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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/08/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Cecilia MARINO Presidente
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere
Dott.ssa Angela GIUNTA Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 155\2023 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore (C.F./P.I. ESB20540225), in persona Parte_2 ONoparte_1 del legale rappresentante pro tempore Parte_2 ONoparte_2
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 [...] rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Bonzo (p.e.c. Parte_3
- fax 0114332783), prof. Guido Alpa Email_1
(p.e.c. - fax 0104554698) e Roberto Martini (p.e.c. Email_2
- fax 0104554698) ed elettivamente domiciliate Email_3 presso lo studio del primo sito in Torino, Via Principi d'Acaja 47, come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(“IVECO”), C.F./P.I. e CP_3 P.IVA_3 ONoparte_4
( ), C.F./P.I. , entrambe in persona del legale rappresentante CP_4 P.IVA_4 pro tempore, Dott.ssa rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Parte_4
Avv.ti C. Ferdinando Emanuele ( e Roberto Argeri Email_4 ( , ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Antonella Email_5
Valenti, sito in Torino, Corso Marconi n. 10, come da procura in atti;
APPELLATE
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (come da foglio di pc del 20.05.24):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 7/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione I, in persona del Giudice dott. Luca Martinat, in data
30 dicembre 2022 e depositata in data 2 gennaio 2023, in accoglimento dei motivi di impugnazione esposti e illustrati con l'atto di citazione in appello, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, argomentazione disattesa, anche in via istruttoria, in ogni caso respinto l'appello incidentale di ONoparte, previa e conseguente ogni pronuncia del caso,
accertare e dichiarare che le appellate, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa
e/o cumulativa e/o comunque come meglio visto e come per contratto e per legge, in ragione di quanto esposto in narrativa e in forza degli accordi e dei comportamenti - rispettivamente ad entrambe e/o a ciascuna di esse addebitabili - di cui ivi si è detto, sono tenute ed obbligate al pagamento a favore delle appellanti, ciascuna per quanto di ragione e spettanza, di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, per un importo pari a complessivi € 41.864.209,00 ovvero da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., tenuto conto altresì di interessi, rivalutazione ed accessori tutti di legge e di contratto, dal momento della debenza e fino al momento del saldo effettivo, e per l'effetto pronunciare contro le appellate ogni conseguente condanna.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello, come si seguito riepilogate:
- prova testimoniale avente per oggetto l'autenticità, in termini di provenienza e contenuto relativamente alle circostanze di fatto ivi esposte, di ciascuna email prodotta dalle esponenti sub docc. da 49 a 55, sentendo come teste il relativo mittente sul seguente capitolo: “Vero che ho inviato l'email che mi si rammostra”. Si indicano quindi come testi i signori: per i docc. 49 e 50, per i doc. Testimone_1 Testimone_2
51 e 53, per i docc. 52 e 55, per il doc. 54; Testimone_3 CP_5
- prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, nel mese di dicembre 2017, nel corso della telefonata per gli auguri di
Natale con gli addetti alla pianificazione degli arrivi merce dello stabilimento
IV/FPT di Bourbon Lancy, i signori e mi Persona_1 Persona_2 manifestarono apertamente la loro preoccupazione per la situazione dei rapporti tra
pag. 2/59 e con domande quali «che cosa sta succedendo con ” e «Lo CP_3 Pt_2 Pt_2 sapete che a Torino vogliono cambiarvi?».
2) “Vero che, dal mese di gennaio 2018, il personale addetto alla pianificazione del ricevimento merce dello stabilimento di Valladolid, nella persona della signora CP_3
mi manifestò preoccupazione per la situazione dei rapporti tra e Testimone_4 CP_3
”. Pt_2
3) “Vero che, tra gennaio e febbraio 2018, nel corso dei quotidiani contatti con il personale IV della ONol Tower, in più di un'occasione, il signor Parte_5 mi manifestò preoccupazione per la situazione dei rapporti tra e ed CP_3 Pt_2 espresse rincrescimento per «i movimenti in atto per far fuori dopo tutti questi Pt_2 anni di lavoro»?”.
4) “Vero che, sin dal mese di gennaio 2018 gli autisti del gruppo inviati al Pt_2 carico/scarico di materiali , sia presso stabilimenti/magazzini IV sia presso CP_3 aziende fornitrici di , in più di un'occasione riferirono al pianificatore traffico CP_3 della filiale di Torino, signor , e al responsabile della filiale di Torino, Testimone_5 signor che nel corso delle operazioni di carico e scarico gli addetti Testimone_6 riferirono che era ormai chiaro e di pubblico dominio il fatto che sarebbe stata Pt_2
«fatta fuori»?”.
Sui capitoli 1), 2), 3) Qe 4) si indica come teste il signor Testimone_6 responsabile della filiale di Torino fino a febbraio 2019, domiciliato in Torino, Pt_2
Via Buriasco 7. Sul capitolo 4) si indica come teste anche il signor , Testimone_5 domiciliato in Rivoli (TO), Via Tirso 6.
5) “Vero che nel luglio 2018 e Parte_2 ONoparte_6 Parte_3 finanziarono la società con proprie risorse personali sottoscrivendo un Parte_1 prestito obbligazionario pari a complessivi € 5.250.000,00, come risulta dalla voce D.1)
Totale obbligazioni dello Stato Patrimoniale passivo del Bilancio al 31 dicembre 2018 di (che si rammostra)?”. Parte_1
Sul capitolo 5) si indicano come testi il dott. , direttore amministrativo di Testimone_7
e il dott. , dottore commercialista e revisore legale dei Parte_1 Testimone_8 conti, legale rappresentante di società di revisione incaricata del ONoparte_7 controllo contabile della Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, inclusi gli oneri di consulenza tecnica d'ufficio”.”.
pag. 3/59 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (come da foglio di pc del 17.05.24):
“ Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello, contrariis rejectis, così statuire.
1. In via principale: dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto da ed in quanto Parte_1 ONoparte_8 ONoparte_2 erroneo e infondato, confermando integralmente la sentenza n. 7/2023 emessa dal
Tribunale di Torino in data 2 gennaio 2023 (Sez. I;
Dott. Luca Martinat;
R.G. n.
18310/2019).
2. Ove occorra al fine di accogliere la conclusione sub 1:
(i) dichiarare inammissibile la domanda avversaria riguardante l'asserita “mancata consegna” di 29 trattori stradali (voce di danno n. 5) in quanto le appellanti sono prive di legittimazione attiva;
(ii) dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda avversaria diretta a ottenere il risarcimento di danni conseguenti all'“acquisto di camion a prezzi
[asseritamente] maggiorati” nel periodo 1997-2011 (voce di danno n. 1) in quanto preclusa dalla rinuncia concordata nella “liberatoria” sottoscritta inter partes in data
8 marzo 2017 (doc. avv. 14);
(iii) dichiarare inammissibili e/o improponibili tutte le domande avversarie in quanto precluse dall'art. 13.5 del contratto di trasporto sottoscritto inter partes in data 23 maggio 2017.
3. Ove occorra, in via istruttoria:
(i) ammettere le istanze istruttorie articolate da e CP_3 ONoparte_4 nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (da intendersi
[...] qui integralmente richiamate e trascritte);
(ii) rigettare, in quanto inammissibili e/o irrilevanti, le istanze istruttorie articolate ex adverso.
4. In via di appello incidentale condizionato (ossia, nella sola denegata ipotesi di accoglimento integrale o parziale dell'appello principale):
(i) accertare e dichiarare che le attrici si sono rese inadempienti alle obbligazioni previste dal contratto di fornitura sottoscritto in data 16 marzo 2017;
(ii) per l'effetto, condannare le attrici, in solido o in base alle rispettive quote di responsabilità, a rifondere alle convenute i danni subiti da queste ultime, in misura pari
a Euro 45.000.000 (quarantacinquemilioni) ovvero nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa o eventualmente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi.
pag. 4/59
5. Anche in base all'art. 346 c.p.c., si ripropongono:
- l'eccezione di inammissibilità delle nuove circostanze dedotte dalle appellanti nella propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in violazione delle preclusioni ex lege (riepilogate nell'Appendice 2 alla terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. delle appellate, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta) nonché delle deduzioni e istanze formulate dalle stesse appellanti nella propria nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- l'eccezione di inammissibilità dei documenti depositati dalle appellanti durante le operazioni peritali in violazione delle preclusioni ex lege.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato le società , Parte_1 ONoparte_1 ed convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di
[...] ONoparte_2
Torino la e la al fine di ottenerne la condanna al CP_3 ONoparte_4 risarcimento del danno per un importo complessivo pari ad € 42.318.666,00 ovvero da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., lamentando, in particolare, l'abuso di dipendenza economica ex lege n. 192/1998 oppure l'abuso del diritto da parte di IV per avere parte convenuta attivato la procedura di competitività, con successiva risoluzione del contratto di trasporto del 17.05.2017, al solo fine di togliere a le tratte a lei assegnate con il contratto di trasporto, in Pt_2 ritorsione della decisione attorea di non acquistare i trattori LNG da . CP_3
Le convenute si costituivano in giudizio contestando le domande attoree di cui chiedevano dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità (vds. punti 1, 2 e 3 delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado) ed in subordine, nel merito, l'integrale rigetto delle stesse (vds. punto 4 delle conclusioni di parte convenuta).
In via riconvenzionale, le società convenute chiedevano, previo accertamento dell'inadempimento di parte attrice alle obbligazioni previste dal contratto di trasporto sottoscritto in data 17.05.2017 e dal contratto di fornitura sottoscritto in data
16.03.2017, la condanna delle attrici al risarcimento del danno subito dalla convenuta per la somma complessiva di € 45.000.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma eventualmente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con sentenza n. 7\2023 pubblicata il 02.01.23, il Tribunale di Torino rigettava le domande formulate dalle società attrici e rigettava, altresì, le domande riconvenzionali pag. 5/59 formulate da e con compensazione integrale CP_3 ONoparte_4 delle spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato le società Parte_1 ed interponevano appello avverso tale ONoparte_1 ONoparte_2 sentenza chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento della domanda respinta dal Tribunale.
Le appellate e si costituivano in giudizio CP_3 ONoparte_4 depositando in data 04.05.23 comparsa di costituzione con appello incidentale condizionato.
All'udienza del 25.06.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano espressamente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.06.25 la causa veniva trattenuta a sentenza, senza concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Come riferito nella sentenza impugnata, le società , Parte_1 ONoparte_1 ed hanno convenuto in giudizio la e la ONoparte_2 CP_3 [...] chiedendone la condanna al risarcimento del danno, lamentando ONoparte_9
l'abuso di dipendenza economica ex lege n. 182/1998 oppure l'abuso del diritto da parte di IV, in particolare “per avere parte convenuta attivato la procedura di competitività al sostanziale scopo di togliere a le tratte a lei assegnate dal Pt_2 contratto di trasporto in ritorsione della decisione attorea di non acquistare i trattori
LNG da ”. CP_3
Il Tribunale, in fatto, premette che le società attrici hanno dedotto che:
1) il gruppo è attivo nel settore del trasporto di merci su gomma, in Pt_2 ON collaborazione da anni con (che nel frattempo è stata acquisita da ), CP_3 mediante l'acquisito di trattori (camion) dalla convenuta e l'affidamento di CP_3 ON commesse di trasporti da parte della convenuta a favore dell'attrice, quale appaltatrice di servizi di trasporto;
ON 2) con lettera del 09.03.2018 (con efficacia dal 9 maggio 2018) comunicava a parte attrice la risoluzione del contratto di trasporto del 17.05.2017 (valido sino a tutto il 2020) in quanto a seguito dell'attivazione della procedura di competitività, avviata con lettera del 10.11.2017, contrattualmente prevista pag. 6/59 dall'art. 13 dell'Agreement del 15.07.2015, altri operatori avevano formulato delle offerte più convenienti in occasione del tender indetto dalla convenuta, offerte cui non aveva inteso replicare;
Pt_2
3) aveva abusato dei propri poteri contrattuali, ed in particolare aveva posto CP_3 in essere un abuso di dipendenza economica, in quanto il termine di 60 giorni previsto dalla clausola di competitività per giungere ad un accordo sulle nuove tariffe era del tutto inadeguato, così come era inadeguato il diritto per di CP_3 risolvere il contratto con un preavviso di soli 60 giorni (tali clausole, in tesi di parte attrice, erano da ritenersi anche nulle ai sensi dell'art. 1229 c.c.);
4) l'abuso di dipendenza economica era ravvisabile anche nell'imposizione da parte di di una rinuncia preventiva (cosiddetta liberatoria) da parte di CP_3 Pt_2 ad ogni pretesa risarcitoria a seguito della decisione della Commissione europea del 19.07.2016 che aveva ravvisato un accordo anticoncorrenziale fra vari produttori europei in punto prezzi praticati;
5) l'abuso era, altresì, ravvisabile nella lentezza con cui venivano consegnati i trattori ordinati in esecuzione del contratto di acquisto;
6) il tender si era svolto in modo abusivo e lesivo dei diritti di Pt_2
7) le predette condotte erano qualificabili anche quali abuso del diritto;
8) le società attrici avevano, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento del danno emergente patito, per un totale di € 15.637,086. Tale voce di danno derivava dal fatto di aver pagato nel corso degli anni i trattori a prezzo maggiorato, per aver sostenuto dei costi per il mantenimento della struttura appositamente predisposta per adempiere al contratto di trasporto con la convenuta anche dopo l'illegittima risoluzione del contratto, per i connessi fermi macchina e per le spese per personale non più utilizzato, per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di trattori presso altro produttori e per le penali per ritardata consegna dei veicoli vecchi;
9) parte attrice aveva anche diritto ad ottenere il risarcimento del lucro cessante, per un totale di € 26.681.580,00 e derivante dall'anticipata risoluzione del contratto di trasporto, con conseguente perdita del fatturato diretto ed indiretto e quindi del ramo d'azienda impiegato per eseguire il contratto con . CP_3
(che in concreto curava la vendita dei trattori) e CP_3 ONoparte_4
(che in concreto si occupava del contratto di trasporto), nel costituirsi nel giudizio di primo grado, chiedevano il rigetto dell'avversaria domanda, osservando che:
pag. 7/59 1) non aveva inteso partecipare alle procedure competitive indette cui era stata Pt_2 regolarmente invitata;
2) all'esito delle procedure, le tariffe si erano rivelate non competitive;
Pt_2
ON 3) parte attrice si era rifiutata di discutere la revisione delle suddette tariffe, sicché aveva deciso di risolvere il contratto di trasporto (peraltro privo di esclusiva a favore di in conformità agli accordi in essere;
Pt_2
4) nel caso in esame, in sfavore delle società attrici non vi era alcuna dipendenza economica, nè eccessivi squilibri nei diritti ed obblighi, né alcuna impossibilità da parte delle società attrici di reperire sul mercato altri fornitori di trattori (tanto che Pt_2 dopo la cessazione del contratto di trasporto con aveva iniziato ad acquistare i CP_3 trattori della Volvo, con servizi di trasporto nella logistica del freddo in luogo dell'automotive);
5) la liberatoria era stata liberamente sottoscritta in considerazione delle condizioni particolarmente favorevoli di cui aveva goduto nel corso degli anni, e quindi Pt_2 non era revocabile;
6) parte convenuta non aveva compiuto alcun abuso nella decisione di attivare la clausola di competitività, non finalizzata ad indurre ad acquistare trattori LNG;
Pt_2
7) la richiesta risarcitoria era infondata ed indimostrata;
In via riconvenzionale, parte convenuta affermava di avere diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale di consistente nel rifiuto di Pt_2 acquistare tutti i trattori che si era impegnata a comprare e nel conseguente danno reputazionale, per un danno complessivo di € 45.000.000,00.
Il Tribunale ha rigettato le domande attoree ed, altresì, la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
A tal fine, con riguardo alle domande formulate dalle società attrici ha rilevato che “le causae petendi delle domande attoree sono sostanzialmente due, fondate sui medesimi fatti, ovvero l'abuso di dipendenza economica ex legge n. 192/1998 oppure l'abuso del ON diritto da parte di IV/Cnh, in particolar modo per aver attivato la procedura di competitività al sostanziale scopo di togliere a le tratte a lei assegnate dal Pt_2 contratto di trasporto in ritorsione della decisione attorea di non acquistare i trattori
LNG da ”. CP_3
In fatto, il Giudice di primo grado rileva che IV in data 10.11.2017 ha attivato la clausola di competitività prevista dal contratto di trasporto ed ha, poi, pubblicato le regole delle gare, alle quali parte attrice ha deciso di non partecipare.
pag. 8/59 All'esito di siffatte procedure, parte convenuta, avendo riscontrato la presenza di offerte più convenienti di quelle di e l'indisponibilità della stessa a rivedere Pt_2 Pt_2 le proprie condizioni economiche, ha risolto il contratto in conformità agli art. 13 e 4 del contratto di trasporto.
Il Tribunale osserva che in relazione alla suddetta risoluzione, contesta: Pt_2
ON 1) l'illegittimità della clausola 4.3 del contratto di trasporto secondo cui “ e
avranno il diritto di risolvere il ONatto in qualsiasi momento previo CP_3 preavviso scritto di sessanta (60) giorni”, in quanto tale clausola contempla un termine di preavviso incompatibile con il rientro degli investimenti effettuati per la gestione del contratto di trasporto che è stato risolto;
2) l'illegittimità della clausola di competitività di cui all'art. 13.4, la quale per come si legge nella sentenza impugnata “non è contestata in sé, ma in relazione alle sue concrete modalità di applicazione (ed ai suoi scopi mascherati), ed in relazione all'insufficienza del periodo di 60 giorni concessi per la formulazione di una controproposta”. In particolare, l'art. 13.4 fa seguito a quanto riportato ON nel precedente punto 3 del medesimo articolo, secondo cui “Qualora o
, dopo aver messo a confronto le tariffe e il servizio del Vettore con quelli CP_3 di altri fornitori, ritengano che il Vettore non sia più competitivo, dovranno informare il Vettore e le Parti dovranno indire una riunione per discutere delle tariffe e/o del livello del servizio e implementare qualsiasi azione correttiva appropriata” (art. 13.3).
L'art. 13.4 (della cui legittimità si discute) sancisce che “Laddove non si raggiungesse un accordo sulla modifica delle tariffe/del livello del servizio entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, come specificato nel paragrafo precedente, NH o si riserva il diritto di risolvere ogni tratta non CP_3 competitiva o il ONatto”.
Parte attrice, pertanto, contesta – osserva il Tribunale - l'abusività del termine di 60 giorni previsto dall'art. 13.4 per giungere ad un accordo per la modificazione delle tariffe, in quanto non idoneo a consentire di formulare una controproposta.
ON Nel corpo della sentenza impugnata si precisa che , in realtà, non ha risolto il contratto in applicazione dell'art.
4.3 del contratto di trasporto (disposizione che prevede il diritto delle società convenute di risolvere il contratto ad nutum con un preavviso di 60 giorni), ma in applicazione dell'art. 13.4 da leggere insieme all'art.
4.1. D, secondo cui il contratto poteva essere risolto “Da NH o IV, in conformità con le Clausole 10 Livello del servizio; 13 Competitività; 12 Subappalto”.
pag. 9/59 ON L'art.
4.3 rileva nel presente giudizio, quindi, soltanto perché ha ritenuto di applicare il termine di preavviso di 60 giorni previsto per la risoluzione ad nutum all'ipotesi di risoluzione a seguito della procedura di competitività, in relazione alla quale il contratto non prevedeva, invece, espressamente alcun termine di preavviso.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che le contestazioni formulate da parte attrice siano infondate, atteso che, nel caso in esame, non è ravvisabile un'ipotesi di abuso di dipendenza economica, per come anche confermato ed avvalorato dalle risultanze della
CTU contabile, disposta in corso di giudizio, al fine di acquisire i dati e le informazioni tecniche necessarie per la valutazione delle domande attoree.
Sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria dei contratti stipulati tra le parti e degli esiti degli accertamenti tecnici effettuati dal CTU, il Giudice di primo grado ha ritenuto non sussistere, nel caso di specie, in capo alla una situazione di Pt_2 dipendenza economica giuridicamente rilevante. Ciò in quanto la dipendenza economica presuppone un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi che, nella specie, ad avviso del Tribunale non è configurabile.
Sul punto, il Giudice di prime cure osserva che i contratti in essere fra le parti, complessivamente valutati e da valutare unitariamente (in conformità a quanto dalle stesse parti previsto vds. Accordo Quadro del 2012), risultano equilibrati e soddisfacenti per entrambe le parti (tale circostanza, precisa il Tribunale, è riconosciuta dalla stessa nei suoi scritti difensivi secondo la quale era proprio il contratto di trasporto a Pt_2 riequilibrare a suo favore il contratto di fornitura).
In questa prospettiva, il Giudice di primo grado osserva che, in relazione al contratto di fornitura dei trattori, poteva agevolmente acquistare altri trattori da altri Pt_2 produttori (peraltro a prezzi assai competitivi, come accertato dal Ctu), cosa del resto immediatamente fatta non appena il rapporto con IV si è concluso.
Ne deriva, osserva il Tribunale, che le convenute non erano in grado di impedire l'acquisto del bene essenziale per un'impresa di trasporti su strada, ovvero il trattore e che tale circostanza rende palese, sotto questo profilo, l'assenza di dipendenza economica.
Inoltre, anche avendo riguardo al tenore del contratto di trasporto (da leggersi, per espressa previsione delle parti insieme al contratto di fornitura dei trattori) non emerge la sussistenza di un rapporto di dipendenza economica.
Ciò in quanto, ed non hanno tratto ONoparte_1 ONoparte_2
(apparenti) conseguenze economiche negative dall'interruzione dei rapporti con le convenute, come emerso dalla Ctu, ed, inoltre, il mercato dei trasporti in cui opera
è assai ampio (a livello europeo) e concorrenziale, tanto che l'attrice è stata in Pt_2
pag. 10/59 grado di procurarsi nuovi mercati e nuovi clienti a seguito della cessazione dei rapporti con le convenute.
Il Tribunale rileva quale ulteriore dato rilevante il fatto che era stato contrattualmente previsto che il venir meno di uno soltanto fra il contratto di acquisto dei trattori ed il contratto di trasporto avrebbe comportato automaticamente il venir meno anche dell'altro contratto.
Tale circostanza impediva, pertanto, che fosse obbligata ad acquistare da Pt_2 CP_3 ON dei trattori, allorquando il contratto di trasporti con non era più vigente.
Il Giudice di prime cure ritiene, quindi, che l'insieme dei contratti in essere tra le parti non denota la sussistenza di eccessivi squilibri di diritti ed obblighi, con la conseguenza che la legge sull'abuso della dipendenza economica non può assumere alcun rilievo nella presente fattispecie.
In questa prospettiva, il Tribunale procede ad esaminare e valorizzare gli esti degli accertamenti tecnici peritali, osservando che, come emerso dalla Ctu, nel 2018 il fatturato di ha sostanzialmente tenuto, malgrado l'interruzione ad inizio Parte_1 ON del mese di maggio del contratto di trasporto con .
Tale dato viene letto ed interpretato, nella sentenza impugnata, come elemento in grado di confermare l'assenza di dipendenza economica, avendo parte attrice dimostrato di sapersi immediatamente adeguare alla perdita di un importante cliente (peraltro pure aumentando considerevolmente il numero di dipendenti, da 284,5 a 329, circostanza, per come rileva il Tribunale, incompatibile con la dedotta dipendenza economica), confermando, inoltre, la marginalità operativa dell'anno precedente.
In relazione all'anno 2019, invece, il Tribunale (ripercorrendo gli esiti della CTU) osserva che il fatturato è sì calato di circa il 10% rispetto al 2018, ma il valore aggiunto
è migliorato in percentuale ed il margine operativo è rimasto sostanzialmente stabile.
Ciò in quanto gli utili del 2018 e del 2019 sono calati in conseguenza dei minori dividendi pagati dalle controllate, ma non per cause connesse alla perdita del contratto ON di trasporto con .
Il Giudice di prime cure afferma, quindi, che “i conti economici di Parte_1 quindi, escludono l'esistenza di una situazione di dipendenza economica”.
Quanto a nella sentenza impugnata, si osserva, invece, che il suo ONoparte_1 fatturato negli anni 2018 e 2019 è addirittura aumentato malgrado l'interruzione dei rapporti con le convenute. Con la conseguenza che, “in assenza di più specifiche deduzioni attoree, non può ritenersi provata la sussistenza di conseguenze significative
pag. 11/59 ON nei bilanci successivi all'interruzione del contratto di trasporto con , il che esclude in radice la sussistenza di un rapporto di dipendenza economica”.
Quanto ad il Tribunale osserva che “il fatturato nel 2018 è ONoparte_2 notevolmente aumentato rispetto al 2017, salvo ritornare nel 2019 a livelli di poco inferiori al fatturato 2017, ma con profitti pari a quasi il doppio, ed infatti l'EBID del 2019 è pari al 22% in luogo del 12% del 2017”. Sulla base di tali elementi, il Giudice conclude che “anche con riferimento a tale società, pertanto, in assenza di più specifiche deduzioni attoree, non può ritenersi provata la sussistenza di conseguenze ON rilevanti nei bilanci successivi all'interruzione del contratto di trasporto con , il che esclude in radice, anche in questo caso, la sussistenza di un rapporto di dipendenza economica”.
Nella sentenza impugnata si dà atto che soltanto ha documentato un calo Parte_1 ON di fatturato in conseguenza della perdita del contratto di trasporto con (non integralmente compensato da nuovi clienti). Tuttavia, il Giudice di prime cure osserva che tale perdita non può essere tout court qualificata come prova della dipendenza economica dell'attrice, in quanto in qualsiasi contesto imprenditoriale la perdita di un importante cliente comporta una rilevante perdita di fatturato (e di profitti), con correlata necessità per l'imprenditore di riorganizzare le proprie unità produttiva e le proprie strategie di mercato.
Tale circostanza non implica però di per sé una situazione di dipendenza economica.
A tal fine, si osserva che la dipendenza economica deve essere valutata in una prospettiva diversa dalla mera perdita del fatturato, dovendosi al contrario avere riguardo alla capacità dell'impresa di proseguire nella propria attività economica in modo normale, eventualmente affacciandosi su nuovi mercati e procedendo ad una riorganizzazione interna.
Ciò è quanto avvenuto, ad avviso del Tribunale, nel caso di specie, anche in considerazione del particolare settore in cui la società attrice operava (trasporto e logistica), caratterizzato da forte concorrenzialità, con possibilità di reperire sempre in tempi ragionevoli nuovi clienti e nuovi mercati.
Conferma di ciò viene individuata nel fatto che “è stata in grado di Parte_1 ON assorbire la perdita del cliente concentrandosi su altri settori (ad esempio quello del vetro e del freddo) e continuando ad operare generando importanti marginalità e profitti”.
Tale situazione – afferma il Tribunale – è del tutto incompatibile con l'esistenza di una dipendenza economica giuridicamente rilevante.
pag. 12/59 Nel prendere in considerazione le circostanze ed i dati evidenziati dalla difesa attorea nella prospettiva della lamentata esistenza di una situazione di dipendenza economica, il ON Tribunale evidenzia che “la perdita del cliente ha determinato la necessità per di procedere ad una riorganizzazione interna, di reperire nuovi mercati, di Pt_2 diversamente allocare i propri dipendenti eventualmente provvedendo al licenziamento di alcuni di essi (nel 2018, peraltro, il numero di dipendenti è pure significativamente aumentato malgrado a maggio, ma con comunicazione inoltrata a marzo, il contratto con la convenuta fosse stato risolto, mentre nel 2019 sono calati rispetto al 2018 pur rimanendo ampiamente superiori al 2017, il che confligge con la narrativa di : trattasi, tuttavia, di eventi normalmente correlati alla perdita Pt_2 del più importante cliente, e come tali non sintomatici della dipendenza economica”.
In particolare, dalla Ctu è emerso che, “nel corso del 2018 ha aumentato non Pt_2 solo i dipendenti ma anche, ed in modo considerevole, la propria flotta di trattori, posto che i nuovi acquisti presso altri produttori sono stati quasi 50 in più delle dismissioni come emerso dalle stesse dichiarazioni del Ctp attoreo”. Tali dati evidenziano, ad avviso del Tribunale, “la capacità dell'attrice di assorbire la perdita del ON contratto di trasporto con e di concentrarsi su nuovi settori”.
A ciò si aggiunge, per come rilevato nella sentenza impugnata, che “la tesi per cui centinaia di trattori sarebbero rimasti fermi per alcuni mesi è rimasta sprovvista di alcuna prova (come accertato dal Ctu), ed è pure incompatibile con l'acquisto di nuovi camion presso altri produttori avvenuto proprio nel 2018, camion non tutti destinati al settore del vetro (che secondo la tesi – contestata dalle convenute – di richiederebbero caratteristiche particolari), ma anche al settore generale del Pt_2 comparto trasporto, malgrado una dichiarata eccedenza di quasi 300 trattori ON derivante dall'interruzione del contratto con ”.
Il Tribunale, procedendo nel dettaglio all'esame degli esiti della ctu, osserva, inoltre, che anche i costi accertati dal perito come effettivamente sostenuti da per far Pt_2 ON fronte alla risoluzione del contratto di trasporto con - pari sostanzialmente all'1,3% del fatturato annuo (pag. 182 Ctu) - rappresentano “costi di riorganizzazione che escludono per la loro modesta incidenza l'esistenza di un rapporto di dipendenza economica, ed essendo semmai indice della capacità economica ed organizzativa di di far fronte alla perdita del più importante cliente senza intaccare Pt_2
l'andamento aziendale generale”.
Nella sentenza impugnata si osserva come le obiezioni attoree alle conclusioni cui è giunto il CTU, incentrate sull'omessa analisi di documenti, prodotti nel corso delle operazioni peritali o producibili da parte attrice, sono da ritenersi infondate, in quanto il perito era tenuto ad utilizzare solamente i documenti ritualmente depositati dalle parti entro il termine fissato per le memorie istruttorie.
pag. 13/59 Con la conseguenza che le produzioni documentali attoree effettuate durante le operazioni peritali in quanto finalizzate a provare i fatti costitutivi principali della domanda risarcitoria attorea (supplendo ad un deficit documentale originario) devono ritenersi tardive.
Per lo stesso motivo, afferma il Tribunale, il Ctu si è legittimamente rifiutato di accedere ai sistemi di contabilità analitica e sintetica di in quanto l'eventuale accesso Pt_2 avrebbe introdotto in giudizio elementi di prova non tempestivamente prodotti (e sostanzialmente neppure allegati, se non in termini estremamente generici) da parte attrice.
A ciò si aggiunge che le difese delle convenute hanno sempre contestato legittimamente l'ampliamento dell'universo documentale prospettato nel corso delle operazioni peritali da parte attrice.
Per tali ragioni, non essendo stati ritualmente depositati in atti, il Ctu non ha valutato i bilanci consolidati del gruppo Pt_2
Il Giudice di primo grado conclude, quindi, che i rapporti economici fra le parti non erano tali nel loro complesso da creare una situazione di dipendenza economica.
La valutazione complessiva dei rapporti in essere fra le parti consente di affermare che non emerge un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi in danno di e che le Pt_2 clausole contestate da non possono essere dichiarate nulle, per l'assenza di una Pt_2 situazione di dipendenza economica ed in quanto non espressive di alcun abuso.
In tal senso, si osserva che non può ritenersi abusiva, sia sotto il profilo ON dell'insussistente dipendenza economica che dell'abuso del diritto, la decisione di di attivare la procedura di competitività.
In tesi di parte attrice, tale clausola sarebbe stata attivata allo scopo di escludere dai trasporti affidati, in ritorsione della decisione attorea di non procedere Pt_2 all'acquisto di trattori LNG.
Il Tribunale ritiene tale assunto infondato oltre che indimostrato, trattandosi di facoltà ON usuale nel settore, nonché prevista in tutti i contratti di trasporto stipulati da con i vari vettori.
A tal fine, il Giudice di primo grado evidenzia la presenza di diversi indici che depongono nel senso che l'attivazione della procedura di competitività non abbia avuto carattere abusivo:
pag. 14/59 ON In particolare, il Tribunale osserva che ha attivato la procedura di competitività non solo in relazione alle tratte gestite da ma anche in relazione a tutte le altre Pt_2 tratte gestite a livello europeo da altri operatori.
Tale circostanza, ad avviso del Tribunale, esclude oggettivamente che l'intento primario ON di fosse proprio quello di escludere atteso che l'attivazione congiunta Pt_2 della procedura di competitività a livello europeo si giustifica nell'ottica volta ad ottenere una razionalizzazione dei servizi di trasporto a livello europeo. ON Il Giudice di primo grado, peraltro, osserva che , in forza del contratto di trasporto, invece che attivare la procedura di competitività a livello europeo, avrebbe potuto recedere ad nutum con un preavviso di 60 giorni, soluzione senz'altro più agevole qualora lo scopo perseguito fosse stato effettivamente e solamente quello di escludere
Pt_2
Quanto alle modalità di tenuta delle gare, contesta che la gara sarebbe partita Pt_2 da condizioni inique in quanto l'offerta iniziale di oggetto della valutazione di Pt_2 competitività era calibrata su 4 anni di durata del contratto, mentre quella dei partecipanti alla gara solamente su due.
Tale circostanza non viene ritenuta fondata. Il Tribunale rileva, infatti, che anche poteva partecipare alla gara e, dopo la gara, discutere delle tariffe offerte dai Pt_2 competitori, in tal modo godendo lei stessa del minor termine di durata (e quindi dei minori rischi assunti) delle nuove tariffe offerte.
Gli esiti della Ctu hanno, poi, consentito di evidenziare che le tariffe offerte dai competitori - in una prospettiva di valutazione di insieme, non concentrata su una singola tratta - erano complessivamente più vantaggiose di quelle offerte da
Pt_2 ON Dalle risultanze della Ctu emerge come lo scopo perseguito da nell'attivazione a livello europeo della procedura di competitività fosse quello di consolidare/aggregare i trasporti sulle medesime tratte (cosiddetto bundle) in favore di un unico vettore al fine di ottenere a livello complessivo un abbattimento dei costi. ON Parte attrice ha contestato che , per escludere dai trasporti, avrebbe
Pt_2 indotto i concorrenti ad effettuare delle offerte ribassate sulle tratte da
Pt_2 compensare con aumenti riconosciuti su altre tratte. Il Tribunale osserva che, in relazione all'aggiudicazione ad Arcese, il Ctu ha effettivamente ravvisato che su altre tratte il vettore aggiudicatario ha ottenuto vantaggi che potrebbero compensare i risparmi derivanti dall'acquisizione delle tratte ex Sennonché, si osserva che,
Pt_2 in realtà, anche avrebbe potuto ottenere l'attribuzione delle tratte aggiudicate
Pt_2 ad Arcese con il medesimo risparmio a mezzo bundle se solo avesse partecipato alla gara (cfr. pag. 40 Ctu) o se solo, successivamente all'aggiudicazione, avesse voluto ON discutere le nuove tariffe con , cosa invece non avvenuta.
pag. 15/59 In definitiva, parte attrice avrebbe potuto godere del medesimo vantaggio competitivo di
Arcese, vantaggio competitivo insussistente nel caso in cui i vettori fossero rimasti 2.
Il Tribunale osserva che, in ogni caso, per poter ritenere l'esistenza del disegno ON strategico posto in essere da , secondo quanto prospettato da sarebbe Pt_2 stato necessario che tale meccanismo compensatorio avesse avuto applicazione generalizzata, circostanza anche questa non realizzatasi. ON Infatti, in relazione alle altre 5 procedure di competitività attivate da sulle tratte già gestite da il Ctu non ha riscontrato alcun meccanismo compensatorio. Anzi, Pt_2 il perito ha rilevato la presenza di effettivi risparmi per la convenuta (vds. le CP_1 assegnazioni a ed a particolarmente vantaggiose per la convenuta). CP_11
In questa prospettiva, analizzando nello specifico alcune gare, il Tribunale osserva che
“con riferimento alla gara I1735 va precisato che le tratte assegnate a già Parte_6 ON gestite da hanno comportato per un effettivo risparmio di spesa, non Pt_2 compensato se non in minima parte da aumenti su altre tratte, sicché anche in questo caso non può ritenersi la prova del disegno strategico prospettato dall'attrice; mentre in relazione alla gara I1710 l'assegnazione a ha comportato un piccolo Parte_6 aumento di spesa per la convenuta, che tuttavia viene compensato con assegnazioni ad ON altri vettori (pag. 48 Ctu). Infine, la gara I1801 ha portato a un risparmio economico, per quanto assai modesto, senza alcuna compensazione a favore del vettore risultato aggiudicatario”. ON A ciò si aggiunge l'ulteriore circostanza per cui non sempre ha attribuito le tratte al vettore autore dell'offerta economicamente più bassa, avendo preso in considerazione anche altri criteri (quali la qualità del servizio).
