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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/11/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. AN HI viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
13.11.2025 da parte ricorrente e in data 27.10.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1537/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, OL PI e OV RI
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona COroparte_2 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse
TE RS, EL SA, LL SI e dal dott. Angelo Maurizio US
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
- In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e
21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica”
Pagina | 1 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui
è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e CO conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018//19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2024/25 condannarsi il al risarcimento del danno CP_3 per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di
€ 3.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
- Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. per parte resistente COroparte_2
- rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/10/2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2020/2021 I.C. dal 14/10/2020 al 31/08/2021 Pt_2
2021/2022 I.C. dal 06/09/2021 al 31/08/2022 Pt_2
2022/2023 I.C. dal 01/09/2022 al 31/08/2023 Pt_2
2024/2025 I.C. dal 01/09/2024 al 31/08/2025 Pt_2
Pagina | 2 Parte ricorrente esponeva altresì di aver lavorato alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, comma 3, l. 124/1999) nei seguenti aa. ss.:
2018/2019 c/o dal 10/10/2018 al 23/11/2018 in forza di COroparte_4 plurimi contratti (dal 10/10/2018 al 31/10/2018; dal 05/11/2018 al 07/11/2018; CP_ dall'08/11/2018 al 16/11/2018; dal 17/11/2018 al 23/11/2018) e c/o CP_5 dal 26/11/2018 al 07/12/2018 (10 ore settimanali); dal 26/11/2018 Persona_1 al 07/12/2018 (5 ore settimanali); dall'08/12/2018 al 21/12/2018 (10 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 08/12/2018 al 21/12/2018 (5 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 22/12/2018 al 01/03/2019 (10 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 22/12/2018 al 01/03/2019 (5 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 02/03/2019 all'08/05/2019 (10 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 02/03/2019 all'08/05/2019 (5 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 09/05/2019 all'08/06/2019 (10 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 09/05/201819 all'08/06/2019 (5 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 10/06/2019 al 22/06/2019 (10 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 10/06/2019 al 22/06/2019 (5 ore settimanali-sostituzione maternità)
2019/2020 c/o dal 26/09/2019 al 12/06/2020 in forza di COroparte_6 plurimi contratti (dal 26/09/2019 al 06/11/2019; dal 07/11/2019 al 30/01/2020; dal 31/01/2020 al 31/03/2020; dal 01/04/2020 al 05/05/2020; dal 06/05/2020 al
10/06/2020; dal 12/06/2020 al 12/06/2020)
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il COroparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente ex art. 2948 n. 4) c.c. con riferimento al riconoscimento del beneficio della Carta docente relativamente agli aa. ss. 2018/2019 e 2019/2020.
*
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità è giunta alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
Pagina | 3 «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
Ora, considerato che i) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1) e dei contratti in CP_1 atti che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del in forza di CP_1 contratti ex art. 4, comma 1 o 2, l. 124/1999 per gli aa.ss. sopra indicati,
Pagina | 4 ii) risulta dalle produzioni effettuate con le note scritte dalla ricorrente (ammissibili in quanto trattasi di documenti formatisi successivamente al deposito del ricorso) che parte ricorrente è attualmente dipendente quale docente del resistente (contratto dal 31.10.2025 al 31.1.2026), CP_1
la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento agli aa. ss. CP_1
2018/2019 e 2019/2020 è fondata.
La diffida prodotta da parte ricorrente sub doc. 7 non è idonea a interrompere la prescrizione per le annualità in esame in quanto si riferisce esclusivamente agli aa. ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Ciò posto, deve osservarsi che, per le annualità in esame, l'unico atto interruttivo della prescrizione è la notifica del ricorso introduttivo effettuata in data 22.11.2024
(circostanza specificatamente allegata dal – cfr. memoria di costituzione pag. CP_1
2 – e non contestata da parte ricorrente).
Con riferimento alla carta docente per l'a.s. 2019/2020 si osserva che la ricorrente ha concluso plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria. Ritiene questo giudice che la prescrizione debba essere fatta decorrere dalla conclusione del primo contratto (ossia, dal 26.9.2019), tale essendo il momento in cui la ricorrente avrebbe potuto far valere per la prima volta nell'a.s. 2019/2020 il diritto alla carta docente. Deve, infatti, evidenziarsi che la carta docente è riconosciuta ai dipendenti a tempo indeterminato una sola volta per ciascun anno scolastico. Pertanto, anche ai docenti a termine la carta docente non può che essere riconosciuta per una sola volta in ciascun anno scolastico.
