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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al n. 2983/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto le condizioni concordate di mantenimento del figlio nato al di fuori del matrimonio, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Enrico Bennici, rappresentante e difensore;
e nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Geraci, rappresentante e difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
letti gli atti e vista la documentazione prodotta;
scaduto il termine del 6 marzo 2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 14/11/2024, e Parte_1 CP_1 premettendo di aver instaurato una convivenza more uxorio a decorrere dal 2013, in costanza della quale è nata la figlia (a Palermo l'1/7/2020), essendo cessata la relazione Per_1
sentimentale e la convivenza, hanno chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo.
1 In particolare, hanno concordato quanto segue:
“1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1
prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Palermo nel viale Regione Siciliana sud-est 3975;
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione, seguendone la naturale inclinazione. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore i genitori Per_1 dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per la stessa;
3) Quanto alla determinazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, il sig.
[...] avrà la facoltà di vedere la figlia un pomeriggio alla settimana, compatibilmente con CP_1 Per_1 gli impegni della stessa ed il fine settimana alternato con ciascuno dei genitori, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,30, e dalle ore 10,00 della domenica alle ore 21.30. Tenuto conto della tenera età della figlia minore la parti concordano, altresì, che- allo stato- soltanto un fine settimana al Per_1 mese, nella giornata di sabato, la stessa potrà pernottare con il padre, salvo diversi accordi. La figlia minore trascorrerà le principali festività annuali con il padre e con la madre secondo il principio dell'alternanza, mentre durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, la minore trascorrerà un periodo continuativo sia con il padre che con la madre, che i genitori concorderanno annualmente, restando inteso che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare l'uno all'altra il domicilio ove la figlia minore trascorrerà le dette vacanze estive.
Per ogni altra festività (come compleanni o onomastici, ponti scolastici, etc...) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete di ciascuno di essi, impegnandosi in ogni caso per assicurare la loro costante presenza, sia pur alternata, alla piccola minore;
4) II sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore con un importo CP_1 Per_1 pari ad €.150,00 mensili (centocinquanta,00), da corrispondere alla sig.ra entro Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, tale somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie per le spese mediche, scolastiche, ricreative e d'istruzione della figlia minore;
5) Le parti concordano, altresì, che l'assegno unico ed universale per la figlia minore sarà Per_1 interamente percepito dalla madre, sig.ra . La ripartizione di tutte le spese Parte_1 straordinarie resta disciplinata dal protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo, siglato nel mese di luglio 2019;
2 6) Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente. La figlia Per_1 potrà essere munita di passaporto autonomo;
7) Tutte le pattuizioni che precedono avranno efficacia immediata dalla firma del presente ricorso;
8) I costi del giudizio rimarranno compensati tra le parti con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
Tali condizioni pattizie non appaiono in contrasto con l'interesse preminente della minore e, pertanto, nulla osta alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone che i rapporti tra e in ordine Parte_1 CP_1
all'affidamento e al mantenimento della figlia minore (nata a [...] l'[...]) Per_1
siano regolati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo tra le stesse concordate e come dianzi riportate;
2) compensa interamente le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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