Il Tribunale, effettuando una valutazione complessiva dei rapporti in essere tra le parti, per come si sono svolti e sviluppati ed avendo riguardo alla complessiva regolamentazione contrattuale, afferma che non emerge all'esito delle gare di ON competitività un comportamento abusivo da parte di .
In tal senso, si ribadisce che all'esito delle gare, avrebbe potuto effettuare Pt_2 ancora una controproposta, eventualmente pareggiando o migliorando l'offerta risultata vincitrice. Tuttavia, parte attrice decise di non effettuare alcuna controproposta.
In definitiva, ritiene il Tribunale che la perdita delle tratte è conseguenza dell'esercizio ON legittimo delle procedure di competitività da parte di e della decisione di Pt_2 di non prendere parte prima alle relative procedure e poi alla successiva fase di negoziazione.
In ordine alla contestazione svolta da parte attrice secondo cui il termine contrattuale di
60 giorni, previsto per effettuare una controproposta, sarebbe iniquo perché eccessivamente breve, il Tribunale osserva che tale argomentazione è infondata, in quanto il termine di 60 giorni per la presentazione di una controproposta è da pag. 16/59 considerare commercialmente congruo ed anche perché analogo termine hanno avuto anche gli altri i concorrenti per effettuare le loro offerte.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale conclude che la decisione di ON
di risolvere il contratto di trasporto non può considerarsi arbitraria, apparendo, al contrario, legittima in quanto effettuata nel rispetto di norme contrattuali non abusive e nel contesto di una loro applicazione a sua volta non abusiva. Di conseguenza, si precisa che neppure può invocarsi la nullità delle clausole contestate ex art. 1229 c.c. non essendo ravvisabile dolo o colpa grave nel comportamento delle convenute.
Il Tribunale non ritiene fondato né adeguatamente dimostrato l'assunto attoreo secondo cui la procedura di competitività sarebbe stata avviata come ritorsione della decisione di di non acquistare trattori LNG (ovvero con alimentazione a metano), trattandosi Pt_2 di una circostanza destinata a scontrarsi già con il semplice fatto che siffatta procedura è stata attivata in relazione all'intera rete europea, comprese, quindi, le tratte non gestite da Pt_2
Il Giudice di primo grado afferma, pertanto, che la procedura di competitività seguita da ON
deve essere considerata legittima ed a cascata anche la risoluzione del contratto, in quanto adottata in conformità a norme contrattuali che legittimavano la risoluzione del contratto qualora, a seguito della procedura di competitività, l'offerta tariffaria di non fosse risultata competitiva e nei 60 giorni successivi non si fosse raggiunto Pt_2 un accordo fra le parti, come avvenuto nella fattispecie in esame.
Da ciò consegue che se la condotta delle convenute che ha portato alla risoluzione del contratto di trasporto è da ritenersi legittima, tutti i danni allegati da parte attrice e giuridicamente dipendenti dall'accertamento dell'abusività della risoluzione contrattuale non possono essere addebitati a TT nel caso di specie il requisito CP_12 dell'ingiustizia del danno. Infatti, il danno per essere risarcito, deve essere conseguenza di una violazione contrattuale o di altro fatto illecito.
A tal fine, il Tribunale osserva che la perdita di un cliente importante è sicuramente fonte di danno economico per l'impresa, ma un tale danno può essere ristorato solamente se la perdita è frutto di un'attività illecita, mentre se la perdita è conseguenza di fatti leciti il danno non può che risultare irrisarcibile.
Con riguardo alla contestazione di parte attrice secondo cui il termine di preavviso di 60 giorni sarebbe da considerare abusivo in quanto troppo breve, anche in considerazione degli ingenti investimenti effettuati per l'adempimento della commessa ricevuta da ON
, il Tribunale osserva che, all'esito della Ctu, i costi ovvero le perdite subite da
a causa della risoluzione del contratto di trasposto sono risultate Pt_2 assolutamente gestibili, essendo pari all'1,3% del fatturato annuo.
pag. 17/59 Il Tribunale aggiunge che tale termine era previsto solo per la risoluzione ad nutum, e ON che nel caso concreto lo ha ritenuto applicabile per analogia anche al caso di risoluzione a seguito della procedura di competitività, al fine di non gravare eccessivamente su la quale così ha avuto uno spazio di tempo aggiuntivo per Pt_2 organizzare la propria futura attività economica.
Il termine de quo non può, quindi, essere ritenuto abusivo ai sensi della legge sulla dipendenza economica, nè ai sensi del più generale abuso del diritto posto che la procedura che ha portato alla risoluzione del contratto non è stata condotta in modo abusivo e posto che la clausola è stata oggetto di libera contrattazione fra le parti
(costituite da due grosse imprese commerciali operanti in settori ampiamente concorrenziali).
Inoltre, con valutazione a posteriori, i costi effettivamente sostenuti da sono Pt_2 risultati compatibili con quelli che ordinariamente un imprenditore deve sopportare per la perdita del cliente più importante, il che esclude ulteriormente la natura abusiva o iniqua del termine.
In conclusione, afferma il Tribunale, le domande risarcitorie afferenti i costi fissi per la ON struttura dedicata alla commessa , il fermo macchine, i costi aggiuntivi per il personale dedicato, i maggiori costi per l'acquisto di trattori da altri produttori e la perdita del ramo d'azienda devono essere tutte rigettate in quanto i pregiudizi lamentati da parte attrice sarebbero conseguenza di una legittima decisione delle convenute, non potendo essere qualificati come danni “ingiusti”, in quanto tali risarcibili.
Parte attrice ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno per il ritardo nella consegna di
29 trattori che erano stati ordinati a fine 2017 e che dovevano essere consegnati entro 30 giorni (termine posticipato da a marzo 2018), con conseguente necessità per CP_3 di acquisire da altri trattori ad un prezzo maggiore. Pt_2 CP_13
Tale domanda è stata anch'essa ritenuta infondata dal Tribunale, in quanto i suddetti trattori sono stati in realtà acquistati da un soggetto terzo, ovvero per Persona_3 quanto appartenente al gruppo Pt_2
Il Giudice di primo grado osserva, pertanto, che le attrici non possono dolersi di un danno patito in concreto da un'altra società. Medesime argomentazioni vengono svolte anche in relazione alle penali contrattuali addebitate a e connesse alla Persona_3 riconsegna in ritardo alle società di leasing dei vecchi trattori in attesa della consegna dei nuovi.
Il Tribunale osserva che solamente gli effettivi acquirenti (vale a dire Persona_3 possono dolersi del maggior costo, sostenuto a causa del ritardo nelle consegne imputabili ad , e non le attrici che non hanno sostenuto i maggiori costi e le penali. CP_3
Il Giudice di prime cure quale ulteriore motivo di rigetto della suddetta domanda risarcitoria osserva che la medesima è infondata anche per difetto di prova.
pag. 18/59 Infatti, soltanto nel corso della Ctu, ha prodotto le fatture intestate a Pt_2 Per_3 attestanti i maggiori esborsi sostenuti per gli acquisti dei trattori da .
[...] CP_13
Sennonchè, il Ctu non può acquisire, se non in violazione delle preclusioni istruttorie sancite dal codice di rito, nel corso delle operazioni peritali documentazione comprovante i fatti principali alla base delle domande delle parti.
Il Tribunale, pertanto, evidenzia che poiché la prova del maggior costo sostenuto per l'acquisto dei trattori dalla Volvo attiene alla prova di un fatto principale, la documentazione prodotta solamente nel corso della perizia deve essere considerata tardiva, con conseguente difetto di prova del danno.
Il Tribunale ha, infine, ritenuto assorbita dalla reiezione delle domande in punto abuso di dipendenza economica o del diritto, la domanda con cui parte attrice ha contestato la validità della propria rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa a seguito della decisione della Commissione europea del 19.07.2016 che aveva ravvisato un accordo anticoncorrenziale fra vari produttori europei di trattori in punto prezzi praticati.
Sul punto, il Tribunale osserva che la rinuncia in questione è di per sé atto lecito vertendo su diritti disponibili e che, pertanto, la sua eventuale invalidità presupporrebbe la prova del fatto che essa sia frutto di abuso di dipendenza economica o del diritto.
In ogni caso, si osserva che la domanda è infondata anche per difetto di prova del quantum.
Ciò in quanto, parte attrice al fine di determinare il quantum ha considerato una maggiorazione illegittima del 15% sui prezzi di acquisto praticati da a CP_3 Pt_2
“traendo tale percentuale non già da accertamenti della Commissione europea o da valutazioni specifiche sugli acquisiti operati da parte attrice, ma da stime tratte da associazioni di categoria (che avevano allegato una maggiorazione oscillante fra il 10 ed il 33%)”.
Tale criterio, afferma il Tribunale, risulta essere del tutto generico ed inconferente in quanto non tiene conto delle effettive politiche di prezzo praticate da a CP_3 Pt_2 la quale, in effetti, ha sempre acquistato i trattori a prezzi assai scontati (anche di oltre il
50%) rispetto a quelli di listino, pur trattandosi di grande operatore che procedeva con grossi acquisti (la circostanza è riconosciuta pure dal Ctp attoreo nella relazione di cui al doc. n. 56 prodotto da , sicché non vi è alcuna prova che, in concreto, Pt_2 Pt_2 sia stata vittima dell'accordo sui prezzi ritenuto illecito dalla Commissione europea, ragion per cui tale domanda risarcitoria deve essere rigettata anche per questo motivo.
Il Tribunale ha poi rigettato anche le domande riconvenzionali di parte convenuta.
Con particolare riguardo al danno lamentato da per il mancato acquisto da parte di CP_3 di tutti i trattori previsti nel contratto di fornitura del 2017, per un mancato Pt_2
pag. 19/59 incasso di € 30.200.00,00, il Tribunale osserva che la domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento in quanto, in forza dell'art. 4 dell'Accordo Quadro di
Collaborazione Strategica sottoscritto in data 7 dicembre 2012 (rubricato: clausola di collegamento), il venir meno del contratto di trasporto per qualsiasi causa determinava anche il venir meno del contratto di fornitura.
ON Ne deriva che con la risoluzione da parte di del contratto di trasporto automaticamente è venuto meno anche il contratto di fornitura ed non può più CP_3 chiedere l'adempimento di un contratto strettamente collegato con quello di trasporto.
Il Tribunale osserva che milita nel senso del rigetto della domanda risarcitoria in esame anche la circostanza per cui tale domanda risulta sprovvista di prova in relazione al quantum, avendo la convenuta – osserva il Tribunale - dedotto come danno il mancato ricavo, mentre il danno effettivo è dato dal mancato profitto, voce di cui tuttavia non vi
è menzione né allegazione negli atti di parte convenuta.
Analogamente vengono rigettate anche le domande risarcitorie aventi ad oggetto i danni da saturazione della produzione, da omessa vendita di ricambi e da mancata esecuzione della manodopera in relazione ai trattori non venduti.
Il Tribunale ritiene, infine, inesistente il danno da maggiori costi sostenuti da parte convenuta nei trasporti affidati a prima della risoluzione del contratto (danni Pt_2 determinati da tariffe più alte rispetto a quelle dei concorrenti, con conseguente lesione della clausola di competitività prevista dall'art. 13 del contratto di trasporto). ON Ciò in quanto la citata clausola attribuiva a , nel caso non ritenesse più competitive le tariffe di la possibilità di attivare la procedura di competitività (come poi Pt_2 avvenuto fra fine 2017 ed inizio 2018), ma prima della conclusione di siffatta procedura le tariffe applicate da erano del tutto valide in quanto liberamente concordate Pt_2 dalle parti.
Anche la domanda di risarcimento del danno reputazionale conseguente al minor numero di trattori IV in circolazione ed alla correlata minor quota di mercato, avanzata da parte convenuta, viene ritenuta infondata sia perché il meccanismo dell'art. 4 dell'accordo ha reso legittima la decisione di di non completare gli acquisti Pt_2 previsti dal contratto di fornitura, sia perché non ha dato alcuna prova del danno CP_3 asseritamente patito, limitandosi ad asserzioni del tutto generiche.
2) I motivi di appello.
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
Le società appellanti – dopo aver ripercorso in fatto i rapporti di collaborazione e contrattuali intercorsi con le appellate (cfr. pagg.
3-23 cui per ragioni di sintesi espositiva si rinvia) - con il primo motivo di appello, impugnano la sentenza nella pag. 20/59 parte in cui ha escluso che sia ravvisabile un'ipotesi di abuso di dipendenza economica, per il fatto che non esisteva una situazione di dipendenza economica giuridicamente rilevante in sfavore del CP_14
Parte appellante evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nel sottolineare che è la stessa ad affermare che il rapporto sarebbe stato sempre Pt_2 bilanciato nel suo complesso.
La circostanza che alla conclusione del contratto di fornitura sia sempre seguita la conclusione del contratto di trasporto non implica, in tesi di parte appellante, che gli interessi delle parti fossero automaticamente bilanciati per tutta la durata del rapporto.
Parte appellante contesta che non può considerarsi di per sé bilanciato per un Pt_2 rapporto in cui nel 2017 il cliente rappresenta quasi il 30% del fatturato di CP_3
Si tratterebbe di cliente pressoché insostituibile, considerata anche la Pt_2 peculiarità settoriale (automotive) e geografica (bacino di carico concentrato presso i produttori di componentistica auto nel nord-ovest, con forte sbilanciamento sulla provincia di Torino).
Inoltre, nel 2017 con il Framework Supply Agreement la flotta - il cui 65% era Pt_2 già composto da veicoli IV – era diventata mono brand , così rafforzando il CP_3 ruolo di quale casa produttrice del trattore. Ciò confermerebbe, in tesi di parte CP_3 appellante, la posizione di squilibrio a favore di , quale fornitore strategico del CP_3 principale asset tecnologico utilizzato da un'azienda di trasporto.
L'appellante evidenzia che l'acquisto di un trattore instaura tra le parti un rapporto destinato a durare nel tempo attraverso i servizi di assistenza e manutenzione, le garanzie, l'andamento delle quotazioni del veicolo sul mercato dell'usato.
La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare tutti questi aspetti indispensabili per qualificare il complesso contrattuale unitario, finalizzato al bilanciamento nei rapporti tra le parti.
Parte appellante rileva che se è vero che la situazione di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge numero 192 del 1998 va intesa, non come mera asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma come eccessivo squilibrio, è altrettanto vero che il giudice di primo grado ha omesso ogni indagine a riguardo.
In tesi di parte appellante, il Tribunale avrebbe omesso ogni analisi critica delle disposizioni contrattuali, in particolare, degli articoli 4.3, 13.3, 13.4 e 4.1 D, non avendo effettuato alcuna indagine sulla loro effettiva portata precettiva.
Il Tribunale non avrebbe rilevato l'eccessivo squilibrio contrattuale dovuto al fatto che ON l'art.
4.3 del contratto di trasporto attribuiva a il potere di recedere unilateralmente pag. 21/59 da un contratto di trasporto, implicante un fatturato stimato in euro 25.000 su base annua.
L'appellante in ordine all'affermazione per cui poteva facilmente acquistare Pt_2 altri trattori presso altri produttori, peraltro, a prezzi competitivi, come accertato dal
CTU, contesta che a carico di esisteva un impegno di esclusiva ovvero un Pt_2 impegno ad acquistare esclusivamente veicoli per il rinnovo e/o l'ampliamento del CP_3 proprio parco veicoli.
Il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare tale impegno, pur essendosi preoccupato di evidenziare che il contratto di trasporto era privo di esclusiva a favore di
Pt_2
Inoltre, l'appellante evidenzia che il CTU nella risposta al quesito numero 2 ha in realtà accertato che, nel periodo maggio- dicembre 2018, ha acquistato trattori da Pt_2 altri operatori ( e Mercedes) ad un maggior costo rispetto ai prezzi già concordati CP_13 con (cfr. pagg. 60-61 CTU). CP_3
In ordine alla circostanza per cui era contrattualmente previsto che il venir meno di uno soltanto fra il contratto di acquisto dei trattori ed il contratto di trasporto comportava automaticamente anche il venir meno dell'altro contratto, valorizzata dal Tribunale in quanto tale automatismo era idoneo ad impedire che fosse obbligata ad Pt_2 ON acquistare da dei trattori, allorquando il contratto di trasporto con non era CP_3 più vigente, parte appellante contesta che tale elemento non può deporre a favore di
IV.
Infatti, in tesi di parte appellante, se poteva disfarsi del contratto di trasporto a CP_3 proprio piacimento, così liberando anche dall'acquisto dei veicoli, Pt_2 Pt_2 rimaneva comunque vincolata ai IV per la natura stessa dell'oggetto della fornitura, trattandosi di beni durevoli, con vita utile almeno pari a 5 anni.
Parte appellante osserva che il Tribunale non ha preso in considerazione la circostanza che i camion (beni strumentali) si utilizzano per anni e richiedono un'assistenza ed una serie di servizi che mantengono legata ad anche oltre la scadenza del Pt_2 CP_3 contratto di trasporto.
Parte appellante osserva che se il Tribunale avesse correttamente esaminato gli elementi acquisiti ed applicato la normativa di riferimento avrebbe accertato un'oggettiva ON posizione di dipendenza di nei confronti di e , ai sensi dell'articolo Pt_2 CP_3 ON 9 della legge n. 192 del 1998, avendo e imposto la propria predominante CP_3 posizione contrattuale ed avendo ridotto la capacità di di ottenere condizioni Pt_2 contrattuali favorevoli.
pag. 22/59 Con specifico riguardo al contratto di trasporto, le società appellanti osservano che ON
e hanno imposto condizioni contrattuali gravose e vessatorie che CP_3 Pt_2 non ha potuto rifiutare né negoziare. Il riferimento è in particolare al combinato disposto delle clausole dedicate alla Competitiveness (articolo 13) e alla Termination (articolo 4) che ha esposto al rischio di subire la risoluzione del contratto in modo Pt_2 arbitrario, con un preavviso di soli 60 giorni e senza alcuna responsabilità a carico di
, come per l'appunto verificatosi tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. CP_3
L'appellante osserva che la clausola sulla competitiveness, prevedendo soltanto 60 giorni per raggiungere un “agrement on the rates/service level modification”, non garantisce al trasportatore un adeguato periodo di tempo per presentare un Pt_2 piano di ripristino della competitività.
ON Analogamente, la clausola sulla termination attribuendo ad e il diritto di CP_3 risolvere il contratto di trasporto “in any moment with a sixty days prior written notice”
(art. 4.3) non riconosce al trasportatore un lasso temporale idoneo a consentirgli di recuperare l'esposizione finanziaria cui è stato indotto nella prospettiva di durata nel tempo del Transport agreement.
Parte appellante insiste affinché tali disposizioni siano dichiarate nulle ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 192 del 1998.
Per quanto riguarda, invece, la fornitura le società appellanti osservano che è già stato accertato dalla Commissione europea, con la decisione del 19 luglio 2016, il comportamento anticoncorrenziale di per avere concluso con altri costruttori di CP_3 autocarri accordi collusivi in materia di prezzi degli autocarri e sul trasferimento ai clienti dei costi delle tecnologie di riduzione delle emissioni, necessarie per conformarsi alle norme europee.
Parte appellante osserva che appena firmato il framework supply agreement per la fornitura dei 610 trattori stradali in data 16 Marzo 2017 e mentre si era in attesa di formalizzare anche l'estensione del contratto di trasporto fino al 31 dicembre 2020, poi ON sottoscritta soltanto il 17 maggio 2017, e hanno preteso, come per il passato, CP_3 la rinuncia da parte di ad ogni richiesta risarcitoria per i danni causati dal Pt_2 comportamento anticoncorrenziale, prima di formalizzare l'estensione del contratto di trasporto.
Parte appellante contesta che IV hanno sostanzialmente condizionato l'estensione del contratto di trasporto anche alla preventiva rinuncia da parte di Pt_2 al risarcimento del danno causato dal comportamento lesivo, accertato dalla
Commissione Europea.
pag. 23/59 Tale questione non sarebbe stata, in tesi di parte appellante, neppure affrontata nel paragrafo numero 2 della sentenza impugnata.
Parte appellante contesta, quindi, che il Tribunale di Torino non ha rilevato l'eccessivo ON squilibrio di diritti e di obblighi che e hanno determinato in danno di CP_3
Pt_2
Le società appellanti aggiungono, inoltre, che il giudice ha omesso di considerare che per le tratte maggiormente richieste da IV il gruppo aveva negli anni Pt_2 costituito una vera e propria azienda dotata di un'organizzazione complessa di beni e servizi e che tale ramo d'azienda è stato perduto nel 2018, per effetto dell'interruzione anticipata del rapporto commerciale con IV.
Parte appellante contesta che il Giudice ha escluso il rapporto di dipendenza economica sulla base di una lettura superficiale del solo conto economico delle tre società appellanti.
La sussistenza della situazione di dipendenza economica sarebbe stata esclusa senza adeguata motivazione, sulla base di dati di bilancio estrapolati dalla CTU, ma senza la specificazione di un criterio logico esplicativo.
Con riguardo alla società ed alla società parte appellante ONoparte_1 CP_2 osserva che esse hanno attutito il colpo della perdita del lavoro sostituendo quel CP_3 fatturato con servizi di trasporto a vantaggio di altre società del gruppo, che si è adoperato per far lavorare le due società come subfornitori di trasporto. Parte appellante osserva che se non è fallita lo si deve soltanto alle attività vetro che il gruppo CP_2 le ha affidato. Pt_2
In assenza della risoluzione del contratto da parte di IV, il fatturato incrementale del vetro avrebbe potuto dare origine ad una importante crescita del gruppo che invece non c'è stata. Pt_2
Quanto alla è emersa la riduzione subita tra il 2017 e il 2018 nel fatturato Parte_1 della divisione General Cargo, l'apparente tenuta del fatturato cui fa riferimento la sentenza impugnata sarebbe dovuta solo alla compensazione tra minori ricavi General
Cargo e maggiori ricavi vetro;
questi ultimi, però, obietta parte appellante non sono nuovi ricavi essendo ascrivibili non ad una presunta capacità di di reagire alla Pt_2 perdita del cliente , come sostenuto dal giudice di primo grado, ma all'acquisizione CP_3 dalla controllata Eurostock s.r.l. delle attività connesse alla logistica, alla lavorazione e al trasporto del vetro, effettuata il 31 ottobre 2017 come mera operazione interna al gruppo per motivi di razionalizzazione dei costi.
Parte appellante lamenta che anche il dato sull'evoluzione del numero dei dipendenti è stato distorto. Si evidenzia che il ramo d'azienda acquisito a fine 2017 contava 56
pag. 24/59 persone che già facevano parte del gruppo e sono state computate nella forza Pt_2 lavoro anno 2018, mentre hanno concorso al numero medio dipendenti 2017 per soli
2/21. Il dato depurato da tale operazione interna comporterebbe una media di 275 indipendenti nel 2017 e di 273 dipendenti nel 2018 e non confliggerebbe con la narrativa di per come erroneamente ritenuta in sentenza. Pt_2
Le appellanti contestano anche il richiamo dei dati relativi ad un asserito aumento in modo considerevole della flotta trattori.
Sul punto, le appellanti affermano, richiamando la memoria tecnica attorea del 15 gennaio 2021, che, nel periodo in esame, ha acquistato 113 trattori dediti al Pt_2 vetro e ne ha venduti 32 dello stesso tipo, con un saldo netto di 81 camion, e che tale incremento si giustifica alla luce dell'incremento del fatturato vetro tra il 2017 e il 2018 di oltre il 50%, invece nel periodo in esame ha acquistato 51 camion, dediti al Pt_2
General cargo, e ne ha venduti 87 con un saldo netto negativo di 36 camion. Tale decremento è stato eseguito in ragione della perdita della commessa . CP_3
L'appellante aggiunge che i nuovi trattori immatricolati dopo la risoluzione del contratto
IV sono stati ordinati prima della termination.
Si osserva che se non avesse avuto uno straordinario successo nel settore del Pt_2 vetro, con nuovi clienti acquisiti in Europa, sarebbe stata in serissime difficoltà. Il fatturato dell'attività vetro non potrebbe essere considerato nuovo ed alternativo al fatturato perduto a causa di IVECO/NH.
A tal fine, si evidenzia che il trasporto di un materiale fragile come il vetro richiede una flotta speciale di rimorchi, in quanto il vetro si trasporta nel rimorchio trainato e non nella cabina del camion.
Gli appellanti osservano anche che è sbagliato considerare la logistica del freddo come una valida alternativa al General Cargo in quanto si tratta di servizi di magazzino refrigerato e non di trasporto e dunque di attività di mero stoccaggio che impiega poche unità di personale.
Parte appellante contesta che per far fronte alle conseguenze finanziarie, anche in considerazione degli investimenti che aveva fatto in esecuzione del contratto di Pt_2 fornitura, si trovò nell'estate 2018 anche nella necessità di reperire Pt_2 finanziamenti straordinari (vds. pag. 42 dell'atto di appello).
Parte appellante lamenta che nel 2018 la situazione finanziaria di tra nuovi Pt_2 debiti ed erosione di liquidità si deteriorò di 37,9 milioni di euro in un solo anno.
pag. 25/59 sarebbe sopravvissuta non perché il settore competitivo offriva alternative, ma Pt_2 perché sono state investite anche risorse personali dei soci per sviluppare la flotta adatta al vetro.
Con il secondo motivo di appello si impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso che possa ritenersi abusiva, sia sotto il profilo dell'insussistenza della dipendenza ON economica che dell'abuso del diritto, la decisione di dì attivare la procedura di competitività.
La sentenza viene impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che tutto ciò risulta palese dalle risultanze della ctu.
L'appellante osserva che la valutazione circa l'eventuale antigiuridicità del comportamento tenuto da IV andava effettuata ex ante e a prescindere dall'esito della procedura di competitività.
Parte appellante afferma che non può essere rilevante il fatto valorizzato dal giudice di prime cure secondo cui la competitiveness è una facoltà usuale nel settore prevista, ON peraltro, in tutti i contratti di trasporto stipulati da con i vari vettori e finalizzata all'ottenimento di una razionalizzazione dei servizi di trasporto a livello europeo.
Inoltre, anche i diversi indici valutati dal Giudice di primo grado per escludere che l'attivazione della clausola di competitività abbia avuto carattere abusivo sarebbero del tutto inconsistenti.
Per quanto riguarda la circostanza che l'attivazione della procedura di competitività a fine 2017 ha riguardato non solo le tratte gestite da ma anche tutte le altre Pt_2 tratte gestite a livello europeo da altri operatori, si osserva che il Giudice ha omesso di rilevare che mentre le tratte gestite dagli altri operatori erano prossime alla scadenza contrattuale, le tratte affidate a erano state appena rinnovate. Pt_2
Inoltre, la circostanza per cui anche aveva la possibilità di partecipare alla gara Pt_2
e dopo la gara di discutere delle tariffe offerte dai competitori, non sarebbe rilevante, in quanto il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare i motivi per i quali non ha partecipato alla gara. Pt_2
Sarebbero evidenti le ragioni per cui non poteva accettare un contratto a due Pt_2 anni essendosi impegnata a differenza degli altri ad acquistare centinaia di camion ed avendone già ritirati e pagati oltre 200, peraltro, senza buy back.
ON Parte appellante lamenta le modalità con cui le ha tolto le tratte già assegnate con il contratto di trasporto, attivando la clausola di competitività come ritorsione al rifiuto di acquistare i trattori LNG IV. Sennonché su tali aspetti mancherebbe ogni decisione.
pag. 26/59 Parte appellante contesta, poi, che l'esito della CTU in risposta al quesito numero 1, relativo alle quattro gare indette da IV per i servizi di trasporto, confermerebbe semmai le tesi di parte attrice.
In tesi di parte appellante, quand'anche e avessero davvero discusso delle Pt_2 CP_3 tariffe e/o del livello del servizio per assumere ogni iniziativa correttiva appropriata, mai avrebbero potuto raggiungere un accordo, avendo il ctu appurato che senza l'esclusione di non avrebbe tratto beneficio. Pt_2 CP_3
Inoltre, afferma parte appellante non sarebbe stato possibile avviare un confronto sui risultati delle RFQ come previsto dall'articolo 13.3 del Transport Agreement per cercare di raggiungere un agreement on the rates/level modification.
Infatti, a fronte della richiesta del tutto ragionevole di di estendere il confronto Pt_2 all'intero rapporto commerciale inter partes e dunque anche al framework supply ON agreement, con la comunicazione del 9 Marzo 2018 ha chiuso ogni possibilità di trattativa, procedendo alla risoluzione del contratto di trasporto.
Il giudice di primo grado, pur consapevole della clausola di collegamento di cui ON all'articolo 4 dell'Accordo Quadro, nel valutare la decisione di di attivare la clausola di competitività e poi risolvere il contratto di trasporto, avrebbe ritenuto ON apprezzabile soltanto l'interesse della , non attribuendo alcun rilievo alla vessazione intenzionalmente perpetrata ai danni di e finalizzata a costringere Pt_2
a rivedere la sua posizione sull'acquisto massiccio di almeno 1000 trattori Pt_2 stradali LNG.
In tesi di parte appellante, il rifiuto di addivenire ad un accordo tra l'estate e l'autunno del 2017 sulla transizione massiccia al gas della flotta Lannutti avrebbe agito da detonatore di un piano già predisposto. Soltanto in questa prospettiva si spiegherebbe la mancata disponibilità di (responsabile della Supply Chain di IV), CP_5 nel novembre 2017, di tentare una rinegoziazione con la e la sua ferma Pt_2 determinazione nel promuovere una procedura competitiva (RFQ) formale e strutturata.
L'appellante afferma che l'intento ritorsivo emergerebbe dallo scambio di messaggi whatsapp tra e di del 17 novembre 2017. Parte_2 Testimone_2 CP_3
Dalla risposta di risulterebbe che l'avvio della procedura di competitività è stato Tes_2 determinato dalle resistenze incontrate da nel forzare alla piena CP_3 Pt_2 transizione al gas.
Peraltro, le condizioni di , afferma parte appellante, non erano limitate all'acquisto CP_3 dei 30-40 mezzi che sarebbero stati utilizzati per eseguire i trasporti IV sulla direttrice Spagna e per i quali aveva già dato la disponibilità all'acquisto, ma Pt_2
pag. 27/59 erano tali da costringere ad effettuare la transizione al gas dell'intera flotta del Pt_2 gruppo.
Le società appellanti contestano che, nel medesimo periodo di novembre 2017, ha CP_3 anche posto in essere atteggiamenti di ostruzionismo nella fornitura di veicoli, ritardando la consegna dei trattori da ultimo ordinati da il quale ha CP_15 dovuto comprare camion da altri produttori, per poter adempiere agli obblighi assunti con clienti terzi.
In ordine all'affermazione effettuata dal Tribunale secondo cui il termine contrattuale di
60 giorni previsto per fare una controproposta ai sensi dell'articolo 13.5 del contratto di trasporto era adeguato ed, in ogni caso, analogo a quello avuto dai concorrenti per effettuare le loro offerte, parte appellante lamenta che a differenza degli altri Pt_2 concorrenti, che erano giunti a scadenza contrattuale, aveva da pochi mesi sottoscritto i contratti di fornitura e di trasporto.
Con il terzo motivo di appello la sentenza del Tribunale di Torino viene impugnata anche nella parte in cui ha concluso che non può invocarsi la nullità delle clausole contestate ex art 1229 c.c., non essendo ravvisabile dolo o colpa grave nel comportamento delle convenute. Parte appellante contesta che nessuna limitazione di ON responsabilità può legittimamente opporsi da parte di e , ai sensi di quanto CP_3 previsto dagli articoli 13.5 e 4.4 del contratto di trasporto, trattandosi di clausole di esonero da responsabilità che escludono del tutto il diritto di al risarcimento Pt_2 del danno in qualunque caso di termination ai sensi dell'articolo 13.
Tali clausole dovrebbero essere dichiarate nulle ai sensi dell'art 1229 comma 1, c.c.
Con il quarto motivo di appello la sentenza del Tribunale di Torino viene impugnata anche nella parte in cui ha concluso che i danni lamentati dalla non possono Pt_2 essere risarciti. Parte appellante contesta che se il Giudice avesse correttamente ricostruito i fatti di causa, avrebbe constatato il comportamento gravemente abusivo delle convenute e riconosciuto l'ingiustizia dei danni patiti dal gruppo Pt_2
A tal fine parte, appellante contesta quanto affermato dal giudice secondo cui i costi effettivamente sostenuti dalla sono compatibili con quelli che ordinariamente Pt_2 un imprenditore deve sopportare per la perdita del cliente più importante. Tale valutazione sarebbe fondata soltanto sulla circostanza che all'esito della CTU, i costi ovvero le perdite subite dal gruppo a causa della risoluzione del contratto di Pt_2 trasporto, sono risultate gestibili, essendo pari all'1,3% del fatturato annuo.
Sennonché osserva l'appellante la ctu ha avuto ad oggetto soltanto alcune delle voci dei danni patiti dal gruppo e solo limitatamente al danno emergente.
pag. 28/59 Inoltre, il Giudice avrebbe confuso il concetto di costi, così come esaminati dal perito, con il concetto di investimenti rispetto ai quali un termine di 60 giorni non può che apparire incongruo.
Il Tribunale non avrebbe esaminato l'ulteriore doglianza delle appellanti relativamente al mancato rispetto del termine di 60 giorni che controparte aveva comunque riconosciuto alla con lettera del 9 Marzo 2018. Pt_2
ON Ciò in quanto, aveva iniziato ad affidare ad un altro trasportatore ordini di trasporto spettanti alla già dal 9 Aprile 2018 (vds. doc. 31). Pt_2
Le appellanti chiedono, quindi, la riforma della sentenza a affinché sia riconosciuto al gruppo il risarcimento di tutti i danni ingiustamente patiti. Pt_2
Con il quinto motivo di appello si impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato assorbita la contestazione di circa la validità della propria rinuncia a far valere Pt_2 qualsiasi pretesa a seguito della decisione della Commissione europea del 19 luglio
2016, che aveva ravvisato un accordo anticoncorrenziale tra i vari produttori europei di trattori in punto prezzi praticati.
Parte appellante rileva che proprio tale rinuncia sarebbe la prova lampante dell'eccessivo squilibrio contrattuale a danno di e della condotta abusiva di Pt_2
IV.
Il sarebbe stato costretto a sottoscrivere la liberatoria richiesta da CP_14 CP_3 per non perdere il prolungamento del contratto di trasporto.
Ciò sarebbe dimostrato dalla cronologia degli eventi e dallo scarto temporale tra i contratti di fornitura e di trasporto (vds. pagg. 67 e 68 atto di appello). La rinuncia sarebbe stata imposta senza alcuna negoziazione con , quale condizione per la CP_3 prosecuzione del rapporto.
Per quanto riguarda le carenze in punto di quantificazione del danno, evidenziate nel corpo della sentenza impugnata, le appellanti osservano che, fin dall'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, hanno allegato di aver acquistato nel periodo di interesse preso in esame dalla commissione europea (anni dal 1997 al 2011) numero 441 camion IV per una spesa complessiva di euro 29.103.045,00, come poi documentato con il parere elaborato dal dott. prodotto con la memoria ex art 183, Persona_4 comma 6, numero 2 c.p.c. del 3 giugno 2020 (doc. 56).
In ogni caso, parte appellante osserva che il giudice avrebbe potuto procedere ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Per quanto riguarda i danni subiti dal gruppo parte appellante osserva che le Pt_2 componenti e le singole voci di danno sono state individuate e quantificate fin dall'atto pag. 29/59 di citazione in primo grado, per poi essere ulteriormente analizzate e documentate con il parere elaborato dal dott. (nominato ctp) prodotto con la seconda Persona_4 memoria istruttoria del 3 giugno 2020.
Parte appellante osserva che la ctu non può ritenersi esaustiva e che in ogni caso i documenti prodotti e l'analisi della fattispecie compiuta dal dott. Per_4 consentivano al Tribunale di avere sufficienti elementi per procedere ad una corretta liquidazione di danni economici subiti dal gruppo Pt_2
Con specifico riguardo al danno emergente complessivamente quantificato in euro
15.182.629,00 parte appellante alle pagine da 72 a 77 (cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva), procede ad individuare le singole perdite concernenti: l'acquisto di camion a prezzi maggiorati, i costi per il mantenimento della struttura dedicata, i fermi macchina ed il personale.
