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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 310/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 310 del ruolo generale per l'anno 2019 promossa da:
RU LA, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Francesco
Cocco Ortu e Mauro Tronci, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Tortolì, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, giusta procura speciale come in atti, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei medesimi difensori;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 12 febbraio 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
l'Ecc. Corte d'Appello di Cagliari — Sezione Lavoro, contrariis reiectis, Voglia:
1 -A- in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata, per i motivi di cui alla
superiore espositiva, in accoglimento del presente gravame, confermi il decreto ingiuntivo opposto e condanni l'appellato al pagamento, in favore del dott. LA, dell'importo ivi indicato pari a € 21.615,00 di sorte capitale, oltre accessori di legge per cui al titolo dal dì del dovuto;
-B- in via subordinata, rimetta il processo in istruttoria nanti il Tribunale di Lanusei in funzione di giudice del lavoro per l'espletamento dell'omessa istruttoria della causa de qua;
-C- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari - in funzione di Giudice del Lavoro,
- dichiarare inammissibili o comunque infondati, con conseguente rigetto, il ricorso e tutte le domande formulate dal dott. RU LA con l'atto di appello notificato in data 26 febbraio
2020 avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei in funzione di Giudice del Lavoro n. 1/2019,
pubblicata il 28 agosto 2019;
- confermare quindi l'anzidetta sentenza e dichiarare non dovute ad alcun titolo le somme tutte
pretese dal dott. RU LA con il ricorso per decreto ingiuntivo;
-respingere tutte le istanze
istruttorie avversarie;
- in via gradata si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi ex adverso indicati e con l'aggiunta della dott.ssa Dirigente del Servizio Testimone_1
Amministrativo del e del dott. Ing. Dirigente del Controparte_1 Persona_1
Servizio Tecnico;
-disporre comunque lo stralcio di tutti i documenti ex adverso prodotti;
- in linea ancora più gradata accertare e dichiarare, in accoglimento della nostra eccezione di
inadempimento, reiterata in questa sede ex art. 346 c.p.c., che il dott. RU LA non ha svolto
alcuna delle attività che gli erano state conferite con il contratto (comunque nullo) di
collaborazione coordinata e continuativa del 15 giugno 2015.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 dicembre 2016 il ha proposto Parte_1
rituale opposizione avverso il decreto del 24 novembre 2016, reso dal Tribunale di Lanusei, col quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di RU LA di complessivi 21.615,00 euro
2 lordi, oltre accessori di legge, quale corrispettivo per la prestazione lavorativa svolta in forza del contratto di collaborazione coordinata continuativa sottoscritto dalle parti il 15 giugno 2015.
A sostegno dell'opposizione il ha eccepito la nullità del contratto di collaborazione CP_1
anzidetto e della correlata deliberazione consortile n. 10 del 21 maggio 2015 in quanto adottati in violazione di norme imperative.
In particolare risulterebbe violato il disposto dell'art. 34 comma della legge regionale n. 6/2008
a mente del quale L'accesso al lavoro avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni, posto che l'attribuzione dell'incarico in parola non è stato preceduto da alcuna procedura selettiva.
Sotto altro profilo ha sostenuto che, anche laddove il rapporto di lavoro anzidetto venisse qualificato come parasubordinato, sarebbe stato costituito in contrasto con quanto prevede l'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 che consente il conferimento di incarichi di tipo privatistico a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni solo in presenza di stringenti presupposti (ossia la coerenza della materia sulla quale verte l'incarico con le competenze proprie dell'Ente,
l'accertamento della inesistenza di professionalità interne cui affidare tali attività e la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione affidata all'esterno).
Tali presupposti, ha soggiunto, difettano nel caso di specie posto che le attività demandate al dottor LA sono di natura ordinaria e dunque potevano essere assegnate al dirigente amministrativo presente nell'organico del , dottoressa la quale non è stata in CP_1 Tes_1
alcun modo coinvolta nel relativo procedimento.
Ha poi rilevato come non sia stata effettuata una procedura di evidenza pubblica per individuare il candidato più idoneo per l'incarico in parola, né è dimostrato che il LA disponesse della particolare e comprovata specializzazione a tal fine richiesta dalla legge.
D'altra parte, ha soggiunto, nel contratto di collaborazione viene richiamato l'art. 36 comma 3 della legge regionale n. 6/2008 concernente la possibilità di conferire ad un soggetto estraneo al personale in forza al il controllo interno di gestione, attività questa che nulla ha a che CP_1
vedere con i compiti affidati al dottor LA, invero corrispondenti a quelli ordinari demandati agli uffici dell'Ente.
3 In via subordinata ha contestato che l'opposto abbia effettivamente portato a termine le attività demandategli con il contratto in discorso avendo questi semplicemente e solo parzialmente provveduto a redigere studi ed esami preliminari di atti o provvedimenti del . CP_1
Alla luce di tali censure ha concluso per l'annullamento o la revoca o comunque dichiarazione di inefficacia del decreto monitorio opposto e per la declaratoria di non spettanza al LA della somma ingiunta.
Costituitosi in giudizio questi ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande, delle quali ha chiesto il rigetto, con la conseguente conferma del decreto monitorio opposto e la condanna di controparte al pagamento sia della relativa somma che al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In particolare ha sostenuto che il contratto di collaborazione per cui è causa è stato legittimamente concluso ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti onde adottare tale forma contrattuale.
Ha quindi richiamato il disposto dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2008, concernente le finalità ed i contenuti del sistema di controllo di gestione interno deducendo, altresì, che l'Ente opponente aveva previamente riscontrato l'assenza tra il personale consortile, peraltro assai ridotto per effetto della mancata sostituzione negli anni dei dipendenti cessati dal servizio, di figure in grado di assolvere efficacemente l'incarico per cui è causa.
Difatti anche la dottoressa era stata ritenuta inidonea a tal fine dagli organi consortili. Tes_1
D'altra parte, ha soggiunto, le iniziali criticità rilevate in ordine al tipo contrattuale adoperato dal Collegio dei Revisori e dalla Regione Sardegna risultavano infine del tutto superate.
Ha poi eccepito la inammissibilità della avversa eccezione di nullità stante la incompetenza sul punto del giudice adito in ogni caso escludendo di essere rimasto inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
Egli, al contrario, ha portato pienamente a compimento il proprio incarico, come da documentazione versata in atti, avendo addirittura svolto attività ulteriori ossia, in particolare, la predisposizione del Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.).
Istruita la causa in via documentale, avendo ritenuto inammissibile la prova per interrogatorio formale e testimoni dedotta dalla difesa opposta, il Tribunale di Lanusei in composizione monocratica, con sentenza del 15 gennaio/28 agosto 2019, in accoglimento del ricorso proposto
4 dal ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato non Parte_1
dovuta la somma rivendicata dal LA compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale, qualificato come ente pubblico il , ha ritenuto Parte_1
operante nella specie l'art. 34 comma 4 della legge regionale sarda, sopra richiamato, rilevando la nullità del contratto stipulato con il dottor LA stante il mancato esperimento, anteriormente alla individuazione del soggetto cui affidare la collaborazione, di una apposita procedura selettiva.
Sotto altro profilo ha poi escluso che nella vicenda in disamina possa trovare applicazione l'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 nella formulazione vigente ratione temporis non ricorrendo nella fattispecie concreta i presupposti ivi richiesti (attività correlata ad obiettivi e progetti specifici e determinati ricompresi tra le competenze dell'amministrazione interessata, oggettiva impossibilità di affidare l'incarico al personale interno ed ancora natura temporanea e particolarmente qualificata della prestazione).
Ha osservato il Tribunale che i compiti affidati al dottor LA, avuto riguardo al tenore del testo contrattuale, erano all'evidenza corrispondenti alle ordinarie attività dell'Ente oltre che genericamente descritti e che comunque non era dimostrato che prima di affidargli l'incarico il avesse verificato l'inesistenza di adeguate professionalità interne cui affidare tali CP_1
compiti.
D'altra parte, ha soggiunto lo stesso Tribunale, lo Statuto consortile prevede che in caso di assenza del Direttore Generale, circostanza menzionata nel contratto di collaborazione quale causale all'origine dell'incarico fiduciario attribuito al LA, le relative funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità ossia nella specie la dottoressa Testimone_1
Avverso la sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 18 dicembre 2019, RU
LA, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
Resiste in giudizio il con memoria di costituzione depositata Parte_1 Parte_1
il 18 dicembre 2020 il quale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza in primo grado nei termini sopra riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di gravame il LA ha eccepito la incompetenza del giudice di prime cure in ordine alla declaratoria di nullità del contratto di collaborazione oggetto di causa.
5 Osserva infatti l'appellante che l'atto amministrativo che è alla base della successiva instaurazione del rapporto di collaborazione, ossia la deliberazione n. 10 del 21 maggio 2015 del
Consiglio di Amministrazione del appellato, non è stato in precedenza impugnato o CP_1
revocato talchè ha conservato la sua efficacia.
Sul punto rileva la Corte che la deliberazione con la quale l'Ente conferisce ad un terzo un incarico professionale è espressione dell'autonomia privata e non di una potestà amministrativa, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. ord. n.
9314/2022).
Per tale ragione (a prescindere dalla natura di ente pubblico o di ente pubblico economico del appellato, della quale si dirà oltre) non vi è alcuna preclusione per il giudice quanto CP_1
alla verifica circa la validità del contratto di lavoro controverso, dovendosi intendere disapplicato l'atto presupposto ai sensi dell''art. 5 della legge n. 2248/1865 allegato E.
Sul punto è costante l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale nell'ambito delle patologie ed inefficacie negoziali, rientrano non soltanto quelle inerenti alla struttura del
contratto, siano esse estranee (Cass. sez. un. 4116/2007; 13033/2006; 10994/2006) e/o alla stessa
sopravvenute, ma anche quelle derivanti da irregolarità - illegittimità della procedura
amministrativa a monte, perciò comprendenti anche le fattispecie di radicale mancanza del
procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti): perciò accertabile
incidentalmente da parte di detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del
previo annullamento "in parte qua" ad opera del giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU.
ord. n. 5446/2012).
Né assume rilevanza dirimente, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la condotta adottata dal successivamente alla stipulazione del contratto atteso che tra le sue CP_1
prerogative difensive rientra anche, come avvenuto nella specie, la possibilità di eccepirne la nullità per la violazione di norme imperative.
Il motivo di doglianza è pertanto infondato.
2. Con un secondo motivo di appello il LA ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la operatività nella fattispecie in discorso dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 nella formulazione vigente ratione temporis, ovvero dell'art. 36 della legge regionale sarda n. 6/2008.
6 La prima delle richiamate norme all'epoca dei fatti per cui è causa prevedeva che:
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il
rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine
di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura
del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;68
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per
attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando
la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3,
del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo
7 restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
Rileva in proposito la Corte che i consorzi di bonifica, secondo la costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione, rientrano nel novero degli enti pubblici economici (cfr. al riguardo Cass. ord.
n. 29061/2017, Cass. Sent. n. 26038/2019, Cass. sent. 6086/2021, Cass. ord. n. 22815/2022,
peraltro relativa ad un consorzio di bonifica con sede in Sardegna).
Conseguentemente ad essi non si applica, salvo espresso richiamo contenuto negli atti organizzativi dell'Ente, circostanza non ricorrente nella specie, la analitica disciplina contenuta nel D.lgs. n. 165/2001 operante, invece, per i soli enti ivi indicati all'art. 1 comma 2.
Il contratto di collaborazione coordinata continuativa concluso dalle parti, per tale ragione, si sottrae, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alla disciplina anzidetta siccome circoscritta al cd. pubblico impiego privatizzato cui è estraneo il personale dei consorzi di bonifica.
2.1. In ogni caso l'art. 7 comma 6 bis del decreto legislativo in parola, ove applicabile nella vicenda in esame, impone alle amministrazioni che intendano conferire incarichi di collaborazione a terzi di prevedere a tal fine procedure comparative tra gli eventuali aspiranti.
