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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.1963/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1963/2024, avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis cpc
TRA
( ) nato a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'avv. Paolo GASBARRI come da procura in atti RICORRENTE
E
( ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/11/1987 con l'Avv. Isabella BALLAROTTO come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. con ricorso ritualmente notificato alla Sig.ra Parte_1 CP_1 chiedeva a questo Tribunale di “procedere alla nomina di CTU, ove possibile
[...] confermando l'incarico in capo al dott. , autorizzandolo ad accedere Persona_1 alla struttura scolastica frequentata dalla minore, affinchè, ascoltati genitori, nonni ed educatori, acquisita ogni informazione utile, si pronunci in ordine alle condizioni psicologiche della minore e ai rapporti della medesima con i familiari, anche in riferimento al conflitto fra i genitori e alla capacità di ciascuno di tutelare il rapporto della figlia con l'altro e con la relativa famiglia d'origine. All'esito e in ogni caso, si chiede che il Tribunale adito voglia ordinare a il puntuale rispetto dei provvedimenti disposti nel Controparte_1
Decreto emesso all'esito del giudizio n. 777/2020 VG, con particolare riferimento ai giorni ed orari che la minore deve trascorrere con i genitori e le rispettive famiglie d'origine. Con riserva di ulteriormente articolare e dedurre. A fondamento della domanda deduceva: a) che nel corso di una relazione avuta con la odierna resistente, in data 11.3.2017, era nata la figlia b) che in ragione del Per_2 deteriorarsi dei rapporti era stato instaurato un primo giudizio ex art 337 ter c.c. (n. 1691/2019 RG) che si era concluso con provvedimento con il quale venivano determinate specifiche modalità di gestione della minore, segnalandosi che l'abitazione familiare, di proprietà del era stata assegnata alla la quale pur formalmente residente Pt_1 CP_1 nella casa familiare - era tornata a vivere nella casa dei propri genitori, poco distante e ove tuttora viveva, ciò con l'unico proposito di gravare il di costi ulteriori. Tale scelta, Pt_1 secondo l'istante, aveva avuto gravi conseguenze nei rapporti tra le parti, e creato un forte sbilanciamento nei rapporti della bambina con i nonni materni rendendo sempre più difficile per il padre incontrare la figlia;
b) che perdurando i conflitti tra le parti, instaurato altro giudizio (VG n.777/2020 VG) lo stesso veniva definito con provvedimento del 18.05.2021 con il quale il Tribunale aderiva alle conclusioni del CTU, confermando l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre.1 Tale accertamento, dando atto della
“condizione psicofisica ottimale” della minore, riconosceva che “la conflittualità tra i due genitori e la mancanza di una comunicazione funzionale tra i due potrebbe alimentare nel tempo uno stato di disagio con ricadute sul piano psicologico”, sottolineando, inoltre, l'utilità di un “supporto psicologico alla funzione genitorialità per elaborare compiutamente la separazione delle rispettive famiglie di origine e ristabilire la centralità educativa nella funzione paterna e materna”; c) che nonostante le determinazioni del CTU la non CP_1 si era mai resa disponibile ad attivare tale supporto alla genitorialità, come indicato sia dai Servizi Sociali intervenuti che dal CTU, continuando a permanere una conflittualità nella gestione della minore. Alla luce di tali circostanze, secondo l'istante, poiché v'era il rischio della compromissione della tenuta psichica della bambina chiedeva che venissero emessi ii provvedimenti citati così da adempiere a quanto stabilito dal Tribunale.
Costituendosi n giudizio parte resistente contestava la domanda proposta, ritenuta infondata e della quale chiedeva il rigetto, deducendo, in particolare: a) di avere sempre osservato le disposizioni del Tribunale in relazione ai tempi ed ai modi di visita del padre, il quale, al contrario, non aveva mai provveduto, da parte sua, ad adeguare il contributo per il mantenimento della figlia, né mai a versare quanto necessario per le spese straordinarie;
b) che il ricorrente, inoltre, aveva sempre avuto atteggiamenti ossessivi e poco flessibili nella gestione della figlia ed a causa dei quali, per i litigi insorti, era stato continuamente richiesto l'intervento dei Carabinieri (giova rilevare in maniera continuativa da entrambe le parti); c) 1 Si provvede quindi come da dispositivo, precisando che le parti (o i loro familiari) faranno necessario riferimento al regime individuato dal perito, come recepito in questa sede, ogni qual volta non sapranno gestire in autonomia e concordia (nell'interesse della minore, da anteporre al proprio) le diverse circostanze del caso concreto (v. annotazioni dei cc, sopra richiamate).
