Cass. civ., sez. III, sentenza 24/08/2023, n. 25221
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Sentenza 24 agosto 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 17 aprile 2023 e pubblicata il 24 agosto 2023. Le parti in causa erano una società fornitrice e una banca, con la prima che contestava la condotta della banca riguardo a un pagamento non effettuato nella misura concordata. La ricorrente sosteneva che la banca avesse leso il proprio diritto di credito, chiedendo il risarcimento della differenza tra l'importo dovuto e quello effettivamente versato. La banca, dal canto suo, sosteneva di aver agito correttamente, in quanto il pagamento era stato eseguito secondo le istruzioni ricevute dal cliente, senza responsabilità nei confronti della ricorrente.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l'ordine di bonifico costituiva un atto esecutivo del mandato senza rappresentanza, escludendo la responsabilità della banca nei confronti della ricorrente. La Corte ha argomentato che la responsabilità extracontrattuale non sussisteva, poiché il danno lamentato derivava dall'inadempimento del debitore nei confronti della ricorrente, e non da un illecito della banca. Inoltre, ha chiarito che il mandato conferito non attribuiva diritti al terzo beneficiario, confermando la correttezza della condotta della banca nell'esecuzione del mandato ricevuto. La decisione si fonda su consolidati principi di diritto, evidenziando la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

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Massime1

Il mandato conferito anche nell'interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e, pertanto, non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne l'esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l'effetto dell'irrevocabilità ex art. 1723, comma 2, c.c.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all'incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante. (Nella specie, con riguardo alla revoca asseritamente ingiustificata, da parte di un correntista, dell'ordine di bonifico in favore di un terzo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che a quest'ultimo spettasse qualsivoglia azione – contrattuale o extracontrattuale – nei confronti dell'istituto di credito mandatario, competendogli unicamente la tutela contro l'inadempimento del mandante, afferente al rapporto negoziale intercorso con quest'ultimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/08/2023, n. 25221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25221
    Data del deposito : 24 agosto 2023

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