Articolo 1 della Legge 1 maggio 1952, n. 579
Articolo 2
Versione
15 giugno 1952
Art. 1.
L'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, costituita con regio decreto 10 aprile 1936, n. 859 , e' posta in liquidazione.
Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 15 giugno 1952