Tale previsione conferma quindi l'obbligo, pacificamente disatteso dal appellato, di CP_1
scegliere il consulente cui affidare l'incarico professionale per cui è causa previo apposito procedimento selettivo la cui inosservanza determina la nullità del contratto concluso contra
legem.
2.2. Sotto altro profilo appaiono inconferenti i richiami operanti nell'atto di appello all'art. 380 del D.P.R. n. 3/1957 abrogato dal 1994 ed all'art. 110 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 riguardante gli enti di cui all'art. 2 cui sono estranei i consorzi di bonifica.
2.3 Del pari infondata la doglianza incentrata sull'operatività nella vicenda in esame dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2008.
Tale norma, rubricata Controllo di Gestione recita:
1. I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a
garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di
avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del;
Parte_1
8 b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.
2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del
di bonifica: CP_1
a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e
programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai
condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.
3. Il consiglio di amministrazione provvede al controllo interno di gestione eventualmente anche
attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato.
Si tratta, pertanto, di una attività ben delimitata concernente la verifica in ordine all'efficace ed efficiente perseguimento delle finalità statutarie rispetto ai programmi ed agli obiettivi prefissati.
Ebbene il contratto di collaborazione intervenuto tra le parti riguarda, testualmente, attività di assistenza e/o supporto del Presidente ovvero del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in
materia di procedure amministrative (a titolo esemplificativo: l'adeguamento dello statuto,
l'aggiornamento della struttura organizzativa dell'Ente, la predisposizione del regolamento per la gestione del magazzino ed il supporto per la redazione del Piano Triennale Anticorruzione).
Tali compiti nulla hanno a che vedere, evidentemente, con il controllo interno di gestione posto che riguardano genericamente attività di consulenza in favore degli organi consortili relativamente all'aggiornamento degli atti dell'Ente ovvero alla redazione di atti organizzativi o di pianificazione.
La normativa regionale invocata dal LA appare, pertanto, non pertinente col contenuto dell'incarico che gli è stato conferito sicchè, anche sotto tale profilo, l'atto di appello risulta infondato.
3. Con un ulteriore motivo di gravame l'appellante ha rilevato che l'attribuzione dell'incarico intuitu personae in suo favore aveva la necessaria copertura finanziaria avendo l'Ente adottato il relativo impegno di spesa.
Dunque il diniego opposto al riguardo, tenuto conto di tale ultima circostanza, risultava illegittimo e motivato da mere ragioni di acredine personale della dottoressa nei confronti Tes_1
dell'allora presidente del . CP_1
9 Questi infatti aveva stipulato un valido contratto di collaborazione coordinata continuativa ai sensi del D.lgs. n. 165/2001.
Anche tale motivo di gravame, peraltro non particolarmente chiaro quanto alla individuazione dei profili della sentenza impugnata che si intendono sottoporre a motivata critica, appare infondato.
La Corte rileva che l'esistenza della copertura finanziaria rispetto all'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno all'organico consortile non rende tale decisione di per sé valida ed efficace.
E' infatti necessario, in disparte gli aspetti meramente contabili, verificare se tale manifestazione di volontà dell'Ente sia avvenuta o meno o in conformità alla cornice normativa che disciplina tal tipo di attività dell'Ente.
4. Osserva a questo punto la Corte, al fine di ricostruire il quadro normativo che disciplina la vicenda in disamina, che l'accordo concluso dalle odierne parti concretamente non individua una collaborazione coordinata e continuativa atteggiandosi piuttosto come un contratto col quale è
stata affidata una prestazione di lavoro autonomo.
In proposito nel testo della scrittura privata del 15 giugno 2015, al di là della intestazione adoperata dalle parti non vincolante per l'interprete, difettano del tutto le clausole volte a regolare il profilo del coordinamento dell'attività del consulente rispetto alle istruzioni provenienti dal committente.
In mancanza di pattuizioni al riguardo, infatti, il professionista risultava privo di vincoli quanto alle modalità ed ai tempi di svolgimento del suo incarico, circostanza questa che caratterizza,
come è noto, il rapporto di lavoro autonomo regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
5. Se dunque il contenuto dell'accordo è quello testè descritto non può trovare applicazione l'art. 34 comma 4 della legge regionale n. 6/2008 che riguarda le procedure selettive che disciplinano il reclutamento del personale dipendente dei consorzi di bonifica della Sardegna.
6. Per altro verso ritiene il collegio che la disciplina regolatrice del rapporto di lavoro in parola debba essere rinvenuta nel combinato disposto dell'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti
Pubblici, adottato con il D.lgs. n. 163/2006 (non casualmente richiamato espressamente nelle premesse della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 21 maggio 2015) e dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto Codice.
10 Infatti l'oggetto dell'incarico per cui è causa è ricompreso nell'Allegato II richiamato dall'art. 20 comma 2 del decreto legislativo in parola tra i servizi il cui affidamento soggiace al Codice
degli Appalti, segnatamente quello elencato al n. 11) concernente la consulenza gestionale e le attività ad essa affini.
7. Pare opportuno, per maggior chiarezza espositiva, ritrascrivere il testo delle due anzidette disposizioni nella formulazione vigente ratione temporis.
L'art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 così disponeva:
Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui
al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.
L'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, in seguito abrogato, ma in vigore nel maggio/giugno 2015 a sua volta disponeva:
Per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di
cui all'articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo
previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di
presentazione di un'unica offerta valida;
11 i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente
regolamento;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e
penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che
può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone
l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito
8. Tali disposizioni, anche alla luce del rinvio alla disciplina contenuta regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al comma 14 dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, recano, ove interpretate in via sistematica, una disciplina speciale rispetto a quelle di carattere più generale contenuta nello stesso art. 125 (cfr. Tar Lazio sez. III sent. n. 10760/2014, ove viene chiarito che
il combinato disposto degli artt. 125, comma 14 e 334, lett. b) sopracitati costituisce in ogni caso
“norma speciale” rispetto alla previsione più ampia di cui all'art. 125 sicché il conflitto apparente di norme deve necessariamente risolversi a favore del primo).
