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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 987/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele ConIGliere
Dott. Michele Stagno ConIGliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa RG n. 987/2020, promossa con atto di citazione notificato in data
20 novembre 2020, alla quale è stata riunita la causa RG n. 990/2020,
OGGETTO: notificato in data 23 novembre 2020. azione revocatoria d a ordinaria
(C.F. , con l'atto d'appello Parte_1 C.F._1 102002 iscritto come RG 987/2020, rappresentata e difesa dal procuratore domiciliatario, Avv. Bruno Marinelli del Foro di Brescia, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
(C.F. ), con l'atto Controparte_1 C.F._2
d'appello iscritto come RG 990/2020, rappresentato e difeso dal procuratore domiciliatario, Avv. Filippo Pancera del Foro di Brescia, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal procuratore domiciliatario,
Avv. Giovanni Corulli del Foro di Brescia, in forza di procura allegata alla costituzione in appello
APPELLATA e contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresenta e difesa dal procuratore domiciliatario, Avv.
Alfredo Bazoli del Foro di Brescia, in forza di procura allegata alla costituzione in appello
APPELLATA
e contro
(C.F. Controparte_4 C.F._3
APPELLATA COEVOCATA
CONCLUSIONI
Dell'appellante Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa,
- nel merito, riformare la sentenza 2134/2020 del Tribunale di Brescia pubblicata il 23.10.2020 in esito al procedimento RG 21091/2013, con riferimento al punto 1 del capo A) con il quale il Tribunale ha dichiarato la inefficacia, ai sensi dell'art.2901 c.c., nei confronti della società
[...]
, dell'atto notarile in data 22.12.2011 Controparte_2 Per_1
repertorio n.22233 – Raccolta n. 9126, con cui il IG.
[...] CP_1
compravendeva alla IG.ra , la piena ed esclusiva
[...] Parte_1
proprietà del compendio immobiliare sito in comune di Manerbio via
Beethoven n. 8, costituito da casa unifamiliare composta a piano primo da cucina, soggiorno, due camere, due bagni, atrio, con annessi pertinenziali tettoia, ripostigli, locali cantina, autorimessa e corte esclusiva a piano terra, così di seguito censiti nel catasto fabbricati del Comune di Manerbio: -sez.
NCT, foglio 28, mappale 157, sub 3, via Beethoven n.8, paino T-1 cat. A/2, cl.4, vani 7 e R.C. euro 397,67; Sez. NCT, Foglio 28, Mappale 157, Sub 4, via Beethoven n. 8, piano T. cat. c/6, cl.2 mw34 e R.C. EURO 73,75 e con riferimento al capo accessorio con il quale il Tribunale ha condannato la IG.ra , in solido con e Parte_1 Controparte_1 CP_4
a rifondere alla società le spese di
[...] Controparte_2 lite indicate in motivazione, revocando pertanto la dichiarazione di inefficacia del predetto atto notarile del 22.12.2011, per le motivazioni esposte nell'atto di appello.
Con richiesta di ordinare all'Agenzia del Territorio competente, a cura e spese di parte appellata , la cancellazione Controparte_2 dell'annotazione delle statuizioni assunte con l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ogni fase e grado del giudizio. Dell'appellante Controparte_1
Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
- Relativamente a , la revoca della dichiarazione di inefficacia degli CP_2
atti notarili
1) atto notarile in data 22.12.2011 a rogito notaio Persona_1
Repertorio N. 22233 - Raccolta n.9126, con cui il IG. Controparte_1
compravendeva alla IG.ra , la piena ed esclusiva proprietà Parte_1
del compendio immobiliare sito in comune di Manerbio Via Beethoven n°8, costituito da casa unifamiliare composta a piano primo da cucina, soggiorno, due camere, due bagni, atrio, con annessi pertinenziali tettoia, ripostigli, locali cantina, autorimessa e corte esclusiva a piano terra, così di seguito censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Manerbio: - Sez. NCT,
Foglio 28, Mappale 157, SUB.3 , Via Beethoven n°8, piano T- 1 cat. A/2, cl.
4, vani 7 e R.C. euro 397,67; -Sez. NCT, Foglio 28, Mappale 157, SUB.4 ,
Via Beethoven n°8, piano T cat. c/6, cl. 2, mq. 34 e R.C. euro 73,75;
2) atto notarile in data 19.01.2012 a rogito notaio Persona_1
Repertorio N. 22297 - Raccolta n.9173 (trascritto a Brescia il 01.02.2012
Reg. Gen. N. 4047 , Reg. Part. N. 2710), con cui il IG. Controparte_1
destinava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645-ter c.c. allo scopo di provvedere ai bisogni della figlia minore , il diritto di Controparte_4 piena proprietà dell'immobile sito in comune di Leno (BS) loc. Mirabella strada per Manerbio n°103, costituito da porzione di fabbricato da cielo a terra a destinazione abitativa con corte esclusiva pertinenziale, così censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Leno: Sez. Cens. NCT, Foglio 34,
Mappale 13, SUB. 4 (UT.COM: 13/6);
- Relativamente alla società dichiarare non Controparte_3
ammissibile/improcedibile/nullo l'intervento della in quanto Controparte_3
tardivo e ricadente nel regime delle preclusioni processuali probatorie e in ogni caso non fondato per quanto esposto nelle premesse del presente atto e per l'effetto revocare la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione del 19 gennaio 2012, n. 22297 di Rep. e n. 9173 di
Racc. Not. , trascritto in data 1 febbraio 2012 presso Persona_1
l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Brescia, n. 4047 Reg. Gen. e
n. 2710 Reg. Part. con il quale il IG. destinava Controparte_1 all'eIGenze della figlia minore la piena proprietà Controparte_4
dell'immobili sito Leno (BS), Località Mirabella - Strada per Manerbio, censito al N.C.T. al Foglio 34, Particella n. 13, Subalterni 4 e 6; e ordine al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza con cancellazione delle annotazioni di controparti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Dell'appellata CP_2
Piaccia all'l'Ecc.ma Corte d'Appelllo di Brescia, contrariis rejectis,
rigettare l'appello promosso da e l'appello promosso Controparte_1
da
, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutte le ragioni Parte_1
già
espresse in comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare le statuizioni dell'impugnata sentenza.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale anche per il presente grado di giudizio.
Dell'appellata CP_3 Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ.
l'appello avversario per le ragioni sopra evidenziate;
- in via principale, rigettare l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre ad Iva e
Cpa, anche per il presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 12 novembre 2013,
[...]
conveniva in giudizio e Controparte_2 Controparte_1 [...]
esponendo che, in data 19.6.2013, con decreto ingiuntivo, il Parte_1
Tribunale di Brescia aveva ingiunto alla Parte_2
il pagamento di 328.498,18 euro in favore della società ricorrente;
[...]
rappresentava che il decreto era stato ottenuto sulla base di fatture di vendita insolute, emesse dal febbraio 2011 al febbraio 2013 e che il predetto decreto ingiuntivo non era stato opposto.
Rappresentava, quanto ai presupposti di cui all'art. 2901 c.c., che CP_1
socio accomandatario della società , con atto notarile
[...] Parte_2
del 22 dicembre 2011, aveva venduto alla moglie e socia accomandante della società sopra indicata, un immobile sito in Manerbio e che, Parte_1
con successivo atto notarile del 19 gennaio 2012, aveva stipulato atto di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., allo scopo di provvedere ai bisogni della figlia, dell'altro immobile di sua proprietà, sito in Leno. Controparte_4
Ciò premesso, la società attrice domandava l'inefficacia, nei propri confronti, di entrambi gli atti, ritenendo che la garanzia patrimoniale del debitore fosse diminuita.
si costituivano in giudizio, esponendo Controparte_1 Parte_1 che il credito vantato dall'attrice era contestato;
che era Parte_1
separata dal marito sin dall'anno 2008; che da quel momento non CP_1 aveva più avuto alcuna notizia della società di cui deteneva Parte_2
solamente una modesta quota del capitale sociale in qualità di socio accomandante;
che l'immobile sito in Manerbio le era stato trasferito in adempimento dell'obbligo assunto al punto n. 7 del verbale di omologa della separazione;
che l'immobile sito in Leno, alla data della stipulazione dell'atto di destinazione del 19 gennaio 2012, era gravato da debito ipotecario a favore della Banca Popolare di Intra per € 200.000,00; che, quindi, la stipulazione dell'atto di destinazione non aveva recato alcun danno ai creditori.
