Art. 8.
In base alle vigenti disposizioni, nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 ore di volo svolgendo i compiti previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della presente legge, viene rilasciato l'attestato di cui al precedente articolo 3.
In base alle vigenti disposizioni, nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 ore di volo svolgendo i compiti previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della presente legge, viene rilasciato l'attestato di cui al precedente articolo 3.