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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/09/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 172/2022 R. G. posta in decisione all'udienza del
25 marzo 2025
vertente tra
, in persona del Sindaco pro - tempore dott. Parte_1 Parte_2 partita IVA domiciliato per la carica in presso la residenza P.IVA_1 Parte_1 municipale, elettivamente domiciliato in , c.da Furriolo 18, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Cinzia Zanardelli (c.f. fax: 0941 912843, pec: , C.F._1 Email_1 dalla quale è rappresentato e difeso, giusta determinazione n. 362 del 14.3.2025, in attuazione della delibera di G.M n. 35 del 12.3.2025 e procura allegata;
Appellante
e con sede legale e amministrativa in Milano, Corso Monforte, n. 20, Controparte_1
Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. - iscritta all'Albo delle Banche codice P.IVA_2
ABI al n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema - Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale Euro 9.650.526,24 i.v., in persona del dott. in qualità di CP_2
Amministratore Delegato nonché legale rappresentante pro-tempore - rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti del 01.03.2016, rilasciata dal Notaio dr.ssa in Milano (rep. Persona_1
28.764 - racc. n. 8.369), allegata in atti, dall'avvocato Luciano Fiorucci di Milano (Cod. Fisc.
, posta elettronica certificata telefax C.F._2 Email_2
0284965264) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Larga n. 13;
Appellata
e nei confronti di
- società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_3 [...]
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale e iscrizione nel CP_3
Registro delle imprese di Roma n. , in persona del suo procuratore Avv. P.IVA_3 CP_4 persona dell'Avv. nella sua qualità di procuratore della Società in virtù dei poteri CP_4 conferiti con atto a rogito Notaio di Milano del 27 luglio 2020, repertorio n. Persona_2
189031, raccolta n. 19444, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Patti (ME),
Via Aldo Moro n. 16, presso lo studio dell'Avv. Maria Buzzanca (C.F. ) e C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Biggini (C.F. ) del Foro della CodiceFiscale_4
Spezia, che la rappresenta e difende in forza di delega rilasciata su foglio separato e posto in calce all'atto di costituzione ( dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria a mezzo fax al seguente numero: 0187/731107 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_3 pec: ; Email_4
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 49/2022 emessa dal Tribunale di Patti in data 25/1/2022 e pubblicata in data 1/02/2022 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1562/2015
R.G., notificata in data 15/2/2022.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 3) Ritenere e dichiarare fondato l'appello oggi proposto avverso l'anzidetta sentenza n. 49/2022 dell'1 febbraio 2022, emessa dal Tribunale Civile di Patti, G.O.P., Dott. Antonino Casdia, a definizione del giudizio di opposizione al D.I. n. 306/2015, iscritto al N. 1562/2015 R.G. del medesimo Tribunale, notificata l'1 febbraio 2022, e, per l'effetto, aggiungere alla ricostruzione del fatto le circostanze dettagliatamente indicate nel presente atto di appello, con l'espressa richiesta in tal senso, e annullare e/o, comunque, riformare e/o revocare l'impugnata sentenza. 4) In accoglimento del presente appello, e, quindi, dell'opposizione a d.i. spiegata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado definito con la sentenza oggi impugnata: I. Ritenere e dichiarare, anche ex officio, che non è stato stipulato alcun contratto di fornitura di energia elettrica per cui è causa fra e il;
e che comunque, la fornitura Controparte_3 Parte_1 è stata effettuata in mancanza della previa copertura finanziaria e dell'impegno di spesa ex art. 191, 153 e 151 del Dl.vo n. 267/2000 e s.m.i., e, per l'effetto, in ragione della sopra citata disciplina di Legge che impone la stipula del contratto in forma scritta contestuale quale unica fonte delle obbligazioni degli Enti Locali;
e che, comunque, impone che le obbligazioni siano assistite dalla previa copertura finanziaria e dall'impegno di spesa, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e di e la Controparte_1 Controparte_3 carenza di legittimazione passiva del , rispetto alla pretesa creditoria azionata Parte_1 con il ricorso in via monitoria accolto con il D.I. del Tribunale di Patti N. 306/2019, per mancanza della fonte dell'obbligazione, anche previa declaratoria di nullità della fonte del rapporto e, comunque, dell'obbligazione azionata in giudizio, dichiarando altresì che avrebbe dovuto essere pronunciata anche d'ufficio dal Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 1421 del codice civile. II. Per l'effetto, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal anche con riferimento all'eccepita carenza di Parte_1 legittimazione attiva di e di formulata dal Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
con l'atto di opposizione a D.I., e, comunque, ritenere e dichiarare che quale
[...] Controparte_1 cessionaria di non era legittimata a ricorrere in via monitoria nei confronti del Controparte_3 [...]
per mancanza del contratto che avrebbe dovuto supportare l'obbligazione azionata in Parte_1 giudizio e, comunque, per mancanza della previa copertura finanziaria e del previo impegno di spesa, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o caducare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Patti N. 306/2015 emesso in favore di e a carico del , ritenendo e Controparte_1 Parte_1 dichiarando preliminarmente che il non è debitore nei confronti di Parte_1 Parte_1 CP_1 e di delle somme portate dal citato D.I. n. 306/2015 proprio in ragione delle suddette
[...] Controparte_3 nullità e/o inopponibilità delle obbligazioni azionate da III. Comunque accogliere le Controparte_1 seguenti domande e conclusioni rassegnate dal con l'atto di citazione per Parte_1 opposizione al D.I. n. 306/2015, che di seguito si trascrivono: II. Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità del ricorso per D.I. incoato dalla convenuta opposta, e del D.I. n. 306/2015 emesso dal Giudice del Tribunale Civile di Patti, Dott.ssa F. Preziosi, e per l'effetto disporne l'annullamento e/o la revoca. III. Ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito azionato, e non provato, dalla convenuta opposta, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il D.I. opposto, anche previa declaratoria di inesistenza e/o nullità dei contratti tra ed il , non allegati, e del contratto di cessione di Controparte_3 Parte_1 credito stipulato tra e il tutto anche in relazione alla violazione dei Controparte_3 Controparte_1 sopra richiamati art. 11 Dl.vo n. 163/2006 e s.m.i., L. n. 52/91, L. n. 260/2003 e degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923. IV. Condannare l'odierna società convenuta opposta a rifondere al Parte_1 le spese, competenze ed onorari di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge. V. Per effetto dell'accoglimento del presente atto di appello, ed in riforma del capo della sentenza di primo grado con il quale il è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, condannare Parte_1 [...] ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere CP_1 Controparte_3 al , in persona del legale rappresentante “pro tempore” le spese, competenze ed Parte_1 onorari di lite, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., sia del primo grado di giudizio posto che il capo della sentenza che le ha poste a carico dell'appellante dovrà essere riformato per effetto ed in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., sia del presente grado di appello, oltre spese generali, Iva e CPA”.» Per l'appellata, Controparte_1 «Piaccia alla Corte d'Appello di Messina, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità ex artt. 345 e 348 bis e ter cpc dell'appello proposto per i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata. Nel merito:
-rigettare l'appello e respingere le domande ed eccezioni ivi proposte dal volte Parte_1 alla riforma della sentenza impugnata, in quanto inammissibili, tardive ed infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
-Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio. In subordine: - nella denegata ipotesi i crediti oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo venissero dichiarati in accoglimento, anche parziale, dell'appello in tutto o in parte inesistenti, inesigibili e/o illiquidi, dichiarare
tenuta a pagare a l'importo di euro 553.147,17 per inadempimento della CP_3 CP_3 Controparte_1 stessa e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_3 pro tempore, al pagamento della somma di euro 553.147,17 quale corrispettivo indicato nelle fatture cedute, e ciò anche a titolo di danno;
- in ulteriore subordine e per l'ipotesi la non fosse ritenuta obbligata e, quindi, condannata Controparte_3 a pagare alla opposta la somma di euro 553.147,17, dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa della
[...]
ex art. 1453 Cod. Civ., e conseguentemente condannare la a pagare alla , CP_3 CP_3 CP_1 anche a titolo di danni, la somma di euro 553.147,17 o quella diversa, maggiore o minore, dovuta, oltre agli interessi al tasso di cui al D.L. 231/02 dalle scadenze al saldo.» Per l'appellata Controparte_3
« ribadisce tutte le domande, eccezioni, anche preliminari, deduzioni ed istanze, anche Controparte_3 istruttorie, formulate nella propria comparsa di risposta depositata telematicamente, da ritenersi qui per integralmente ritrascritta, nonché nelle proprie verbalizzazioni e negli atti depositati in primo grado, si oppone e contesta tutte le istanze, domande e difese ex adverso dispiegate dal , Parte_1 anche irritualmente nelle proprie note di trattazione scritta depositate in data 9/12/2022, che contengono deduzioni tardive ed inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto, nonché si oppone e contesta tutte le deduzioni e domande formulate dalla nella propria comparsa di risposta nei confronti CP_1 dell'esponente società, con riserva di prendere ulteriore specifica posizione ed argomentare sulle avversarie difese nella comparsa conclusionale, che si chiede di poter depositare ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in esito alla concessione dei relativi termini che sin d'ora si richiede. Preso atto dell'ordinanza della Corte d'Appello emessa in data 16/12/2022, con la quale è stato rilevato che nell'appello svolto dal vi sarebbero alcune “questioni che meritano approfondimento con particolare Pt_1 riferimento alla valutazione della sussistenza della copertura finanziaria”, l'esponente intende richiamare tutto quanto già dedotto sul punto, precisando, con riserva di ulteriormente argomentare, come il
[...] non abbia dato la benché minima prova di quanto asserisce, non avendo prodotto Parte_1 documentazione a sostegno della propria eccezione (comunque tardiva ed inammissibile), e come sia peraltro irrimediabilmente decaduto dalla possibilità di farlo. Posto quanto sopra, così precisa le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_3 d'Appello di Messina adita, contrariis reiectis, In via preliminare:
- per le ragioni e le argomentazioni dedotte in narrativa (da intendersi qui integralmente ritrascritte), dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 348 -bis c.p.c. o, in ulteriore subordine, ex art. 345 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 49/2022»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il , in persona del Parte_1 sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 306/2015, emesso il
02.07.2015 e notificato in data 6.07.2015, con cui il Tribunale di Patti gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 553.147,17, oltre interessi al tasso di cui al Controparte_1
D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo, a titolo di pagamento di fatture relative a forniture di merci e servizi da parte di , che aveva ceduto i crediti in questione alla società Controparte_3 istante.