Emerge in particolare che la scelta del contraente nell'ambito delle acquisizioni in economia, espressione onnicomprensiva contenuta al comma 1 dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e dunque riferibile all'amministrazione diretta ed al cottimo fiduciario, anche nella forma dell'affidamento diretto, non era rimessa ad una valutazione discrezionale del committente.
Difatti per l'affidamento di incarichi eccedenti la soglia di 20.000,00 euro, era comunque prescritta l'osservanza di una procedura, seppur semplificata, ad evidenza pubblica (cfr. sul punto
Tar Lombardia, sez. IV sent. n. 3004/2014 secondo la quale Ai sensi dell'art. 334 del d.P.R. n.
207/2010, per l'affidamento diretto……….è comunque richiesta la lettera d'invito, che deve riportare una serie di indicazioni, elencate al comma 1).
Si tratta di un sistema normativo che, comprensibilmente, prevedeva un maggior rigore formale in correlazione con il maggior valore economico del bene, del lavoro o della prestazione richiesta
12 consentendone, in definitiva, l'affidamento senza alcun adempimento preliminare soltanto per importi di contenuto valore, ossia inferiori ai 20.000,00 euro.
Ebbene nel caso di specie il non ha osservato tale prescrizione avendo provveduto ad CP_1
incaricare il dottor LA sulla base di una scelta intuitu personae che in tal caso, proprio a cagione dell'entità del compenso pattuito superiore alla soglia anzidetta, non era consentita.
9. In ogni caso il D.lgs. n. 163/2006, al comma 10 dell'art. 125 in esame, imponeva al committente di adottare un apposito provvedimento a carattere generale volto a regolamentare le ipotesi in cui era consentita l'acquisizione in economia di beni e servizi (L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole
voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante,
con riguardo alle proprie specifiche esigenze).
In mancanza di tale disciplina interna di dettaglio l'utilizzo, peraltro previsto dal legislatore come residuale, dell'acquisizione di un servizio in economia (in particolare con le forme dell'affidamento diretto), era consentito esclusivamente per le ipotesi previste dalla stessa norma in discorso ai punti, a), b), c), d) concernenti situazioni di particolare necessità o urgenza all'evidenza assenti nel caso in esame.
10. La violazione, nei termini testè descritti, da parte del appellato della disciplina per CP_1
l'acquisizione in economia con le modalità dell'affidamento diretto dell'incarico de quo rende nullo il successivo contratto di collaborazione, talchè il LA non vanta alcun valido titolo onde rivendicare gli importi per cui è causa.
Tale modus operandi si è posto in contrasto con un corpus di norme con valore imperativo elaborato a presidio della legalità intesa, come recitava l'art. 331 del D.P.R. n. 207/1010, quale massima trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici che contrattano con gli organismi di diritto pubblico.
Tra questi vi sono anche i consorzi di bonifica ai quali si applica il Codice dei Contratti Pubblici
per espressa previsione contenuta nell'allegato III richiamato dall'art. 3 comma 27 dello stesso
D.lgs. n. 163/2006.
11. A tale riguardo la Corte di Cassazione (enunciando un principio valevole per gli enti pubblici economici, tra i quali rientra, come visto, anche l'odierno appellato) ha chiarito che La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, co. 1 bis Parte_2
13 del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229) comporta che la stessa, per il
raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, può di norma operare mediante il
ricorso a strumenti di diritto privato, ma non esclude che l , quale "organismo di diritto Pt_2
19 N. 10324/14 R.G. pubblico" e "amministrazione aggiudicatrice", secondo la previsione del
d.lgs. n. 163/06 (c.d. codice del contratti pubblici, applicabile ratione temporis), sia soggetta alle
relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Ne deriva
che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell' rientri, come nella specie (fornitura di Pt_2
medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso
all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché
della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., per
violazione di norma imperativa (cfr. Cass. sent. n. 24640/2017 ed in termini analoghi Cass. sent.
n. 11446/2017 ed ancora, in termini generali in relazione alle procedure di scelta del contrante all'esito di un procedimento ad evidenza pubblica, C.d.S. sez. V sent. n. 1218/2003).
12. Deve infine essere disattesa l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 89 c.p.c. dalla difesa appellante volta ad ottenere la cancellazione delle espressioni, meglio individuate in atti, che si assumono offensive in confronto di contenute negli atti difensivi di Testimone_1
controparte.
Osserva il collegio che, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, l'art. 89 cod. proc. civ. predispone un rimedio soltanto interno al processo, nel senso che è applicabile soltanto
quando l'offensore e l'offeso siano parti in causa nel medesimo giudizio (cfr. Cass. ord. n.
36345/2022) talchè l'istanza in parola, tenuto conto che la non è parte del giudizio, deve Tes_1
essere dichiarata inammissibile.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite tutte le altre questioni non affrontate in quanto irrilevanti e ininfluenti ai fini della decisione, inclusa la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante l'infondatezza dei motivi di gravame, non resta alla Corte che rigettare l'appello proposto da RU LA avverso la sentenza del Tribunale di
Lanusei che va pertanto confermata seppure con la diversa motivazione sopra estesa.
14. Le spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014,
come successivamente modificato, facendo applicazione dei parametri medi previsti per ciascuna fase per i giudizi davanti alla Corte di Appello (senza istruttoria) di valore compreso tra 5.200,01
14 e 26.000,00 euro (tenuto conto del valore dell'importo monetario in contestazione), in considerazione del complessivo andamento della lite e della non particolarmente complessità dell'attività processuale profusa dalle parti, vanno poste a carico di RU LA siccome soccombente.
15. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da RU LA nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza 28 agosto 2019 n. 1 del Tribunale di Lanusei, in funzione di
[...]
giudice del lavoro, che conferma;
2. Dichiara inammissibile l'istanza proposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. dal Parte_1
;
[...]
3. Condanna RU LA alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore del , che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre al 15% per Parte_1
spese forfettarie e accessori dovuti per legge;
4. Dichiara tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13,
comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012.