Nello specifico affermavano che “nel verbale di omologa al punto 7) si specifica che: “euro 180.000,00 verranno corrisposti a mezzo assegno o bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora ”. Il Parte_3
motivo per il quale alla fine del 2011 il IGnor ha trasferito il CP_1
proprio immobile alla IGnora deriva esclusivamente dalla volontà Parte_1
di onorare il debito contratto nel 2008 con l'omologa della separazione e, dopo diverse discussioni e proposte, le parti convenivano semplicemente di trasferire a saldo di quanto dovuto la proprietà dell'immobile alla IGnora.
Al momento dell'atto per scelta del notaio rogante non veniva specificato che tale trasferimento si fondava sulla volontà di saldare il debito residuo…”.
Rappresentavano, infine, che lo stato di difficoltà economica della società si era venuto a creare solo nel 2013 e, quindi, in epoca successiva agli atti oggetto di causa.
Successivamente al decorso dei termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., con comparsa di costituzione del 7 giugno 2016, interveniva in giudizio la società chiedendo l'inefficacia dell'atto di Controparte_3 destinazione dell'immobile del 19 gennaio 2012, deducendo di essere creditrice nei confronti della società Controparte_5
della somma di euro 20.535,66 quale saldo delle fatture meglio indicate
[...]
in atti e non pagate. Rappresentava, allo scopo, che, in relazione a tale credito, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6512/2015 del 30 settembre 2015 nei confronti della società e che detto Parte_2
decreto non era stato opposto. Produceva, infine e tra l'altro, le fatture e il decreto cui si è fatto riferimento.
Alla successiva udienza del 9 giugno 2016, fissata per precisazione delle conclusioni, parte attrice eccepiva “l'inammissibilità dell'intervento svolto da non avendo natura adesiva dipendente e dunque tardivo Controparte_6
ai sensi e per gli effetti dell'art. 268, stanti le preclusioni di cui agli artt. 166
e 167 cpc. Si oppone[va], in ogni caso alle produzioni documentali”; parte convenuta precisava le proprie conclusioni nei seguenti termini:
“Preliminarmente si eccepisce la inammissibilità / procedibilità di tale intervento pochi giorni prima dell'udienza di precisazione conclusioni.
Tale atto viola le norme sulla preclusione delle fasi processuali, non essendo consentito dopo la prima udienza di trattazione l'intervento ulteriore di terzi se non in caso di intervento “di adesione” per confermare le richieste della parte attrice e con esclusione di quello principale o litisconsortile (o adesivo autonomo), che introducono una nuova domanda quando alle parti ciò è ormai precluso, come confermato da copiosa giurisprudenza.
Tale intervento non permette infatti alle parti regolarmente costituite di produrre memorie difensive con chiara lesione del diritto di tutela della difesa. Inoltre la domanda del terzo intervenuto non è comunque ammissibile in quanto riguardo un diritto a sé stante minimamente connesso con l'oggetto di causa ed i rapporti fra le parti originarie, necessitando invece chiaramente di un procedimento autonomo e non pertinente con quello in oggetto. Infine dalla stessa ricostruzione dei fatti esposti dalla intervenuta società, il suo credito è nato quasi un anno dopo la costituzione del vincolo
e per tale ragione, ipso facto, non è ammissibile una revocatoria non sussistendo alcuna scientia damni presupponibile nei confronti di una società con la quale non vi erano rapporti all'epoca della costituzione del vincolo.
Si insiste pertanto per la esclusione / espulsione dal procedimento del terzo intervenuto, con condanna alla rifusione di spese di lite e danni ex art. 96 cpc per azione temeraria”. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 3 ottobre 2016, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di figlia minorenne di e Controparte_4 Controparte_1 Parte_1
.
[...]
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'intervento della e chiedeva il rigetto delle Controparte_3
domande formulate nei suoi confronti sia da parte dell'attrice che da parte dell'interveniente.
All'udienza del 2 luglio 2020, la causa veniva posta in decisione.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2134/2020, pubblicata il 23 ottobre
2020, accoglieva la domanda dichiarando inefficaci, nei confronti della società l'atto notarile di compravendita del Controparte_2
22.12.2011 nonché quello di destinazione ex art. 2645 ter del 19 gennaio
2012, meglio indicati in atti e, nei confronti della Controparte_3
il solo atto di destinazione sopra indicato. Condannava, quindi, parte convenuta alla rifusione delle spese di lite della società attrice e della terza intervenuta.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'intervento autonomo CP_ effettuato dalla società rilevava che la giurisprudenza riteneva che “chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché
l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare”.
Nel merito, rilevava che parte convenuta non aveva opposto i decreti ingiuntivi e quindi le contestazioni relative all'esistenza e all'anteriorità del credito, rispetto all'atto di cui l'attore aveva chiesto la revocatoria, erano precluse dal giudicato.
Con riguardo alla domanda ex art 2901 c.c. formulata in relazione all'atto di compravendita 22.12.2011, rilevava che poiché il credito della società attrice era sorto in epoca anteriore alla stipulazione della compravendita, era onere dell'istante dimostrare che il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio recato alla creditrice attraverso la stipulazione dell'atto oggetto di domanda di revoca. Al riguardo, affermava il principio giurisprudenziale secondo cui “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”.
Nel caso in esame, il Tribunale riteneva che il vincolo parentale tra debitore e terzo fosse particolarmente intenso, tenuto conto che la era la Parte_1
moglie, seppur separata, del venditore ed era socia accomandante, sia pure con una piccola quota, della società Elettro 88 di AN NI & C sas., di cui il marito era socio accomandatario.
Il Tribunale valorizzava, inoltre, il fatto che, per stessa ammissione della il bene oggetto di compravendita rappresentava l'unica effettiva Parte_1
garanzia per i creditori, tenuto conto che l'altro immobile era ipotecato e che il debito ipotecario era sostanzialmente pari al valore del cespite.
Quanto all'azione revocatoria relativa all'atto di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., del 19 gennaio 2012 dell'immobile sito in Leno, il Tribunale riteneva che, trattandosi di atto gratuito, parte attrice era tenuta a provare solamente il pregiudizio e la scientia damni, ciò che, secondo il Tribunale, aveva fatto.
Atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, sussisteva, inoltre, l'interesse a far dichiarare inefficace un atto che impedisse o rendesse maggiormente difficile e incerta l'esazione del credito.
Il Tribunale dichiarava inefficace l'atto di destinazione del 19 gennaio 2012 anche nei confronti di motivando diversamente, atteso che Controparte_3
il credito della società terza intervenuta era sorto successivamente alla stipulazione dell'atto.
Il Tribunale, infatti, rilevava che l'atto di destinazione era stato posto in essere a distanza di pochi giorni dalla vendita dell'immobile alla moglie,
“così che l'intera operazione commerciale risultava palesemente volta a privare il debitore di ogni bene di sua proprietà al fine evidente di frodare le ragioni dei creditori”.