Analogamente, per quanto riguarda il danno patrimoniale da lucro cessante, le società appellanti individuano e specificano alle pagine da 77 a 82 (cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva) i pregiudizi rientranti in tale voce di danno e conseguenti all'indebita attivazione da parte di IV della clausola competitiveness di cui all'articolo 13 dell'Agreement del 15 luglio 2015, per un ammontare di complessivi euro
26.681.580,00.
In considerazione dei suesposti motivi di impugnazione le società appellanti insistono nella richiesta di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante per un importo complessivo di euro 41.864.209,00 ovvero da quantificarsi in via equitativa ex articolo
1226 cc.
Parte appellante per mero scrupolo difensivo insiste nell'ammissione delle istanze di prova testimoniale formulate con la terza memoria istruttoria del 23 giugno 2020.
3) La difesa delle parti appellate.
Le appellate e si sono costituite in CP_3 ONoparte_4 giudizio chiedendo il rigetto del proposto atto di appello e proponendo appello incidentale condizionato.
Preliminarmente le appellate osservano che la CTU ha smentito la tesi di parte ON appellante secondo cui la e la avrebbero deciso arbitrariamente di risolvere CP_3 il contratto di trasporto inter partes, al fine di far fuori nascondendosi dietro Pt_2 una procedura apparentemente di mercato.
In questa prospettiva, le appellate premettono in fatto che per diversi anni le parti hanno intrattenuto rapporti commerciali in base a due contratti di durata, periodicamente rinegoziati e rinnovati.
pag. 30/59 In particolare, con plurimi e consecutivi contratti di fornitura (2013, 2015 e 2017) le appellate vendevano veicoli al gruppo e quest'ultimo con plurimi e consecutivi Pt_2 contratti di trasporto (2013, 2015 e 2017) forniva loro servizi di trasporto e logistica.
Le appellate osservano che i due contratti erano collegati sul piano negoziale, in base ad un accordo quadro del 2012, che imponeva alle parti l'obbligazione reciproca di assicurare adeguati livelli di competitività (vds. artt. 2.4, 3.2 e 5.2 dell'accordo quadro).
Orbene, il gruppo ha sempre ritenuto molto conveniente e competitivo il Pt_2 rapporto di fornitura, tanto da non averne contestato mai le condizioni economiche.
Le appellate deducono di aver chiesto la verifica della convenienza delle tariffe applicate dalle appellanti nel contratto di trasporto.
Pertanto, le appellate hanno avviato la procedura competitiva prevista dal contratto di trasporto, manifestando l'intenzione al gruppo con ampio anticipo e invitandolo Pt_2 ripetutamente a prendervi parte al fine di poter continuare a lavorare insieme (vds. i messaggi whatsapp sub doc. 21 allegato al fascicolo di primo grado del gruppo
. Pt_2
Le appellanti, tuttavia, hanno rifiutato di partecipare a tale procedura pur avendo le appellate (prima, durante e dopo il suo svolgimento) fornito molteplici occasioni al gruppo di adeguare le proprie tariffe a quelle di mercato. Pt_2
Soltanto dopo aver constatato l'indisponibilità del gruppo a concedere la Pt_2 riduzione delle proprie tariffe a quelle di mercato, le appellate hanno risolto il contratto di trasporto, all'epoca vigente, in conformità all'articolo 13, dandogli un ulteriore preavviso di 60 giorni.
Le appellate lamentano che il gruppo si sarebbe reso anche inadempiente alle Pt_2 obbligazioni previste dal contratto di trasporto, rifiutando di acquistare i restanti 380 veicoli che ne costituivano oggetto e, quindi, rifiutandosi di pagare ad il CP_3 corrispettivo pari ad oltre 30 milioni di euro.
Al fine di meglio ricostruire, in fatto, i rapporti contrattuali tra le parti, le appellate ON osservano che e sono leader nelle attività di sviluppo, produzione, vendita e CP_3 assistenza di una vasta gamma di veicoli leggeri, medi e pesanti a uso agricolo, ON industriale e speciale e che in data 31 dicembre 2021, e hanno concluso CP_3 un'operazione di scissione all'esito della quale, a partire dal 1° gennaio 2022 è CP_3 ON divenuta una società quotata indipendente dal gruppo .
Le appellate precisano che il gruppo è attivo fin dal 1963 ed è leader europeo Pt_2 nel settore del trasporto merci su strada, nonché dei servizi collegati al trasporto e alla pag. 31/59 logistica, offrendo servizi in tutta Europa e disponendo di centri operativi nei principali paesi europei.
Le affermazioni delle odierne appellanti secondo cui il rapporto di collaborazione inter partes sarebbe stato caratterizzato da un'oggettiva posizione di dipendenza di Pt_2 ON nei confronti di e sarebbero smentite dal testo dei contratti, dalle relative CP_3 negoziazioni e dai vari documenti allegati in giudizio.
A tal fine, le appellate richiamano l'Accordo Quadro di collaborazione strategica del
2012, sottoscritto tra le parti in data 7 dicembre 2012.
L'operazione negoziale, osservano le appellate, rispondeva all'interesse comune delle parti di stabilire una cooperazione strategica, prevedendo che nel periodo Pt_2
2013-2017 avrebbe rinnovato il proprio parco veicoli con l'acquisto graduale di circa
500 veicoli IV, mentre avrebbe affidato incarichi per trasportare le proprie CP_3 merci fino alla scadenza dell'accordo quadro, vale a dire il 31 dicembre 2017, ed al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato annuo.
Il rapporto inter partes avrebbe dovuto essere ispirato alle linee guida di cui all'accordo quadro che imponeva alle parti di assicurare reciprocamente adeguati livelli di competitività e conseguenti variazioni dei prezzi in buona fede (vds. artt. 2.4; 3.2 e 5.5. dell'Accordo Quadro).
Le appellate precisano che nel 2013, in esecuzione dell'Accordo Quadro, e Pt_2
hanno sottoscritto due contratti di trasporto con durata biennale, con cui la CP_3 CP_3 si era impegnata ad affidare alla incarichi per il trasporto delle proprie merci su Pt_2 diverse tratte.
Questi contratti contenevano la cosiddetta clausola di competitività, in conformità all'articolo 3.2 dell'accordo quadro, prevedendo un meccanismo volto ad assicurare che i fornitori di IV offrissero condizioni economiche concorrenziali, attribuendo anche il diritto al gruppo di adeguare le proprie tariffe a quelle di mercato ed alla Pt_2 CP_3 di risolvere l'Accordo quadro, nel caso in cui il gruppo non avesse adeguato le Pt_2 proprie tariffe a quelle di mercato.
L'articolo 8.3 dei contratti di trasporto, in conformità all'accordo quadro (art. 3.7), precisava che il gruppo avrebbe esercitato la propria attività a favore di Pt_2 CP_3 su base non esclusiva.
Successivamente, in data 28 maggio 2015, le parti hanno concordato le condizioni riguardanti la fornitura di 275 veicoli IV per il triennio 2015-2017 (contratto di fornitura 2015).
pag. 32/59 Il contratto di fornitura 2015 attribuiva al gruppo un diritto di retrocessione Pt_2
(c.d. buy back), cioè il diritto di rivendere a , in determinate date, i veicoli forniti CP_3 da quest'ultima.
In data 15 luglio 2015 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di trasporto avente ad oggetto servizi di logistica e trasporto dei prodotti provenienti da impianti
IV IA. Anche il contratto di trasporto 2015 conteneva la clausola di competitività, già inclusa nei contratti del 2013, in esecuzione dell'accordo quadro e ribadiva che il gruppo avrebbe svolto i propri servizi senza vincolo di Pt_2 esclusiva.
Per quanto riguarda i contratti del 2017, le appellate osservano che nell'autunno
2016, mentre erano ancora efficaci il contratto di fornitura 2015 e il contratto di trasporto 2015, le parti hanno iniziato a negoziare e poi sottoscritto un nuovo accordo avente ad oggetto l'acquisto di circa 600 trattori stradali da parte del gruppo CP_3 nel quadriennio 2017- 2020 (ONatto di Fornitura 2017) ed un altro accordo Pt_2 avente ad oggetto l'estensione del contratto di trasporto 2015 fino al 31 dicembre 2020
(ONatto di Trasporto 2017).
Parte appellata osserva che il contratto di fornitura 2017 prevedeva che il gruppo avrebbe acquistato il 50% dei veicoli a titolo definitivo, senza diritto di Pt_2 rivendita e che per ciascun veicolo acquistato senza buy back avrebbe ottenuto uno sconto ulteriore di euro 7.000,00 e un'estensione della garanzia pari a ulteriori 24 mesi.
A sua volta, il contratto di trasporto 2017 prevedeva alcune modifiche alle condizioni economiche dei servizi di trasporto, forniti dal gruppo mentre, per il resto, Pt_2 richiamava le clausole del contratto di trasporto 2015, includendovi per relazione la clausola di competitività oggetto dell'articolo 13.
Nello scambio di corrispondenza tra il 16 e il 20 gennaio 2017 il dott. Parte_2 esprimeva la propria soddisfazione per le proposte ricevute da . CP_3
Nel frattempo, le appellate annunciavano un programma finalizzato alla conversione dei propri veicoli, anche a gasolio, in veicoli a gas naturale (c.d. LNG). In tale contesto le parti discutevano degli effetti che la decisione della Commissione europea n. C (2016)
4673 avrebbe potuto avere sulla cooperazione strategica, oggetto dell'accordo quadro, considerando che il gruppo aveva acquistato veicoli IV a prezzi molto Pt_2 vantaggiosi durante il periodo preso in esame dalla stessa Commissione (1997-2011).
In data 8 Marzo 2017 – espongono le appellate - al fine di tutelare la loro cooperazione strategica, le parti hanno sottoscritto una scrittura privata con cui hanno reciprocamente rinunciato a qualsiasi pretesa di riguardante i “contratti passati”, inclusa “ogni potenziale o attuale richiesta, pretesa, domanda, azione, direttamente o indirettamente,
pag. 33/59 derivante o collegata o comunque connessa a fatti o atti relativi alla fornitura di veicoli industriali al gruppo prima della data della decisione della Commissione Pt_2 europea T.39824/tricks del 19 luglio 2016”.
ON Il gruppo stava attuando il già annunciato programma diretto a ridurre i consumi e ON i costi dei servizi di trasporto ed, a novembre 2017, e hanno invitato il CP_3 gruppo ad un incontro ai sensi dell'art 13 del contratto di trasporto 2015 (in quanto richiamato nel contratto di trasporto 2017), nel corso del quale hanno anticipato l'intenzione di avviare la procedura competitiva prevista dal suddetto articolo 13, estendendola a tutti i propri fornitori in Europa.
A dicembre 2017 le appellate hanno invitato i propri fornitori a partecipare a due separate procedure competitive.
ha invitato anche il gruppo a partecipare a tali procedure che avevano CP_3 Pt_2 parzialmente anche ad oggetto le tratte IA Spagna, indicate nel contratto di trasporto
2017. Tuttavia, il gruppo decideva di non partecipare. Pt_2
Le appellate osservano che, all'esito di tali procedure competitive, conclusesi a gennaio
2018, le tariffe del gruppo previste dal contratto di trasporto 2017 si sono Pt_2 rivelate notevolmente difformi da quelle di mercato. Ciò in considerazione delle condizioni più vantaggiose offerte da altri fornitori.
Le appellate, sul punto, richiamano gli esiti della CTU, svolta durante il giudizio di primo grado, da cui risulta che le procedure competitive hanno fatto emergere che il gruppo applicava tariffe medie complessivamente eccedenti quelle di mercato, Pt_2 in misura rispettivamente pari all'11,3% per i servizi LTL e al 15,4% per i servizi FTL.
A fronte di ciò ha dato esecuzione all'art 13.3 del contratto di trasporto 2017, CP_3 invitando il gruppo a partecipare ad un incontro per discutere gli esiti delle due Pt_2 procedure competitive (Request for quotation: RFQ) e consentirgli così di formulare idonee offerte migliorative delle proprie tariffe (vds. Lettera del 9 Marzo 2018).
Senonché ha preteso che l'incontro avesse ad oggetto tutti i contratti inter Pt_2 partes. , tuttavia, faceva presente che tale incontro non si sarebbe potuto tenere CP_3 alle condizioni pretese dal gruppo Pt_2
Pertanto, dopo aver atteso oltre tre mesi dall'avvio delle procedure competitive e preso atto della posizione avversaria, le appellate hanno comunicato al gruppo la Pt_2 volontà di risolvere il contratto di trasporto 2017 in base all'art 13, dando un ulteriore preavviso di 60 giorni in analogia a quanto previsto dall'art 4.3.
pag. 34/59 Effettuata questa premessa in fatto, al fine di meglio esplicare i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, le appellate procedono a contestare i singoli motivi di impugnazione.
- Per quanto riguarda il primo motivo di appello, le società appellate osservano come esso sia infondato, in quanto mira a riproporre l'erronea tesi secondo cui il gruppo si trovava in una situazione di oggettiva dipendenza nei Pt_2 confronti di e nei confronti di ai sensi dell'articolo 9 della CP_3 CP_4 legge n. 192 del 1998.
Le appellate osservano che il Giudice di primo grado ha attentamente esaminato i documenti di causa, inclusi i bilanci del gruppo escludendo i due requisiti Pt_2 della dipendenza economica e cioè:
- un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi in pregiudizio della parte asseritamente dominata;
- una sua reale impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Parte appellata osserva come la prospettazione avversaria sia rimasta del tutto generica con riferimento ad entrambi i requisiti.
Per quanto riguarda l'assenza di un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, le appellate osservano che l'asserito squilibrio è smentito dalle condizioni di reciprocità ed equilibrio che caratterizzavano la cooperazione strategica, oggetto dell'accordo quadro,
e dai contratti di trasporto e fornitura che ne costituivano attuazione.
Le appellate osservano, inoltre, che non è vero che il giudice di primo grado ha omesso ogni indagine in merito all'esistenza di uno squilibrio eccessivo rinvenibile nella disciplina contrattuale, avendo, invece, escluso che tale squilibrio fosse ravvisabile nell'insieme contrattuale costituito dall'accordo quadro, dal contratto di fornitura del
2017, dal contratto di trasporto del 2017.
Peraltro, le appellate evidenziano che il gruppo è leader in Europa nel mercato Pt_2 dei servizi logistici e di trasporto su strada, disponendo di uno straordinario potere negoziale.
A supporto di tale argomentazione, le appellate richiamano quanto affermato dallo stesso consulente di parte avversario, laddove afferma che ha una flotta di oltre Pt_2
3.400 veicoli e che proprio grazie alla propria forza contrattuale non ha mai acquistato a prezzi di listino, ma a prezzi sempre scontati e che le aziende produttrici come e CP_3 applicano migliori condizioni di mercato ai grandi clienti come CP_4 Pt_2
pag. 35/59 Parte appellata osserva che le contestazioni delle appellanti si appuntano sulla clausola di competitività. Si tratta, tuttavia, osservano le appellate, di una comunissima clausola contrattuale, oggetto di specifica negoziazione tra le parti.
Tale clausola aveva l'obiettivo di assicurare il corretto bilanciamento degli interessi perseguiti da entrambe le parti. A tal fine, le appellate evidenziano che già l'accordo quadro del 2012 prevedeva che le parti avrebbero dovuto reciprocamente garantire adeguati livelli di competitività nell'adempimento delle rispettive obbligazioni.
Pertanto, anche avrebbe dovuto assicurare adeguati livelli di competitività al CP_3 gruppo Il gruppo d'altro canto, non aveva mai sollevato alcuna Pt_2 Pt_2 contestazione a riguardo. Inoltre, era la medesima disciplina contrattuale a prevedere che ciascuna parte sarebbe stata liberata dai vincoli, nel caso in cui fossero venute meno le condizioni di reciprocità e di equilibrio, previste dall'accordo quadro o nel caso in cui non fosse stato assicurato un corretto bilanciamento dei loro interessi.
Le appellate osservano che, ancor prima di avviare la procedura competitiva, le appellate hanno invitato il gruppo ad un incontro, tenutosi 17 novembre 2017, Pt_2 per anticipare l'intenzione e consentirgli di formulare proposte migliorative.
Inoltre, dopo aver ricevuto l'esito delle procedure competitive, hanno invitato il gruppo ad un altro incontro per consentirgli di adeguare le proprie tariffe a quelle di Pt_2 mercato. Soltanto, dopo un rifiuto posto dal gruppo le appellate hanno Pt_2 assegnato a quest'ultimo un ulteriore termine di 60 giorni per cessare gradualmente l'esecuzione del contratto di trasporto 2017.
Le appellate osservano che, pertanto, è infondata la pretesa di parte appellante di far dichiarare nullo l'articolo 13 del contratto di trasporto 2017, che è stato pure oggetto di libera negoziazione.
A tal fine le appellate richiamano la corrispondenza depositata in primo grado da
IV IA (allegati 7 e 35) al fine di documentare gli sviluppi della negoziazione intercorsa. Da tale corrispondenza emergerebbe come la clausola in questione, diffusa nel settore, già prevista nei contratti, fosse stata negoziata dal gruppo attraverso Pt_2 il proprio legale rappresentante che ne accettava l'applicazione.
Per quanto riguarda l'ulteriore requisito concernente la possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, le appellate osservano come la sentenza impugnata sia esente da censure nella parte in cui ha affermato che non è ravvisabile una condizione di dipendenza economica, allorché si riscontri la capacità dell'impresa di proseguire nella propria attività economica in modo normale, eventualmente affacciandosi sui nuovi mercati e procedendo ad una riorganizzazione interna.
pag. 36/59 Le appellate evidenziano che i documenti in atti dimostrano come il gruppo sia Pt_2 stato in grado di proseguire la propria attività economica senza concrete difficoltà, anche utilizzando il proprio business verso nuovi ulteriori settori.
In questa prospettiva, si evidenzia che, dopo l'interruzione dei rapporti contrattuali inter partes, il gruppo ha abbandonato il settore dell'automotive, indirizzando la Pt_2 propria attività verso la logistica del freddo e del vetro;
ha sviluppato nuove competenze nel segmento di mercato relativo al servizio corriere, espresso e pacchi, anche mediante l'acquisizione della società Pregno s.r.l.
Il gruppo ha, poi, ulteriormente sviluppato l'organizzazione delle divisioni Pt_2
Glass e General Cargo ossia, la stessa tipologia di servizi prima forniti ad e CP_3 [...]
, focalizzando i mercati su cui concentrare le relative attività. CP_4
Le appellate evidenziano come le stesse società appellanti abbiano ammesso di aver avuto uno straordinario successo nel settore del vetro, con nuovi clienti acquisiti in
Europa.
Pertanto, proprio grazie agli altri settori in cui ha sviluppato il suo business, il gruppo
è riuscito a colmare la perdita del cliente IV che, quindi, non era da Pt_2 ritenersi insostituibile.
Le appellate evidenziano come sia rimasta priva di alcun riscontro probatorio, anche all'esito della CTU, la tesi delle appellanti secondo cui il gruppo avrebbe Pt_2 costituito un ramo d'azienda ad hoc per le tratte maggiormente richieste da IV.
Gli esiti della CTU avrebbero smentito la tesi degli appellanti, chiarendo che il loro fatturato riconducibile alle commesse e nel 2017 era pari ad appena il CP_3 CP_4
13% del fatturato totale realizzato dal gruppo Le appellate evidenziano che il Pt_2 gruppo ha continuato ad operare generando importanti marginalità e profitti, Pt_2 anche dopo l'interruzione dei rapporti Inter partes reperendo alternative soddisfacenti.
Non ricorre, pertanto, il requisito della effettiva impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
- Per quanto riguarda il secondo motivo d'appello anch'esso affermano le appellate è da ritenersi infondato, in quanto è da ritenersi priva di fondamento la deduzione avversaria secondo cui la valutazione relativa alla eventuale antigiuridicità del comportamento tenuto dalle appellate deve essere effettuata ex ante ed a prescindere dall'esito della procedura di competitività.
Tale tesi sarebbe da ritenersi infondata poiché la decisione di risolvere il contratto di trasporto 2017 è stata motivata proprio dall'esito di tali procedure che avevano pag. 37/59 evidenziato come le tariffe applicate dal gruppo fossero complessivamente Pt_2 meno vantaggiose di quelle offerte dagli altri operatori di mercato.
In questa prospettiva, il CTU ha stimato che la riassegnazione delle tratte di Pt_2 all'esito delle procedure competitive ha fatto conseguire alle appellate un vantaggio economico di importo complessivo compreso tra euro 1.525 381, 00 ed euro 1 57266
2,00.
Le appellate osservano che gli esiti della ctu e le conclusioni cui è giunto il perito hanno smentito le tesi secondo cui e avrebbero abusato della clausola di CP_3 CP_4 competitività e forzato lo svolgimento delle procedure competitive, in modo che i partecipanti presentassero offerte molto aggressive sulle linee già affidate a Pt_2 compensandole con altre partite.
Il CTU ha, invece, accertato che le appellate hanno sempre ottenuto un vantaggio economico all'esito delle procedure competitive e non hanno applicato compensi proporzionalmente maggiorati su tratte diverse da quelle prima assegnate al gruppo
Pt_2
Parte appellata eccepisce che le appellanti hanno proposto un'interpretazione fuorviante della relazione peritale richiamandole singoli frammenti, avulsi dal contesto di riferimento e omettendo di citarne passaggi rilevanti.
Inoltre, la sentenza impugnata ha dimostrato di avere attentamente esaminato e valutato le risultanze delle operazioni peritali.
Le appellate contestano l'affermazione di parte appellante secondo cui quand'anche e IV avessero discusso delle tariffe e del livello del servizio per Pt_2 assumere ogni iniziativa correttiva appropriata, mai avrebbero potuto raggiungere un accordo, avendo il CTU appurato che senza l'esclusione di non avrebbe Pt_2 CP_3 tratto beneficio.
Parte appellata osserva che, al fine di supportare tale tesi, le appellanti hanno estrapolato e strumentalizzato una frase isolata contenuta nella bozza di relazione peritale con riguardo ad una sola procedura competitiva;
frase che, peraltro, è stata superata dalla relazione definitiva in cui il CTU ha espressamente precisato che il termine esclusione non è stato utilizzato con accezione discriminatoria nei confronti di Pt_2
In particolare, il CTU ha chiarito che è l'assegnazione ad un unico vettore delle spedizioni precedentemente gestite da più vettori a produrre il risparmio calcolato da ed ha rilevato che così come IV-NH ha conseguito un risparmio CP_3 affidando ad Arcese tutte le tratte di a parità di tariffe e di bundle, Pt_2 avrebbe potuto conseguire il medesimo risparmio assegnando a tutte le Pt_2 tratte di Arcese.
pag. 38/59 In considerazione di quanto sopra esposto, le appellate osservano come risulti smentita la tesi secondo cui e avrebbero deciso di attivare la clausola di CP_3 CP_4 competitività e poi risolvere il contratto di trasporto, al preteso scopo di far fuori o di costringerla a rivedere la sua posizione sull'acquisto massiccio di almeno Pt_2
1000 trattori stradali LNG.
Le appellate affermano come si tratti di una tesi incompatibile con qualsiasi logica commerciale e smentita dagli atti di causa.
Inoltre, le appellate evidenziano che, pur potendo esercitare un recesso ad nutum previsto contrattualmente, hanno preferito attivare un meccanismo assai più complesso e dispendioso, come quello previsto dalla clausola di competitività di cui all'articolo 13 del contratto di trasporto 2017. Ciò proprio al fine di consentire al gruppo di Pt_2 partecipare alle procedure di competitività, alle quali il gruppo era stato Pt_2 puntualmente invitato.
Le appellate osservano che non è vero che le tratte gestite dagli altri operatori erano prossime alla scadenza contrattuale. A tal fine, evidenziano che si tratta di una deduzione nuova e come tali inammissibile, ma comunque erronea e priva di supporto probatorio.
Le appellate contestano l'affermazione di controparte secondo cui il preteso intento ritorsivo di emergerebbe dallo scambio di messaggi whatsapp tra e CP_3 Pt_2 Pt_2
e dal 17 novembre 2017. Da suddetti messaggi non emergerebbe affatto Testimone_2
l'intento ritorsivo, ma semmai lo spirito collaborativo manifestato dalle appellate.
- Per quanto riguarda il terzo motivo di appello, anch'esso – in tesi di parte appellata - è da ritenersi infondato. A tal fine, parte appellata evidenzia che in atto di appello le appellanti hanno soltanto genericamente dedotto la nullità delle clausole contrattuali ex art 1229 c.c. e che, in ogni caso, il giudice di primo grado ha compiutamente esaminato anche tale domanda ed ha ritenuto di rigettarla, in quanto la procedura di competitività seguita da parte appellata è stata ritenuta legittima ed a cascata anche la risoluzione del contratto adottata conformità delle norme contrattuali.
In definitiva, le appellate deducono che avendo tenuto un comportamento legittimo non può essere loro imputato alcun inadempimento, tantomeno con dolo o colpa grave.
- Per quanto riguarda il quarto motivo di appello, le appellate osservano che la sentenza impugnata non è meritevole di censura in quanto le considerazioni sopra svolte, in merito alla legittimità della condotta tenuta dalle appellate, non possono che escludere in radice l'esistenza di un danno ingiusto risarcibile.
pag. 39/59 Inoltre, parte appellata evidenzia che non vi è alcuna omessa decisione nella sentenza, per come ravvisata dal gruppo circa l'ulteriore doglianza delle appellanti Pt_2 relativa al mancato rispetto del termine di 60 giorni che controparte ha comunque riconosciuto al gruppo con lettera del 9 Marzo 2018. Pt_2
Il giudice di primo grado, osserva parte appellata, ha correttamente evidenziato che la risoluzione a seguito della procedura di competitività non prevedeva alcun termine di preavviso, essendo tale termine previsto solo per la risoluzione ad nutum, anche se nel ON caso concreto ha ritenuto, per analogia, di applicarlo anche al caso di risoluzione a seguito della procedura di competitività.
In ogni caso, parte appellata deduce di aver rispettato, pur non avendone l'obbligo, il periodo di preavviso, tanto che le appellanti hanno confermato che gli ordini di trasporto sono cessati soltanto dopo il 9 maggio 2018, cioè una volta decorsi 60 giorni dalla comunicazione delle appellate di voler risolvere il contratto di trasporto.
Circa la congruita del termine di preavviso (60 giorni) le appellate deducono che correttamente la sentenza impugnata ha osservato che analogo termine hanno avuto anche gli altri concorrenti e che ha opposto un rifiuto preventivo a qualsiasi Pt_2 ipotesi di dialogo.
- Per quanto riguarda il quinto motivo di appello, concernente la pretesa invalidità della rinuncia sottoscritta dal gruppo in data 8 Marzo 2017, le Pt_2 appellate osservano che esso è da ritenersi infondato. La tesi di parte appellante secondo cui il gruppo sarebbe stato costretto a sottoscrivere tale Pt_2 liberatoria, richiesta da , per non perdere il prolungamento del contratto di CP_3 trasporto sarebbe del tutto infondata.
Ciò in quanto la denuncia è stata concordata reciprocamente nella consapevolezza della forte partnership tra il gruppo e il gruppo nonché delle CP_4 Pt_2 condizioni di particolare favore, non solo a carattere economico, di cui il gruppo aveva sempre beneficiato. Si sarebbe in presenza di una transazione generale Pt_2 ex artt. 1965 e 1975 c.c. pienamente legittima ed equilibrata, tanto che entrambe le parti hanno accettato di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in esecuzione dei contratti passati.
Le appellate contestano l'affermazione di parte appellante secondo cui la sottoscrizione di tale rinuncia era condizione per l'estensione del contratto di trasporto, in quanto il gruppo per come documentato in atti, ha accettato di sottoscrivere Pt_2 contemporaneamente il contratto di fornitura 2017 e l'accordo transattivo. Peraltro,
l'accordo transattivo era stato discusso con il dott. nelle settimane precedenti ed Tes_2 era stato anticipato almeno tre giorni prima che lo sottoscrivesse.
pag. 40/59 Quest'ultimo non ha formulato alcun rilievo sulla bozza di accordo ricevuta.
Pertanto, non sarebbe vera la circostanza per cui le appellanti hanno ricevuto un documento in formato pdf non modificabile e addirittura già sottoscritto. Tale assunto sarebbe smentito dall'email dal 20 Marzo 2017. Le appellate osservano come il gruppo non possa rievocare il preteso scarto temporale tra i contratti di fornitura e di Pt_2 trasporto, in quanto si tratta di un fisiologico intervallo temporale nella sottoscrizione di due contratti, le cui cause sono del tutto estranee alla condotta abusiva impropriamente imputata alle appellate.
A tal fine, parte appellata osserva che i contratti di trasporto sono sempre stati sottoscritti pochi mesi dopo quelli di fornitura ed ampiamente prima dei termini di scadenza previsti dai contratti di trasporto vigenti. Peraltro, lo scarto temporale lamentato dalle appellanti si spiegherebbe anche in considerazione del fatto che le negoziazioni dei contratti di vendita e trasporto sono state condotte da due diversi dipartimenti delle appellate.
Per quanto concerne le domande risarcitorie formulate da parte appellante, le appellate osservano come del tutto condivisibile sia l'affermazione del giudice di prime cure che le ha ritenute infondate anche sotto il profilo del quantum.
In considerazione di quanto sopra esposto le appellate ritengono che la sentenza impugnata sia ineccepibile nella motivazione e nelle conclusioni inclusa la parte in cui ha rigettato la loro domanda riconvenzionale, nel comprensibile presupposto che, una volta accertato il collegamento negoziale, il venir meno del contratto di trasporto ha automaticamente caducato anche il contratto di fornitura.
Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'appello ritenesse fondato parzialmente o integralmente l'appello, e propongono appello incidentale CP_3 CP_4 condizionato avverso il capo della sentenza che ha rigettato la propria domanda riconvenzionale, nel presupposto che se fosse riformata la sentenza nella parte in cui ha accertato la legittima risoluzione del contratto di trasporto 2017, dovrebbe anche essere riformata nella parte in cui è esclusa la risarcibilità dei danni conseguenti all'inadempimento da parte del gruppo alle obbligazioni previste dal contratto Pt_2 di fornitura 2017.
Infatti, se il contratto di trasporto 2017 non fosse risolto, il gruppo avrebbe Pt_2 dovuto dare esatta esecuzione al contratto di fornitura 2017, acquistando i 380 veicoli che ne erano oggetto e corrispondere il relativo prezzo.
Le appellate propongono appello incidentale condizionato anche avverso il capo della sentenza secondo cui la loro domanda risarcitoria risulta del tutto sprovvista di prova in pag. 41/59 punto di quantum atteso che le voci di danno dedotte devono ritenersi documentate e incontestate ex adverso.
La Corte osserva che il presente atto di appello è da ritenersi infondato per le ragioni che di seguito si espongono, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, in ordine alle richieste istruttorie avanzate da parte appellante e di cui in specie alla terza memoria istruttoria, occorre osservare come occorra confermare l'ordinanza istruttoria del 22.07.20 in quanto ampiamente e sufficientemente motivata.
A) Sul primo motivo di appello con cui si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente un abuso di dipendenza economica e sul secondo motivo di appello con cui si impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso l'abusività della decisione di IV attivare la procedura di competitività.
La Corte osserva come entrambi i suddetti motivi di impugnazione, la cui trattazione può essere effettuata congiuntamente in quanto tra loro strettamente collegati, sono da ritenersi infondati poiché nella fattispecie in esame non vi sono sufficienti elementi di prova per ritenere integrata la fattispecie dell'abuso di dipendenza economica invocata da parte appellante.
A tal fine, occorre osservare che l'art. 9 della legge n. 192 del 1998 vieta l'abuso di dipendenza economica instaurata tra una ed altra impresa, fra le quali intercorra un rapporto contrattuale.
La norma fornisce una definizione (sia pure facendo ricorso ad elementi indeterminati) di «dipendenza economica» nei seguenti termini: la «situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti».
Quanto all'«abuso», la norma chiarisce che esso può consistere «nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto».
Come chiarito dalla costante elaborazione giurisprudenziale, si tratta di nozioni indeterminate, che spetta all'interprete riempire di significato, in coerenza con la ratio normativa ed i principi dell'ordinamento.
Il comma 3 dell'art. 9 Legge n. 192/1998 sancisce, poi, la nullità di ogni patto, attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica;
ne segue, altresì, il pag. 42/59 risarcimento del danno (di natura contrattuale: Cass., sez. un., 25 novembre 2011, n.
24906).
Il divieto di abuso di dipendenza economica costituisce peculiare espressione di un principio generale finalizzato a caratterizzare l'intero sistema dei rapporti di mercato
(così, Cass. 23 luglio 2014, n. 16787) e, in quanto tale, presenta un'applicazione che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura (cfr. Cass., Sez.
Un., 25 novembre 2011, n. 24906).
La fattispecie di cui all'art. 9 L. 1998 n. 192 contempla, pertanto, due requisiti entrambi necessari ai fini della sua integrazione:
- La situazione di dipendenza economica che ricorre allorché si sia in presenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un "eccessivo squilibrio" nelle rispettive prestazioni e, a tal fine, la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti ne costituisce elemento sintomatico, comportando sempre, almeno potenzialmente, la possibilità di determinare squilibri nelle prestazioni contrattuali.
- Il requisito dell'abuso che ricorre, invece, allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia finalizzata, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui (cfr. Cass. 20 gennaio
2020, n. 1184);
L'art. 9 della L. n. 192/1998 presuppone in primo luogo la situazione di dipendenza economica di un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice ed in secondo luogo, l'abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un significativo squilibrio di diritti e di obblighi (Cass. Sez. U, 25/11/2011 n.24906).
La Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 1 21/01/2020 n. 1184) ha evidenziato che l'abuso di dipendenza economica di cui alla richiamata norma è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza;
individuazione della causa concreta che deve essere effettuata seguendo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto.
Infatti, l'abuso del diritto rappresenta uno sviamento del diritto rispetto alla sua funzione tipica e ricorre allorché le facoltà ed i poteri inerenti un diritto soggettivo vengono utilizzati dal titolare per perseguire un interesse diverso da quello per il quale gli sono stati attribuiti.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata “Il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso per la controparte, e comportamento
pag. 43/59 "vietato" passa dunque per l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto. Per questa via, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie;
e, tuttavia, ciò non
è dato allorchè, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, "tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi (….). Atteso il principio costituzionale della libertà
d'iniziativa economica, e date la liceità e la normalità, di per sè, di una diversa forza negoziale delle parti, si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi e prima di giungere alla vanificazione di un regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed alla rivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamenti esterni: non avendo l'arbitro, così come il giudice, il potere di sovrapporre la propria soggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti. Onde l'esigenza di accertare, in concreto,
l'esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata”.
Nell'applicazione della norma è pertanto necessario accertare:
1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art. 9, comma 1, I. n. 192 del 1998)
e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);
2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui ed essenzialmente a cagionarne il pregiudizio (Cass. Sez. 1, 21/01/2020 n.
1184; Cass. Sez. 3, 22/07/2024 n. 20270).
Giova evidenziare che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.
L'onere della prova di tali presupposti è a carico dell'attore che invochi le tutele ex art. 9, L. n. 192 del 1998.
pag. 44/59 Sul punto, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 23/10/2024, n.
27435) ha ribadito che “Il divieto di abuso di dipendenza economica presuppone una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni. Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché
l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 04/06/2025, n. 15023) ha, inoltre, ribadito che, in tema di immeritevolezza delle clausole contrattuali, lo squilibrio delle prestazioni non può farsi coincidere con la convenienza del contratto, in quanto “chi ha fatto un cattivo affare non può pretendere di sciogliersi dal contratto invocando "lo squilibrio delle prestazioni". L'intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale (così, ex multis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021, Rv. 663148 - 01)." (Cass. Sez. U,
23/02/2023 n. 5657, in motivazione punto 2.5.3.; in senso analogo, tra tante e da ultimo, Cass. Sez. 3, 10/01/2025 n. 711)”;
Orbene, parte appellante nel contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente un abuso di dipendenza economica e non abusiva la decisione delle appellate attivare la procedura di competitività (prevista nel contratto di trasporto) non si è adeguatamente confrontata con l'argomentazione del Tribunale che nel giungere a tali conclusioni ha escluso la sussistenza, nel caso in esame, innanzitutto del primo dei requisiti necessari ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 9 L.
n. 192/1998.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto insussistente nella fattispecie in esame il requisito dell'esistenza di una situazione di dipendenza economica di uno dei contraenti.
Per quanto concerne il requisito della dipendenza economica, la Corte osserva che l'esame del complessivo regolamento contrattuale, fondato su un bilanciato rapporto tra i collegati contratti di fornitura e di trasporto (da interpretare unitariamente alla luce di quanto espressamente previsto dalle parti in sede di stipulazione dell'Accordo Quadro del 2012 di Collaborazione strategica), non consente, infatti, di ritenere sussistente nella fattispecie in esame una situazione di eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi in danno delle società odierne appellanti. Ciò anche ove si abbia riguardo alle concrete ed pag. 45/59 effettive alternative economiche reperibili e reperite sul mercato da parte delle odierne appellanti (per come attestato dagli esiti della ctu svolta in primo grado ed ampiamente ripercorsi nella sentenza impugnata).
Parte appellante in ordine a tale profilo afferma, innanzitutto, che sarebbe stata omessa dal Tribunale in primo grado ogni analisi critica delle disposizioni contrattuali che regolamentano i rapporti tra le due società ed, in specie, degli artt. 4.3, 13.3, 13.4 e
4.1D.
Tale assunto risulta destituito di fondamento, atteso che la sentenza impugnata ha analiticamente esaminato le suindicate previsioni contrattuali (vds, pagg. 8 e seg.), ON osservando, del tutto correttamente, che ha risolto il contratto non in applicazione dell'art.
4.3 del contratto di trasporto (norma che prevede la possibilità di risolvere il contratto ad nutum, previo preavviso di 60 giorni), ma in applicazione della clausola di competitività di cui all'art. 13.4 del medesimo contratto.
Tale disposizione è stata letta, esaminata ed interpretata in combinato disposto con gli artt. 13.3 e 4.1D del medesimo contratto. Orbene, dal combinato disposto di tali ON disposizioni si ricava che ed avevano il diritto di risolvere ogni tratta non CP_3 competitiva o il contratto, previo svolgimento di apposita procedura prevista dal comma Cont 3 dell'art. 13 del contratto di trasporto, a norma del quale “qualora o , dopo CP_3 aver messo a confronto le tariffe e il servizio del vettore con quelli di altri fornitori, ritengano che il vettore non sia più competitivo, dovranno informare il vettore e le parti dovranno indire una riunione per discutere delle tariffe e/o del livello del servizio e implementare qualsiasi azione correttiva appropriata”. All'esito di siffatta procedura e delle relative gare, cui parte appellante è stata espressamente invitata a partecipare, le odierne appellate hanno risolto il contratto, non avendo il gruppo inteso Pt_2 adeguare le proprie tariffe alle condizioni più competitive offerte dagli altri operatori concorrenti.
Infatti, il comma 4 dell'art. 13 del contratto di trasporto prevedeva che “Laddove non si raggiungesse un accordo sulla modifica delle tariffe/del livello del servizio entro ON sessanta giorni dalla comunicazione, come specificato nel paragrafo precedente,
o si riserva il diritto di risolvere ogni tratta non competitiva o il contratto”. CP_3
Peraltro, per come osservato nel corpo della sentenza impugnata, per la risoluzione a seguito della procedura di competitività non era previsto alcun termine di preavviso.
Tuttavia, le società appellate, pur avendo avviato e concluso la procedura di competitività, hanno deciso di applicare analogicamente il termine di preavviso di 60 giorni previsto per la risoluzione ad nutum anche alla risoluzione a seguito della procedura di competitività.
pag. 46/59 Del resto, non può ritenersi che tali previsioni (vds. anche art.
4.1 D secondo cui il ON contratto poteva essere risolto da o , tra l'altro, in conformità con la clausola CP_3 di competitività di cui all'art. 13) che mirano a disciplinare facoltà di scioglimento e/o risoluzione del contratto siano espressive di un eccessivo squilibrio di obblighi in danno delle odierne appellate, atteso che si tratta di clausole che disciplinano e procedimentalizzano poteri negoziali di scioglimento del vincolo contrattuale riconosciuti in via generale dalla legge e considerato che già l'Accordo quadro di collaborazione strategica del 2012 prevedeva a carico di entrambe le parti l'obbligo di assicurare reciproci livelli di competitività.
In questa prospettiva, peraltro, del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha poi osservato che la clausola di competitività non è stata contestata da in sé, ma in Pt_2 relazione alle sue concrete modalità di applicazione ed ai suoi scopi mascherati (profilo su cui si dirà meglio infra) ed ha osservato che il termine di preavviso di 60 giorni
(peraltro, non dovuto vista la fattispecie risolutiva azionata, ma comunque concesso da
IV) non può comunque ritenersi incongruo, per come sostenuto dal
[...]
in relazione agli investimenti effettuati per la gestione del contratto di CP_14 trasporto, trattandosi di un termine in sé sufficientemente ampio anche ai fini di una riorganizzazione interna.
La Corte osserva che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha proceduto ad un apprezzamento complessivo dell'intero regolamento negoziale e delle singole clausole contestate da parte attrice in primo grado ed ha tenuto conto anche delle complessive situazioni esterne che hanno condotto alla stipulazione dei contratti collegati di fornitura e trasporto ed alla successiva interruzione dei rapporti di collaborazione.
Dalle allegazioni ed atti di causa è emerso che sia e che il CP_3 CP_4 [...]
sono nei rispettivi settori di attività, aziende leader, anche a livello europeo, e CP_14 che i loro rapporti commerciali e di collaborazione risalgono all'inizio degli anni '90.
Tale rapporto di collaborazione è stato, poi, consolidato con la stipulazione, in data
07.12.2012, di un Accordo Quadro di Collaborazione Strategica.
Già nelle premesse di tale Accordo Quadro (pag. 2) si precisa che “ – progetta, CP_3 produce e vende in IA e in tutto il mondo veicoli industriali e necessita di un servizio di trasporti che gli assicuri la consegna, da e verso i suoi stabilimenti, dei componenti necessari alla realizzazione dei suoi prodotti;
- è un trasportatore di merci Pt_2 dotato di una flotta di veicoli di un network e di una organizzazione adatti al dianzi descritto servizio di trasporto di componenti di interesse di;
e interesse comune CP_3 delle parti stabilire una cooperazione strategica con l'obiettivo per di consolidare CP_3 in un cliente di primo piano su scala europea, fortemente legato al marchio Pt_2
, e per di incrementare, grazie agli affidamenti di incarichi di trasporto CP_3 Pt_2
pag. 47/59 da parte di , la propria caratteristica di trasportatore europeo;
- e CP_3 CP_3 Pt_2 intendono pertanto con il presente accordo quadro stabilire le condizioni generali che disciplineranno i loro reciproci rapporti nei successivi 5 anni, prevedendo il rinnovo della flotta di veicoli di tramite l'acquisto in successive fasi di veicoli , e Pt_2 CP_3
l'affidamento da a di incarichi per il trasporto delle proprie merci”. CP_3 Pt_2
Con il suindicato accordo quadro le parti hanno, quindi, individuato i principi e le linee guida destinate a regolamentare la loro collaborazione strategica nel quinquennio 2013-
2017.
Per quanto riguarda l'acquisto di veicoli IV da parte di l'art. 2 dell'Accordo Pt_2
Quadro prevedeva che il piano di acquisti di già avviato nel corso del 2012, si Pt_2 sarebbe sviluppato nel periodo 2013-2017 e prevedeva l'impegno di di Pt_2 graduale sostituzione del proprio parco veicoli con un acquisto stimato di circa 500 veicoli IV nel periodo 2012 2017.
Il punto 4 dell'articolo 2 prevedeva che “condizione essenziale per l'acquisto di veicoli
IV da parte di è la capacità da parte di di garantire adeguati livelli di Pt_2 CP_3 competitività in termini di qualità, livelli di servizio, tecnologia, prezzi e condizioni di riacquisto (buy back”).
Analogamente come risulta dall'articolo 3 del suddetto accordo quadro, per tutta la durata di tale accordo quadro, si impegnava ad affidare a incarichi per il CP_3 Pt_2 trasporto delle proprie merci. L'art.
3.2. prevedeva poi che “condizione essenziale per
l'affidamento degli incarichi di trasporto è la capacità da parte di di garantire Pt_2 adeguati livelli di competitività in termini di qualità, livelli di servizio, tecnologia impiegata e tariffe applicate (…)”.
L'articolo 4 contemplava un'espressa clausola di collegamento ai sensi della quale “tutti
i contratti previsti e disciplinati dal presente accordo quadro, costituiscono, nel loro insieme, un complesso contrattuale unitario, che assicura un corretto bilanciamento degli interessi delle parti. Pertanto, qualora anche uno solo dei contratti previsti dal presente accordo quadro di collaborazione strategica dovesse terminare anticipatamente, per qualsivoglia ragione (ivi compreso il recesso, la risoluzione), anche gli altri contratti quivi previsti, e disciplinati dal presente accordo quadro, verranno considerati risolti, rimanendo comunque efficaci le pattuizioni di buy back relativi a mezzi già acquistati da . Pt_2
È evidente, quindi, che la volontà delle parti era quella di disciplinare propri rapporti di collaborazione attraverso un più ampio e complessivo regolamento contrattuale (fondato su due contratti collegati (uno relativo alla vendita e fornitura di veicoli ed alle condizioni per il loro riacquisto e l'altro relativo all'affidamento di incarichi di trasporto, entrambi prevedendo a carico delle parti reciproci obblighi di competitività);
pag. 48/59 ragion per cui le singole clausole, contestate da parte appellante, non possono essere lette ed interpretate atomisticamente, dovendosi tener conto dei reciproci diritti ed obblighi ivi previsti e tali da bilanciare nel complesso l'assetto dei rapporti tra le due società. Circostanza di cui la sentenza impugnata ha tenuto conto, procedendo, per come sopra detto, ad un esame del complessivo regolamento contrattuale al fine di escludere il requisito della dipendenza economica.
L'art.
5.5. dell'Accordo Quadro prevedeva, inoltre, che “resta inoltre espressamente inteso che gli impegni in termini di acquisto di veicoli da parte di (art. 2.1) e di Pt_2 volumi di traffico da affidarsi da parte di (art. 3.3.) Sono stati stimati in buona CP_3 fede e trasparenza in base alle stime ragionevolmente ipotizzabili per il quinquennio
2013-2017, a partire dalle condizioni di base esistenti alla firma del presente accordo quadro. Eventuali variazioni significative di tali condizioni (es: modificazioni significative del fatturato diretto o indiretto di trasporti di variazioni Pt_2 significative dei volumi di trasporto di ) e richiederanno alle parti, nello spirito di CP_3 conservazione del contratto e sulla base dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dello stesso, di rideterminare tali impegni con l'obiettivo di ristabilire condizioni di equilibrio e corretto bilanciamento degli impegni reciprocamente assunti dalle parti”.
In questa prospettiva, del tutto correttamente, nella sentenza impugnata si valorizza, al fine di escludere la sussistenza del requisito della dipendenza economica, la circostanza per cui era stato contrattualmente previsto che il venir meno di uno soltanto tra il contratto di acquisto dei trattori ed il contratto di trasporto avrebbe determinato il venir meno anche dell'altro contratto. Ciò, in effetti, impediva che fosse obbligata ad Pt_2 ON acquistare da dei trattori allorquando il contratto di trasporto con non era più CP_3 in vigore. Da ciò discende che l'obbligo di rifornirsi in via esclusiva da per CP_3
l'acquisto dei trattori era destinato a cadere automaticamente con lo scioglimento dell'altro contratto di affidamento dei servizi di trasporto.
Né risulta determinante la circostanza – prospettata da parte appellante - per cui l'oggetto dell'acquisto da parte di erano beni strumentali e durevoli, atteso che Pt_2 tale circostanza rappresenta un elemento non decisivo di per sè al fine di sostenere che sul gruppo gravasse un eccessivo squilibrio di obblighi, trattandosi di Pt_2 caratteristica che riguarda in sé i beni anche ove fossero stati acquistati da altro fornitore.
Peraltro, i due contratti erano retti da reciproci obblighi di garanzia dei livelli di competitività ed intercorrevano tra società entrambe leader nei rispettivi settori di attività e di operatività, tanto che, per come attestato dagli esiti della CTU, il
[...]
a seguito della cessazione dei rapporti con le appellate, è stato in grado di CP_14 procurarsi nuovi mercati e nuovi clienti.
pag. 49/59 Da questo punto di vista risultano significativi gli esiti della ctu (ampiamente ripercorsi nel corpo della sentenza impugnata e non oggetto di specifiche e puntuali censure da parte dell'appellante) che, nel rispondere esaustivamente alle osservazioni critiche svolte dal consulente tecnico di parte attrice in primo grado e sulla base di un attento esame della documentazione ritualmente depositata in atti, ha accertato che il gruppo stato in grado di riconvertire in tempi brevi la propria struttura a seguito Pt_2 della cessazione del rapporto con IV, così dimostrando di non versare in una situazione di dipendenza economica.
Non si ritiene, pertanto, che le clausole contrattuali oggetto di censura da parte appellante determinino una situazione di dipendenza economica ai danni delle società appellanti.
Nella fattispecie in esame risulta del tutto carente l'aspetto della reale impossibilità per il gruppo di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, che l'art. 9 L. Pt_2
192/1998 indica quale elemento determinante la dipendenza.
In questa prospettiva, la consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di accertare che, ON nonostante la risoluzione del contratto di trasporto con , il fatturato delle società del non ha subito riduzioni significative, registrandosi in alcuni casi CP_14 anche un aumento.
Soltanto ha documentato un calo di fatturato in conseguenza della Parte_1 ON cessazione del contratto di trasporto con . Sennonché, il perito ha accertato in concreto la capacità della di farvi fronte attraverso una riorganizzazione Parte_1 interna ed affacciandosi a nuovi mercati e settori (come quelli del vetro e del freddo), realizzando in tal modo marginalità e profitti e con costi di riorganizzazione (pari all'1,3% del fatturato annuo) del tutto assorbibili e di modesta entità.
Nel corpo della CTU si è osservato, ad esempio, che “l'andamento economico del 2018, nonostante il calo dei ricavi derivanti dal trasporto nel settore automotive, può definirsi soddisfacente, anche grazie alla capacità di di - sviluppare attività già da Pt_2 tempo avviate (trasporto e logistica vetro) - utilizzare parte della propria flotta a favore di altre società del gruppo, - intervenire sui costi” (vds. anche pagg. 93 e seg. CTU).
Peraltro, il C.T.U. ha accertato come “parte attrice non abbia sostenuto maggiori costi nell'acquisizione dei trattori da soggetti terzi, ad eccezione dei Mercedes che eccedono di 2.300 € il costo degli omologhi ”. CP_3
Trattasi di elementi di fatto che consentono, unitariamente e complessivamente considerati, di ritenere ampiamente documentata la capacità del di CP_14 assorbire la perdita del contratto di trasporto con IV affacciandosi a nuovi settori e riorganizzando la propria attività.
pag. 50/59 Il perito, nel rispondere alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice in primo grado, ha osservato “… come l'affermazione “Si precisa che la società non ha attivato la cassa integrazione/ licenziamenti per tutti i dipendenti che si sono rivelati in esubero,
a causa della rescissione contrattuale adoperata da IV/Cnh, per ovvi motivi sociali e in ragione degli importanti investimenti svolti per riconvertire le strutture a fare altre attività” dimostri che sia stata in grado, meritoriamente, di riconvertire Pt_2 in tempi brevi la propria struttura a seguito della cessazione del rapporto con
IV e quindi sia opinabile la richiesta di addebitare alla convenuta costi per un periodo di 18 mesi successivo alla cessazione in oggetto”.
Del tutto correttamente, la sentenza impugnata ha, pertanto, osservato che “la perdita ON del cliente ha determinato la necessità per di procedere ad una Pt_2 riorganizzazione interna, di reperire nuovi mercati, di diversamente allocare i propri dipendenti eventualmente provvedendo il licenziamento di alcuni di essi (nel 2018, peraltro, il numero di dipendenti eppure significativamente aumentato malgrado a maggio, ma con comunicazione inoltrata a Marzo, il contratto con la convenuta fosse stato risolto, mentre nel 2019 sono calati rispetto al 2018 pur rimanendo ampiamente superiore al 2017, il che confligge con la narrativa di : trattasi, tuttavia, di Pt_2 eventi normalmente correlati alla perdita del più importante cliente, e come tali non sintomatici della dipendenza economica”.
Esclusa la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante di dipendenza economica in danno delle società appellanti, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non assumere rilievo nella presente fattispecie la legge sull'abuso della dipendenza economica.
La Corte osserva che, parimenti, non risulta meritevole di censura la parte della sentenza impugnata che ha escluso che sia stata posta in essere una condotta abusiva da parte delle società appellate nell'attivare la procedura di competitività (secondo motivo di appello). La sentenza impugnata ha, infatti, approfonditamente valutato le condotte poste in essere dalle società appellate nella prospettiva più ampia della fattispecie di abuso del diritto, escludendola.
Nel caso in esame, le odierne appellanti hanno ravvisato una condotta abusiva nella decisione delle società appellate di avviare la procedura di competitività con conseguente risoluzione, all'esito della stessa, del contratto di trasporto. Tale decisione sarebbe abusiva in quanto finalizzata esclusivamente ad estromettere il gruppo Pt_2 dai trasporti affidati e quale mera ritorsione della decisione del gruppo di non Pt_2 procedere all'acquisto di trattori LNG (ovvero con alimentazione a metano).
La sentenza impugnata ha evidenziato una prima rilevante circostanza, vale a dire, che la clausola di competitività azionata dalle società appellate, oltre a rappresentare una pag. 51/59 ON facoltà usuale nel settore, era contenuta in tutti i contratti di trasporto stipulati da con i vari vettori, ivi compresi i contratti di trasporto conclusi a partire dall'anno 2013 con il CP_14
A ciò occorre aggiungere che le emergenze istruttorie, acquisite nel corso del giudizio di primo grado, non consentono di ritenere che parte appellata nell'azionare la clausola di competitività e nell'avviare le procedure di gara, per come ivi previsto, i cui esiti hanno poi condotto alla risoluzione del contratto di trasporto con il gruppo abbia Pt_2 posto in essere una condotta vessatoria, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale.
Gli esiti della ctu e le emergenze documentali consentono, invece, di ritenere che la scelta di avviare le procedure di competitività ha rappresentato da parte di IV una scelta imprenditoriale finalizzata a perseguire un obiettivo vantaggio economico, vale a dire, la razionalizzazione dei servizi di trasporto, con conseguente risparmio, grazie alla maggiore possibilità di aggregazione degli ordini derivante dall'assegnazione ad un unico vettore di tratte precedentemente gestite da vettori differenti.
Sul punto, il CTU ha osservato che “Considerato che con il metodo del bundle, il risparmio in fase di collection è dato proprio dall'aggregazione degli ordini, è evidente che più ordini si possono aggregare e maggiore è il risparmio che si ottiene. Col cambio di bundle, parte convenuta ha potuto aggregare in un unico trasporto ordini che precedentemente venivano gestiti da vettori diversi, ottenendo quindi maggiori possibilità di aggregazione. Nell'Allegato 8 del C.T.U. (Possibilità di Bundle), è possibile osservare la grande quantità di ordini che possono essere aggregati assegnando ad un unico vettore tutte le spedizioni. Pertanto, il risparmio calcolato da parte convenuta non è solo frutto di una tariffa più conveniente del nuovo vettore, ma anche di una maggiore possibilità di aggregazione degli ordini che deriva dall'aver assegnato ad un unico vettore tratte precedentemente gestite da vettori differenti”.
In tal senso, il ctu ha precisato, nel rispondere alle osservazioni critiche delle parti alla bozza di elaborato peritale, “che il termine “esclusione” non è stato utilizzato con accezione discriminatoria nei confronti di L'affermazione del C.T.U. riferita Pt_2 all'esclusione di e contestata dal dott. può pertanto essere riformulata Pt_2 Per_5 nel seguente modo: “solo l'assegnazione ad un unico vettore delle spedizioni precedentemente gestite da più vettori può produrre il risparmio calcolato da , CP_3
(…)”.
Vi è, quindi, un'obiettiva giustificazione economica alla base della scelta di attivare la procedura di competitività. Emergono, inoltre, una serie di altri elementi che, complessivamente considerati, confermano che si è trattato di una scelta imprenditoriale non sorretta da un intento abusivo e vessatorio, per come preteso dall'appellante.
pag. 52/59 In tal senso, risulta significativa la circostanza per cui parte appellata ha attivato la procedura di competitività non solo in relazione alle tratte gestite da ma anche Pt_2 in relazione a tutte le altre tratte gestite a livello europeo da altri operatori diversi da
Pt_2
Inoltre, parte appellante è stata espressamente invitata a partecipare a tali procedure di competitività e, nonostante ciò, ha deciso di non parteciparvi. In questa prospettiva, risulta ampiamente condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “in realtà anche avrebbe potuto ottenere l'attribuzione delle tratte Pt_2 aggiudicate ad Arcese con il medesimo risparmio a mezzo bundle se solo avesse partecipato alla gara (pag. 40 Ctu) o se solo, successivamente all'aggiudicazione, ON avesse voluto discutere le nuove tariffe con , cosa invece non avvenuta: la tesi accusatoria dell'attrice, pertanto, perde di consistenza, posto che essa avrebbe potuto godere del medesimo vantaggio competitivo di Arcese, vantaggio competitivo insussistente nel caso in cui i vettori fossero rimasti 2”.
Peraltro, è da ritenersi infondato anche l'assunto di parte appellante secondo cui
IV, per escludere dai trasporti, avrebbe indotto gli operatori Pt_2 concorrenti ad effettuare delle offerte ribassate sulle tratte gestite da poi, Pt_2 compensate con aumenti riconosciuti su altre e diverse tratte. Ciò in quanto se in relazione all'aggiudicazione ad Arcese il ctu, nei limiti individuati in perizia, ha riscontrato un siffatto meccanismo compensatorio, per altre 5 procedure di competitività, attivate da parte appellata su tratte già gestite da il perito ha Pt_2 rilevato la presenza di effettivi risparmi per l'odierna parte appellata senza riscontrare alcun meccanismo compensatorio.
A titolo esemplificativo, si richiamano le valutazioni effettuate dal ctu in relazione alle CP_1 assegnazioni a delle tratte precedentemente di competenza che hanno Pt_2 comportato un vantaggio economico per l'appellata senza che ci siano stati compensi proporzionalmente maggiorati ed analogamente quanto rilevato dal CTU in relazione alle assegnazioni a i tratte in precedenza affidate al gruppo Sul punto il CP_11 Pt_2 CP_1 perito ha osservato quanto segue “ effettuava spedizioni per un valore pari a
7.277.406,6 €, successivamente alla RFQ ha mantenuto le medesime tratte operando un ribasso pari a 320.856,6 €. Qualora avesse assegnato le tratte al vettore più CP_3 CP_1 economico (in particolare e ), avrebbe ottenuto un ulteriore risparmio Parte_6 di 382.490 € (703.346,6 € totali).
CP_1
ha anche acquisito parte delle tratte di offrendo un ribasso rispetto al Pt_2 CP_1 dato current pari a 224.682,2 €. Pertanto l'assegnazione a ha comportato un risparmio per IV di 320.856,6 € sulle tratte già di sua competenza e di 224.682,2 € sulle ex tratte di Il C.T.U. ritiene che non ci siano compensi Pt_2 proporzionalmente maggiorati.
pag. 53/59 [...]
spedizioni per un valore 10.581.110,6 €, dopo l'RFQ le linee di sua CP_16 CP_1 competenza sono state in parte riassegnate a con una riduzione di spesa pari a
391.466,2 €, in parte assegnate a , con una riduzione di spesa paria CP_17
329.211,8 € e in parte a , con una riduzione di spesa di 44.792,6 €: il Parte_6 risparmio per IV ammonta quindi a 765.480,6 €. Se invece avesse assegnato le linee ai vettori più economici, avrebbe risparmiato ulteriori 197.290 € (962.770,6 € totali).
CP_1 ha anche acquisito parte delle ex tratte operando un ribasso di 886.287 Pt_2
€.
Il C.T.U. ritiene che non ci siano compensi proporzionalmente maggiorati”.
ON L'esercizio delle procedure di competitività da parte di non può, pertanto, ritenersi privo di razionalità sotto il profilo imprenditoriale, anche in considerazione degli esiti della ctu che hanno consentito di accertare, in relazione alle assegnazioni delle tratte ON gestite da come abbia conseguito un oggettivo vantaggio economico, Pt_2 compensato solo in minima parte da aumenti su altre tratte.
Parte appellante non ha, d'altro canto, mosso specifici motivi di censura volti a contrastare gli accertamenti e gli esiti complessivi cui è giunta la ctu tecnica, se non in maniera parcellizzata.
Le circostanze sopra rappresentate consentono di ritenere infondato l'assunto secondo cui la scelta di avviare la procedura di competitività sia stata determinata unicamente da un intento ritorsivo per il rifiuto di di acquistare trattori LNG, in luogo di quelli Pt_2 alimentati a gasolio. Emerge, invece, dalle risultanze di causa una ragione obiettiva imprenditoriale a fondamento della scelta di avviare la procedura di competitività.
In questa prospettiva, il tenore dei messaggi whatsapp e/o delle mail richiamate da parte appellante, non appaiono rilevanti, in quanto di per sé non sono indicativi, quantomeno in maniera univoca, di una tale asserita volontà ritorsiva e, dall'altro, risultano smentiti dagli accertamenti e dagli esiti della ctu che evidenziano l'obiettivo e razionale vantaggio economico posto a base della scelta imprenditoriale di IV.
Le emergenze di causa consentono, pertanto, di ritenere che le società appellate hanno allegato e fornito una idonea giustificazione della scelta imprenditoriale di avviare le procedure di competitività, con conseguente risoluzione del contratto, e consentono di ritenere ampiamente condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che, dopo un attento esame delle risultanze della ctu, ha concluso osservando che
“L'assenza, quindi, di una condotta abusiva emerge palese sia in relazione alla decisione di attivare le gare di competitività (che infatti hanno visto coinvolta l'intera rete di trasporto europea, e non solo le tratte gestite da , sia in relazione alla Pt_2
pag. 54/59 modalità di partecipazione alla gara (posto che era stata invitata a Pt_2 parteciparvi), sia in relazione alle assegnazioni poi disposte concernenti le tratte già gestite da complessivamente caratterizzate da un oggettivo vantaggio Pt_2 ON economico per , sia, infine, in relazione al tentativo della convenuta di coinvolgere all'esito delle gare al fine di verificare la possibilità di una revisione tariffaria Pt_2 in conformità all'esito delle gare stesse”.
La decisione del Giudice di prime cure che ha escluso l'esistenza di una situazione di dipendenza economica e di una condotta abusiva da parte del gruppo IV-NH è, quindi, esente da censure ed i primi due motivi di appello devono essere rigettati.
Per quanto concerne gli ulteriori motivi di censura, la Corte osserva che è da ritenersi infondato anche il terzo motivo di censura relativo alla parte della sentenza che ha escluso possa invocarsi la nullità delle clausole ex art. 1229 c.c.
In tesi di parte appellante, gli artt. 13.5 e 4.4 del contratto di trasporto sono clausole di esonero dalla responsabilità in quanto tali nulle ex art. 1229 c.c.
La Corte osserva che, nel caso di specie, come sopra precisato, lo scioglimento del contratto è avvenuto non in forza delle previsioni generali di risoluzione anticipata di ON cui all'art.
4.3 del contratto di trasporto (a norma del quale “ e avranno il CP_3 diritto di risolvere il ONatto in qualsiasi momento previo preavviso scritto di sessanta giorni”), ma in forza della fattispecie contrattuale specializzata di cui all'art. 13.4 a norma del quale “laddove non si raggiungesse un accordo sulla modifica delle tariffe/del livello del servizio entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, come specificato nel paragrafo precedente, NH o IV si riserva il diritto di risolvere ogni ratta non competitiva o il ONatto” .
Nel caso di specie, lo scioglimento è avvenuto sulla base della fattispecie procedimentale di cui all'art. 13 il cui presupposto sostanziale è consistito nell'accertata mancanza di competitività delle tratte/del livello del servizio. La verifica della competitività costituiva un'espressa facoltà della parte IV che, nel caso in esame, è stata azionata nei modi, nei termini e con i presupposti previsti dal contratto.
Di fronte all'esercizio di tale diritto di fonte contrattuale espressa, non si possono ravvisare, nella specie concreta dedotta in giudizio, i caratteri invalidanti di un possibile esercizio abusivo del diritto (per come sopra detto), e nemmeno i presupposti invalidanti di cui all'art. 1229 c.c. (i.e. dolo o colpa grave). Le risultanze dell'elaborato peritale hanno confermato che, nel caso in esame, sussisteva tecnicamente e fattualmente una mancanza di competitività delle tratte/del livello del servizio, elemento essenziale della fattispecie contrattuale procedimentalizzata di cui all'art. 13 del contratto di trasporto, la cui conseguenza giuridica è stata la facultizzazione di parte allo scioglimento CP_3 anticipato del contratto.
pag. 55/59 Non essendo stato posto in essere alcun fatto e/o atto doloso e/o gravemente colposo da parte appellata nell'attivazione della procedura di competitività (che, nella specie, concreta non impinge in un abuso nell'esercizio del diritto nè in dolo o colpa grave), ne discende che del tutto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non possa invocarsi la nullità delle clausole contestate ex art. 1229 c.c., non essendo ravvisabile dolo o colpa grave nel comportamento delle convenute.
In tal senso, ogni profilo di contestazione circa l'invalidità ex art. 1229 c.c., in specie della clausola di cui al punto 5 dell'art. 13 del contratto di trasporto (secondo cui in nessun caso IV saranno responsabili nei confronti del vettore per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13), non può ritenersi nella presente fattispecie rilevante, non venendo in rilievo alcuna condotta inadempitiva da parte di IV, la cui responsabilità per dolo o colpa grave non potrebbe essere, ai sensi dell'art. 1229 cod. civ., esclusa o limitata sulla base di un patto preventivo.
La nullità di una clausola di esonero da responsabilità ex art. 1229 c.c. si può far valere solo se c'è un inadempimento, anche se di lieve entità, e se la clausola mira ad escludere o limitare la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave o per violazione di norme di ordine pubblico. Ciò in quanto la norma mira a tutelare il creditore da accordi che lo danneggino in caso di inadempimento. Tuttavia, nel caso di specie, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, tale inadempimento a fronte del quale è possibile invocare la nullità di siffatta clausola è stato escluso.
La necessità della permanenza, durante il rapporto contrattuale, della competitività delle tratte/del livello del servizio costituisce una ragione oggettiva alla base del rapporto contrattuale in esame, tale da rendere il rimedio della risoluzione ex art. 13 del contratto, un rimedio negoziale, procedimentalizzato, a presidio del sinallagma funzionale del contratto e non già un abuso del diritto, ovvero un atto doloso o gravemente colposo da parte di IV.
Per fare valere la nullità della clausola ex art. 1229 c.c., nel caso concreto in esame, il gruppo avrebbe dovuto specificamente dedurre e dimostrare che il presupposto Pt_2 fattuale della fattispecie contrattuale ex art. 13 (mancanza di competitività delle tratte/del livello del servizio) si era verificato a causa di una condotta volontaria e perciò dolosa di IV ovvero a causa di un comportamento gravemente colposo da parte di IV;
solo in tali situazioni avrebbe preteso di sciogliere il contratto, con CP_3 esonero di responsabilità in una situazione di dolo o colpa grave.
Anche il quarto motivo di appello è da ritenersi infondato. Infatti, del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che i danni invocati non possano essere risarciti. TT, nel caso di specie, in ragione di quanto sopra esposto, il requisito dell'ingiustizia del danno asseritamente patito da parte appellante. Infatti, il pag. 56/59 pregiudizio, in relazione al quale le società appellanti invocano la tutela risarcitoria, è consequenziale all'esercizio “non abusivo” né doloso né gravemente colposo di un diritto (quello di risolvere anticipatamente il contratto) espressamente previsto e procedimentalizzato dall'art. 13 del contratto di trasporto. Il pregiudizio, pertanto, non è contra ius, in quanto deriva dallo specifico diritto contrattuale di scioglimento anticipato del contratto previsto dal citato art. 13 né esso appare non iure in quanto nella specie concreta l'esercizio di tale diritto contrattuale è avvenuto da parte delle società appellate senza abuso, senza dolo e senza colpa grave. L'assenza di tale requisito giustifica già di per sé il rigetto delle domande risarcitorie conseguenti formulate da parte appellante.
Il Tribunale ha poi ulteriormente argomentato, con motivazione esauriente ed esente da censura, anche in ordine al difetto di prova in merito all'esistenza di tali danni ed alla loro quantificazione ed anche in ordine all'infondatezza della domanda risarcitoria per il ritardo nella consegna di 209 trattori ordinati a fine 2017 (quest'ultima domanda rigettata anche per difetto di titolarità del rapporto sostanziale, trattandosi di trattori consegnati ad un soggetto terzo, vale a dire non parte del presente Persona_3 giudizio anche se appartenente al gruppo e su cui non sono stati formulati Pt_2 precisi motivi di censura).
Infine, è da ritenersi infondato il quinto motivo di appello con cui l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assorbita la contestazione di circa la Pt_2 validità della rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa a seguito della decisione della
Commissione Europea del 19.07.2016, che aveva ravvisato un accordo anticoncorrenziale tra i vari produttori europei di trattori in punto prezzi praticati.
In tesi di parte appellante, tale rinuncia sarebbe la prova dell'eccessivo squilibrio contrattuale a danno di e della condotta abusiva di IV, in quanto la Pt_2 sottoscrizione di tale rinuncia sarebbe stata la condizione per non perdere il prolungamento del contratto di trasporto.
Sennonché, occorre osservare che, nel caso di specie, per come sopra argomentato, difetta l'esercizio abusivo di un diritto, ovvero, l'esercizio abusivo di dipendenza economica da parte delle odierne appellate, né può ritenersi che la rinuncia in esame sia un co-elemento ovvero anche solo una fonte probatoria di un abuso (del diritto ovvero di dipendenza economica) che, in considerazione delle emergenze di causa sopra ampiamente analizzate, è da ritenersi escluso.
Parte appellante afferma che tale rinuncia sarebbe la prova dell'abuso di dipendenza economica (ovvero dell'abuso del diritto) perpetrato da parte appellata, in considerazione delle modalità temporali con cui si è addivenuti alla sottoscrizione di tale rinuncia.
pag. 57/59 La Corte, tuttavia, osserva che la deduzione circa la scansione temporale degli eventi tra le firme rispettivamente del patto di rinuncia, del contratto di fornitura ed infine del contratto di trasporto (comprese in un periodo temporale tra marzo 2017 e maggio
2017) non sono così univoche da poter far ritenere che il patto di rinuncia sia espressione e frutto di un abusivo esercizio di potere contrattuale in danno del gruppo quale condizione imprescindibile per la stipula del contratto di trasporto. Da Pt_2 questo punto di vista, il carteggio intercorso tra le società per addivenire alla stipula dei contratti e richiamati da nulla attesta a sostegno dell'assunto di parte appellante Pt_2
(doc. nn. 13, 14, 16).
Ciò anche in considerazione della pluralità di elementi sopra esposti in ordine all'obiettiva giustificazione economica della scelta imprenditoriale di IV di attivare la procedura di competitività ed in assenza, peraltro, di più circostanziate allegazioni di parte appellante circa l'assunto invocato.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto del proposto atto di appello comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da parte appellata.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti, soccombenti totali e si liquidano come segue, tenuto conto del valore della controversia che deve essere determinato in base al petitum (vale a dire € 41.864.209,00).
Infatti, nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento danni, il valore della causa si determina, in linea generale, in base all'importo della somma richiesta dall'attore nell'atto di citazione, secondo il principio del "disputatum".
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sulla base del criterio del disputatum, i principi da seguire sono i seguenti: se la domanda di primo grado viene accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice. A contrario, qualora la domanda di primo grado venga rigettata, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa deve essere determinato in base al petitum e non già in base al decisum secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma primo, quarto periodo, del d.m. 10.3.2014 n. 55.
