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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/10/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lara Seccacini Presidente dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore dott. Alessandra Filoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4119/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIACOMELLI DONATELLA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. MAGISTRELLI MARINA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: ai sensi dall'art. 4 della L. n. 898/1970, così come modificata dalla L. n. 74/1987 e successive modificazioni, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, 3 comma,
L. n. 898/1970 e, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2
- 1 - a AD (AN) in data 13.09.1997, con atto trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di AD (AN) nell'anno 1997, Numero 8 Parte II Serie A Ufficio
1 alle seguenti CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo essi fissare la propria dimora ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e tempestiva comunicazione.
2) La casa coniugale che, per effetto dell'avvenuto trasferimento promesso al punto 4) delle condizioni della separazione, è di proprietà esclusiva del Sig. , sita a Serra De' Parte_1
Conti (AN) – Via Giuseppe Romita n.3, rimarrà assegnata, con ogni arredo e corredo al Sig.
, avendo la Sig.ra provveduto a ritirare i suoi beni personali nei Parte_1 Parte_2 termini previsti al punto 2) delle condizioni della separazione.
Le parti danno atto che la Sig.ra si è già trasferita presso altra abitazione sita a Parte_2
Marzocca di Senigallia Via in Strada Statale Adriatica Sud n. 180.
3) I LI e , entrambi maggiorenni, rimarranno ad abitare con il padre Sig. Per_1 Per_2
, mentre il figlio , anch'egli maggiorenne, rimarrà ad abitare con la Parte_1 Per_3 madre. Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli con i quali coabiterà.
L'assegno unico universale Inps per il figlio , cui è stato riconosciuto un gradiente di Per_3 invalidità, ove vi siano i presupposti di legge, rimarrà in via esclusiva a favore del genitore convivente e dunque allo stato alla OR . Parte_2
Non viene pertanto stabilito tra i genitori alcun concorso al mantenimento ordinario dei figli, fermo restando nei loro confronti ogni vicinanza e sostegno da parte dei genitori che contribuiranno al 50% alle eventuali necessità di natura straordinaria, previa comunicazione, come da protocollo del Tribunale di Ancona, fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti come per legge.
4) I coniugi dichiarano di essere al momento della firma del presente accordo economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, dando atto di aver già definito ogni ulteriore questione, anche di natura economica, inerente la vita familiare.
5) I Sigg.ri e , con la sottoscrizione del presente atto, Parte_1 Parte_2 dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di voler sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
- 2 - 6) I ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 3 comma c.p.c.
7) I coniugi dichiarano che le spese legali relative alla presente procedura dovranno intendersi integralmente compensate tra loro senza vincolo di solidarietà, con la conseguenza che ognuno di essi farà fronte in modo autonomo al pagamento delle competenze del proprio difensore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AD (AN) il
13/09/1997.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 66 del 22.01.2025, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AD
(AN) il 13/09/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trecastelli al n. 8, parte II, serie A, dell'anno 1997.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
AD (AN) il 13/09/1997 e trascritto nel Registro dello Parte_2
Stato Civile del Comune di Trecastelli al n. 8, parte II, serie A, dell'anno 1997. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecastelli di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Lara Seccacini
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lara Seccacini Presidente dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore dott. Alessandra Filoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4119/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIACOMELLI DONATELLA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. MAGISTRELLI MARINA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: ai sensi dall'art. 4 della L. n. 898/1970, così come modificata dalla L. n. 74/1987 e successive modificazioni, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, 3 comma,
L. n. 898/1970 e, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2
- 1 - a AD (AN) in data 13.09.1997, con atto trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di AD (AN) nell'anno 1997, Numero 8 Parte II Serie A Ufficio
1 alle seguenti CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo essi fissare la propria dimora ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e tempestiva comunicazione.
2) La casa coniugale che, per effetto dell'avvenuto trasferimento promesso al punto 4) delle condizioni della separazione, è di proprietà esclusiva del Sig. , sita a Serra De' Parte_1
Conti (AN) – Via Giuseppe Romita n.3, rimarrà assegnata, con ogni arredo e corredo al Sig.
, avendo la Sig.ra provveduto a ritirare i suoi beni personali nei Parte_1 Parte_2 termini previsti al punto 2) delle condizioni della separazione.
Le parti danno atto che la Sig.ra si è già trasferita presso altra abitazione sita a Parte_2
Marzocca di Senigallia Via in Strada Statale Adriatica Sud n. 180.
3) I LI e , entrambi maggiorenni, rimarranno ad abitare con il padre Sig. Per_1 Per_2
, mentre il figlio , anch'egli maggiorenne, rimarrà ad abitare con la Parte_1 Per_3 madre. Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli con i quali coabiterà.
L'assegno unico universale Inps per il figlio , cui è stato riconosciuto un gradiente di Per_3 invalidità, ove vi siano i presupposti di legge, rimarrà in via esclusiva a favore del genitore convivente e dunque allo stato alla OR . Parte_2
Non viene pertanto stabilito tra i genitori alcun concorso al mantenimento ordinario dei figli, fermo restando nei loro confronti ogni vicinanza e sostegno da parte dei genitori che contribuiranno al 50% alle eventuali necessità di natura straordinaria, previa comunicazione, come da protocollo del Tribunale di Ancona, fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti come per legge.
4) I coniugi dichiarano di essere al momento della firma del presente accordo economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, dando atto di aver già definito ogni ulteriore questione, anche di natura economica, inerente la vita familiare.
5) I Sigg.ri e , con la sottoscrizione del presente atto, Parte_1 Parte_2 dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di voler sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
- 2 - 6) I ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 3 comma c.p.c.
7) I coniugi dichiarano che le spese legali relative alla presente procedura dovranno intendersi integralmente compensate tra loro senza vincolo di solidarietà, con la conseguenza che ognuno di essi farà fronte in modo autonomo al pagamento delle competenze del proprio difensore”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AD (AN) il
13/09/1997.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 66 del 22.01.2025, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AD
(AN) il 13/09/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trecastelli al n. 8, parte II, serie A, dell'anno 1997.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
AD (AN) il 13/09/1997 e trascritto nel Registro dello Parte_2
Stato Civile del Comune di Trecastelli al n. 8, parte II, serie A, dell'anno 1997. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecastelli di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Lara Seccacini
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