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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/11/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2025
Udienza cartolare del 17.11.2025
Il Giudice, viste le note scritte in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca in grado di appello, in persona del dott. OM CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 452/2024 del
11.6.2024 promossa da:
a socio unico (C.F. , in persona del legale rapp.te. p.t., in qualità di Parte_1 P.IVA_1 procuratrice di ( , elettivamente domiciliata in Loreto (AN) in Parte_2 C.F._1 via Trieste n. 41 presso lo studio dall'Avv. Monia Mariani ( ), che la C.F._2 rappresenta e difende con l'Avv. Claudia Pasqualini ( , anche disgiuntamente C.F._3 tra loro, in virtù di mandato congiunto in calce al ricorso ex art. 316 c.p.c.
- appellante -
CONTRO
(c.f. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. , p.iva Controparte_1 P.IVA_2
UP IO , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Lorenzo
PR ( ) e HI LL ( ) del Foro di C.F._4 C.F._5
Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 50
- appellata -
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, previo accertamento del diritto del sig. ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, al rimborso della quota-parte di tutti gli oneri connessi al Pt_2 contratto anticipatamente estinto oggetto di causa (previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci richieste per i motivi
rappresentati), condannare la società , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 versamento in favore della società appellante, per conto del sig. dell'importo di € 1.093,80 Pt_2 quantificato in atti secondo il criterio pro rata temporis, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art.1284 co 4 c.c.; il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale: in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 452/2024 del 11.06.2024 del Giudice di Pace di Parte_2
Lucca, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la pronuncia in ordine al rigetto della domanda di parte attrice Sig. ; in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente Parte_2 giudizio”.
FATTO E DIRITTO
in qualità di procuratrice di ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_3 Parte_2
452/2024 del 11.6.2024 emessa dal Giudice di Pace di Lucca con cui è stata respinta la domanda di restituzione pro-rata temporis dei costi del credito connessi all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione (n. 105933) sottoscritto da Parte_2 con in data 2.12.2017 e dal medesimo estinto il 6.12.2021 allo scadere della Controparte_1
48esima rata (docc. 2 e 4 fascicolo I°).
Ha dedotto, in sostanza, l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto rimborsabili anche i costi up front, così come previsto dalla normativa interna e comunitaria ed in particolare dall'art. 16 della
Direttiva 2008/48/CE per come interpretato dalla nota sentenza della Corte di Giustizia Europea
11.09.2019 (causa C-383/2018) c.d. sentenza ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza CP_3 impugnata e la condanna dell'appellata alla restituzione di detti costi.
Si è costituita in giudizio la società finanziaria chiedendo il rigetto dell'appello; senza alcuna attività istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione con termine per note.
***
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità/procedibilità dell'appello proposto da . Parte_1
L'appellante si è costituita in giudizio il 28.2.2025 - ben oltre dieci giorni dalla notifica dell'atto di appello, risalente al 13.1.2025 - depositando istanza di rimessione in termini nella quale allegava: di aver spedito la busta telematica per la costituzione in giudizio in data 23.1.2025 (ricevendo immediatamente le prime due pec di “accettazione” e di “avvenuta consegna”, doc. 1); di aver ricevuto, solo il successivo 27.1.2025, la comunicazione della cancellaria (quarta pec) del rifiuto del deposito “per mancato versamento del contributo unificato” (doc. 2); di aver, per mero errore materiale, inserito nella busta telematica il CU relativo al giudizio di primo grado anziché quello relativo al giudizio di appello (comunque già pagato in data 14.1.2025, v. ricevuta doc. 3-4).
Ebbene, ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute PEC, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: (Cass. ord. 25289/20) “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della
Giustizia, sicchè “da quel momento non residua alcuno spazio per il rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 285 (cfr. Cass. ord. n.
9664/2020)”
E, ancora (Cass. 69/2025): “In assenza delle PEC successive alla seconda (e a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. n. 6743 del 2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 1348 del 2024)”.
Nel caso di specie, sono intervenute entrambi tali attività.
***
Sui motivi di appello: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 125-sexies tub - violazione e falsa applicazione del diritto comunitario, dell'art. 16 par. 1 direttiva 48/2008/ce nell'interpretazione espressa dalla CGEU con la Lexitor – erronea interpretazione della sentenza della corte di giustizia europea del 9.02.2023 nella causa c-555/21 - violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del d.l. 104 del 10.08.2023 (conv. con l. 136 del 9.10.2023)”.
I motivi di appello, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono.
La domanda proposta in primo grado trae fondamento dalla nota sentenza della CGEU c.d. CP_3 la quale, interpretando l'art. 16 par. 1 della Direttiva n. 2008/48/CE (in materia di credito ai consumatori - rimborso anticipato dei finanziamenti), recepito nel nostro ordinamento, per quel che qui interessa, nell'art. 125 sexies TUB, ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza alcuna distinzione tra costi recurring, soggetti a maturazione nel tempo, e costi up front, relativi alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.
A seguito della sentenza Lexitor, il legislatore nazionale è intervenuto con il D.lgs. 73/2021 modificando l'art. 125 sexies TUB per adeguarlo ai principi comunitari, stabilendo, con l'art. 11 octies, comma 2 del medesimo decreto, che la novellata disposizione si applica ai soli contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore (25.7.2021), mentre per quelli precedenti continua a trovare applicazione la “vecchia” formulazione (per come introdotta dal D.lgs. 141/2010)
e le “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della CA
d'IA”.
