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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Giudice
VITALE ANTONELLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 306/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50346 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 05/09/2025 e depositato il 26/09/2025 la Società “Ricorrente_1 s.r.l.” impugna il Provvedimento di diniego- rimborso i.v.a. anno d'imposta 2024- cronologico 50346/0-Ricorrente_1 s.rl. P.i. P.IVA_1 importo € 88.000,00- notificato a mezzo pec in data 11 giugno 2025.
Precisa, in punto di fatto, che la motivazione riportata nel provvedimento di diniego fa riferimento alla mancanza dei requisiti di operatività previsti dall'art. 30 della legge 724/24 e dall'art. 2 , commi da 36 decies a 36 duodecies del D.L.13 agosto 2011 n. 138.
Articola, pertanto, i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMI DA 36 DECIES A 36 DUODECIES DEL DECRETO LEGGE 13
AGOSTO 2011 N. 138;
II) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA IVA 2006/112/CE DEL 28/11/2006.
Conclude invocando l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
In data 04/11/2025 l'Agenzia delle entrate di Matera si costituisce in giudizio evidenziando che l'Ufficio ha revocato il provvedimento di diniego, in quanto la norma sulle c.d. società in perdita sistematica è stata abrogata dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73. Chiede pertanto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La causa è presa in decisione all'udienza del 03/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che l'Agenzia delle entrate ha formalmente dichiarato che è intervenuta la cessazione della materia del contendere avendo provveduto a revocare in autotutela il provvedimento impugnato.
Il giudizio va quindi dichiarato estinto per cessata materia del contendere a norma dell'art. 46 del codice del processo tributario.
Sussistono altresì i presupposti, in mancanza peraltro di opposizione parte ricorrente, per compensare le spese di giudizio.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Giudice
VITALE ANTONELLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 306/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50346 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 05/09/2025 e depositato il 26/09/2025 la Società “Ricorrente_1 s.r.l.” impugna il Provvedimento di diniego- rimborso i.v.a. anno d'imposta 2024- cronologico 50346/0-Ricorrente_1 s.rl. P.i. P.IVA_1 importo € 88.000,00- notificato a mezzo pec in data 11 giugno 2025.
Precisa, in punto di fatto, che la motivazione riportata nel provvedimento di diniego fa riferimento alla mancanza dei requisiti di operatività previsti dall'art. 30 della legge 724/24 e dall'art. 2 , commi da 36 decies a 36 duodecies del D.L.13 agosto 2011 n. 138.
Articola, pertanto, i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMI DA 36 DECIES A 36 DUODECIES DEL DECRETO LEGGE 13
AGOSTO 2011 N. 138;
II) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA IVA 2006/112/CE DEL 28/11/2006.
Conclude invocando l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
In data 04/11/2025 l'Agenzia delle entrate di Matera si costituisce in giudizio evidenziando che l'Ufficio ha revocato il provvedimento di diniego, in quanto la norma sulle c.d. società in perdita sistematica è stata abrogata dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73. Chiede pertanto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La causa è presa in decisione all'udienza del 03/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che l'Agenzia delle entrate ha formalmente dichiarato che è intervenuta la cessazione della materia del contendere avendo provveduto a revocare in autotutela il provvedimento impugnato.
Il giudizio va quindi dichiarato estinto per cessata materia del contendere a norma dell'art. 46 del codice del processo tributario.
Sussistono altresì i presupposti, in mancanza peraltro di opposizione parte ricorrente, per compensare le spese di giudizio.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.