Ebbene, ammettere che la prescrizione, in caso di supplenze brevi e saltuarie, possa decorrere anche da data diversa dalla conclusione del primo contratto in ciascun anno scolastico significherebbe ammettere che l'insegnante a tempo determinato, in tale anno scolastico, potrebbe fruire di più volte della carta docente in quanto si dovrebbe ritenere che il diritto alla carta docente si sia prescritto con riferimento a un primo contratto, ma non con riferimento a un contratto successivo pur concluso nel medesimo anno scolastico del primo.
Poiché il primo contratto di supplenza breve e saltuaria dell'a.s. 2019/2020 prevede l'assunzione dal 26.9.2019, il diritto alla carta docente per tale a.s. è irrimediabilmente prescritto in quanto il primo atto interruttivo è intervenuto dopo il 26.9.2024 (ossia, il
22.11.2024), quando dunque era già maturato il quinquennio di cui all'art. 2948, comma 4, c.c.
Pagina | 5 Essendo prescritto il diritto alla carta docente per l'a.s. 2019/2020, a maggior ragione esso è prescritto anche per l'a.s. 2018/2019.
È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1 doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da € 1.100 a 5.200, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo
(comprensiva della maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, d.m. 55/2014 quantificata in
€ 30,00 in ragione della limitatezza delle produzioni), da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di di fruire – per gli Parte_1 aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 – del beneficio finanziario dell'importo di € 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del COroparte_2
tempore, a mettere a disposizione di CP_7 Parte_1
l'importo complessivo di € 2.000,00 secondo le modalità di cui art. 1,
[...] comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del COroparte_2
tempore, al pagamento in favore di CP_7 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.060,00, oltre rimborso
[...] forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci,
OL PI e OV RI dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ivrea il 14/11/2025 Il Giudice
AN HI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. AN HI viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
13.11.2025 da parte ricorrente e in data 27.10.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1537/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, OL PI e OV RI
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona COroparte_2 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse
TE RS, EL SA, LL SI e dal dott. Angelo Maurizio US
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
- In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e
21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica”
Pagina | 1 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui
è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e CO conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018//19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2024/25 condannarsi il al risarcimento del danno CP_3 per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di
€ 3.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
- Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. per parte resistente COroparte_2
- rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/10/2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2020/2021 I.C. dal 14/10/2020 al 31/08/2021 Pt_2
2021/2022 I.C. dal 06/09/2021 al 31/08/2022 Pt_2
2022/2023 I.C. dal 01/09/2022 al 31/08/2023 Pt_2
2024/2025 I.C. dal 01/09/2024 al 31/08/2025 Pt_2
Pagina | 2 Parte ricorrente esponeva altresì di aver lavorato alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, comma 3, l. 124/1999) nei seguenti aa. ss.:
2018/2019 c/o dal 10/10/2018 al 23/11/2018 in forza di COroparte_4 plurimi contratti (dal 10/10/2018 al 31/10/2018; dal 05/11/2018 al 07/11/2018; CP_ dall'08/11/2018 al 16/11/2018; dal 17/11/2018 al 23/11/2018) e c/o CP_5 dal 26/11/2018 al 07/12/2018 (10 ore settimanali); dal 26/11/2018 Persona_1 al 07/12/2018 (5 ore settimanali); dall'08/12/2018 al 21/12/2018 (10 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 08/12/2018 al 21/12/2018 (5 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 22/12/2018 al 01/03/2019 (10 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 22/12/2018 al 01/03/2019 (5 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 02/03/2019 all'08/05/2019 (10 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 02/03/2019 all'08/05/2019 (5 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 09/05/2019 all'08/06/2019 (10 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 09/05/201819 all'08/06/2019 (5 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 10/06/2019 al 22/06/2019 (10 ore settimanali-sostituzione maternità); dal 10/06/2019 al 22/06/2019 (5 ore settimanali-sostituzione maternità)
2019/2020 c/o dal 26/09/2019 al 12/06/2020 in forza di COroparte_6 plurimi contratti (dal 26/09/2019 al 06/11/2019; dal 07/11/2019 al 30/01/2020; dal 31/01/2020 al 31/03/2020; dal 01/04/2020 al 05/05/2020; dal 06/05/2020 al
10/06/2020; dal 12/06/2020 al 12/06/2020)
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il COroparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente ex art. 2948 n. 4) c.c. con riferimento al riconoscimento del beneficio della Carta docente relativamente agli aa. ss. 2018/2019 e 2019/2020.
