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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 908/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 908/2025 R.G. promosso con ricorso in data 14 aprile 2025 da parte di:
( ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angela
Natati ( ) con studio in Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni, 21 – PEC: C.F._2
– presso la quale ha eletto domicilio dichiarando di voler ivi Email_1
ricevere le comunicazioni come da procura in atti e
( ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Montalbano (FE) alla Via Fruttidoro n. 27/c, rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Neri
( con studio in Ferrara (FE) alla Via Giovanni Verga n. 4 – PEC: C.F._4
– presso la quale ha eletto domicilio dichiarando di voler ivi Email_2
ricevere le comunicazioni come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso congiunto depositato in data 14 aprile 2025, gli odierni ricorrenti, premettendo di aver ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in forza della sentenza di questo Tribunale sentenza n. 462 del 23.04-14.05.2015, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.
877 del 06-20.05.2016, dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La parziale modifica della sentenza di questo Tribunale n. 462 del 23.04-14.05.2015, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 877 del 06-20.05.2016, nei seguenti termini:
- In luogo dell'assegno divorzile mensilmente corrisposto alla Signora il Signor CP_1 Pt_1 corrisponderà alla medesima ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970 la somma una tantum di € 70.000=, tramite assegno circolare tratto all'ordine della predetta da corrispondere il giorno precedente l'udienza cartolare che verrà fissata;
- Il Signor a titolo di liquidazione della quota dei beni Pt_1
facenti parte della comunione legale dei coniugi, compresa la futura quota di TFR che gli sarà riconosciuta, nella misura spettante alla Signora le attribuisce la quota del diritto di piena CP_1
proprietà pari ad ½ della casa coniugale sita in Montalbano (FE) alla Via Fruttidoro n. 27/c costituita da abitazione da cielo a terra, disposta sui piani terreno e primo, composta di un vano ed accessori al piano terreno e di due vani ed accessori al piano primo, con annessi garage al piano terreno e corte scoperta esclusiva, il tutto confinante con proprietà o aventi causa per due lati, appartamento, Per_1
garage e corti subalterni 4, 5 e 6 del numero 510, stradello comune, salvo altri. Il tutto trovasi censito al N.C.E.U. del Comune di Ferrara al foglio 316 numeri: - 510 sub. 1, Z.c. 2, Cat. A/2, cl. 2, vani, 6, rendita € 805,67 (abitazione) - 510 sub. 2, Z.c. 2, Cat. C/6, cl. 3, mq. 15, rendita € 79,79 (garage) entrambi da verificare giusta dichiarazione di ultimazione di fabbricato urbano n. 214 del 22.01.02 protocollo 16418 - 510 sub. 3 (la corte); da verificare giusta dichiarazione di fabbricato urbano n.
2895 del 20.08.01 protocollo n. 145477. Compete a detta unità immobiliare la servitù attiva di passaggio pedonale e carraio sul terreno distinto col numero 509 del foglio 316, trascritta a Ferrara il primo giugno 2000 formalità 6259 – con proporzionali diritti ed obblighi in comproprietà ed in condominio e segnatamente con diritto per un terzo (1/3) su stradello ed area scoperta distinti al foglio
316, con i numeri 510 sub 10 e 511. A seguito della predetta attribuzione la Signora CP_1
2 già proprietaria della quota pari a ½ risulterà essere l'unica proprietaria dell'intero immobile suddetto.
La quota immobiliare predetta verrà ceduta e rispettivamente accettata con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui il relativo immobile attualmente si trova, intesto con ogni sua azione, ragione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi titolo legale ad esistere, così come pervenuto alle odierne parti, come detto, in forza di Rogito Notaio in Persona_2
data 28.02.02, Rep. 98272 – Racc. 5096, Registrato a Ferrara in data 11.03.02 al n. 1113, ferma la garanzia sin da ora da parte del Sig. circa la piena proprietà della propria quota Pt_1 dell'immobile de quo, la sua disponibilità e libertà da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Nella presente cessione di quote saranno ricomprese anche tutte le comproprietà che riguardano i fissi, infissi e seminfissi, pertinenze e accessori, nonché i beni mobili che corredano e completano il complesso immobiliare come sopra descritto per un suo concreto utilizzo abitativo. Il trasferimento immobiliare a rogito del Notaio che verrà scelto a cura e spese della Signora CP_1 avverrà senza ritardo in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art. 19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n. 58 e la sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n. 3110/2016 del 17 febbraio 2016. − restano immutate le condizioni di divorzio inerenti il mantenimento e le spese per il figlio ovvero il relativo obbligo per il Sig. Per_3 Pt_1
come già previsto in sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 462 del
23.04/14.05.2015 Tribunale di Ferrara e confermata dalla Corte di Appello di Bologna. − Le parti si danno atto che la rinuncia della Sig.ra all'assegno divorzile in essere a seguito della CP_1
sentenza n. 462 del 23.04/14.05.2015 diverrà effettiva e avrà piena efficacia solamente a seguito della pronuncia del Tribunale di Ferrara che confermerà le condizioni tutte del presente atto e con il versamento alla Sig.ra dell'importo di € 70.000,00 (settantamila/00) ed il trasferimento della CP_1
quota di proprietà dell'immobile citato in premessa in favore della medesima e dunque con la piena efficacia ed attuazione degli accordi qui siglati Ad esito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Signor e la Signora si danno atto di aver definito ogni Pt_1 CP_1
loro rapporto anche economico-patrimoniale tra gli stessi pendenti e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 908/2025 R.G. promosso con ricorso in data 14 aprile 2025 da parte di:
( ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angela
Natati ( ) con studio in Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni, 21 – PEC: C.F._2
– presso la quale ha eletto domicilio dichiarando di voler ivi Email_1
ricevere le comunicazioni come da procura in atti e
( ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Montalbano (FE) alla Via Fruttidoro n. 27/c, rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Neri
( con studio in Ferrara (FE) alla Via Giovanni Verga n. 4 – PEC: C.F._4
– presso la quale ha eletto domicilio dichiarando di voler ivi Email_2
ricevere le comunicazioni come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso congiunto depositato in data 14 aprile 2025, gli odierni ricorrenti, premettendo di aver ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in forza della sentenza di questo Tribunale sentenza n. 462 del 23.04-14.05.2015, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.
