurgiche.
Cavo orale: irrorate. Lingua in asse. Dentizione nella norma. Tes_1
Occhi: Bulbi in asse, pupille isocoriche ed isocicliche.
Apparato linfoghiandolare: non si apprezzano linfoadenomegalie superficiali.
Apparato Respiratorio: Torace di forma e volume normale con assenza di circoli collaterali patologici. Emitoraci simmetrici e normoespansibili con gli atti del respiro. Alla percussione suono chiaro polmonare. Alla palpazione F.V.T. normotrasmesso.
All'auscultazione murmure vescicolare aspro apprezzabile su tutto l'ambito polmonare.
Assenza di sfregamenti pleurici ed altri rumori aggiunti. Respiro eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto per l'espletamento della visita medica.
SPO2=96% al saturimetro digitale in aria ambiente.
Apparato cardiocircolatorio: All'ispezione assenza di bozze precordiali. Itto della punta non visibile e non palpabile. Aia cardiaca non delimitabile per adipe. Toni cardiaci validi a pause libere. P.A. 130/80 mmHg all'omerale destra in posizione seduta;
polso radiale valido ritmico, 80 b/m. Assenza di fremiti alla palpazione. Polsi periferici presenti sui punti clinici di repere, simmetrici e normosfigmici. Assenza di cianosi e turgori delle giugulari.
Non segni di insufficienza venosa cronica agli arti inferiori.
Apparato Digerente: Faringe normoemica. Efficienza masticatoria conservata. Addome piano, trattabile e non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Cicatrice ombelicale introflessa. Murphy negativo.
Apparato Genito – Urinario: Reni non palpabili. Punti uretrali non dolenti alla digitopressione. Manovra del Giordano negativa.
Apparato osteo-articolare: Scheletro ben sviluppato in relazione alla costituzione, al sesso e all'età.
Rachide: spinalgie alla digitopressione sulla linea spondiloidea e sulle paravertebrali;
la complessiva funzionalità articolare del rachide appare ridotta del 20%. Lasegue – negativo.
Arti superiori: nei limiti della norma la complessiva funzionalità articolare attiva e passiva delle grandi (mobilizzazione spalle e gomiti) e piccole articolazioni (mobilizzazione polsi e mani) per l'età. Buona la funzione prensile.
Arti inferiori: l'esame della funzionalità articolare delle grandi articolazioni degli arti inferiori ha consentito di rilevare una limitazione di circa 1/4 della complessiva articolarità delle coxofemorali e di circa 1/4 delle ginocchia in presenza di artroprotesi di ginocchio destro. La complessiva funzionalità articolare attiva e passiva, pertanto, appare limitata del
30%. Nei limiti della norma la complessiva funzionalità articolare delle restanti articolazioni degli arti inferiori.
Stazione eretta tenuta in autonomia. La deambulazione è autonoma, con lieve zoppia.
Passaggi posturali autonomi dalla posizione supina a quella assisa, da quella assisa ad ortostasi.
Sistema nervoso: Nervi cranici indenni. Riflessi osteotendinei normoelicitabili. Sensibilità esterocettive e propriocettive nella norma. Prove di coordinazione motoria bene eseguibili
(test indice-indice ed indice-naso negativi). Romberg negativo. Test di e test della Per_1
marcia negativi.
Curata nell'aspetto, nell'igiene e nell'abbigliamento. Disponibile al colloquio, il CP_3
linguaggio è coerente ed adeguato al livello di istruzione. La coscienza è integra. Vigile, lucida, normorientata nei canoni temporo-spaziali ed in rapporto alle persone. Attenzione spontanea pronta. Il giudizio, il ragionamento logico, l'organizzazione del pensiero e la capacità critica sono congrui. Assenza di deficit della memoria sia di rievocazione che di fissazione. Il soggetto si rende pienamente conto del significato e dell'importanza del colloquio, nel corso del quale non sono emerse né sono state riferite idee deliranti o disturbi dispercettivi (allucinazioni). Il tono dell'umore appare depresso.
Vista: visus utile naturale.
Udito: ode bene la voce alla comune distanza interlocutoria.
Criterio di valutazione medico legale Nel calcolo dell'invalidità civile, come stabilito dal DM 05/02/1992, in presenza di infermità plurime coesistenti è necessario applicare un calcolo riduzionistico, mediante la cosiddetta formula scalare di Balthazard. Vengono definite infermità plurime coesistenti quelle lesioni che interessano apparati ed organi funzionalmente diversi tra loro.
Per le infermità plurime concorrenti si procede invece, ad una valutazione complessiva percentualizzata proporzionale alla perdita totale anatomo funzionale dell'organo o apparato.
Per infermità plurime concorrenti si intendono le patologie che interessano lo stesso organo o apparato. In questi casi la legge non prevede una specifica formula da adottare per il calcolo dell'invalidità complessiva. Nel DM 05/02/1992, ad esempio, per il calcolo dell'invalidità civile viene specificato che la valutazione di alcune infermità concorrenti sono già presenti nelle tabelle, mentre negli altri casi, non potendo effettuare una semplice sommatoria dei singoli valori, è necessario procedere con una stima complessiva, la quale deve essere un valore percentuale proporzionale a quello per la perdita totale dell'organo o dell'apparato in questione. Tuttavia, generalmente, in presenza di infermità concorrenti ci si serve della cosiddetta formula intermedia Salomonica, che consiste nella media tra la somma aritmetica delle singole lesioni e il risultato della formula riduzionistica di
Balthazard.
Nel caso di specie si procederà dunque ad indicare le percentuali d'invalidità delle singole infermità diagnosticate ed il correlato calcolo a scalare.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze dei presenti accertamenti medico-legali, è possibile affermare che il sig. , allo stato di anni 68, è portatore delle seguenti Controparte_1
infermità:
Sindrome ansioso-depressiva media
Esiti di artroprotesi di ginocchio destro.
BPCO in ottimale compenso
IPB
La prima infermità diagnosticata va identificata per analogia nelle voci tabellari 2205
(“Sindrome depressiva endoreattiva media”) prevista con un tasso di invalidità fisso al
25%.
Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica del periziato ed allegati al ricorso, è possibile affermare che la suddetta patologia dia luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 25%
(venticinque per cento).
In merito alla seconda infermità diagnostica, 7221 (“Endoprotesi di ginocchio”) valutata con una percentuale di danno del 30%. Sulla base dello studio della documentazione clinica allegata agli atti, nonché dalle evidenze emerse in sede di visita peritale, è possibile stabilire per tale condizione associata a poliartrosi diffusa un tasso di invalidità pari al
35% (trentacinque per cento).
La terza infermità diagnosticata va identificata per analogia nelle voci tabellari 6456
(Bronchite cronica ostruttiva a prevalente enfisema prevista con tasso di invalidità del
65%).
Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica del periziato ed allegati al ricorso, è possibile affermare che la suddetta patologia dia luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 35%
(trentacinque per cento).
La quarta infermità diagnosticata va identificata nella voce tabellare 6204 (“ipertrofia prostatica”) valutata con tasso di invalidità tra 11 e 20%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica del periziato ed allegati al ricorso, è possibile affermare che la suddetta patologia dia luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 15% (quindici per cento).
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Dalla disamina degli Atti di causa si rileva che il sig. presentava Controparte_1
all' Competente per Territorio domanda per il riconoscimento delle prestazioni Pt_1
previste per gli invalidi civili. In disaccordo con le conclusioni adiva le vie legali RG
4086/21. L'ATP veniva affidato alla dottoressa che determinava un punteggio pari Per_2
a 79%. In disaccordo con la valutazione effettuata l' proponeva dissenso e ricorso, da Pt_1
cui sono scaturite le seguenti operazioni peritali.
Per provvedere alla valutazione si inviava PEC in data 18/02/2025 allo studio legale di parte ricorrente mediante la quale si richiedeva l'invio della documentazione allegata al fascicolo di ATP, non prodotta in sede di operazioni peritali. Il giorno successivo veniva inviata la documentazione che si è provveduto ad elencare nei paragrafi precedenti. Dall' esame della documentazione sanitaria esibita, e dalle operazioni peritali risulta che l'istante è affetto da sindrome ansioso-depressiva moderata e da esiti di pregressa artroprotesi totale di ginocchio destro, BPCO di recente insorgenza alla luce della documentazione clinica prodotta e quindi valutabile da maggio 2024. Il ricorrente è stato operato nel giugno del 2024 di calcolosi della colecisti. L'ipertrofia prostatica viene valutata da maggio 2024 (prima certificazione).
Infine alla calcolosi della colecisti può essere attribuito un punteggio del 15% fino a giugno del 2024 quando è stato operato.
In merito alle altre patologie richiamate dalla dottoressa Antenora e nello specifico
(cardiopatia ipertensiva, ipoacusia) non è stata prodotta alcuna documentazione sia specialistica che strumentale sia in relazione alla patologia cardiovascolare, sia alla ipoacusia riferita ma assente alle operazioni peritali. Il ricorrente ode bene la voce alla comune distanza di conversazione e non indossa protesi acustiche.
Nel caso di specie, dunque, si può inquadrare il sig. come un Controparte_1
“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 74% nella misura del 62%, ai sensi della legge 118/71”. Successivamente da maggio del 2024 può essere attribuito un punteggio del 77% con l'insorgenza di patologia strumentalmente evidente (BPCO ed ipertrofia prostatica) pur se in ottimale compenso.
Si ha pertanto materia sufficiente per la:
RISPOSTA AI QUESITI
Il sig. , allo stato di anni 68, è portatore delle seguenti infermità: Controparte_1
Sindrome ansioso-depressiva media
Esiti di artroprotesi di ginocchio destro.
BPCO in ottimale compenso
IPB
Tenuto conto di quanto indicato nelle considerazioni è possibile affermare che sin dall'epoca della domanda amministrativa per cui è causa la sig.ra Controparte_1
sia un soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73% nella misura del 62% (sessantadue per cento) ai sensi della legge 118/71.
Successivamente da maggio del 2024 può essere attribuito un punteggio del 77%
(settantasette per cento) per l'insorgenza di patologia strumentalmente evidente pur se in ottimale compenso (BPCO, IPB)” (pagg. da 3 a 8 della C.T.U.). Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. da ultimo redatta, parte resistente va ritenuta invalida al 77%, a decorrere da maggio 2024. Si osserva, in ogni caso, che l'assegno di invalidità non è prestazione oggetto dell'odierno giudizio, limitato già in fase atp al solo accertamento del 100% e della condizione di disabilità grave.
Parte opposta va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione, ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c., essendovi, in atti, valida dichiarazione sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U, per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara parte opposta invalida al 77%, a decorrere da maggio 2024 e non sussistenti né la condizione di disabilità grave nè i presupposti per accedere alla pensione di inabilità;
2) dichiara parte opposta non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di C.T.U, per entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' Pt_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 8.04.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma