Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4523 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 10.2.2025 tra
(cod. fisc. ), TE P.IVA_1 in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
-appellante- e (cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente CP_2 domiciliata in Roma, Via Giuseppe Cuboni n.12, presso lo studio degli avv. Bruno Gangemi, Maria Rosa Valentina Spinelli e Andrea Gangemi, che la rap- presentano e difendono per procura alle liti in calce alla comparsa di costi- tuzione e risposta in appello;
-appellata – e
Controparte_3
-appellata contumace - OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di TE
Roma adita, in riforma della sentenza appellata, annullarla e per l'effetto ri- gettare le domande proposte da (incorporante Controparte_1
‒ dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello avversario per i motivi espo- sti in narrativa;
‒ per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
‒ in subordine, in caso di riforma della sentenza impugnata, accertata e di- chiarata l'illegittimità o comunque l'infondatezza del D.M. n. 102098 del 25.07.2001 e delle affermazioni e disposizioni ivi contenute, accertare e dichiarare che il (così come suoi even- TE tuali aventi causa o soggetti collegati) e/ non hanno Controparte_5 diritto a ricevere alcuna somma dalla in virtù del Controparte_1
D.M. n. 102098 del 25.07.2001 o comunque del Provvedimento dell'ex In- tervento Straordinario nel Mezzogiorno – Commissario del Governo n. 14424/01/01 del 4-9.04.1986 per i motivi esposti in narrativa;
‒ per l'effetto, accertare e dichiarare che la stess Controparte_1 nulla deve al (così come suoi eventuali TE aventi causa o soggetti collegati) e/o in relazione ai Controparte_5 fatti di cui è causa;
‒ con vittoria di spese e compensi, in ogni caso, di entrambi i gradi di giu- dizio, oltre IVA, CPA e oneri come per legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 18.5.2015, la Controparte_1 ha citato innanzi al Tribunale di Roma il
[...] Controparte_6
(ex
[...] Controparte_7
, soppresso congiuntamente all'
[...] Controparte_8
con legge 19.12.1992, n. 488, le cui funzioni sono
[...] state trasferite all'allora Controparte_9
, oggi ). La società attrice, premesso
[...] Controparte_10 che:
2 - la (successivamente incorporata nella Controparte_11 [...]
divenuta quindi richiese Controparte_12 Controparte_1
“i contributi previsti dagli artt. 62 ss, D.P.R. 6.03.1978, n.218 (Testo Unico delle Leggi sugli Interventi nel Mezzogiorno e, in particolare, dall'art.63) e regolate dal D.M. 28.6.1979 quali agevolazioni economiche relative ad un contratto di mutuo da stipulare con l'IMI Istituto Mobiliare Italiano s.p.a. (poi divenut e ogg il contratto di mu- Controparte_13 Controparte_3 tuo sarà poi stipulato in data 29.03.1984) ai fini della realizzazione di un nuovo stabilimento nel Comune di Giugliano (NA)”;
- con provvedimento n. 14424/01/01 del 4-9.4.1986 l'ex Intervento Straor- dinario del Mezzogiorno – Commissario del Governo, in accoglimento della richiesta di contributi suddetta, concesse in via provvisoria alla dante causa dell'attrice la somma di Lire 3.758.496.000 in conto capitale e Lire 4.642.300.000 in conto interessi;
- l'impianto di Giugliano, portato a termine nell'anno 1982, entrò in funzione nel 1983 e si arrestò in data 30.9.1985, per poi tornare in funzione nel maggio 1986;
- la situazione di crisi dell'attività costrinse la a Controparte_11 richiedere l'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni, che intervenne nel 1987;
- per le stesse ragioni il “ predispose un Piano di riorga- Parte_2 nizzazione e ristrutturazione aziendale, esaminato e approvato dal Comitato Interministeriale per il Coordinamento della Politica Industriale (C.I.P.I.), il quale, con delibera del 21.12.1988, approvò un nuovo intervento di Cassa Integrazione Guadagni in favore della Controparte_11
- con lettera del 23.12.1988 la comunicò detto Controparte_11
Piano, con la relativa delibera di approvazione da parte del all' Pt_3 [...]
, ovvero all'attuale Mi- Parte_4 Controparte_14
; Parte_5
- il 29.10.1990 la Commissione di Collaudo effettuò un sopralluogo sull'im- pianto di Giugliano e predispose una relazione nella quale si dava atto dell'attuazione del progetto di riconversione ai sensi della legge 12.8.1977, n. 675;
3 - con il d.m. 25.7.2001, n. 102098 il convenuto revocò il provve- TE dimento n. 14424/01/01 di concessione delle agevolazioni economiche;
- la impugnò detto d.m. n. 102098/2001 in- Controparte_11 nanzi al , il quale, con sentenza n. 75427/2014 del 15.7.2014, CP_15 ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice ordi- nario;
ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Roma e ha contestato la legit- timità del decreto di revoca di concessione delle agevolazioni economiche emesso dal convenuto il 25.7.2001 in quanto l'Amministrazione TE era a conoscenza dell'attuazione di un progetto di riconversione, ai sensi della legge n. 675/1977, sin dal 1988, essendogli stato comunicato tale piano con lettera del 23.12.1988, reiterata con nota del 18.1.1990. La so- cietà attrice ha dedotto, quindi, il suo diritto ad ottenere la restituzione par- ziale dei contributi erogati si fosse prescritto, e ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, ec- cezione e deduzione, se del caso previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi meglio descritti in narrativa:
- in via preliminare, accertare e dichiarare che le pretese avanzate dal Mini- ster (or ) o dei Controparte_16 TE suoi danti causa o aventi causa nel D.M. n. 102098 del 25.07.2001 hanno ad oggetto un asserito diritto che, quand'anche esistente, sarebbe estinto per prescrizione e sono pertanto inammissibili, inesigibili, inefficaci o comun- que prive di fondamento, come meglio precisato in narrativa;
- nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità o comunque l'infondatezza del D.M. n. 102098 del 25.07.2001 e delle affermazioni e disposizioni ivi contenute, accertare e dichiarare che il TE
(così come suoi eventuali aventi causa o soggetti collegati) e/o
[...] non hanno diritto a ricevere alcuna somma dall CP_5 Controparte_1 in virtù del D.M. n. 102098 del 25.07.2001 o comunque del Prov-
[...] vedimento dell'ex Intervento Straordinario nel Mezzogiorno – Commissario del Governo n. 14424/01/01 del 4-9.04.1986 per i motivi esposti in narra- tiva;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la stess Controparte_1 nulla deve ai convenuti in relazione ai fatti di cui è causa;
4 con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A. e oneri come per legge”.
Si è costituito nel giudizio di primo grado il Controparte_6
, il quale ha dedotto che il termine di prescrizione del diritto alla resti-
[...] tuzione parziale dei contributi avrebbe iniziato a decorrere dal 25.2.1997, ossia da quando l'Istituto istruttore – l'allora I.M.I., oggi Controparte_3
– gli aveva comunicato di non avere concesso alla Controparte_11
i finanziamenti previsti della legge n. 675/1977. E, pertanto, ha con-
[...] cluso per il rigetto della domanda attorea.
La non si è costituita nel primo grado di giudizio ed è Controparte_3 stata dichiarata contumace con provvedimento del 6.7.2016.
Con sentenza n.13463/2019 emessa in data 26.6.2019 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, premesso come il Controparte_17
fosse a conoscenza dell'interruzione dell'attività da parte
[...] della quanto meno dal 29.10.1990, data in cui Controparte_11
è stato eseguito il sopralluogo da parte della Commissione di collaudo ed è stata redatta la relazione sugli esiti di accertamento dell'opera, ha “di- chiara[to] la prescrizione delle pretese creditorie avanzate dallo stesso con il DM n. 102098 del 25.07.2001 oggetto di causa”, condannandolo al paga- mento delle spese di lite in favore di Controparte_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il TE
, che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come
[...] in epigrafe. Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
la quale ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'ap-
[...] pellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
La non si è costituta e deve essere dichiarata contu- Controparte_3 mace con la presente sentenza, non essendo intervenuta tale dichiarazione nel corso del giudizio.
2. Nell'impugnare la decisione di primo grado il TE
deduce che il Tribunale di Roma avrebbe male interpretato i do-
[...] cumenti prodotti in giudizio dalle parti, poiché “nella data del 29 ottobre 1990 l'Amministrazione è certamente venuta a conoscenza dell'interruzione dell'attività produttiva, ma ciò è stato iscritto nell'ambito di un processo di ristrutturazione effettuato ai sensi della l. n. 675/1977 di cui la controparte 5 aveva fornito evidenza con la nota del 7.5.1990”. E, inoltre, che mediante
“le affermazioni avversarie sul proprio piano di ristrutturazione dell'azienda e sull'inesistente approvazione de la società aveva dolosamente occul- Pt_3 tato l'esistenza di un debito restitutorio nei confronti del Ministero appel- lante, sicché soltanto con la nota dell'I.M.I. del 25.2.1997 l'odierno appel- lante “ha potuto avere (…) effettiva consapevolezza del fatto che, alla società
non era stati concessi i finanziamenti ai sensi Parte_6 della legge 12.8.1977, n.675”.
In buona sostanza, parte appellante deduce che “la pretesa inerzia del
[...]
è stata determinata dalle informazioni non veritiere” fornite CP_18 dalla debitrice con la nota del 7.5.1990, che quindi è inidonea a far decor- rere il termine decennale di prescrizione.
Il motivo non è fondato.
2.1. Ai fini della decorrenza della prescrizione assume rilevanza, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non soltanto il decorso del termine di prescrizione previ- sto dalla legge, ma anche l'individuazione del “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, che aggiunge all'elemento temporale, quale suo presup- posto, l'elemento della percepibilità (“può essere fatto valere”) da parte del soggetto titolare del diritto. E se il criterio della durata del termine prescri- zionale è rigido e predeterminato di per sé, salvi naturalmente i fenomeni giuridici dell'interruzione e della sospensione che possono incidere sullo stesso, la percepibilità, che – come si è detto – si pone come un prius della decorrenza del termine ed esige una maggiore specificità di analisi della fat- tispecie in esame. La natura del diritto azionato incide proprio sulla sua per- cepibilità, e quindi sul decorso della prescrizione dello stesso.
In particolare, l'espressione usata nell'art. 2935 c.c., secondo la quale la pre- scrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, per la parte, di realizzare il proprio diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25.1.2018, n. 1889).
Ne consegue che la prescrizione del diritto a conseguire la restituzione delle somme corrisposte alla può decorrere soltanto Controparte_11 dal momento in cui l'Amministrazione odierna appellante ha potuto avere effettiva e piena contezza dell'inadempimento (o dell'impossibilità di adem- pimento) da parte della debitrice. Più specificamente, il termine di
6 prescrizione decennale per l'esercizio del diritto alla restituzione dei contri- buti può decorrere solo dall'acquisita conoscenza da parte del Ministero dell'interruzione dell'attività produttiva esercitata dalla Controparte_19
[...]
. Ciò chiarito, si deve ritenere che tale conoscenza sia stata conseguita
[...] da parte dell'Amministrazione centrale convenuta in base alla mera perce- zione – idonea a rendere concretamente esercitabile il diritto anche in man- canza di una più specifica indagine – dell'episodio di interruzione dell'attività produttiva, che è avvenuta con la nota del 22.6.1990, con la quale l'I.M.I. inoltrò all'Agensud la nota inviatale dalla in data Controparte_11
7.5.1990, con cui quest'ultima comunicò all'istituto di credito incaricato dell'istruttoria la cessazione dell'attività dello stabilimento e il trasferimento dei macchinari e delle attrezzature. In particolare, l'I.M.I. ritenne di “in- forma[re] che soltanto ora la Società in oggetto, con lettera del 7/5/90 indi- rizzata alla Sede di Bologna dello scrivente Istituto (e che, in copia, si tra- smette per opportuna conoscenza) ha comunicato quanto segue: che il pro- prio Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 25/1/89 ha deciso la cessazione, con decorrenza immediata, dell'attività produttiva nel proprio stabilimento di Giugliano oggetto del finanziamento emarginato (…); che detti macchinari sono stati oggetto di vendita e di trasferimento presso altri stabilimenti”, precisando che il trasferimento si è reso possibile in virtù dell'approvazione del di “un piano di ristrutturazione ex lege '675' ”. Pt_3
È evidente, pertanto, che in tale data l'Amministrazione venne a conoscenza della cessazione dell'attività produttiva dello stabilimento della
[...]
e che, quindi, avrebbe potuto eseguire le dovute verifiche Controparte_11 in ordine alle ragioni e alla natura di detta cessazione.
Anche ritenendo che – come ha dedotto l'odierno appellante – l'Amministra- zione avesse riposto fiducia nel “piano di ristrutturazione ex lege '675' ” (il quale, peraltro, prevedeva la vendita degli impianti), a seguito della suddetta comunicazione, non merita censura la statuizione del giudice di primo graso secondo cui la stessa era però venuta a conoscenza che l'attività produttiva dello stabilimento fosse stata già interrotta nel 1985 e poi, nuovamente, nel 1987, quantomeno dal 29.10.1990, data – successiva a quella della nota trasmessa dall'I.M.I. e sopra indicata – in cui è stato eseguito il sopralluogo
7 con relativa relazione sugli esiti di accertamento dell'opera. Dall'esame della relazione di collaudo “sugli esiti di accertamento di opera non più esistente”, si evince, infatti, che alla data del sopralluogo, il 29.10.1990 lo stabilimento era “attualmente privo di attrezzature produttive” e “le linee sono stante completamente smantellate e i macchinari venduti e trasferiti” (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
In altri termini, con la relazione in questione l'Amministrazione centrale ap- pellante venne a conoscenza delle circostanze, che pure prima si potrebbero ritenere dalla stessa sconosciute (o, meglio, non inequivocabilmente cono- sciute), per cui “l'attività produttiva si svolse normalmente (…) sino al 30/09/1985”, data in cui si fermava per riprendere nel maggio 1986, per poi cessare la prima settimana di settembre;
e per cui “Nel 1987 lo stabili- mento ha operato solo nel periodo estivo, così come nel 1986” e, poi, “nei primi mesi del 1989 lo stabilimento di Giugliano fu definitivamente chiuso e tutti gli impianti furono trasferiti”.
Peraltro, la Commissione “ritiene di rassegnare tale relazione al che CP_8 potrà valutare in via definitiva l'ammissibilità e la congruità delle singole voci di spese e quindi la possibilità di apportare variazioni all'importo delle age- volazioni concesse”. Si deve ritenere, allora, che Il TE
avesse tempestivamente ricevuto detta relazione di collaudo pro-
[...] prio al fine di richiedere, ove necessario, la restituzione dei contributi erogati.
2.3. Non è allora possibile ritenere che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere – come deduce parte appellante – con il ricevimento da parte del Ministero della nota del 25.2.1997 inviata dall'I.M.I.
Con detta comunicazione l'Istituto, dapprima richiamando la nota del 3.7.1990 (la quale, facendo seguito alla nota del 22.6.1990, accerta lo stato di crisi dell'azienda), si limitò ad informare l'Amministrazione di non avere concesso alla i finanziamenti previsti della legge Controparte_11
12.8.1977 n. 675, senza peraltro specificare quando fosse intervenuto il provvedimento di diniego degli stessi.
2.4. Nemmeno sussiste la prova di una situazione di oggettiva incertezza tale da impedire l'esercizio del diritto da parte dell'Amministrazione.
L'art 2935 c.c. va inteso nel senso che la prescrizione non decorre se esi- stono impedimenti legali (non di mero fatto) per l'esercizio del diritto, quali 8 possono essere una condizione non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.7.1965, n. 1436). Come ha osser- vato la Suprema Corte, “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'e- sercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo speci- fiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del tito- lare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esi- stenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accerta- mento” (così Cass. civ., Sez. III, 7.11.2005, n. 21495; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-l, 7.3.2012, n. 3584; Cass. civ., Sez. III, 6.10.2014, n.
3584).
Non può quindi costituire impedimento all'esercizio del diritto, che possa protrarre il momento di inizio della prescrizione, la circostanza allegata da parte appellante secondo cui “l'amministrazione è certamente venuta a co- noscenza dell'interruzione dell'attività produttiva, ma ciò è stato iscritto nell'ambito di un processo di ristrutturazione effettuato ai sensi della legge n. 675/1977”.
