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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 283/2022
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 283 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_2
Ernestina Portelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Conte, con studio in Ancona (AN) alla Via Menicucci n.1;
APPELLANTI
CONTRO
(Cod. Fisc. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
(Cod. Fisc. ), quali eredi di
[...] CodiceFiscale_4 Persona_1
rappresentate e difese dall'Avv. LUCIANI LUCIANO del Foro di Macerata,
[...]
e dall'Avv. CISBANI NIOBE del Foro di Fermo, elettivamente domiciliate a Sarnano (MC) in Borgo Garibaldi n. 87/B presso lo studio legale dell'Avv. Luciano Luciani;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 95/2022, emessa dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 18.2.2022 notificata il 23.2.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe
Le appellate e si sono costituite in giudizio Controparte_1 CP_2 contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, le parti costituite non sono comparse alla udienza del
2.12.2024, in quanto non hanno depositato le note scritte, né a quella, immediatamente consecutiva, fissata per il 20.1.2025 pur avendo il cancelliere regolarmente comunicato l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra udienza.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'art. 181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza".
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince:
-che le udienze del 2 dicembre 2024 e del 20 gennaio 2025, fra loro immediatamente consecutive, si sono svolte secondo le modalità della trattazione scritta pag. 2/3 prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in forza di provvedimenti regolarmente comunicati nel rispetto dei termini stabilito dalla menzionata norma;
-che le parti hanno ricevuto comunicazione del provvedimento con cui la Corte ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 20 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
-che non sono state depositate note scritte in relazione alle udienze sopra indicate;
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2020, la
Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.: infatti con la soppressione del consigliere istruttore e l'introduzione del principio di collegialità nel giudizio d'appello, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'estinzione del processo d'appello vanno dichiarate tutte con sentenza dal collegio secondo le regole ordinarie (Cass. 27 agosto
2003, n. 12537; Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Quanto alle spese del procedimento di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e per la riforma della sentenza in epigrafe CP_2
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- Spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310
c.p.c..
Ancona, li 21.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 283/2022
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 283 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_2
Ernestina Portelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Conte, con studio in Ancona (AN) alla Via Menicucci n.1;
APPELLANTI
CONTRO
(Cod. Fisc. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
(Cod. Fisc. ), quali eredi di
[...] CodiceFiscale_4 Persona_1
rappresentate e difese dall'Avv. LUCIANI LUCIANO del Foro di Macerata,
[...]
e dall'Avv. CISBANI NIOBE del Foro di Fermo, elettivamente domiciliate a Sarnano (MC) in Borgo Garibaldi n. 87/B presso lo studio legale dell'Avv. Luciano Luciani;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 95/2022, emessa dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 18.2.2022 notificata il 23.2.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe
Le appellate e si sono costituite in giudizio Controparte_1 CP_2 contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, le parti costituite non sono comparse alla udienza del
2.12.2024, in quanto non hanno depositato le note scritte, né a quella, immediatamente consecutiva, fissata per il 20.1.2025 pur avendo il cancelliere regolarmente comunicato l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra udienza.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'art. 181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza".
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince:
-che le udienze del 2 dicembre 2024 e del 20 gennaio 2025, fra loro immediatamente consecutive, si sono svolte secondo le modalità della trattazione scritta pag. 2/3 prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in forza di provvedimenti regolarmente comunicati nel rispetto dei termini stabilito dalla menzionata norma;
-che le parti hanno ricevuto comunicazione del provvedimento con cui la Corte ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 20 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
-che non sono state depositate note scritte in relazione alle udienze sopra indicate;
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2020, la
Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.: infatti con la soppressione del consigliere istruttore e l'introduzione del principio di collegialità nel giudizio d'appello, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'estinzione del processo d'appello vanno dichiarate tutte con sentenza dal collegio secondo le regole ordinarie (Cass. 27 agosto
2003, n. 12537; Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Quanto alle spese del procedimento di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e per la riforma della sentenza in epigrafe CP_2
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- Spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310
c.p.c..
Ancona, li 21.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 3/3