CASS
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2024, n. 26447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26447 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EC AN nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi Pratola, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26447 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. CH EL ha presentato, ai sensi dell'art. 175 comma 2.1 c.p.p., istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 8 febbraio 2024 che ha confermato la sua condanna per il reato di furto aggravato e divenuta definitiva. In tal senso si rileva che la Snnopech, nei confronti della quale si è sempre proceduto in assenza, ha ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, mentre sia il decreto di citazione a giudizio che quello per il giudizio d'appello sarebbero stati notificati al domicilio eletto all'atto dell'identificazione presso il difensore d'ufficio, nonostante contestualmente la stessa avesse provveduto alla nomina di difensore di fiducia. Si osserva dunque che, non avendo la stessa avuto contatti con entrambi i difensori a causa del fatto che dal giugno 2018 al giugno 2021 è rimasta costantemente detenuta in espiazione pena o in esecuzione di misura cautelare, incolpevolmente, non è venuta a conoscenza del processo e non ha potuto dunque nemmeno impugnare la citata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'istanza deve essere rigettata. 2. Dagli atti trasmessi risulta che la CH ha indubitabilmente avuto conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico, atteso che il 15 giugno 2016 le veniva notificato a mani proprie l'avviso di conclusione delle indagini e contestualmente, nel verbale di identificazione dalla stessa sottoscritto, provvedeva alla nomina del difensore di fiducia, in persona dell'avv. Simone Giuseppe Bergamini, nonché ad eleggere domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio originariamente assegnatole dal pubblico ministero, avv. Alfredo Vittorio Dalla Baratta. Risulta altresì che a tale ultimo indirizzo è stato regolarmente notificato il decreto di citazione sia per il giudizio di primo grado, che per quello d'appello. 3. Preliminarmente deve rilevarsi che l'istanza è stata ritualmente proposta ai sensi dell'art. 175 coma 2.1 c.p.p., in quanto relativa alla remissione nel termine per impugnare una sentenza pronunciata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il quale ha introdotto la citata disposizione (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704). Non di meno l'istanza deve ritenersi altresì tempestivamente presentata entro il termine stabilito dall'art. 175 comma 2-bis c.p.p., , 1 che ha iniziato a decorrere dal 17 gennaio 2024, data nella quale l'sitante dichiara di aver avuto conoscenza della pronunzia della sentenza per la cui impugnazione chiede di essere rimessa nei termini. Quello attivato dalla istante è dunque l'inedito rimedio restitutorio introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), il quale si affianca e non si sovrappone a quello della rescissione del giudicato previsto dall'art. 629-bis c.p.p. Ed infatti, il primo deve ritenersi esperibile nei soli casi in cui l'assenza è stata accertata e legittimamente dichiarata dal giudice, per il caso in cui l'imputato riesca a fornire la prova di non avere avuto comunque conoscenza della pendenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa;
il secondo riguarda, invece, i casi di erronea dichiarazione di assenza, ferme restando le altre condizioni illustrate. Il rimedio, al contrario di quello rescissorio, invocato riguarda poi la sola facoltà di essere restituiti nel termine per proporre l'impugnazione che si dimostra di non essere stati incolpevolmente in grado di presentare. 4. Ciò premesso, deve rilevarsi anzitutto come risultino eccentrici i più o meno velati riferimenti operati nell'istanza all'illegittimità della dichiarazione di assenza dell'imputata già a partire dal primo grado di giudizio. 