In verità, dall'esame della documentazione in atti risulta che:
(i) il piano di ristrutturazione fosse stato approvato già in data 20.12.1988
e che, con la Delibera del del 21.12.1988, fosse stata accertata la Pt_3 sussistenza delle causali “di intervento della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria in favore dei dipendenti delle Imprese indicate in premessa”;
(ii) in data 25.1.1989 il Consiglio di Amministrazione della Parte_7 decise la cessazione dell'attività produttiva, e segnatamente,
[...]
“preso atto del venir meno di qualsiasi presupposto per una ripresa dell'at- tività industriale nello Stabilimento di Giugliano nel settore delle scatole, preso atto dell'assenza di credibile ipotesi di produzioni alternative, sostitu- tive delle attività di cui sopra, delibera all'unanimità di definitivamente ces- sare l'attività industriale” (v. doc. K del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
9 Conseguentemente, non si può sostenere che l'inerzia del sia ri- TE conducibile alla presunta convinzione, ancorché errata (e, peraltro, palese- mente immotivata dopo la trasmissione della relazione della Commissione di collaudo, di cui si è detto sopra), dell'esistenza di un piano di ristrutturazione in corso laddove questo comunque aveva quale presupposto la disposta so- spensione dell'attività industriale, e quindi – in buona sostanza – aveva una funzione di risanamento attraverso la liquidazione della stessa.
2.5. Parimenti priva di pregio è la deduzione di parte appellante secondo cui la avrebbe dolosamente occultato l'esistenza di CP_11 Controparte_11 un debito restitutorio nei confronti dello Stato.
Il Ministero dello Sviluppo Economico deduce – in buona sostanza – una condotta dolosa della debitrice nell'esecuzione del rapporto contrattuale, senza però fornire prova dell'esistenza di un comportamento fraudolento, valutato in chiave oggettiva. Soltanto un comprovato comportamento frau- dolento, scorretto o di male fede, può giustificare il diniego di efficacia anche a fattispecie che sarebbero formalmente idonee a produrne, e ciò al fine di evitare che leggi e istituti giuridici siano in realtà piegati al perseguimento di obiettivi in frode alla legge stessa o consapevolmente indirizzati allo scopo di arrecare ingiusto danno ai diritti altrui (cfr. Cass. civ., Sez. V, 11.5.2012, n. 7320).
Di contro, dall'esame degli atti di causa emerge - come correttamente de- dotto da - che la società abbia rappresentato a Controparte_1 tutti soggetti interessati “tutti i fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca dei contributi”, trasmettendo peraltro la relativa documentazione. In particolare, la conoscenza del presunto inadempimento venne conseguita
– come si è detto sopra – in data 29.10.1990 con il verbale di collaudo, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione durante il quale l'Amministrazione avrebbe potuto accertare se il privato fosse stato inadempiente rispetto agli obblighi assunti al momento dell'ac- quisizione dei contributi.
Vero è che, nel caso in esame, non sussiste una situazione sulla quale il privato potesse riporre affidamento, rispondendo piuttosto alla logica della procedura di sostegno finanziario costituita da una prima fase di concessione
- solo provvisoria - delle risorse, ed una seconda fase - una volta
10 concretamente realizzato il progetto - di determinazione definitiva del finan- ziamento in base alle spese effettivamente sostenute e qualora ammissibili. Ma è altrettanto vero che, se il privato risulta inadempiente, l'Amministra- zione, come qualunque soggetto giuridico privato, può agire per far valere le proprie pretese anche distanza di tempo, purché ciò avvenga nel rispetto dei termini di prescrizione.
3. In conclusione, l'appello proposto dal TE avverso la sentenza n. 13463/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, in data 26.6.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
Essendo l'appellante soccombente un'Amministrazione dello Stato, istituzio- nalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, non trova applicazione l'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge
24.12.2012, n. 228 (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.3.2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dal avverso la TE sentenza n. 13463/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 26.6.2019; condanna il a rimborsare alla TE [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Parte_8
18.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55).
Roma, 10.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro EN Thellung de Courtelary 11