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Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità è giunta alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
Pagina | 3 «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
Ora, considerato che i) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1) e dei contratti in CP_1 atti che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del in forza di CP_1 contratti ex art. 4, comma 1 o 2, l. 124/1999 per gli aa.ss. sopra indicati,
Pagina | 4 ii) risulta dalle produzioni effettuate con le note scritte dalla ricorrente (ammissibili in quanto trattasi di documenti formatisi successivamente al deposito del ricorso) che parte ricorrente è attualmente dipendente quale docente del resistente (contratto dal 31.10.2025 al 31.1.2026), CP_1
la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento agli aa. ss. CP_1
2018/2019 e 2019/2020 è fondata.
La diffida prodotta da parte ricorrente sub doc. 7 non è idonea a interrompere la prescrizione per le annualità in esame in quanto si riferisce esclusivamente agli aa. ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Ciò posto, deve osservarsi che, per le annualità in esame, l'unico atto interruttivo della prescrizione è la notifica del ricorso introduttivo effettuata in data 22.11.2024
(circostanza specificatamente allegata dal – cfr. memoria di costituzione pag. CP_1
2 – e non contestata da parte ricorrente).
Con riferimento alla carta docente per l'a.s. 2019/2020 si osserva che la ricorrente ha concluso plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria. Ritiene questo giudice che la prescrizione debba essere fatta decorrere dalla conclusione del primo contratto (ossia, dal 26.9.2019), tale essendo il momento in cui la ricorrente avrebbe potuto far valere per la prima volta nell'a.s. 2019/2020 il diritto alla carta docente. Deve, infatti, evidenziarsi che la carta docente è riconosciuta ai dipendenti a tempo indeterminato una sola volta per ciascun anno scolastico. Pertanto, anche ai docenti a termine la carta docente non può che essere riconosciuta per una sola volta in ciascun anno scolastico.
Ebbene, ammettere che la prescrizione, in caso di supplenze brevi e saltuarie, possa decorrere anche da data diversa dalla conclusione del primo contratto in ciascun anno scolastico significherebbe ammettere che l'insegnante a tempo determinato, in tale anno scolastico, potrebbe fruire di più volte della carta docente in quanto si dovrebbe ritenere che il diritto alla carta docente si sia prescritto con riferimento a un primo contratto, ma non con riferimento a un contratto successivo pur concluso nel medesimo anno scolastico del primo.
Poiché il primo contratto di supplenza breve e saltuaria dell'a.s. 2019/2020 prevede l'assunzione dal 26.9.2019, il diritto alla carta docente per tale a.s. è irrimediabilmente prescritto in quanto il primo atto interruttivo è intervenuto dopo il 26.9.2024 (ossia, il
22.11.2024), quando dunque era già maturato il quinquennio di cui all'art. 2948, comma 4, c.c.
Pagina | 5 Essendo prescritto il diritto alla carta docente per l'a.s. 2019/2020, a maggior ragione esso è prescritto anche per l'a.s. 2018/2019.
È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1 doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da € 1.100 a 5.200, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo
(comprensiva della maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, d.m. 55/2014 quantificata in
€ 30,00 in ragione della limitatezza delle produzioni), da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di di fruire – per gli Parte_1 aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 – del beneficio finanziario dell'importo di € 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del COroparte_2
tempore, a mettere a disposizione di CP_7 Parte_1
l'importo complessivo di € 2.000,00 secondo le modalità di cui art. 1,
[...] comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del COroparte_2
tempore, al pagamento in favore di CP_7 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.060,00, oltre rimborso
[...] forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci,
OL PI e OV RI dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ivrea il 14/11/2025 Il Giudice
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