4.1 Che infatti l'elezione di domicilio presso l'avv. Dalla Baratta sia stata frutto di un mero errore e non di una scelta volontaria della CH è una mera illazione, posto che la stessa ha sottoscritto il relativo verbale dal quale risultava la discrasia tra la nomina del difensore di fiducia e quello indicato come domiciliatario. Conseguentemente deve ritenersi legittimamente pronunziata nel primo grado di giudizio ed anche in quello d'appello l'assenza dell'imputata, né rileva in senso contrario il dictum di Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420, atteso che la CH non ha mai eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, posto che, a seguito della nomina di fiducia dell'avv. Bergannini, l'avv. Dalla Baratta non era più tale. E del resto nel menzionato verbale del 15 giugno 2016 si legge che l'imputata non ha inteso eleggere domicilio presso lo studio del "difensore d'ufficio", ma soltanto presso lo studio dell'avv. Dalla Baratta, il quale era a quel punto un domiciliatario fiduciario qualunque. Non solo, dunque, la denunciata anomalia contenuta nel verbale non era tale da dover indurre i giudici del merito a dubitare che la formale notifica dei decreti di citazione non avesse garantito la conoscenza del processo da parte dell'imputata (potendo gli stessi legittimamente ritenere per le ragioni evidenziate che volontariamente l'imputata avesse proceduto all'elezione di domicilio), ma la stessa nemmeno è stata mai denunciata nel corso dei due gradi di giudizio dal difensore di 2 fiducia che l'ha assistita in entrambi i gradi di giudizio ed ha impugnato la sentenza di primo grado. 4.2 Epurata l'istanza dagli ambigui ed impropri riferimenti ad una eventuale nullità della declaratoria di assenza, rimane da verificare se sussistano o meno le condizioni cumulativamente richieste dall'art. 175 comma 2.1 c.p.p. per concedere la restituzione nel termine. Ed in proposito l'istante non ha evidenziato elementi idonei a legittimare anche solo il dubbio della sua incolpevole ignoranza del processo e della sentenza per la cui impugnazione chiede di essere restituita in termini. Infatti la stessa era pienamente consapevole della pendenza del procedimento e, come detto, ha volontariamente eletto domicilio presso l'avv. Dalla Baratta, salvo poi omettere di mantenere i contatti con il domiciliatario. Né il fatto che la CH abbia subito nelle more periodi di detenzione può essere evocato a sua discolpa, posto che lungo tutta la vicenda processuale ella è stata assistita da un difensore di fiducia, con il quale aveva piena facoltà di entrare in contatto anche ai fini della verifica delle eventuali notifiche eseguite presso il domicilio eletto. In conclusione l'istante si è volutamente disinteressata delle sorti del processo e dunque non può ora invocare l'ignoranza del suo esito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/4/2024
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi Pratola, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26447 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. CH EL ha presentato, ai sensi dell'art. 175 comma 2.1 c.p.p., istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 8 febbraio 2024 che ha confermato la sua condanna per il reato di furto aggravato e divenuta definitiva. In tal senso si rileva che la Snnopech, nei confronti della quale si è sempre proceduto in assenza, ha ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, mentre sia il decreto di citazione a giudizio che quello per il giudizio d'appello sarebbero stati notificati al domicilio eletto all'atto dell'identificazione presso il difensore d'ufficio, nonostante contestualmente la stessa avesse provveduto alla nomina di difensore di fiducia. Si osserva dunque che, non avendo la stessa avuto contatti con entrambi i difensori a causa del fatto che dal giugno 2018 al giugno 2021 è rimasta costantemente detenuta in espiazione pena o in esecuzione di misura cautelare, incolpevolmente, non è venuta a conoscenza del processo e non ha potuto dunque nemmeno impugnare la citata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'istanza deve essere rigettata. 2. Dagli atti trasmessi risulta che la CH ha indubitabilmente avuto conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico, atteso che il 15 giugno 2016 le veniva notificato a mani proprie l'avviso di conclusione delle indagini e contestualmente, nel verbale di identificazione dalla stessa sottoscritto, provvedeva alla nomina del difensore di fiducia, in persona dell'avv. Simone Giuseppe Bergamini, nonché ad eleggere domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio originariamente assegnatole dal pubblico ministero, avv. Alfredo Vittorio Dalla Baratta. Risulta altresì che a tale ultimo indirizzo è stato regolarmente notificato il decreto di citazione sia per il giudizio di primo grado, che per quello d'appello. 