Articolo 8 della Legge 2 marzo 1974, n. 72
Articolo 7
Versione
9 aprile 1974
Art. 8.
In base alle vigenti disposizioni, nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 ore di volo svolgendo i compiti previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della presente legge, viene rilasciato l'attestato di cui al precedente articolo 3.

Entrata in vigore il 9 aprile 1974