Pertanto, le spese sono liquidate in favore di parte appellata, secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm., tenendo conto del valore della controversia per pag. 58/59 come sopra chiarito, nella complessiva somma di euro 63.123,00 per compensi (euro
13.771,00 per la fase di studio, euro 8.008,00 per la fase introduttiva, euro 18.447,00 per la fase di trattazione, euro 22.897,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovute come per legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato dalle appellanti Parte_1 ONoparte_1 ONoparte_2
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 ONoparte_1 ONoparte_18 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 7/2023 (n. rep. 36/2023) emessa dal
Tribunale di Torino in data 30.12.2022 e pubblicata in data 02.01.23:
- rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere agli appellati e CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese ONoparte_4 del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in complessivi €
63.123,00 oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovute come per legge e successive occorrende;
- dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 15.07.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino
pag. 59/59
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Cecilia MARINO Presidente
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere
Dott.ssa Angela GIUNTA Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 155\2023 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore (C.F./P.I. ESB20540225), in persona Parte_2 ONoparte_1 del legale rappresentante pro tempore Parte_2 ONoparte_2
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 [...] rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Bonzo (p.e.c. Parte_3
- fax 0114332783), prof. Guido Alpa Email_1
(p.e.c. - fax 0104554698) e Roberto Martini (p.e.c. Email_2
- fax 0104554698) ed elettivamente domiciliate Email_3 presso lo studio del primo sito in Torino, Via Principi d'Acaja 47, come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(“IVECO”), C.F./P.I. e CP_3 P.IVA_3 ONoparte_4
( ), C.F./P.I. , entrambe in persona del legale rappresentante CP_4 P.IVA_4 pro tempore, Dott.ssa rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Parte_4
Avv.ti C. Ferdinando Emanuele ( e Roberto Argeri Email_4 ( , ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Antonella Email_5
Valenti, sito in Torino, Corso Marconi n. 10, come da procura in atti;
APPELLATE
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (come da foglio di pc del 20.05.24):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 7/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione I, in persona del Giudice dott. Luca Martinat, in data
30 dicembre 2022 e depositata in data 2 gennaio 2023, in accoglimento dei motivi di impugnazione esposti e illustrati con l'atto di citazione in appello, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, argomentazione disattesa, anche in via istruttoria, in ogni caso respinto l'appello incidentale di ONoparte, previa e conseguente ogni pronuncia del caso,
accertare e dichiarare che le appellate, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa
e/o cumulativa e/o comunque come meglio visto e come per contratto e per legge, in ragione di quanto esposto in narrativa e in forza degli accordi e dei comportamenti - rispettivamente ad entrambe e/o a ciascuna di esse addebitabili - di cui ivi si è detto, sono tenute ed obbligate al pagamento a favore delle appellanti, ciascuna per quanto di ragione e spettanza, di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, per un importo pari a complessivi € 41.864.209,00 ovvero da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., tenuto conto altresì di interessi, rivalutazione ed accessori tutti di legge e di contratto, dal momento della debenza e fino al momento del saldo effettivo, e per l'effetto pronunciare contro le appellate ogni conseguente condanna.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello, come si seguito riepilogate:
- prova testimoniale avente per oggetto l'autenticità, in termini di provenienza e contenuto relativamente alle circostanze di fatto ivi esposte, di ciascuna email prodotta dalle esponenti sub docc. da 49 a 55, sentendo come teste il relativo mittente sul seguente capitolo: “Vero che ho inviato l'email che mi si rammostra”. Si indicano quindi come testi i signori: per i docc. 49 e 50, per i doc. Testimone_1 Testimone_2
51 e 53, per i docc. 52 e 55, per il doc. 54; Testimone_3 CP_5
- prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, nel mese di dicembre 2017, nel corso della telefonata per gli auguri di
Natale con gli addetti alla pianificazione degli arrivi merce dello stabilimento
IV/FPT di Bourbon Lancy, i signori e mi Persona_1 Persona_2 manifestarono apertamente la loro preoccupazione per la situazione dei rapporti tra
pag. 2/59 e con domande quali «che cosa sta succedendo con ” e «Lo CP_3 Pt_2 Pt_2 sapete che a Torino vogliono cambiarvi?».
2) “Vero che, dal mese di gennaio 2018, il personale addetto alla pianificazione del ricevimento merce dello stabilimento di Valladolid, nella persona della signora CP_3
mi manifestò preoccupazione per la situazione dei rapporti tra e Testimone_4 CP_3
”. Pt_2
3) “Vero che, tra gennaio e febbraio 2018, nel corso dei quotidiani contatti con il personale IV della ONol Tower, in più di un'occasione, il signor Parte_5 mi manifestò preoccupazione per la situazione dei rapporti tra e ed CP_3 Pt_2 espresse rincrescimento per «i movimenti in atto per far fuori dopo tutti questi Pt_2 anni di lavoro»?”.
4) “Vero che, sin dal mese di gennaio 2018 gli autisti del gruppo inviati al Pt_2 carico/scarico di materiali , sia presso stabilimenti/magazzini IV sia presso CP_3 aziende fornitrici di , in più di un'occasione riferirono al pianificatore traffico CP_3 della filiale di Torino, signor , e al responsabile della filiale di Torino, Testimone_5 signor che nel corso delle operazioni di carico e scarico gli addetti Testimone_6 riferirono che era ormai chiaro e di pubblico dominio il fatto che sarebbe stata Pt_2
«fatta fuori»?”.
Sui capitoli 1), 2), 3) Qe 4) si indica come teste il signor Testimone_6 responsabile della filiale di Torino fino a febbraio 2019, domiciliato in Torino, Pt_2
Via Buriasco 7. Sul capitolo 4) si indica come teste anche il signor , Testimone_5 domiciliato in Rivoli (TO), Via Tirso 6.
5) “Vero che nel luglio 2018 e Parte_2 ONoparte_6 Parte_3 finanziarono la società con proprie risorse personali sottoscrivendo un Parte_1 prestito obbligazionario pari a complessivi € 5.250.000,00, come risulta dalla voce D.1)
Totale obbligazioni dello Stato Patrimoniale passivo del Bilancio al 31 dicembre 2018 di (che si rammostra)?”. Parte_1
Sul capitolo 5) si indicano come testi il dott. , direttore amministrativo di Testimone_7
e il dott. , dottore commercialista e revisore legale dei Parte_1 Testimone_8 conti, legale rappresentante di società di revisione incaricata del ONoparte_7 controllo contabile della Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, inclusi gli oneri di consulenza tecnica d'ufficio”.”.
pag. 3/59 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (come da foglio di pc del 17.05.24):
“ Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello, contrariis rejectis, così statuire.
1. In via principale: dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto da ed in quanto Parte_1 ONoparte_8 ONoparte_2 erroneo e infondato, confermando integralmente la sentenza n. 7/2023 emessa dal
Tribunale di Torino in data 2 gennaio 2023 (Sez. I;
Dott. Luca Martinat;
R.G. n.
18310/2019).
2. Ove occorra al fine di accogliere la conclusione sub 1:
(i) dichiarare inammissibile la domanda avversaria riguardante l'asserita “mancata consegna” di 29 trattori stradali (voce di danno n. 5) in quanto le appellanti sono prive di legittimazione attiva;
(ii) dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda avversaria diretta a ottenere il risarcimento di danni conseguenti all'“acquisto di camion a prezzi
[asseritamente] maggiorati” nel periodo 1997-2011 (voce di danno n. 1) in quanto preclusa dalla rinuncia concordata nella “liberatoria” sottoscritta inter partes in data
8 marzo 2017 (doc. avv. 14);
(iii) dichiarare inammissibili e/o improponibili tutte le domande avversarie in quanto precluse dall'art. 13.5 del contratto di trasporto sottoscritto inter partes in data 23 maggio 2017.
3. Ove occorra, in via istruttoria:
(i) ammettere le istanze istruttorie articolate da e CP_3 ONoparte_4 nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (da intendersi
[...] qui integralmente richiamate e trascritte);
(ii) rigettare, in quanto inammissibili e/o irrilevanti, le istanze istruttorie articolate ex adverso.
4. In via di appello incidentale condizionato (ossia, nella sola denegata ipotesi di accoglimento integrale o parziale dell'appello principale):
(i) accertare e dichiarare che le attrici si sono rese inadempienti alle obbligazioni previste dal contratto di fornitura sottoscritto in data 16 marzo 2017;
(ii) per l'effetto, condannare le attrici, in solido o in base alle rispettive quote di responsabilità, a rifondere alle convenute i danni subiti da queste ultime, in misura pari
a Euro 45.000.000 (quarantacinquemilioni) ovvero nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa o eventualmente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi.
pag. 4/59
5. Anche in base all'art. 346 c.p.c., si ripropongono:
- l'eccezione di inammissibilità delle nuove circostanze dedotte dalle appellanti nella propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in violazione delle preclusioni ex lege (riepilogate nell'Appendice 2 alla terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. delle appellate, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta) nonché delle deduzioni e istanze formulate dalle stesse appellanti nella propria nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- l'eccezione di inammissibilità dei documenti depositati dalle appellanti durante le operazioni peritali in violazione delle preclusioni ex lege.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato le società , Parte_1 ONoparte_1 ed convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di
[...] ONoparte_2
Torino la e la al fine di ottenerne la condanna al CP_3 ONoparte_4 risarcimento del danno per un importo complessivo pari ad € 42.318.666,00 ovvero da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., lamentando, in particolare, l'abuso di dipendenza economica ex lege n. 192/1998 oppure l'abuso del diritto da parte di IV per avere parte convenuta attivato la procedura di competitività, con successiva risoluzione del contratto di trasporto del 17.05.2017, al solo fine di togliere a le tratte a lei assegnate con il contratto di trasporto, in Pt_2 ritorsione della decisione attorea di non acquistare i trattori LNG da . CP_3
Le convenute si costituivano in giudizio contestando le domande attoree di cui chiedevano dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità (vds. punti 1, 2 e 3 delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado) ed in subordine, nel merito, l'integrale rigetto delle stesse (vds. punto 4 delle conclusioni di parte convenuta).
In via riconvenzionale, le società convenute chiedevano, previo accertamento dell'inadempimento di parte attrice alle obbligazioni previste dal contratto di trasporto sottoscritto in data 17.05.2017 e dal contratto di fornitura sottoscritto in data
16.03.2017, la condanna delle attrici al risarcimento del danno subito dalla convenuta per la somma complessiva di € 45.000.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma eventualmente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con sentenza n. 7\2023 pubblicata il 02.01.23, il Tribunale di Torino rigettava le domande formulate dalle società attrici e rigettava, altresì, le domande riconvenzionali pag. 5/59 formulate da e con compensazione integrale CP_3 ONoparte_4 delle spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato le società Parte_1 ed interponevano appello avverso tale ONoparte_1 ONoparte_2 sentenza chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento della domanda respinta dal Tribunale.
Le appellate e si costituivano in giudizio CP_3 ONoparte_4 depositando in data 04.05.23 comparsa di costituzione con appello incidentale condizionato.
All'udienza del 25.06.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano espressamente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.06.25 la causa veniva trattenuta a sentenza, senza concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Come riferito nella sentenza impugnata, le società , Parte_1 ONoparte_1 ed hanno convenuto in giudizio la e la ONoparte_2 CP_3 [...] chiedendone la condanna al risarcimento del danno, lamentando ONoparte_9
l'abuso di dipendenza economica ex lege n. 182/1998 oppure l'abuso del diritto da parte di IV, in particolare “per avere parte convenuta attivato la procedura di competitività al sostanziale scopo di togliere a le tratte a lei assegnate dal Pt_2 contratto di trasporto in ritorsione della decisione attorea di non acquistare i trattori
LNG da ”. CP_3
Il Tribunale, in fatto, premette che le società attrici hanno dedotto che:
1) il gruppo è attivo nel settore del trasporto di merci su gomma, in Pt_2 ON collaborazione da anni con (che nel frattempo è stata acquisita da ), CP_3 mediante l'acquisito di trattori (camion) dalla convenuta e l'affidamento di CP_3 ON commesse di trasporti da parte della convenuta a favore dell'attrice, quale appaltatrice di servizi di trasporto;
ON 2) con lettera del 09.03.2018 (con efficacia dal 9 maggio 2018) comunicava a parte attrice la risoluzione del contratto di trasporto del 17.05.2017 (valido sino a tutto il 2020) in quanto a seguito dell'attivazione della procedura di competitività, avviata con lettera del 10.11.2017, contrattualmente prevista pag. 6/59 dall'art. 13 dell'Agreement del 15.07.2015, altri operatori avevano formulato delle offerte più convenienti in occasione del tender indetto dalla convenuta, offerte cui non aveva inteso replicare;
Pt_2
3) aveva abusato dei propri poteri contrattuali, ed in particolare aveva posto CP_3 in essere un abuso di dipendenza economica, in quanto il termine di 60 giorni previsto dalla clausola di competitività per giungere ad un accordo sulle nuove tariffe era del tutto inadeguato, così come era inadeguato il diritto per di CP_3 risolvere il contratto con un preavviso di soli 60 giorni (tali clausole, in tesi di parte attrice, erano da ritenersi anche nulle ai sensi dell'art. 1229 c.c.);
4) l'abuso di dipendenza economica era ravvisabile anche nell'imposizione da parte di di una rinuncia preventiva (cosiddetta liberatoria) da parte di CP_3 Pt_2 ad ogni pretesa risarcitoria a seguito della decisione della Commissione europea del 19.07.2016 che aveva ravvisato un accordo anticoncorrenziale fra vari produttori europei in punto prezzi praticati;
5) l'abuso era, altresì, ravvisabile nella lentezza con cui venivano consegnati i trattori ordinati in esecuzione del contratto di acquisto;
6) il tender si era svolto in modo abusivo e lesivo dei diritti di Pt_2
7) le predette condotte erano qualificabili anche quali abuso del diritto;
8) le società attrici avevano, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento del danno emergente patito, per un totale di € 15.637,086. Tale voce di danno derivava dal fatto di aver pagato nel corso degli anni i trattori a prezzo maggiorato, per aver sostenuto dei costi per il mantenimento della struttura appositamente predisposta per adempiere al contratto di trasporto con la convenuta anche dopo l'illegittima risoluzione del contratto, per i connessi fermi macchina e per le spese per personale non più utilizzato, per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di trattori presso altro produttori e per le penali per ritardata consegna dei veicoli vecchi;
9) parte attrice aveva anche diritto ad ottenere il risarcimento del lucro cessante, per un totale di € 26.681.580,00 e derivante dall'anticipata risoluzione del contratto di trasporto, con conseguente perdita del fatturato diretto ed indiretto e quindi del ramo d'azienda impiegato per eseguire il contratto con . CP_3
(che in concreto curava la vendita dei trattori) e CP_3 ONoparte_4
(che in concreto si occupava del contratto di trasporto), nel costituirsi nel giudizio di primo grado, chiedevano il rigetto dell'avversaria domanda, osservando che:
pag. 7/59 1) non aveva inteso partecipare alle procedure competitive indette cui era stata Pt_2 regolarmente invitata;
2) all'esito delle procedure, le tariffe si erano rivelate non competitive;
Pt_2
ON 3) parte attrice si era rifiutata di discutere la revisione delle suddette tariffe, sicché aveva deciso di risolvere il contratto di trasporto (peraltro privo di esclusiva a favore di in conformità agli accordi in essere;
Pt_2
4) nel caso in esame, in sfavore delle società attrici non vi era alcuna dipendenza economica, nè eccessivi squilibri nei diritti ed obblighi, né alcuna impossibilità da parte delle società attrici di reperire sul mercato altri fornitori di trattori (tanto che Pt_2 dopo la cessazione del contratto di trasporto con aveva iniziato ad acquistare i CP_3 trattori della Volvo, con servizi di trasporto nella logistica del freddo in luogo dell'automotive);
5) la liberatoria era stata liberamente sottoscritta in considerazione delle condizioni particolarmente favorevoli di cui aveva goduto nel corso degli anni, e quindi Pt_2 non era revocabile;
6) parte convenuta non aveva compiuto alcun abuso nella decisione di attivare la clausola di competitività, non finalizzata ad indurre ad acquistare trattori LNG;
Pt_2
7) la richiesta risarcitoria era infondata ed indimostrata;
In via riconvenzionale, parte convenuta affermava di avere diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale di consistente nel rifiuto di Pt_2 acquistare tutti i trattori che si era impegnata a comprare e nel conseguente danno reputazionale, per un danno complessivo di € 45.000.000,00.
Il Tribunale ha rigettato le domande attoree ed, altresì, la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
A tal fine, con riguardo alle domande formulate dalle società attrici ha rilevato che “le causae petendi delle domande attoree sono sostanzialmente due, fondate sui medesimi fatti, ovvero l'abuso di dipendenza economica ex legge n. 192/1998 oppure l'abuso del ON diritto da parte di IV/Cnh, in particolar modo per aver attivato la procedura di competitività al sostanziale scopo di togliere a le tratte a lei assegnate dal Pt_2 contratto di trasporto in ritorsione della decisione attorea di non acquistare i trattori
LNG da ”. CP_3
In fatto, il Giudice di primo grado rileva che IV in data 10.11.2017 ha attivato la clausola di competitività prevista dal contratto di trasporto ed ha, poi, pubblicato le regole delle gare, alle quali parte attrice ha deciso di non partecipare.
pag. 8/59 All'esito di siffatte procedure, parte convenuta, avendo riscontrato la presenza di offerte più convenienti di quelle di e l'indisponibilità della stessa a rivedere Pt_2 Pt_2 le proprie condizioni economiche, ha risolto il contratto in conformità agli art. 13 e 4 del contratto di trasporto.
Il Tribunale osserva che in relazione alla suddetta risoluzione, contesta: Pt_2
ON 1) l'illegittimità della clausola 4.3 del contratto di trasporto secondo cui “ e
avranno il diritto di risolvere il ONatto in qualsiasi momento previo CP_3 preavviso scritto di sessanta (60) giorni”, in quanto tale clausola contempla un termine di preavviso incompatibile con il rientro degli investimenti effettuati per la gestione del contratto di trasporto che è stato risolto;
2) l'illegittimità della clausola di competitività di cui all'art. 13.4, la quale per come si legge nella sentenza impugnata “non è contestata in sé, ma in relazione alle sue concrete modalità di applicazione (ed ai suoi scopi mascherati), ed in relazione all'insufficienza del periodo di 60 giorni concessi per la formulazione di una controproposta”. In particolare, l'art. 13.4 fa seguito a quanto riportato ON nel precedente punto 3 del medesimo articolo, secondo cui “Qualora o
, dopo aver messo a confronto le tariffe e il servizio del Vettore con quelli CP_3 di altri fornitori, ritengano che il Vettore non sia più competitivo, dovranno informare il Vettore e le Parti dovranno indire una riunione per discutere delle tariffe e/o del livello del servizio e implementare qualsiasi azione correttiva appropriata” (art. 13.3).
L'art. 13.4 (della cui legittimità si discute) sancisce che “Laddove non si raggiungesse un accordo sulla modifica delle tariffe/del livello del servizio entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, come specificato nel paragrafo precedente, NH o si riserva il diritto di risolvere ogni tratta non CP_3 competitiva o il ONatto”.
Parte attrice, pertanto, contesta – osserva il Tribunale - l'abusività del termine di 60 giorni previsto dall'art. 13.4 per giungere ad un accordo per la modificazione delle tariffe, in quanto non idoneo a consentire di formulare una controproposta.
ON Nel corpo della sentenza impugnata si precisa che , in realtà, non ha risolto il contratto in applicazione dell'art.
4.3 del contratto di trasporto (disposizione che prevede il diritto delle società convenute di risolvere il contratto ad nutum con un preavviso di 60 giorni), ma in applicazione dell'art. 13.4 da leggere insieme all'art.
4.1. D, secondo cui il contratto poteva essere risolto “Da NH o IV, in conformità con le Clausole 10 Livello del servizio; 13 Competitività; 12 Subappalto”.
pag. 9/59 ON L'art.
4.3 rileva nel presente giudizio, quindi, soltanto perché ha ritenuto di applicare il termine di preavviso di 60 giorni previsto per la risoluzione ad nutum all'ipotesi di risoluzione a seguito della procedura di competitività, in relazione alla quale il contratto non prevedeva, invece, espressamente alcun termine di preavviso.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che le contestazioni formulate da parte attrice siano infondate, atteso che, nel caso in esame, non è ravvisabile un'ipotesi di abuso di dipendenza economica, per come anche confermato ed avvalorato dalle risultanze della
CTU contabile, disposta in corso di giudizio, al fine di acquisire i dati e le informazioni tecniche necessarie per la valutazione delle domande attoree.
Sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria dei contratti stipulati tra le parti e degli esiti degli accertamenti tecnici effettuati dal CTU, il Giudice di primo grado ha ritenuto non sussistere, nel caso di specie, in capo alla una situazione di Pt_2 dipendenza economica giuridicamente rilevante. Ciò in quanto la dipendenza economica presuppone un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi che, nella specie, ad avviso del Tribunale non è configurabile.
Sul punto, il Giudice di prime cure osserva che i contratti in essere fra le parti, complessivamente valutati e da valutare unitariamente (in conformità a quanto dalle stesse parti previsto vds. Accordo Quadro del 2012), risultano equilibrati e soddisfacenti per entrambe le parti (tale circostanza, precisa il Tribunale, è riconosciuta dalla stessa nei suoi scritti difensivi secondo la quale era proprio il contratto di trasporto a Pt_2 riequilibrare a suo favore il contratto di fornitura).
In questa prospettiva, il Giudice di primo grado osserva che, in relazione al contratto di fornitura dei trattori, poteva agevolmente acquistare altri trattori da altri Pt_2 produttori (peraltro a prezzi assai competitivi, come accertato dal Ctu), cosa del resto immediatamente fatta non appena il rapporto con IV si è concluso.
Ne deriva, osserva il Tribunale, che le convenute non erano in grado di impedire l'acquisto del bene essenziale per un'impresa di trasporti su strada, ovvero il trattore e che tale circostanza rende palese, sotto questo profilo, l'assenza di dipendenza economica.
Inoltre, anche avendo riguardo al tenore del contratto di trasporto (da leggersi, per espressa previsione delle parti insieme al contratto di fornitura dei trattori) non emerge la sussistenza di un rapporto di dipendenza economica.
Ciò in quanto, ed non hanno tratto ONoparte_1 ONoparte_2
(apparenti) conseguenze economiche negative dall'interruzione dei rapporti con le convenute, come emerso dalla Ctu, ed, inoltre, il mercato dei trasporti in cui opera
è assai ampio (a livello europeo) e concorrenziale, tanto che l'attrice è stata in Pt_2
pag. 10/59 grado di procurarsi nuovi mercati e nuovi clienti a seguito della cessazione dei rapporti con le convenute.
Il Tribunale rileva quale ulteriore dato rilevante il fatto che era stato contrattualmente previsto che il venir meno di uno soltanto fra il contratto di acquisto dei trattori ed il contratto di trasporto avrebbe comportato automaticamente il venir meno anche dell'altro contratto.
Tale circostanza impediva, pertanto, che fosse obbligata ad acquistare da Pt_2 CP_3 ON dei trattori, allorquando il contratto di trasporti con non era più vigente.
Il Giudice di prime cure ritiene, quindi, che l'insieme dei contratti in essere tra le parti non denota la sussistenza di eccessivi squilibri di diritti ed obblighi, con la conseguenza che la legge sull'abuso della dipendenza economica non può assumere alcun rilievo nella presente fattispecie.
In questa prospettiva, il Tribunale procede ad esaminare e valorizzare gli esti degli accertamenti tecnici peritali, osservando che, come emerso dalla Ctu, nel 2018 il fatturato di ha sostanzialmente tenuto, malgrado l'interruzione ad inizio Parte_1 ON del mese di maggio del contratto di trasporto con .
Tale dato viene letto ed interpretato, nella sentenza impugnata, come elemento in grado di confermare l'assenza di dipendenza economica, avendo parte attrice dimostrato di sapersi immediatamente adeguare alla perdita di un importante cliente (peraltro pure aumentando considerevolmente il numero di dipendenti, da 284,5 a 329, circostanza, per come rileva il Tribunale, incompatibile con la dedotta dipendenza economica), confermando, inoltre, la marginalità operativa dell'anno precedente.
In relazione all'anno 2019, invece, il Tribunale (ripercorrendo gli esiti della CTU) osserva che il fatturato è sì calato di circa il 10% rispetto al 2018, ma il valore aggiunto
è migliorato in percentuale ed il margine operativo è rimasto sostanzialmente stabile.
Ciò in quanto gli utili del 2018 e del 2019 sono calati in conseguenza dei minori dividendi pagati dalle controllate, ma non per cause connesse alla perdita del contratto ON di trasporto con .
Il Giudice di prime cure afferma, quindi, che “i conti economici di Parte_1 quindi, escludono l'esistenza di una situazione di dipendenza economica”.
Quanto a nella sentenza impugnata, si osserva, invece, che il suo ONoparte_1 fatturato negli anni 2018 e 2019 è addirittura aumentato malgrado l'interruzione dei rapporti con le convenute. Con la conseguenza che, “in assenza di più specifiche deduzioni attoree, non può ritenersi provata la sussistenza di conseguenze significative
pag. 11/59 ON nei bilanci successivi all'interruzione del contratto di trasporto con , il che esclude in radice la sussistenza di un rapporto di dipendenza economica”.
Quanto ad il Tribunale osserva che “il fatturato nel 2018 è ONoparte_2 notevolmente aumentato rispetto al 2017, salvo ritornare nel 2019 a livelli di poco inferiori al fatturato 2017, ma con profitti pari a quasi il doppio, ed infatti l'EBID del 2019 è pari al 22% in luogo del 12% del 2017”. Sulla base di tali elementi, il Giudice conclude che “anche con riferimento a tale società, pertanto, in assenza di più specifiche deduzioni attoree, non può ritenersi provata la sussistenza di conseguenze ON rilevanti nei bilanci successivi all'interruzione del contratto di trasporto con , il che esclude in radice, anche in questo caso, la sussistenza di un rapporto di dipendenza economica”.
Nella sentenza impugnata si dà atto che soltanto ha documentato un calo Parte_1 ON di fatturato in conseguenza della perdita del contratto di trasporto con (non integralmente compensato da nuovi clienti). Tuttavia, il Giudice di prime cure osserva che tale perdita non può essere tout court qualificata come prova della dipendenza economica dell'attrice, in quanto in qualsiasi contesto imprenditoriale la perdita di un importante cliente comporta una rilevante perdita di fatturato (e di profitti), con correlata necessità per l'imprenditore di riorganizzare le proprie unità produttiva e le proprie strategie di mercato.
Tale circostanza non implica però di per sé una situazione di dipendenza economica.
A tal fine, si osserva che la dipendenza economica deve essere valutata in una prospettiva diversa dalla mera perdita del fatturato, dovendosi al contrario avere riguardo alla capacità dell'impresa di proseguire nella propria attività economica in modo normale, eventualmente affacciandosi su nuovi mercati e procedendo ad una riorganizzazione interna.
Ciò è quanto avvenuto, ad avviso del Tribunale, nel caso di specie, anche in considerazione del particolare settore in cui la società attrice operava (trasporto e logistica), caratterizzato da forte concorrenzialità, con possibilità di reperire sempre in tempi ragionevoli nuovi clienti e nuovi mercati.
Conferma di ciò viene individuata nel fatto che “è stata in grado di Parte_1 ON assorbire la perdita del cliente concentrandosi su altri settori (ad esempio quello del vetro e del freddo) e continuando ad operare generando importanti marginalità e profitti”.
Tale situazione – afferma il Tribunale – è del tutto incompatibile con l'esistenza di una dipendenza economica giuridicamente rilevante.
pag. 12/59 Nel prendere in considerazione le circostanze ed i dati evidenziati dalla difesa attorea nella prospettiva della lamentata esistenza di una situazione di dipendenza economica, il ON Tribunale evidenzia che “la perdita del cliente ha determinato la necessità per di procedere ad una riorganizzazione interna, di reperire nuovi mercati, di Pt_2 diversamente allocare i propri dipendenti eventualmente provvedendo al licenziamento di alcuni di essi (nel 2018, peraltro, il numero di dipendenti è pure significativamente aumentato malgrado a maggio, ma con comunicazione inoltrata a marzo, il contratto con la convenuta fosse stato risolto, mentre nel 2019 sono calati rispetto al 2018 pur rimanendo ampiamente superiori al 2017, il che confligge con la narrativa di : trattasi, tuttavia, di eventi normalmente correlati alla perdita Pt_2 del più importante cliente, e come tali non sintomatici della dipendenza economica”.
In particolare, dalla Ctu è emerso che, “nel corso del 2018 ha aumentato non Pt_2 solo i dipendenti ma anche, ed in modo considerevole, la propria flotta di trattori, posto che i nuovi acquisti presso altri produttori sono stati quasi 50 in più delle dismissioni come emerso dalle stesse dichiarazioni del Ctp attoreo”. Tali dati evidenziano, ad avviso del Tribunale, “la capacità dell'attrice di assorbire la perdita del ON contratto di trasporto con e di concentrarsi su nuovi settori”.
A ciò si aggiunge, per come rilevato nella sentenza impugnata, che “la tesi per cui centinaia di trattori sarebbero rimasti fermi per alcuni mesi è rimasta sprovvista di alcuna prova (come accertato dal Ctu), ed è pure incompatibile con l'acquisto di nuovi camion presso altri produttori avvenuto proprio nel 2018, camion non tutti destinati al settore del vetro (che secondo la tesi – contestata dalle convenute – di richiederebbero caratteristiche particolari), ma anche al settore generale del Pt_2 comparto trasporto, malgrado una dichiarata eccedenza di quasi 300 trattori ON derivante dall'interruzione del contratto con ”.
Il Tribunale, procedendo nel dettaglio all'esame degli esiti della ctu, osserva, inoltre, che anche i costi accertati dal perito come effettivamente sostenuti da per far Pt_2 ON fronte alla risoluzione del contratto di trasporto con - pari sostanzialmente all'1,3% del fatturato annuo (pag. 182 Ctu) - rappresentano “costi di riorganizzazione che escludono per la loro modesta incidenza l'esistenza di un rapporto di dipendenza economica, ed essendo semmai indice della capacità economica ed organizzativa di di far fronte alla perdita del più importante cliente senza intaccare Pt_2
l'andamento aziendale generale”.
Nella sentenza impugnata si osserva come le obiezioni attoree alle conclusioni cui è giunto il CTU, incentrate sull'omessa analisi di documenti, prodotti nel corso delle operazioni peritali o producibili da parte attrice, sono da ritenersi infondate, in quanto il perito era tenuto ad utilizzare solamente i documenti ritualmente depositati dalle parti entro il termine fissato per le memorie istruttorie.
pag. 13/59 Con la conseguenza che le produzioni documentali attoree effettuate durante le operazioni peritali in quanto finalizzate a provare i fatti costitutivi principali della domanda risarcitoria attorea (supplendo ad un deficit documentale originario) devono ritenersi tardive.
Per lo stesso motivo, afferma il Tribunale, il Ctu si è legittimamente rifiutato di accedere ai sistemi di contabilità analitica e sintetica di in quanto l'eventuale accesso Pt_2 avrebbe introdotto in giudizio elementi di prova non tempestivamente prodotti (e sostanzialmente neppure allegati, se non in termini estremamente generici) da parte attrice.
A ciò si aggiunge che le difese delle convenute hanno sempre contestato legittimamente l'ampliamento dell'universo documentale prospettato nel corso delle operazioni peritali da parte attrice.
Per tali ragioni, non essendo stati ritualmente depositati in atti, il Ctu non ha valutato i bilanci consolidati del gruppo Pt_2
Il Giudice di primo grado conclude, quindi, che i rapporti economici fra le parti non erano tali nel loro complesso da creare una situazione di dipendenza economica.
La valutazione complessiva dei rapporti in essere fra le parti consente di affermare che non emerge un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi in danno di e che le Pt_2 clausole contestate da non possono essere dichiarate nulle, per l'assenza di una Pt_2 situazione di dipendenza economica ed in quanto non espressive di alcun abuso.
In tal senso, si osserva che non può ritenersi abusiva, sia sotto il profilo ON dell'insussistente dipendenza economica che dell'abuso del diritto, la decisione di di attivare la procedura di competitività.
In tesi di parte attrice, tale clausola sarebbe stata attivata allo scopo di escludere dai trasporti affidati, in ritorsione della decisione attorea di non procedere Pt_2 all'acquisto di trattori LNG.
Il Tribunale ritiene tale assunto infondato oltre che indimostrato, trattandosi di facoltà ON usuale nel settore, nonché prevista in tutti i contratti di trasporto stipulati da con i vari vettori.
A tal fine, il Giudice di primo grado evidenzia la presenza di diversi indici che depongono nel senso che l'attivazione della procedura di competitività non abbia avuto carattere abusivo:
pag. 14/59 ON In particolare, il Tribunale osserva che ha attivato la procedura di competitività non solo in relazione alle tratte gestite da ma anche in relazione a tutte le altre Pt_2 tratte gestite a livello europeo da altri operatori.
Tale circostanza, ad avviso del Tribunale, esclude oggettivamente che l'intento primario ON di fosse proprio quello di escludere atteso che l'attivazione congiunta Pt_2 della procedura di competitività a livello europeo si giustifica nell'ottica volta ad ottenere una razionalizzazione dei servizi di trasporto a livello europeo. ON Il Giudice di primo grado, peraltro, osserva che , in forza del contratto di trasporto, invece che attivare la procedura di competitività a livello europeo, avrebbe potuto recedere ad nutum con un preavviso di 60 giorni, soluzione senz'altro più agevole qualora lo scopo perseguito fosse stato effettivamente e solamente quello di escludere
Pt_2
Quanto alle modalità di tenuta delle gare, contesta che la gara sarebbe partita Pt_2 da condizioni inique in quanto l'offerta iniziale di oggetto della valutazione di Pt_2 competitività era calibrata su 4 anni di durata del contratto, mentre quella dei partecipanti alla gara solamente su due.
Tale circostanza non viene ritenuta fondata. Il Tribunale rileva, infatti, che anche poteva partecipare alla gara e, dopo la gara, discutere delle tariffe offerte dai Pt_2 competitori, in tal modo godendo lei stessa del minor termine di durata (e quindi dei minori rischi assunti) delle nuove tariffe offerte.
Gli esiti della Ctu hanno, poi, consentito di evidenziare che le tariffe offerte dai competitori - in una prospettiva di valutazione di insieme, non concentrata su una singola tratta - erano complessivamente più vantaggiose di quelle offerte da
Pt_2 ON Dalle risultanze della Ctu emerge come lo scopo perseguito da nell'attivazione a livello europeo della procedura di competitività fosse quello di consolidare/aggregare i trasporti sulle medesime tratte (cosiddetto bundle) in favore di un unico vettore al fine di ottenere a livello complessivo un abbattimento dei costi. ON Parte attrice ha contestato che , per escludere dai trasporti, avrebbe
Pt_2 indotto i concorrenti ad effettuare delle offerte ribassate sulle tratte da
Pt_2 compensare con aumenti riconosciuti su altre tratte. Il Tribunale osserva che, in relazione all'aggiudicazione ad Arcese, il Ctu ha effettivamente ravvisato che su altre tratte il vettore aggiudicatario ha ottenuto vantaggi che potrebbero compensare i risparmi derivanti dall'acquisizione delle tratte ex Sennonché, si osserva che,
Pt_2 in realtà, anche avrebbe potuto ottenere l'attribuzione delle tratte aggiudicate
Pt_2 ad Arcese con il medesimo risparmio a mezzo bundle se solo avesse partecipato alla gara (cfr. pag. 40 Ctu) o se solo, successivamente all'aggiudicazione, avesse voluto ON discutere le nuove tariffe con , cosa invece non avvenuta.
pag. 15/59 In definitiva, parte attrice avrebbe potuto godere del medesimo vantaggio competitivo di
Arcese, vantaggio competitivo insussistente nel caso in cui i vettori fossero rimasti 2.
Il Tribunale osserva che, in ogni caso, per poter ritenere l'esistenza del disegno ON strategico posto in essere da , secondo quanto prospettato da sarebbe Pt_2 stato necessario che tale meccanismo compensatorio avesse avuto applicazione generalizzata, circostanza anche questa non realizzatasi. ON Infatti, in relazione alle altre 5 procedure di competitività attivate da sulle tratte già gestite da il Ctu non ha riscontrato alcun meccanismo compensatorio. Anzi, Pt_2 il perito ha rilevato la presenza di effettivi risparmi per la convenuta (vds. le CP_1 assegnazioni a ed a particolarmente vantaggiose per la convenuta). CP_11
In questa prospettiva, analizzando nello specifico alcune gare, il Tribunale osserva che
“con riferimento alla gara I1735 va precisato che le tratte assegnate a già Parte_6 ON gestite da hanno comportato per un effettivo risparmio di spesa, non Pt_2 compensato se non in minima parte da aumenti su altre tratte, sicché anche in questo caso non può ritenersi la prova del disegno strategico prospettato dall'attrice; mentre in relazione alla gara I1710 l'assegnazione a ha comportato un piccolo Parte_6 aumento di spesa per la convenuta, che tuttavia viene compensato con assegnazioni ad ON altri vettori (pag. 48 Ctu). Infine, la gara I1801 ha portato a un risparmio economico, per quanto assai modesto, senza alcuna compensazione a favore del vettore risultato aggiudicatario”. ON A ciò si aggiunge l'ulteriore circostanza per cui non sempre ha attribuito le tratte al vettore autore dell'offerta economicamente più bassa, avendo preso in considerazione anche altri criteri (quali la qualità del servizio).
