Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 27
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'annualità 2020 per intervenuto sgravio.

  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ritiene che la normativa regionale invocata dalla Regione Calabria, che consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, non possa essere applicata retroattivamente all'annualità 2022, violando il principio di irretroattività della normativa tributaria. Pertanto, l'omessa notifica dell'atto presupposto comporta la nullità della cartella.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione di prescrizione è rigettata in quanto non maturata.

  • Accolto
    Soccombenza della Regione Calabria

    Le spese del grado seguono la soccombenza di Regione Calabria e vengono liquidate in favore di parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 27
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo