Art. 1.
L'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, costituita con regio decreto 10 aprile 1936, n. 859 , e' posta in liquidazione.
Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
L'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, costituita con regio decreto 10 aprile 1936, n. 859 , e' posta in liquidazione.
Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.