Concludeva valorizzando la circostanza della costituzione del vincolo di destinazione dopo nove anni dalla nascita della figlia, come ulteriore elemento di prova della sussistenza in capo al debitore della volontà di pregiudicare le ragioni dei futuri creditori.
Con separati atti di citazione, proponevano ritualmente appello
[...]
(iscritto a ruolo come RG 987/2020) e iscritto Parte_1 Controparte_1
a ruolo come RG 990/2020).
si affidava a tre motivi d'appello, chiarendo di aver notificato Parte_1
l'atto di citazione in appello anche a e alla Controparte_3
propria figlia minorenne solo ai fini della litis Controparte_4
denuntiatio.
affidava il proprio appello a tre motivi. Controparte_1
Si costituiva ritualmente l'appellata in entrambi i giudizi;
CP_2
chiedeva, preliminarmente, la riunione dei due procedimenti, e nel merito il rigetto dell'appello.
si costituiva nel procedimento RG 990/2020, Controparte_3 promosso da eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
La Corte, all'udienza del 7 aprile 2021, celebratasi in modalità telematica, disponeva la riunione della causa RG 990/2020 a quella RG 987/2020, rinviando, per la precisazione delle conclusioni, all' udienza del 2 ottobre
2024.
Alla predetta udienza, precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia di che, pur Controparte_4
ritualmente citata in entrambi i giudizi riuniti, non si è costituita.
Occorre partire dall'esame dell'appello di Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato certo il credito azionato in via monitoria dalla , quale conseguenza della CP_2
mancata opposizione al decreto ingiuntivo di cui si è detto. Rappresenta, infatti, che non si era formato alcun giudicato nei suoi confronti, in quanto
“soggetto totalmente estraneo alla posizione debitoria di cui si discute e soggetto al quale non è preclusa alcuna contestazione del credito della società , tanto in sede di opposizione all'azione Controparte_2
revocatoria, quanto eventualmente in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc”.
Richiama tutti i documenti prodotti in primo grado, al fine di contestare il credito dal punto di vista oggettivo, “soprattutto rispetto all'epoca di insorgenza del credito”.
Con riguardo all'elemento soggettivo, rappresenta che non poteva sapere che la compravendita dell'immobile sito in Manerbio potesse pregiudicare gli interessi di alcuni creditori, dal momento che si era separata da CP_1
nel 2008.
[...] Con il secondo motivo, lamenta la mancata valorizzazione in sentenza della circostanza dedotta, con il documento n. 3 allegato alla comparsa di risposta, di essere stata creditrice, nei confronti del marito, per l'importo di 180.000,00 euro, in forza dell'omologa della separazione del 2008.
Rappresenta che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., differentemente dall'azione revocatoria di cui all'art. 66 L.F., non mira alla tutela della “par condicio creditorum” e che il credito vantato dalla CP_2
era sorto successivamente rispetto al proprio, in quanto quest'ultimo derivava dall'omologa della separazione del 2008.
con il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale, con riferimento alla prova della partecipatio fraudis, “ha ritenuto assolto l'onere dell'istante di dimostrare che il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio recato alla creditrice attraverso la stipulazione dell'atto oggetto di revoca”.
Con riguardo alla propria posizione di socia accomandante, rappresenta di aver detenuto solo “la minima quota pari all'1% della società Parte_2
(capitale sociale di € 20.700,00) e data la responsabilità limitata all'importo della quota conferita, non aveva un concreto interesse economico a fare verifiche dettagliate”.
La stretta connessione fra i motivi d'appello ne richiede una trattazione congiunta.
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
Dal punto di vista del requisito oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, in relazione all'atto di compravendita del 22 dicembre 2011, la Corte rileva che l'eventus damni è certo. La conseguenza diretta dell'atto di compravendita impugnato è stata la diminuzione della garanzia patrimoniale generica del socio accomandatario La Corte rileva, Controparte_1
infatti, che non è stato censurato il capo della sentenza dove si afferma che quel bene immobile era l'unico libero da iscrizioni ipotecarie.
Nel caso di specie, come si evince dalla lettura del documento n. 29, allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice, la Parte_2
in data 11 aprile 2012, aveva riconosciuto il proprio debito
[...]
“totale scaduto 2011” nei confronti della in € 237.985,62, CP_2 pertanto ogni contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato dalla risulta preclusa. CP_2
Per l'effetto, il credito della è pacificamente anteriore rispetto CP_2
all'atto, oneroso, di compravendita del 22 dicembre 2011, in virtù del medesimo riconoscimento di debito di cui al doc. 29, mai disconosciuto dai soci della Parte_2
Accertati l'eventus damni, l'onerosità dell'atto di disposizione impugnato,
l'anteriorità del credito, occorre accertare il requisito della scientia damni in capo a . Parte_1
nel giudizio di primo grado, fin dal momento della sua Parte_1
costituzione aveva affermato di essere “ancora socia accomandante per una irrisoria quota della […] per noncuranza”. Parte_2
Ciò posto, in quanto socia accomandante, era, innanzitutto, Parte_1
tenuta a conoscere e a informarsi dello stato patrimoniale, ed eventualmente debitorio, della Elettro 88 di AN NI e C. S.a.s. L'affermazione secondo cui non poteva essere “ritenuta responsabile per la gestione della società, del quale stato economico non aveva sin dal 2008 più idea”, in quanto “rimasta solo virtualmente socia accomandante per un valore modestissimo”, non vale ad escludere in capo alla stessa il requisito della scientia damni relativo all'atto di compravendita.
Infatti, l'articolo 2320, comma 3, c.c. prevede che i soci accomandanti
''hanno diritto di aver comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società''.
Quanto all'eccezione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., la Corte rileva che si tratta di un'eccezione in senso stretto, da eccepire espressamente e tempestivamente entro i termini di costituzione del convenuto. come già sintetizzato, ha eccepito che l'atto di Parte_1
compravendita fosse non soggetto a revoca, costituendo adempimento di un debito scaduto nei seguenti termini:
“nel verbale di omologa al punto 7) si specifica che: “euro 180.000,00 verranno corrisposti a mezzo assegno o bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora ”. Il motivo per il quale alla fine del 2011 Parte_3
il IGnor ha trasferito il proprio immobile alla IGnora CP_1 Parte_1
deriva esclusivamente dalla volontà di onorare il debito contratto nel 2008 con l'omologa della separazione e, dopo diverse discussioni e proposte, le parti convenivano semplicemente di trasferire a saldo di quanto dovuto la proprietà dell'immobile alla IGnora”.
Nel caso di specie, tuttavia, l'adempimento del credito di 180.000 euro, il cui titolo era da rinvenirsi nel verbale di omologa della separazione consensuale,
è avvenuto, per stessa ammissione di e come evincibile dalla Parte_1
documentazione dimessa in atti, con una datio in solutum, che è un mezzo di pagamento anormale ed elemento forte a riprova della strumentalità dell'atto finalizzato alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica. Inoltre, la scrittura privata con la quale le parti avevano convenuto di adempiere con la datio in solutum è un atto privo di data certa, denominato convenzione transattiva, nel quale le parti stipulano di “intendere compensare e tranIGere
i reciproci crediti e debiti derivanti dagli atti sovra nominati [punto 7) del verbale di omologa credito del IGnor verso la IGnora di CP_1 Parte_1
180.000,00 euro a definizione dei rapporti reciproci economici – prezzo convenuto di 185.000,00 euro come corrispettivo della compravendita immobiliare del 22 dicembre 2011] e con il presente atto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere a nessun titolo l'una dall'altra”.
