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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/03/2024, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Paola Montanari Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere
Dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1316/2023 R. G., promosso da
(avv.ti Mascherini Daniela e Mascherini Giada) Parte_1
appellante contro
(avv.to Luca Dimasi) CP_1 appellato
Avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa il 24-1-2023 dal Tribunale di Bologna nel procedimento n. 3859/2020 RG
CONCLUSIONI
Appellante: come da ricorso in appello
Appellata: come da memoria di costituzione
La Corte udita la relazione della causa fatta dal Presidente rel. dott. P. Montanari;
udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore dell'appellante; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13-3-2020, chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito CP_1
con cui aveva contratto matrimonio il 10-1-2012, unione dalla quale il 22-10-2015 era Parte_1 nata la figlia Per_1
si costituiva in giudizio chiedendo: l'addebito della separazione alla moglie, Parte_1
l'affidamento esclusivo al padre della minore con collocazione presso il medesimo, nella Per_2 casa coniugale;
che la figlia potesse vedere la madre solo alla presenza degli operatori del servizio sociale o con le diverse modalità ritenute idonee a garantire la serenità psico-fisica della minore;
il divieto di espatrio della minore . Per_2
Con sentenza emessa il 24-1-2023 nel procedimento n. 3859/2020 RG il Tribunale di Bologna: a) rigettava la domanda di addebito della separazione formulata dal marito nei confronti della moglie;
b) disponeva l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia nata il [...], Persona_3 con collocazione presso la madre cui assegnava la casa coniugale;
c) raccomandava un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i coniugi nonché l'attivazione di un percorso di psicoterapia per la madre;
d) conferiva mandato al Servizio Sociale competente per il monitoraggio del nucleo e della situazione della minore e per svolgere opera di mediazione tra le parti quanto alle decisioni da prendere nell'interesse della figlia;
e) regolamentava la frequentazione padre-figlia; f) fermo per il pregresso quanto disposto con l'ordinanza presidenziale, poneva a carico di l'obbligo Parte_1 di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento di oltre al 60% delle spese straordinarie;
g) fermo per il pregresso Persona_3 quanto disposto con l'ordinanza presidenziale, poneva a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere la somma mensile di euro 200,00 rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
h) dichiarava inammissibili le altre domande proposte e condannava a Parte_1 rifondere delle spese di lite. CP_1
Con ricorso depositato il 9-8-2023, ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1 chiedendo che, in riforma della stessa, l'adita Corte: a) addebiti la separazione a b) CP_1 affidi esclusivamente al padre la figlia , con collocazione presso lo stesso, nella casa Per_2 coniugale;
c) stabilisca i tempi di permanenza della minore con la madre secondo le modalità ritenute più confacenti all'interesse della minore;
d) stabilisca la possibilità per i genitori di rivolgersi al Servizio sociale in caso di disaccordo rispetto a questioni di primaria importanza per la minore, e) dichiari che nulla è dovuto a titolo di mantenimento di con condanna della CP_1 stessa a restituire al signor le somme corrisposte a tale titolo, f) condanni a Pt_1 CP_1 rifondere delle spese relative al giudizio di primo grado ed al giudizio incidentale per Parte_1 sequestro conservativo o, in subordine, compensi dette spese.
si è costituita nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 20-2-2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha dedotto:
- essere provato documentalmente che negli anni 2018-2019 era a debito nel Parte_1 proprio conto corrente e non riusciva a sostenere tutte le spese cui per sua CP_1 stessa ammissione, non ha mai contribuito;
- di aver prodotto documentazione fotografica che dimostra lo stato di trascuratezza in cui si trovava la casa familiare e che sono anche stati formulati capitoli di prova testimoniale in merito ai frequenti viaggi in Albania effettuati dalla sola moglie negli ultimi anni della convivenza, anche per lunghi periodi in cui la moglie lasciava la bambina a casa con il padre e i nonni paterni, ma che tali prove non sono state ammesse;
- che in epoca successiva all'emanazione della sentenza è giunto a definizione il procedimento penale per maltrattamenti instaurato nei confronti di a seguito Parte_1 della denuncia querela sporta dalla moglie ed il Tribunale di Bologna ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;
- che il processo ha permesso di accertare che nonostante la signora conoscesse le CP_1 difficoltà economiche del marito la stessa continuava a fare frequenti viaggi in Albania e nella primavera del 2019, si è assentata dall'Italia per un mese lasciando la figlia con il padre per sottoporsi ad un costoso intervento di chirurgia estetica che le è costato euro
3.000;
- esservi, quindi, piena prova di quanto dedotto da in merito al disinteresse della Parte_1 moglie per la cura e la gestione della casa e che, alla luce della grave situazione economica in cui versava la famiglia, tale disinteresse integra violazione dell'obbligo di collaborazione e assistenza di cui all'art. 143, 2° comma, c.c.;
- che sussistono, quindi, i presupposti per il richiesto addebito;
- che alla luce di quanto emerso nel giudizio penale l'affidamento condiviso non è la modalità più idonea a realizzare il superiore interesse della bambina;
- che anche senza avere a disposizione gli elementi emersi nel giudizio penale, il Servizio Sociale, nella propria relazione finale, aveva consigliato alla madre di attivare un percorso di psicoterapia finalizzato all'elaborazione dei traumi pregressi i quali “potrebbero inficiare le sue qualità genitoriali”;
- che anche laddove non fosse riformato il punto relativo alla collocazione della minore non vi
è valida ragione per assegnare la casa famigliare alla madre attesi i tempi sostanzialmente paritari di permanenza della minore presso i genitori;
- l'erroneità in ogni caso del capo della sentenza contemplante il contributo al mantenimento in favore di posto che dalle prove acquisite nel processo penale è emerso che CP_1 la stessa lavorava “in nero” in Albania e disponeva di denaro che le aveva anche permesso di sottoporsi a costosi interventi chirurgici;
- l'erroneità, in ogni caso, anche della pronuncia sulle spese di lite posto che molteplici sono state le domande avanzate da che il Tribunale ha dichiarato inammissibili ed CP_1 il proposto ricorso per sequestro conservativo è stato rigettato.
Prendendo le mosse dalla domanda di affidamento in via esclusiva al padre della figlia va Per_1 sottolineato come l'appellante estrapoli dalla relazione del Servizio Sociale acquisita nel primo giudizio, il consiglio dato a di attivare un percorso di psicoterapia che l'aiuti ad CP_1 elaborare i traumi pregressi, ma nulla dica in merito alla parte della relazione considerata dal
Tribunale ai fini del decidere, cioè sulla parte della relazione in cui i Servizi Sociali si sono chiaramente espressi in favore del regime di affidamento condiviso per mancanza di un giudizio di inidoneità dell'uno o dell'altro genitore tale da giustificare un affidamento esclusivo all'uno o all'altro, oppure al Servizio.
Se, poi, si considera che l'appellata sentenza dà atto di un sostanziale accordo delle parti a quanto suggerito dai Servizi Sociali tanto che in sede di precisazione delle conclusioni aveva Parte_1 rinunciato alla domanda di affidamento a sè della figlia in via esclusiva, e che l'esame della relazione 7-9-2022 inviata dai SS al Tribunale di Bologna dà contezza di significative criticità presenti sia nel padre che nella madre, sia pure in assenza di modalità denigratorie o di ostacolo verso l'altro genitore, risulta evidente come le doglianze mosse dall'appellante al regime di affidamento stabilito dal primo giudice siano inidonee ad inficiare il fondamento logico giuridico della decisione.
In questa sede d'appello attribuisce alla sentenza emessa dal Tribunale penale di Parte_1
Bologna nel procedimento per il reato di cui all'art. 572 cp sorto dalla denuncia querela proposta da
, valore di prova rispetto alle condotte della moglie da egli denunciate a fondamento CP_1 del richiesto addebito a della separazione. CP_1
In sintesi l'appellante ritiene che il giudice penale dia piena contezza dell'avere CP_1 violato l'obbligo di collaborazione e di assistenza materiale stabilito dall'art. 143 comma 2° c.c. e del fatto che l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, non era giustificato, ma frutto di una scelta volontaria costituente anch'essa violazione dei doveri coniugali.
L'assunto è infondato.
La sentenza penale si concentra sulle condotte maltrattanti denunciate da e non CP_1 costituisce prova, neppure indiziaria, della violazione dell'obbligo di collaborazione e assistenza materiale denunciato da . Parte_1
Rispetto a tale violazione resta, quindi, valida l'affermazione effettuata dal Tribunale secondo cui l'assunto non è supportato da alcun riscontro probatorio.
L'appellante non ha, infatti, specificatamente indicato alcun documento tra quelli prodotti che dia concretezza a tali affermazioni, né ha specificamente indicato quali tra le prove richieste e non ammesse fosse idonea allo scopo.
Le censure dell'appellante rilevano ai fini del decidere solo in quanto siano contestualmente indicati gli elementi di prova che le sostengono non essendo certamente compito del giudice d'appello riesaminare l'intera istruttoria di primo grado andando alla ricerca della prova che sostenga le ragioni fatte valere dall'appellante.