Così deciso in Cagliari il 17 febbraio 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 310 del ruolo generale per l'anno 2019 promossa da:
RU LA, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Francesco
Cocco Ortu e Mauro Tronci, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Tortolì, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, giusta procura speciale come in atti, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei medesimi difensori;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 12 febbraio 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
l'Ecc. Corte d'Appello di Cagliari — Sezione Lavoro, contrariis reiectis, Voglia:
1 -A- in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata, per i motivi di cui alla
superiore espositiva, in accoglimento del presente gravame, confermi il decreto ingiuntivo opposto e condanni l'appellato al pagamento, in favore del dott. LA, dell'importo ivi indicato pari a € 21.615,00 di sorte capitale, oltre accessori di legge per cui al titolo dal dì del dovuto;
-B- in via subordinata, rimetta il processo in istruttoria nanti il Tribunale di Lanusei in funzione di giudice del lavoro per l'espletamento dell'omessa istruttoria della causa de qua;
-C- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari - in funzione di Giudice del Lavoro,
- dichiarare inammissibili o comunque infondati, con conseguente rigetto, il ricorso e tutte le domande formulate dal dott. RU LA con l'atto di appello notificato in data 26 febbraio
2020 avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei in funzione di Giudice del Lavoro n. 1/2019,
pubblicata il 28 agosto 2019;
- confermare quindi l'anzidetta sentenza e dichiarare non dovute ad alcun titolo le somme tutte
pretese dal dott. RU LA con il ricorso per decreto ingiuntivo;
-respingere tutte le istanze
istruttorie avversarie;
- in via gradata si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi ex adverso indicati e con l'aggiunta della dott.ssa Dirigente del Servizio Testimone_1
Amministrativo del e del dott. Ing. Dirigente del Controparte_1 Persona_1
Servizio Tecnico;
-disporre comunque lo stralcio di tutti i documenti ex adverso prodotti;
- in linea ancora più gradata accertare e dichiarare, in accoglimento della nostra eccezione di
inadempimento, reiterata in questa sede ex art. 346 c.p.c., che il dott. RU LA non ha svolto
alcuna delle attività che gli erano state conferite con il contratto (comunque nullo) di
collaborazione coordinata e continuativa del 15 giugno 2015.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 dicembre 2016 il ha proposto Parte_1
rituale opposizione avverso il decreto del 24 novembre 2016, reso dal Tribunale di Lanusei, col quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di RU LA di complessivi 21.615,00 euro
2 lordi, oltre accessori di legge, quale corrispettivo per la prestazione lavorativa svolta in forza del contratto di collaborazione coordinata continuativa sottoscritto dalle parti il 15 giugno 2015.
A sostegno dell'opposizione il ha eccepito la nullità del contratto di collaborazione CP_1
anzidetto e della correlata deliberazione consortile n. 10 del 21 maggio 2015 in quanto adottati in violazione di norme imperative.
In particolare risulterebbe violato il disposto dell'art. 34 comma della legge regionale n. 6/2008
a mente del quale L'accesso al lavoro avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni, posto che l'attribuzione dell'incarico in parola non è stato preceduto da alcuna procedura selettiva.
Sotto altro profilo ha sostenuto che, anche laddove il rapporto di lavoro anzidetto venisse qualificato come parasubordinato, sarebbe stato costituito in contrasto con quanto prevede l'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 che consente il conferimento di incarichi di tipo privatistico a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni solo in presenza di stringenti presupposti (ossia la coerenza della materia sulla quale verte l'incarico con le competenze proprie dell'Ente,
l'accertamento della inesistenza di professionalità interne cui affidare tali attività e la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione affidata all'esterno).
Tali presupposti, ha soggiunto, difettano nel caso di specie posto che le attività demandate al dottor LA sono di natura ordinaria e dunque potevano essere assegnate al dirigente amministrativo presente nell'organico del , dottoressa la quale non è stata in CP_1 Tes_1
alcun modo coinvolta nel relativo procedimento.
Ha poi rilevato come non sia stata effettuata una procedura di evidenza pubblica per individuare il candidato più idoneo per l'incarico in parola, né è dimostrato che il LA disponesse della particolare e comprovata specializzazione a tal fine richiesta dalla legge.
D'altra parte, ha soggiunto, nel contratto di collaborazione viene richiamato l'art. 36 comma 3 della legge regionale n. 6/2008 concernente la possibilità di conferire ad un soggetto estraneo al personale in forza al il controllo interno di gestione, attività questa che nulla ha a che CP_1
vedere con i compiti affidati al dottor LA, invero corrispondenti a quelli ordinari demandati agli uffici dell'Ente.
3 In via subordinata ha contestato che l'opposto abbia effettivamente portato a termine le attività demandategli con il contratto in discorso avendo questi semplicemente e solo parzialmente provveduto a redigere studi ed esami preliminari di atti o provvedimenti del . CP_1
Alla luce di tali censure ha concluso per l'annullamento o la revoca o comunque dichiarazione di inefficacia del decreto monitorio opposto e per la declaratoria di non spettanza al LA della somma ingiunta.
Costituitosi in giudizio questi ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande, delle quali ha chiesto il rigetto, con la conseguente conferma del decreto monitorio opposto e la condanna di controparte al pagamento sia della relativa somma che al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In particolare ha sostenuto che il contratto di collaborazione per cui è causa è stato legittimamente concluso ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti onde adottare tale forma contrattuale.
Ha quindi richiamato il disposto dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2008, concernente le finalità ed i contenuti del sistema di controllo di gestione interno deducendo, altresì, che l'Ente opponente aveva previamente riscontrato l'assenza tra il personale consortile, peraltro assai ridotto per effetto della mancata sostituzione negli anni dei dipendenti cessati dal servizio, di figure in grado di assolvere efficacemente l'incarico per cui è causa.
Difatti anche la dottoressa era stata ritenuta inidonea a tal fine dagli organi consortili. Tes_1
D'altra parte, ha soggiunto, le iniziali criticità rilevate in ordine al tipo contrattuale adoperato dal Collegio dei Revisori e dalla Regione Sardegna risultavano infine del tutto superate.