PQM
- respinta ogni altra istanza, in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto del 25/11/2019, dispone l'affidamento condiviso come da motivazione, della minore nata [...], con collocazione prevalente presso la madre Persona_3 e permanenza presso il padre secondo i tempi e le modalità di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione;
” che la minore, nonostante le deduzioni del padre appariva serena, con un buon rendimento scolastico, per come attestato dalle maestre e dalla documentazione sul rendimento scolastico che veniva depositata. Aggiungeva che, dopo il suo trasferimento in altra abitazione a Pt_2
a seguito del quale la resistente avrebbe lasciato la casa familiare in favore del ricorrente, era necessario un intervento integrativo del giudice sul provvedimento, considerando che la minore, in assenza di scuole a Latera dove viveva, avrebbe dovuto iscriversi presso la scuola primaria di inclusa nel plesso scolastico di elementari e medie, distante solo 200 Pt_2 metri dalla loro abitazione Nel corso del processo, in assenza di istanze istruttorie (salvo la richiesta di CTU da parte del ricorrente per le ragioni legate alle sue richieste in ricorso) all'udienza del 10.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di parte ricorrente è infondata. Preliminarmente, apparendo necessario qualificare la odierna domanda, si rileva che con il ricorso in atti, basato sull'assunto di una sofferenza psicologica della minore da verificare previa ulteriore indagine da compiersi ad opera del CTU, la parte richiedeva l'emissione di un provvedimento diretto ad “ordinare a il puntuale rispetto dei Controparte_1 provvedimenti disposti nel Decreto emesso all'esito del giudizio n. 777/2020 VG, con particolare riferimento ai giorni ed orari che la minore deve trascorrere con i genitori e le rispettive famiglie d'origine”. Se tale è la richiesta principale della parte, appare evidente che tale domanda sia da inserire non già tra i procedimenti ex art. 473bis 27 cpc relativa alla modifica dei provvedimenti già emessi a tutela dei minori e di contributi economici, ma nel novero dei procedimenti (art. 473bis 39 cpc) diretti a favorire l'osservanza degli indicati provvedimenti nel caso di inadempimento di una delle parti (anche se giova rilevare l'assenza di richieste sanzionatorie nel caso in esame). In merito ai presupposti della domanda, rileva il Tribunale l'assenza di qualsiasi allegazione al riguardo, non risultando avanzata alcuna richiesta anche di natura testimoniale circa il malessere della minore, risultando la richiesta di ctu in atti, meramente esplorativa in merito alle deduzioni svolte. Al contrario, si rileva che – pur permanendo una elevata conflittualità tra le parti rispetto alla quale sarà onere e cura delle stesse intervenire al fine di porvi rimedio al fine di garantire alla figlia di vivere in ambienti sereni facilitando la sua crescita – la documentazione depositata da parte resistente co riguardo al documento di valutazione scolastico in cui risultano valutazioni positive con riguardo al dato comportamentale, appare incompatibile con quanto dedotto dall'istante. Alla luce di tali considerazioni la domanda non può essere accolta, confermandosi il procedimento emesso da Tribunale di Viterbo da integrare alla luce del trasferimento della minore a apparendo legittimo autorizzare l'iscrizione alla scuola ed il cambio di Pt_2 residenza. Nulla ìn merito all'adeguamento Istat del contributo di mantenimento della figlia minore, potendo la parte richiederlo autonomamente, alla pari della richiesta di modifica su alcune modalità di gestione della figlia, potendo le parti provvedervi autonomamente, anche con riguardo alle ulteriori richieste di specifiche modifica in atti avanzate da parte resistente (“in caso di impegni di un genitore , questi deve offrire all'altro genitore l'opportunità di prendersi cura del proprio figlio prima di decidere di affidarlo a terze persone..Le parti possono accordarsi per la visita del padre anche in giorni ulteriori , fatti salvi gli impegni scolastici e di vita sociale della bambina). Il mancato accoglimento del ricorso comporta la condanna del soccombente al pagamento delle spese nella misura indicata in dispositivo (valore indeterminabile complessità bassa, tre fasi di legge valori minimi)
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone:
1. Rigetta il ricorso in atti;
2. integra il provvedimento emesso in VG n.777/2020 del 18.05.2021 nel seguente modo: la figlia minore, è collocata in via prevalente presso la madre in Via Don Liberato Pt_2
Tarquini n. 1 e la quale per l'anno scolastico 2025-26 verrà iscritta presso il plesso scolastico di autorizzando il cambio di residenza della minore. Pt_2
3. Tiene fermo nel resto del provvedimento del Tribunale di Viterbo del 18.5.2021 in VG 777/2020. 4. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre Iva, Cpa e 15% spese
[...] processuali.
Così deciso in Viterbo il 14/07/2025.
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1963/2024, avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis cpc
TRA
( ) nato a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'avv. Paolo GASBARRI come da procura in atti RICORRENTE
E
( ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/11/1987 con l'Avv. Isabella BALLAROTTO come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. con ricorso ritualmente notificato alla Sig.ra Parte_1 CP_1 chiedeva a questo Tribunale di “procedere alla nomina di CTU, ove possibile
[...] confermando l'incarico in capo al dott. , autorizzandolo ad accedere Persona_1 alla struttura scolastica frequentata dalla minore, affinchè, ascoltati genitori, nonni ed educatori, acquisita ogni informazione utile, si pronunci in ordine alle condizioni psicologiche della minore e ai rapporti della medesima con i familiari, anche in riferimento al conflitto fra i genitori e alla capacità di ciascuno di tutelare il rapporto della figlia con l'altro e con la relativa famiglia d'origine. All'esito e in ogni caso, si chiede che il Tribunale adito voglia ordinare a il puntuale rispetto dei provvedimenti disposti nel Controparte_1
Decreto emesso all'esito del giudizio n. 777/2020 VG, con particolare riferimento ai giorni ed orari che la minore deve trascorrere con i genitori e le rispettive famiglie d'origine. Con riserva di ulteriormente articolare e dedurre. A fondamento della domanda deduceva: a) che nel corso di una relazione avuta con la odierna resistente, in data 11.3.2017, era nata la figlia b) che in ragione del Per_2 deteriorarsi dei rapporti era stato instaurato un primo giudizio ex art 337 ter c.c. (n. 1691/2019 RG) che si era concluso con provvedimento con il quale venivano determinate specifiche modalità di gestione della minore, segnalandosi che l'abitazione familiare, di proprietà del era stata assegnata alla la quale pur formalmente residente Pt_1 CP_1 nella casa familiare - era tornata a vivere nella casa dei propri genitori, poco distante e ove tuttora viveva, ciò con l'unico proposito di gravare il di costi ulteriori. Tale scelta, Pt_1 secondo l'istante, aveva avuto gravi conseguenze nei rapporti tra le parti, e creato un forte sbilanciamento nei rapporti della bambina con i nonni materni rendendo sempre più difficile per il padre incontrare la figlia;
b) che perdurando i conflitti tra le parti, instaurato altro giudizio (VG n.777/2020 VG) lo stesso veniva definito con provvedimento del 18.05.2021 con il quale il Tribunale aderiva alle conclusioni del CTU, confermando l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre.1 Tale accertamento, dando atto della
“condizione psicofisica ottimale” della minore, riconosceva che “la conflittualità tra i due genitori e la mancanza di una comunicazione funzionale tra i due potrebbe alimentare nel tempo uno stato di disagio con ricadute sul piano psicologico”, sottolineando, inoltre, l'utilità di un “supporto psicologico alla funzione genitorialità per elaborare compiutamente la separazione delle rispettive famiglie di origine e ristabilire la centralità educativa nella funzione paterna e materna”; c) che nonostante le determinazioni del CTU la non CP_1 si era mai resa disponibile ad attivare tale supporto alla genitorialità, come indicato sia dai Servizi Sociali intervenuti che dal CTU, continuando a permanere una conflittualità nella gestione della minore. Alla luce di tali circostanze, secondo l'istante, poiché v'era il rischio della compromissione della tenuta psichica della bambina chiedeva che venissero emessi ii provvedimenti citati così da adempiere a quanto stabilito dal Tribunale.
Costituendosi n giudizio parte resistente contestava la domanda proposta, ritenuta infondata e della quale chiedeva il rigetto, deducendo, in particolare: a) di avere sempre osservato le disposizioni del Tribunale in relazione ai tempi ed ai modi di visita del padre, il quale, al contrario, non aveva mai provveduto, da parte sua, ad adeguare il contributo per il mantenimento della figlia, né mai a versare quanto necessario per le spese straordinarie;
b) che il ricorrente, inoltre, aveva sempre avuto atteggiamenti ossessivi e poco flessibili nella gestione della figlia ed a causa dei quali, per i litigi insorti, era stato continuamente richiesto l'intervento dei Carabinieri (giova rilevare in maniera continuativa da entrambe le parti); c) 1 Si provvede quindi come da dispositivo, precisando che le parti (o i loro familiari) faranno necessario riferimento al regime individuato dal perito, come recepito in questa sede, ogni qual volta non sapranno gestire in autonomia e concordia (nell'interesse della minore, da anteporre al proprio) le diverse circostanze del caso concreto (v. annotazioni dei cc, sopra richiamate).
