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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/05/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1309/2024 RGVG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1309/2024 RGVG, avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.11.1975, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rita Pistola, domiciliata come in atti
E
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
l'11.07.1972, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Antonio Pinto, domiciliato come in atti
Ricorrenti
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.02.2025 - trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.- le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. che ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15.07.2024 le parti hanno esposto: di aver contratto matrimonio in Assisi in data 18.09.2010 (Atto di Matrimonio Anno 2010, n. 143, Parte
II, Serie A, Ufficio 1 cfr. estratto depositato); che dalla suddetta unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Perugia con sentenza n. 1338/2021 pubblicata l'11.10.2021 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che non ricorrono le condizioni per una
1 loro riconciliazione e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio specificando che i coniugi, in regime di separazione dei beni provvederanno ciascuno al proprio personale sostentamento.
È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
27.11.2024, innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., vista la comune richiesta delle parti, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M.
Con ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. in data 29.11.2024, la causa è stata rinviata all'udienza “cartolare” del 25.02.2025 per il deposito di documentazione. All'udienza del 25.02.2025 - tenutasi in modalità cartolare - la causa, depositata la documentazione chiesta, è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini, previa trasmissione degli atti al PM per il parere. La Procura ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere.
Orbene, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dal 27.06.2019 data dell'udienza innanzi al Presidente del
Tribunale di Perugia nel procedimento per separazione R.G. n. 5543/2018, conclusosi con sentenza n. 1338/2021 pubbl. l'11.10.2021, passata in giudicato (cfr. documentazione in atti).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55 del 6 maggio 2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, come sopra evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso dichiarando che ognuno provvederà al proprio personale sostentamento (cfr. pag. 2 del ricorso congiunto).
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in Assisi (PG) in data 18.09.2010 (Atto n. 143, Parte II,
Anno 2010, Serie A, Ufficio 1) alle condizioni indiate nel ricorso introduttivo;
2 B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 30.04.2025
La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1309/2024 RGVG, avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.11.1975, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rita Pistola, domiciliata come in atti
E
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
l'11.07.1972, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Antonio Pinto, domiciliato come in atti
Ricorrenti
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.02.2025 - trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.- le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. che ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15.07.2024 le parti hanno esposto: di aver contratto matrimonio in Assisi in data 18.09.2010 (Atto di Matrimonio Anno 2010, n. 143, Parte
II, Serie A, Ufficio 1 cfr. estratto depositato); che dalla suddetta unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Perugia con sentenza n. 1338/2021 pubblicata l'11.10.2021 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che non ricorrono le condizioni per una
1 loro riconciliazione e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio specificando che i coniugi, in regime di separazione dei beni provvederanno ciascuno al proprio personale sostentamento.
È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
27.11.2024, innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., vista la comune richiesta delle parti, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M.
Con ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. in data 29.11.2024, la causa è stata rinviata all'udienza “cartolare” del 25.02.2025 per il deposito di documentazione. All'udienza del 25.02.2025 - tenutasi in modalità cartolare - la causa, depositata la documentazione chiesta, è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini, previa trasmissione degli atti al PM per il parere. La Procura ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere.
Orbene, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dal 27.06.2019 data dell'udienza innanzi al Presidente del
Tribunale di Perugia nel procedimento per separazione R.G. n. 5543/2018, conclusosi con sentenza n. 1338/2021 pubbl. l'11.10.2021, passata in giudicato (cfr. documentazione in atti).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55 del 6 maggio 2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, come sopra evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso dichiarando che ognuno provvederà al proprio personale sostentamento (cfr. pag. 2 del ricorso congiunto).
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in Assisi (PG) in data 18.09.2010 (Atto n. 143, Parte II,
Anno 2010, Serie A, Ufficio 1) alle condizioni indiate nel ricorso introduttivo;
2 B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 30.04.2025
La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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