Infine, come evincibile dall'atto notarile di compravendita, le parti
“espressamente dichiarano che la suddetta somma verrà corrisposta entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da oggi senza aggravio di interessi”; tuttavia,
“la parte venditrice, nonostante la suindicata dilazione, rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale ad essa spettante”. L'anomalia delle pattuizioni esaminate ne dimostra la strumentalità rispetto allo scopo perseguito dalle parti, ossia sottrarre ai creditori l'unico bene immobile non oggetto di ipoteche di . Controparte_1
Ciò tra l'altro esclude che sia stata provata la strumentalità della cessione dell'immobile rispetto all'eIGenza di estinguere il debito scaduto, nel senso che tale atto rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito (cfr. Cass. sez. III civ., ord. 31941/2023).
Su queste basi, quindi, l'appello di va rigettato. Parte_1
Si procede ora all'esame dell'appello proposto da Controparte_1
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che la società era insolvente dal dicembre 2011 ed era stata Parte_2
dichiarata fallita nell'anno 2013. Rappresenta di aver provato che fino alla metà del 2013 la aveva effettuato e ricevuto pagamenti “per Pt_2 Pt_2
centinaia di migliaia di euro”. Ricorda che la el febbraio 2014 CP_2
aveva pignorato “più di 40.000 euro presso terzi a dimostrazione che a fine
2011 era ancora lontana quella situazione di crisi che andò a palesarsi progressivamente un anno e mezzo più tardi anche in conseguenza di importanti crisi economiche in tutti i settori”.
Con il secondo motivo d'appello contesta la non anteriorità del credito vantato dalla rispetto all'atto di compravendita del 22 dicembre 2011. CP_2
Rappresenta, inoltre, che “una eventuale conferma della sentenza in grado di appello potrebbe ipoteticamente avere conseguenze sulla reviviscenza dell'originario credito della come stabilito nell'omologa di Parte_1
separazione nei confronti dell'appellante”.
Con il terzo motivo d'appello censura il capo della sentenza relativo alla posizione del terzo intervenuto Controparte_3
Lamenta l'inammissibilità nonché l'improcedibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 268 cpc, dal momento che la dal momento che l'intervento CP_3
è avvenuto quando ormai erano maturate le preclusioni istruttorie Il primo e il secondo motivo d'appello, considerato il loro stretto collegamento, possono essere trattati congiuntamente.
I motivi sono infondati.
Come già affermato in relazione ai motivi formulati dall'appellante
è accertato documentalmente che il credito, vantato dalla Parte_1 [...] nei confronti della ammontava a € 237,985,62, al CP_2 Parte_2
momento della vendita dell'immobile alla moglie, ed era scaduto. Tale importo risulta dal riconoscimento di debito effettuato da CP_1
(doc. 29 I grado).
[...]
Inoltre, la Corte ritiene irrilevante ai fini del decidere la circostanza che la società , avesse continuato ad operare per tutto il 2013, anche con Parte_2
la stessa Tale fatto non incide sulla sussistenza dei presupposti CP_2 dell'azione revocatoria. Ciò che rileva è che l'unico immobile del debitore, libero da iscrizioni ipotecarie, era quello sito in Manerbio e alienato alla moglie con l'atto del 22 dicembre 2011, data nella quale, come detto,
l'esposizione debitoria nei confronti della ra già considerevole, CP_2
nonché costituita da debiti pacificamente scaduti.
Quanto alla lamentata esenzione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. vale quanto già affermato in relazione all'appello proposto da con Parte_1
considerazioni che si richiamano integralmente.
Il terzo motivo d'appello è parimenti infondato.
L'intervenuta si è costituita il 7 giugno 2016 con la “comparsa CP_3
d'intervento volontario autonomo”; nello specifico ha dedotto i fatti costitutivi dell'azione revocatoria con riferimento all'atto costitutivo del vincolo di destinazione del 19 gennaio 2012, seppur anteriore rispetto al sorgere del credito.
L'interveniente ha dedotto l'esistenza della situazione debitoria della
[...]
derivante da due fatture scadute e non pagate;
che due Parte_2
assegni bancari erano stati protestati;
che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6512/2015, emesso dal Tribunale di Brescia, per la somma di 20.535,66 euro, oltre spese della procedura;
che tale decreto ingiuntivo era divenuto definitivo, in quanto non opposto.
Ha rappresentato, inoltre, che accomandatario, aveva Controparte_1 destinato a favore della figlia minore l'unico cespite aggredibile.
Quanto all'ammissibilità dell'intervento, va, innanzitutto, ricordato che “la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art.
268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano
istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la
formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso” (Cass. n. 11681/2014).
L'intervento di era, quindi, ammissibile. CP_3
Ciò posto, non ha contestato il credito affermato dalla Controparte_1
nonostante questo fosse stato, come si è visto, dettagliatamente CP_3
specificato. si è limitato a eccepire l'improcedibilità Controparte_1
della domanda della e la tardività e inammissibilità delle CP_3
produzioni documentali della . CP_3
Il credito è da ritenersi, quindi, non contestato, agli effetti di cui all'art. 115
c.p.c. Va infatti, ricordato che “il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore” (Cass. sez.
III civ., n. 8647/2016). Su queste basi, il fatto su cui si fonda la domanda dell'interveniente (il credito di € 20.535,66, oggetto del decreto ingiuntivo n.
6512/2015 Trib. Brescia, allegato all'atto di intervento) può essere messo a fondamento della decisione e ritenersi, quindi, provato.
La Corte rileva, quindi, che ha impugnato il capo di Controparte_1
sentenza relativo alla declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione del
19 gennaio 2012 dell'immobile di Leno, unicamente nei confronti della CP_3 [...]
Nello specifico, quanto alla lamentata mancata prova dell'eventus damni, la
Corte rileva che la stessa è formulata in modo generico, mentre l'appellante non critica in maniera puntuale la motivazione del Tribunale secondo cui
“l'intera operazione commerciale risulta palesemente volta a privare il debitore di ogni bene di sua proprietà al fine evidente di frodare le ragioni dei creditori”; il Tribunale corroborava la propria motivazione valorizzando, inoltre, la circostanza della costituzione del vincolo di destinazione dopo nove anni dalla nascita della figlia, come ulteriore elemento di prova della sussistenza in capo al debitore della volontà di frodare le ragioni dei futuri creditori.
Va, inoltre, rilevato che, come correttamente osservato dal Tribunale, “con riferimento alla presenza di ipoteche sul bene oggetto di revocatoria è stato ritenuto che “non vale ad escludere l'"eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (Cass. n.
13172/2017)”.
La Corte, infine, rileva che “il sopra costituito vincolo di destinazione perdurerà fino al compimento del trentacinquesimo anno di età da parte della beneficiaria.
In ogni caso di cessazione del vincolo sopra costituito, il bene in oggetto cesserà di costituire patrimonio separato rispetto al complessivo patrimonio del IGnor e conseguentemente il suddetto vincolo verrà Controparte_1
annotato di cancellazione presso il competente registro immobiliare” (pag.
2 atto di destinazione, all. fascicolo di primo grado); ciò posto risulta evidente la finalità di sottrarre il predetto bene immobile ad eventuali azioni esecutive, anche per crediti non ancora sorti come quello della CP_3
L'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Gli appellanti vanno, pertanto, condannati al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati costituiti
( unicamente nei confronti dell'appellata Parte_1 [...]
non avendo impugnato il capo di sentenza relativo Controparte_2
alla posizione di e le spese di lite vanno liquidate come indicato in CP_3
dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione da €
52.001 a € 260.000, tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da e quello proposto da Parte_1 CP_1
avverso la sentenza 2134/2020, pubblicata il 23 ottobre 2020, dal
[...]
Tribunale di Brescia;
condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Controparte_1
rifondere a le spese di lite del grado che si Controparte_2 liquidano in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
condanna a rifondere a le Controparte_1 Controparte_3 spese di lite del grado che si liquidano in € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 26 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 987/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele ConIGliere
Dott. Michele Stagno ConIGliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa RG n. 987/2020, promossa con atto di citazione notificato in data
20 novembre 2020, alla quale è stata riunita la causa RG n. 990/2020,
OGGETTO: notificato in data 23 novembre 2020. azione revocatoria d a ordinaria
(C.F. , con l'atto d'appello Parte_1 C.F._1 102002 iscritto come RG 987/2020, rappresentata e difesa dal procuratore domiciliatario, Avv. Bruno Marinelli del Foro di Brescia, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
(C.F. ), con l'atto Controparte_1 C.F._2
d'appello iscritto come RG 990/2020, rappresentato e difeso dal procuratore domiciliatario, Avv. Filippo Pancera del Foro di Brescia, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal procuratore domiciliatario,
Avv. Giovanni Corulli del Foro di Brescia, in forza di procura allegata alla costituzione in appello
APPELLATA e contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresenta e difesa dal procuratore domiciliatario, Avv.
Alfredo Bazoli del Foro di Brescia, in forza di procura allegata alla costituzione in appello
APPELLATA
e contro
(C.F. Controparte_4 C.F._3
APPELLATA COEVOCATA
CONCLUSIONI
Dell'appellante Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa,
- nel merito, riformare la sentenza 2134/2020 del Tribunale di Brescia pubblicata il 23.10.2020 in esito al procedimento RG 21091/2013, con riferimento al punto 1 del capo A) con il quale il Tribunale ha dichiarato la inefficacia, ai sensi dell'art.2901 c.c., nei confronti della società
[...]
, dell'atto notarile in data 22.12.2011 Controparte_2 Per_1
repertorio n.22233 – Raccolta n. 9126, con cui il IG.
[...] CP_1
compravendeva alla IG.ra , la piena ed esclusiva
[...] Parte_1
proprietà del compendio immobiliare sito in comune di Manerbio via
Beethoven n. 8, costituito da casa unifamiliare composta a piano primo da cucina, soggiorno, due camere, due bagni, atrio, con annessi pertinenziali tettoia, ripostigli, locali cantina, autorimessa e corte esclusiva a piano terra, così di seguito censiti nel catasto fabbricati del Comune di Manerbio: -sez.
NCT, foglio 28, mappale 157, sub 3, via Beethoven n.8, paino T-1 cat. A/2, cl.4, vani 7 e R.C. euro 397,67; Sez. NCT, Foglio 28, Mappale 157, Sub 4, via Beethoven n. 8, piano T. cat. c/6, cl.2 mw34 e R.C. EURO 73,75 e con riferimento al capo accessorio con il quale il Tribunale ha condannato la IG.ra , in solido con e Parte_1 Controparte_1 CP_4
a rifondere alla società le spese di
[...] Controparte_2 lite indicate in motivazione, revocando pertanto la dichiarazione di inefficacia del predetto atto notarile del 22.12.2011, per le motivazioni esposte nell'atto di appello.
Con richiesta di ordinare all'Agenzia del Territorio competente, a cura e spese di parte appellata , la cancellazione Controparte_2 dell'annotazione delle statuizioni assunte con l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ogni fase e grado del giudizio. Dell'appellante Controparte_1
Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
- Relativamente a , la revoca della dichiarazione di inefficacia degli CP_2
atti notarili
1) atto notarile in data 22.12.2011 a rogito notaio Persona_1
Repertorio N. 22233 - Raccolta n.9126, con cui il IG. Controparte_1
compravendeva alla IG.ra , la piena ed esclusiva proprietà Parte_1
del compendio immobiliare sito in comune di Manerbio Via Beethoven n°8, costituito da casa unifamiliare composta a piano primo da cucina, soggiorno, due camere, due bagni, atrio, con annessi pertinenziali tettoia, ripostigli, locali cantina, autorimessa e corte esclusiva a piano terra, così di seguito censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Manerbio: - Sez. NCT,
Foglio 28, Mappale 157, SUB.3 , Via Beethoven n°8, piano T- 1 cat. A/2, cl.
4, vani 7 e R.C. euro 397,67; -Sez. NCT, Foglio 28, Mappale 157, SUB.4 ,
Via Beethoven n°8, piano T cat. c/6, cl. 2, mq. 34 e R.C. euro 73,75;
2) atto notarile in data 19.01.2012 a rogito notaio Persona_1
Repertorio N. 22297 - Raccolta n.9173 (trascritto a Brescia il 01.02.2012
Reg. Gen. N. 4047 , Reg. Part. N. 2710), con cui il IG. Controparte_1
destinava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645-ter c.c. allo scopo di provvedere ai bisogni della figlia minore , il diritto di Controparte_4 piena proprietà dell'immobile sito in comune di Leno (BS) loc. Mirabella strada per Manerbio n°103, costituito da porzione di fabbricato da cielo a terra a destinazione abitativa con corte esclusiva pertinenziale, così censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Leno: Sez. Cens. NCT, Foglio 34,
Mappale 13, SUB. 4 (UT.COM: 13/6);
- Relativamente alla società dichiarare non Controparte_3
ammissibile/improcedibile/nullo l'intervento della in quanto Controparte_3
tardivo e ricadente nel regime delle preclusioni processuali probatorie e in ogni caso non fondato per quanto esposto nelle premesse del presente atto e per l'effetto revocare la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione del 19 gennaio 2012, n. 22297 di Rep. e n. 9173 di
Racc. Not. , trascritto in data 1 febbraio 2012 presso Persona_1
l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Brescia, n. 4047 Reg. Gen. e
n. 2710 Reg. Part. con il quale il IG. destinava Controparte_1 all'eIGenze della figlia minore la piena proprietà Controparte_4
dell'immobili sito Leno (BS), Località Mirabella - Strada per Manerbio, censito al N.C.T. al Foglio 34, Particella n. 13, Subalterni 4 e 6; e ordine al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza con cancellazione delle annotazioni di controparti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Dell'appellata CP_2
Piaccia all'l'Ecc.ma Corte d'Appelllo di Brescia, contrariis rejectis,
rigettare l'appello promosso da e l'appello promosso Controparte_1
da
, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutte le ragioni Parte_1
già
espresse in comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare le statuizioni dell'impugnata sentenza.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale anche per il presente grado di giudizio.
Dell'appellata CP_3 Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ.
l'appello avversario per le ragioni sopra evidenziate;
- in via principale, rigettare l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre ad Iva e
Cpa, anche per il presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 12 novembre 2013,
[...]
conveniva in giudizio e Controparte_2 Controparte_1 [...]
esponendo che, in data 19.6.2013, con decreto ingiuntivo, il Parte_1
Tribunale di Brescia aveva ingiunto alla Parte_2
il pagamento di 328.498,18 euro in favore della società ricorrente;
[...]
rappresentava che il decreto era stato ottenuto sulla base di fatture di vendita insolute, emesse dal febbraio 2011 al febbraio 2013 e che il predetto decreto ingiuntivo non era stato opposto.
Rappresentava, quanto ai presupposti di cui all'art. 2901 c.c., che CP_1
socio accomandatario della società , con atto notarile
[...] Parte_2
del 22 dicembre 2011, aveva venduto alla moglie e socia accomandante della società sopra indicata, un immobile sito in Manerbio e che, Parte_1
con successivo atto notarile del 19 gennaio 2012, aveva stipulato atto di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., allo scopo di provvedere ai bisogni della figlia, dell'altro immobile di sua proprietà, sito in Leno. Controparte_4
Ciò premesso, la società attrice domandava l'inefficacia, nei propri confronti, di entrambi gli atti, ritenendo che la garanzia patrimoniale del debitore fosse diminuita.
si costituivano in giudizio, esponendo Controparte_1 Parte_1 che il credito vantato dall'attrice era contestato;
che era Parte_1
separata dal marito sin dall'anno 2008; che da quel momento non CP_1 aveva più avuto alcuna notizia della società di cui deteneva Parte_2
solamente una modesta quota del capitale sociale in qualità di socio accomandante;
che l'immobile sito in Manerbio le era stato trasferito in adempimento dell'obbligo assunto al punto n. 7 del verbale di omologa della separazione;
che l'immobile sito in Leno, alla data della stipulazione dell'atto di destinazione del 19 gennaio 2012, era gravato da debito ipotecario a favore della Banca Popolare di Intra per € 200.000,00; che, quindi, la stipulazione dell'atto di destinazione non aveva recato alcun danno ai creditori.