A sostegno dell'opposizione, il eccepiva preliminarmente la inammissibilità e/o Pt_1 improcedibilità del decreto opposto per nullità della procura e, nel merito, sosteneva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto, stante l'inesistenza di contratti e/o pattuizioni afferenti all'asserita fornitura di merci e servizi da parte di Controparte_3
Sotto altro profilo, deduceva che la società opposta, cessionaria dei crediti, si era limitata a produrre, a corredo del ricorso monitorio, copia autentica di un estratto conto notarile di un Libro giornale di che non presentava i requisiti di cui all'art. 634 c.p.c. mentre era stata Controparte_1 completamente omessa l'allegazione delle fatture.
Sosteneva che l'inesistenza e la nullità del contratto non poteva che determinare la nullità della cessione del credito oggetto di causa.
In via subordinata, rilevava che la cessione era pure nulla e, quindi, non opponibile ad esso Pt_1 in ragione del fatto che non individuava il titolo e l'oggetto del credito ceduto, così come imposto dal combinato disposto dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 applicabile agli Enti Pubblici .
In ogni caso, in via gradata, ne eccepiva l'inefficacia perché non accettata da esso ceduto.
Nel costituirsi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata a Controparte_1 chiamare in giudizio di cui chiedeva- per l'ipotesi di accoglimento Controparte_3 dell'opposizione- la condanna al pagamento dell'importo di euro 553.147,17, quale corrispettivo indicato nelle fatture cedute nonché la declaratoria di risoluzione del contratto.
Nel merito, contestava la fondatezza dell' opposizione medesima, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, avanzando, altresì, in via subordinata, domanda di condanna del ex art. 2041 c.c.. Pt_1
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva la quale chiedeva, in CP_3 CP_3 via preliminare e per l'ipotesi in cui fosse stata accolta l'eccezione preliminare nullità della procura ad litem rilasciata alla parte ingiungente nell'ambito del procedimento monitorio o le ulteriori eccezioni preliminari, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, la condanna di alla rifusione delle spese di lite. Controparte_1
Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti, attesa l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la validità ed efficacia dell'atto di cessione del credito, opponibile al . Pt_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione sul rilievo dell'inesistenza
(anche parziale) dei crediti ceduti e/o di ritenuta inopponibilità (anche parziale) della cessione al
, chiedeva che le domande proposte dalla anche ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 1453 c.c., fossero accolte nei limiti di cui alle condizioni ed in generale di tutto quanto previsto nel contratto di cessione del credito sottoscritto tra le parti, ed in ogni caso nei limiti di legge e del corrispettivo del credito ceduto, effettivamente pagato dalla cessionaria.
Esaurita l'attività istruttoria, il Tribunale di Patti rigettava l'opposizione, e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo, n.306/2015, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condannava parte opponente, , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta e in favore della chiamata in causa delle spese Controparte_1 Controparte_3 del giudizio di opposizione.
Avverso detta sentenza il soccombente proponeva appello con atto di citazione regolarmente Pt_1 notificato, preliminarmente chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 12.7.2022 si costituiva in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. ed in subordine, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., assumendo che il in sede di impugnazione avrebbe per la prima volta dedotto la necessità della Pt_1 sottoscrizione contestuale dei contratti di fornitura da parte del trader e del ed eccepito la Pt_1 mancanza di previsione di copertura finanziaria e di impegno di spesa prescritto dall'art.191 del
D.Lvo. 267/2000 e s.m.i.; la non opponibilità della cessione ad esso la non riferibilità degli Pt_1 allegati “intercalari” ai contratti di fornitura.
Contestava nel merito ogni motivo di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
In data 9.12.2022 si costituiva eccependo anch'essa in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 345 e 348 bis e ter cpc, contestando, nel merito, la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto .
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 14.11.2022 la sostituzione dell'udienza partecipata con il deposito di note scritte ex art. 221 D.L. 34/2022 e succ. mod. e integrazioni, all'udienza del
16.12.2002 la Corte riservava la decisione sull'istanza di inibitoria.
Con con ordinanza del 16-23 dicembre 2022, la Corte, ritenuto l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.01.2024, secondo il rito della trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e
35 D.Lgs. 149/2022..
Disposta la surroga del Consigliere relatore con altro consigliere, la causa veniva riassegnata all'odierno relatore a seguito di decreto di variazione tabellare n. 6/25 emesso dal Presidente della
Corte in data 09.01.2025 .
Con ordinanza del 26.3.2025, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note di trattazione, la Corte assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va, in via preliminare, osservato che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, formulata da entrambi gli appellati ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c., è stata già rigettata dalla Corte con l'ordinanza del 23 dicembre 2022.
Va, invece, esaminata nel prosieguo l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 345 c.p.c. sollevata dalle dette parti per avere il appellante introdotto tardivamente le questioni Pt_1 concernenti la necessità di contestuale sottoscrizione dei contratti, la mancanza di copertura finanziaria e dell'impegno di spesa, la non opponibilità della cessione dei crediti e la non riferibilità degli intercalari ai contratti di fornitura.
Sempre in via preliminare, va precisato che, contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza del
25-26.03.2025, con cui la causa è stata assunta in decisione, anche parte appellante ha depositato note di trattazione in vista dell'udienza c.d. virtuale del 24.03.2025.
§
2. Ciò posto e passando al merito del proposto appello, con il primo motivo di gravame, il
[...]
, nel censurare integralmente la sentenza impugnata, deduce che il primo giudice Parte_1 non aveva correttamente qualificato il thema decidendum né il contenuto delle domande e delle eccezioni sollevate dalle parti, pervenendo così a conclusioni erronee in punto di diritto.
Chiede, pertanto, in via preliminare che la ricostruzione della vicenda processuale tenga conto dell'effettivo tenore degli atti delle parti – riportati per esteso da pag. 7 ss. dell'atto di impugnazione
- ed, in proposito, evidenzia che: aveva fondato il ricorso per decreto ingiuntivo - successivamente opposto - Controparte_1 sul libro giornale riportante le fatture asseritamente cedute da senza, però, Controparte_3 allegare le stesse né alcun altro atto o documento giustificativo ed omettendo, quindi, di ancorare il diritto azionato e la relativa cessione a un contratto, che peraltro non era mai stato consegnato dalla cedente;
- esso ente, con il secondo motivo di opposizione , aveva eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, deducendo, in particolare, di non essere debitore di CP_3 per non avere mai stipulato alcun contratto di fornitura di energia elettrica in forma scritta,
[...] recante sottoscrizione contestuale delle parti, che costituiva l'unica modalità idonea a far sorgere l'obbligazione. Un siffatto contratto non era mai stato stipulato, come dimostrato dalla mancata allegazione al ricorso monitorio, fondato unicamente su fatture menzionate e sul libro giornale;
- nella memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., esso opponente, nel contestare le difese avversarie, aveva evidenziato che quelli prodotti da non erano veri e propri Controparte_3 contratti, bensì semplici “richieste di fornitura di energia elettrica”, che neanche recavano gli intercalari relativi ai cc.dd.POD e risultavano sottoscritte esclusivamente dal Sindaco o da un
Dirigente del Comune, difettando, quindi, il requisito essenziale della contestualità delle sottoscrizioni;
-in sede di precisazione delle conclusioni nelle note del 13.11.2020, esso opponente aveva, altresì, eccepito la mancanza dell'impegno di spesa con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;
-benchè la questione fosse stata indicata come tardivamente introdotta da e CP_3 [...]
il Giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminarla e, conseguentemente, dichiarare la CP_1 nullità dei pretesi contratti e/o rapporti contrattuali per la violazione della prescrizione recata dall'art. 191 del Dl.vo n. 267/2000 e s.m.i., , trattandosi di circostanza emergente ex actis dai pretesi contratti/ordinativi di fornitura di energia elettrica prodotti da e da Controparte_1 CP_3
e, dunque, rilevabile ex officio, essendo sufficiente, ma non necessaria, la segnalazione
[...] effettuata da esso Pt_1
Sotto ulteriore profilo, il appellante ,via subordinata da valere per l'ipotesi in cui la Corte Pt_1 dovesse riconoscere l'esistenza di un valido rapporto contrattuale, nonostante l'inosservanza della necessaria forma scritta e la violazione dell'art. 191 cit. , rileva che le richieste di fornitura erano prive di oggetto , poiché non accompagnate dagli intercalari, che svolgono la finzione di individuazione dei cc.dd.POD.
