Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
Nella causa promossa con appello depositato in data 10 luglio 2022, da
(p.i. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 per mandato depositato telematicamente dall'Avv. Alessia Sialino (pec:
, Email_1 appellante contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce alla C.F._2 memoria di costituzione in appello, dagli avvocati Marco Pagliarin (pec::
e Lorenzo Gatto (pec: Email_2
, Email_3 appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza giudice del lavoro del Tribunale di Venezia
n. 606/2021 d.d. 09.12.2021, non notificata.-
In punto: accertamento subordinazione, retribuzione, licenziamento.
CONCLUSIONI
Parte_1
“Riformare in toto la sentenza/ dispositivo n. 606/21 depositata il 14.12.21 e all'uopo
A) Dichiarare la mancata applicazione della giurisdizione Italiana e l'incompetenza del
1
NEL MERITO
1. riformare la sentenza del giudice sulla natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro in Italia, in quanto non si è mai perfezionato alcun tipo di contratto di lavoro di diritto Italiano;
2. riformare la sentenza relativamente alla spettanza a titolo di differenze retributive al netto del percepito in quanto non dovute;
3. riformare la sentenza relativa al versamento dei contributi all' stante che il CP_3 pagamento è già avvenuto in Germania per il periodo effettivamente lavorato;
4. riformare la sentenza sul punto condanna per licenziamento illegittimo e di reintegro nel posto di lavoro e quella subordinata, ma effettivamente esercitata con comunicazioni del 08.01.22 di opzione ai sensi art 2 comma 3 d.lgs 23/15, in quanto non c'è mai stata assunzione in Italia ma solo in Germania e non si applica il d.lgs 23/15
5. riformarsi la sentenza in punto indennità a seguito del licenziamento oltre a quella dei contributi previdenziali in quanto esisteva una giusta causa
6. riformarsi la sentenza in punto condanna alle spese legali della società in Parte_1 quanto la sentenza va riformata”.
e Controparte_1 Controparte_2
“In via preliminare
− per tutte le ragioni dedotte in narrativa, e comunque per tutto quanto allegato, documentato, contestato, eccepito in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla e comunque rigettare Parte_1
l'appello proposto dalla , in quanto inammissibile, Parte_1 improcedibile e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 606 del 19.10.2021-09.12.2021 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia dott.ssa Margherita Maria
Bortolaso all'esito della causa n. R.G. lav. 2401/2019 (originata dalla riunione delle cause n. R.G. 2401/2019 promossa dal sig. e n. R.G. 2402/2019 Controparte_1 promossa dal sig. ) ed accertare e dichiarare il passaggio in giudicato Controparte_2 della sentenza n. 606 del 19.10.2021-09.12.2021.
Nel merito
− per tutte le ragioni dedotte in narrativa, e comunque per tutto quanto allegato, documentato, contestato, eccepito in atti, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque del tutto Parte_1
2 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 606 del
19.10.2021-09.12.2021 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia dott.ssa
Margherita Maria Bortolaso all'esito della causa n. R.G. lav. 2401/2019 (originata dalla riunione delle cause n. R.G. 2401/2019 promossa dal sig. e n. R.G. Controparte_1
2402/2019 promossa dal sig. ); − per tutte le ragioni esposte, Controparte_2 condannare la , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in Parte_1 favore dei signori e di una somma equitativamente Controparte_1 Controparte_2 determinata da codesta Ecc.ma Corte d'Appello per avere appellato la
[...]
del tutto infondatamente la sentenza n. 606 del 19.10.2021- Parte_1
09.12.2021 con mala fede o colpa grave.