Nello specifico affermavano che “nel verbale di omologa al punto 7) si specifica che: “euro 180.000,00 verranno corrisposti a mezzo assegno o bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora ”. Il Parte_3
motivo per il quale alla fine del 2011 il IGnor ha trasferito il CP_1
proprio immobile alla IGnora deriva esclusivamente dalla volontà Parte_1
di onorare il debito contratto nel 2008 con l'omologa della separazione e, dopo diverse discussioni e proposte, le parti convenivano semplicemente di trasferire a saldo di quanto dovuto la proprietà dell'immobile alla IGnora.
Al momento dell'atto per scelta del notaio rogante non veniva specificato che tale trasferimento si fondava sulla volontà di saldare il debito residuo…”.
Rappresentavano, infine, che lo stato di difficoltà economica della società si era venuto a creare solo nel 2013 e, quindi, in epoca successiva agli atti oggetto di causa.
Successivamente al decorso dei termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., con comparsa di costituzione del 7 giugno 2016, interveniva in giudizio la società chiedendo l'inefficacia dell'atto di Controparte_3 destinazione dell'immobile del 19 gennaio 2012, deducendo di essere creditrice nei confronti della società Controparte_5
della somma di euro 20.535,66 quale saldo delle fatture meglio indicate
[...]
in atti e non pagate. Rappresentava, allo scopo, che, in relazione a tale credito, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6512/2015 del 30 settembre 2015 nei confronti della società e che detto Parte_2
decreto non era stato opposto. Produceva, infine e tra l'altro, le fatture e il decreto cui si è fatto riferimento.
Alla successiva udienza del 9 giugno 2016, fissata per precisazione delle conclusioni, parte attrice eccepiva “l'inammissibilità dell'intervento svolto da non avendo natura adesiva dipendente e dunque tardivo Controparte_6
ai sensi e per gli effetti dell'art. 268, stanti le preclusioni di cui agli artt. 166
e 167 cpc. Si oppone[va], in ogni caso alle produzioni documentali”; parte convenuta precisava le proprie conclusioni nei seguenti termini:
“Preliminarmente si eccepisce la inammissibilità / procedibilità di tale intervento pochi giorni prima dell'udienza di precisazione conclusioni.
Tale atto viola le norme sulla preclusione delle fasi processuali, non essendo consentito dopo la prima udienza di trattazione l'intervento ulteriore di terzi se non in caso di intervento “di adesione” per confermare le richieste della parte attrice e con esclusione di quello principale o litisconsortile (o adesivo autonomo), che introducono una nuova domanda quando alle parti ciò è ormai precluso, come confermato da copiosa giurisprudenza.
Tale intervento non permette infatti alle parti regolarmente costituite di produrre memorie difensive con chiara lesione del diritto di tutela della difesa. Inoltre la domanda del terzo intervenuto non è comunque ammissibile in quanto riguardo un diritto a sé stante minimamente connesso con l'oggetto di causa ed i rapporti fra le parti originarie, necessitando invece chiaramente di un procedimento autonomo e non pertinente con quello in oggetto. Infine dalla stessa ricostruzione dei fatti esposti dalla intervenuta società, il suo credito è nato quasi un anno dopo la costituzione del vincolo
e per tale ragione, ipso facto, non è ammissibile una revocatoria non sussistendo alcuna scientia damni presupponibile nei confronti di una società con la quale non vi erano rapporti all'epoca della costituzione del vincolo.
Si insiste pertanto per la esclusione / espulsione dal procedimento del terzo intervenuto, con condanna alla rifusione di spese di lite e danni ex art. 96 cpc per azione temeraria”. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 3 ottobre 2016, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di figlia minorenne di e Controparte_4 Controparte_1 Parte_1
.
[...]
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'intervento della e chiedeva il rigetto delle Controparte_3
domande formulate nei suoi confronti sia da parte dell'attrice che da parte dell'interveniente.
All'udienza del 2 luglio 2020, la causa veniva posta in decisione.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2134/2020, pubblicata il 23 ottobre
2020, accoglieva la domanda dichiarando inefficaci, nei confronti della società l'atto notarile di compravendita del Controparte_2
22.12.2011 nonché quello di destinazione ex art. 2645 ter del 19 gennaio
2012, meglio indicati in atti e, nei confronti della Controparte_3
il solo atto di destinazione sopra indicato. Condannava, quindi, parte convenuta alla rifusione delle spese di lite della società attrice e della terza intervenuta.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'intervento autonomo CP_ effettuato dalla società rilevava che la giurisprudenza riteneva che “chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché
l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare”.
Nel merito, rilevava che parte convenuta non aveva opposto i decreti ingiuntivi e quindi le contestazioni relative all'esistenza e all'anteriorità del credito, rispetto all'atto di cui l'attore aveva chiesto la revocatoria, erano precluse dal giudicato.
Con riguardo alla domanda ex art 2901 c.c. formulata in relazione all'atto di compravendita 22.12.2011, rilevava che poiché il credito della società attrice era sorto in epoca anteriore alla stipulazione della compravendita, era onere dell'istante dimostrare che il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio recato alla creditrice attraverso la stipulazione dell'atto oggetto di domanda di revoca. Al riguardo, affermava il principio giurisprudenziale secondo cui “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”.
Nel caso in esame, il Tribunale riteneva che il vincolo parentale tra debitore e terzo fosse particolarmente intenso, tenuto conto che la era la Parte_1
moglie, seppur separata, del venditore ed era socia accomandante, sia pure con una piccola quota, della società Elettro 88 di AN NI & C sas., di cui il marito era socio accomandatario.
Il Tribunale valorizzava, inoltre, il fatto che, per stessa ammissione della il bene oggetto di compravendita rappresentava l'unica effettiva Parte_1
garanzia per i creditori, tenuto conto che l'altro immobile era ipotecato e che il debito ipotecario era sostanzialmente pari al valore del cespite.
Quanto all'azione revocatoria relativa all'atto di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., del 19 gennaio 2012 dell'immobile sito in Leno, il Tribunale riteneva che, trattandosi di atto gratuito, parte attrice era tenuta a provare solamente il pregiudizio e la scientia damni, ciò che, secondo il Tribunale, aveva fatto.
Atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, sussisteva, inoltre, l'interesse a far dichiarare inefficace un atto che impedisse o rendesse maggiormente difficile e incerta l'esazione del credito.
Il Tribunale dichiarava inefficace l'atto di destinazione del 19 gennaio 2012 anche nei confronti di motivando diversamente, atteso che Controparte_3
il credito della società terza intervenuta era sorto successivamente alla stipulazione dell'atto.
Il Tribunale, infatti, rilevava che l'atto di destinazione era stato posto in essere a distanza di pochi giorni dalla vendita dell'immobile alla moglie,
“così che l'intera operazione commerciale risultava palesemente volta a privare il debitore di ogni bene di sua proprietà al fine evidente di frodare le ragioni dei creditori”.