Ha poi eccepito la inammissibilità della avversa eccezione di nullità stante la incompetenza sul punto del giudice adito in ogni caso escludendo di essere rimasto inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
Egli, al contrario, ha portato pienamente a compimento il proprio incarico, come da documentazione versata in atti, avendo addirittura svolto attività ulteriori ossia, in particolare, la predisposizione del Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.).
Istruita la causa in via documentale, avendo ritenuto inammissibile la prova per interrogatorio formale e testimoni dedotta dalla difesa opposta, il Tribunale di Lanusei in composizione monocratica, con sentenza del 15 gennaio/28 agosto 2019, in accoglimento del ricorso proposto
4 dal ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato non Parte_1
dovuta la somma rivendicata dal LA compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale, qualificato come ente pubblico il , ha ritenuto Parte_1
operante nella specie l'art. 34 comma 4 della legge regionale sarda, sopra richiamato, rilevando la nullità del contratto stipulato con il dottor LA stante il mancato esperimento, anteriormente alla individuazione del soggetto cui affidare la collaborazione, di una apposita procedura selettiva.
Sotto altro profilo ha poi escluso che nella vicenda in disamina possa trovare applicazione l'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 nella formulazione vigente ratione temporis non ricorrendo nella fattispecie concreta i presupposti ivi richiesti (attività correlata ad obiettivi e progetti specifici e determinati ricompresi tra le competenze dell'amministrazione interessata, oggettiva impossibilità di affidare l'incarico al personale interno ed ancora natura temporanea e particolarmente qualificata della prestazione).
Ha osservato il Tribunale che i compiti affidati al dottor LA, avuto riguardo al tenore del testo contrattuale, erano all'evidenza corrispondenti alle ordinarie attività dell'Ente oltre che genericamente descritti e che comunque non era dimostrato che prima di affidargli l'incarico il avesse verificato l'inesistenza di adeguate professionalità interne cui affidare tali CP_1
compiti.
D'altra parte, ha soggiunto lo stesso Tribunale, lo Statuto consortile prevede che in caso di assenza del Direttore Generale, circostanza menzionata nel contratto di collaborazione quale causale all'origine dell'incarico fiduciario attribuito al LA, le relative funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità ossia nella specie la dottoressa Testimone_1
Avverso la sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 18 dicembre 2019, RU
LA, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
Resiste in giudizio il con memoria di costituzione depositata Parte_1 Parte_1
il 18 dicembre 2020 il quale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza in primo grado nei termini sopra riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di gravame il LA ha eccepito la incompetenza del giudice di prime cure in ordine alla declaratoria di nullità del contratto di collaborazione oggetto di causa.
5 Osserva infatti l'appellante che l'atto amministrativo che è alla base della successiva instaurazione del rapporto di collaborazione, ossia la deliberazione n. 10 del 21 maggio 2015 del
Consiglio di Amministrazione del appellato, non è stato in precedenza impugnato o CP_1
revocato talchè ha conservato la sua efficacia.
Sul punto rileva la Corte che la deliberazione con la quale l'Ente conferisce ad un terzo un incarico professionale è espressione dell'autonomia privata e non di una potestà amministrativa, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. ord. n.
9314/2022).
Per tale ragione (a prescindere dalla natura di ente pubblico o di ente pubblico economico del appellato, della quale si dirà oltre) non vi è alcuna preclusione per il giudice quanto CP_1
alla verifica circa la validità del contratto di lavoro controverso, dovendosi intendere disapplicato l'atto presupposto ai sensi dell''art. 5 della legge n. 2248/1865 allegato E.
Sul punto è costante l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale nell'ambito delle patologie ed inefficacie negoziali, rientrano non soltanto quelle inerenti alla struttura del
contratto, siano esse estranee (Cass. sez. un. 4116/2007; 13033/2006; 10994/2006) e/o alla stessa
sopravvenute, ma anche quelle derivanti da irregolarità - illegittimità della procedura
amministrativa a monte, perciò comprendenti anche le fattispecie di radicale mancanza del
procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti): perciò accertabile
incidentalmente da parte di detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del
previo annullamento "in parte qua" ad opera del giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU.
ord. n. 5446/2012).
Né assume rilevanza dirimente, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la condotta adottata dal successivamente alla stipulazione del contratto atteso che tra le sue CP_1
prerogative difensive rientra anche, come avvenuto nella specie, la possibilità di eccepirne la nullità per la violazione di norme imperative.
Il motivo di doglianza è pertanto infondato.
2. Con un secondo motivo di appello il LA ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la operatività nella fattispecie in discorso dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 nella formulazione vigente ratione temporis, ovvero dell'art. 36 della legge regionale sarda n. 6/2008.
6 La prima delle richiamate norme all'epoca dei fatti per cui è causa prevedeva che:
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il
rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine
di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura
del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;68
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per
attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando
la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3,
del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo
7 restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
Rileva in proposito la Corte che i consorzi di bonifica, secondo la costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione, rientrano nel novero degli enti pubblici economici (cfr. al riguardo Cass. ord.
n. 29061/2017, Cass. Sent. n. 26038/2019, Cass. sent. 6086/2021, Cass. ord. n. 22815/2022,
peraltro relativa ad un consorzio di bonifica con sede in Sardegna).
Conseguentemente ad essi non si applica, salvo espresso richiamo contenuto negli atti organizzativi dell'Ente, circostanza non ricorrente nella specie, la analitica disciplina contenuta nel D.lgs. n. 165/2001 operante, invece, per i soli enti ivi indicati all'art. 1 comma 2.
Il contratto di collaborazione coordinata continuativa concluso dalle parti, per tale ragione, si sottrae, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alla disciplina anzidetta siccome circoscritta al cd. pubblico impiego privatizzato cui è estraneo il personale dei consorzi di bonifica.
2.1. In ogni caso l'art. 7 comma 6 bis del decreto legislativo in parola, ove applicabile nella vicenda in esame, impone alle amministrazioni che intendano conferire incarichi di collaborazione a terzi di prevedere a tal fine procedure comparative tra gli eventuali aspiranti.
Tale previsione conferma quindi l'obbligo, pacificamente disatteso dal appellato, di CP_1
scegliere il consulente cui affidare l'incarico professionale per cui è causa previo apposito procedimento selettivo la cui inosservanza determina la nullità del contratto concluso contra
legem.
2.2. Sotto altro profilo appaiono inconferenti i richiami operanti nell'atto di appello all'art. 380 del D.P.R. n. 3/1957 abrogato dal 1994 ed all'art. 110 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 riguardante gli enti di cui all'art. 2 cui sono estranei i consorzi di bonifica.
2.3 Del pari infondata la doglianza incentrata sull'operatività nella vicenda in esame dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2008.
Tale norma, rubricata Controllo di Gestione recita:
1. I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a
garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di
avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del;
Parte_1
8 b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.
2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del
di bonifica: CP_1
a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e
programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai
condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.
3. Il consiglio di amministrazione provvede al controllo interno di gestione eventualmente anche
attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato.
Si tratta, pertanto, di una attività ben delimitata concernente la verifica in ordine all'efficace ed efficiente perseguimento delle finalità statutarie rispetto ai programmi ed agli obiettivi prefissati.
Ebbene il contratto di collaborazione intervenuto tra le parti riguarda, testualmente, attività di assistenza e/o supporto del Presidente ovvero del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in
materia di procedure amministrative (a titolo esemplificativo: l'adeguamento dello statuto,
l'aggiornamento della struttura organizzativa dell'Ente, la predisposizione del regolamento per la gestione del magazzino ed il supporto per la redazione del Piano Triennale Anticorruzione).
Tali compiti nulla hanno a che vedere, evidentemente, con il controllo interno di gestione posto che riguardano genericamente attività di consulenza in favore degli organi consortili relativamente all'aggiornamento degli atti dell'Ente ovvero alla redazione di atti organizzativi o di pianificazione.
La normativa regionale invocata dal LA appare, pertanto, non pertinente col contenuto dell'incarico che gli è stato conferito sicchè, anche sotto tale profilo, l'atto di appello risulta infondato.
3. Con un ulteriore motivo di gravame l'appellante ha rilevato che l'attribuzione dell'incarico intuitu personae in suo favore aveva la necessaria copertura finanziaria avendo l'Ente adottato il relativo impegno di spesa.
Dunque il diniego opposto al riguardo, tenuto conto di tale ultima circostanza, risultava illegittimo e motivato da mere ragioni di acredine personale della dottoressa nei confronti Tes_1
dell'allora presidente del . CP_1
9 Questi infatti aveva stipulato un valido contratto di collaborazione coordinata continuativa ai sensi del D.lgs. n. 165/2001.
Anche tale motivo di gravame, peraltro non particolarmente chiaro quanto alla individuazione dei profili della sentenza impugnata che si intendono sottoporre a motivata critica, appare infondato.
La Corte rileva che l'esistenza della copertura finanziaria rispetto all'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno all'organico consortile non rende tale decisione di per sé valida ed efficace.
E' infatti necessario, in disparte gli aspetti meramente contabili, verificare se tale manifestazione di volontà dell'Ente sia avvenuta o meno o in conformità alla cornice normativa che disciplina tal tipo di attività dell'Ente.
4. Osserva a questo punto la Corte, al fine di ricostruire il quadro normativo che disciplina la vicenda in disamina, che l'accordo concluso dalle odierne parti concretamente non individua una collaborazione coordinata e continuativa atteggiandosi piuttosto come un contratto col quale è
stata affidata una prestazione di lavoro autonomo.
In proposito nel testo della scrittura privata del 15 giugno 2015, al di là della intestazione adoperata dalle parti non vincolante per l'interprete, difettano del tutto le clausole volte a regolare il profilo del coordinamento dell'attività del consulente rispetto alle istruzioni provenienti dal committente.
In mancanza di pattuizioni al riguardo, infatti, il professionista risultava privo di vincoli quanto alle modalità ed ai tempi di svolgimento del suo incarico, circostanza questa che caratterizza,
come è noto, il rapporto di lavoro autonomo regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
5. Se dunque il contenuto dell'accordo è quello testè descritto non può trovare applicazione l'art. 34 comma 4 della legge regionale n. 6/2008 che riguarda le procedure selettive che disciplinano il reclutamento del personale dipendente dei consorzi di bonifica della Sardegna.
6. Per altro verso ritiene il collegio che la disciplina regolatrice del rapporto di lavoro in parola debba essere rinvenuta nel combinato disposto dell'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti
Pubblici, adottato con il D.lgs. n. 163/2006 (non casualmente richiamato espressamente nelle premesse della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 21 maggio 2015) e dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto Codice.
10 Infatti l'oggetto dell'incarico per cui è causa è ricompreso nell'Allegato II richiamato dall'art. 20 comma 2 del decreto legislativo in parola tra i servizi il cui affidamento soggiace al Codice
degli Appalti, segnatamente quello elencato al n. 11) concernente la consulenza gestionale e le attività ad essa affini.
7. Pare opportuno, per maggior chiarezza espositiva, ritrascrivere il testo delle due anzidette disposizioni nella formulazione vigente ratione temporis.
L'art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 così disponeva:
Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui
al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.
L'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, in seguito abrogato, ma in vigore nel maggio/giugno 2015 a sua volta disponeva:
Per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di
cui all'articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo
previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di
presentazione di un'unica offerta valida;
11 i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente
regolamento;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e
penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che
può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone
l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito
8. Tali disposizioni, anche alla luce del rinvio alla disciplina contenuta regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al comma 14 dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, recano, ove interpretate in via sistematica, una disciplina speciale rispetto a quelle di carattere più generale contenuta nello stesso art. 125 (cfr. Tar Lazio sez. III sent. n. 10760/2014, ove viene chiarito che
il combinato disposto degli artt. 125, comma 14 e 334, lett. b) sopracitati costituisce in ogni caso
“norma speciale” rispetto alla previsione più ampia di cui all'art. 125 sicché il conflitto apparente di norme deve necessariamente risolversi a favore del primo).
Emerge in particolare che la scelta del contraente nell'ambito delle acquisizioni in economia, espressione onnicomprensiva contenuta al comma 1 dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e dunque riferibile all'amministrazione diretta ed al cottimo fiduciario, anche nella forma dell'affidamento diretto, non era rimessa ad una valutazione discrezionale del committente.
Difatti per l'affidamento di incarichi eccedenti la soglia di 20.000,00 euro, era comunque prescritta l'osservanza di una procedura, seppur semplificata, ad evidenza pubblica (cfr. sul punto
Tar Lombardia, sez. IV sent. n. 3004/2014 secondo la quale Ai sensi dell'art. 334 del d.P.R. n.
207/2010, per l'affidamento diretto……….è comunque richiesta la lettera d'invito, che deve riportare una serie di indicazioni, elencate al comma 1).
Si tratta di un sistema normativo che, comprensibilmente, prevedeva un maggior rigore formale in correlazione con il maggior valore economico del bene, del lavoro o della prestazione richiesta
12 consentendone, in definitiva, l'affidamento senza alcun adempimento preliminare soltanto per importi di contenuto valore, ossia inferiori ai 20.000,00 euro.
Ebbene nel caso di specie il non ha osservato tale prescrizione avendo provveduto ad CP_1
incaricare il dottor LA sulla base di una scelta intuitu personae che in tal caso, proprio a cagione dell'entità del compenso pattuito superiore alla soglia anzidetta, non era consentita.
9. In ogni caso il D.lgs. n. 163/2006, al comma 10 dell'art. 125 in esame, imponeva al committente di adottare un apposito provvedimento a carattere generale volto a regolamentare le ipotesi in cui era consentita l'acquisizione in economia di beni e servizi (L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole
voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante,
con riguardo alle proprie specifiche esigenze).
In mancanza di tale disciplina interna di dettaglio l'utilizzo, peraltro previsto dal legislatore come residuale, dell'acquisizione di un servizio in economia (in particolare con le forme dell'affidamento diretto), era consentito esclusivamente per le ipotesi previste dalla stessa norma in discorso ai punti, a), b), c), d) concernenti situazioni di particolare necessità o urgenza all'evidenza assenti nel caso in esame.
10. La violazione, nei termini testè descritti, da parte del appellato della disciplina per CP_1
l'acquisizione in economia con le modalità dell'affidamento diretto dell'incarico de quo rende nullo il successivo contratto di collaborazione, talchè il LA non vanta alcun valido titolo onde rivendicare gli importi per cui è causa.
Tale modus operandi si è posto in contrasto con un corpus di norme con valore imperativo elaborato a presidio della legalità intesa, come recitava l'art. 331 del D.P.R. n. 207/1010, quale massima trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici che contrattano con gli organismi di diritto pubblico.
Tra questi vi sono anche i consorzi di bonifica ai quali si applica il Codice dei Contratti Pubblici
per espressa previsione contenuta nell'allegato III richiamato dall'art. 3 comma 27 dello stesso
D.lgs. n. 163/2006.
11. A tale riguardo la Corte di Cassazione (enunciando un principio valevole per gli enti pubblici economici, tra i quali rientra, come visto, anche l'odierno appellato) ha chiarito che La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, co. 1 bis Parte_2
13 del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229) comporta che la stessa, per il
raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, può di norma operare mediante il
ricorso a strumenti di diritto privato, ma non esclude che l , quale "organismo di diritto Pt_2
19 N. 10324/14 R.G. pubblico" e "amministrazione aggiudicatrice", secondo la previsione del
d.lgs. n. 163/06 (c.d. codice del contratti pubblici, applicabile ratione temporis), sia soggetta alle
relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Ne deriva
che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell' rientri, come nella specie (fornitura di Pt_2
medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso
all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché
della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., per
violazione di norma imperativa (cfr. Cass. sent. n. 24640/2017 ed in termini analoghi Cass. sent.
n. 11446/2017 ed ancora, in termini generali in relazione alle procedure di scelta del contrante all'esito di un procedimento ad evidenza pubblica, C.d.S. sez. V sent. n. 1218/2003).
12. Deve infine essere disattesa l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 89 c.p.c. dalla difesa appellante volta ad ottenere la cancellazione delle espressioni, meglio individuate in atti, che si assumono offensive in confronto di contenute negli atti difensivi di Testimone_1
controparte.
Osserva il collegio che, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, l'art. 89 cod. proc. civ. predispone un rimedio soltanto interno al processo, nel senso che è applicabile soltanto
quando l'offensore e l'offeso siano parti in causa nel medesimo giudizio (cfr. Cass. ord. n.
36345/2022) talchè l'istanza in parola, tenuto conto che la non è parte del giudizio, deve Tes_1
essere dichiarata inammissibile.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite tutte le altre questioni non affrontate in quanto irrilevanti e ininfluenti ai fini della decisione, inclusa la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante l'infondatezza dei motivi di gravame, non resta alla Corte che rigettare l'appello proposto da RU LA avverso la sentenza del Tribunale di
Lanusei che va pertanto confermata seppure con la diversa motivazione sopra estesa.
14. Le spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014,
come successivamente modificato, facendo applicazione dei parametri medi previsti per ciascuna fase per i giudizi davanti alla Corte di Appello (senza istruttoria) di valore compreso tra 5.200,01
14 e 26.000,00 euro (tenuto conto del valore dell'importo monetario in contestazione), in considerazione del complessivo andamento della lite e della non particolarmente complessità dell'attività processuale profusa dalle parti, vanno poste a carico di RU LA siccome soccombente.
15. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da RU LA nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza 28 agosto 2019 n. 1 del Tribunale di Lanusei, in funzione di
[...]
giudice del lavoro, che conferma;
2. Dichiara inammissibile l'istanza proposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. dal Parte_1
;
[...]
3. Condanna RU LA alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore del , che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre al 15% per Parte_1
spese forfettarie e accessori dovuti per legge;
4. Dichiara tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13,
comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012.
Così deciso in Cagliari il 17 febbraio 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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