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Articolo 5 della Legge 22 novembre 1962, n. 1678
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Legge 22 novembre 1962, n. 1678
Articolo 5 della Legge 22 novembre 1962, n. 1678
Versione
6 gennaio 1963
Art. 5.
La nomina a vice rettore aggiunto straordinario puo' essere disposta con effetto da qualsiasi giorno.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1963
Vedi fonte istituzionale
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