In ogni caso
− condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con appello depositato in data 10 luglio 2022 Parte_2 ha impugnato la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale
[...] di Venezia n. 606/2021 (depositata in data 9 dicembre 2021) con la quale veniva così disposto:
1) accerta, per entrambi i ricorrenti, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta e lo svolgimento di mansioni sussumibili nel livello terzo super C.c.n.l. ; Controparte_4
2) condanna parte convenuta a corrispondere ai ricorrenti a titolo di differenze retributive maturate i seguenti importi, maggiorati di accessori di legge: a CP_1 la differenza tra euro 9.128,00 e il lordo corrispondente al netto di euro 2.177,82;
a la differenza tra euro 56.616,78 e il lordo corrispondente al netto di CP_2 euro 10.719,60;
3) condanna la medesima parte convenuta, in relazione ai capi che precedono e nei limiti della prescrizione quinquennale, al versamento all' dei contributi dovuti, CP_3 somme aggiuntive e accessori, come per legge;
4) accerta l' inefficacia del licenziamento intimato ai ricorrenti in data 13 dicembre
2018 e condanna per l' effetto la convenuta : a reintegrarli nel posto di lavoro, fermo il diritto di opzione ex art. 2, comma 3° del d.lgs. 23/2015; a corrispondere agli stessi un' indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento spettante per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o dell' esercizio dell' opzione, dedotto
3 quanto percepito, in tale periodo, per lo svolgimento di altre attività lavorative, come risultante da estratto contributivo e/o documentazione fiscale;
al versamento, per il medesimo periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o dell' esercizio dell' opzione, dei contributi previdenziali;
5) condanna infine la medesima convenuta alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida, per la quota e al netto di accessori di legge, in euro
7.500,00 + rimborso per intero del CU se versato.
2. Radicatosi il contradditorio e hanno Controparte_1 Controparte_2 eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione, ex artt. 327 e
434 c.p.c., giacché il ricorso avversario è stato depositato decorso il c.d. termine lungo di sei (6) dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
In subordine, hanno poi concluso comunque nel merito per l'infondatezza del gravame.
3. Dopo alcuni rinvii d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza del giudice relatore nonché per nomina con decreto presidenziale d.d. 6 marzo 2025 del nuovo relatore, la causa è stata discussa sulla questione preliminare sollevata da parte appellata e decisa all'udienza del 22 maggio 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va reietta l'istanza di remissione in termini per la notifica all' dell'appello - CP_3 svolta dall'appellante all'udienza di trattazione - non avendo parte appellante svolto motivi di gravame che involgano le competenze dell' . CP_5
5. L'appello è inammissibile poiché proposto oltre il termine dettato dall'art. 327
c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Invero, a norma dell'art. 327 c.p.c. il termine massimo c.d. termine lungo per proporre l'impugnazione, a prescindere dalla notificazione della sentenza, è fissato in sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
L'art. 133 c.p.c. dispone che ”la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata”.
Orbene nella fattispecie in esame risulta documentalmente che la sentenza è stata pubblicata in data 09.12.2021
Il ricorso in appello è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte il
10.07.2022 mentre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. comma 1° (computato a
4 mente dell'art. 155 cpv. c.p.c.) scadeva il 09.06.2022 (sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza).
6. Parte appellante, che risulta avere proposto appello con colpa grave, non solo perché ha depositato il gravame senza rispettare i termini previsti dall'art. 327
c.p.c. ma anche perché sollecitata dalla Corte non ha indicato legittimi presupposti per essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c. e quindi per aver abusato non solo del diritto di impugnazione ma soprattutto del processo, va altresì condannata al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata - ai sensi dell'art. 96 comma 1° e 3° c.p.c. - che si stima congruo indicare in € 2.000,00 tenuto conto del valore di causa.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei valori prossimi al minimo tabellare secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (valore di causa indeterminato) tenuto conto del carattere preliminare e processuale dell'unica questione di causa risolta nonché della semplicità della soluzione adottata.
8. In ragione della declaratoria d'inammissibilità dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore degli appellati, liquidate in € 3.689,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati, a titolo di responsabilità processuale aggravata, della somma di € 2.000,00;
4) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascun ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22.05.2025
5 Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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