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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.218/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.29/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
12.1.2022 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto azione di rivalsa
vertente tra
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, difesa dall'avv. Santo Spagnolo per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Dell'Utri, sito in Caltanissetta corso Vittorio
Emanuele 161
- appellante -
contro
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._1
- appellato, contumace -
All'udienza del 13.3.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, parte appellante ha precisato le conclusioni come dal proprio atto introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
nella qualità di incorporante di conveniva Controparte_2 CP_1
avanti il Tribunale di Caltanissetta, esponendo che in data 25 luglio 2011 intorno
[...]
alle ore 3:10, in Caltanissetta lungo la via Santo Spirito all'altezza del civico 4, si verificava un sinistro stradale autonomo riconducibile all'esclusiva condotta colposa di
[...]
, conducente della Fiat Punto targata AJ939ZD di proprietà del Controparte_3
convenuto.
Esponeva che l'autoveicolo, mentre percorreva la predetta via in direzione del centro abitato, nell'impegnare una curva fuoriusciva dalla sede stradale a causa dell'eccessiva velocità e dello stato di ebbrezza del conducente, impattando contro un palo della pubblica illuminazione e fermandosi al centro della carreggiata.
A seguito dell'incidente, i passeggeri e Parte_2 Parte_3 Parte_4
riportavano lesioni personali e venivano trasportati presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.
La dinamica del sinistro, nonché lo stato psicofisico alterato del conducente, risultano documentati nel rapporto redatto dai Carabinieri di Caltanissetta, che elevavano contravvenzione nei confronti di per violazione degli artt.186 Controparte_3
co.2 (guida in stato di ebbrezza) e 141 co.2 e 11 (omesso controllo del veicolo) del Codice
della Strada.
Il veicolo risultava assicurato con polizza n.9011736095 intestata al convenuto CP_1
stipulata con (oggi
[...] Controparte_2 Parte_1
) e, in virtù dell'inopponibilità al danneggiato delle clausole contrattuali
[...] limitative dell'operatività della garanzia, l'attrice provvedeva a corrispondere agli aventi diritto l'importo complessivo di €22.189,17, a titolo di risarcimento dei danni derivanti.
Deduceva che, ai sensi dell'art.15 delle Condizioni Generali di Polizza, la guida in stato di ebbrezza costituiva causa di esclusione dell'operatività della garanzia, con conseguente diritto alla rivalsa per quanto corrisposto ai danneggiati, ai sensi dell'art.144 co.2 del
Codice delle Assicurazioni Private.
Si costituiva in giudizio , nel merito contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda attorea.
Rigettate le richieste istruttorie (istanza ex artt.210 e 213 c.p.c. e richiesta di CTU), con ordinanza del 13-14 maggio 2019 il Tribunale disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 novembre 2020.
In detta udienza, l'attrice deferiva giuramento decisorio al convenuto in ordine all'avvenuta rinnovazione della polizza per il semestre 3.02.2011 – 3.08.2011 e alla sussistenza della copertura assicurativa alla data del sinistro.
Con sentenza n.29/2022, il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine al diritto di rivalsa azionato nei confronti di rilevando che l'attrice aveva prodotto solo copia della polizza Controparte_1
assicurativa datata 3 febbraio 2009, con scadenza al 3 febbraio 2010, non allegando la prova dell'avvenuto rinnovo della polizza per l'anno 2011.
Pertanto, non risultando provati né l'esistenza del contratto assicurativo vigente alla data del sinistro né la clausola legittimante la rivalsa, il Tribunale condannava l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in € 1.617/50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello Parte_1
affidando il gravame ai motivi appresso compendiati:
[...] ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI E VIOLAZIONE DEGLI ARTT.115 E 116 C.P.C. IN ORDINE ALLA RITENUTA
INSUSSISTENZA DEL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA N. 9011736095 PER IL SEMESTRE 3 – 3 AGOSTO CP_4
2011 E DELLA CLAUSOLA DI RIVALSA EX ART. 15 CGA MOD. 40-521
La sentenza impugnata è gravemente viziata laddove ha ritenuto non provato il rinnovo della polizza assicurativa n.9011736095
in capo a per il semestre 3 febbraio – 3 agosto 2011, nonché l'esistenza e l'opponibilità della clausola di Controparte_1
rivalsa contenuta nell'art.15 delle CGA mod. 40-521.
Tale erronea ricostruzione si fonda su una palese violazione del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., nonché su un'errata valutazione delle risultanze documentali, in contrasto col disposto dell'art.116 c.p.c.
Ed infatti, il convenuto, nella propria comparsa di risposta (pag. 3), ha espressamente dichiarato di essere titolare del contratto assicurativo de quo, invocandone la vigenza al fine di eccepire l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento della procedura di mediazione.
Tale affermazione costituisce chiara ammissione del rapporto assicurativo in corso al momento del sinistro (25 luglio 2011), ed
è logicamente incompatibile con l'asserita inesistenza del rinnovo della polizza per il 2011.
Inoltre, la dedotta contestazione del rinnovo risulta tardivamente e genericamente formulata per la prima volta solo con la memoria ex art.183 co.VI n.3, c.p.c., in violazione del principio di preclusione delle difese.
Non risulta neppure mai contestata, all'esito della produzione della documentazione integrale, la riferibilità delle CGA mod.40-
521 alla polizza in oggetto, né il convenuto ha dedotto l'esistenza di una diversa copertura assicurativa per il medesimo periodo.
Alla luce dei documenti prodotti (CID, rilevamento dei Carabinieri, richieste risarcitorie da parte dei terzi trasportati e da
[...]
, tutti convergenti nell'indicare quale compagnia assicuratrice del veicolo Fiat Punto tg. Parte_5 Controparte_2
AJ939ZD, deve ritenersi documentalmente provata la sussistenza del contratto assicurativo con polizza n.9011736095 alla data del 25 luglio 2011.
Infine, l'errore materiale relativo alla data iniziale del contratto riportata nel verbale dei Carabinieri (3 ottobre anziché 3
febbraio 2011) non può considerarsi idoneo a infirmare la prova della vigenza della copertura assicurativa, trattandosi con evidenza di un lapsus calami.
In violazione dei principi consolidati in tema di non contestazione e valutazione della prova documentale (Cass. civ., sez. I, ord. 4 novembre 2021 n.31837), il primo Giudice ha omesso di considerare rilevanti fatti non contestati e ha rigettato la domanda in assenza di una reale contestazione sul punto da parte del convenuto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con integrale accoglimento della domanda di rivalsa ex art.1916 c.c.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.2736 SS. C.C. E 233 C.P.C., NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA
PRONUNCIA SULLA DOMANDA SUBORDINATA DI AMMISSIONE DEL GIURAMENTO DECISORIO
La sentenza impugnata è altresì viziata per violazione degli artt.2736 e seguenti c.c. e 233 c.p.c., nonché per nullità ai sensi dell'art.112 c.p.c., nella parte in cui ha omesso ogni pronuncia sulla domanda subordinata di ammissione del giuramento decisorio formulata dall'odierna appellante, volta a dimostrare la sussistenza e l'effettiva operatività della copertura assicurativa per il semestre 3 febbraio – 3 agosto 2011.
La domanda di deferimento del giuramento decisorio era stata chiaramente articolata, da qualificarsi come autonoma e subordinata rispetto alla prova documentale, mirando a superare ogni eventuale incertezza derivante da contestazioni tardive e generiche formulate dalla controparte.
Il Primo Giudice, omettendo qualsiasi statuizione sul punto, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., incorrendo in una nullità della sentenza che deve essere rilevata anche d'ufficio in sede di gravame, giacché il giudice di primo grado non può sottrarsi al dovere di decidere su tutte le domande ritualmente proposte dalle parti.
Il giuramento decisorio, in quanto mezzo di prova legale, avrebbe consentito di risolvere definitivamente l'accertamento sulla persistenza della polizza e sull'applicabilità della clausola di rivalsa.
Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con ammissione del giuramento decisorio proposto ex art.2736
c.c., ovvero, in subordine, con rimessione della causa al Tribunale per la rinnovazione dell'istruttoria sul punto.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario ai fini del decidere, si insiste nelle istanze spiegate nella memoria ex art.183 co.VI n.2,
c.p.c. e nel verbale di udienza del 13 novembre 2020, reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale, e segnatamente:
- nella richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. o acquisizione ex art.213 c.p.c.:
- dall'Ospedale S. Elia di Caltanissetta, dall'ASP di San Cataldo e dall'USL di Caltanissetta, di copia integrale della documentazione medica e degli accertamenti clinico-strumentali relativi a , nato a [...] l'[...], per il Parte_2 sinistro per cui è causa;
- dall'Ospedale S. Elia di Caltanissetta, copia integrale della documentazione medica e degli accertamenti clinico-strumentali relativi a , nato a [...] l'[...], per il sinistro per cui è causa;
Parte_3
- dall'Ospedale S. Elia di Caltanissetta, copia integrale della documentazione medica e degli accertamenti clinico-strumentali relativi a , nato a [...] il [...] per il sinistro per cui è causa;
Parte_4
- in subordine, nella richiesta di autorizzazione ad acquisire copia di tutta la suddetta documentazione;
- nella domanda di CTU medico-legale sulla documentazione in atti e sull'acquisenda documentazione medica, volta ad accertare la congruità delle effettuate liquidazioni;
- nell'ammissione del giuramento decisorio deferito a sui seguenti capitoli: Controparte_1
1) “Giuro e giurando affermo essere vero che il contratto di assicurazione per la RCA (polizza n. 9011736095), relativo al veicolo tg. AJ939ZD, è stato regolarmente rinnovato con la Compagnia Fata per il semestre dal 3.02.2011 al 3.08.2011”;
2) “Giuro e giurando affermo essere vero che il veicolo tg. AJ939ZD era regolarmente assicurato con la Compagnia Fata Ass.ni
Danni alla data del sinistro occorso il 25.07.2011”.
Con vittoria di spese e di compensi del primo e del secondo grado di giudizio.
Resta contumace , nonostante la regolare notifica dell'atto di appello. Controparte_1
Con ordinanza del 18.1.2023, la Corte rigetta le istanze istruttorie volte a ottenere la documentazione sanitaria dei danneggiati così come la richiesta di CTU, ritenute irrilevanti ai fini del decidere, altresì dichiarando inammissibile il giuramento decisorio deferito poiché contenuto in un atto di appello non sottoscritto personalmente dalla parte ed essendo la procura rilasciata al difensore di tipo ordinario, non contenente un mandato speciale ai sensi dell'art.233 c.p.c.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
13.3.2025, l'appellante deposita proprie note concludendo come dall'atto introduttivo,
quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il gravame è infondato.
L'attrice non ha allegato la copia della polizza assicurativa valida alla data del sinistro del
25.7.2011 e, quindi, non ha provato il diritto di rivalsa.
E, infatti, per quanto in linea generale l'esistenza di una polizza RCA può essere provata per mancata contestazione ai sensi dell'art.115 c.p.c., (perché la forma scritta richiesta ai sensi dell'art.1888 c.c. è ad probationem e non ad substantiam), il principio non può
operare ove – diversamente da quanto opinato dall'appellante – il convenuto ha specificamente preso posizione sul punto, esponendo nella comparsa di risposta (v.
pag.5) “Nel caso de quo la non solo non ha dimostrato Parte_6
l'esistenza del suo diritto di rivalsa (manca, in atti, il contratto contenente le Condizioni
Generali di Polizza dal quale emerge la presenza o meno di tale clausola) ma si è, altresì,
limitata, solo ed esclusivamente, ad allegare la copia della polizza assicurativa n.
9011736095 – datata 03.02.2009 con scadenza 03.02.2010 …”
Di poi, con l'atto di appello è stato altresì deferito a il giuramento Controparte_1
decisorio sui seguenti capitoli:
“1) giuro e giurando affermo essere vero che il contratto di assicurazione per la RCA
(polizza n.9011736095), relativo al veicolo tg.AJ939ZD, è stato regolarmente rinnovato
con la compagnia per il semestre dal 03/02/2011 al 03/08/2011; CP_2
2) giuro e giurando affermo essere vero che il veicolo tg. AJ939ZD era regolarmente
assicurato con la compagnia danni alla data del sinistro occorso il Controparte_2
25/07/2011.”
Il deferimento del giuramento decisorio alla controparte può essere idoneo a provare l'esistenza di un valido contratto di assicurazione RCA, anche in assenza di una prova scritta (superando quindi il requisito formale previsto dall'art. 888 c.c.), trattandosi di mezzo di prova legale vincolante per il Giudice, che prevale su ogni altra risultanza di causa con efficacia probatoria non contrastabile con altri mezzi istruttori.
Tuttavia, deve ritenersi inammissibile il giuramento decisorio deferito con l'atto di appello
(anche quale rinnovo di quello deferito avanti il Tribunale), in quanto tale atto non risulta sottoscritto personalmente dalla parte, né da un difensore munito di procura speciale,
come espressamente richiesto dall'art.233 c.p.c.
Ai fini della validità del deferimento del giuramento decisorio, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere necessario che l'atto che lo contiene sia sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore espressamente investito di procura speciale, con specifica indicazione dei fatti da assumere come oggetto del giuramento (cfr. Cass. n.
17718/2020; Cass. n. 22805/2014; Cass. n. 20125/2009; Cass. n. 10965/2006; Cass. n.
10114/2003).
Non è, dunque, sufficiente il rilascio di una procura alle liti, ancorché contenente formule generiche quali il conferimento di “ogni più ampia facoltà di legge” ovvero la facoltà di
“deferire giuramento decisorio”, atteso che simili espressioni non valgono a soddisfare il requisito di specificità richiesto dall'art.233 c.p.c., mancando qualsivoglia riferimento ai fatti specifici da assumere a contenuto del giuramento (Cass. n. 5971/1984).
Nel caso di specie, la procura ad litem rilasciata su foglio separato, da intendersi apposta in calce all'atto di appello, conferisce al difensore avv.Santo Spagnolo, ampie facoltà
difensive, inclusa quella di deferire giuramento decisorio;
tuttavia, detta procura non reca alcuna specifica indicazione dei fatti oggetto del deferimento, né l'atto di appello, che contiene i capitoli del giuramento, risulta sottoscritto dalla parte personalmente.
Pertanto, il giuramento decisorio deve ritenersi inammissibile per violazione dell'art.233
c.p.c., in quanto deferito con atto non sottoscritto dalla parte personalmente, né da un difensore munito di valido mandato speciale.
Di qui il rigetto del gravame per i motivi espressi, dovendosi ritenere assorbiti ogni altro rilievo e richiesta istruttoria.
Nulla deve disporsi sulle spese, attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.218/2022, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.29/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
12.1.2022 e depositata lo stesso giorno.
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)