877 del 06-20.05.2016, dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La parziale modifica della sentenza di questo Tribunale n. 462 del 23.04-14.05.2015, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 877 del 06-20.05.2016, nei seguenti termini:
- In luogo dell'assegno divorzile mensilmente corrisposto alla Signora il Signor CP_1 Pt_1 corrisponderà alla medesima ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970 la somma una tantum di € 70.000=, tramite assegno circolare tratto all'ordine della predetta da corrispondere il giorno precedente l'udienza cartolare che verrà fissata;
- Il Signor a titolo di liquidazione della quota dei beni Pt_1
facenti parte della comunione legale dei coniugi, compresa la futura quota di TFR che gli sarà riconosciuta, nella misura spettante alla Signora le attribuisce la quota del diritto di piena CP_1
proprietà pari ad ½ della casa coniugale sita in Montalbano (FE) alla Via Fruttidoro n. 27/c costituita da abitazione da cielo a terra, disposta sui piani terreno e primo, composta di un vano ed accessori al piano terreno e di due vani ed accessori al piano primo, con annessi garage al piano terreno e corte scoperta esclusiva, il tutto confinante con proprietà o aventi causa per due lati, appartamento, Per_1
garage e corti subalterni 4, 5 e 6 del numero 510, stradello comune, salvo altri. Il tutto trovasi censito al N.C.E.U. del Comune di Ferrara al foglio 316 numeri: - 510 sub. 1, Z.c. 2, Cat. A/2, cl. 2, vani, 6, rendita € 805,67 (abitazione) - 510 sub. 2, Z.c. 2, Cat. C/6, cl. 3, mq. 15, rendita € 79,79 (garage) entrambi da verificare giusta dichiarazione di ultimazione di fabbricato urbano n. 214 del 22.01.02 protocollo 16418 - 510 sub. 3 (la corte); da verificare giusta dichiarazione di fabbricato urbano n.
2895 del 20.08.01 protocollo n. 145477. Compete a detta unità immobiliare la servitù attiva di passaggio pedonale e carraio sul terreno distinto col numero 509 del foglio 316, trascritta a Ferrara il primo giugno 2000 formalità 6259 – con proporzionali diritti ed obblighi in comproprietà ed in condominio e segnatamente con diritto per un terzo (1/3) su stradello ed area scoperta distinti al foglio
316, con i numeri 510 sub 10 e 511. A seguito della predetta attribuzione la Signora CP_1
2 già proprietaria della quota pari a ½ risulterà essere l'unica proprietaria dell'intero immobile suddetto.
La quota immobiliare predetta verrà ceduta e rispettivamente accettata con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui il relativo immobile attualmente si trova, intesto con ogni sua azione, ragione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi titolo legale ad esistere, così come pervenuto alle odierne parti, come detto, in forza di Rogito Notaio in Persona_2
data 28.02.02, Rep. 98272 – Racc. 5096, Registrato a Ferrara in data 11.03.02 al n. 1113, ferma la garanzia sin da ora da parte del Sig. circa la piena proprietà della propria quota Pt_1 dell'immobile de quo, la sua disponibilità e libertà da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Nella presente cessione di quote saranno ricomprese anche tutte le comproprietà che riguardano i fissi, infissi e seminfissi, pertinenze e accessori, nonché i beni mobili che corredano e completano il complesso immobiliare come sopra descritto per un suo concreto utilizzo abitativo. Il trasferimento immobiliare a rogito del Notaio che verrà scelto a cura e spese della Signora CP_1 avverrà senza ritardo in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art. 19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n. 58 e la sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n. 3110/2016 del 17 febbraio 2016. − restano immutate le condizioni di divorzio inerenti il mantenimento e le spese per il figlio ovvero il relativo obbligo per il Sig. Per_3 Pt_1
come già previsto in sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 462 del
23.04/14.05.2015 Tribunale di Ferrara e confermata dalla Corte di Appello di Bologna. − Le parti si danno atto che la rinuncia della Sig.ra all'assegno divorzile in essere a seguito della CP_1
sentenza n. 462 del 23.04/14.05.2015 diverrà effettiva e avrà piena efficacia solamente a seguito della pronuncia del Tribunale di Ferrara che confermerà le condizioni tutte del presente atto e con il versamento alla Sig.ra dell'importo di € 70.000,00 (settantamila/00) ed il trasferimento della CP_1
quota di proprietà dell'immobile citato in premessa in favore della medesima e dunque con la piena efficacia ed attuazione degli accordi qui siglati Ad esito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Signor e la Signora si danno atto di aver definito ogni Pt_1 CP_1
loro rapporto anche economico-patrimoniale tra gli stessi pendenti e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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