PQM
- respinta ogni altra istanza, in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto del 25/11/2019, dispone l'affidamento condiviso come da motivazione, della minore nata [...], con collocazione prevalente presso la madre Persona_3 e permanenza presso il padre secondo i tempi e le modalità di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione;
” che la minore, nonostante le deduzioni del padre appariva serena, con un buon rendimento scolastico, per come attestato dalle maestre e dalla documentazione sul rendimento scolastico che veniva depositata. Aggiungeva che, dopo il suo trasferimento in altra abitazione a Pt_2
a seguito del quale la resistente avrebbe lasciato la casa familiare in favore del ricorrente, era necessario un intervento integrativo del giudice sul provvedimento, considerando che la minore, in assenza di scuole a Latera dove viveva, avrebbe dovuto iscriversi presso la scuola primaria di inclusa nel plesso scolastico di elementari e medie, distante solo 200 Pt_2 metri dalla loro abitazione Nel corso del processo, in assenza di istanze istruttorie (salvo la richiesta di CTU da parte del ricorrente per le ragioni legate alle sue richieste in ricorso) all'udienza del 10.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di parte ricorrente è infondata. Preliminarmente, apparendo necessario qualificare la odierna domanda, si rileva che con il ricorso in atti, basato sull'assunto di una sofferenza psicologica della minore da verificare previa ulteriore indagine da compiersi ad opera del CTU, la parte richiedeva l'emissione di un provvedimento diretto ad “ordinare a il puntuale rispetto dei Controparte_1 provvedimenti disposti nel Decreto emesso all'esito del giudizio n. 777/2020 VG, con particolare riferimento ai giorni ed orari che la minore deve trascorrere con i genitori e le rispettive famiglie d'origine”. Se tale è la richiesta principale della parte, appare evidente che tale domanda sia da inserire non già tra i procedimenti ex art. 473bis 27 cpc relativa alla modifica dei provvedimenti già emessi a tutela dei minori e di contributi economici, ma nel novero dei procedimenti (art. 473bis 39 cpc) diretti a favorire l'osservanza degli indicati provvedimenti nel caso di inadempimento di una delle parti (anche se giova rilevare l'assenza di richieste sanzionatorie nel caso in esame). In merito ai presupposti della domanda, rileva il Tribunale l'assenza di qualsiasi allegazione al riguardo, non risultando avanzata alcuna richiesta anche di natura testimoniale circa il malessere della minore, risultando la richiesta di ctu in atti, meramente esplorativa in merito alle deduzioni svolte. Al contrario, si rileva che – pur permanendo una elevata conflittualità tra le parti rispetto alla quale sarà onere e cura delle stesse intervenire al fine di porvi rimedio al fine di garantire alla figlia di vivere in ambienti sereni facilitando la sua crescita – la documentazione depositata da parte resistente co riguardo al documento di valutazione scolastico in cui risultano valutazioni positive con riguardo al dato comportamentale, appare incompatibile con quanto dedotto dall'istante. Alla luce di tali considerazioni la domanda non può essere accolta, confermandosi il procedimento emesso da Tribunale di Viterbo da integrare alla luce del trasferimento della minore a apparendo legittimo autorizzare l'iscrizione alla scuola ed il cambio di Pt_2 residenza. Nulla ìn merito all'adeguamento Istat del contributo di mantenimento della figlia minore, potendo la parte richiederlo autonomamente, alla pari della richiesta di modifica su alcune modalità di gestione della figlia, potendo le parti provvedervi autonomamente, anche con riguardo alle ulteriori richieste di specifiche modifica in atti avanzate da parte resistente (“in caso di impegni di un genitore , questi deve offrire all'altro genitore l'opportunità di prendersi cura del proprio figlio prima di decidere di affidarlo a terze persone..Le parti possono accordarsi per la visita del padre anche in giorni ulteriori , fatti salvi gli impegni scolastici e di vita sociale della bambina). Il mancato accoglimento del ricorso comporta la condanna del soccombente al pagamento delle spese nella misura indicata in dispositivo (valore indeterminabile complessità bassa, tre fasi di legge valori minimi)
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone:
1. Rigetta il ricorso in atti;
2. integra il provvedimento emesso in VG n.777/2020 del 18.05.2021 nel seguente modo: la figlia minore, è collocata in via prevalente presso la madre in Via Don Liberato Pt_2
Tarquini n. 1 e la quale per l'anno scolastico 2025-26 verrà iscritta presso il plesso scolastico di autorizzando il cambio di residenza della minore. Pt_2
3. Tiene fermo nel resto del provvedimento del Tribunale di Viterbo del 18.5.2021 in VG 777/2020. 4. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre Iva, Cpa e 15% spese
[...] processuali.
Così deciso in Viterbo il 14/07/2025.
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco