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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 38/2023 e promossa con ricorso depositato in data
16/01/2023 da:
(c.f. ), nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
21.01.1960 e residente a [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Natale Callipari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, via Pancaldo n. 70;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.01.1979 e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Sabrina Maroadi e dall'avv. Lorella Sitizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Sabrina Maroadi in Rovereto, p.zza C. Battisti, n. c;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito di responsabilità a carico della sig.ra ordinando all'ufficiale dello stato CP_1 civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis, respingere la domanda di addebito formulata dal ricorrente e accogliere con sentenza le conclusioni di seguito assunte:
1. Confermare con sentenza definitiva la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito;
2. Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie, nella Parte_1
sua qualità di coniuge economicamente più debole, corrispondendo alla signora
l'importo di € 1.000,00 mensili rivalutabile annualmente Controparte_1
secondo gli indici ISTAT, o altra maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia.
3. Disporre l'affidamento dell'animale di affezione attualmente intestato al signor
a nome della signora . Parte_1 Controparte_1
4. Con il favore delle spese, diritti ed onorari oltre accessori di Legge.”
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia pronunciare la separazione giudiziale tra le parti.”
Motivi della decisione
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 16.01.2023 (dopo la declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Trento il 18.10.2022, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti al Tribunale competente) e successiva memoria integrativa depositata il 23.05.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio la coniuge , chiedendo Parte_1 Controparte_1
di pronunciare la separazione personale fra le parti con addebito alla moglie, oltre alla vittoria delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 23.03.2023 e successiva memoria di costituzione avanti alla giudice delegata depositata il 21.06.2023, CP_1
nulla opponendo alla domanda di separazione, formula domanda di
[...]
addebito della separazione nei confronti del marito, chiedendo il rigetto di quella
2 proposta dalla controparte e insiste per l'affidamento del cane d'affezione, oltre che nella rifusione delle spese del giudizio.
3. All'udienza del 29.03.2023 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto il quale, esperito il tentativo di riconciliazione senza esito, con ordinanza del 03.04.2023 ha ritenuto insussistenti i presupposto per l'adozione dei provvedimenti provvisori, posto che le condizioni economiche delle parti risultanti dalla documentazione agli atti non avrebbero evidenziato alcuna imminente necessità di provvedere. Con la medesima ordinanza le parti sono state rimesse davanti alla giudice delegata.
4. Con sentenza parziale n. 242/2023, pubblicata il 01.09.2023, il Tribunale di
Rovereto ha pronunciato la separazione fra i coniugi, uniti in matrimonio il
21.05.2017, rimettendo la causa sul ruolo della giudice delegata per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande versate in causa.
5. Tanto premesso, vanno esaminate le reciproche domande di addebito formulate da entrambe le parti.
5.1. Parte ricorrente insiste per la domanda di addebito della separazione nei confronti della moglie, sostenendo che la crisi coniugale sarebbe stata determinata dalle violazioni dei doveri coniugali da parte di la quale, anzitutto, CP_1
essendosi sposata con lui solo per approfittare della sua bontà e generosità (anche economica), di fatto non avrebbe consentito l'esplicazione di una normale vita coniugale, conducendo, in buona sostanza, una vita separata e autonoma dal marito, senza nulla condividere con lui a livello materiale, morale e neppure intimo. A conferma di ciò il ricorrente allega che durante la vita coniugale avrebbero dormito in camere separate, la resistente avrebbe rifiutato ogni rapporto intimo con lui
(allontanandolo a fronte dei suoi tentativi di avvicinamento, umiliandolo e denigrandolo con frasi offensive, dicendogli che era vecchio, che russava, che era sgradevole), la moglie, inoltre, avrebbe installato una telecamera nella sua camera da letto, ove sarebbe stato presente anche il bagno, al fine di spiarlo e deriderlo a sua insaputa anche alla presenza di terzi.
In secondo luogo, la resistente, dopo aver comunicato a ad ottobre 2021, Parte_1
la propria volontà di separarsi a causa della differenza di età, prima di Natale avrebbe
3 lasciato la casa coniugale (oltretutto asportando tutti i mobili e i suppellettili anche di proprietà del marito una volta terminate le festività), successivamente rendendosi irreperibile al telefono.
Infine, avrebbe intrapreso un'iniziativa giudiziaria in mala fede ai CP_1
danni del coniuge (in specie un sequestro conservativo sull'abitazione familiare di
Riva del Garda di proprietà del marito), allegando falsamente di vantare un cospicuo credito nei confronti di per la ristrutturazione della residenza familiare a Parte_1
lui solo intestata.
5.1.1. La domanda di addebito di parte ricorrente non è meritevole di accoglimento.
Rispetto al primo motivo di addebito, va anzitutto da chiedersi se l'allegazione sia idonea a fondare, in astratto, una pronuncia di addebito posto che, il fatto che i coniugi, per volontà unilaterale o reciproca, conducano vite separare, è di regola prova dell'esistenza di una profonda crisi coniugale che recide il nesso di causalità fra la stessa e la condotta violativa degli obblighi nascenti dal matrimonio.
In disparte tale osservazione, in ogni va rilevato che dall'istruttoria espletata non è emersa la prova degli indici sintomatici che secondo il ricorrente dimostrerebbero il rifiuto di di consentire l'esplicazione di una normale vita coniugale. CP_1
Ed infatti, quanto alla circostanza che i coniugi vivessero in stanze separate, tutti i testi sentiti, ad eccezione della teste che ha dichiarato di non sapere Tes_1
perché i coniugi dormissero in camere separate (cfr. pag. 10 verbale del 02.05.2024), hanno confermato che tale decisione era funzionale ad evitare che il marito disturbasse il sonno della moglie, sia perché russava, sia perché si alzava nel cuore della notta per andare a lavorare: infatti, è pasticcere con orari di lavoro Parte_1
anche notturni (cfr. verbale del 02.05.2024, nonché verbale del 02.10.2024).
È rimasta sfornita di prova anche la circostanza che i coniugi non intrattenessero rapporti sessuali a causa del rifiuto della moglie, nonché il fatto che quest'ultima avesse installato una telecamera nella camera del marito per spiarlo nella sua intimità: quanto al primo aspetto, non solo non v'è prova del fatto che la moglie rifiutasse di avere rapporti sessuali con lui, ma dall'esame testimoniale è emersa la prova contraria e cioè il fatto che le parti avessero rapporti intimi fino all'ultimo periodo: la teste infatti, ha raccontato che la resistente si era lamentata Tes_2
4 con lei perché negli ultimi tempi non avevano più rapporti intimi e avevano smesso di cercarsi (cfr. pag. 6 verbale del 02.10.2024). Quanto all'installazione delle telecamere per controllare il marito, la circostanza non è stata dimostrata: gli unici testi che l'hanno confermata, infatti, appaiono sul punto poco attendibili;
si confronti in primo luogo la deposizione del teste di parte ricorrente , il quale Testimone_3
racconta di essere stato informato della presenza di una telecamera nella camera di e che tale circostanza gli sarebbe stata riferita “da persone terze”, di cui Parte_1
non ricorda il nome (cfr. pag. 4 verbale del 02.05.2024); analogamente la teste Tes_1
che si occupava delle pulizie della casa familiare, offre una deposizione
[...]
contraddittoria, laddove prima dichiara di essere a conoscenza che nella casa dei coniugi erano presenti tre telecamere, di cui una in camera di salvo poi Parte_1 precisare che tale circostanza le era stata riportata da “voci”, ovvero da una sua ex- amica, e di non aver visto le telecamere (cfr. pag. 10 del verbale del 02.05.2024). Le uniche telecamere di cui risulta provata l'esistenza sono quelle installate nel soggiorno dell'abitazione, utilizzata per controllare a distanza i due cani acquistati dalla coppia: tanto è stato confermato dalla teste che ha dichiarato che Tes_2
in un'occasione le aveva mostrato a distanza i due cuccioli (cfr. pag. 7 CP_1
del verbale del 02.10.2024).
In generale va poi osservato che l'allegazione del ricorrente, secondo cui la moglie sarebbe stata del tutto disinteressata se non addirittura infastidita dal marito, stride con la gelosia manifestata dalla donna per il coniuge riportata da alcuni testi tento di parte ricorrente ( , teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “a causa Testimone_3 dell'eccessiva gelosia di , molti amici, me compreso, abbiamo smesso di CP_1 frequentare la casa poco prima della separazione;
…mia nipote, che si occupava delle pulizie di casa mi ha riferito di essere stata Persona_1 allontanata dalla per gelosia” – cfr. pag. 4 verbale del 05.02.2024; la CP_1
teste di parte resistente ha raccontato che quando le era Tes_2 CP_1
giunta voce del fatto che fosse un tipo poco affidabile, aveva esordito Parte_1 dicendo “Ecco, sono tutte invidiose di me, per questo parlano male di ” – cfr. Pt_1
pag. 5 verbale del 02.10.2024).
5 Passando al secondo motivo di addebito (abbandono della casa coniugale), sono le stesse allegazioni del ricorrente ad escludere la sussistenza di nesso di causalità fra la crisi matrimoniale e l'abbandono da parte della moglie dell'abitazione coniugale.
In merito va ricordato che, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (Cass. Sez. 1, 24/04/2024, n. 11032, Rv. 671107 - 01): in questa pronuncia la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi. Orbene, nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad allegare che la moglie ha lasciato la casa coniugale a dicembre 2021, dopo che a ottobre 2021 gli aveva comunicato la volontà di separarsi, così evidenziando la sussistenza di una crisi coniugale pregressa rispetto all'interruzione della convivenza.
Il terzo motivo allegato dal ricorrente (azioni giudiziarie infondate) non è idoneo a fondare la pronuncia di addebito: ciò anzitutto perché le azioni giudiziarie intraprese dalla moglie nei confronti del marito, quand'anche in ipotesi risultassero infondate, sono estrinsecazione di un diritto costituzionalmente tutelato (il diritto di difesa declinato quale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi), salva la dimostrazione – non offerta nel caso di specie – che si sia trattato di iniziative integrati abuso del processo;
pertanto, in quanto esercizio di un diritto costituzionale non è possibile ritenere che le azioni giudiziarie intraprese dalla resistente integrino una condotta violativa dei doveri coniugali.
In disparte a queste osservazioni, rispetto a tale motivo di addebito va esclusa senz'altro il nesso di causalità rispetto alla crisi coniugale: è lo stesso ricorrente, infatti, che allega che le iniziative giudiziarie di sono successive sia CP_1 all'allontanamento di quest'ultima dalla casa familiare (che nella prospettazione del ricorrente è avvenuta a dicembre 2021) sia alla sua comunicazione di volersi separare
6 (avvenuta, sempre secondo il ricorrente, a ottobre 2021); appare quindi evidente come dette iniziative siano intervenute quando la crisi coniugale era già conclamata: in altri termini, le azioni giudiziarie intentate da contro il marito CP_1
possono – a tutto concedere – rappresentare le conseguenze, ma non certo la causa della crisi coniugale.
5.1.2. In definitiva, quindi, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si rigetta la domanda di addebito di parte ricorrente.
5.2. Passando ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla resistente, quest'ultima fonda la propria richiesta in primo luogo allegando che il marito, a causa dei suoi problemi di ludopatia, e comunque in della sua propensione al gioco d'azzardo, avrebbe depauperato le disponibilità finanziarie della famiglia, costringendo la moglie a mettere a disposizione del marito tutti i propri risparmi e a cointestare i mutui contratti per la ristrutturazione della casa familiare intestata al solo Parte_1
In secondo luogo, la domanda di addebito al marito della separazione si fonda sulla decisione del ricorrente che, a totale insaputa della moglie, quando ancora i coniugi convivevano, avrebbe venduto la casa familiare (a tale giusto Persona_2
contratto preliminare del 21.12.2021).
5.2.1. La domanda di addebito della resistente è fondata.
Anzitutto dall'esame testimoniale è risultato che amava il gioco Parte_1
d'azzardo; inizialmente lo assecondava nella sua passione per il gioco, CP_1 tant'è vero che ella stessa era iscritta all'associazione del marito Royal Flush a.s.d., in cui veniva praticato il gioco del poker;
tuttavia, la passione di era tale Parte_1
per cui egli vi dedicava quasi tutto il suo tempo e metteva fortemente in crisi il bilancio familiare a causa dei continui prelievi di contanti dal conto corrente cointestato, che rendevano difficile arrivare a fine mese e onorare i debiti assunti dai coniugi per la ristrutturazione della casa familiare.
Il quadro sopra descritto si desume dalla deposizione della teste , Testimone_4 madre della resistente, la quale ha dichiarato che “…intuendo che c'era qualcosa che non andava…abbiamo (lei e il marito-n.d.r.) chiamato la sua amica del cuore
[...]
la quale ci ha riferito che si era confidata con lei dicendole Per_3 CP_1
7 che era preoccupata perché non arrivavano a fine mese, pur avendo due stipendi…NA ci ha riferito che le aveva detto che il problema era che il CP_1 marito continuava a giovare;
preciso che la telefonata ad l'abbiamo fatta io e Per_3
mio marito prima della separazione atto della coppia, sarà stato un anno, un anno e mezzo dal matrimonio…mia figlia sminuiva, ci diceva che era un periodo, di stare tranquilli che le cose si sarebbero sistemate…Come ho detto la prima volta che ho saputo del problema (di gioco – n.d.r.) l'ho saputo da poi ne ho parlato con Per_3
mia figlia e mia ha detto che era molto preoccupata e la speranza che inizialmente aveva che le cose si sistemassero iniziava a scemare e ciò in quanto non Pt_1 desisteva dal giocare” (cfr. pag. 7 e 8 del verbale del 02.05.2024).
Tale deposizione è conforme a quella resa da che ha raccontato Persona_3 come talvolta l'amica la chiamasse piangendo, dicendole che il marito “andava a giocare a carte e che il loro conto era sempre in rosso” (cfr. pag. 12 verbale del
02.05.2024).
Anche la teste ha confermato le difficoltà finanziare dei coniugi a Tes_2 causa del gioco d'azzardo di dichiarando: “…Posso dire che se Parte_1 inizialmente tollerava il gioco d'azzardo del marito, successivamente se ne CP_1
lamentava espressamente;
non lo diceva espressamente ma si capiva che le CP_1
dava fastidio il fatto di arrivare sempre tirata a fine mese;
la questione era diventata tale per cui alla fine i coniugi non parlavano più, si lamentava che oramai CP_1
non avevano più alcun dialogo e che non dormivano neppure più assieme. Premetto che quando si è fidanzata con lei era molto innamorata e sebbene si CP_1 Pt_1 sapesse che era dedito al gioco d'azzardo, per quanto glielo si facesse Pt_1 presente, lei non realizzava;
ricordo un'occasione in cui eravamo al bar dei poliambulatori di Riva che stavamo mangiando e onestamente io ero un po' preoccupata per il fatto che lei si fosse fidanzata con dal momento che Parte_1 era un tipo poco raccomandabile, lei però ha esordito con questa frase “Ecco, sono tutte invidiose di me, per questo parlano male di ”; da quel momento ho Pt_1
capito che non serviva a nulla metterla in guardia. Dopo uno o due anni di matrimonio ha iniziato a lamentarsi del fatto che il marito non c'era mai CP_1
perché andava a giocare alle carte;
lui aveva anche una sorta di associazione con
8 delle sale a disposizione per giocare a Poker e inizialmente lo CP_1
accompagnava, poi però ha iniziato a stufarsi e a rendersi conto che questa cosa veniva prima di tutto e che lui non c'era mai perché preferiva giocare…ER manifestava la difficoltà di arrivare a fine mese (per esempio diceva “per fortuna domani arriva la paga, siamo anche questo mese senza soldi”); non imputava espressamente questa difficoltà economica al gioco, ma a mio modo di vedere era evidente che le due cose fossero collegate, posto che altrimenti tali difficoltà economiche non [sarebbero state – n.d.r.] giustificate…” (cfr. pag. 5 e 6 del verbale del 02.10.2024).
Il teste in occasione della realizzazione di alcuni lavori presso Tes_5
l'abitazione coniugale, ha riferito di essersi fermato a parlare con del più Parte_1
e del meno e di ricordare che in quell'occasione “lui si vantava di essere un esperto giocatore d'azzardo, soprattutto di poker, riuscendo a intuire le mosse degli altri dalle espressioni facciali;
si considerava una persona scaltra in quell'ambiente; diceva di aver successo in quell'ambito; diceva di giocare online…Di era CP_1 presente e aveva espresso la propria contrarietà per il gioco d'azzardo del marito”
(cfr. pag. 8 verbale del 02.10.2024).
Infine, la teste , tributarista che ha esaminato la situazione economica Testimone_6
di per ragioni estranee alla presente causa, sebbene neghi di aver avuto Parte_1 ragione di sospettare della propensione al gioco d'azzardo da parte di Parte_1
posto che dal controllo dei conti correnti (dal 2016 al 2022) di entrambi sarebbe emerso che costoro “prelevavano in maniera equilibrata”, tuttavia ha confermato che il conto corrente cointestato ai coniugi era in rosso (cfr. pag. 2 del verbale del
02.10.2024).
Ed è infatti proprio dall'esame degli estratti conto relativi al conto corrente cointestato che si rinviene un numero anomalo di prelievi di contanti fra il
29.11.2016 e il 31.12.2021, sospetti non solo per la quantità, ma anche per la frequenza con cui avvenivano (più prelievi a distanza di pochi giorni, o addirittura in giorni consecutivi, se non persino più prelievi nello stesso giorno) e la ripetitività degli importi prelevati (quasi sempre somme pari a € 250,00, € 150,00 o € 100,00)
(cfr. docc. 5 e 6 di parte resistente).
9 Orbene, la condotta di sopra descritta, di lento e costante Parte_2
dissanguamento delle risorse economiche della famiglia, integra senz'altro una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - primo fra tutti il dovere di concorre secondo le proprie possibilità al sostentamento della famiglia, il che implicitamente presuppone un divieto per i coniugi di dilapidare le risorse familiari – che, reiterato negli anni nonostante la comprensibile preoccupazione e frustrazione della moglie, ha verosimilmente logorato il rapporto coniugale determinandone una crisi irreversibile.
Anche la vendita della casa familiare all'insaputa della moglie, per quanto intestata al solo marito, integra senza dubbio una grave violazione dei doveri coniugali, fra i quali è incluso il dovere di concordare l'indirizzo della famiglia e di individuare di comune accordo la residenza, tuttavia rispetto a tale violazione, pure inequivocabilmente emersa nel corso dell'esame testimoniale (cfr. in particolare la deposizione del teste che ha dichiarato di aver vistato le principali Tes_5
agenzie immobiliari di Arco in quanto in cerca di un appartamento in affitto e di aver scorto fra gli annunci uno in cui si pubblicizzava la messa in vendita della casa dei coniugi;
richiesta conferma alla di tale circostanza, questa “ ” gli CP_1 Pt_3
aveva chiesto come facesse a sapere ciò e se fosse sicuro di quello che aveva visto – pag. 9 del verbale del 02.10.2024), non si è raggiunta la prova del nesso di causalità rispetto alla crisi coniugale irreversibile, che forse era già intervenuta.
5.2.2. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte si addebita la separazione dei coniugi a Parte_1
6. Respinta la domanda di addebito del ricorrente, va esaminata la domanda di assegno di mantenimento a proprio favore formulata dalla resistente.
6.1. La ricorrente ha formulato domanda di mantenimento in proprio nei confronti del marito
6.2. La domanda è meritevole di parziale accoglimento.
6.2.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 156 c.c, nel caso di separazione personale “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”; al
10 secondo comma la disposizione prosegue chiarendo che “l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
6.2.2. Per orientamento consolidato il concetto di difetto di “redditi adeguati” non va inteso come stato di bisogno, bensì come difetto di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita goduto in regime di convivenza, o che avrebbe potuto godere, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse tollerato, subito o comunque accettato un tenore di vita più modesto, ovvero al di sopra delle possibilità familiari. Il giudice della separazione deve anzitutto individuare quale fosse il (possibile) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza, ricalibrandolo in ragione della inevitabile contrazione delle risorse familiari in conseguenza alla disgregazione del nucleo;
deve quindi esaminare le concrete potenzialità lavorative e i mezzi economici del coniuge economicamente debole, verificando se essi gli consentano di mantenere in via autonoma il tenore di vita precedente goduto ed in caso di risposta negativa dovrà porre in capo al coniuge economicamente forte un assegno funzionale al mantenimento del predetto tenore, nei limiti consentiti dalle condizioni economiche di quest'ultimo. a dette potenzialità.
6.2.3. Tanto chiarito in termini generali, nel caso di specie va rilevato che, lavora a tempo determinato ma con continuità negli anni come Parte_1 pasticciere con un reddito che è risultato via via crescente e che, stando all'ultima dichiarazione dei redditi dimessa (dichiarazione 2023 per i redditi 2022 – doc. 19 di parte ricorrente), ammonta a circa € 2.650 mensili netti (calcolati su dodici mensilità
e grazie anche alle detrazioni IRPEF di cui gode) (cfr. docc. 3, 4, 5, 7, 8 e 19 di parte ricorrente), paga € 660 circa per un finanziamento acceso nel 2022 e che si estinguerà nel 2032 (doc. 12 di parte ricorrente), oltre che € 300,00 mensili per il figlio avuto da precedente matrimonio (circostanza non contestata); a seguito della vendita della casa familiare a lui intestata per € 840.000,00 (doc. 34 di parte resistente), ha estinto i mutui cointestati ad entrambi i coniugi, per oltre Parte_1
€ 300.000, e ha acquistato un attico a Riva del Garda ove attualmente vive (doc. 26 di parte resistente).
11 invece, è assunta con contratto a tempo indeterminato come tecnica CP_1
audiometrista presso il distretto ASL di Venezia con stipendio mensile che, stante alle dichiarazioni dei redditi depositate, è pari a circa € 2.400 mensili (calcolati su dodici mensilità e grazie anche alle detrazioni IRPEF legate alla ex-casa familiare di cui beneficia), è gravata da una rata di finanziamento per l'acquisto di una batteria ad accumulo per la casa familiare del marito pari a € 134,00 mensili che scadrà nel 2030
(doc. 25 di parte resistente); non è titolare di immobili e vive ospitata CP_1
presso i propri genitori.
6.2.4. Alla luce di tali premesse si ritiene di riconoscere, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 200,00 mensili a decorrere dalla data di pronuncia del presente provvedimento;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione
ISTAT, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese.
7. La domanda della resistente relativa all'affidamento del cane d'affezione, intestato a interpretata letteralmente sarebbe inammissibile in quanto non vi è Parte_1
norma giuridica che riconosca all'Autorità Giudiziaria il potere di decidere sulla posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela.
7.1. Reinterpretando la domanda come domanda di attribuzione della proprietà dell'animale, essa sarebbe in ogni caso infondata, posto che non è allegato il titolo in forza del quale sarebbe avvenuto il trasferimento di proprietà.
8. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento lo scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato- indeterminabile di normale complessità), seguono la soccombenza, che va ravvisata in via assolutamente prevalente in capo a Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA che la separazione dei coniugi è da addebitare alle condotte del marito Parte_1
2. PONE a carico di un assegno di mantenimento a favore di Parte_1
pari a € importo di € 200,00 mensili a decorrere dalla data di Controparte_1
12 pronuncia del presente provvedimento;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese;
3. DICHIARA inammissibile la domanda di affidamento dell'animale d'affezione;
4. CONDANNA al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio liquidate in € 34,00 per anticipazioni (spese per
[...]
citazione testi) e in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 38/2023 e promossa con ricorso depositato in data
16/01/2023 da:
(c.f. ), nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
21.01.1960 e residente a [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Natale Callipari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, via Pancaldo n. 70;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.01.1979 e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Sabrina Maroadi e dall'avv. Lorella Sitizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Sabrina Maroadi in Rovereto, p.zza C. Battisti, n. c;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito di responsabilità a carico della sig.ra ordinando all'ufficiale dello stato CP_1 civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis, respingere la domanda di addebito formulata dal ricorrente e accogliere con sentenza le conclusioni di seguito assunte:
1. Confermare con sentenza definitiva la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito;
2. Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie, nella Parte_1
sua qualità di coniuge economicamente più debole, corrispondendo alla signora
l'importo di € 1.000,00 mensili rivalutabile annualmente Controparte_1
secondo gli indici ISTAT, o altra maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia.
3. Disporre l'affidamento dell'animale di affezione attualmente intestato al signor
a nome della signora . Parte_1 Controparte_1
4. Con il favore delle spese, diritti ed onorari oltre accessori di Legge.”
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia pronunciare la separazione giudiziale tra le parti.”
Motivi della decisione
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 16.01.2023 (dopo la declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Trento il 18.10.2022, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti al Tribunale competente) e successiva memoria integrativa depositata il 23.05.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio la coniuge , chiedendo Parte_1 Controparte_1
di pronunciare la separazione personale fra le parti con addebito alla moglie, oltre alla vittoria delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 23.03.2023 e successiva memoria di costituzione avanti alla giudice delegata depositata il 21.06.2023, CP_1
nulla opponendo alla domanda di separazione, formula domanda di
[...]
addebito della separazione nei confronti del marito, chiedendo il rigetto di quella
2 proposta dalla controparte e insiste per l'affidamento del cane d'affezione, oltre che nella rifusione delle spese del giudizio.
3. All'udienza del 29.03.2023 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto il quale, esperito il tentativo di riconciliazione senza esito, con ordinanza del 03.04.2023 ha ritenuto insussistenti i presupposto per l'adozione dei provvedimenti provvisori, posto che le condizioni economiche delle parti risultanti dalla documentazione agli atti non avrebbero evidenziato alcuna imminente necessità di provvedere. Con la medesima ordinanza le parti sono state rimesse davanti alla giudice delegata.
4. Con sentenza parziale n. 242/2023, pubblicata il 01.09.2023, il Tribunale di
Rovereto ha pronunciato la separazione fra i coniugi, uniti in matrimonio il
21.05.2017, rimettendo la causa sul ruolo della giudice delegata per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande versate in causa.
5. Tanto premesso, vanno esaminate le reciproche domande di addebito formulate da entrambe le parti.
5.1. Parte ricorrente insiste per la domanda di addebito della separazione nei confronti della moglie, sostenendo che la crisi coniugale sarebbe stata determinata dalle violazioni dei doveri coniugali da parte di la quale, anzitutto, CP_1
essendosi sposata con lui solo per approfittare della sua bontà e generosità (anche economica), di fatto non avrebbe consentito l'esplicazione di una normale vita coniugale, conducendo, in buona sostanza, una vita separata e autonoma dal marito, senza nulla condividere con lui a livello materiale, morale e neppure intimo. A conferma di ciò il ricorrente allega che durante la vita coniugale avrebbero dormito in camere separate, la resistente avrebbe rifiutato ogni rapporto intimo con lui
(allontanandolo a fronte dei suoi tentativi di avvicinamento, umiliandolo e denigrandolo con frasi offensive, dicendogli che era vecchio, che russava, che era sgradevole), la moglie, inoltre, avrebbe installato una telecamera nella sua camera da letto, ove sarebbe stato presente anche il bagno, al fine di spiarlo e deriderlo a sua insaputa anche alla presenza di terzi.
In secondo luogo, la resistente, dopo aver comunicato a ad ottobre 2021, Parte_1
la propria volontà di separarsi a causa della differenza di età, prima di Natale avrebbe
3 lasciato la casa coniugale (oltretutto asportando tutti i mobili e i suppellettili anche di proprietà del marito una volta terminate le festività), successivamente rendendosi irreperibile al telefono.
Infine, avrebbe intrapreso un'iniziativa giudiziaria in mala fede ai CP_1
danni del coniuge (in specie un sequestro conservativo sull'abitazione familiare di
Riva del Garda di proprietà del marito), allegando falsamente di vantare un cospicuo credito nei confronti di per la ristrutturazione della residenza familiare a Parte_1
lui solo intestata.
5.1.1. La domanda di addebito di parte ricorrente non è meritevole di accoglimento.
Rispetto al primo motivo di addebito, va anzitutto da chiedersi se l'allegazione sia idonea a fondare, in astratto, una pronuncia di addebito posto che, il fatto che i coniugi, per volontà unilaterale o reciproca, conducano vite separare, è di regola prova dell'esistenza di una profonda crisi coniugale che recide il nesso di causalità fra la stessa e la condotta violativa degli obblighi nascenti dal matrimonio.
In disparte tale osservazione, in ogni va rilevato che dall'istruttoria espletata non è emersa la prova degli indici sintomatici che secondo il ricorrente dimostrerebbero il rifiuto di di consentire l'esplicazione di una normale vita coniugale. CP_1
Ed infatti, quanto alla circostanza che i coniugi vivessero in stanze separate, tutti i testi sentiti, ad eccezione della teste che ha dichiarato di non sapere Tes_1
perché i coniugi dormissero in camere separate (cfr. pag. 10 verbale del 02.05.2024), hanno confermato che tale decisione era funzionale ad evitare che il marito disturbasse il sonno della moglie, sia perché russava, sia perché si alzava nel cuore della notta per andare a lavorare: infatti, è pasticcere con orari di lavoro Parte_1
anche notturni (cfr. verbale del 02.05.2024, nonché verbale del 02.10.2024).