Il Tribunale, effettuando una valutazione complessiva dei rapporti in essere tra le parti, per come si sono svolti e sviluppati ed avendo riguardo alla complessiva regolamentazione contrattuale, afferma che non emerge all'esito delle gare di ON competitività un comportamento abusivo da parte di .
In tal senso, si ribadisce che all'esito delle gare, avrebbe potuto effettuare Pt_2 ancora una controproposta, eventualmente pareggiando o migliorando l'offerta risultata vincitrice. Tuttavia, parte attrice decise di non effettuare alcuna controproposta.
In definitiva, ritiene il Tribunale che la perdita delle tratte è conseguenza dell'esercizio ON legittimo delle procedure di competitività da parte di e della decisione di Pt_2 di non prendere parte prima alle relative procedure e poi alla successiva fase di negoziazione.
In ordine alla contestazione svolta da parte attrice secondo cui il termine contrattuale di
60 giorni, previsto per effettuare una controproposta, sarebbe iniquo perché eccessivamente breve, il Tribunale osserva che tale argomentazione è infondata, in quanto il termine di 60 giorni per la presentazione di una controproposta è da pag. 16/59 considerare commercialmente congruo ed anche perché analogo termine hanno avuto anche gli altri i concorrenti per effettuare le loro offerte.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale conclude che la decisione di ON
di risolvere il contratto di trasporto non può considerarsi arbitraria, apparendo, al contrario, legittima in quanto effettuata nel rispetto di norme contrattuali non abusive e nel contesto di una loro applicazione a sua volta non abusiva. Di conseguenza, si precisa che neppure può invocarsi la nullità delle clausole contestate ex art. 1229 c.c. non essendo ravvisabile dolo o colpa grave nel comportamento delle convenute.
Il Tribunale non ritiene fondato né adeguatamente dimostrato l'assunto attoreo secondo cui la procedura di competitività sarebbe stata avviata come ritorsione della decisione di di non acquistare trattori LNG (ovvero con alimentazione a metano), trattandosi Pt_2 di una circostanza destinata a scontrarsi già con il semplice fatto che siffatta procedura è stata attivata in relazione all'intera rete europea, comprese, quindi, le tratte non gestite da Pt_2
Il Giudice di primo grado afferma, pertanto, che la procedura di competitività seguita da ON
deve essere considerata legittima ed a cascata anche la risoluzione del contratto, in quanto adottata in conformità a norme contrattuali che legittimavano la risoluzione del contratto qualora, a seguito della procedura di competitività, l'offerta tariffaria di non fosse risultata competitiva e nei 60 giorni successivi non si fosse raggiunto Pt_2 un accordo fra le parti, come avvenuto nella fattispecie in esame.
Da ciò consegue che se la condotta delle convenute che ha portato alla risoluzione del contratto di trasporto è da ritenersi legittima, tutti i danni allegati da parte attrice e giuridicamente dipendenti dall'accertamento dell'abusività della risoluzione contrattuale non possono essere addebitati a TT nel caso di specie il requisito CP_12 dell'ingiustizia del danno. Infatti, il danno per essere risarcito, deve essere conseguenza di una violazione contrattuale o di altro fatto illecito.
A tal fine, il Tribunale osserva che la perdita di un cliente importante è sicuramente fonte di danno economico per l'impresa, ma un tale danno può essere ristorato solamente se la perdita è frutto di un'attività illecita, mentre se la perdita è conseguenza di fatti leciti il danno non può che risultare irrisarcibile.
Con riguardo alla contestazione di parte attrice secondo cui il termine di preavviso di 60 giorni sarebbe da considerare abusivo in quanto troppo breve, anche in considerazione degli ingenti investimenti effettuati per l'adempimento della commessa ricevuta da ON
, il Tribunale osserva che, all'esito della Ctu, i costi ovvero le perdite subite da
a causa della risoluzione del contratto di trasposto sono risultate Pt_2 assolutamente gestibili, essendo pari all'1,3% del fatturato annuo.
pag. 17/59 Il Tribunale aggiunge che tale termine era previsto solo per la risoluzione ad nutum, e ON che nel caso concreto lo ha ritenuto applicabile per analogia anche al caso di risoluzione a seguito della procedura di competitività, al fine di non gravare eccessivamente su la quale così ha avuto uno spazio di tempo aggiuntivo per Pt_2 organizzare la propria futura attività economica.
Il termine de quo non può, quindi, essere ritenuto abusivo ai sensi della legge sulla dipendenza economica, nè ai sensi del più generale abuso del diritto posto che la procedura che ha portato alla risoluzione del contratto non è stata condotta in modo abusivo e posto che la clausola è stata oggetto di libera contrattazione fra le parti
(costituite da due grosse imprese commerciali operanti in settori ampiamente concorrenziali).
Inoltre, con valutazione a posteriori, i costi effettivamente sostenuti da sono Pt_2 risultati compatibili con quelli che ordinariamente un imprenditore deve sopportare per la perdita del cliente più importante, il che esclude ulteriormente la natura abusiva o iniqua del termine.
In conclusione, afferma il Tribunale, le domande risarcitorie afferenti i costi fissi per la ON struttura dedicata alla commessa , il fermo macchine, i costi aggiuntivi per il personale dedicato, i maggiori costi per l'acquisto di trattori da altri produttori e la perdita del ramo d'azienda devono essere tutte rigettate in quanto i pregiudizi lamentati da parte attrice sarebbero conseguenza di una legittima decisione delle convenute, non potendo essere qualificati come danni “ingiusti”, in quanto tali risarcibili.
Parte attrice ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno per il ritardo nella consegna di
29 trattori che erano stati ordinati a fine 2017 e che dovevano essere consegnati entro 30 giorni (termine posticipato da a marzo 2018), con conseguente necessità per CP_3 di acquisire da altri trattori ad un prezzo maggiore. Pt_2 CP_13
Tale domanda è stata anch'essa ritenuta infondata dal Tribunale, in quanto i suddetti trattori sono stati in realtà acquistati da un soggetto terzo, ovvero per Persona_3 quanto appartenente al gruppo Pt_2
Il Giudice di primo grado osserva, pertanto, che le attrici non possono dolersi di un danno patito in concreto da un'altra società. Medesime argomentazioni vengono svolte anche in relazione alle penali contrattuali addebitate a e connesse alla Persona_3 riconsegna in ritardo alle società di leasing dei vecchi trattori in attesa della consegna dei nuovi.
Il Tribunale osserva che solamente gli effettivi acquirenti (vale a dire Persona_3 possono dolersi del maggior costo, sostenuto a causa del ritardo nelle consegne imputabili ad , e non le attrici che non hanno sostenuto i maggiori costi e le penali. CP_3
Il Giudice di prime cure quale ulteriore motivo di rigetto della suddetta domanda risarcitoria osserva che la medesima è infondata anche per difetto di prova.
pag. 18/59 Infatti, soltanto nel corso della Ctu, ha prodotto le fatture intestate a Pt_2 Per_3 attestanti i maggiori esborsi sostenuti per gli acquisti dei trattori da .
[...] CP_13
Sennonchè, il Ctu non può acquisire, se non in violazione delle preclusioni istruttorie sancite dal codice di rito, nel corso delle operazioni peritali documentazione comprovante i fatti principali alla base delle domande delle parti.
Il Tribunale, pertanto, evidenzia che poiché la prova del maggior costo sostenuto per l'acquisto dei trattori dalla Volvo attiene alla prova di un fatto principale, la documentazione prodotta solamente nel corso della perizia deve essere considerata tardiva, con conseguente difetto di prova del danno.
Il Tribunale ha, infine, ritenuto assorbita dalla reiezione delle domande in punto abuso di dipendenza economica o del diritto, la domanda con cui parte attrice ha contestato la validità della propria rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa a seguito della decisione della Commissione europea del 19.07.2016 che aveva ravvisato un accordo anticoncorrenziale fra vari produttori europei di trattori in punto prezzi praticati.
Sul punto, il Tribunale osserva che la rinuncia in questione è di per sé atto lecito vertendo su diritti disponibili e che, pertanto, la sua eventuale invalidità presupporrebbe la prova del fatto che essa sia frutto di abuso di dipendenza economica o del diritto.
In ogni caso, si osserva che la domanda è infondata anche per difetto di prova del quantum.
Ciò in quanto, parte attrice al fine di determinare il quantum ha considerato una maggiorazione illegittima del 15% sui prezzi di acquisto praticati da a CP_3 Pt_2
“traendo tale percentuale non già da accertamenti della Commissione europea o da valutazioni specifiche sugli acquisiti operati da parte attrice, ma da stime tratte da associazioni di categoria (che avevano allegato una maggiorazione oscillante fra il 10 ed il 33%)”.
Tale criterio, afferma il Tribunale, risulta essere del tutto generico ed inconferente in quanto non tiene conto delle effettive politiche di prezzo praticate da a CP_3 Pt_2 la quale, in effetti, ha sempre acquistato i trattori a prezzi assai scontati (anche di oltre il
50%) rispetto a quelli di listino, pur trattandosi di grande operatore che procedeva con grossi acquisti (la circostanza è riconosciuta pure dal Ctp attoreo nella relazione di cui al doc. n. 56 prodotto da , sicché non vi è alcuna prova che, in concreto, Pt_2 Pt_2 sia stata vittima dell'accordo sui prezzi ritenuto illecito dalla Commissione europea, ragion per cui tale domanda risarcitoria deve essere rigettata anche per questo motivo.
Il Tribunale ha poi rigettato anche le domande riconvenzionali di parte convenuta.
Con particolare riguardo al danno lamentato da per il mancato acquisto da parte di CP_3 di tutti i trattori previsti nel contratto di fornitura del 2017, per un mancato Pt_2
pag. 19/59 incasso di € 30.200.00,00, il Tribunale osserva che la domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento in quanto, in forza dell'art. 4 dell'Accordo Quadro di
Collaborazione Strategica sottoscritto in data 7 dicembre 2012 (rubricato: clausola di collegamento), il venir meno del contratto di trasporto per qualsiasi causa determinava anche il venir meno del contratto di fornitura.
ON Ne deriva che con la risoluzione da parte di del contratto di trasporto automaticamente è venuto meno anche il contratto di fornitura ed non può più CP_3 chiedere l'adempimento di un contratto strettamente collegato con quello di trasporto.
Il Tribunale osserva che milita nel senso del rigetto della domanda risarcitoria in esame anche la circostanza per cui tale domanda risulta sprovvista di prova in relazione al quantum, avendo la convenuta – osserva il Tribunale - dedotto come danno il mancato ricavo, mentre il danno effettivo è dato dal mancato profitto, voce di cui tuttavia non vi
è menzione né allegazione negli atti di parte convenuta.
Analogamente vengono rigettate anche le domande risarcitorie aventi ad oggetto i danni da saturazione della produzione, da omessa vendita di ricambi e da mancata esecuzione della manodopera in relazione ai trattori non venduti.
Il Tribunale ritiene, infine, inesistente il danno da maggiori costi sostenuti da parte convenuta nei trasporti affidati a prima della risoluzione del contratto (danni Pt_2 determinati da tariffe più alte rispetto a quelle dei concorrenti, con conseguente lesione della clausola di competitività prevista dall'art. 13 del contratto di trasporto). ON Ciò in quanto la citata clausola attribuiva a , nel caso non ritenesse più competitive le tariffe di la possibilità di attivare la procedura di competitività (come poi Pt_2 avvenuto fra fine 2017 ed inizio 2018), ma prima della conclusione di siffatta procedura le tariffe applicate da erano del tutto valide in quanto liberamente concordate Pt_2 dalle parti.
Anche la domanda di risarcimento del danno reputazionale conseguente al minor numero di trattori IV in circolazione ed alla correlata minor quota di mercato, avanzata da parte convenuta, viene ritenuta infondata sia perché il meccanismo dell'art. 4 dell'accordo ha reso legittima la decisione di di non completare gli acquisti Pt_2 previsti dal contratto di fornitura, sia perché non ha dato alcuna prova del danno CP_3 asseritamente patito, limitandosi ad asserzioni del tutto generiche.
2) I motivi di appello.
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
Le società appellanti – dopo aver ripercorso in fatto i rapporti di collaborazione e contrattuali intercorsi con le appellate (cfr. pagg.
3-23 cui per ragioni di sintesi espositiva si rinvia) - con il primo motivo di appello, impugnano la sentenza nella pag. 20/59 parte in cui ha escluso che sia ravvisabile un'ipotesi di abuso di dipendenza economica, per il fatto che non esisteva una situazione di dipendenza economica giuridicamente rilevante in sfavore del CP_14
Parte appellante evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nel sottolineare che è la stessa ad affermare che il rapporto sarebbe stato sempre Pt_2 bilanciato nel suo complesso.
La circostanza che alla conclusione del contratto di fornitura sia sempre seguita la conclusione del contratto di trasporto non implica, in tesi di parte appellante, che gli interessi delle parti fossero automaticamente bilanciati per tutta la durata del rapporto.
Parte appellante contesta che non può considerarsi di per sé bilanciato per un Pt_2 rapporto in cui nel 2017 il cliente rappresenta quasi il 30% del fatturato di CP_3
Si tratterebbe di cliente pressoché insostituibile, considerata anche la Pt_2 peculiarità settoriale (automotive) e geografica (bacino di carico concentrato presso i produttori di componentistica auto nel nord-ovest, con forte sbilanciamento sulla provincia di Torino).
Inoltre, nel 2017 con il Framework Supply Agreement la flotta - il cui 65% era Pt_2 già composto da veicoli IV – era diventata mono brand , così rafforzando il CP_3 ruolo di quale casa produttrice del trattore. Ciò confermerebbe, in tesi di parte CP_3 appellante, la posizione di squilibrio a favore di , quale fornitore strategico del CP_3 principale asset tecnologico utilizzato da un'azienda di trasporto.
L'appellante evidenzia che l'acquisto di un trattore instaura tra le parti un rapporto destinato a durare nel tempo attraverso i servizi di assistenza e manutenzione, le garanzie, l'andamento delle quotazioni del veicolo sul mercato dell'usato.
La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare tutti questi aspetti indispensabili per qualificare il complesso contrattuale unitario, finalizzato al bilanciamento nei rapporti tra le parti.
Parte appellante rileva che se è vero che la situazione di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge numero 192 del 1998 va intesa, non come mera asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma come eccessivo squilibrio, è altrettanto vero che il giudice di primo grado ha omesso ogni indagine a riguardo.
In tesi di parte appellante, il Tribunale avrebbe omesso ogni analisi critica delle disposizioni contrattuali, in particolare, degli articoli 4.3, 13.3, 13.4 e 4.1 D, non avendo effettuato alcuna indagine sulla loro effettiva portata precettiva.
Il Tribunale non avrebbe rilevato l'eccessivo squilibrio contrattuale dovuto al fatto che ON l'art.
4.3 del contratto di trasporto attribuiva a il potere di recedere unilateralmente pag. 21/59 da un contratto di trasporto, implicante un fatturato stimato in euro 25.000 su base annua.
L'appellante in ordine all'affermazione per cui poteva facilmente acquistare Pt_2 altri trattori presso altri produttori, peraltro, a prezzi competitivi, come accertato dal
CTU, contesta che a carico di esisteva un impegno di esclusiva ovvero un Pt_2 impegno ad acquistare esclusivamente veicoli per il rinnovo e/o l'ampliamento del CP_3 proprio parco veicoli.
Il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare tale impegno, pur essendosi preoccupato di evidenziare che il contratto di trasporto era privo di esclusiva a favore di
Pt_2
Inoltre, l'appellante evidenzia che il CTU nella risposta al quesito numero 2 ha in realtà accertato che, nel periodo maggio- dicembre 2018, ha acquistato trattori da Pt_2 altri operatori ( e Mercedes) ad un maggior costo rispetto ai prezzi già concordati CP_13 con (cfr. pagg. 60-61 CTU). CP_3
In ordine alla circostanza per cui era contrattualmente previsto che il venir meno di uno soltanto fra il contratto di acquisto dei trattori ed il contratto di trasporto comportava automaticamente anche il venir meno dell'altro contratto, valorizzata dal Tribunale in quanto tale automatismo era idoneo ad impedire che fosse obbligata ad Pt_2 ON acquistare da dei trattori, allorquando il contratto di trasporto con non era CP_3 più vigente, parte appellante contesta che tale elemento non può deporre a favore di
IV.
Infatti, in tesi di parte appellante, se poteva disfarsi del contratto di trasporto a CP_3 proprio piacimento, così liberando anche dall'acquisto dei veicoli, Pt_2 Pt_2 rimaneva comunque vincolata ai IV per la natura stessa dell'oggetto della fornitura, trattandosi di beni durevoli, con vita utile almeno pari a 5 anni.
Parte appellante osserva che il Tribunale non ha preso in considerazione la circostanza che i camion (beni strumentali) si utilizzano per anni e richiedono un'assistenza ed una serie di servizi che mantengono legata ad anche oltre la scadenza del Pt_2 CP_3 contratto di trasporto.
Parte appellante osserva che se il Tribunale avesse correttamente esaminato gli elementi acquisiti ed applicato la normativa di riferimento avrebbe accertato un'oggettiva ON posizione di dipendenza di nei confronti di e , ai sensi dell'articolo Pt_2 CP_3 ON 9 della legge n. 192 del 1998, avendo e imposto la propria predominante CP_3 posizione contrattuale ed avendo ridotto la capacità di di ottenere condizioni Pt_2 contrattuali favorevoli.
pag. 22/59 Con specifico riguardo al contratto di trasporto, le società appellanti osservano che ON
e hanno imposto condizioni contrattuali gravose e vessatorie che CP_3 Pt_2 non ha potuto rifiutare né negoziare. Il riferimento è in particolare al combinato disposto delle clausole dedicate alla Competitiveness (articolo 13) e alla Termination (articolo 4) che ha esposto al rischio di subire la risoluzione del contratto in modo Pt_2 arbitrario, con un preavviso di soli 60 giorni e senza alcuna responsabilità a carico di
, come per l'appunto verificatosi tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. CP_3
L'appellante osserva che la clausola sulla competitiveness, prevedendo soltanto 60 giorni per raggiungere un “agrement on the rates/service level modification”, non garantisce al trasportatore un adeguato periodo di tempo per presentare un Pt_2 piano di ripristino della competitività.
ON Analogamente, la clausola sulla termination attribuendo ad e il diritto di CP_3 risolvere il contratto di trasporto “in any moment with a sixty days prior written notice”
(art. 4.3) non riconosce al trasportatore un lasso temporale idoneo a consentirgli di recuperare l'esposizione finanziaria cui è stato indotto nella prospettiva di durata nel tempo del Transport agreement.
Parte appellante insiste affinché tali disposizioni siano dichiarate nulle ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 192 del 1998.
Per quanto riguarda, invece, la fornitura le società appellanti osservano che è già stato accertato dalla Commissione europea, con la decisione del 19 luglio 2016, il comportamento anticoncorrenziale di per avere concluso con altri costruttori di CP_3 autocarri accordi collusivi in materia di prezzi degli autocarri e sul trasferimento ai clienti dei costi delle tecnologie di riduzione delle emissioni, necessarie per conformarsi alle norme europee.
Parte appellante osserva che appena firmato il framework supply agreement per la fornitura dei 610 trattori stradali in data 16 Marzo 2017 e mentre si era in attesa di formalizzare anche l'estensione del contratto di trasporto fino al 31 dicembre 2020, poi ON sottoscritta soltanto il 17 maggio 2017, e hanno preteso, come per il passato, CP_3 la rinuncia da parte di ad ogni richiesta risarcitoria per i danni causati dal Pt_2 comportamento anticoncorrenziale, prima di formalizzare l'estensione del contratto di trasporto.
Parte appellante contesta che IV hanno sostanzialmente condizionato l'estensione del contratto di trasporto anche alla preventiva rinuncia da parte di Pt_2 al risarcimento del danno causato dal comportamento lesivo, accertato dalla
Commissione Europea.
pag. 23/59 Tale questione non sarebbe stata, in tesi di parte appellante, neppure affrontata nel paragrafo numero 2 della sentenza impugnata.
Parte appellante contesta, quindi, che il Tribunale di Torino non ha rilevato l'eccessivo ON squilibrio di diritti e di obblighi che e hanno determinato in danno di CP_3
Pt_2
Le società appellanti aggiungono, inoltre, che il giudice ha omesso di considerare che per le tratte maggiormente richieste da IV il gruppo aveva negli anni Pt_2 costituito una vera e propria azienda dotata di un'organizzazione complessa di beni e servizi e che tale ramo d'azienda è stato perduto nel 2018, per effetto dell'interruzione anticipata del rapporto commerciale con IV.
Parte appellante contesta che il Giudice ha escluso il rapporto di dipendenza economica sulla base di una lettura superficiale del solo conto economico delle tre società appellanti.
La sussistenza della situazione di dipendenza economica sarebbe stata esclusa senza adeguata motivazione, sulla base di dati di bilancio estrapolati dalla CTU, ma senza la specificazione di un criterio logico esplicativo.
Con riguardo alla società ed alla società parte appellante ONoparte_1 CP_2 osserva che esse hanno attutito il colpo della perdita del lavoro sostituendo quel CP_3 fatturato con servizi di trasporto a vantaggio di altre società del gruppo, che si è adoperato per far lavorare le due società come subfornitori di trasporto. Parte appellante osserva che se non è fallita lo si deve soltanto alle attività vetro che il gruppo CP_2 le ha affidato. Pt_2
In assenza della risoluzione del contratto da parte di IV, il fatturato incrementale del vetro avrebbe potuto dare origine ad una importante crescita del gruppo che invece non c'è stata. Pt_2
Quanto alla è emersa la riduzione subita tra il 2017 e il 2018 nel fatturato Parte_1 della divisione General Cargo, l'apparente tenuta del fatturato cui fa riferimento la sentenza impugnata sarebbe dovuta solo alla compensazione tra minori ricavi General
Cargo e maggiori ricavi vetro;
questi ultimi, però, obietta parte appellante non sono nuovi ricavi essendo ascrivibili non ad una presunta capacità di di reagire alla Pt_2 perdita del cliente , come sostenuto dal giudice di primo grado, ma all'acquisizione CP_3 dalla controllata Eurostock s.r.l. delle attività connesse alla logistica, alla lavorazione e al trasporto del vetro, effettuata il 31 ottobre 2017 come mera operazione interna al gruppo per motivi di razionalizzazione dei costi.
Parte appellante lamenta che anche il dato sull'evoluzione del numero dei dipendenti è stato distorto. Si evidenzia che il ramo d'azienda acquisito a fine 2017 contava 56
pag. 24/59 persone che già facevano parte del gruppo e sono state computate nella forza Pt_2 lavoro anno 2018, mentre hanno concorso al numero medio dipendenti 2017 per soli
2/21. Il dato depurato da tale operazione interna comporterebbe una media di 275 indipendenti nel 2017 e di 273 dipendenti nel 2018 e non confliggerebbe con la narrativa di per come erroneamente ritenuta in sentenza. Pt_2
Le appellanti contestano anche il richiamo dei dati relativi ad un asserito aumento in modo considerevole della flotta trattori.
Sul punto, le appellanti affermano, richiamando la memoria tecnica attorea del 15 gennaio 2021, che, nel periodo in esame, ha acquistato 113 trattori dediti al Pt_2 vetro e ne ha venduti 32 dello stesso tipo, con un saldo netto di 81 camion, e che tale incremento si giustifica alla luce dell'incremento del fatturato vetro tra il 2017 e il 2018 di oltre il 50%, invece nel periodo in esame ha acquistato 51 camion, dediti al Pt_2
General cargo, e ne ha venduti 87 con un saldo netto negativo di 36 camion. Tale decremento è stato eseguito in ragione della perdita della commessa . CP_3
L'appellante aggiunge che i nuovi trattori immatricolati dopo la risoluzione del contratto
IV sono stati ordinati prima della termination.
Si osserva che se non avesse avuto uno straordinario successo nel settore del Pt_2 vetro, con nuovi clienti acquisiti in Europa, sarebbe stata in serissime difficoltà. Il fatturato dell'attività vetro non potrebbe essere considerato nuovo ed alternativo al fatturato perduto a causa di IVECO/NH.
A tal fine, si evidenzia che il trasporto di un materiale fragile come il vetro richiede una flotta speciale di rimorchi, in quanto il vetro si trasporta nel rimorchio trainato e non nella cabina del camion.
Gli appellanti osservano anche che è sbagliato considerare la logistica del freddo come una valida alternativa al General Cargo in quanto si tratta di servizi di magazzino refrigerato e non di trasporto e dunque di attività di mero stoccaggio che impiega poche unità di personale.
Parte appellante contesta che per far fronte alle conseguenze finanziarie, anche in considerazione degli investimenti che aveva fatto in esecuzione del contratto di Pt_2 fornitura, si trovò nell'estate 2018 anche nella necessità di reperire Pt_2 finanziamenti straordinari (vds. pag. 42 dell'atto di appello).
Parte appellante lamenta che nel 2018 la situazione finanziaria di tra nuovi Pt_2 debiti ed erosione di liquidità si deteriorò di 37,9 milioni di euro in un solo anno.
pag. 25/59 sarebbe sopravvissuta non perché il settore competitivo offriva alternative, ma Pt_2 perché sono state investite anche risorse personali dei soci per sviluppare la flotta adatta al vetro.
Con il secondo motivo di appello si impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso che possa ritenersi abusiva, sia sotto il profilo dell'insussistenza della dipendenza ON economica che dell'abuso del diritto, la decisione di dì attivare la procedura di competitività.
La sentenza viene impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che tutto ciò risulta palese dalle risultanze della ctu.
L'appellante osserva che la valutazione circa l'eventuale antigiuridicità del comportamento tenuto da IV andava effettuata ex ante e a prescindere dall'esito della procedura di competitività.
Parte appellante afferma che non può essere rilevante il fatto valorizzato dal giudice di prime cure secondo cui la competitiveness è una facoltà usuale nel settore prevista, ON peraltro, in tutti i contratti di trasporto stipulati da con i vari vettori e finalizzata all'ottenimento di una razionalizzazione dei servizi di trasporto a livello europeo.
Inoltre, anche i diversi indici valutati dal Giudice di primo grado per escludere che l'attivazione della clausola di competitività abbia avuto carattere abusivo sarebbero del tutto inconsistenti.
Per quanto riguarda la circostanza che l'attivazione della procedura di competitività a fine 2017 ha riguardato non solo le tratte gestite da ma anche tutte le altre Pt_2 tratte gestite a livello europeo da altri operatori, si osserva che il Giudice ha omesso di rilevare che mentre le tratte gestite dagli altri operatori erano prossime alla scadenza contrattuale, le tratte affidate a erano state appena rinnovate. Pt_2
Inoltre, la circostanza per cui anche aveva la possibilità di partecipare alla gara Pt_2
e dopo la gara di discutere delle tariffe offerte dai competitori, non sarebbe rilevante, in quanto il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare i motivi per i quali non ha partecipato alla gara. Pt_2
Sarebbero evidenti le ragioni per cui non poteva accettare un contratto a due Pt_2 anni essendosi impegnata a differenza degli altri ad acquistare centinaia di camion ed avendone già ritirati e pagati oltre 200, peraltro, senza buy back.
ON Parte appellante lamenta le modalità con cui le ha tolto le tratte già assegnate con il contratto di trasporto, attivando la clausola di competitività come ritorsione al rifiuto di acquistare i trattori LNG IV. Sennonché su tali aspetti mancherebbe ogni decisione.
pag. 26/59 Parte appellante contesta, poi, che l'esito della CTU in risposta al quesito numero 1, relativo alle quattro gare indette da IV per i servizi di trasporto, confermerebbe semmai le tesi di parte attrice.
In tesi di parte appellante, quand'anche e avessero davvero discusso delle Pt_2 CP_3 tariffe e/o del livello del servizio per assumere ogni iniziativa correttiva appropriata, mai avrebbero potuto raggiungere un accordo, avendo il ctu appurato che senza l'esclusione di non avrebbe tratto beneficio. Pt_2 CP_3
Inoltre, afferma parte appellante non sarebbe stato possibile avviare un confronto sui risultati delle RFQ come previsto dall'articolo 13.3 del Transport Agreement per cercare di raggiungere un agreement on the rates/level modification.
Infatti, a fronte della richiesta del tutto ragionevole di di estendere il confronto Pt_2 all'intero rapporto commerciale inter partes e dunque anche al framework supply ON agreement, con la comunicazione del 9 Marzo 2018 ha chiuso ogni possibilità di trattativa, procedendo alla risoluzione del contratto di trasporto.
Il giudice di primo grado, pur consapevole della clausola di collegamento di cui ON all'articolo 4 dell'Accordo Quadro, nel valutare la decisione di di attivare la clausola di competitività e poi risolvere il contratto di trasporto, avrebbe ritenuto ON apprezzabile soltanto l'interesse della , non attribuendo alcun rilievo alla vessazione intenzionalmente perpetrata ai danni di e finalizzata a costringere Pt_2
a rivedere la sua posizione sull'acquisto massiccio di almeno 1000 trattori Pt_2 stradali LNG.
In tesi di parte appellante, il rifiuto di addivenire ad un accordo tra l'estate e l'autunno del 2017 sulla transizione massiccia al gas della flotta Lannutti avrebbe agito da detonatore di un piano già predisposto. Soltanto in questa prospettiva si spiegherebbe la mancata disponibilità di (responsabile della Supply Chain di IV), CP_5 nel novembre 2017, di tentare una rinegoziazione con la e la sua ferma Pt_2 determinazione nel promuovere una procedura competitiva (RFQ) formale e strutturata.
L'appellante afferma che l'intento ritorsivo emergerebbe dallo scambio di messaggi whatsapp tra e di del 17 novembre 2017. Parte_2 Testimone_2 CP_3
Dalla risposta di risulterebbe che l'avvio della procedura di competitività è stato Tes_2 determinato dalle resistenze incontrate da nel forzare alla piena CP_3 Pt_2 transizione al gas.
Peraltro, le condizioni di , afferma parte appellante, non erano limitate all'acquisto CP_3 dei 30-40 mezzi che sarebbero stati utilizzati per eseguire i trasporti IV sulla direttrice Spagna e per i quali aveva già dato la disponibilità all'acquisto, ma Pt_2
pag. 27/59 erano tali da costringere ad effettuare la transizione al gas dell'intera flotta del Pt_2 gruppo.
Le società appellanti contestano che, nel medesimo periodo di novembre 2017, ha CP_3 anche posto in essere atteggiamenti di ostruzionismo nella fornitura di veicoli, ritardando la consegna dei trattori da ultimo ordinati da il quale ha CP_15 dovuto comprare camion da altri produttori, per poter adempiere agli obblighi assunti con clienti terzi.
In ordine all'affermazione effettuata dal Tribunale secondo cui il termine contrattuale di
60 giorni previsto per fare una controproposta ai sensi dell'articolo 13.5 del contratto di trasporto era adeguato ed, in ogni caso, analogo a quello avuto dai concorrenti per effettuare le loro offerte, parte appellante lamenta che a differenza degli altri Pt_2 concorrenti, che erano giunti a scadenza contrattuale, aveva da pochi mesi sottoscritto i contratti di fornitura e di trasporto.
Con il terzo motivo di appello la sentenza del Tribunale di Torino viene impugnata anche nella parte in cui ha concluso che non può invocarsi la nullità delle clausole contestate ex art 1229 c.c., non essendo ravvisabile dolo o colpa grave nel comportamento delle convenute. Parte appellante contesta che nessuna limitazione di ON responsabilità può legittimamente opporsi da parte di e , ai sensi di quanto CP_3 previsto dagli articoli 13.5 e 4.4 del contratto di trasporto, trattandosi di clausole di esonero da responsabilità che escludono del tutto il diritto di al risarcimento Pt_2 del danno in qualunque caso di termination ai sensi dell'articolo 13.
Tali clausole dovrebbero essere dichiarate nulle ai sensi dell'art 1229 comma 1, c.c.
Con il quarto motivo di appello la sentenza del Tribunale di Torino viene impugnata anche nella parte in cui ha concluso che i danni lamentati dalla non possono Pt_2 essere risarciti. Parte appellante contesta che se il Giudice avesse correttamente ricostruito i fatti di causa, avrebbe constatato il comportamento gravemente abusivo delle convenute e riconosciuto l'ingiustizia dei danni patiti dal gruppo Pt_2
A tal fine parte, appellante contesta quanto affermato dal giudice secondo cui i costi effettivamente sostenuti dalla sono compatibili con quelli che ordinariamente Pt_2 un imprenditore deve sopportare per la perdita del cliente più importante. Tale valutazione sarebbe fondata soltanto sulla circostanza che all'esito della CTU, i costi ovvero le perdite subite dal gruppo a causa della risoluzione del contratto di Pt_2 trasporto, sono risultate gestibili, essendo pari all'1,3% del fatturato annuo.
Sennonché osserva l'appellante la ctu ha avuto ad oggetto soltanto alcune delle voci dei danni patiti dal gruppo e solo limitatamente al danno emergente.
pag. 28/59 Inoltre, il Giudice avrebbe confuso il concetto di costi, così come esaminati dal perito, con il concetto di investimenti rispetto ai quali un termine di 60 giorni non può che apparire incongruo.
Il Tribunale non avrebbe esaminato l'ulteriore doglianza delle appellanti relativamente al mancato rispetto del termine di 60 giorni che controparte aveva comunque riconosciuto alla con lettera del 9 Marzo 2018. Pt_2
ON Ciò in quanto, aveva iniziato ad affidare ad un altro trasportatore ordini di trasporto spettanti alla già dal 9 Aprile 2018 (vds. doc. 31). Pt_2
Le appellanti chiedono, quindi, la riforma della sentenza a affinché sia riconosciuto al gruppo il risarcimento di tutti i danni ingiustamente patiti. Pt_2
Con il quinto motivo di appello si impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato assorbita la contestazione di circa la validità della propria rinuncia a far valere Pt_2 qualsiasi pretesa a seguito della decisione della Commissione europea del 19 luglio
2016, che aveva ravvisato un accordo anticoncorrenziale tra i vari produttori europei di trattori in punto prezzi praticati.
Parte appellante rileva che proprio tale rinuncia sarebbe la prova lampante dell'eccessivo squilibrio contrattuale a danno di e della condotta abusiva di Pt_2
IV.
Il sarebbe stato costretto a sottoscrivere la liberatoria richiesta da CP_14 CP_3 per non perdere il prolungamento del contratto di trasporto.
Ciò sarebbe dimostrato dalla cronologia degli eventi e dallo scarto temporale tra i contratti di fornitura e di trasporto (vds. pagg. 67 e 68 atto di appello). La rinuncia sarebbe stata imposta senza alcuna negoziazione con , quale condizione per la CP_3 prosecuzione del rapporto.
Per quanto riguarda le carenze in punto di quantificazione del danno, evidenziate nel corpo della sentenza impugnata, le appellanti osservano che, fin dall'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, hanno allegato di aver acquistato nel periodo di interesse preso in esame dalla commissione europea (anni dal 1997 al 2011) numero 441 camion IV per una spesa complessiva di euro 29.103.045,00, come poi documentato con il parere elaborato dal dott. prodotto con la memoria ex art 183, Persona_4 comma 6, numero 2 c.p.c. del 3 giugno 2020 (doc. 56).
In ogni caso, parte appellante osserva che il giudice avrebbe potuto procedere ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Per quanto riguarda i danni subiti dal gruppo parte appellante osserva che le Pt_2 componenti e le singole voci di danno sono state individuate e quantificate fin dall'atto pag. 29/59 di citazione in primo grado, per poi essere ulteriormente analizzate e documentate con il parere elaborato dal dott. (nominato ctp) prodotto con la seconda Persona_4 memoria istruttoria del 3 giugno 2020.
Parte appellante osserva che la ctu non può ritenersi esaustiva e che in ogni caso i documenti prodotti e l'analisi della fattispecie compiuta dal dott. Per_4 consentivano al Tribunale di avere sufficienti elementi per procedere ad una corretta liquidazione di danni economici subiti dal gruppo Pt_2
Con specifico riguardo al danno emergente complessivamente quantificato in euro
15.182.629,00 parte appellante alle pagine da 72 a 77 (cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva), procede ad individuare le singole perdite concernenti: l'acquisto di camion a prezzi maggiorati, i costi per il mantenimento della struttura dedicata, i fermi macchina ed il personale.