Relativamente, poi, all'allontanamento di dalla casa famigliare avvenuto in CP_1 occasione del diverbio del novembre 2019, la sentenza penale di assoluzione di dal Parte_1 reato di maltrattamenti di per sé sola non dimostra che l'allontanamento di dalla casa CP_1 famigliare sia ingiustificato, né, tanto meno, che sia la causa della crisi coniugale.
Anche la sentenza penale evidenzia, infatti, quanto emerge dalle relazioni dei Servizi sociali acquisite nel primo giudizio e cioè che i rapporti tra i coniugi, soprattutto dopo la nascita della figlia, erano caratterizzati da un'elevata conflittualità.
Rispetto all'episodio del novembre 2019 da cui è scaturito l'allontanamento di dalla CP_1 casa familiare e la denuncia che ha innescato il procedimento penale, la relazione del 27-2-2020 dà contezza di una lite sorta tra i genitori nel corso della quale la madre avrebbe preso le chiavi della macchina del marito in quanto quest'ultimo era intenzionato ad uscire e lei voleva recuperare il suo portafogli rimasto nell'auto ed il padre, per riprendere le chiavi, le avrebbe tirato la mano torcendola con forza, il tutto di fronte alla bambina. La madre aveva, quindi, deciso di allontanarsi da casa chiedendo aiuto alle e accettando successivamente la proposta del PRIS di Pt_2 collocamento protetto in quanto preoccupata per la sua incolumità e per quella della figlia, esposte da tempo al clima di tensione presente in casa.
Riferiscono, altresì, i SS: “La madre ha consegnato agli operatori scriventi copia della denuncia sporta nei confronti del padre di sua figlia … sottolineando nei vari colloqui il perdurare di una situazione molto critica nel loro rapporto, per la quale da tempo aveva riferito al marito il suo intento di lasciarlo. I motivi dello scontro erano legati alle divergenze caratteriali e allo stile di vita, secondo la madre il marito è una persona estremamente introversa e con l'idea che la donna debba occuparsi della casa...”; “Secondo il padre la madre di sua figlia non si impegnava abbastanza nella gestione della casa e nella ricerca di un lavoro in quanto trascorreva molto tempo sui social network. A suo parere il comportamento di quest'ultima era condizionato da traumi subiti nell'infanzia che la portavano ad avere degli scatti d'ira durante i quali lo aggrediva fisicamente … era piuttosto centrata sull'aspetto fisico al punto da essersi sottoposta ad interventi di chirurgia al seno ed altre cure estetiche (es. trattamenti al viso) recandosi in Albania molto spesso nell'ultimo anno, nonostante i problemi economici...”
Emerge, quindi, una situazione caratterizzata da una convivenza turbolenta che ha portato il giudice penale ad affermare che tra i coniugi vi erano stati scontri determinati dall'elevata conflittualità di coppia, conseguente ad una divergenza di carattere e dall'insofferenza mostrata dalla parte offesa a proseguire la vita matrimoniale.
Rispetto all'episodio del novembre 2019 la sentenza penale dà atto di un acceso litigio che comunque giustifica, anche in assenza dei maltrattamenti, l'allontanamento della donna dalla casa familiare.
Seppur la sentenza penale esprima dubbi sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di CP_1 rispetto ai denunciati maltrattamenti, vuoi perché non disinteressata all'esito del processo, vuoi per la manifestata tendenza all'esagerazione dei fatti emergente anche dalla relazione inviata dai Servizi
Sociali al Tribunale civile, dalla sentenza non può evincersi che le accuse mosse al da Pt_1 fossero volontariamente calunniatorie evincendosi, piuttosto, un'esasperata CP_1 conflittualità familiare dovuta anche a caratteristiche personologiche e caratteriali incompatibili, connotata da reciproche rivendicazioni ed esplicitazione di desideri di separazione i quali portano ad escludere che l'allontanamento di dalla casa familiare dopo l'ennesimo litigio sia CP_1 in nesso con l'irreversibilità della crisi coniugale.
La frequentazione della minore da parte dei genitori è sostanzialmente paritaria, ciò, però, non significa, come afferma l'appellante, che l'assegnazione della casa familiare all'uno o all'altro coniuge sia indifferente.
Né il reclamante ha indicato il motivo per il quale possa risultare conforme all'interesse della minore la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, la quale sarebbe in tal modo costretta a trasferirsi altrove, per di più reperendo a titolo oneroso un alloggio dal momento che non è proprietaria di immobili. Per contro, com'è noto “La casa familiare deve essere CP_1
assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 25604 del
12/10/2018).
Al riguardo, se è senz'altro vero che di regola la collocazione presso un genitore si accompagna alla permanenza del figlio minore in via prevalente presso lo stesso, cui si connette strettamente l'esigenza di godimento dell'habitat familiare, l'orientamento più recente della giurisprudenza è nel senso di ritenere che l'assegnazione della casa familiare, e la sua revoca, non possono costituire effetti automatici e formalistici della modifica della regolamentazione delle modalità di frequentazione della prole, dovendo comunque essere collegati alla realizzazione del maggior benessere del minore nell'ambito di una complessiva regolamentazione che ne favorisca il migliore rapporto con ciascun genitore e la serena ed equilibrata crescita. Del tutto condivisibilmente la
Suprema Corte ha chiarito che fra i provvedimenti che il giudice del conflitto familiare è tenuto ad adottare quando vi siano figli minori, avendo preminente riguardo al loro interesse, vi è anche quello relativo all'assegnazione della casa familiare, che “s'impone ogni qual volta vi sia stato un radicamento del minore presso un habitat preciso all'interno del quale lo stesso è cresciuto, e, come nella specie, ha condotto i primi e decisivi anni della sua vita prima con entrambi i genitori e successivamente, a seconda delle determinazioni convenzionali o giudiziali, unitamente al genitore collocatario” (v. Cass. ord. N. 5738 del 24 2.2023). Di conseguenza, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore. In proposito, la Corte ha chiarito che la valutazione del giudice di merito deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggior benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare.
L'assegnazione della casa familiare ha l'esclusiva funzione di non modificare l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare. Non deve confondersi, al riguardo, il piano del rilievo economico per il genitore assegnatario dell'assegnazione della casa familiare, dalla finalità del provvedimento, esclusivamente destinata a non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore. Nella specie, alla revoca conseguirebbe il godimento della casa familiare in capo al padre che ne è l'esclusivo proprietario ma la conseguenza giuridica derivante dal titolo dominicale non può sostituirsi alla statuizione che deve essere assunta in funzione delle disposizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale con l'attuazione del preminente interesse del minore.
Lo stabilire quale sia il genitore collocatario cui spetta la casa familiare costituisce ex sé elemento di stabilità anche per la vita del minore;
inoltre nel caso di specie l'assegnazione della casa coniugale alla madre risponde anche ad un criterio di equità sostanziale trattandosi del genitore che nella fattispecie si trova nella situazione economica più svantaggiata.
A prescindere, infatti, dalle attività lucrative asseritamente svolte in Albania, le determinazioni del
Tribunale sono basate sulla situazione economica delle parti all'attualità, situazione secondo cui, allo stato, percepisce circa 600,00 euro mensili e non è proprietaria di alcun CP_1 immobile.
Ritiene, peraltro, la Corte che le statuizioni economiche contenute nell'appellata sentenza non tengano in debita considerazione il fatto che , pur percependo un reddito medio Parte_1 mensile netto pari ad euro 2.274 circa, è onerato del pagamento del mutuo contratto per la casa familiare abitata dalla moglie e dalla figlia, con rata mensile di circa euro 350,00, e contribuisce al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 300,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, pur frequentandola con tempi pressochè paritari a quelli di . CP_1
Tenuto conto che l'età di quest'ultima rende possibile e prevedibile che ella possa in qualche misura incrementare in futuro il proprio attuale reddito, l'ammontare del contributo dovuto da Parte_1
al mantenimento della moglie va rideterminato in euro 100,00 mensili, annualmente
[...] rivalutabili, con decorrenza dalla data della presente decisione.
L'esito complessivo della lite è, poi, nel senso di una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione tra le parti in ragione del 50% delle spese relative sia al giudizio di primo grado, come liquidate dal primo giudice, che al presente giudizio, come liquidate in dispositivo, con conseguente condanna di a rifondere il restante 50%, con pagamento in favore dello Parte_1
Stato stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
P.Q.M.
LA CORTE
In parziale riforma della sentenza emessa il 24-1-2023 dal Tribunale di Bologna nel procedimento n. 3859/2020 RG,
1) dalla data della presente sentenza, pone a carico di l'obbligo di versare entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese a la somma di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo CP_1 l'indice Istat, a titolo di contributo al di lei mantenimento;
2) liquida le spese sostenute da per il giudizio di primo grado nonchè per il CP_1 procedimento sub 1, in euro 7.392,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, dichiarate dette spese compensate tra le parti in ragione del 50%, condanna a rifondere il Parte_1 restante 50%, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002
3) conferma nel resto l'appellata sentenza;
2) liquida le spese relative al presente giudizio in complessivi euro 3.600,00, oltre ad accessori di legge, e, dichiarate dette spese compensate tra le parti in ragione del 50%, condanna a Parte_1 rifondere il restante 50%, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20-2-2024
Il Presidente rel.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Paola Montanari Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere
Dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1316/2023 R. G., promosso da
(avv.ti Mascherini Daniela e Mascherini Giada) Parte_1
appellante contro
(avv.to Luca Dimasi) CP_1 appellato
Avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa il 24-1-2023 dal Tribunale di Bologna nel procedimento n. 3859/2020 RG
CONCLUSIONI
Appellante: come da ricorso in appello
Appellata: come da memoria di costituzione
La Corte udita la relazione della causa fatta dal Presidente rel. dott. P. Montanari;
udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore dell'appellante; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13-3-2020, chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito CP_1
con cui aveva contratto matrimonio il 10-1-2012, unione dalla quale il 22-10-2015 era Parte_1 nata la figlia Per_1
si costituiva in giudizio chiedendo: l'addebito della separazione alla moglie, Parte_1
l'affidamento esclusivo al padre della minore con collocazione presso il medesimo, nella Per_2 casa coniugale;
che la figlia potesse vedere la madre solo alla presenza degli operatori del servizio sociale o con le diverse modalità ritenute idonee a garantire la serenità psico-fisica della minore;
il divieto di espatrio della minore . Per_2
Con sentenza emessa il 24-1-2023 nel procedimento n. 3859/2020 RG il Tribunale di Bologna: a) rigettava la domanda di addebito della separazione formulata dal marito nei confronti della moglie;
b) disponeva l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia nata il [...], Persona_3 con collocazione presso la madre cui assegnava la casa coniugale;
c) raccomandava un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i coniugi nonché l'attivazione di un percorso di psicoterapia per la madre;
d) conferiva mandato al Servizio Sociale competente per il monitoraggio del nucleo e della situazione della minore e per svolgere opera di mediazione tra le parti quanto alle decisioni da prendere nell'interesse della figlia;
e) regolamentava la frequentazione padre-figlia; f) fermo per il pregresso quanto disposto con l'ordinanza presidenziale, poneva a carico di l'obbligo Parte_1 di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento di oltre al 60% delle spese straordinarie;
g) fermo per il pregresso Persona_3 quanto disposto con l'ordinanza presidenziale, poneva a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere la somma mensile di euro 200,00 rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
h) dichiarava inammissibili le altre domande proposte e condannava a Parte_1 rifondere delle spese di lite. CP_1
Con ricorso depositato il 9-8-2023, ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1 chiedendo che, in riforma della stessa, l'adita Corte: a) addebiti la separazione a b) CP_1 affidi esclusivamente al padre la figlia , con collocazione presso lo stesso, nella casa Per_2 coniugale;
c) stabilisca i tempi di permanenza della minore con la madre secondo le modalità ritenute più confacenti all'interesse della minore;
d) stabilisca la possibilità per i genitori di rivolgersi al Servizio sociale in caso di disaccordo rispetto a questioni di primaria importanza per la minore, e) dichiari che nulla è dovuto a titolo di mantenimento di con condanna della CP_1 stessa a restituire al signor le somme corrisposte a tale titolo, f) condanni a Pt_1 CP_1 rifondere delle spese relative al giudizio di primo grado ed al giudizio incidentale per Parte_1 sequestro conservativo o, in subordine, compensi dette spese.
si è costituita nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 20-2-2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha dedotto:
- essere provato documentalmente che negli anni 2018-2019 era a debito nel Parte_1 proprio conto corrente e non riusciva a sostenere tutte le spese cui per sua CP_1 stessa ammissione, non ha mai contribuito;
- di aver prodotto documentazione fotografica che dimostra lo stato di trascuratezza in cui si trovava la casa familiare e che sono anche stati formulati capitoli di prova testimoniale in merito ai frequenti viaggi in Albania effettuati dalla sola moglie negli ultimi anni della convivenza, anche per lunghi periodi in cui la moglie lasciava la bambina a casa con il padre e i nonni paterni, ma che tali prove non sono state ammesse;
- che in epoca successiva all'emanazione della sentenza è giunto a definizione il procedimento penale per maltrattamenti instaurato nei confronti di a seguito Parte_1 della denuncia querela sporta dalla moglie ed il Tribunale di Bologna ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;
- che il processo ha permesso di accertare che nonostante la signora conoscesse le CP_1 difficoltà economiche del marito la stessa continuava a fare frequenti viaggi in Albania e nella primavera del 2019, si è assentata dall'Italia per un mese lasciando la figlia con il padre per sottoporsi ad un costoso intervento di chirurgia estetica che le è costato euro
3.000;
- esservi, quindi, piena prova di quanto dedotto da in merito al disinteresse della Parte_1 moglie per la cura e la gestione della casa e che, alla luce della grave situazione economica in cui versava la famiglia, tale disinteresse integra violazione dell'obbligo di collaborazione e assistenza di cui all'art. 143, 2° comma, c.c.;
- che sussistono, quindi, i presupposti per il richiesto addebito;
- che alla luce di quanto emerso nel giudizio penale l'affidamento condiviso non è la modalità più idonea a realizzare il superiore interesse della bambina;
- che anche senza avere a disposizione gli elementi emersi nel giudizio penale, il Servizio Sociale, nella propria relazione finale, aveva consigliato alla madre di attivare un percorso di psicoterapia finalizzato all'elaborazione dei traumi pregressi i quali “potrebbero inficiare le sue qualità genitoriali”;
- che anche laddove non fosse riformato il punto relativo alla collocazione della minore non vi
è valida ragione per assegnare la casa famigliare alla madre attesi i tempi sostanzialmente paritari di permanenza della minore presso i genitori;
- l'erroneità in ogni caso del capo della sentenza contemplante il contributo al mantenimento in favore di posto che dalle prove acquisite nel processo penale è emerso che CP_1 la stessa lavorava “in nero” in Albania e disponeva di denaro che le aveva anche permesso di sottoporsi a costosi interventi chirurgici;
- l'erroneità, in ogni caso, anche della pronuncia sulle spese di lite posto che molteplici sono state le domande avanzate da che il Tribunale ha dichiarato inammissibili ed CP_1 il proposto ricorso per sequestro conservativo è stato rigettato.
Prendendo le mosse dalla domanda di affidamento in via esclusiva al padre della figlia va Per_1 sottolineato come l'appellante estrapoli dalla relazione del Servizio Sociale acquisita nel primo giudizio, il consiglio dato a di attivare un percorso di psicoterapia che l'aiuti ad CP_1 elaborare i traumi pregressi, ma nulla dica in merito alla parte della relazione considerata dal
Tribunale ai fini del decidere, cioè sulla parte della relazione in cui i Servizi Sociali si sono chiaramente espressi in favore del regime di affidamento condiviso per mancanza di un giudizio di inidoneità dell'uno o dell'altro genitore tale da giustificare un affidamento esclusivo all'uno o all'altro, oppure al Servizio.
Se, poi, si considera che l'appellata sentenza dà atto di un sostanziale accordo delle parti a quanto suggerito dai Servizi Sociali tanto che in sede di precisazione delle conclusioni aveva Parte_1 rinunciato alla domanda di affidamento a sè della figlia in via esclusiva, e che l'esame della relazione 7-9-2022 inviata dai SS al Tribunale di Bologna dà contezza di significative criticità presenti sia nel padre che nella madre, sia pure in assenza di modalità denigratorie o di ostacolo verso l'altro genitore, risulta evidente come le doglianze mosse dall'appellante al regime di affidamento stabilito dal primo giudice siano inidonee ad inficiare il fondamento logico giuridico della decisione.
In questa sede d'appello attribuisce alla sentenza emessa dal Tribunale penale di Parte_1
Bologna nel procedimento per il reato di cui all'art. 572 cp sorto dalla denuncia querela proposta da
, valore di prova rispetto alle condotte della moglie da egli denunciate a fondamento CP_1 del richiesto addebito a della separazione. CP_1
In sintesi l'appellante ritiene che il giudice penale dia piena contezza dell'avere CP_1 violato l'obbligo di collaborazione e di assistenza materiale stabilito dall'art. 143 comma 2° c.c. e del fatto che l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, non era giustificato, ma frutto di una scelta volontaria costituente anch'essa violazione dei doveri coniugali.
L'assunto è infondato.
La sentenza penale si concentra sulle condotte maltrattanti denunciate da e non CP_1 costituisce prova, neppure indiziaria, della violazione dell'obbligo di collaborazione e assistenza materiale denunciato da . Parte_1
Rispetto a tale violazione resta, quindi, valida l'affermazione effettuata dal Tribunale secondo cui l'assunto non è supportato da alcun riscontro probatorio.
L'appellante non ha, infatti, specificatamente indicato alcun documento tra quelli prodotti che dia concretezza a tali affermazioni, né ha specificamente indicato quali tra le prove richieste e non ammesse fosse idonea allo scopo.
Le censure dell'appellante rilevano ai fini del decidere solo in quanto siano contestualmente indicati gli elementi di prova che le sostengono non essendo certamente compito del giudice d'appello riesaminare l'intera istruttoria di primo grado andando alla ricerca della prova che sostenga le ragioni fatte valere dall'appellante.
