Sentenza 24 agosto 2023
Massime • 1
Il mandato conferito anche nell'interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e, pertanto, non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne l'esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l'effetto dell'irrevocabilità ex art. 1723, comma 2, c.c.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all'incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante. (Nella specie, con riguardo alla revoca asseritamente ingiustificata, da parte di un correntista, dell'ordine di bonifico in favore di un terzo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che a quest'ultimo spettasse qualsivoglia azione – contrattuale o extracontrattuale – nei confronti dell'istituto di credito mandatario, competendogli unicamente la tutela contro l'inadempimento del mandante, afferente al rapporto negoziale intercorso con quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/08/2023, n. 25221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25221 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2023 |
Testo completo
ora, tale esecuzione, in base all’art. 1856 c.c. deve avvenire secondo le regole del mandato, per cui con l’ordine di bonifico il correntista dispone che la banca trasferisca una somma di denaro mediante addebito sul conto corrente ed accredito della stessa sul conto corrente del creditore, ma tale rapporto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, è circoscritto all’ordinante e alla banca, risultando per contro estraneo al beneficiario. Nei confronti del terzo l’incarico di effettuare il pagamento ha natura di delegatio solvendi ex art. 1269 c.c. senza assunzione da parte della banca di un’autonoma obbligazione (Cass., 3, n. 10545 del 22/5/2015). Dunque l’azione diretta ad ottenere l’adempimento presso il delegatario è esclusiva del delegante (BE) e non spetta al delegatario (TT) verso il quale il delegato (OM ST) avrebbe dovuto, cosa che non ha fatto, ai sensi dell’art. 1269 co. 1 c.c., manifestare un’autonoma volontà di obbligarsi ad eseguire il pagamento verso il delegatario. Lo schema negoziale così delineato esclude la responsabilità extracontrattuale a carico di OM ST e di CO ON perché gli stessi non hanno provocato alcun danno ingiusto ossia “non iure” né “contra ius” come correttamente rilevato dalla impugnata sentenza. Quel che la ricorrente pretende di configurare quale illecito extracontrattuale non è altro che il danno derivante dall’inadempimento da parte di BE al contratto stipulato con la Edilcontract, danno che avrebbe dovuto essere fatto valere, con i rimedi propri dell’inadempimento contrattuale, nell’ambito di quel rapporto giuridico, rapporto privo di alcun collegamento negoziale con il contratto di mandato sussistente tra la banca ed il debitore. 6 Non avendo il creditore attivato i rimedi contrattuali a tutela delle proprie ragioni nei confronti del debitore, non può certo pretendere di ottenere tale tutela dalla banca, estranea, anche in forza del principio della relatività degli effetti del contratto, al rapporto di credito intercorrente tra Edilcontract e BE e priva di qualunque potere valutativo nell’ambito del mandato di pagamento ricevuto da BE. La condotta della banca, qualificata dalla corte di merito quale delegatio solvendi, non può ritenersi aver procurato alcun danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c. in quanto il rapporto dedotto in giudizio aveva natura contrattuale ed in relazione ad esso la banca doveva ritenersi, come argomentato dall’impugnata sentenza, aver correttamente eseguito il mandato ricevuto. Passando ora alla pretesa violazione dell’art. 1723, 2° co. c.c., anche tale censura è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, riportando quanto statuito dal Tribunale, ha rilevato (p. 4) che la condotta della banca risultava corretta altresì sulla base della disciplina del mandato irrevocabile anche nell’interesse del terzo, in quanto l’inadempimento da parte del mandatario degli obblighi nascenti dal mandato, a seguito di ingiustificata revoca ad opera del mandante, non poteva essere posto a sostegno della pretesa risarcitoria del terzo nei confronti del mandatario, in quanto l’irrevocabilità del mandato eventualmente conferito, come nel caso di specie, anche nell’interesse del terzo non faceva sorgere un diritto del terzo stesso nei confronti del mandatario all’esecuzione del mandato. La sentenza è conforme all’indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “il mandato conferito anche nell'interesse del terzo non rientra nella categoria dei contratti a favore del terzo e non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretendere dal 7 mandatario l'esecuzione del mandato, ma rende soltanto irrevocabile il mandato stesso, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, del codice civile. Il mandatario all'incasso, pertanto, non assume - salvo che ciò non sia previsto da una specifica clausola del mandato - alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante (Cass., 1, n. 1391 del 30/1/2003). La sentenza è altresì conforme ad altra pronuncia di questa Corte, cui pure il Collegio intende dare continuità, secondo cui “in tema di mandato, e in particolare quanto alla disciplina dell’azione diretta del mandante ex art. 1705 c.c., i terzi nei cui confronti egli “può sostituirsi al mandatario” sono soltanto quelli con cui il mandatario stesso ha concluso il contratto oggetto di mandato, mentre non può il mandante far valere i diritti acquisiti dal mandatario nell’ambito di un diverso contratto, così realizzando una illegittima modificazione soggettiva di una parte contrattuale (Cass., 3, n. 22596 del 1/12/2004)”. Alle suesposte considerazioni segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.200, oltre € 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. 8 Ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza