Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/12/2025, n. 24071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24071 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11999/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11999 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SOCIETÀ “NEW FOOD SOCIETÀ COOPERATIVA” COOPERATIVA ARL, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Mario Caliendo che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA SABINA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Alberto Colabianchi che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- COMUNE DI POGGIO MIRTETO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Marco Morelli che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
nei confronti
ESPERIENZE 84 SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Vincenzo Di Fazio e Matteo Pifani che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
per l'annullamento
dei seguenti atti:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- provvedimento del 04/09/25 con cui l’Unione dei Comuni della Bassa Sabina ha escluso la ricorrente dalla gara;
- lettera di invito, bando prot. n. 3121 del 23/06/2025 e capitolato speciale d’appalto nella parte si dispone l’automatica esclusione degli operatori economici per la mera esistenza di contenziosi;
- verbali di gara ed in particolare il verbale ove emerge l’esclusione della ricorrente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
-determinazione dirigenziale n. 554 del 15/09/25 con cui il Comune di Poggio Mirteto ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata;
- determinazione dirigenziale registro generale n. 286 del 15/09/25 emessa dal Comune;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LO AV;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 29/09/25 e depositato il 12/10/25 la New Food Società Cooperativa a r. l. ha impugnato il provvedimento del 04/09/25, con cui l’Unione dei Comuni della Bassa Sabina ha escluso la ricorrente dalla gara, la lettera di invito, il bando prot. n. 3121 del 23/06/2025 e il capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui dispone l’automatica esclusione degli operatori economici per la mera esistenza di contenziosi, e i verbali di gara ed, in particolare, il verbale ove emerge l’esclusione della ricorrente.
L’Unione dei Comuni della Bassa Sabina ed il Comune di Poggio Mirteto, costituitisi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 16/10/25 e 17/10/25, hanno concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Con atto notificato il 20/10/25 e depositato in pari data, parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la determinazione dirigenziale n. 554 del 15/09/25, con cui il Comune di Poggio Mirteto ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata, e la determinazione dirigenziale registro generale n. 286 del 15/09/25 emessa dal Comune.
Con ordinanza n. 5762/25 del 22/10/25 il Tribunale ha fissato, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del giorno 19/12/25.
Alla pubblica udienza del giorno 19/12/25 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La New Food Società Cooperativa a r. l. impugna:
a) con il ricorso principale notificato il 29/09/25 e depositato il 12/10/25 il provvedimento del 04/09/25, con cui l’Unione dei Comuni della Bassa Sabina ha escluso la ricorrente dalla gara, la lettera di invito, il bando prot. n. 3121 del 23/06/2025 e il capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui dispone l’automatica esclusione degli operatori economici per la mera esistenza di contenziosi, e i verbali di gara ed, in particolare, il verbale ove emerge l’esclusione della ricorrente;
b) con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20/10/25 e depositato in pari data, la determinazione dirigenziale n. 554 del 15/09/25, con cui il Comune di Poggio Mirteto ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata, e la determinazione dirigenziale registro generale n. 286 del 15/09/25 emessa dal Comune.
Il ricorso per motivi aggiunti è irricevibile per tardività e ciò determina l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse.
Secondo l’art. 120 comma 2 cpa, per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici “ il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice ”.
Dalla documentazione depositata in giudizio dall’Unione dei Comuni della Bassa Sabina il 27/11/25, non contestata specificamente da parte della ricorrente, emerge che il provvedimento di aggiudicazione è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 36 comma 1 d. lgs. n. 36/23, sulla piattaforma digitale di approvvigionamento della stazione appaltante il 15/09/25 e che “ l’operatore economico, pur essendo escluso da una procedura, mantiene attive le proprie credenziali di accesso all’applicativo e può, pertanto, visualizzare l'iter procedurale fino al suo termine ” come attestato dal gestore della piattaforma; tale ultima circostanza è, del resto, confermata dal registro degli accessi alla piattaforma l’ultimo dei quali è stato effettuato dalla parte ricorrente il 20/10/25 ovvero dopo l’instaurazione del presente giudizio (allegati 8 e 9 alla documentazione depositata dall’Unione il 27/11/25).
Ne consegue che, avendo la stazione appaltante pubblicato il provvedimento di aggiudicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale il 15/09/25, da tale data, secondo l’art. 120 comma 2 cpa, deve ritenersi decorrente il relativo termine d’impugnazione di trenta giorni per tutti i partecipanti alla gara, ivi compresi quelli, come la ricorrente, esclusi con un provvedimento non ancora inoppugnabile.
Ne deriva che il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto l’impugnazione della determina di aggiudicazione del 15/09/25, essendo stato notificato il 20/10/25 risulta irricevibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120 cpa.
L’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso principale proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla gara.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’impugnazione dell’atto di esclusione dalla gara produce un effetto meramente viziante e non caducante del successivo provvedimento di aggiudicazione e ciò sia per esigenze di tutela processuale (dal momento che il coinvolgimento del controinteressato è previsto solo in caso d’impugnazione dell’aggiudicazione e non anche dell’esclusione) e sia perché (tanto più nelle procedure governate dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale quella oggetto di causa) l’aggiudicazione è “ il frutto di valutazioni nuove e autonome che recidono il nesso di presupposizione univoco con il provvedimento di esclusione ” di talché tale provvedimento deve essere oggetto di autonoma impugnazione (Cons. Stato n. 7888/24; nello stesso senso Cons. Stato n. 2098/23 e n. 6696/22).
L’insussistenza di un effetto caducante determina nella fattispecie il consolidamento del provvedimento di aggiudicazione in favore del controinteressato e la conseguente improcedibilità, per carenza d’interesse, del ricorso principale dal momento che l’ipotetico annullamento del provvedimento di esclusione non consentirebbe alla parte ricorrente di ottenere il bene della vita da essa perseguito, ovvero l’aggiudicazione della gara già definitivamente attribuita alla controinteressata (così Cons. Stato n. 7888/24 e n. 7946/23).
Per questi motivi il Tribunale dichiara l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso principale e l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti; in tal senso vi è stata anche l’eccezione delle parti resistenti il che ha reso superfluo l’avviso ex art. 73 comma 3 cpa.
La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ed il ricorso per motivi aggiunti irricevibile;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore del Comune di Poggio Mirteto, dell’Unione dei Comuni della Bassa Sabina e della Esperienze 84 Società Cooperativa a r.l., le spese del presente giudizio il cui importo, per ognuno dei predetti enti, liquida in euro tremila/00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO AV, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO AV |
IL SEGRETARIO