Analogamente, per quanto riguarda il danno patrimoniale da lucro cessante, le società appellanti individuano e specificano alle pagine da 77 a 82 (cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva) i pregiudizi rientranti in tale voce di danno e conseguenti all'indebita attivazione da parte di IV della clausola competitiveness di cui all'articolo 13 dell'Agreement del 15 luglio 2015, per un ammontare di complessivi euro
26.681.580,00.
In considerazione dei suesposti motivi di impugnazione le società appellanti insistono nella richiesta di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante per un importo complessivo di euro 41.864.209,00 ovvero da quantificarsi in via equitativa ex articolo
1226 cc.
Parte appellante per mero scrupolo difensivo insiste nell'ammissione delle istanze di prova testimoniale formulate con la terza memoria istruttoria del 23 giugno 2020.
3) La difesa delle parti appellate.
Le appellate e si sono costituite in CP_3 ONoparte_4 giudizio chiedendo il rigetto del proposto atto di appello e proponendo appello incidentale condizionato.
Preliminarmente le appellate osservano che la CTU ha smentito la tesi di parte ON appellante secondo cui la e la avrebbero deciso arbitrariamente di risolvere CP_3 il contratto di trasporto inter partes, al fine di far fuori nascondendosi dietro Pt_2 una procedura apparentemente di mercato.
In questa prospettiva, le appellate premettono in fatto che per diversi anni le parti hanno intrattenuto rapporti commerciali in base a due contratti di durata, periodicamente rinegoziati e rinnovati.
pag. 30/59 In particolare, con plurimi e consecutivi contratti di fornitura (2013, 2015 e 2017) le appellate vendevano veicoli al gruppo e quest'ultimo con plurimi e consecutivi Pt_2 contratti di trasporto (2013, 2015 e 2017) forniva loro servizi di trasporto e logistica.
Le appellate osservano che i due contratti erano collegati sul piano negoziale, in base ad un accordo quadro del 2012, che imponeva alle parti l'obbligazione reciproca di assicurare adeguati livelli di competitività (vds. artt. 2.4, 3.2 e 5.2 dell'accordo quadro).
Orbene, il gruppo ha sempre ritenuto molto conveniente e competitivo il Pt_2 rapporto di fornitura, tanto da non averne contestato mai le condizioni economiche.
Le appellate deducono di aver chiesto la verifica della convenienza delle tariffe applicate dalle appellanti nel contratto di trasporto.
Pertanto, le appellate hanno avviato la procedura competitiva prevista dal contratto di trasporto, manifestando l'intenzione al gruppo con ampio anticipo e invitandolo Pt_2 ripetutamente a prendervi parte al fine di poter continuare a lavorare insieme (vds. i messaggi whatsapp sub doc. 21 allegato al fascicolo di primo grado del gruppo
. Pt_2
Le appellanti, tuttavia, hanno rifiutato di partecipare a tale procedura pur avendo le appellate (prima, durante e dopo il suo svolgimento) fornito molteplici occasioni al gruppo di adeguare le proprie tariffe a quelle di mercato. Pt_2
Soltanto dopo aver constatato l'indisponibilità del gruppo a concedere la Pt_2 riduzione delle proprie tariffe a quelle di mercato, le appellate hanno risolto il contratto di trasporto, all'epoca vigente, in conformità all'articolo 13, dandogli un ulteriore preavviso di 60 giorni.
Le appellate lamentano che il gruppo si sarebbe reso anche inadempiente alle Pt_2 obbligazioni previste dal contratto di trasporto, rifiutando di acquistare i restanti 380 veicoli che ne costituivano oggetto e, quindi, rifiutandosi di pagare ad il CP_3 corrispettivo pari ad oltre 30 milioni di euro.
Al fine di meglio ricostruire, in fatto, i rapporti contrattuali tra le parti, le appellate ON osservano che e sono leader nelle attività di sviluppo, produzione, vendita e CP_3 assistenza di una vasta gamma di veicoli leggeri, medi e pesanti a uso agricolo, ON industriale e speciale e che in data 31 dicembre 2021, e hanno concluso CP_3 un'operazione di scissione all'esito della quale, a partire dal 1° gennaio 2022 è CP_3 ON divenuta una società quotata indipendente dal gruppo .
Le appellate precisano che il gruppo è attivo fin dal 1963 ed è leader europeo Pt_2 nel settore del trasporto merci su strada, nonché dei servizi collegati al trasporto e alla pag. 31/59 logistica, offrendo servizi in tutta Europa e disponendo di centri operativi nei principali paesi europei.
Le affermazioni delle odierne appellanti secondo cui il rapporto di collaborazione inter partes sarebbe stato caratterizzato da un'oggettiva posizione di dipendenza di Pt_2 ON nei confronti di e sarebbero smentite dal testo dei contratti, dalle relative CP_3 negoziazioni e dai vari documenti allegati in giudizio.
A tal fine, le appellate richiamano l'Accordo Quadro di collaborazione strategica del
2012, sottoscritto tra le parti in data 7 dicembre 2012.
L'operazione negoziale, osservano le appellate, rispondeva all'interesse comune delle parti di stabilire una cooperazione strategica, prevedendo che nel periodo Pt_2
2013-2017 avrebbe rinnovato il proprio parco veicoli con l'acquisto graduale di circa
500 veicoli IV, mentre avrebbe affidato incarichi per trasportare le proprie CP_3 merci fino alla scadenza dell'accordo quadro, vale a dire il 31 dicembre 2017, ed al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato annuo.
Il rapporto inter partes avrebbe dovuto essere ispirato alle linee guida di cui all'accordo quadro che imponeva alle parti di assicurare reciprocamente adeguati livelli di competitività e conseguenti variazioni dei prezzi in buona fede (vds. artt. 2.4; 3.2 e 5.5. dell'Accordo Quadro).
Le appellate precisano che nel 2013, in esecuzione dell'Accordo Quadro, e Pt_2
hanno sottoscritto due contratti di trasporto con durata biennale, con cui la CP_3 CP_3 si era impegnata ad affidare alla incarichi per il trasporto delle proprie merci su Pt_2 diverse tratte.
Questi contratti contenevano la cosiddetta clausola di competitività, in conformità all'articolo 3.2 dell'accordo quadro, prevedendo un meccanismo volto ad assicurare che i fornitori di IV offrissero condizioni economiche concorrenziali, attribuendo anche il diritto al gruppo di adeguare le proprie tariffe a quelle di mercato ed alla Pt_2 CP_3 di risolvere l'Accordo quadro, nel caso in cui il gruppo non avesse adeguato le Pt_2 proprie tariffe a quelle di mercato.
L'articolo 8.3 dei contratti di trasporto, in conformità all'accordo quadro (art. 3.7), precisava che il gruppo avrebbe esercitato la propria attività a favore di Pt_2 CP_3 su base non esclusiva.
Successivamente, in data 28 maggio 2015, le parti hanno concordato le condizioni riguardanti la fornitura di 275 veicoli IV per il triennio 2015-2017 (contratto di fornitura 2015).
pag. 32/59 Il contratto di fornitura 2015 attribuiva al gruppo un diritto di retrocessione Pt_2
(c.d. buy back), cioè il diritto di rivendere a , in determinate date, i veicoli forniti CP_3 da quest'ultima.
In data 15 luglio 2015 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di trasporto avente ad oggetto servizi di logistica e trasporto dei prodotti provenienti da impianti
IV IA. Anche il contratto di trasporto 2015 conteneva la clausola di competitività, già inclusa nei contratti del 2013, in esecuzione dell'accordo quadro e ribadiva che il gruppo avrebbe svolto i propri servizi senza vincolo di Pt_2 esclusiva.
Per quanto riguarda i contratti del 2017, le appellate osservano che nell'autunno
2016, mentre erano ancora efficaci il contratto di fornitura 2015 e il contratto di trasporto 2015, le parti hanno iniziato a negoziare e poi sottoscritto un nuovo accordo avente ad oggetto l'acquisto di circa 600 trattori stradali da parte del gruppo CP_3 nel quadriennio 2017- 2020 (ONatto di Fornitura 2017) ed un altro accordo Pt_2 avente ad oggetto l'estensione del contratto di trasporto 2015 fino al 31 dicembre 2020
(ONatto di Trasporto 2017).
Parte appellata osserva che il contratto di fornitura 2017 prevedeva che il gruppo avrebbe acquistato il 50% dei veicoli a titolo definitivo, senza diritto di Pt_2 rivendita e che per ciascun veicolo acquistato senza buy back avrebbe ottenuto uno sconto ulteriore di euro 7.000,00 e un'estensione della garanzia pari a ulteriori 24 mesi.
A sua volta, il contratto di trasporto 2017 prevedeva alcune modifiche alle condizioni economiche dei servizi di trasporto, forniti dal gruppo mentre, per il resto, Pt_2 richiamava le clausole del contratto di trasporto 2015, includendovi per relazione la clausola di competitività oggetto dell'articolo 13.
Nello scambio di corrispondenza tra il 16 e il 20 gennaio 2017 il dott. Parte_2 esprimeva la propria soddisfazione per le proposte ricevute da . CP_3
Nel frattempo, le appellate annunciavano un programma finalizzato alla conversione dei propri veicoli, anche a gasolio, in veicoli a gas naturale (c.d. LNG). In tale contesto le parti discutevano degli effetti che la decisione della Commissione europea n. C (2016)
4673 avrebbe potuto avere sulla cooperazione strategica, oggetto dell'accordo quadro, considerando che il gruppo aveva acquistato veicoli IV a prezzi molto Pt_2 vantaggiosi durante il periodo preso in esame dalla stessa Commissione (1997-2011).
In data 8 Marzo 2017 – espongono le appellate - al fine di tutelare la loro cooperazione strategica, le parti hanno sottoscritto una scrittura privata con cui hanno reciprocamente rinunciato a qualsiasi pretesa di riguardante i “contratti passati”, inclusa “ogni potenziale o attuale richiesta, pretesa, domanda, azione, direttamente o indirettamente,
pag. 33/59 derivante o collegata o comunque connessa a fatti o atti relativi alla fornitura di veicoli industriali al gruppo prima della data della decisione della Commissione Pt_2 europea T.39824/tricks del 19 luglio 2016”.
ON Il gruppo stava attuando il già annunciato programma diretto a ridurre i consumi e ON i costi dei servizi di trasporto ed, a novembre 2017, e hanno invitato il CP_3 gruppo ad un incontro ai sensi dell'art 13 del contratto di trasporto 2015 (in quanto richiamato nel contratto di trasporto 2017), nel corso del quale hanno anticipato l'intenzione di avviare la procedura competitiva prevista dal suddetto articolo 13, estendendola a tutti i propri fornitori in Europa.
A dicembre 2017 le appellate hanno invitato i propri fornitori a partecipare a due separate procedure competitive.
ha invitato anche il gruppo a partecipare a tali procedure che avevano CP_3 Pt_2 parzialmente anche ad oggetto le tratte IA Spagna, indicate nel contratto di trasporto
2017. Tuttavia, il gruppo decideva di non partecipare. Pt_2
Le appellate osservano che, all'esito di tali procedure competitive, conclusesi a gennaio
2018, le tariffe del gruppo previste dal contratto di trasporto 2017 si sono Pt_2 rivelate notevolmente difformi da quelle di mercato. Ciò in considerazione delle condizioni più vantaggiose offerte da altri fornitori.
Le appellate, sul punto, richiamano gli esiti della CTU, svolta durante il giudizio di primo grado, da cui risulta che le procedure competitive hanno fatto emergere che il gruppo applicava tariffe medie complessivamente eccedenti quelle di mercato, Pt_2 in misura rispettivamente pari all'11,3% per i servizi LTL e al 15,4% per i servizi FTL.
A fronte di ciò ha dato esecuzione all'art 13.3 del contratto di trasporto 2017, CP_3 invitando il gruppo a partecipare ad un incontro per discutere gli esiti delle due Pt_2 procedure competitive (Request for quotation: RFQ) e consentirgli così di formulare idonee offerte migliorative delle proprie tariffe (vds. Lettera del 9 Marzo 2018).
Senonché ha preteso che l'incontro avesse ad oggetto tutti i contratti inter Pt_2 partes. , tuttavia, faceva presente che tale incontro non si sarebbe potuto tenere CP_3 alle condizioni pretese dal gruppo Pt_2
Pertanto, dopo aver atteso oltre tre mesi dall'avvio delle procedure competitive e preso atto della posizione avversaria, le appellate hanno comunicato al gruppo la Pt_2 volontà di risolvere il contratto di trasporto 2017 in base all'art 13, dando un ulteriore preavviso di 60 giorni in analogia a quanto previsto dall'art 4.3.
pag. 34/59 Effettuata questa premessa in fatto, al fine di meglio esplicare i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, le appellate procedono a contestare i singoli motivi di impugnazione.
- Per quanto riguarda il primo motivo di appello, le società appellate osservano come esso sia infondato, in quanto mira a riproporre l'erronea tesi secondo cui il gruppo si trovava in una situazione di oggettiva dipendenza nei Pt_2 confronti di e nei confronti di ai sensi dell'articolo 9 della CP_3 CP_4 legge n. 192 del 1998.
Le appellate osservano che il Giudice di primo grado ha attentamente esaminato i documenti di causa, inclusi i bilanci del gruppo escludendo i due requisiti Pt_2 della dipendenza economica e cioè:
- un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi in pregiudizio della parte asseritamente dominata;
- una sua reale impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Parte appellata osserva come la prospettazione avversaria sia rimasta del tutto generica con riferimento ad entrambi i requisiti.
Per quanto riguarda l'assenza di un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, le appellate osservano che l'asserito squilibrio è smentito dalle condizioni di reciprocità ed equilibrio che caratterizzavano la cooperazione strategica, oggetto dell'accordo quadro,
e dai contratti di trasporto e fornitura che ne costituivano attuazione.
Le appellate osservano, inoltre, che non è vero che il giudice di primo grado ha omesso ogni indagine in merito all'esistenza di uno squilibrio eccessivo rinvenibile nella disciplina contrattuale, avendo, invece, escluso che tale squilibrio fosse ravvisabile nell'insieme contrattuale costituito dall'accordo quadro, dal contratto di fornitura del
2017, dal contratto di trasporto del 2017.
Peraltro, le appellate evidenziano che il gruppo è leader in Europa nel mercato Pt_2 dei servizi logistici e di trasporto su strada, disponendo di uno straordinario potere negoziale.
A supporto di tale argomentazione, le appellate richiamano quanto affermato dallo stesso consulente di parte avversario, laddove afferma che ha una flotta di oltre Pt_2
3.400 veicoli e che proprio grazie alla propria forza contrattuale non ha mai acquistato a prezzi di listino, ma a prezzi sempre scontati e che le aziende produttrici come e CP_3 applicano migliori condizioni di mercato ai grandi clienti come CP_4 Pt_2
pag. 35/59 Parte appellata osserva che le contestazioni delle appellanti si appuntano sulla clausola di competitività. Si tratta, tuttavia, osservano le appellate, di una comunissima clausola contrattuale, oggetto di specifica negoziazione tra le parti.
Tale clausola aveva l'obiettivo di assicurare il corretto bilanciamento degli interessi perseguiti da entrambe le parti. A tal fine, le appellate evidenziano che già l'accordo quadro del 2012 prevedeva che le parti avrebbero dovuto reciprocamente garantire adeguati livelli di competitività nell'adempimento delle rispettive obbligazioni.
Pertanto, anche avrebbe dovuto assicurare adeguati livelli di competitività al CP_3 gruppo Il gruppo d'altro canto, non aveva mai sollevato alcuna Pt_2 Pt_2 contestazione a riguardo. Inoltre, era la medesima disciplina contrattuale a prevedere che ciascuna parte sarebbe stata liberata dai vincoli, nel caso in cui fossero venute meno le condizioni di reciprocità e di equilibrio, previste dall'accordo quadro o nel caso in cui non fosse stato assicurato un corretto bilanciamento dei loro interessi.
Le appellate osservano che, ancor prima di avviare la procedura competitiva, le appellate hanno invitato il gruppo ad un incontro, tenutosi 17 novembre 2017, Pt_2 per anticipare l'intenzione e consentirgli di formulare proposte migliorative.
Inoltre, dopo aver ricevuto l'esito delle procedure competitive, hanno invitato il gruppo ad un altro incontro per consentirgli di adeguare le proprie tariffe a quelle di Pt_2 mercato. Soltanto, dopo un rifiuto posto dal gruppo le appellate hanno Pt_2 assegnato a quest'ultimo un ulteriore termine di 60 giorni per cessare gradualmente l'esecuzione del contratto di trasporto 2017.
Le appellate osservano che, pertanto, è infondata la pretesa di parte appellante di far dichiarare nullo l'articolo 13 del contratto di trasporto 2017, che è stato pure oggetto di libera negoziazione.
A tal fine le appellate richiamano la corrispondenza depositata in primo grado da
IV IA (allegati 7 e 35) al fine di documentare gli sviluppi della negoziazione intercorsa. Da tale corrispondenza emergerebbe come la clausola in questione, diffusa nel settore, già prevista nei contratti, fosse stata negoziata dal gruppo attraverso Pt_2 il proprio legale rappresentante che ne accettava l'applicazione.
Per quanto riguarda l'ulteriore requisito concernente la possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, le appellate osservano come la sentenza impugnata sia esente da censure nella parte in cui ha affermato che non è ravvisabile una condizione di dipendenza economica, allorché si riscontri la capacità dell'impresa di proseguire nella propria attività economica in modo normale, eventualmente affacciandosi sui nuovi mercati e procedendo ad una riorganizzazione interna.
pag. 36/59 Le appellate evidenziano che i documenti in atti dimostrano come il gruppo sia Pt_2 stato in grado di proseguire la propria attività economica senza concrete difficoltà, anche utilizzando il proprio business verso nuovi ulteriori settori.
In questa prospettiva, si evidenzia che, dopo l'interruzione dei rapporti contrattuali inter partes, il gruppo ha abbandonato il settore dell'automotive, indirizzando la Pt_2 propria attività verso la logistica del freddo e del vetro;
ha sviluppato nuove competenze nel segmento di mercato relativo al servizio corriere, espresso e pacchi, anche mediante l'acquisizione della società Pregno s.r.l.
Il gruppo ha, poi, ulteriormente sviluppato l'organizzazione delle divisioni Pt_2
Glass e General Cargo ossia, la stessa tipologia di servizi prima forniti ad e CP_3 [...]
, focalizzando i mercati su cui concentrare le relative attività. CP_4
Le appellate evidenziano come le stesse società appellanti abbiano ammesso di aver avuto uno straordinario successo nel settore del vetro, con nuovi clienti acquisiti in
Europa.
Pertanto, proprio grazie agli altri settori in cui ha sviluppato il suo business, il gruppo
è riuscito a colmare la perdita del cliente IV che, quindi, non era da Pt_2 ritenersi insostituibile.
Le appellate evidenziano come sia rimasta priva di alcun riscontro probatorio, anche all'esito della CTU, la tesi delle appellanti secondo cui il gruppo avrebbe Pt_2 costituito un ramo d'azienda ad hoc per le tratte maggiormente richieste da IV.
Gli esiti della CTU avrebbero smentito la tesi degli appellanti, chiarendo che il loro fatturato riconducibile alle commesse e nel 2017 era pari ad appena il CP_3 CP_4
13% del fatturato totale realizzato dal gruppo Le appellate evidenziano che il Pt_2 gruppo ha continuato ad operare generando importanti marginalità e profitti, Pt_2 anche dopo l'interruzione dei rapporti Inter partes reperendo alternative soddisfacenti.
Non ricorre, pertanto, il requisito della effettiva impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
- Per quanto riguarda il secondo motivo d'appello anch'esso affermano le appellate è da ritenersi infondato, in quanto è da ritenersi priva di fondamento la deduzione avversaria secondo cui la valutazione relativa alla eventuale antigiuridicità del comportamento tenuto dalle appellate deve essere effettuata ex ante ed a prescindere dall'esito della procedura di competitività.
Tale tesi sarebbe da ritenersi infondata poiché la decisione di risolvere il contratto di trasporto 2017 è stata motivata proprio dall'esito di tali procedure che avevano pag. 37/59 evidenziato come le tariffe applicate dal gruppo fossero complessivamente Pt_2 meno vantaggiose di quelle offerte dagli altri operatori di mercato.
In questa prospettiva, il CTU ha stimato che la riassegnazione delle tratte di Pt_2 all'esito delle procedure competitive ha fatto conseguire alle appellate un vantaggio economico di importo complessivo compreso tra euro 1.525 381, 00 ed euro 1 57266
2,00.
Le appellate osservano che gli esiti della ctu e le conclusioni cui è giunto il perito hanno smentito le tesi secondo cui e avrebbero abusato della clausola di CP_3 CP_4 competitività e forzato lo svolgimento delle procedure competitive, in modo che i partecipanti presentassero offerte molto aggressive sulle linee già affidate a Pt_2 compensandole con altre partite.
Il CTU ha, invece, accertato che le appellate hanno sempre ottenuto un vantaggio economico all'esito delle procedure competitive e non hanno applicato compensi proporzionalmente maggiorati su tratte diverse da quelle prima assegnate al gruppo
Pt_2
Parte appellata eccepisce che le appellanti hanno proposto un'interpretazione fuorviante della relazione peritale richiamandole singoli frammenti, avulsi dal contesto di riferimento e omettendo di citarne passaggi rilevanti.
Inoltre, la sentenza impugnata ha dimostrato di avere attentamente esaminato e valutato le risultanze delle operazioni peritali.
Le appellate contestano l'affermazione di parte appellante secondo cui quand'anche e IV avessero discusso delle tariffe e del livello del servizio per Pt_2 assumere ogni iniziativa correttiva appropriata, mai avrebbero potuto raggiungere un accordo, avendo il CTU appurato che senza l'esclusione di non avrebbe Pt_2 CP_3 tratto beneficio.
Parte appellata osserva che, al fine di supportare tale tesi, le appellanti hanno estrapolato e strumentalizzato una frase isolata contenuta nella bozza di relazione peritale con riguardo ad una sola procedura competitiva;
frase che, peraltro, è stata superata dalla relazione definitiva in cui il CTU ha espressamente precisato che il termine esclusione non è stato utilizzato con accezione discriminatoria nei confronti di Pt_2
In particolare, il CTU ha chiarito che è l'assegnazione ad un unico vettore delle spedizioni precedentemente gestite da più vettori a produrre il risparmio calcolato da ed ha rilevato che così come IV-NH ha conseguito un risparmio CP_3 affidando ad Arcese tutte le tratte di a parità di tariffe e di bundle, Pt_2 avrebbe potuto conseguire il medesimo risparmio assegnando a tutte le Pt_2 tratte di Arcese.
pag. 38/59 In considerazione di quanto sopra esposto, le appellate osservano come risulti smentita la tesi secondo cui e avrebbero deciso di attivare la clausola di CP_3 CP_4 competitività e poi risolvere il contratto di trasporto, al preteso scopo di far fuori o di costringerla a rivedere la sua posizione sull'acquisto massiccio di almeno Pt_2
1000 trattori stradali LNG.
Le appellate affermano come si tratti di una tesi incompatibile con qualsiasi logica commerciale e smentita dagli atti di causa.
Inoltre, le appellate evidenziano che, pur potendo esercitare un recesso ad nutum previsto contrattualmente, hanno preferito attivare un meccanismo assai più complesso e dispendioso, come quello previsto dalla clausola di competitività di cui all'articolo 13 del contratto di trasporto 2017. Ciò proprio al fine di consentire al gruppo di Pt_2 partecipare alle procedure di competitività, alle quali il gruppo era stato Pt_2 puntualmente invitato.
Le appellate osservano che non è vero che le tratte gestite dagli altri operatori erano prossime alla scadenza contrattuale. A tal fine, evidenziano che si tratta di una deduzione nuova e come tali inammissibile, ma comunque erronea e priva di supporto probatorio.
Le appellate contestano l'affermazione di controparte secondo cui il preteso intento ritorsivo di emergerebbe dallo scambio di messaggi whatsapp tra e CP_3 Pt_2 Pt_2
e dal 17 novembre 2017. Da suddetti messaggi non emergerebbe affatto Testimone_2
l'intento ritorsivo, ma semmai lo spirito collaborativo manifestato dalle appellate.
- Per quanto riguarda il terzo motivo di appello, anch'esso – in tesi di parte appellata - è da ritenersi infondato. A tal fine, parte appellata evidenzia che in atto di appello le appellanti hanno soltanto genericamente dedotto la nullità delle clausole contrattuali ex art 1229 c.c. e che, in ogni caso, il giudice di primo grado ha compiutamente esaminato anche tale domanda ed ha ritenuto di rigettarla, in quanto la procedura di competitività seguita da parte appellata è stata ritenuta legittima ed a cascata anche la risoluzione del contratto adottata conformità delle norme contrattuali.
In definitiva, le appellate deducono che avendo tenuto un comportamento legittimo non può essere loro imputato alcun inadempimento, tantomeno con dolo o colpa grave.
- Per quanto riguarda il quarto motivo di appello, le appellate osservano che la sentenza impugnata non è meritevole di censura in quanto le considerazioni sopra svolte, in merito alla legittimità della condotta tenuta dalle appellate, non possono che escludere in radice l'esistenza di un danno ingiusto risarcibile.
pag. 39/59 Inoltre, parte appellata evidenzia che non vi è alcuna omessa decisione nella sentenza, per come ravvisata dal gruppo circa l'ulteriore doglianza delle appellanti Pt_2 relativa al mancato rispetto del termine di 60 giorni che controparte ha comunque riconosciuto al gruppo con lettera del 9 Marzo 2018. Pt_2
Il giudice di primo grado, osserva parte appellata, ha correttamente evidenziato che la risoluzione a seguito della procedura di competitività non prevedeva alcun termine di preavviso, essendo tale termine previsto solo per la risoluzione ad nutum, anche se nel ON caso concreto ha ritenuto, per analogia, di applicarlo anche al caso di risoluzione a seguito della procedura di competitività.
In ogni caso, parte appellata deduce di aver rispettato, pur non avendone l'obbligo, il periodo di preavviso, tanto che le appellanti hanno confermato che gli ordini di trasporto sono cessati soltanto dopo il 9 maggio 2018, cioè una volta decorsi 60 giorni dalla comunicazione delle appellate di voler risolvere il contratto di trasporto.
Circa la congruita del termine di preavviso (60 giorni) le appellate deducono che correttamente la sentenza impugnata ha osservato che analogo termine hanno avuto anche gli altri concorrenti e che ha opposto un rifiuto preventivo a qualsiasi Pt_2 ipotesi di dialogo.
- Per quanto riguarda il quinto motivo di appello, concernente la pretesa invalidità della rinuncia sottoscritta dal gruppo in data 8 Marzo 2017, le Pt_2 appellate osservano che esso è da ritenersi infondato. La tesi di parte appellante secondo cui il gruppo sarebbe stato costretto a sottoscrivere tale Pt_2 liberatoria, richiesta da , per non perdere il prolungamento del contratto di CP_3 trasporto sarebbe del tutto infondata.
Ciò in quanto la denuncia è stata concordata reciprocamente nella consapevolezza della forte partnership tra il gruppo e il gruppo nonché delle CP_4 Pt_2 condizioni di particolare favore, non solo a carattere economico, di cui il gruppo aveva sempre beneficiato. Si sarebbe in presenza di una transazione generale Pt_2 ex artt. 1965 e 1975 c.c. pienamente legittima ed equilibrata, tanto che entrambe le parti hanno accettato di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in esecuzione dei contratti passati.
Le appellate contestano l'affermazione di parte appellante secondo cui la sottoscrizione di tale rinuncia era condizione per l'estensione del contratto di trasporto, in quanto il gruppo per come documentato in atti, ha accettato di sottoscrivere Pt_2 contemporaneamente il contratto di fornitura 2017 e l'accordo transattivo. Peraltro,
l'accordo transattivo era stato discusso con il dott. nelle settimane precedenti ed Tes_2 era stato anticipato almeno tre giorni prima che lo sottoscrivesse.
pag. 40/59 Quest'ultimo non ha formulato alcun rilievo sulla bozza di accordo ricevuta.
Pertanto, non sarebbe vera la circostanza per cui le appellanti hanno ricevuto un documento in formato pdf non modificabile e addirittura già sottoscritto. Tale assunto sarebbe smentito dall'email dal 20 Marzo 2017. Le appellate osservano come il gruppo non possa rievocare il preteso scarto temporale tra i contratti di fornitura e di Pt_2 trasporto, in quanto si tratta di un fisiologico intervallo temporale nella sottoscrizione di due contratti, le cui cause sono del tutto estranee alla condotta abusiva impropriamente imputata alle appellate.
A tal fine, parte appellata osserva che i contratti di trasporto sono sempre stati sottoscritti pochi mesi dopo quelli di fornitura ed ampiamente prima dei termini di scadenza previsti dai contratti di trasporto vigenti. Peraltro, lo scarto temporale lamentato dalle appellanti si spiegherebbe anche in considerazione del fatto che le negoziazioni dei contratti di vendita e trasporto sono state condotte da due diversi dipartimenti delle appellate.
Per quanto concerne le domande risarcitorie formulate da parte appellante, le appellate osservano come del tutto condivisibile sia l'affermazione del giudice di prime cure che le ha ritenute infondate anche sotto il profilo del quantum.
In considerazione di quanto sopra esposto le appellate ritengono che la sentenza impugnata sia ineccepibile nella motivazione e nelle conclusioni inclusa la parte in cui ha rigettato la loro domanda riconvenzionale, nel comprensibile presupposto che, una volta accertato il collegamento negoziale, il venir meno del contratto di trasporto ha automaticamente caducato anche il contratto di fornitura.
Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'appello ritenesse fondato parzialmente o integralmente l'appello, e propongono appello incidentale CP_3 CP_4 condizionato avverso il capo della sentenza che ha rigettato la propria domanda riconvenzionale, nel presupposto che se fosse riformata la sentenza nella parte in cui ha accertato la legittima risoluzione del contratto di trasporto 2017, dovrebbe anche essere riformata nella parte in cui è esclusa la risarcibilità dei danni conseguenti all'inadempimento da parte del gruppo alle obbligazioni previste dal contratto Pt_2 di fornitura 2017.
Infatti, se il contratto di trasporto 2017 non fosse risolto, il gruppo avrebbe Pt_2 dovuto dare esatta esecuzione al contratto di fornitura 2017, acquistando i 380 veicoli che ne erano oggetto e corrispondere il relativo prezzo.
Le appellate propongono appello incidentale condizionato anche avverso il capo della sentenza secondo cui la loro domanda risarcitoria risulta del tutto sprovvista di prova in pag. 41/59 punto di quantum atteso che le voci di danno dedotte devono ritenersi documentate e incontestate ex adverso.
La Corte osserva che il presente atto di appello è da ritenersi infondato per le ragioni che di seguito si espongono, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, in ordine alle richieste istruttorie avanzate da parte appellante e di cui in specie alla terza memoria istruttoria, occorre osservare come occorra confermare l'ordinanza istruttoria del 22.07.20 in quanto ampiamente e sufficientemente motivata.
A) Sul primo motivo di appello con cui si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente un abuso di dipendenza economica e sul secondo motivo di appello con cui si impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso l'abusività della decisione di IV attivare la procedura di competitività.
La Corte osserva come entrambi i suddetti motivi di impugnazione, la cui trattazione può essere effettuata congiuntamente in quanto tra loro strettamente collegati, sono da ritenersi infondati poiché nella fattispecie in esame non vi sono sufficienti elementi di prova per ritenere integrata la fattispecie dell'abuso di dipendenza economica invocata da parte appellante.
A tal fine, occorre osservare che l'art. 9 della legge n. 192 del 1998 vieta l'abuso di dipendenza economica instaurata tra una ed altra impresa, fra le quali intercorra un rapporto contrattuale.
La norma fornisce una definizione (sia pure facendo ricorso ad elementi indeterminati) di «dipendenza economica» nei seguenti termini: la «situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti».
Quanto all'«abuso», la norma chiarisce che esso può consistere «nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto».
Come chiarito dalla costante elaborazione giurisprudenziale, si tratta di nozioni indeterminate, che spetta all'interprete riempire di significato, in coerenza con la ratio normativa ed i principi dell'ordinamento.
Il comma 3 dell'art. 9 Legge n. 192/1998 sancisce, poi, la nullità di ogni patto, attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica;
ne segue, altresì, il pag. 42/59 risarcimento del danno (di natura contrattuale: Cass., sez. un., 25 novembre 2011, n.
24906).
Il divieto di abuso di dipendenza economica costituisce peculiare espressione di un principio generale finalizzato a caratterizzare l'intero sistema dei rapporti di mercato
(così, Cass. 23 luglio 2014, n. 16787) e, in quanto tale, presenta un'applicazione che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura (cfr. Cass., Sez.
Un., 25 novembre 2011, n. 24906).
La fattispecie di cui all'art. 9 L. 1998 n. 192 contempla, pertanto, due requisiti entrambi necessari ai fini della sua integrazione:
- La situazione di dipendenza economica che ricorre allorché si sia in presenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un "eccessivo squilibrio" nelle rispettive prestazioni e, a tal fine, la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti ne costituisce elemento sintomatico, comportando sempre, almeno potenzialmente, la possibilità di determinare squilibri nelle prestazioni contrattuali.
- Il requisito dell'abuso che ricorre, invece, allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia finalizzata, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui (cfr. Cass. 20 gennaio
2020, n. 1184);
L'art. 9 della L. n. 192/1998 presuppone in primo luogo la situazione di dipendenza economica di un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice ed in secondo luogo, l'abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un significativo squilibrio di diritti e di obblighi (Cass. Sez. U, 25/11/2011 n.24906).
La Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 1 21/01/2020 n. 1184) ha evidenziato che l'abuso di dipendenza economica di cui alla richiamata norma è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza;
individuazione della causa concreta che deve essere effettuata seguendo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto.
Infatti, l'abuso del diritto rappresenta uno sviamento del diritto rispetto alla sua funzione tipica e ricorre allorché le facoltà ed i poteri inerenti un diritto soggettivo vengono utilizzati dal titolare per perseguire un interesse diverso da quello per il quale gli sono stati attribuiti.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata “Il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso per la controparte, e comportamento
pag. 43/59 "vietato" passa dunque per l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto. Per questa via, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie;
e, tuttavia, ciò non
è dato allorchè, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, "tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi (….). Atteso il principio costituzionale della libertà
d'iniziativa economica, e date la liceità e la normalità, di per sè, di una diversa forza negoziale delle parti, si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi e prima di giungere alla vanificazione di un regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed alla rivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamenti esterni: non avendo l'arbitro, così come il giudice, il potere di sovrapporre la propria soggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti. Onde l'esigenza di accertare, in concreto,
l'esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata”.
Nell'applicazione della norma è pertanto necessario accertare:
1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art. 9, comma 1, I. n. 192 del 1998)
e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);
2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui ed essenzialmente a cagionarne il pregiudizio (Cass. Sez. 1, 21/01/2020 n.
1184; Cass. Sez. 3, 22/07/2024 n. 20270).
Giova evidenziare che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.
L'onere della prova di tali presupposti è a carico dell'attore che invochi le tutele ex art. 9, L. n. 192 del 1998.
pag. 44/59 Sul punto, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 23/10/2024, n.
27435) ha ribadito che “Il divieto di abuso di dipendenza economica presuppone una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni. Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché
l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 04/06/2025, n. 15023) ha, inoltre, ribadito che, in tema di immeritevolezza delle clausole contrattuali, lo squilibrio delle prestazioni non può farsi coincidere con la convenienza del contratto, in quanto “chi ha fatto un cattivo affare non può pretendere di sciogliersi dal contratto invocando "lo squilibrio delle prestazioni". L'intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale (così, ex multis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021, Rv. 663148 - 01)." (Cass. Sez. U,
23/02/2023 n. 5657, in motivazione punto 2.5.3.; in senso analogo, tra tante e da ultimo, Cass. Sez. 3, 10/01/2025 n. 711)”;
Orbene, parte appellante nel contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente un abuso di dipendenza economica e non abusiva la decisione delle appellate attivare la procedura di competitività (prevista nel contratto di trasporto) non si è adeguatamente confrontata con l'argomentazione del Tribunale che nel giungere a tali conclusioni ha escluso la sussistenza, nel caso in esame, innanzitutto del primo dei requisiti necessari ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 9 L.
n. 192/1998.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto insussistente nella fattispecie in esame il requisito dell'esistenza di una situazione di dipendenza economica di uno dei contraenti.
Per quanto concerne il requisito della dipendenza economica, la Corte osserva che l'esame del complessivo regolamento contrattuale, fondato su un bilanciato rapporto tra i collegati contratti di fornitura e di trasporto (da interpretare unitariamente alla luce di quanto espressamente previsto dalle parti in sede di stipulazione dell'Accordo Quadro del 2012 di Collaborazione strategica), non consente, infatti, di ritenere sussistente nella fattispecie in esame una situazione di eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi in danno delle società odierne appellanti. Ciò anche ove si abbia riguardo alle concrete ed pag. 45/59 effettive alternative economiche reperibili e reperite sul mercato da parte delle odierne appellanti (per come attestato dagli esiti della ctu svolta in primo grado ed ampiamente ripercorsi nella sentenza impugnata).
Parte appellante in ordine a tale profilo afferma, innanzitutto, che sarebbe stata omessa dal Tribunale in primo grado ogni analisi critica delle disposizioni contrattuali che regolamentano i rapporti tra le due società ed, in specie, degli artt. 4.3, 13.3, 13.4 e
4.1D.
Tale assunto risulta destituito di fondamento, atteso che la sentenza impugnata ha analiticamente esaminato le suindicate previsioni contrattuali (vds, pagg. 8 e seg.), ON osservando, del tutto correttamente, che ha risolto il contratto non in applicazione dell'art.
4.3 del contratto di trasporto (norma che prevede la possibilità di risolvere il contratto ad nutum, previo preavviso di 60 giorni), ma in applicazione della clausola di competitività di cui all'art. 13.4 del medesimo contratto.
Tale disposizione è stata letta, esaminata ed interpretata in combinato disposto con gli artt. 13.3 e 4.1D del medesimo contratto. Orbene, dal combinato disposto di tali ON disposizioni si ricava che ed avevano il diritto di risolvere ogni tratta non CP_3 competitiva o il contratto, previo svolgimento di apposita procedura prevista dal comma Cont 3 dell'art. 13 del contratto di trasporto, a norma del quale “qualora o , dopo CP_3 aver messo a confronto le tariffe e il servizio del vettore con quelli di altri fornitori, ritengano che il vettore non sia più competitivo, dovranno informare il vettore e le parti dovranno indire una riunione per discutere delle tariffe e/o del livello del servizio e implementare qualsiasi azione correttiva appropriata”. All'esito di siffatta procedura e delle relative gare, cui parte appellante è stata espressamente invitata a partecipare, le odierne appellate hanno risolto il contratto, non avendo il gruppo inteso Pt_2 adeguare le proprie tariffe alle condizioni più competitive offerte dagli altri operatori concorrenti.
Infatti, il comma 4 dell'art. 13 del contratto di trasporto prevedeva che “Laddove non si raggiungesse un accordo sulla modifica delle tariffe/del livello del servizio entro ON sessanta giorni dalla comunicazione, come specificato nel paragrafo precedente,
o si riserva il diritto di risolvere ogni tratta non competitiva o il contratto”. CP_3
Peraltro, per come osservato nel corpo della sentenza impugnata, per la risoluzione a seguito della procedura di competitività non era previsto alcun termine di preavviso.
Tuttavia, le società appellate, pur avendo avviato e concluso la procedura di competitività, hanno deciso di applicare analogicamente il termine di preavviso di 60 giorni previsto per la risoluzione ad nutum anche alla risoluzione a seguito della procedura di competitività.
pag. 46/59 Del resto, non può ritenersi che tali previsioni (vds. anche art.
4.1 D secondo cui il ON contratto poteva essere risolto da o , tra l'altro, in conformità con la clausola CP_3 di competitività di cui all'art. 13) che mirano a disciplinare facoltà di scioglimento e/o risoluzione del contratto siano espressive di un eccessivo squilibrio di obblighi in danno delle odierne appellate, atteso che si tratta di clausole che disciplinano e procedimentalizzano poteri negoziali di scioglimento del vincolo contrattuale riconosciuti in via generale dalla legge e considerato che già l'Accordo quadro di collaborazione strategica del 2012 prevedeva a carico di entrambe le parti l'obbligo di assicurare reciproci livelli di competitività.
In questa prospettiva, peraltro, del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha poi osservato che la clausola di competitività non è stata contestata da in sé, ma in Pt_2 relazione alle sue concrete modalità di applicazione ed ai suoi scopi mascherati (profilo su cui si dirà meglio infra) ed ha osservato che il termine di preavviso di 60 giorni
(peraltro, non dovuto vista la fattispecie risolutiva azionata, ma comunque concesso da
IV) non può comunque ritenersi incongruo, per come sostenuto dal
[...]
in relazione agli investimenti effettuati per la gestione del contratto di CP_14 trasporto, trattandosi di un termine in sé sufficientemente ampio anche ai fini di una riorganizzazione interna.
La Corte osserva che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha proceduto ad un apprezzamento complessivo dell'intero regolamento negoziale e delle singole clausole contestate da parte attrice in primo grado ed ha tenuto conto anche delle complessive situazioni esterne che hanno condotto alla stipulazione dei contratti collegati di fornitura e trasporto ed alla successiva interruzione dei rapporti di collaborazione.
Dalle allegazioni ed atti di causa è emerso che sia e che il CP_3 CP_4 [...]
sono nei rispettivi settori di attività, aziende leader, anche a livello europeo, e CP_14 che i loro rapporti commerciali e di collaborazione risalgono all'inizio degli anni '90.
Tale rapporto di collaborazione è stato, poi, consolidato con la stipulazione, in data
07.12.2012, di un Accordo Quadro di Collaborazione Strategica.
Già nelle premesse di tale Accordo Quadro (pag. 2) si precisa che “ – progetta, CP_3 produce e vende in IA e in tutto il mondo veicoli industriali e necessita di un servizio di trasporti che gli assicuri la consegna, da e verso i suoi stabilimenti, dei componenti necessari alla realizzazione dei suoi prodotti;
- è un trasportatore di merci Pt_2 dotato di una flotta di veicoli di un network e di una organizzazione adatti al dianzi descritto servizio di trasporto di componenti di interesse di;
e interesse comune CP_3 delle parti stabilire una cooperazione strategica con l'obiettivo per di consolidare CP_3 in un cliente di primo piano su scala europea, fortemente legato al marchio Pt_2
, e per di incrementare, grazie agli affidamenti di incarichi di trasporto CP_3 Pt_2
pag. 47/59 da parte di , la propria caratteristica di trasportatore europeo;
- e CP_3 CP_3 Pt_2 intendono pertanto con il presente accordo quadro stabilire le condizioni generali che disciplineranno i loro reciproci rapporti nei successivi 5 anni, prevedendo il rinnovo della flotta di veicoli di tramite l'acquisto in successive fasi di veicoli , e Pt_2 CP_3
l'affidamento da a di incarichi per il trasporto delle proprie merci”. CP_3 Pt_2
Con il suindicato accordo quadro le parti hanno, quindi, individuato i principi e le linee guida destinate a regolamentare la loro collaborazione strategica nel quinquennio 2013-
2017.
Per quanto riguarda l'acquisto di veicoli IV da parte di l'art. 2 dell'Accordo Pt_2
Quadro prevedeva che il piano di acquisti di già avviato nel corso del 2012, si Pt_2 sarebbe sviluppato nel periodo 2013-2017 e prevedeva l'impegno di di Pt_2 graduale sostituzione del proprio parco veicoli con un acquisto stimato di circa 500 veicoli IV nel periodo 2012 2017.
Il punto 4 dell'articolo 2 prevedeva che “condizione essenziale per l'acquisto di veicoli
IV da parte di è la capacità da parte di di garantire adeguati livelli di Pt_2 CP_3 competitività in termini di qualità, livelli di servizio, tecnologia, prezzi e condizioni di riacquisto (buy back”).
Analogamente come risulta dall'articolo 3 del suddetto accordo quadro, per tutta la durata di tale accordo quadro, si impegnava ad affidare a incarichi per il CP_3 Pt_2 trasporto delle proprie merci. L'art.
3.2. prevedeva poi che “condizione essenziale per
l'affidamento degli incarichi di trasporto è la capacità da parte di di garantire Pt_2 adeguati livelli di competitività in termini di qualità, livelli di servizio, tecnologia impiegata e tariffe applicate (…)”.
L'articolo 4 contemplava un'espressa clausola di collegamento ai sensi della quale “tutti
i contratti previsti e disciplinati dal presente accordo quadro, costituiscono, nel loro insieme, un complesso contrattuale unitario, che assicura un corretto bilanciamento degli interessi delle parti. Pertanto, qualora anche uno solo dei contratti previsti dal presente accordo quadro di collaborazione strategica dovesse terminare anticipatamente, per qualsivoglia ragione (ivi compreso il recesso, la risoluzione), anche gli altri contratti quivi previsti, e disciplinati dal presente accordo quadro, verranno considerati risolti, rimanendo comunque efficaci le pattuizioni di buy back relativi a mezzi già acquistati da . Pt_2
È evidente, quindi, che la volontà delle parti era quella di disciplinare propri rapporti di collaborazione attraverso un più ampio e complessivo regolamento contrattuale (fondato su due contratti collegati (uno relativo alla vendita e fornitura di veicoli ed alle condizioni per il loro riacquisto e l'altro relativo all'affidamento di incarichi di trasporto, entrambi prevedendo a carico delle parti reciproci obblighi di competitività);
pag. 48/59 ragion per cui le singole clausole, contestate da parte appellante, non possono essere lette ed interpretate atomisticamente, dovendosi tener conto dei reciproci diritti ed obblighi ivi previsti e tali da bilanciare nel complesso l'assetto dei rapporti tra le due società. Circostanza di cui la sentenza impugnata ha tenuto conto, procedendo, per come sopra detto, ad un esame del complessivo regolamento contrattuale al fine di escludere il requisito della dipendenza economica.
L'art.
5.5. dell'Accordo Quadro prevedeva, inoltre, che “resta inoltre espressamente inteso che gli impegni in termini di acquisto di veicoli da parte di (art. 2.1) e di Pt_2 volumi di traffico da affidarsi da parte di (art. 3.3.) Sono stati stimati in buona CP_3 fede e trasparenza in base alle stime ragionevolmente ipotizzabili per il quinquennio
2013-2017, a partire dalle condizioni di base esistenti alla firma del presente accordo quadro. Eventuali variazioni significative di tali condizioni (es: modificazioni significative del fatturato diretto o indiretto di trasporti di variazioni Pt_2 significative dei volumi di trasporto di ) e richiederanno alle parti, nello spirito di CP_3 conservazione del contratto e sulla base dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dello stesso, di rideterminare tali impegni con l'obiettivo di ristabilire condizioni di equilibrio e corretto bilanciamento degli impegni reciprocamente assunti dalle parti”.
In questa prospettiva, del tutto correttamente, nella sentenza impugnata si valorizza, al fine di escludere la sussistenza del requisito della dipendenza economica, la circostanza per cui era stato contrattualmente previsto che il venir meno di uno soltanto tra il contratto di acquisto dei trattori ed il contratto di trasporto avrebbe determinato il venir meno anche dell'altro contratto. Ciò, in effetti, impediva che fosse obbligata ad Pt_2 ON acquistare da dei trattori allorquando il contratto di trasporto con non era più CP_3 in vigore. Da ciò discende che l'obbligo di rifornirsi in via esclusiva da per CP_3
l'acquisto dei trattori era destinato a cadere automaticamente con lo scioglimento dell'altro contratto di affidamento dei servizi di trasporto.
Né risulta determinante la circostanza – prospettata da parte appellante - per cui l'oggetto dell'acquisto da parte di erano beni strumentali e durevoli, atteso che Pt_2 tale circostanza rappresenta un elemento non decisivo di per sè al fine di sostenere che sul gruppo gravasse un eccessivo squilibrio di obblighi, trattandosi di Pt_2 caratteristica che riguarda in sé i beni anche ove fossero stati acquistati da altro fornitore.
Peraltro, i due contratti erano retti da reciproci obblighi di garanzia dei livelli di competitività ed intercorrevano tra società entrambe leader nei rispettivi settori di attività e di operatività, tanto che, per come attestato dagli esiti della CTU, il
[...]
a seguito della cessazione dei rapporti con le appellate, è stato in grado di CP_14 procurarsi nuovi mercati e nuovi clienti.
pag. 49/59 Da questo punto di vista risultano significativi gli esiti della ctu (ampiamente ripercorsi nel corpo della sentenza impugnata e non oggetto di specifiche e puntuali censure da parte dell'appellante) che, nel rispondere esaustivamente alle osservazioni critiche svolte dal consulente tecnico di parte attrice in primo grado e sulla base di un attento esame della documentazione ritualmente depositata in atti, ha accertato che il gruppo stato in grado di riconvertire in tempi brevi la propria struttura a seguito Pt_2 della cessazione del rapporto con IV, così dimostrando di non versare in una situazione di dipendenza economica.
Non si ritiene, pertanto, che le clausole contrattuali oggetto di censura da parte appellante determinino una situazione di dipendenza economica ai danni delle società appellanti.
Nella fattispecie in esame risulta del tutto carente l'aspetto della reale impossibilità per il gruppo di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, che l'art. 9 L. Pt_2
192/1998 indica quale elemento determinante la dipendenza.
In questa prospettiva, la consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di accertare che, ON nonostante la risoluzione del contratto di trasporto con , il fatturato delle società del non ha subito riduzioni significative, registrandosi in alcuni casi CP_14 anche un aumento.
Soltanto ha documentato un calo di fatturato in conseguenza della Parte_1 ON cessazione del contratto di trasporto con . Sennonché, il perito ha accertato in concreto la capacità della di farvi fronte attraverso una riorganizzazione Parte_1 interna ed affacciandosi a nuovi mercati e settori (come quelli del vetro e del freddo), realizzando in tal modo marginalità e profitti e con costi di riorganizzazione (pari all'1,3% del fatturato annuo) del tutto assorbibili e di modesta entità.
Nel corpo della CTU si è osservato, ad esempio, che “l'andamento economico del 2018, nonostante il calo dei ricavi derivanti dal trasporto nel settore automotive, può definirsi soddisfacente, anche grazie alla capacità di di - sviluppare attività già da Pt_2 tempo avviate (trasporto e logistica vetro) - utilizzare parte della propria flotta a favore di altre società del gruppo, - intervenire sui costi” (vds. anche pagg. 93 e seg. CTU).
Peraltro, il C.T.U. ha accertato come “parte attrice non abbia sostenuto maggiori costi nell'acquisizione dei trattori da soggetti terzi, ad eccezione dei Mercedes che eccedono di 2.300 € il costo degli omologhi ”. CP_3
Trattasi di elementi di fatto che consentono, unitariamente e complessivamente considerati, di ritenere ampiamente documentata la capacità del di CP_14 assorbire la perdita del contratto di trasporto con IV affacciandosi a nuovi settori e riorganizzando la propria attività.
pag. 50/59 Il perito, nel rispondere alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice in primo grado, ha osservato “… come l'affermazione “Si precisa che la società non ha attivato la cassa integrazione/ licenziamenti per tutti i dipendenti che si sono rivelati in esubero,
a causa della rescissione contrattuale adoperata da IV/Cnh, per ovvi motivi sociali e in ragione degli importanti investimenti svolti per riconvertire le strutture a fare altre attività” dimostri che sia stata in grado, meritoriamente, di riconvertire Pt_2 in tempi brevi la propria struttura a seguito della cessazione del rapporto con
IV e quindi sia opinabile la richiesta di addebitare alla convenuta costi per un periodo di 18 mesi successivo alla cessazione in oggetto”.
Del tutto correttamente, la sentenza impugnata ha, pertanto, osservato che “la perdita ON del cliente ha determinato la necessità per di procedere ad una Pt_2 riorganizzazione interna, di reperire nuovi mercati, di diversamente allocare i propri dipendenti eventualmente provvedendo il licenziamento di alcuni di essi (nel 2018, peraltro, il numero di dipendenti eppure significativamente aumentato malgrado a maggio, ma con comunicazione inoltrata a Marzo, il contratto con la convenuta fosse stato risolto, mentre nel 2019 sono calati rispetto al 2018 pur rimanendo ampiamente superiore al 2017, il che confligge con la narrativa di : trattasi, tuttavia, di Pt_2 eventi normalmente correlati alla perdita del più importante cliente, e come tali non sintomatici della dipendenza economica”.
Esclusa la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante di dipendenza economica in danno delle società appellanti, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non assumere rilievo nella presente fattispecie la legge sull'abuso della dipendenza economica.
La Corte osserva che, parimenti, non risulta meritevole di censura la parte della sentenza impugnata che ha escluso che sia stata posta in essere una condotta abusiva da parte delle società appellate nell'attivare la procedura di competitività (secondo motivo di appello). La sentenza impugnata ha, infatti, approfonditamente valutato le condotte poste in essere dalle società appellate nella prospettiva più ampia della fattispecie di abuso del diritto, escludendola.
Nel caso in esame, le odierne appellanti hanno ravvisato una condotta abusiva nella decisione delle società appellate di avviare la procedura di competitività con conseguente risoluzione, all'esito della stessa, del contratto di trasporto. Tale decisione sarebbe abusiva in quanto finalizzata esclusivamente ad estromettere il gruppo Pt_2 dai trasporti affidati e quale mera ritorsione della decisione del gruppo di non Pt_2 procedere all'acquisto di trattori LNG (ovvero con alimentazione a metano).
La sentenza impugnata ha evidenziato una prima rilevante circostanza, vale a dire, che la clausola di competitività azionata dalle società appellate, oltre a rappresentare una pag. 51/59 ON facoltà usuale nel settore, era contenuta in tutti i contratti di trasporto stipulati da con i vari vettori, ivi compresi i contratti di trasporto conclusi a partire dall'anno 2013 con il CP_14
A ciò occorre aggiungere che le emergenze istruttorie, acquisite nel corso del giudizio di primo grado, non consentono di ritenere che parte appellata nell'azionare la clausola di competitività e nell'avviare le procedure di gara, per come ivi previsto, i cui esiti hanno poi condotto alla risoluzione del contratto di trasporto con il gruppo abbia Pt_2 posto in essere una condotta vessatoria, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale.
Gli esiti della ctu e le emergenze documentali consentono, invece, di ritenere che la scelta di avviare le procedure di competitività ha rappresentato da parte di IV una scelta imprenditoriale finalizzata a perseguire un obiettivo vantaggio economico, vale a dire, la razionalizzazione dei servizi di trasporto, con conseguente risparmio, grazie alla maggiore possibilità di aggregazione degli ordini derivante dall'assegnazione ad un unico vettore di tratte precedentemente gestite da vettori differenti.
Sul punto, il CTU ha osservato che “Considerato che con il metodo del bundle, il risparmio in fase di collection è dato proprio dall'aggregazione degli ordini, è evidente che più ordini si possono aggregare e maggiore è il risparmio che si ottiene. Col cambio di bundle, parte convenuta ha potuto aggregare in un unico trasporto ordini che precedentemente venivano gestiti da vettori diversi, ottenendo quindi maggiori possibilità di aggregazione. Nell'Allegato 8 del C.T.U. (Possibilità di Bundle), è possibile osservare la grande quantità di ordini che possono essere aggregati assegnando ad un unico vettore tutte le spedizioni. Pertanto, il risparmio calcolato da parte convenuta non è solo frutto di una tariffa più conveniente del nuovo vettore, ma anche di una maggiore possibilità di aggregazione degli ordini che deriva dall'aver assegnato ad un unico vettore tratte precedentemente gestite da vettori differenti”.
In tal senso, il ctu ha precisato, nel rispondere alle osservazioni critiche delle parti alla bozza di elaborato peritale, “che il termine “esclusione” non è stato utilizzato con accezione discriminatoria nei confronti di L'affermazione del C.T.U. riferita Pt_2 all'esclusione di e contestata dal dott. può pertanto essere riformulata Pt_2 Per_5 nel seguente modo: “solo l'assegnazione ad un unico vettore delle spedizioni precedentemente gestite da più vettori può produrre il risparmio calcolato da , CP_3
(…)”.
Vi è, quindi, un'obiettiva giustificazione economica alla base della scelta di attivare la procedura di competitività. Emergono, inoltre, una serie di altri elementi che, complessivamente considerati, confermano che si è trattato di una scelta imprenditoriale non sorretta da un intento abusivo e vessatorio, per come preteso dall'appellante.
pag. 52/59 In tal senso, risulta significativa la circostanza per cui parte appellata ha attivato la procedura di competitività non solo in relazione alle tratte gestite da ma anche Pt_2 in relazione a tutte le altre tratte gestite a livello europeo da altri operatori diversi da
Pt_2
Inoltre, parte appellante è stata espressamente invitata a partecipare a tali procedure di competitività e, nonostante ciò, ha deciso di non parteciparvi. In questa prospettiva, risulta ampiamente condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “in realtà anche avrebbe potuto ottenere l'attribuzione delle tratte Pt_2 aggiudicate ad Arcese con il medesimo risparmio a mezzo bundle se solo avesse partecipato alla gara (pag. 40 Ctu) o se solo, successivamente all'aggiudicazione, ON avesse voluto discutere le nuove tariffe con , cosa invece non avvenuta: la tesi accusatoria dell'attrice, pertanto, perde di consistenza, posto che essa avrebbe potuto godere del medesimo vantaggio competitivo di Arcese, vantaggio competitivo insussistente nel caso in cui i vettori fossero rimasti 2”.
Peraltro, è da ritenersi infondato anche l'assunto di parte appellante secondo cui
IV, per escludere dai trasporti, avrebbe indotto gli operatori Pt_2 concorrenti ad effettuare delle offerte ribassate sulle tratte gestite da poi, Pt_2 compensate con aumenti riconosciuti su altre e diverse tratte. Ciò in quanto se in relazione all'aggiudicazione ad Arcese il ctu, nei limiti individuati in perizia, ha riscontrato un siffatto meccanismo compensatorio, per altre 5 procedure di competitività, attivate da parte appellata su tratte già gestite da il perito ha Pt_2 rilevato la presenza di effettivi risparmi per l'odierna parte appellata senza riscontrare alcun meccanismo compensatorio.
A titolo esemplificativo, si richiamano le valutazioni effettuate dal ctu in relazione alle CP_1 assegnazioni a delle tratte precedentemente di competenza che hanno Pt_2 comportato un vantaggio economico per l'appellata senza che ci siano stati compensi proporzionalmente maggiorati ed analogamente quanto rilevato dal CTU in relazione alle assegnazioni a i tratte in precedenza affidate al gruppo Sul punto il CP_11 Pt_2 CP_1 perito ha osservato quanto segue “ effettuava spedizioni per un valore pari a
7.277.406,6 €, successivamente alla RFQ ha mantenuto le medesime tratte operando un ribasso pari a 320.856,6 €. Qualora avesse assegnato le tratte al vettore più CP_3 CP_1 economico (in particolare e ), avrebbe ottenuto un ulteriore risparmio Parte_6 di 382.490 € (703.346,6 € totali).
CP_1
ha anche acquisito parte delle tratte di offrendo un ribasso rispetto al Pt_2 CP_1 dato current pari a 224.682,2 €. Pertanto l'assegnazione a ha comportato un risparmio per IV di 320.856,6 € sulle tratte già di sua competenza e di 224.682,2 € sulle ex tratte di Il C.T.U. ritiene che non ci siano compensi Pt_2 proporzionalmente maggiorati.
pag. 53/59 [...]
spedizioni per un valore 10.581.110,6 €, dopo l'RFQ le linee di sua CP_16 CP_1 competenza sono state in parte riassegnate a con una riduzione di spesa pari a
391.466,2 €, in parte assegnate a , con una riduzione di spesa paria CP_17
329.211,8 € e in parte a , con una riduzione di spesa di 44.792,6 €: il Parte_6 risparmio per IV ammonta quindi a 765.480,6 €. Se invece avesse assegnato le linee ai vettori più economici, avrebbe risparmiato ulteriori 197.290 € (962.770,6 € totali).
CP_1 ha anche acquisito parte delle ex tratte operando un ribasso di 886.287 Pt_2
€.
Il C.T.U. ritiene che non ci siano compensi proporzionalmente maggiorati”.
ON L'esercizio delle procedure di competitività da parte di non può, pertanto, ritenersi privo di razionalità sotto il profilo imprenditoriale, anche in considerazione degli esiti della ctu che hanno consentito di accertare, in relazione alle assegnazioni delle tratte ON gestite da come abbia conseguito un oggettivo vantaggio economico, Pt_2 compensato solo in minima parte da aumenti su altre tratte.
Parte appellante non ha, d'altro canto, mosso specifici motivi di censura volti a contrastare gli accertamenti e gli esiti complessivi cui è giunta la ctu tecnica, se non in maniera parcellizzata.
Le circostanze sopra rappresentate consentono di ritenere infondato l'assunto secondo cui la scelta di avviare la procedura di competitività sia stata determinata unicamente da un intento ritorsivo per il rifiuto di di acquistare trattori LNG, in luogo di quelli Pt_2 alimentati a gasolio. Emerge, invece, dalle risultanze di causa una ragione obiettiva imprenditoriale a fondamento della scelta di avviare la procedura di competitività.
In questa prospettiva, il tenore dei messaggi whatsapp e/o delle mail richiamate da parte appellante, non appaiono rilevanti, in quanto di per sé non sono indicativi, quantomeno in maniera univoca, di una tale asserita volontà ritorsiva e, dall'altro, risultano smentiti dagli accertamenti e dagli esiti della ctu che evidenziano l'obiettivo e razionale vantaggio economico posto a base della scelta imprenditoriale di IV.
Le emergenze di causa consentono, pertanto, di ritenere che le società appellate hanno allegato e fornito una idonea giustificazione della scelta imprenditoriale di avviare le procedure di competitività, con conseguente risoluzione del contratto, e consentono di ritenere ampiamente condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che, dopo un attento esame delle risultanze della ctu, ha concluso osservando che
“L'assenza, quindi, di una condotta abusiva emerge palese sia in relazione alla decisione di attivare le gare di competitività (che infatti hanno visto coinvolta l'intera rete di trasporto europea, e non solo le tratte gestite da , sia in relazione alla Pt_2
pag. 54/59 modalità di partecipazione alla gara (posto che era stata invitata a Pt_2 parteciparvi), sia in relazione alle assegnazioni poi disposte concernenti le tratte già gestite da complessivamente caratterizzate da un oggettivo vantaggio Pt_2 ON economico per , sia, infine, in relazione al tentativo della convenuta di coinvolgere all'esito delle gare al fine di verificare la possibilità di una revisione tariffaria Pt_2 in conformità all'esito delle gare stesse”.
La decisione del Giudice di prime cure che ha escluso l'esistenza di una situazione di dipendenza economica e di una condotta abusiva da parte del gruppo IV-NH è, quindi, esente da censure ed i primi due motivi di appello devono essere rigettati.
Per quanto concerne gli ulteriori motivi di censura, la Corte osserva che è da ritenersi infondato anche il terzo motivo di censura relativo alla parte della sentenza che ha escluso possa invocarsi la nullità delle clausole ex art. 1229 c.c.
In tesi di parte appellante, gli artt. 13.5 e 4.4 del contratto di trasporto sono clausole di esonero dalla responsabilità in quanto tali nulle ex art. 1229 c.c.
La Corte osserva che, nel caso di specie, come sopra precisato, lo scioglimento del contratto è avvenuto non in forza delle previsioni generali di risoluzione anticipata di ON cui all'art.
4.3 del contratto di trasporto (a norma del quale “ e avranno il CP_3 diritto di risolvere il ONatto in qualsiasi momento previo preavviso scritto di sessanta giorni”), ma in forza della fattispecie contrattuale specializzata di cui all'art. 13.4 a norma del quale “laddove non si raggiungesse un accordo sulla modifica delle tariffe/del livello del servizio entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, come specificato nel paragrafo precedente, NH o IV si riserva il diritto di risolvere ogni ratta non competitiva o il ONatto” .
Nel caso di specie, lo scioglimento è avvenuto sulla base della fattispecie procedimentale di cui all'art. 13 il cui presupposto sostanziale è consistito nell'accertata mancanza di competitività delle tratte/del livello del servizio. La verifica della competitività costituiva un'espressa facoltà della parte IV che, nel caso in esame, è stata azionata nei modi, nei termini e con i presupposti previsti dal contratto.
Di fronte all'esercizio di tale diritto di fonte contrattuale espressa, non si possono ravvisare, nella specie concreta dedotta in giudizio, i caratteri invalidanti di un possibile esercizio abusivo del diritto (per come sopra detto), e nemmeno i presupposti invalidanti di cui all'art. 1229 c.c. (i.e. dolo o colpa grave). Le risultanze dell'elaborato peritale hanno confermato che, nel caso in esame, sussisteva tecnicamente e fattualmente una mancanza di competitività delle tratte/del livello del servizio, elemento essenziale della fattispecie contrattuale procedimentalizzata di cui all'art. 13 del contratto di trasporto, la cui conseguenza giuridica è stata la facultizzazione di parte allo scioglimento CP_3 anticipato del contratto.
pag. 55/59 Non essendo stato posto in essere alcun fatto e/o atto doloso e/o gravemente colposo da parte appellata nell'attivazione della procedura di competitività (che, nella specie, concreta non impinge in un abuso nell'esercizio del diritto nè in dolo o colpa grave), ne discende che del tutto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non possa invocarsi la nullità delle clausole contestate ex art. 1229 c.c., non essendo ravvisabile dolo o colpa grave nel comportamento delle convenute.
In tal senso, ogni profilo di contestazione circa l'invalidità ex art. 1229 c.c., in specie della clausola di cui al punto 5 dell'art. 13 del contratto di trasporto (secondo cui in nessun caso IV saranno responsabili nei confronti del vettore per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13), non può ritenersi nella presente fattispecie rilevante, non venendo in rilievo alcuna condotta inadempitiva da parte di IV, la cui responsabilità per dolo o colpa grave non potrebbe essere, ai sensi dell'art. 1229 cod. civ., esclusa o limitata sulla base di un patto preventivo.
La nullità di una clausola di esonero da responsabilità ex art. 1229 c.c. si può far valere solo se c'è un inadempimento, anche se di lieve entità, e se la clausola mira ad escludere o limitare la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave o per violazione di norme di ordine pubblico. Ciò in quanto la norma mira a tutelare il creditore da accordi che lo danneggino in caso di inadempimento. Tuttavia, nel caso di specie, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, tale inadempimento a fronte del quale è possibile invocare la nullità di siffatta clausola è stato escluso.
La necessità della permanenza, durante il rapporto contrattuale, della competitività delle tratte/del livello del servizio costituisce una ragione oggettiva alla base del rapporto contrattuale in esame, tale da rendere il rimedio della risoluzione ex art. 13 del contratto, un rimedio negoziale, procedimentalizzato, a presidio del sinallagma funzionale del contratto e non già un abuso del diritto, ovvero un atto doloso o gravemente colposo da parte di IV.
Per fare valere la nullità della clausola ex art. 1229 c.c., nel caso concreto in esame, il gruppo avrebbe dovuto specificamente dedurre e dimostrare che il presupposto Pt_2 fattuale della fattispecie contrattuale ex art. 13 (mancanza di competitività delle tratte/del livello del servizio) si era verificato a causa di una condotta volontaria e perciò dolosa di IV ovvero a causa di un comportamento gravemente colposo da parte di IV;
solo in tali situazioni avrebbe preteso di sciogliere il contratto, con CP_3 esonero di responsabilità in una situazione di dolo o colpa grave.
Anche il quarto motivo di appello è da ritenersi infondato. Infatti, del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che i danni invocati non possano essere risarciti. TT, nel caso di specie, in ragione di quanto sopra esposto, il requisito dell'ingiustizia del danno asseritamente patito da parte appellante. Infatti, il pag. 56/59 pregiudizio, in relazione al quale le società appellanti invocano la tutela risarcitoria, è consequenziale all'esercizio “non abusivo” né doloso né gravemente colposo di un diritto (quello di risolvere anticipatamente il contratto) espressamente previsto e procedimentalizzato dall'art. 13 del contratto di trasporto. Il pregiudizio, pertanto, non è contra ius, in quanto deriva dallo specifico diritto contrattuale di scioglimento anticipato del contratto previsto dal citato art. 13 né esso appare non iure in quanto nella specie concreta l'esercizio di tale diritto contrattuale è avvenuto da parte delle società appellate senza abuso, senza dolo e senza colpa grave. L'assenza di tale requisito giustifica già di per sé il rigetto delle domande risarcitorie conseguenti formulate da parte appellante.
Il Tribunale ha poi ulteriormente argomentato, con motivazione esauriente ed esente da censura, anche in ordine al difetto di prova in merito all'esistenza di tali danni ed alla loro quantificazione ed anche in ordine all'infondatezza della domanda risarcitoria per il ritardo nella consegna di 209 trattori ordinati a fine 2017 (quest'ultima domanda rigettata anche per difetto di titolarità del rapporto sostanziale, trattandosi di trattori consegnati ad un soggetto terzo, vale a dire non parte del presente Persona_3 giudizio anche se appartenente al gruppo e su cui non sono stati formulati Pt_2 precisi motivi di censura).
Infine, è da ritenersi infondato il quinto motivo di appello con cui l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assorbita la contestazione di circa la Pt_2 validità della rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa a seguito della decisione della
Commissione Europea del 19.07.2016, che aveva ravvisato un accordo anticoncorrenziale tra i vari produttori europei di trattori in punto prezzi praticati.
In tesi di parte appellante, tale rinuncia sarebbe la prova dell'eccessivo squilibrio contrattuale a danno di e della condotta abusiva di IV, in quanto la Pt_2 sottoscrizione di tale rinuncia sarebbe stata la condizione per non perdere il prolungamento del contratto di trasporto.
Sennonché, occorre osservare che, nel caso di specie, per come sopra argomentato, difetta l'esercizio abusivo di un diritto, ovvero, l'esercizio abusivo di dipendenza economica da parte delle odierne appellate, né può ritenersi che la rinuncia in esame sia un co-elemento ovvero anche solo una fonte probatoria di un abuso (del diritto ovvero di dipendenza economica) che, in considerazione delle emergenze di causa sopra ampiamente analizzate, è da ritenersi escluso.
Parte appellante afferma che tale rinuncia sarebbe la prova dell'abuso di dipendenza economica (ovvero dell'abuso del diritto) perpetrato da parte appellata, in considerazione delle modalità temporali con cui si è addivenuti alla sottoscrizione di tale rinuncia.
pag. 57/59 La Corte, tuttavia, osserva che la deduzione circa la scansione temporale degli eventi tra le firme rispettivamente del patto di rinuncia, del contratto di fornitura ed infine del contratto di trasporto (comprese in un periodo temporale tra marzo 2017 e maggio
2017) non sono così univoche da poter far ritenere che il patto di rinuncia sia espressione e frutto di un abusivo esercizio di potere contrattuale in danno del gruppo quale condizione imprescindibile per la stipula del contratto di trasporto. Da Pt_2 questo punto di vista, il carteggio intercorso tra le società per addivenire alla stipula dei contratti e richiamati da nulla attesta a sostegno dell'assunto di parte appellante Pt_2
(doc. nn. 13, 14, 16).
Ciò anche in considerazione della pluralità di elementi sopra esposti in ordine all'obiettiva giustificazione economica della scelta imprenditoriale di IV di attivare la procedura di competitività ed in assenza, peraltro, di più circostanziate allegazioni di parte appellante circa l'assunto invocato.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto del proposto atto di appello comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da parte appellata.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti, soccombenti totali e si liquidano come segue, tenuto conto del valore della controversia che deve essere determinato in base al petitum (vale a dire € 41.864.209,00).
Infatti, nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento danni, il valore della causa si determina, in linea generale, in base all'importo della somma richiesta dall'attore nell'atto di citazione, secondo il principio del "disputatum".
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sulla base del criterio del disputatum, i principi da seguire sono i seguenti: se la domanda di primo grado viene accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice. A contrario, qualora la domanda di primo grado venga rigettata, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa deve essere determinato in base al petitum e non già in base al decisum secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma primo, quarto periodo, del d.m. 10.3.2014 n. 55.
Pertanto, le spese sono liquidate in favore di parte appellata, secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm., tenendo conto del valore della controversia per pag. 58/59 come sopra chiarito, nella complessiva somma di euro 63.123,00 per compensi (euro
13.771,00 per la fase di studio, euro 8.008,00 per la fase introduttiva, euro 18.447,00 per la fase di trattazione, euro 22.897,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovute come per legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato dalle appellanti Parte_1 ONoparte_1 ONoparte_2
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 ONoparte_1 ONoparte_18 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 7/2023 (n. rep. 36/2023) emessa dal
Tribunale di Torino in data 30.12.2022 e pubblicata in data 02.01.23:
- rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere agli appellati e CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese ONoparte_4 del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in complessivi €
63.123,00 oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovute come per legge e successive occorrende;
- dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 15.07.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino
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