Concludeva valorizzando la circostanza della costituzione del vincolo di destinazione dopo nove anni dalla nascita della figlia, come ulteriore elemento di prova della sussistenza in capo al debitore della volontà di pregiudicare le ragioni dei futuri creditori.
Con separati atti di citazione, proponevano ritualmente appello
[...]
(iscritto a ruolo come RG 987/2020) e iscritto Parte_1 Controparte_1
a ruolo come RG 990/2020).
si affidava a tre motivi d'appello, chiarendo di aver notificato Parte_1
l'atto di citazione in appello anche a e alla Controparte_3
propria figlia minorenne solo ai fini della litis Controparte_4
denuntiatio.
affidava il proprio appello a tre motivi. Controparte_1
Si costituiva ritualmente l'appellata in entrambi i giudizi;
CP_2
chiedeva, preliminarmente, la riunione dei due procedimenti, e nel merito il rigetto dell'appello.
si costituiva nel procedimento RG 990/2020, Controparte_3 promosso da eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
La Corte, all'udienza del 7 aprile 2021, celebratasi in modalità telematica, disponeva la riunione della causa RG 990/2020 a quella RG 987/2020, rinviando, per la precisazione delle conclusioni, all' udienza del 2 ottobre
2024.
Alla predetta udienza, precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia di che, pur Controparte_4
ritualmente citata in entrambi i giudizi riuniti, non si è costituita.
Occorre partire dall'esame dell'appello di Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato certo il credito azionato in via monitoria dalla , quale conseguenza della CP_2
mancata opposizione al decreto ingiuntivo di cui si è detto. Rappresenta, infatti, che non si era formato alcun giudicato nei suoi confronti, in quanto
“soggetto totalmente estraneo alla posizione debitoria di cui si discute e soggetto al quale non è preclusa alcuna contestazione del credito della società , tanto in sede di opposizione all'azione Controparte_2
revocatoria, quanto eventualmente in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc”.
Richiama tutti i documenti prodotti in primo grado, al fine di contestare il credito dal punto di vista oggettivo, “soprattutto rispetto all'epoca di insorgenza del credito”.
Con riguardo all'elemento soggettivo, rappresenta che non poteva sapere che la compravendita dell'immobile sito in Manerbio potesse pregiudicare gli interessi di alcuni creditori, dal momento che si era separata da CP_1
nel 2008.
[...] Con il secondo motivo, lamenta la mancata valorizzazione in sentenza della circostanza dedotta, con il documento n. 3 allegato alla comparsa di risposta, di essere stata creditrice, nei confronti del marito, per l'importo di 180.000,00 euro, in forza dell'omologa della separazione del 2008.
Rappresenta che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., differentemente dall'azione revocatoria di cui all'art. 66 L.F., non mira alla tutela della “par condicio creditorum” e che il credito vantato dalla CP_2
era sorto successivamente rispetto al proprio, in quanto quest'ultimo derivava dall'omologa della separazione del 2008.
con il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale, con riferimento alla prova della partecipatio fraudis, “ha ritenuto assolto l'onere dell'istante di dimostrare che il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio recato alla creditrice attraverso la stipulazione dell'atto oggetto di revoca”.
Con riguardo alla propria posizione di socia accomandante, rappresenta di aver detenuto solo “la minima quota pari all'1% della società Parte_2
(capitale sociale di € 20.700,00) e data la responsabilità limitata all'importo della quota conferita, non aveva un concreto interesse economico a fare verifiche dettagliate”.
La stretta connessione fra i motivi d'appello ne richiede una trattazione congiunta.
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
Dal punto di vista del requisito oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, in relazione all'atto di compravendita del 22 dicembre 2011, la Corte rileva che l'eventus damni è certo. La conseguenza diretta dell'atto di compravendita impugnato è stata la diminuzione della garanzia patrimoniale generica del socio accomandatario La Corte rileva, Controparte_1
infatti, che non è stato censurato il capo della sentenza dove si afferma che quel bene immobile era l'unico libero da iscrizioni ipotecarie.
Nel caso di specie, come si evince dalla lettura del documento n. 29, allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice, la Parte_2
in data 11 aprile 2012, aveva riconosciuto il proprio debito
[...]
“totale scaduto 2011” nei confronti della in € 237.985,62, CP_2 pertanto ogni contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato dalla risulta preclusa. CP_2
Per l'effetto, il credito della è pacificamente anteriore rispetto CP_2
all'atto, oneroso, di compravendita del 22 dicembre 2011, in virtù del medesimo riconoscimento di debito di cui al doc. 29, mai disconosciuto dai soci della Parte_2
Accertati l'eventus damni, l'onerosità dell'atto di disposizione impugnato,
l'anteriorità del credito, occorre accertare il requisito della scientia damni in capo a . Parte_1
nel giudizio di primo grado, fin dal momento della sua Parte_1
costituzione aveva affermato di essere “ancora socia accomandante per una irrisoria quota della […] per noncuranza”. Parte_2
Ciò posto, in quanto socia accomandante, era, innanzitutto, Parte_1
tenuta a conoscere e a informarsi dello stato patrimoniale, ed eventualmente debitorio, della Elettro 88 di AN NI e C. S.a.s. L'affermazione secondo cui non poteva essere “ritenuta responsabile per la gestione della società, del quale stato economico non aveva sin dal 2008 più idea”, in quanto “rimasta solo virtualmente socia accomandante per un valore modestissimo”, non vale ad escludere in capo alla stessa il requisito della scientia damni relativo all'atto di compravendita.
Infatti, l'articolo 2320, comma 3, c.c. prevede che i soci accomandanti
''hanno diritto di aver comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società''.
Quanto all'eccezione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., la Corte rileva che si tratta di un'eccezione in senso stretto, da eccepire espressamente e tempestivamente entro i termini di costituzione del convenuto. come già sintetizzato, ha eccepito che l'atto di Parte_1
compravendita fosse non soggetto a revoca, costituendo adempimento di un debito scaduto nei seguenti termini:
“nel verbale di omologa al punto 7) si specifica che: “euro 180.000,00 verranno corrisposti a mezzo assegno o bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora ”. Il motivo per il quale alla fine del 2011 Parte_3
il IGnor ha trasferito il proprio immobile alla IGnora CP_1 Parte_1
deriva esclusivamente dalla volontà di onorare il debito contratto nel 2008 con l'omologa della separazione e, dopo diverse discussioni e proposte, le parti convenivano semplicemente di trasferire a saldo di quanto dovuto la proprietà dell'immobile alla IGnora”.
Nel caso di specie, tuttavia, l'adempimento del credito di 180.000 euro, il cui titolo era da rinvenirsi nel verbale di omologa della separazione consensuale,
è avvenuto, per stessa ammissione di e come evincibile dalla Parte_1
documentazione dimessa in atti, con una datio in solutum, che è un mezzo di pagamento anormale ed elemento forte a riprova della strumentalità dell'atto finalizzato alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica. Inoltre, la scrittura privata con la quale le parti avevano convenuto di adempiere con la datio in solutum è un atto privo di data certa, denominato convenzione transattiva, nel quale le parti stipulano di “intendere compensare e tranIGere
i reciproci crediti e debiti derivanti dagli atti sovra nominati [punto 7) del verbale di omologa credito del IGnor verso la IGnora di CP_1 Parte_1
180.000,00 euro a definizione dei rapporti reciproci economici – prezzo convenuto di 185.000,00 euro come corrispettivo della compravendita immobiliare del 22 dicembre 2011] e con il presente atto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere a nessun titolo l'una dall'altra”.
Infine, come evincibile dall'atto notarile di compravendita, le parti
“espressamente dichiarano che la suddetta somma verrà corrisposta entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da oggi senza aggravio di interessi”; tuttavia,
“la parte venditrice, nonostante la suindicata dilazione, rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale ad essa spettante”. L'anomalia delle pattuizioni esaminate ne dimostra la strumentalità rispetto allo scopo perseguito dalle parti, ossia sottrarre ai creditori l'unico bene immobile non oggetto di ipoteche di . Controparte_1
Ciò tra l'altro esclude che sia stata provata la strumentalità della cessione dell'immobile rispetto all'eIGenza di estinguere il debito scaduto, nel senso che tale atto rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito (cfr. Cass. sez. III civ., ord. 31941/2023).
Su queste basi, quindi, l'appello di va rigettato. Parte_1
Si procede ora all'esame dell'appello proposto da Controparte_1
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che la società era insolvente dal dicembre 2011 ed era stata Parte_2
dichiarata fallita nell'anno 2013. Rappresenta di aver provato che fino alla metà del 2013 la aveva effettuato e ricevuto pagamenti “per Pt_2 Pt_2
centinaia di migliaia di euro”. Ricorda che la el febbraio 2014 CP_2
aveva pignorato “più di 40.000 euro presso terzi a dimostrazione che a fine
2011 era ancora lontana quella situazione di crisi che andò a palesarsi progressivamente un anno e mezzo più tardi anche in conseguenza di importanti crisi economiche in tutti i settori”.
Con il secondo motivo d'appello contesta la non anteriorità del credito vantato dalla rispetto all'atto di compravendita del 22 dicembre 2011. CP_2
Rappresenta, inoltre, che “una eventuale conferma della sentenza in grado di appello potrebbe ipoteticamente avere conseguenze sulla reviviscenza dell'originario credito della come stabilito nell'omologa di Parte_1
separazione nei confronti dell'appellante”.
Con il terzo motivo d'appello censura il capo della sentenza relativo alla posizione del terzo intervenuto Controparte_3
Lamenta l'inammissibilità nonché l'improcedibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 268 cpc, dal momento che la dal momento che l'intervento CP_3
è avvenuto quando ormai erano maturate le preclusioni istruttorie Il primo e il secondo motivo d'appello, considerato il loro stretto collegamento, possono essere trattati congiuntamente.
I motivi sono infondati.
Come già affermato in relazione ai motivi formulati dall'appellante
è accertato documentalmente che il credito, vantato dalla Parte_1 [...] nei confronti della ammontava a € 237,985,62, al CP_2 Parte_2
momento della vendita dell'immobile alla moglie, ed era scaduto. Tale importo risulta dal riconoscimento di debito effettuato da CP_1
(doc. 29 I grado).
[...]
Inoltre, la Corte ritiene irrilevante ai fini del decidere la circostanza che la società , avesse continuato ad operare per tutto il 2013, anche con Parte_2
la stessa Tale fatto non incide sulla sussistenza dei presupposti CP_2 dell'azione revocatoria. Ciò che rileva è che l'unico immobile del debitore, libero da iscrizioni ipotecarie, era quello sito in Manerbio e alienato alla moglie con l'atto del 22 dicembre 2011, data nella quale, come detto,
l'esposizione debitoria nei confronti della ra già considerevole, CP_2
nonché costituita da debiti pacificamente scaduti.
Quanto alla lamentata esenzione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. vale quanto già affermato in relazione all'appello proposto da con Parte_1
considerazioni che si richiamano integralmente.
Il terzo motivo d'appello è parimenti infondato.
L'intervenuta si è costituita il 7 giugno 2016 con la “comparsa CP_3
d'intervento volontario autonomo”; nello specifico ha dedotto i fatti costitutivi dell'azione revocatoria con riferimento all'atto costitutivo del vincolo di destinazione del 19 gennaio 2012, seppur anteriore rispetto al sorgere del credito.
L'interveniente ha dedotto l'esistenza della situazione debitoria della
[...]
derivante da due fatture scadute e non pagate;
che due Parte_2
assegni bancari erano stati protestati;
che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6512/2015, emesso dal Tribunale di Brescia, per la somma di 20.535,66 euro, oltre spese della procedura;
che tale decreto ingiuntivo era divenuto definitivo, in quanto non opposto.
Ha rappresentato, inoltre, che accomandatario, aveva Controparte_1 destinato a favore della figlia minore l'unico cespite aggredibile.
Quanto all'ammissibilità dell'intervento, va, innanzitutto, ricordato che “la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art.
268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano
istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la
formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso” (Cass. n. 11681/2014).
L'intervento di era, quindi, ammissibile. CP_3
Ciò posto, non ha contestato il credito affermato dalla Controparte_1
nonostante questo fosse stato, come si è visto, dettagliatamente CP_3
specificato. si è limitato a eccepire l'improcedibilità Controparte_1
della domanda della e la tardività e inammissibilità delle CP_3
produzioni documentali della . CP_3
Il credito è da ritenersi, quindi, non contestato, agli effetti di cui all'art. 115
c.p.c. Va infatti, ricordato che “il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore” (Cass. sez.
III civ., n. 8647/2016). Su queste basi, il fatto su cui si fonda la domanda dell'interveniente (il credito di € 20.535,66, oggetto del decreto ingiuntivo n.
6512/2015 Trib. Brescia, allegato all'atto di intervento) può essere messo a fondamento della decisione e ritenersi, quindi, provato.
La Corte rileva, quindi, che ha impugnato il capo di Controparte_1
sentenza relativo alla declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione del
19 gennaio 2012 dell'immobile di Leno, unicamente nei confronti della CP_3 [...]
Nello specifico, quanto alla lamentata mancata prova dell'eventus damni, la
Corte rileva che la stessa è formulata in modo generico, mentre l'appellante non critica in maniera puntuale la motivazione del Tribunale secondo cui
“l'intera operazione commerciale risulta palesemente volta a privare il debitore di ogni bene di sua proprietà al fine evidente di frodare le ragioni dei creditori”; il Tribunale corroborava la propria motivazione valorizzando, inoltre, la circostanza della costituzione del vincolo di destinazione dopo nove anni dalla nascita della figlia, come ulteriore elemento di prova della sussistenza in capo al debitore della volontà di frodare le ragioni dei futuri creditori.
Va, inoltre, rilevato che, come correttamente osservato dal Tribunale, “con riferimento alla presenza di ipoteche sul bene oggetto di revocatoria è stato ritenuto che “non vale ad escludere l'"eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (Cass. n.
13172/2017)”.
La Corte, infine, rileva che “il sopra costituito vincolo di destinazione perdurerà fino al compimento del trentacinquesimo anno di età da parte della beneficiaria.
In ogni caso di cessazione del vincolo sopra costituito, il bene in oggetto cesserà di costituire patrimonio separato rispetto al complessivo patrimonio del IGnor e conseguentemente il suddetto vincolo verrà Controparte_1
annotato di cancellazione presso il competente registro immobiliare” (pag.
2 atto di destinazione, all. fascicolo di primo grado); ciò posto risulta evidente la finalità di sottrarre il predetto bene immobile ad eventuali azioni esecutive, anche per crediti non ancora sorti come quello della CP_3
L'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Gli appellanti vanno, pertanto, condannati al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati costituiti
( unicamente nei confronti dell'appellata Parte_1 [...]
non avendo impugnato il capo di sentenza relativo Controparte_2
alla posizione di e le spese di lite vanno liquidate come indicato in CP_3
dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione da €
52.001 a € 260.000, tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da e quello proposto da Parte_1 CP_1
avverso la sentenza 2134/2020, pubblicata il 23 ottobre 2020, dal
[...]
Tribunale di Brescia;
condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Controparte_1
rifondere a le spese di lite del grado che si Controparte_2 liquidano in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
condanna a rifondere a le Controparte_1 Controparte_3 spese di lite del grado che si liquidano in € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 26 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE dott. Giuseppe Magnoli