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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, in grado di appello, iscritta al N. 448 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024, avverso la sentenza n.1722/2024(RG 6386/2022) pronunciata dal giudice civile di Taranto in materia di locazione, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. R. DI PONZIO
- Appellante - contro
Controparte_1
Rappr. e difesa dall'avv. M. CIPRIANI
-Appellato-appellante incidentale
E
Controparte_2
-Citato in appello-
OGGETTO: “Locazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 28/11/2024 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con la quale il Tribunale ha accolto la sua opposizione allo sfratto rigettando la domanda di risoluzione del contratto proposta dal locatore , ma ha inspiegabilmente Controparte_1
compensato le spese del giudizio, anziché liquidarle in suo favore secondo il criterio della
1 soccombenza. Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese in suo favore con riforma della sentenza limitatamente al capo sulle spese.
Si è costituito il locatore opponendosi all'avverso appello e spiegando appello Controparte_1 incidentale. A suo dire, infatti, l'inadempimento era grave e giustificava la risoluzione del contratto,
a prescindere che i conduttori avessero sanato la morosità prima dell'instaurazione del giudizio di sfratto, anche perché non avevano versato gli interessi sulla somma dovuta, pari a 0,40 centesimi di euro e le spese sostenute dal creditore per azionare lo sfratto(€36,00 di notifica e € 340,00 di compenso al difensore). Per tal ragione ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di risoluzione del contratto. All'odierna udienza l'appellante incidentale ha dichiarato che il contratto di locazione è stato risolto consensualmente tra le parti e i conduttori hanno lasciato l'immobile, per cui egli chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale e tuttavia insiste per il favore delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Occorre allora esaminare nel merito ambedue gli appelli proposti, a prescindere dal venire meno della materia della lite per l'appello incidentale.
Gli appelli sono infondati. Proprio partendo dall'appello incidentale, per ragioni di logica, poiché la sua soluzione verrebbe inevitabilmente a riverberarsi sul regime delle spese, si rileva che, sebbene in base al contratto di locazione il pagamento del mensile doveva essere effettuato il primo di ogni mese;
tuttavia il bonifico eseguito da parte degli affittuari e per il mese di Pt_1 CP_2 settembre 2022 è stato disposto in data 28/9/2022, nello stesso giorno in cui è partito l'atto giudiziario dello sfratto, ma è pervenuto a conoscenza dei conduttori solo in data 5/10/2022.
La notifica dello sfratto insomma si è perfezionata successivamente al pagamento della somma dovuta, che dunque ha preceduto l'instaurazione del contraddittorio sulla istanza di risoluzione del contratto. Non può dirsi allora che il pagamento è avvenuto in pendenza di giudizio, ma prima che si instaurasse il giudizio. E allora deve concludersi che il conduttore non era tenuto a rimborsare al locatore le spese giudiziali sostenute per agire. Solo ove il pagamento fosse avvenuto in pendenza di giudizio, si sarebbe applicato l'art 55 L 392/78, con possibilità di sanatoria della morosità a patto di aggiungere il pagamento delle spese sostenute per procedere, come liquidate dal giudice.
Del resto sebbene la costituzione in mora ai sensi dell'art 6 del contratto scatti automaticamente, il locatore avrebbe potuto avvisare il conduttore prima di intentare l'azione giudiziaria, se non altro per accertarsi che l'omesso versamento del canone non dipendesse da un semplice ritardo dovuto a dimenticanza piuttosto che a una scelta di non adempiere. E nel momento in cui ha deciso di agire direttamente con lo sfratto ha messo in conto che potesse sopraggiungere un pagamento tardivo, anche perchè trattavasi di conduttori che pagavano tutti i mesi ed era il primo canone omesso.
2 L'irrisorietà della somma maturata a titolo di interessi, pari a 0,40 centesimi di euro, non consente di ritenere perdurante l'inadempimento, tantomeno di desumere la sua gravità.
In ordine all'appello principale, poi, appare giustificata la compensazione delle spese, tenuto conto che la situazione concreta è risultata davvero peculiare, perché il pagamento è avvenuto lo stesso giorno in cui il locatore ha inoltrato lo sfratto, ignorando che in contemporanea il conduttore stesse adempiendo. Quindi nel momento in cui ha agito, la sua azione era giustificata dal punto di vista legale, salvo risultare inutile in un secondo momento.
Pertanto la sentenza deve essere confermata e l'appello principale deve essere rigettato. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'appello incidentale, ma compensate le spese del doppio grado di giudizio per quanto detto e stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'appello incidentale. Spese compensate di questo grado.
Taranto, 9/4/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella
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