Relativamente, poi, all'allontanamento di dalla casa famigliare avvenuto in CP_1 occasione del diverbio del novembre 2019, la sentenza penale di assoluzione di dal Parte_1 reato di maltrattamenti di per sé sola non dimostra che l'allontanamento di dalla casa CP_1 famigliare sia ingiustificato, né, tanto meno, che sia la causa della crisi coniugale.
Anche la sentenza penale evidenzia, infatti, quanto emerge dalle relazioni dei Servizi sociali acquisite nel primo giudizio e cioè che i rapporti tra i coniugi, soprattutto dopo la nascita della figlia, erano caratterizzati da un'elevata conflittualità.
Rispetto all'episodio del novembre 2019 da cui è scaturito l'allontanamento di dalla CP_1 casa familiare e la denuncia che ha innescato il procedimento penale, la relazione del 27-2-2020 dà contezza di una lite sorta tra i genitori nel corso della quale la madre avrebbe preso le chiavi della macchina del marito in quanto quest'ultimo era intenzionato ad uscire e lei voleva recuperare il suo portafogli rimasto nell'auto ed il padre, per riprendere le chiavi, le avrebbe tirato la mano torcendola con forza, il tutto di fronte alla bambina. La madre aveva, quindi, deciso di allontanarsi da casa chiedendo aiuto alle e accettando successivamente la proposta del PRIS di Pt_2 collocamento protetto in quanto preoccupata per la sua incolumità e per quella della figlia, esposte da tempo al clima di tensione presente in casa.
Riferiscono, altresì, i SS: “La madre ha consegnato agli operatori scriventi copia della denuncia sporta nei confronti del padre di sua figlia … sottolineando nei vari colloqui il perdurare di una situazione molto critica nel loro rapporto, per la quale da tempo aveva riferito al marito il suo intento di lasciarlo. I motivi dello scontro erano legati alle divergenze caratteriali e allo stile di vita, secondo la madre il marito è una persona estremamente introversa e con l'idea che la donna debba occuparsi della casa...”; “Secondo il padre la madre di sua figlia non si impegnava abbastanza nella gestione della casa e nella ricerca di un lavoro in quanto trascorreva molto tempo sui social network. A suo parere il comportamento di quest'ultima era condizionato da traumi subiti nell'infanzia che la portavano ad avere degli scatti d'ira durante i quali lo aggrediva fisicamente … era piuttosto centrata sull'aspetto fisico al punto da essersi sottoposta ad interventi di chirurgia al seno ed altre cure estetiche (es. trattamenti al viso) recandosi in Albania molto spesso nell'ultimo anno, nonostante i problemi economici...”
Emerge, quindi, una situazione caratterizzata da una convivenza turbolenta che ha portato il giudice penale ad affermare che tra i coniugi vi erano stati scontri determinati dall'elevata conflittualità di coppia, conseguente ad una divergenza di carattere e dall'insofferenza mostrata dalla parte offesa a proseguire la vita matrimoniale.
Rispetto all'episodio del novembre 2019 la sentenza penale dà atto di un acceso litigio che comunque giustifica, anche in assenza dei maltrattamenti, l'allontanamento della donna dalla casa familiare.
Seppur la sentenza penale esprima dubbi sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di CP_1 rispetto ai denunciati maltrattamenti, vuoi perché non disinteressata all'esito del processo, vuoi per la manifestata tendenza all'esagerazione dei fatti emergente anche dalla relazione inviata dai Servizi
Sociali al Tribunale civile, dalla sentenza non può evincersi che le accuse mosse al da Pt_1 fossero volontariamente calunniatorie evincendosi, piuttosto, un'esasperata CP_1 conflittualità familiare dovuta anche a caratteristiche personologiche e caratteriali incompatibili, connotata da reciproche rivendicazioni ed esplicitazione di desideri di separazione i quali portano ad escludere che l'allontanamento di dalla casa familiare dopo l'ennesimo litigio sia CP_1 in nesso con l'irreversibilità della crisi coniugale.
La frequentazione della minore da parte dei genitori è sostanzialmente paritaria, ciò, però, non significa, come afferma l'appellante, che l'assegnazione della casa familiare all'uno o all'altro coniuge sia indifferente.
Né il reclamante ha indicato il motivo per il quale possa risultare conforme all'interesse della minore la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, la quale sarebbe in tal modo costretta a trasferirsi altrove, per di più reperendo a titolo oneroso un alloggio dal momento che non è proprietaria di immobili. Per contro, com'è noto “La casa familiare deve essere CP_1
assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 25604 del
12/10/2018).
Al riguardo, se è senz'altro vero che di regola la collocazione presso un genitore si accompagna alla permanenza del figlio minore in via prevalente presso lo stesso, cui si connette strettamente l'esigenza di godimento dell'habitat familiare, l'orientamento più recente della giurisprudenza è nel senso di ritenere che l'assegnazione della casa familiare, e la sua revoca, non possono costituire effetti automatici e formalistici della modifica della regolamentazione delle modalità di frequentazione della prole, dovendo comunque essere collegati alla realizzazione del maggior benessere del minore nell'ambito di una complessiva regolamentazione che ne favorisca il migliore rapporto con ciascun genitore e la serena ed equilibrata crescita. Del tutto condivisibilmente la
Suprema Corte ha chiarito che fra i provvedimenti che il giudice del conflitto familiare è tenuto ad adottare quando vi siano figli minori, avendo preminente riguardo al loro interesse, vi è anche quello relativo all'assegnazione della casa familiare, che “s'impone ogni qual volta vi sia stato un radicamento del minore presso un habitat preciso all'interno del quale lo stesso è cresciuto, e, come nella specie, ha condotto i primi e decisivi anni della sua vita prima con entrambi i genitori e successivamente, a seconda delle determinazioni convenzionali o giudiziali, unitamente al genitore collocatario” (v. Cass. ord. N. 5738 del 24 2.2023). Di conseguenza, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore. In proposito, la Corte ha chiarito che la valutazione del giudice di merito deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggior benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare.
L'assegnazione della casa familiare ha l'esclusiva funzione di non modificare l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare. Non deve confondersi, al riguardo, il piano del rilievo economico per il genitore assegnatario dell'assegnazione della casa familiare, dalla finalità del provvedimento, esclusivamente destinata a non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore. Nella specie, alla revoca conseguirebbe il godimento della casa familiare in capo al padre che ne è l'esclusivo proprietario ma la conseguenza giuridica derivante dal titolo dominicale non può sostituirsi alla statuizione che deve essere assunta in funzione delle disposizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale con l'attuazione del preminente interesse del minore.
Lo stabilire quale sia il genitore collocatario cui spetta la casa familiare costituisce ex sé elemento di stabilità anche per la vita del minore;
inoltre nel caso di specie l'assegnazione della casa coniugale alla madre risponde anche ad un criterio di equità sostanziale trattandosi del genitore che nella fattispecie si trova nella situazione economica più svantaggiata.
A prescindere, infatti, dalle attività lucrative asseritamente svolte in Albania, le determinazioni del
Tribunale sono basate sulla situazione economica delle parti all'attualità, situazione secondo cui, allo stato, percepisce circa 600,00 euro mensili e non è proprietaria di alcun CP_1 immobile.
Ritiene, peraltro, la Corte che le statuizioni economiche contenute nell'appellata sentenza non tengano in debita considerazione il fatto che , pur percependo un reddito medio Parte_1 mensile netto pari ad euro 2.274 circa, è onerato del pagamento del mutuo contratto per la casa familiare abitata dalla moglie e dalla figlia, con rata mensile di circa euro 350,00, e contribuisce al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 300,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, pur frequentandola con tempi pressochè paritari a quelli di . CP_1
Tenuto conto che l'età di quest'ultima rende possibile e prevedibile che ella possa in qualche misura incrementare in futuro il proprio attuale reddito, l'ammontare del contributo dovuto da Parte_1
al mantenimento della moglie va rideterminato in euro 100,00 mensili, annualmente
[...] rivalutabili, con decorrenza dalla data della presente decisione.
L'esito complessivo della lite è, poi, nel senso di una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione tra le parti in ragione del 50% delle spese relative sia al giudizio di primo grado, come liquidate dal primo giudice, che al presente giudizio, come liquidate in dispositivo, con conseguente condanna di a rifondere il restante 50%, con pagamento in favore dello Parte_1
Stato stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
P.Q.M.
LA CORTE
In parziale riforma della sentenza emessa il 24-1-2023 dal Tribunale di Bologna nel procedimento n. 3859/2020 RG,
1) dalla data della presente sentenza, pone a carico di l'obbligo di versare entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese a la somma di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo CP_1 l'indice Istat, a titolo di contributo al di lei mantenimento;
2) liquida le spese sostenute da per il giudizio di primo grado nonchè per il CP_1 procedimento sub 1, in euro 7.392,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, dichiarate dette spese compensate tra le parti in ragione del 50%, condanna a rifondere il Parte_1 restante 50%, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002
3) conferma nel resto l'appellata sentenza;
2) liquida le spese relative al presente giudizio in complessivi euro 3.600,00, oltre ad accessori di legge, e, dichiarate dette spese compensate tra le parti in ragione del 50%, condanna a Parte_1 rifondere il restante 50%, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20-2-2024
Il Presidente rel.