3. Preliminarmente deve rilevarsi che l'istanza è stata ritualmente proposta ai sensi dell'art. 175 coma 2.1 c.p.p., in quanto relativa alla remissione nel termine per impugnare una sentenza pronunciata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il quale ha introdotto la citata disposizione (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704). Non di meno l'istanza deve ritenersi altresì tempestivamente presentata entro il termine stabilito dall'art. 175 comma 2-bis c.p.p., , 1 che ha iniziato a decorrere dal 17 gennaio 2024, data nella quale l'sitante dichiara di aver avuto conoscenza della pronunzia della sentenza per la cui impugnazione chiede di essere rimessa nei termini. Quello attivato dalla istante è dunque l'inedito rimedio restitutorio introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), il quale si affianca e non si sovrappone a quello della rescissione del giudicato previsto dall'art. 629-bis c.p.p. Ed infatti, il primo deve ritenersi esperibile nei soli casi in cui l'assenza è stata accertata e legittimamente dichiarata dal giudice, per il caso in cui l'imputato riesca a fornire la prova di non avere avuto comunque conoscenza della pendenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa;
il secondo riguarda, invece, i casi di erronea dichiarazione di assenza, ferme restando le altre condizioni illustrate. Il rimedio, al contrario di quello rescissorio, invocato riguarda poi la sola facoltà di essere restituiti nel termine per proporre l'impugnazione che si dimostra di non essere stati incolpevolmente in grado di presentare. 4. Ciò premesso, deve rilevarsi anzitutto come risultino eccentrici i più o meno velati riferimenti operati nell'istanza all'illegittimità della dichiarazione di assenza dell'imputata già a partire dal primo grado di giudizio. 4.1 Che infatti l'elezione di domicilio presso l'avv. Dalla Baratta sia stata frutto di un mero errore e non di una scelta volontaria della CH è una mera illazione, posto che la stessa ha sottoscritto il relativo verbale dal quale risultava la discrasia tra la nomina del difensore di fiducia e quello indicato come domiciliatario. Conseguentemente deve ritenersi legittimamente pronunziata nel primo grado di giudizio ed anche in quello d'appello l'assenza dell'imputata, né rileva in senso contrario il dictum di Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420, atteso che la CH non ha mai eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, posto che, a seguito della nomina di fiducia dell'avv. Bergannini, l'avv. Dalla Baratta non era più tale. E del resto nel menzionato verbale del 15 giugno 2016 si legge che l'imputata non ha inteso eleggere domicilio presso lo studio del "difensore d'ufficio", ma soltanto presso lo studio dell'avv. Dalla Baratta, il quale era a quel punto un domiciliatario fiduciario qualunque. Non solo, dunque, la denunciata anomalia contenuta nel verbale non era tale da dover indurre i giudici del merito a dubitare che la formale notifica dei decreti di citazione non avesse garantito la conoscenza del processo da parte dell'imputata (potendo gli stessi legittimamente ritenere per le ragioni evidenziate che volontariamente l'imputata avesse proceduto all'elezione di domicilio), ma la stessa nemmeno è stata mai denunciata nel corso dei due gradi di giudizio dal difensore di 2 fiducia che l'ha assistita in entrambi i gradi di giudizio ed ha impugnato la sentenza di primo grado. 4.2 Epurata l'istanza dagli ambigui ed impropri riferimenti ad una eventuale nullità della declaratoria di assenza, rimane da verificare se sussistano o meno le condizioni cumulativamente richieste dall'art. 175 comma 2.1 c.p.p. per concedere la restituzione nel termine. Ed in proposito l'istante non ha evidenziato elementi idonei a legittimare anche solo il dubbio della sua incolpevole ignoranza del processo e della sentenza per la cui impugnazione chiede di essere restituita in termini. Infatti la stessa era pienamente consapevole della pendenza del procedimento e, come detto, ha volontariamente eletto domicilio presso l'avv. Dalla Baratta, salvo poi omettere di mantenere i contatti con il domiciliatario. Né il fatto che la CH abbia subito nelle more periodi di detenzione può essere evocato a sua discolpa, posto che lungo tutta la vicenda processuale ella è stata assistita da un difensore di fiducia, con il quale aveva piena facoltà di entrare in contatto anche ai fini della verifica delle eventuali notifiche eseguite presso il domicilio eletto. In conclusione l'istante si è volutamente disinteressata delle sorti del processo e dunque non può ora invocare l'ignoranza del suo esito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/4/2024