Ordinanza collegiale 28 aprile 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via -OMISSIS-;
contro
Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Distretto di Corte D’Appello di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-OMISSIS-, con domicilio eletto presso il suo studio in ER, -OMISSIS-;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE - DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI SALERNO, di “diniego - rifiuto espresso”, datato-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo p.e.c. in data-OMISSIS- all’istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-;
per ritenere e dichiarare il diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-;
per ordinare al CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE - DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI SALERNO, in persona del Presidente in carica, legale rappresentante pro tempore, di provvedere su tale istanza, determinandone le modalità esecutive, entro il termine di giorni trenta e, contestualmente, nominare un commissario ad acta che provveda in luogo dell’ente pubblico inerte;
per condannare il CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE - DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI SALERNO, in persona del Presidente in carica, legale rappresentante pro tempore, al pagamento integrale delle spese di giudizio, nonché, ove in appresso difeso e rappresentato da avvocato, dei diritti ed onorari di difesa, comprensivi di maggiorazione forfetaria e rivalsa Cassa di Previdenza Avvocati ed I.V.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Distretto di Corte d’Appello di ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nelle camere di consiglio del 16 aprile e del 4 giugno 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori Guidotti Carlo (su delega agli atti di -OMISSIS-) e Annunziata Pasquale ( in dichiarata sostituzione di -OMISSIS-);
Premesso che, con ricorso notificato al Consiglio distrettuale di disciplina forense della Corte d’appello di ER il -OMISSIS- e ad al controinteressato il -OMISSIS-, depositato il -OMISSIS-, il ricorrente impugna il provvedimento di diniego di accesso del -OMISSIS-, notificato in pari data e chiede la dichiarazione del diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta mediante la propria istanza, entro il termine di giorni 30, con la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’ente pubblico inerte;
Che, con istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-, l’attuale ricorrente, nella qualità di parte esponente dei fatti ipotizzati a carico dell’avvocato controinteressato nel procedimento disciplinare numero -OMISSIS- (Consiglio distrettuale di disciplina di ER) e numero -OMISSIS- (Consiglio distrettuale di disciplina di Catanzaro) ha chiesto l’invio di copia della relazione con la quale il presidente del Consiglio distrettuale di disciplina di ER ha richiesto l’archiviazione del procedimento disciplinare per manifesta infondatezza, la copia del verbale di archiviazione, la copia delle difese dei due soggetti incolpati, con eventuali allegati a queste unite;
Considerato che, con memoria depositata l’-OMISSIS-, la parte resistente ha eccepito la irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo impugnato;
Ritenuta l’eccezione infondata, alla luce dell’articolo 41, comma 5, del codice del processo amministrativo, in base al quale il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa; essendo il ricorrente, pacificamente, residente all’estero, la notificazione del ricorso è tempestiva;
Considerato, peraltro, che il Collegio giudicante, con Ordinanza -OMISSIS-, ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, la questione della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito; ciò in quanto nel rito dell’accesso agli atti della pubblica amministrazione, disciplinato dall'art. 116 D.lgs. 104/2010, opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, prevista per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell'art. 87 del codice di rito, con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado. La dimidiazione in questione concerne anche il termine per il deposito del ricorso, il quale resta fissato, nell'ottica acceleratoria del processo, in soli 15 giorni dall'avvenuta notifica (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza 27/11/2014, n. 5866); nel caso di specie il ricorso risulterebbe essere stato notificato al Consiglio distrettuale di disciplina forense della Corte d’appello di ER il -OMISSIS- e ad al controinteressato il -OMISSIS-, ma depositato solo il -OMISSIS-, dopo la scadenza del termine dimidiato di 15 giorni per il deposito del ricorso stesso;
Considerato che parte ricorrente, con la memoria autorizzata dell’-OMISSIS-, ha eccepito, al riguardo, che una prima notifica al Consiglio distrettuale di disciplina forense di ER, spedita il -OMISSIS-, non è andata a buon fine per indirizzo errato; un secondo tentativo di notifica è invece andato a buon fine; l’atto è stato inviato all’Ufficiale giudiziario per la notifica il -OMISSIS-, scaricato dall’Ufficiale giudiziario il -OMISSIS- e spedito con plico raccomandato dall’Ufficiale giudiziario il -OMISSIS-, per essere ricevuto dal destinatario della notifica il -OMISSIS-; la cartolina con avviso di ricevimento è stata recapitata al ricorrente soltanto il -OMISSIS-; ad avviso del ricorrente, il deposito del ricorso sarebbe stato tempestivo, essendo pervenuta al ricorrente la prova della ricezione della notifica soltanto il -OMISSIS-;
Ritenuto il ricorso irricevibile, a giudizio del Collegio, per le seguenti ragioni:
Nel rito dell'accesso agli atti della P.A., disciplinato dall'art. 116 D.lgs. 104/2010 (CPA), opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, prevista per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell'art. 87 CPA (con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado); la dimidiazione in questione concerne anche il termine per il deposito del ricorso, il quale resta fissato, nell'ottica acceleratoria del processo, in soli 15 giorni dall'avvenuta notifica (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza 27/11/2014, n. 5866);
Il codice del processo amministrativo, all’articolo 45, comma 1, stabilisce la decorrenza del termine per il deposito del ricorso dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso sia perfezionata anche per il destinatario;
Nel caso di specie, l’ultima notificazione del ricorso, quella nei confronti del Consiglio distrettuale di disciplina forense di ER, si è perfezionata, per il destinatario, il -OMISSIS-; ne deriva che il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso è scaduto il -OMISSIS-, essendo irrilevante, ai fini della decorrenza del termine, la consegna al ricorrente della prova del perfezionamento della notificazione; essendo stato depositato il ricorso soltanto il -OMISSIS-, il deposito del ricorso è tardivo;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile e le spese di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, essendo risultata decisiva una questione sollevata d’ufficio dal Collegio giudicante;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Vista la richiesta della parte ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nelle camere di consiglio del 16 aprile e del 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.