Sulla portata di tale modifica è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022: in particolare, la Corte - ritenendo che il riferimento a tali “norme secondarie” fosse di ostacolo al recepimento della sentenza Lexitor e si ponesse, quindi, in contrasto con il diritto comunitario - ha dichiarato incostituzionale l'art. 11-octies D.lgs. n. 73/2021 laddove faceva salva l'applicabilità delle disposizioni di trasparenza e vigilanza di CA d'IA (disposizioni che legittimavano il rimborso dei soli costi recurring), sicché la precedente formulazione dell'art. 125 sexies TUB - tuttora vigente per i contratti conclusi fino al 24.7.2021 (come quello de quo) - poteva nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
Così ricostruito sommariamente il complesso quadro normativo della questione che ci occupa, deve, tuttavia, rilevarsi che, a seguito della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, è intervenuta la sentenza della CGEU n. 555 del 9 febbraio 2023, c.d. sentenza (C-555/21), che ha CP_4 rimesso in discussione quelle che sembravano conclusioni ormai definitive.
La Corte unionale, pur esprimendosi in tema di rimborso anticipato del finanziamento relativo all'acquisto di beni immobili residenziali (e, quindi, assumendo quale parametro di riferimento la
Direttiva 2014/17/UE), ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front, così ponendosi in linea con quanto sostenuto in precedenza dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana.
Va, poi, precisato che, sebbene la sentenza n. 555 abbia avuto ad oggetto l'interpretazione di una direttiva differente rispetto alla 2008/48/CE (interpretata dalla sentenza , la Corte ha CP_3 affermato che “l'articolo 25, paragrafo 1 [diritto alla riduzione dei costi del credito] della direttiva
2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
2008/48", escludendo, di fatto, ogni possibilità di invocare un trattamento differenziato a seconda dell'applicabilità dell'una o dell'altra direttiva.
Ciò posto, si deve riaffermare l'orientamento giurisprudenziale di merito prevalente in epoca ante
e, di conseguenza, riconoscere al consumatore una riduzione soltanto dei costi recurring (e CP_3 non anche dei costi up front, che si riferiscono a prestazioni effettuate preliminarmente alla concessione del credito, integralmente esaurite al momento dell'estinzione anticipata e da remunerare integralmente).
Sulla differenza di materia alla base dei due pronunciamenti, il Tribunale di Castrovillari (nel respingere l'appello del consumatore e riconoscergli, conformemente alla nuova sentenza CGEU
555/2023, il diritto al rimborso dei soli costi recurring) ha osservato che “ la circostanza per cui la stessa abbia avuto ad oggetto il credito per l'edilizia residenziale, settore diverso dal credito al consumo, che non ne consentirebbe una estensione a tale ultimo settore dei principi affermati, in realtà è frutto del meccanismo del rinvio pregiudiziale, che consente alla Corte di esprimersi soltanto sulle questioni oggetto del giudizio a quo. Del resto, qualora il settore del credito al consumo non avesse avuto effettivamente alcuna interrelazione con quello del credito per l'edilizia residenziale, non vi sarebbe stata alcuna ragione per menzionare e analizzare un precedente relativo al primo, in una pronuncia avente a oggetto il secondo. Va poi osservato che nella sentenza n. 555, la CGUE ha valorizzato anche il ruolo del PIES e delle Autorità Nazionali, nella verifica della chiarezza delle informazioni fornite al consumatore (comune al credito al consumo e
a quello immobiliare), stabilendo in caso di contestazione sulla riconducibilità di un costo alla categoria dei recurring, ovvero degli up front, un onere della prova a carico della CP_5 definitiva, considerata anche l'attuale assenza di un orientamento di legittimità, si ritiene opportuno applicare anche al credito al consumo l'orientamento inaugurato dalla Corte di
Giustizia in relazione credito per l'edilizia residenziale, essendo i due ambiti chiaramente simili al pari delle normative che li regolamentano.” (test. Trib. Castrovillari, sentenza n. 994/2023 in
“Eexpartecreditoris.it”).
Si osserva che nel caso che ci occupa, il contratto di finanziamento, oltre a contenere tutte le condizioni economiche del rapporto, al punto 3.1 indica specificamente tutte le voci di costo e la ripartizione degli stessi in ripetibili per la residua durata (commissioni di gestione) e irripetibili
(spese di istruttoria, imposta di bollo e oneri di distribuzione). Ragion per cui, conformemente a quanto contrattualmente previsto, aveva rimborsato al CP_1 cliente le commissioni di gestione (riconducibili alla categoria dei costi recurring), in misura proporzionale alla durata residua del contratto (pro-rata temporis).
Quindi, i costi di cui l'odierna appellante ha chiesto il rimborso sono riferibili alle attività “spese di istruttoria e oneri di distribuzione” poste in essere nella fase preliminare del rapporto, che prescindono dalla durata dello stesso.
Conclusioni e spese.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello è respinto. La non uniforme giurisprudenza in ordine alla questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite anche nel giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo nella causa di appello tra a socio Parte_1 unico e così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 452/2024 del
11.6.2024; compensa le spese d'appello.
Ai sensi del D.P.R n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Il Giudice
OM CE