È rimasta sfornita di prova anche la circostanza che i coniugi non intrattenessero rapporti sessuali a causa del rifiuto della moglie, nonché il fatto che quest'ultima avesse installato una telecamera nella camera del marito per spiarlo nella sua intimità: quanto al primo aspetto, non solo non v'è prova del fatto che la moglie rifiutasse di avere rapporti sessuali con lui, ma dall'esame testimoniale è emersa la prova contraria e cioè il fatto che le parti avessero rapporti intimi fino all'ultimo periodo: la teste infatti, ha raccontato che la resistente si era lamentata Tes_2
4 con lei perché negli ultimi tempi non avevano più rapporti intimi e avevano smesso di cercarsi (cfr. pag. 6 verbale del 02.10.2024). Quanto all'installazione delle telecamere per controllare il marito, la circostanza non è stata dimostrata: gli unici testi che l'hanno confermata, infatti, appaiono sul punto poco attendibili;
si confronti in primo luogo la deposizione del teste di parte ricorrente , il quale Testimone_3
racconta di essere stato informato della presenza di una telecamera nella camera di e che tale circostanza gli sarebbe stata riferita “da persone terze”, di cui Parte_1
non ricorda il nome (cfr. pag. 4 verbale del 02.05.2024); analogamente la teste Tes_1
che si occupava delle pulizie della casa familiare, offre una deposizione
[...]
contraddittoria, laddove prima dichiara di essere a conoscenza che nella casa dei coniugi erano presenti tre telecamere, di cui una in camera di salvo poi Parte_1 precisare che tale circostanza le era stata riportata da “voci”, ovvero da una sua ex- amica, e di non aver visto le telecamere (cfr. pag. 10 del verbale del 02.05.2024). Le uniche telecamere di cui risulta provata l'esistenza sono quelle installate nel soggiorno dell'abitazione, utilizzata per controllare a distanza i due cani acquistati dalla coppia: tanto è stato confermato dalla teste che ha dichiarato che Tes_2
in un'occasione le aveva mostrato a distanza i due cuccioli (cfr. pag. 7 CP_1
del verbale del 02.10.2024).
In generale va poi osservato che l'allegazione del ricorrente, secondo cui la moglie sarebbe stata del tutto disinteressata se non addirittura infastidita dal marito, stride con la gelosia manifestata dalla donna per il coniuge riportata da alcuni testi tento di parte ricorrente ( , teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “a causa Testimone_3 dell'eccessiva gelosia di , molti amici, me compreso, abbiamo smesso di CP_1 frequentare la casa poco prima della separazione;
…mia nipote, che si occupava delle pulizie di casa mi ha riferito di essere stata Persona_1 allontanata dalla per gelosia” – cfr. pag. 4 verbale del 05.02.2024; la CP_1
teste di parte resistente ha raccontato che quando le era Tes_2 CP_1
giunta voce del fatto che fosse un tipo poco affidabile, aveva esordito Parte_1 dicendo “Ecco, sono tutte invidiose di me, per questo parlano male di ” – cfr. Pt_1
pag. 5 verbale del 02.10.2024).
5 Passando al secondo motivo di addebito (abbandono della casa coniugale), sono le stesse allegazioni del ricorrente ad escludere la sussistenza di nesso di causalità fra la crisi matrimoniale e l'abbandono da parte della moglie dell'abitazione coniugale.
In merito va ricordato che, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (Cass. Sez. 1, 24/04/2024, n. 11032, Rv. 671107 - 01): in questa pronuncia la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi. Orbene, nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad allegare che la moglie ha lasciato la casa coniugale a dicembre 2021, dopo che a ottobre 2021 gli aveva comunicato la volontà di separarsi, così evidenziando la sussistenza di una crisi coniugale pregressa rispetto all'interruzione della convivenza.
Il terzo motivo allegato dal ricorrente (azioni giudiziarie infondate) non è idoneo a fondare la pronuncia di addebito: ciò anzitutto perché le azioni giudiziarie intraprese dalla moglie nei confronti del marito, quand'anche in ipotesi risultassero infondate, sono estrinsecazione di un diritto costituzionalmente tutelato (il diritto di difesa declinato quale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi), salva la dimostrazione – non offerta nel caso di specie – che si sia trattato di iniziative integrati abuso del processo;
pertanto, in quanto esercizio di un diritto costituzionale non è possibile ritenere che le azioni giudiziarie intraprese dalla resistente integrino una condotta violativa dei doveri coniugali.
In disparte a queste osservazioni, rispetto a tale motivo di addebito va esclusa senz'altro il nesso di causalità rispetto alla crisi coniugale: è lo stesso ricorrente, infatti, che allega che le iniziative giudiziarie di sono successive sia CP_1 all'allontanamento di quest'ultima dalla casa familiare (che nella prospettazione del ricorrente è avvenuta a dicembre 2021) sia alla sua comunicazione di volersi separare
6 (avvenuta, sempre secondo il ricorrente, a ottobre 2021); appare quindi evidente come dette iniziative siano intervenute quando la crisi coniugale era già conclamata: in altri termini, le azioni giudiziarie intentate da contro il marito CP_1
possono – a tutto concedere – rappresentare le conseguenze, ma non certo la causa della crisi coniugale.
5.1.2. In definitiva, quindi, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si rigetta la domanda di addebito di parte ricorrente.
5.2. Passando ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla resistente, quest'ultima fonda la propria richiesta in primo luogo allegando che il marito, a causa dei suoi problemi di ludopatia, e comunque in della sua propensione al gioco d'azzardo, avrebbe depauperato le disponibilità finanziarie della famiglia, costringendo la moglie a mettere a disposizione del marito tutti i propri risparmi e a cointestare i mutui contratti per la ristrutturazione della casa familiare intestata al solo Parte_1
In secondo luogo, la domanda di addebito al marito della separazione si fonda sulla decisione del ricorrente che, a totale insaputa della moglie, quando ancora i coniugi convivevano, avrebbe venduto la casa familiare (a tale giusto Persona_2
contratto preliminare del 21.12.2021).
5.2.1. La domanda di addebito della resistente è fondata.
Anzitutto dall'esame testimoniale è risultato che amava il gioco Parte_1
d'azzardo; inizialmente lo assecondava nella sua passione per il gioco, CP_1 tant'è vero che ella stessa era iscritta all'associazione del marito Royal Flush a.s.d., in cui veniva praticato il gioco del poker;
tuttavia, la passione di era tale Parte_1
per cui egli vi dedicava quasi tutto il suo tempo e metteva fortemente in crisi il bilancio familiare a causa dei continui prelievi di contanti dal conto corrente cointestato, che rendevano difficile arrivare a fine mese e onorare i debiti assunti dai coniugi per la ristrutturazione della casa familiare.
Il quadro sopra descritto si desume dalla deposizione della teste , Testimone_4 madre della resistente, la quale ha dichiarato che “…intuendo che c'era qualcosa che non andava…abbiamo (lei e il marito-n.d.r.) chiamato la sua amica del cuore
[...]
la quale ci ha riferito che si era confidata con lei dicendole Per_3 CP_1
7 che era preoccupata perché non arrivavano a fine mese, pur avendo due stipendi…NA ci ha riferito che le aveva detto che il problema era che il CP_1 marito continuava a giovare;
preciso che la telefonata ad l'abbiamo fatta io e Per_3
mio marito prima della separazione atto della coppia, sarà stato un anno, un anno e mezzo dal matrimonio…mia figlia sminuiva, ci diceva che era un periodo, di stare tranquilli che le cose si sarebbero sistemate…Come ho detto la prima volta che ho saputo del problema (di gioco – n.d.r.) l'ho saputo da poi ne ho parlato con Per_3
mia figlia e mia ha detto che era molto preoccupata e la speranza che inizialmente aveva che le cose si sistemassero iniziava a scemare e ciò in quanto non Pt_1 desisteva dal giocare” (cfr. pag. 7 e 8 del verbale del 02.05.2024).
Tale deposizione è conforme a quella resa da che ha raccontato Persona_3 come talvolta l'amica la chiamasse piangendo, dicendole che il marito “andava a giocare a carte e che il loro conto era sempre in rosso” (cfr. pag. 12 verbale del
02.05.2024).
Anche la teste ha confermato le difficoltà finanziare dei coniugi a Tes_2 causa del gioco d'azzardo di dichiarando: “…Posso dire che se Parte_1 inizialmente tollerava il gioco d'azzardo del marito, successivamente se ne CP_1
lamentava espressamente;
non lo diceva espressamente ma si capiva che le CP_1
dava fastidio il fatto di arrivare sempre tirata a fine mese;
la questione era diventata tale per cui alla fine i coniugi non parlavano più, si lamentava che oramai CP_1
non avevano più alcun dialogo e che non dormivano neppure più assieme. Premetto che quando si è fidanzata con lei era molto innamorata e sebbene si CP_1 Pt_1 sapesse che era dedito al gioco d'azzardo, per quanto glielo si facesse Pt_1 presente, lei non realizzava;
ricordo un'occasione in cui eravamo al bar dei poliambulatori di Riva che stavamo mangiando e onestamente io ero un po' preoccupata per il fatto che lei si fosse fidanzata con dal momento che Parte_1 era un tipo poco raccomandabile, lei però ha esordito con questa frase “Ecco, sono tutte invidiose di me, per questo parlano male di ”; da quel momento ho Pt_1
capito che non serviva a nulla metterla in guardia. Dopo uno o due anni di matrimonio ha iniziato a lamentarsi del fatto che il marito non c'era mai CP_1
perché andava a giocare alle carte;
lui aveva anche una sorta di associazione con
8 delle sale a disposizione per giocare a Poker e inizialmente lo CP_1
accompagnava, poi però ha iniziato a stufarsi e a rendersi conto che questa cosa veniva prima di tutto e che lui non c'era mai perché preferiva giocare…ER manifestava la difficoltà di arrivare a fine mese (per esempio diceva “per fortuna domani arriva la paga, siamo anche questo mese senza soldi”); non imputava espressamente questa difficoltà economica al gioco, ma a mio modo di vedere era evidente che le due cose fossero collegate, posto che altrimenti tali difficoltà economiche non [sarebbero state – n.d.r.] giustificate…” (cfr. pag. 5 e 6 del verbale del 02.10.2024).
Il teste in occasione della realizzazione di alcuni lavori presso Tes_5
l'abitazione coniugale, ha riferito di essersi fermato a parlare con del più Parte_1
e del meno e di ricordare che in quell'occasione “lui si vantava di essere un esperto giocatore d'azzardo, soprattutto di poker, riuscendo a intuire le mosse degli altri dalle espressioni facciali;
si considerava una persona scaltra in quell'ambiente; diceva di aver successo in quell'ambito; diceva di giocare online…Di era CP_1 presente e aveva espresso la propria contrarietà per il gioco d'azzardo del marito”
(cfr. pag. 8 verbale del 02.10.2024).
Infine, la teste , tributarista che ha esaminato la situazione economica Testimone_6
di per ragioni estranee alla presente causa, sebbene neghi di aver avuto Parte_1 ragione di sospettare della propensione al gioco d'azzardo da parte di Parte_1
posto che dal controllo dei conti correnti (dal 2016 al 2022) di entrambi sarebbe emerso che costoro “prelevavano in maniera equilibrata”, tuttavia ha confermato che il conto corrente cointestato ai coniugi era in rosso (cfr. pag. 2 del verbale del
02.10.2024).
Ed è infatti proprio dall'esame degli estratti conto relativi al conto corrente cointestato che si rinviene un numero anomalo di prelievi di contanti fra il
29.11.2016 e il 31.12.2021, sospetti non solo per la quantità, ma anche per la frequenza con cui avvenivano (più prelievi a distanza di pochi giorni, o addirittura in giorni consecutivi, se non persino più prelievi nello stesso giorno) e la ripetitività degli importi prelevati (quasi sempre somme pari a € 250,00, € 150,00 o € 100,00)
(cfr. docc. 5 e 6 di parte resistente).
9 Orbene, la condotta di sopra descritta, di lento e costante Parte_2
dissanguamento delle risorse economiche della famiglia, integra senz'altro una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - primo fra tutti il dovere di concorre secondo le proprie possibilità al sostentamento della famiglia, il che implicitamente presuppone un divieto per i coniugi di dilapidare le risorse familiari – che, reiterato negli anni nonostante la comprensibile preoccupazione e frustrazione della moglie, ha verosimilmente logorato il rapporto coniugale determinandone una crisi irreversibile.
Anche la vendita della casa familiare all'insaputa della moglie, per quanto intestata al solo marito, integra senza dubbio una grave violazione dei doveri coniugali, fra i quali è incluso il dovere di concordare l'indirizzo della famiglia e di individuare di comune accordo la residenza, tuttavia rispetto a tale violazione, pure inequivocabilmente emersa nel corso dell'esame testimoniale (cfr. in particolare la deposizione del teste che ha dichiarato di aver vistato le principali Tes_5
agenzie immobiliari di Arco in quanto in cerca di un appartamento in affitto e di aver scorto fra gli annunci uno in cui si pubblicizzava la messa in vendita della casa dei coniugi;
richiesta conferma alla di tale circostanza, questa “ ” gli CP_1 Pt_3
aveva chiesto come facesse a sapere ciò e se fosse sicuro di quello che aveva visto – pag. 9 del verbale del 02.10.2024), non si è raggiunta la prova del nesso di causalità rispetto alla crisi coniugale irreversibile, che forse era già intervenuta.
5.2.2. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte si addebita la separazione dei coniugi a Parte_1
6. Respinta la domanda di addebito del ricorrente, va esaminata la domanda di assegno di mantenimento a proprio favore formulata dalla resistente.
6.1. La ricorrente ha formulato domanda di mantenimento in proprio nei confronti del marito
6.2. La domanda è meritevole di parziale accoglimento.
6.2.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 156 c.c, nel caso di separazione personale “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”; al
10 secondo comma la disposizione prosegue chiarendo che “l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
6.2.2. Per orientamento consolidato il concetto di difetto di “redditi adeguati” non va inteso come stato di bisogno, bensì come difetto di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita goduto in regime di convivenza, o che avrebbe potuto godere, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse tollerato, subito o comunque accettato un tenore di vita più modesto, ovvero al di sopra delle possibilità familiari. Il giudice della separazione deve anzitutto individuare quale fosse il (possibile) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza, ricalibrandolo in ragione della inevitabile contrazione delle risorse familiari in conseguenza alla disgregazione del nucleo;
deve quindi esaminare le concrete potenzialità lavorative e i mezzi economici del coniuge economicamente debole, verificando se essi gli consentano di mantenere in via autonoma il tenore di vita precedente goduto ed in caso di risposta negativa dovrà porre in capo al coniuge economicamente forte un assegno funzionale al mantenimento del predetto tenore, nei limiti consentiti dalle condizioni economiche di quest'ultimo. a dette potenzialità.
6.2.3. Tanto chiarito in termini generali, nel caso di specie va rilevato che, lavora a tempo determinato ma con continuità negli anni come Parte_1 pasticciere con un reddito che è risultato via via crescente e che, stando all'ultima dichiarazione dei redditi dimessa (dichiarazione 2023 per i redditi 2022 – doc. 19 di parte ricorrente), ammonta a circa € 2.650 mensili netti (calcolati su dodici mensilità
e grazie anche alle detrazioni IRPEF di cui gode) (cfr. docc. 3, 4, 5, 7, 8 e 19 di parte ricorrente), paga € 660 circa per un finanziamento acceso nel 2022 e che si estinguerà nel 2032 (doc. 12 di parte ricorrente), oltre che € 300,00 mensili per il figlio avuto da precedente matrimonio (circostanza non contestata); a seguito della vendita della casa familiare a lui intestata per € 840.000,00 (doc. 34 di parte resistente), ha estinto i mutui cointestati ad entrambi i coniugi, per oltre Parte_1
€ 300.000, e ha acquistato un attico a Riva del Garda ove attualmente vive (doc. 26 di parte resistente).
11 invece, è assunta con contratto a tempo indeterminato come tecnica CP_1
audiometrista presso il distretto ASL di Venezia con stipendio mensile che, stante alle dichiarazioni dei redditi depositate, è pari a circa € 2.400 mensili (calcolati su dodici mensilità e grazie anche alle detrazioni IRPEF legate alla ex-casa familiare di cui beneficia), è gravata da una rata di finanziamento per l'acquisto di una batteria ad accumulo per la casa familiare del marito pari a € 134,00 mensili che scadrà nel 2030
(doc. 25 di parte resistente); non è titolare di immobili e vive ospitata CP_1
presso i propri genitori.
6.2.4. Alla luce di tali premesse si ritiene di riconoscere, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 200,00 mensili a decorrere dalla data di pronuncia del presente provvedimento;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione
ISTAT, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese.
7. La domanda della resistente relativa all'affidamento del cane d'affezione, intestato a interpretata letteralmente sarebbe inammissibile in quanto non vi è Parte_1
norma giuridica che riconosca all'Autorità Giudiziaria il potere di decidere sulla posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela.
7.1. Reinterpretando la domanda come domanda di attribuzione della proprietà dell'animale, essa sarebbe in ogni caso infondata, posto che non è allegato il titolo in forza del quale sarebbe avvenuto il trasferimento di proprietà.
8. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento lo scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato- indeterminabile di normale complessità), seguono la soccombenza, che va ravvisata in via assolutamente prevalente in capo a Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA che la separazione dei coniugi è da addebitare alle condotte del marito Parte_1
2. PONE a carico di un assegno di mantenimento a favore di Parte_1
pari a € importo di € 200,00 mensili a decorrere dalla data di Controparte_1
12 pronuncia del presente provvedimento;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese;
3. DICHIARA inammissibile la domanda di affidamento dell'animale d'affezione;
4. CONDANNA al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio liquidate in € 34,00 per anticipazioni (spese per
[...]
citazione testi) e in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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