Tali intercalari, infatti, erano stati prodotti da solo con la memoria ex art.183 Controparte_3 comma 6 n. 2 c.p.c. ma erano privi di sottoscrizione e, pertanto, non vi era prova della loro riferibilità alle originarie richieste di fornitura di energia elettrica.
Riproponendo i motivi di opposizione (v. punto 1.4.1.4. ), l'appellante reitera l'eccezione di nullità della cessione , come tale non opponibile al in ragione del fatto che essa Parte_1 non individua il titolo e l'oggetto del credito ceduto come richiesto dal combinato disposto dagli artt.
69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 applicabile agli Enti Pubblici.
Ribadisce, per altro verso, in via gradata, che essa è pure inefficace perché non è stata accettata da esso ceduto.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la regolamentazione delle spese, lamentando l'erronea applicazione del principio di soccombenza.
§
4.-L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
Giova premettere, in punto di fatto, che il primo decidente ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal odierno appellante, ritenendo che avesse Pt_1 Controparte_1 assolto all'onere probatorio su essa gravante ex art. 2967 c.c., avendo prodotto i contratti regolarmente sottoscritti dal Sindaco pro tempore, le fatture e l'estratto notarile del libro giornale.
Tale valutazione non è, però, condivisibile, poiché non tiene conto dei principi invalsi e consolidatisi nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia afferente i contratti di somministrazione di energia stipulati dalla P.A. ed in relazione ai quali trovano applicazione regole differenti rispetto a quelle previste per i contratti tra privati.
Vale rammentare, in punto di diritto, con riferimento al requisito formale, che i contratti con la pubblica amministrazione, anche quelli conclusi iure privatorum, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e che, inoltre, - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre
1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione – con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un documento in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 05.07.2024, n. 18369).
La ratio di tale principio – che esclude qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi - trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., posto che la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria.(cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016;
n. 6555 del 20/3/2014; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007;
Cass. 22537/2007).
Il requisito della forma (scritta) dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione (tra cui anche gli enti locali) è necessario anche per quelli “a trattativa privata”, quale potrebbe essere il presente, avendo da ultimo le Sezioni Unite della Suprema Corte ribadito che gli artt. 16 e 17 del r. d. 18 aprile
1923, n. 2440 - i quali, ai fini della valida conclusione dei contratti con la pubblica amministrazione, impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni (integrando l'ipotesi di cui al n. 13 dell'art. 1350 c.c.) - continuano ad applicarsi, nonostante l'abrogazione del R.
D. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a), d.lgs. n. 267 del 2000, anche agli enti locali.
Il Supremo Consesso ha, peraltro, chiarito, a composizione di un annoso contrasto interpretativo sul punto tra le sezioni semplici, che l'art. 17 del R. D. n. 2440 del 1923 non postula in modo indefettibile che la stipulazione del contratto tra amministrazione e privato debba realizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti, potendo il vincolo contrattuale in tali ipotesi validamente sorgere anche senza che la manifestazione delle due volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale (Cass. SS UU 20684/2018), posto che l'art. 17 cit. contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente (Cass. SS.UU. 9775/2022).
Il citato art. 17 dispone, infatti, che i contratti a trattativa privata con la P.A. possono stipularsi non solo "per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione", cioè mediante un unico documento, ma anche "con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta", "per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato" e "per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali"
e non vi è ragione giuridica, di ordine testuale o sistematica, per confinare tale ultima modalità a fattispecie negoziali marginali o di modesto importo (Cass. n. 25631/2017).
Nondimeno, pur essendo consentito siffatto modello di formazione del vincolo contrattuale, è necessario che la proposta e accettazione siano entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo (Cass. n. 25631/2017).
In altri termini, nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, il requisito della forma scritta, pur non richiedendo necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923.
In particolare, “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali.
Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia" -come sostenuto da con l'inizio dell'esecuzione della Controparte_1 prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass. n. 12316/2015).
Ebbene, nella specie, come bene osservato dal appellante, il Sindaco in data 31.10.2007 ha Pt_1 sottoscritto una “richiesta di fornitura di energia elettrica, che, però, non risulta sottoscritta da
[...]
(allegato 4, fascicolo di parte). CP_3
Ne discende che, in difetto della necessaria sottoscrizione da parte di non vi è Controparte_3 prova della formazione dell'accordo, mancando l'incontro di dichiarazioni scritte anche separatamente “(Cass. n. 3543/2023; Cass.n. 9775/2022), dalle quali potersi desumere la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire e al compenso da corrispondere e dovendosi ritenere irrilevante – per quanto già esposto - quella manifestazione di volontà desumibile da comportamenti meramente attuativi (facta concludentia), quale l'avvenuta esecuzione della fornitura in favore dell'ente somministrato.
Neanche risulterebbe ammissibile una eventuale ratifica degli atti in questione per facta concludentia, essendo assolutamente pacifico e consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (da ultimo v. Cass.
Civ. n. 25918/2024).
Peraltro, la ratifica di un contratto (pur se non richiede l'impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere) deve, in ogni caso, rivestire la stessa forma scritta richiesta per il contratto ai sensi dell'art. 1399, co.1, c. c.), per cui, qualora si tratti di contratti della p. a. assoggettati all'obbligo di forma scritta, anche la ratifica richiede ad substantiam la medesima forma scritta .
A nulla valgono, poi, le obiezioni delle appellate circa la mancata tempestiva allegazione da parte dell'allora opponente del difetto di sottoscrizione contestuale (rectius del difetto di sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti ), tenuto conto del potere di rilievo officioso della nullità del contratto di cui è investito il giudice chiamato a decidente una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale.
Nella specie, peraltro, la nullità del contratto era stata tempestivamente eccepita dall'opponente sul rilievo del difetto di forma scritta , di talchè il primo decidente ben avrebbe potuto rilevarla d'ufficio anche in base al diverso “vizio” del difetto di sottoscrizione (cifr. in arg. Cass.civ. n.10328/2023).
E' stato, in proposito, affermato che il giudice innanzi al quale sia stata prospettata una nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente a un diritto autodeterminato, individuabile indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (v. Cass. Sez. U n. 26242/2014)
Parimenti irrilevanti sono le circostanze di fatto valorizzate dalle appellate in merito alla mancata contestazione sia della certificazione emessa da parte del Distributore circa l'associazione dei POD sui quali è stata eseguita la fornitura alla titolarità di , sia della certificazione dei consumi CP_3 eseguiti, per ciascun POD , sia, infine, della sottoscrizione del documento contenente i dati tecnici di fornitura.
Trattasi, infatti, di condotte non suscettibili di rappresentare un comportamento implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito né tali atti sono sufficienti a integrare e soddisfare appieno il requisito della forma scritta dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione.
Secondo il granitico insegnamento giurisprudenziale, il principio sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., per il quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui (come nella specie) il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”.
In tale ipotesi, infatti, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta
“ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (ex multis Cass. Civ. nn. 25999/2018;
11765/2002; 11054/2001).
Peraltro, nemmeno vi è prova certa - né è stato allegato specificamente nel ricorso monitorio - che le fatture poste alla base dello stesso fossero riferibili alla suddetta proposta contrattuale cui ha aderito il Sindaco del Comune ingiunto.
Sul punto è, infatti, da evidenziare che-come rilevato dall'appellante- nel ricorso per decreto ingiuntivo la società istante ha fatto riferimento a “crediti ceduti” da Controparte_5
elettrica, genericamente indicata, senza alcun riferimento alla specifica fonte
[...] negoziale da cui il credito sarebbe scaturito, elencando ed allegando numerose fatture con scadenze varie (entro il 31.3.2013) senza una precisa descrizione del servizio di riferimento.
Né, poi, dall'allegato atto di “cessione del credito” del 28.11.2013 è dato ricavare alcunché in merito alla fonte contrattuale della pretesa medesima , così come nessun riferimento a qualsivoglia contratto di fornitura di energia elettrica è contenuto nei restanti documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo.
A nulla vale, infine, il riferimento all'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica, che non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a fondare l'impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1,
09/05/2007, n. 10640).
E' anche da escludere che le fatture prodotte in giudizio potessero rappresentare la forma scritta dell'accordo (Cass. 5263/2015) né, tantomeno, fondare la prova del credito.
Se la fattura, infatti, è senza dubbio documento scritto idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo, tuttavia, nel successivo giudizio a cognizione piena (qual è quello di opposizione a decreto ingiuntivo), data la sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova del credito azionato, spettando all'opposto, nel suddetto giudizio, dimostrare il suo credito mediante gli ordinari mezzi di prova.
Nel caso di specie, inoltre, la problematica della forma non riguarda solo la questione della contestualità della volontà dei contraenti, bensì involge altri importanti aspetti e requisiti imprescindibili dell'impegno contrattuale della p. a., della cui sussistenza, invero, pur in presenza di un documento valevole quale atto scritto, non vi è prova alcuna.
In altri termini, anche a voler ritenere che il documento sottoscritto dal Sindaco ma privo della sottoscrizione della costituisca un idoneo contratto, non può, però, trascurarsi che Controparte_3
,come già anticipato con l'ordinanza di questa Corte del 16.12.2022, il difetto di prova in punto di della copertura finanziaria ed impegno di spesa.
Secondo il granitico orientamento della Corte di Cassazione, cui il Collegio non può che aderire, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000; diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (così Cass. Civ. nn. 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
A ciò aggiungasi che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000 sotto la rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
Nel caso in esame, come anche evidenziato in questa sede dalla difesa dell'appellante, non sussistono i menzionati presupposti, condizionanti per legge la validità dell'atto negoziale dell'ente pubblico, e questo è di per sé, al di là della presenza di un atto sottoscritto esclusivamente dal Sindaco, causa di nullità del contratto al quale sarebbe riconducibile la pretesa creditoria azionata in monitorio dalla cessionaria . CP_1
Deve essere, inoltre, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata ex art. 345
c.p.c.da entrambe le appellate in conseguenza della pretesa tardività della doglianza in esame, che si assume introdotta per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente riproposta in sede di appello.
Trattasi, infatti, come già anticipato, di una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa e ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione
(così Cass. nn.13159/2024; 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
Parimenti infondato è l'assunto di secondo cui l'art. 191 cit. non si applicherebbe ai CP_1 contratti di fornitura di energia, trattandosi di bene non voluttuario ma essenziale per le finalità pubbliche dell'ente.
Invero, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale ─ di qualsivoglia genere e tipo ─ è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n.
267 del 2000 (Cass. civ. n. 13159/2024)
Dall'accertata invalidità del contratto consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, infondata essendo risultata la domanda di pagamento formulata in sede monitoria da nei confronti del a titolo di corrispettivo CP_1 Parte_1 della erogazione di energia elettrica e/o gas.
L'accertamento della nullità del contratto stipulato tra il e la (cedente) Pt_1 Controparte_5 ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dall'appellante circa la validità della cessione.
§
5.-Riservando al prosieguo la disamina del secondo motivo di appello concernente la regolamentazione delle spese, deve passarsi all'esame delle domande avanzate dalle altre parti, che il primo decidente ha ritenuto assorbite in conseguenza del rigetto dell'opposizione e che le stesse hanno riproposto ex art. 346 c.p.c.
§
E' inammissibile la domanda formulata da ex art. 2041 c.c. in seno alla comparsa Controparte_3 di costituzione e, peraltro, neanche riproposta in sede di conclusioni Rileva la Corte che, per pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del
2000, con apposita deliberazione dell'organo competente (ex ultimis Cass. civ. n.12943/2025; Cass. civ. n. 5665/2021;S. U. n. 29178/2020; Cass. Civ. n. 30109/2018; 11036/2018; 80/2017, 25860/2015;
18567/2015; 11067/2003; 15162/2002; 4820/1997).
Nel caso in esame, non può che farsi applicazione, ratione temporis, dell'insegnamento del Giudice nomofilattico ,che ha chiarito come al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla P.A. per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile nei confronti della suddetta P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale) si sia sostituita, relativamente agli Enti
Locali, la disciplina del D. L. n. 66 del 1989 (convertito nella legge n. 144 del 1989, riprodotta nell'art. 35 del D. Lgs. n. 77 del 1995), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato la relazione tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., data la sua natura sussidiaria (tra le tante v. in tal senso Cass. Civ. nn. 12880/2010; 11854/2007 17257/2003; 5284/2000; 9373/1997).
In tale ipotesi, dunque, l'introduzione di un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comporta, relativamente ai beni o servizi acquisiti, una frattura o scissione "ope legis" del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A., escludente la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori della schema procedimentale delle norme ad evidenza pubblica (Cass sez. I 22.05.2007 n.11854).
§
, dal canto, suo, ha chiesto, per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione sul Controparte_1 presupposto dell'inesistenza dei crediti, la condanna di al pagamento in proprio favore CP_3
a titolo di inadempimento dei contratti di cessione dell'importo di euro 553.147,17 quale corrispettivo indicato nelle fatture cedute e ciò anche a titolo di danno. In ulteriore subordine, ove non fosse ritenuta obbligata e, quindi, condannata a pagare alla opposta la somma Controparte_3 di Euro 553.147,17, ha, invece, chiesto la risoluzione del contratto di cessione inter partes per fatto e colpa della stessa ex art. 1453 Cod. Civ., con conseguente condanna al pagamento, anche a titolo di danni, della somma di euro 553.147,17 o quella diversa, maggiore o minore, dovuta, oltre agli interessi al tasso di cui al D.L. 231/02 dalle scadenze al saldo.
Giova premettere, in punto di fatto, che con contratto del 22.11.2013 ha ceduto a CP_3 CP_3
i crediti vantati nei confronti del , originati d Controparte_1 Parte_1 somministrazione di energia elettrica e/o gas e documentati da fatture emesse entro il 31.12.2013 (v. doc. n. 1 in fascicolo I grado . Controparte_1
A mente dell'art. 1 del contratto di cessione, “il cedente…(…) cede pro soluto al cessionario che accetta acquista pro soluto, tutti i crediti esistenti ed i crediti futuri vantati nei confronti del debitore”; nell'art. 2, del medesimo atto, è invece previsto che “la cessione del credito avviene a titolo oneroso ed il corrispettivo per l'acquisto dei crediti ceduti ai sensi dell'Atto è stato separatamente convenuto tra le parti nel contratto e nei documenti allo stesso collegato”, mentre, secondo quanto convenuto nell'art. 3, il cedente “dichiara e garantisce” l'esistenza, la certezza e l'esigibilità dei crediti.
La cessione del credito, dunque, come pacificamente riconosciuto dalla stessa è Controparte_3 avvenuta pro soluto ed a titolo oneroso, in quanto la cedente non ha assunto la garanzia della solvenza del debitore ceduto ma solo del nomen verum, ovvero dell'esistenza del credito al tempo della cessione e della mancata estinzione - per qualsiasi motivo - al tempo della cessione.
Così inquadrata la fattispecie in esame, il dato normativo da cui prendere le mosse è costituto dall'art. 1266 cod.civ., il quale, occupandosi della garanzia della esistenza del credito al tempo della cessione, disciplina i casi in cui il credito, in tale momento, non esista o in quanto mai sorto (avvenga ciò per invalidità o inefficacia del negozio che ne costituisce titolo), oppure in quanto già estinto, e ne fa derivare la responsabilità del cedente, a carico del quale pone il rischio del mancato effetto traslativo della cessione per inesistenza del credito.
Secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, l'art. 1266 cod.civ., ponendo a carico del cedente una mera obbligazione di garanzia, costituisce una deroga all'art. 1325 cod.civ., n. 3, art. 1346 cod.civ. e art. 1418 cod.civ., comma 2, poiché introduce una particolare eccezione alla regola secondo cui l'inesistenza dell'oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto ne determina la nullità (Cass. civ.
n. 16049/2015).
Attesa la validità della cessione di un credito inesistente, il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, nel contempo godendo della "garanzia" ex lege.
La Corte di Cassazione ha precisato che tale garanzia non è da intendersi in senso tecnico, costituendo un effetto naturale del contratto di cessione del credito, cui consegue automaticamente (Cass.civ. n.
17985/2022 13583/2020; n. 9428/1987).
Trattasi, in sintesi, di un'obbligazione accessoria, che ha la funzione di assicurare una tutela contro la perdita del prezzo della cessione allorché il credito fosse, già a tale momento, inesistente , ossia il ristoro del cessionario nei casi in cui l'effetto traslativo della cessione manchi, in tutto od in parte, a causa dell'inesistenza, completa o parziale, del credito o per altro impedimento equipollente. (Cass. cit.)
E' stato precisato che l'obbligazione in esame presenta siffatta natura pure nell'ipotesi di cessione di credito pecuniario, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare rispetto al quale egli non ha acquisito il credito mediante il contratto di cessione (Cass. civ.n. 13853/2020; n. 9428/1987)
Ebbene, poiché, nel caso di specie, i crediti ceduti devono ritenersi inesistenti a causa della nullità del contratto di somministrazione che ne avrebbe dovuto costituire il titolo, la società cedente, per effetto dell'obbligazione di garanzia su essa gravante ed a prescindere da qualsivoglia comportamento colposo o doloso, è tenuta a corrispondere alla cessionaria l'importo di euro
553.147,17 che la predetta non ha potuto conseguire in forza del contratto di cessione.
Tale obbligo integra un debito di valuta, produttivo dell'obbligo risarcitorio relativo agli interessi ed, eventualmente, al danno maggiore ex art. 1224 cod. civ. solo "dal giorno della mora", che non si determina ex se in dipendenza della situazione di inesistenza, parziale o totale, del credito, bensì dell'ordine di pagamento rivolto dal creditore ai sensi dell'art. 1183, primo comma, cod. civ. e, pertanto, solo dall'intimazione fatta per iscritto (Cass civ. n. 9428/1987).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda di , va Controparte_1 Controparte_3 condannata al pagamento dell'importo di euro 553.147,17 oltre interessi dal giorno della chiamata in giudizio.
Quanto al tasso degli interessi, va osservato che la transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 va intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo (Cass. civ. n. 1265/2025; n. 25866/2024).
Ne consegue che anche la cessione di crediti va ricompresa nel novero delle transazioni commerciali, comportando lo scambio di un bene ( i crediti) contro un prezzo.
Ne discende che gli interessi sono dovuti secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale di cui al D.L. 231/2002 a partire dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale ( ossia, nel caso di specie, dalla chiamata in giudizio della cedente), giusta quanto previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 (applicabile, ratione temporis , al caso di specie, a fronte di un procedimento avviato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di conversione (Cass. civ. n.8402/2024)
§
L'accoglimento dell'appello impone di rivedere il regime delle spese di primo e secondo grado, in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
Ciò posto, tenuto conto della soccombenza di nei confronti del Controparte_1 Parte_1
, la stessa va condannata al pagamento delle spese del doppio grado in favore di
[...] quest'ultimo.
Tenuto conto, infine, dell'accoglimento della domanda proposta dalla cessionaria nei confronti di quest'ultima va, invece, condannata al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_3 in favore della prima.
Dette spese si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. M. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale.
Deve, infatti, condividersi il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n.
31884 del 10/12/2018, secondo cui: «… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M.
n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»
Esse vanno liquidate avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda monitoria (da € 520,001,00 a 1.000.000,00) e tenuto conto degli importi tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate - di bassa difficoltà - liquidandole perciò per il primo grado di giudizio in complessivi euro 14.598 a titolo di onorario - di cui € 2.304,00 per la fase di studio, € 1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria e € 4.007,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA
(ove dovuta); per il secondo grado di giudizio in complessivi euro 13.078,00 a titolo di onorario - di cui € 2.853,00 per la fase di studio, € 1.659,00 per la fase introduttiva, € 3.822 per la fase istruttoria e € 4.744,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA (ove dovuta).
Va precisato che, ai fini della quantificazione dei compensi, deve includersi la voce “istruttoria e/o
… trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istrutt oria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 172/2022 R.G sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del Sindaco – legale rappresentante “pro tempore” avverso la sentenza n.
[...]
49/2022 emessa dal Tribunale Civile di Patti in data 25/1/2022 e pubblicata in data 1/02/2022, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n 306/2015 emesso dal Tribunale di Patti in data 02.07.2015 e notificato in data 6.07.2015, nei confronti del su istanza di Parte_1 CP_1
[...]
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_1 in favore del delle spese del primo grado e di questo grado di Parte_1 giudizio come in parte motiva liquidate;
3) in accoglimento della domanda avanzata da in persona del legale Controparte_1 rappresentante condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_1 dell'importo di euro 553.147,17 oltre interessi secondo il saggio e la decorrenza di cui in parte motiva;
4) condanna al pagamento in favore di pagamento delle Controparte_3 Controparte_1 spese del primo grado e di questo grado di giudizio, come in parte motiva liquidate .
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 9.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 172/2022 R. G. posta in decisione all'udienza del
25 marzo 2025
vertente tra
, in persona del Sindaco pro - tempore dott. Parte_1 Parte_2 partita IVA domiciliato per la carica in presso la residenza P.IVA_1 Parte_1 municipale, elettivamente domiciliato in , c.da Furriolo 18, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Cinzia Zanardelli (c.f. fax: 0941 912843, pec: , C.F._1 Email_1 dalla quale è rappresentato e difeso, giusta determinazione n. 362 del 14.3.2025, in attuazione della delibera di G.M n. 35 del 12.3.2025 e procura allegata;
Appellante
e con sede legale e amministrativa in Milano, Corso Monforte, n. 20, Controparte_1
Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. - iscritta all'Albo delle Banche codice P.IVA_2
ABI al n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema - Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale Euro 9.650.526,24 i.v., in persona del dott. in qualità di CP_2
Amministratore Delegato nonché legale rappresentante pro-tempore - rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti del 01.03.2016, rilasciata dal Notaio dr.ssa in Milano (rep. Persona_1
28.764 - racc. n. 8.369), allegata in atti, dall'avvocato Luciano Fiorucci di Milano (Cod. Fisc.
, posta elettronica certificata telefax C.F._2 Email_2
0284965264) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Larga n. 13;
Appellata
e nei confronti di
- società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_3 [...]
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale e iscrizione nel CP_3
Registro delle imprese di Roma n. , in persona del suo procuratore Avv. P.IVA_3 CP_4 persona dell'Avv. nella sua qualità di procuratore della Società in virtù dei poteri CP_4 conferiti con atto a rogito Notaio di Milano del 27 luglio 2020, repertorio n. Persona_2
189031, raccolta n. 19444, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Patti (ME),
Via Aldo Moro n. 16, presso lo studio dell'Avv. Maria Buzzanca (C.F. ) e C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Biggini (C.F. ) del Foro della CodiceFiscale_4
Spezia, che la rappresenta e difende in forza di delega rilasciata su foglio separato e posto in calce all'atto di costituzione ( dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria a mezzo fax al seguente numero: 0187/731107 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_3 pec: ; Email_4
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 49/2022 emessa dal Tribunale di Patti in data 25/1/2022 e pubblicata in data 1/02/2022 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1562/2015
R.G., notificata in data 15/2/2022.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 3) Ritenere e dichiarare fondato l'appello oggi proposto avverso l'anzidetta sentenza n. 49/2022 dell'1 febbraio 2022, emessa dal Tribunale Civile di Patti, G.O.P., Dott. Antonino Casdia, a definizione del giudizio di opposizione al D.I. n. 306/2015, iscritto al N. 1562/2015 R.G. del medesimo Tribunale, notificata l'1 febbraio 2022, e, per l'effetto, aggiungere alla ricostruzione del fatto le circostanze dettagliatamente indicate nel presente atto di appello, con l'espressa richiesta in tal senso, e annullare e/o, comunque, riformare e/o revocare l'impugnata sentenza. 4) In accoglimento del presente appello, e, quindi, dell'opposizione a d.i. spiegata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado definito con la sentenza oggi impugnata: I. Ritenere e dichiarare, anche ex officio, che non è stato stipulato alcun contratto di fornitura di energia elettrica per cui è causa fra e il;
e che comunque, la fornitura Controparte_3 Parte_1 è stata effettuata in mancanza della previa copertura finanziaria e dell'impegno di spesa ex art. 191, 153 e 151 del Dl.vo n. 267/2000 e s.m.i., e, per l'effetto, in ragione della sopra citata disciplina di Legge che impone la stipula del contratto in forma scritta contestuale quale unica fonte delle obbligazioni degli Enti Locali;
e che, comunque, impone che le obbligazioni siano assistite dalla previa copertura finanziaria e dall'impegno di spesa, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e di e la Controparte_1 Controparte_3 carenza di legittimazione passiva del , rispetto alla pretesa creditoria azionata Parte_1 con il ricorso in via monitoria accolto con il D.I. del Tribunale di Patti N. 306/2019, per mancanza della fonte dell'obbligazione, anche previa declaratoria di nullità della fonte del rapporto e, comunque, dell'obbligazione azionata in giudizio, dichiarando altresì che avrebbe dovuto essere pronunciata anche d'ufficio dal Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 1421 del codice civile. II. Per l'effetto, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal anche con riferimento all'eccepita carenza di Parte_1 legittimazione attiva di e di formulata dal Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
con l'atto di opposizione a D.I., e, comunque, ritenere e dichiarare che quale
[...] Controparte_1 cessionaria di non era legittimata a ricorrere in via monitoria nei confronti del Controparte_3 [...]
per mancanza del contratto che avrebbe dovuto supportare l'obbligazione azionata in Parte_1 giudizio e, comunque, per mancanza della previa copertura finanziaria e del previo impegno di spesa, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o caducare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Patti N. 306/2015 emesso in favore di e a carico del , ritenendo e Controparte_1 Parte_1 dichiarando preliminarmente che il non è debitore nei confronti di Parte_1 Parte_1 CP_1 e di delle somme portate dal citato D.I. n. 306/2015 proprio in ragione delle suddette
[...] Controparte_3 nullità e/o inopponibilità delle obbligazioni azionate da III. Comunque accogliere le Controparte_1 seguenti domande e conclusioni rassegnate dal con l'atto di citazione per Parte_1 opposizione al D.I. n. 306/2015, che di seguito si trascrivono: II. Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità del ricorso per D.I. incoato dalla convenuta opposta, e del D.I. n. 306/2015 emesso dal Giudice del Tribunale Civile di Patti, Dott.ssa F. Preziosi, e per l'effetto disporne l'annullamento e/o la revoca. III. Ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito azionato, e non provato, dalla convenuta opposta, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il D.I. opposto, anche previa declaratoria di inesistenza e/o nullità dei contratti tra ed il , non allegati, e del contratto di cessione di Controparte_3 Parte_1 credito stipulato tra e il tutto anche in relazione alla violazione dei Controparte_3 Controparte_1 sopra richiamati art. 11 Dl.vo n. 163/2006 e s.m.i., L. n. 52/91, L. n. 260/2003 e degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923. IV. Condannare l'odierna società convenuta opposta a rifondere al Parte_1 le spese, competenze ed onorari di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge. V. Per effetto dell'accoglimento del presente atto di appello, ed in riforma del capo della sentenza di primo grado con il quale il è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, condannare Parte_1 [...] ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere CP_1 Controparte_3 al , in persona del legale rappresentante “pro tempore” le spese, competenze ed Parte_1 onorari di lite, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., sia del primo grado di giudizio posto che il capo della sentenza che le ha poste a carico dell'appellante dovrà essere riformato per effetto ed in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., sia del presente grado di appello, oltre spese generali, Iva e CPA”.» Per l'appellata, Controparte_1 «Piaccia alla Corte d'Appello di Messina, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità ex artt. 345 e 348 bis e ter cpc dell'appello proposto per i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata. Nel merito:
-rigettare l'appello e respingere le domande ed eccezioni ivi proposte dal volte Parte_1 alla riforma della sentenza impugnata, in quanto inammissibili, tardive ed infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
-Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio. In subordine: - nella denegata ipotesi i crediti oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo venissero dichiarati in accoglimento, anche parziale, dell'appello in tutto o in parte inesistenti, inesigibili e/o illiquidi, dichiarare
tenuta a pagare a l'importo di euro 553.147,17 per inadempimento della CP_3 CP_3 Controparte_1 stessa e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_3 pro tempore, al pagamento della somma di euro 553.147,17 quale corrispettivo indicato nelle fatture cedute, e ciò anche a titolo di danno;
- in ulteriore subordine e per l'ipotesi la non fosse ritenuta obbligata e, quindi, condannata Controparte_3 a pagare alla opposta la somma di euro 553.147,17, dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa della
[...]
ex art. 1453 Cod. Civ., e conseguentemente condannare la a pagare alla , CP_3 CP_3 CP_1 anche a titolo di danni, la somma di euro 553.147,17 o quella diversa, maggiore o minore, dovuta, oltre agli interessi al tasso di cui al D.L. 231/02 dalle scadenze al saldo.» Per l'appellata Controparte_3
« ribadisce tutte le domande, eccezioni, anche preliminari, deduzioni ed istanze, anche Controparte_3 istruttorie, formulate nella propria comparsa di risposta depositata telematicamente, da ritenersi qui per integralmente ritrascritta, nonché nelle proprie verbalizzazioni e negli atti depositati in primo grado, si oppone e contesta tutte le istanze, domande e difese ex adverso dispiegate dal , Parte_1 anche irritualmente nelle proprie note di trattazione scritta depositate in data 9/12/2022, che contengono deduzioni tardive ed inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto, nonché si oppone e contesta tutte le deduzioni e domande formulate dalla nella propria comparsa di risposta nei confronti CP_1 dell'esponente società, con riserva di prendere ulteriore specifica posizione ed argomentare sulle avversarie difese nella comparsa conclusionale, che si chiede di poter depositare ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in esito alla concessione dei relativi termini che sin d'ora si richiede. Preso atto dell'ordinanza della Corte d'Appello emessa in data 16/12/2022, con la quale è stato rilevato che nell'appello svolto dal vi sarebbero alcune “questioni che meritano approfondimento con particolare Pt_1 riferimento alla valutazione della sussistenza della copertura finanziaria”, l'esponente intende richiamare tutto quanto già dedotto sul punto, precisando, con riserva di ulteriormente argomentare, come il
[...] non abbia dato la benché minima prova di quanto asserisce, non avendo prodotto Parte_1 documentazione a sostegno della propria eccezione (comunque tardiva ed inammissibile), e come sia peraltro irrimediabilmente decaduto dalla possibilità di farlo. Posto quanto sopra, così precisa le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_3 d'Appello di Messina adita, contrariis reiectis, In via preliminare:
- per le ragioni e le argomentazioni dedotte in narrativa (da intendersi qui integralmente ritrascritte), dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 348 -bis c.p.c. o, in ulteriore subordine, ex art. 345 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 49/2022»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il , in persona del Parte_1 sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 306/2015, emesso il
02.07.2015 e notificato in data 6.07.2015, con cui il Tribunale di Patti gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 553.147,17, oltre interessi al tasso di cui al Controparte_1
D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo, a titolo di pagamento di fatture relative a forniture di merci e servizi da parte di , che aveva ceduto i crediti in questione alla società Controparte_3 istante.
A sostegno dell'opposizione, il eccepiva preliminarmente la inammissibilità e/o Pt_1 improcedibilità del decreto opposto per nullità della procura e, nel merito, sosteneva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto, stante l'inesistenza di contratti e/o pattuizioni afferenti all'asserita fornitura di merci e servizi da parte di Controparte_3
Sotto altro profilo, deduceva che la società opposta, cessionaria dei crediti, si era limitata a produrre, a corredo del ricorso monitorio, copia autentica di un estratto conto notarile di un Libro giornale di che non presentava i requisiti di cui all'art. 634 c.p.c. mentre era stata Controparte_1 completamente omessa l'allegazione delle fatture.
Sosteneva che l'inesistenza e la nullità del contratto non poteva che determinare la nullità della cessione del credito oggetto di causa.
In via subordinata, rilevava che la cessione era pure nulla e, quindi, non opponibile ad esso Pt_1 in ragione del fatto che non individuava il titolo e l'oggetto del credito ceduto, così come imposto dal combinato disposto dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 applicabile agli Enti Pubblici .
In ogni caso, in via gradata, ne eccepiva l'inefficacia perché non accettata da esso ceduto.
Nel costituirsi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata a Controparte_1 chiamare in giudizio di cui chiedeva- per l'ipotesi di accoglimento Controparte_3 dell'opposizione- la condanna al pagamento dell'importo di euro 553.147,17, quale corrispettivo indicato nelle fatture cedute nonché la declaratoria di risoluzione del contratto.
Nel merito, contestava la fondatezza dell' opposizione medesima, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, avanzando, altresì, in via subordinata, domanda di condanna del ex art. 2041 c.c.. Pt_1
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva la quale chiedeva, in CP_3 CP_3 via preliminare e per l'ipotesi in cui fosse stata accolta l'eccezione preliminare nullità della procura ad litem rilasciata alla parte ingiungente nell'ambito del procedimento monitorio o le ulteriori eccezioni preliminari, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, la condanna di alla rifusione delle spese di lite. Controparte_1
Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti, attesa l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la validità ed efficacia dell'atto di cessione del credito, opponibile al . Pt_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione sul rilievo dell'inesistenza
(anche parziale) dei crediti ceduti e/o di ritenuta inopponibilità (anche parziale) della cessione al
, chiedeva che le domande proposte dalla anche ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 1453 c.c., fossero accolte nei limiti di cui alle condizioni ed in generale di tutto quanto previsto nel contratto di cessione del credito sottoscritto tra le parti, ed in ogni caso nei limiti di legge e del corrispettivo del credito ceduto, effettivamente pagato dalla cessionaria.
Esaurita l'attività istruttoria, il Tribunale di Patti rigettava l'opposizione, e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo, n.306/2015, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condannava parte opponente, , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta e in favore della chiamata in causa delle spese Controparte_1 Controparte_3 del giudizio di opposizione.
Avverso detta sentenza il soccombente proponeva appello con atto di citazione regolarmente Pt_1 notificato, preliminarmente chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 12.7.2022 si costituiva in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. ed in subordine, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., assumendo che il in sede di impugnazione avrebbe per la prima volta dedotto la necessità della Pt_1 sottoscrizione contestuale dei contratti di fornitura da parte del trader e del ed eccepito la Pt_1 mancanza di previsione di copertura finanziaria e di impegno di spesa prescritto dall'art.191 del
D.Lvo. 267/2000 e s.m.i.; la non opponibilità della cessione ad esso la non riferibilità degli Pt_1 allegati “intercalari” ai contratti di fornitura.
Contestava nel merito ogni motivo di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
In data 9.12.2022 si costituiva eccependo anch'essa in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 345 e 348 bis e ter cpc, contestando, nel merito, la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto .
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 14.11.2022 la sostituzione dell'udienza partecipata con il deposito di note scritte ex art. 221 D.L. 34/2022 e succ. mod. e integrazioni, all'udienza del
16.12.2002 la Corte riservava la decisione sull'istanza di inibitoria.
Con con ordinanza del 16-23 dicembre 2022, la Corte, ritenuto l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.01.2024, secondo il rito della trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e
35 D.Lgs. 149/2022..
Disposta la surroga del Consigliere relatore con altro consigliere, la causa veniva riassegnata all'odierno relatore a seguito di decreto di variazione tabellare n. 6/25 emesso dal Presidente della
Corte in data 09.01.2025 .
Con ordinanza del 26.3.2025, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note di trattazione, la Corte assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va, in via preliminare, osservato che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, formulata da entrambi gli appellati ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c., è stata già rigettata dalla Corte con l'ordinanza del 23 dicembre 2022.
Va, invece, esaminata nel prosieguo l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 345 c.p.c. sollevata dalle dette parti per avere il appellante introdotto tardivamente le questioni Pt_1 concernenti la necessità di contestuale sottoscrizione dei contratti, la mancanza di copertura finanziaria e dell'impegno di spesa, la non opponibilità della cessione dei crediti e la non riferibilità degli intercalari ai contratti di fornitura.
Sempre in via preliminare, va precisato che, contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza del
25-26.03.2025, con cui la causa è stata assunta in decisione, anche parte appellante ha depositato note di trattazione in vista dell'udienza c.d. virtuale del 24.03.2025.
§
2. Ciò posto e passando al merito del proposto appello, con il primo motivo di gravame, il
[...]
, nel censurare integralmente la sentenza impugnata, deduce che il primo giudice Parte_1 non aveva correttamente qualificato il thema decidendum né il contenuto delle domande e delle eccezioni sollevate dalle parti, pervenendo così a conclusioni erronee in punto di diritto.
Chiede, pertanto, in via preliminare che la ricostruzione della vicenda processuale tenga conto dell'effettivo tenore degli atti delle parti – riportati per esteso da pag. 7 ss. dell'atto di impugnazione
- ed, in proposito, evidenzia che: aveva fondato il ricorso per decreto ingiuntivo - successivamente opposto - Controparte_1 sul libro giornale riportante le fatture asseritamente cedute da senza, però, Controparte_3 allegare le stesse né alcun altro atto o documento giustificativo ed omettendo, quindi, di ancorare il diritto azionato e la relativa cessione a un contratto, che peraltro non era mai stato consegnato dalla cedente;
- esso ente, con il secondo motivo di opposizione , aveva eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, deducendo, in particolare, di non essere debitore di CP_3 per non avere mai stipulato alcun contratto di fornitura di energia elettrica in forma scritta,
[...] recante sottoscrizione contestuale delle parti, che costituiva l'unica modalità idonea a far sorgere l'obbligazione. Un siffatto contratto non era mai stato stipulato, come dimostrato dalla mancata allegazione al ricorso monitorio, fondato unicamente su fatture menzionate e sul libro giornale;
- nella memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., esso opponente, nel contestare le difese avversarie, aveva evidenziato che quelli prodotti da non erano veri e propri Controparte_3 contratti, bensì semplici “richieste di fornitura di energia elettrica”, che neanche recavano gli intercalari relativi ai cc.dd.POD e risultavano sottoscritte esclusivamente dal Sindaco o da un
Dirigente del Comune, difettando, quindi, il requisito essenziale della contestualità delle sottoscrizioni;
-in sede di precisazione delle conclusioni nelle note del 13.11.2020, esso opponente aveva, altresì, eccepito la mancanza dell'impegno di spesa con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;
-benchè la questione fosse stata indicata come tardivamente introdotta da e CP_3 [...]
il Giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminarla e, conseguentemente, dichiarare la CP_1 nullità dei pretesi contratti e/o rapporti contrattuali per la violazione della prescrizione recata dall'art. 191 del Dl.vo n. 267/2000 e s.m.i., , trattandosi di circostanza emergente ex actis dai pretesi contratti/ordinativi di fornitura di energia elettrica prodotti da e da Controparte_1 CP_3
e, dunque, rilevabile ex officio, essendo sufficiente, ma non necessaria, la segnalazione
[...] effettuata da esso Pt_1
Sotto ulteriore profilo, il appellante ,via subordinata da valere per l'ipotesi in cui la Corte Pt_1 dovesse riconoscere l'esistenza di un valido rapporto contrattuale, nonostante l'inosservanza della necessaria forma scritta e la violazione dell'art. 191 cit. , rileva che le richieste di fornitura erano prive di oggetto , poiché non accompagnate dagli intercalari, che svolgono la finzione di individuazione dei cc.dd.POD.
Tali intercalari, infatti, erano stati prodotti da solo con la memoria ex art.183 Controparte_3 comma 6 n. 2 c.p.c. ma erano privi di sottoscrizione e, pertanto, non vi era prova della loro riferibilità alle originarie richieste di fornitura di energia elettrica.
Riproponendo i motivi di opposizione (v. punto 1.4.1.4. ), l'appellante reitera l'eccezione di nullità della cessione , come tale non opponibile al in ragione del fatto che essa Parte_1 non individua il titolo e l'oggetto del credito ceduto come richiesto dal combinato disposto dagli artt.
69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 applicabile agli Enti Pubblici.
Ribadisce, per altro verso, in via gradata, che essa è pure inefficace perché non è stata accettata da esso ceduto.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la regolamentazione delle spese, lamentando l'erronea applicazione del principio di soccombenza.
§
4.-L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
Giova premettere, in punto di fatto, che il primo decidente ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal odierno appellante, ritenendo che avesse Pt_1 Controparte_1 assolto all'onere probatorio su essa gravante ex art. 2967 c.c., avendo prodotto i contratti regolarmente sottoscritti dal Sindaco pro tempore, le fatture e l'estratto notarile del libro giornale.
Tale valutazione non è, però, condivisibile, poiché non tiene conto dei principi invalsi e consolidatisi nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia afferente i contratti di somministrazione di energia stipulati dalla P.A. ed in relazione ai quali trovano applicazione regole differenti rispetto a quelle previste per i contratti tra privati.
Vale rammentare, in punto di diritto, con riferimento al requisito formale, che i contratti con la pubblica amministrazione, anche quelli conclusi iure privatorum, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e che, inoltre, - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre
1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione – con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un documento in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 05.07.2024, n. 18369).
La ratio di tale principio – che esclude qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi - trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., posto che la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria.(cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016;
n. 6555 del 20/3/2014; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007;
Cass. 22537/2007).
Il requisito della forma (scritta) dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione (tra cui anche gli enti locali) è necessario anche per quelli “a trattativa privata”, quale potrebbe essere il presente, avendo da ultimo le Sezioni Unite della Suprema Corte ribadito che gli artt. 16 e 17 del r. d. 18 aprile
1923, n. 2440 - i quali, ai fini della valida conclusione dei contratti con la pubblica amministrazione, impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni (integrando l'ipotesi di cui al n. 13 dell'art. 1350 c.c.) - continuano ad applicarsi, nonostante l'abrogazione del R.
D. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a), d.lgs. n. 267 del 2000, anche agli enti locali.
Il Supremo Consesso ha, peraltro, chiarito, a composizione di un annoso contrasto interpretativo sul punto tra le sezioni semplici, che l'art. 17 del R. D. n. 2440 del 1923 non postula in modo indefettibile che la stipulazione del contratto tra amministrazione e privato debba realizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti, potendo il vincolo contrattuale in tali ipotesi validamente sorgere anche senza che la manifestazione delle due volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale (Cass. SS UU 20684/2018), posto che l'art. 17 cit. contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente (Cass. SS.UU. 9775/2022).
Il citato art. 17 dispone, infatti, che i contratti a trattativa privata con la P.A. possono stipularsi non solo "per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione", cioè mediante un unico documento, ma anche "con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta", "per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato" e "per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali"
e non vi è ragione giuridica, di ordine testuale o sistematica, per confinare tale ultima modalità a fattispecie negoziali marginali o di modesto importo (Cass. n. 25631/2017).
Nondimeno, pur essendo consentito siffatto modello di formazione del vincolo contrattuale, è necessario che la proposta e accettazione siano entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo (Cass. n. 25631/2017).
In altri termini, nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, il requisito della forma scritta, pur non richiedendo necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923.
In particolare, “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali.
Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia" -come sostenuto da con l'inizio dell'esecuzione della Controparte_1 prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass. n. 12316/2015).
Ebbene, nella specie, come bene osservato dal appellante, il Sindaco in data 31.10.2007 ha Pt_1 sottoscritto una “richiesta di fornitura di energia elettrica, che, però, non risulta sottoscritta da
[...]
(allegato 4, fascicolo di parte). CP_3
Ne discende che, in difetto della necessaria sottoscrizione da parte di non vi è Controparte_3 prova della formazione dell'accordo, mancando l'incontro di dichiarazioni scritte anche separatamente “(Cass. n. 3543/2023; Cass.n. 9775/2022), dalle quali potersi desumere la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire e al compenso da corrispondere e dovendosi ritenere irrilevante – per quanto già esposto - quella manifestazione di volontà desumibile da comportamenti meramente attuativi (facta concludentia), quale l'avvenuta esecuzione della fornitura in favore dell'ente somministrato.
Neanche risulterebbe ammissibile una eventuale ratifica degli atti in questione per facta concludentia, essendo assolutamente pacifico e consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (da ultimo v. Cass.
Civ. n. 25918/2024).
Peraltro, la ratifica di un contratto (pur se non richiede l'impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere) deve, in ogni caso, rivestire la stessa forma scritta richiesta per il contratto ai sensi dell'art. 1399, co.1, c. c.), per cui, qualora si tratti di contratti della p. a. assoggettati all'obbligo di forma scritta, anche la ratifica richiede ad substantiam la medesima forma scritta .
A nulla valgono, poi, le obiezioni delle appellate circa la mancata tempestiva allegazione da parte dell'allora opponente del difetto di sottoscrizione contestuale (rectius del difetto di sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti ), tenuto conto del potere di rilievo officioso della nullità del contratto di cui è investito il giudice chiamato a decidente una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale.
Nella specie, peraltro, la nullità del contratto era stata tempestivamente eccepita dall'opponente sul rilievo del difetto di forma scritta , di talchè il primo decidente ben avrebbe potuto rilevarla d'ufficio anche in base al diverso “vizio” del difetto di sottoscrizione (cifr. in arg. Cass.civ. n.10328/2023).
E' stato, in proposito, affermato che il giudice innanzi al quale sia stata prospettata una nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente a un diritto autodeterminato, individuabile indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (v. Cass. Sez. U n. 26242/2014)
Parimenti irrilevanti sono le circostanze di fatto valorizzate dalle appellate in merito alla mancata contestazione sia della certificazione emessa da parte del Distributore circa l'associazione dei POD sui quali è stata eseguita la fornitura alla titolarità di , sia della certificazione dei consumi CP_3 eseguiti, per ciascun POD , sia, infine, della sottoscrizione del documento contenente i dati tecnici di fornitura.
Trattasi, infatti, di condotte non suscettibili di rappresentare un comportamento implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito né tali atti sono sufficienti a integrare e soddisfare appieno il requisito della forma scritta dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione.
Secondo il granitico insegnamento giurisprudenziale, il principio sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., per il quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui (come nella specie) il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”.
In tale ipotesi, infatti, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta
“ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (ex multis Cass. Civ. nn. 25999/2018;
11765/2002; 11054/2001).
Peraltro, nemmeno vi è prova certa - né è stato allegato specificamente nel ricorso monitorio - che le fatture poste alla base dello stesso fossero riferibili alla suddetta proposta contrattuale cui ha aderito il Sindaco del Comune ingiunto.
Sul punto è, infatti, da evidenziare che-come rilevato dall'appellante- nel ricorso per decreto ingiuntivo la società istante ha fatto riferimento a “crediti ceduti” da Controparte_5
elettrica, genericamente indicata, senza alcun riferimento alla specifica fonte
[...] negoziale da cui il credito sarebbe scaturito, elencando ed allegando numerose fatture con scadenze varie (entro il 31.3.2013) senza una precisa descrizione del servizio di riferimento.
Né, poi, dall'allegato atto di “cessione del credito” del 28.11.2013 è dato ricavare alcunché in merito alla fonte contrattuale della pretesa medesima , così come nessun riferimento a qualsivoglia contratto di fornitura di energia elettrica è contenuto nei restanti documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo.
A nulla vale, infine, il riferimento all'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica, che non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a fondare l'impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1,
09/05/2007, n. 10640).
E' anche da escludere che le fatture prodotte in giudizio potessero rappresentare la forma scritta dell'accordo (Cass. 5263/2015) né, tantomeno, fondare la prova del credito.
Se la fattura, infatti, è senza dubbio documento scritto idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo, tuttavia, nel successivo giudizio a cognizione piena (qual è quello di opposizione a decreto ingiuntivo), data la sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova del credito azionato, spettando all'opposto, nel suddetto giudizio, dimostrare il suo credito mediante gli ordinari mezzi di prova.
Nel caso di specie, inoltre, la problematica della forma non riguarda solo la questione della contestualità della volontà dei contraenti, bensì involge altri importanti aspetti e requisiti imprescindibili dell'impegno contrattuale della p. a., della cui sussistenza, invero, pur in presenza di un documento valevole quale atto scritto, non vi è prova alcuna.
In altri termini, anche a voler ritenere che il documento sottoscritto dal Sindaco ma privo della sottoscrizione della costituisca un idoneo contratto, non può, però, trascurarsi che Controparte_3
,come già anticipato con l'ordinanza di questa Corte del 16.12.2022, il difetto di prova in punto di della copertura finanziaria ed impegno di spesa.
Secondo il granitico orientamento della Corte di Cassazione, cui il Collegio non può che aderire, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000; diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (così Cass. Civ. nn. 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
A ciò aggiungasi che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000 sotto la rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
Nel caso in esame, come anche evidenziato in questa sede dalla difesa dell'appellante, non sussistono i menzionati presupposti, condizionanti per legge la validità dell'atto negoziale dell'ente pubblico, e questo è di per sé, al di là della presenza di un atto sottoscritto esclusivamente dal Sindaco, causa di nullità del contratto al quale sarebbe riconducibile la pretesa creditoria azionata in monitorio dalla cessionaria . CP_1
Deve essere, inoltre, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata ex art. 345
c.p.c.da entrambe le appellate in conseguenza della pretesa tardività della doglianza in esame, che si assume introdotta per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente riproposta in sede di appello.
Trattasi, infatti, come già anticipato, di una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa e ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione
(così Cass. nn.13159/2024; 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
Parimenti infondato è l'assunto di secondo cui l'art. 191 cit. non si applicherebbe ai CP_1 contratti di fornitura di energia, trattandosi di bene non voluttuario ma essenziale per le finalità pubbliche dell'ente.
Invero, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale ─ di qualsivoglia genere e tipo ─ è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n.
267 del 2000 (Cass. civ. n. 13159/2024)
Dall'accertata invalidità del contratto consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, infondata essendo risultata la domanda di pagamento formulata in sede monitoria da nei confronti del a titolo di corrispettivo CP_1 Parte_1 della erogazione di energia elettrica e/o gas.
L'accertamento della nullità del contratto stipulato tra il e la (cedente) Pt_1 Controparte_5 ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dall'appellante circa la validità della cessione.
§
5.-Riservando al prosieguo la disamina del secondo motivo di appello concernente la regolamentazione delle spese, deve passarsi all'esame delle domande avanzate dalle altre parti, che il primo decidente ha ritenuto assorbite in conseguenza del rigetto dell'opposizione e che le stesse hanno riproposto ex art. 346 c.p.c.
§
E' inammissibile la domanda formulata da ex art. 2041 c.c. in seno alla comparsa Controparte_3 di costituzione e, peraltro, neanche riproposta in sede di conclusioni Rileva la Corte che, per pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del
2000, con apposita deliberazione dell'organo competente (ex ultimis Cass. civ. n.12943/2025; Cass. civ. n. 5665/2021;S. U. n. 29178/2020; Cass. Civ. n. 30109/2018; 11036/2018; 80/2017, 25860/2015;
18567/2015; 11067/2003; 15162/2002; 4820/1997).
Nel caso in esame, non può che farsi applicazione, ratione temporis, dell'insegnamento del Giudice nomofilattico ,che ha chiarito come al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla P.A. per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile nei confronti della suddetta P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale) si sia sostituita, relativamente agli Enti
Locali, la disciplina del D. L. n. 66 del 1989 (convertito nella legge n. 144 del 1989, riprodotta nell'art. 35 del D. Lgs. n. 77 del 1995), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato la relazione tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., data la sua natura sussidiaria (tra le tante v. in tal senso Cass. Civ. nn. 12880/2010; 11854/2007 17257/2003; 5284/2000; 9373/1997).
In tale ipotesi, dunque, l'introduzione di un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comporta, relativamente ai beni o servizi acquisiti, una frattura o scissione "ope legis" del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A., escludente la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori della schema procedimentale delle norme ad evidenza pubblica (Cass sez. I 22.05.2007 n.11854).
§
, dal canto, suo, ha chiesto, per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione sul Controparte_1 presupposto dell'inesistenza dei crediti, la condanna di al pagamento in proprio favore CP_3
a titolo di inadempimento dei contratti di cessione dell'importo di euro 553.147,17 quale corrispettivo indicato nelle fatture cedute e ciò anche a titolo di danno. In ulteriore subordine, ove non fosse ritenuta obbligata e, quindi, condannata a pagare alla opposta la somma Controparte_3 di Euro 553.147,17, ha, invece, chiesto la risoluzione del contratto di cessione inter partes per fatto e colpa della stessa ex art. 1453 Cod. Civ., con conseguente condanna al pagamento, anche a titolo di danni, della somma di euro 553.147,17 o quella diversa, maggiore o minore, dovuta, oltre agli interessi al tasso di cui al D.L. 231/02 dalle scadenze al saldo.
Giova premettere, in punto di fatto, che con contratto del 22.11.2013 ha ceduto a CP_3 CP_3
i crediti vantati nei confronti del , originati d Controparte_1 Parte_1 somministrazione di energia elettrica e/o gas e documentati da fatture emesse entro il 31.12.2013 (v. doc. n. 1 in fascicolo I grado . Controparte_1
A mente dell'art. 1 del contratto di cessione, “il cedente…(…) cede pro soluto al cessionario che accetta acquista pro soluto, tutti i crediti esistenti ed i crediti futuri vantati nei confronti del debitore”; nell'art. 2, del medesimo atto, è invece previsto che “la cessione del credito avviene a titolo oneroso ed il corrispettivo per l'acquisto dei crediti ceduti ai sensi dell'Atto è stato separatamente convenuto tra le parti nel contratto e nei documenti allo stesso collegato”, mentre, secondo quanto convenuto nell'art. 3, il cedente “dichiara e garantisce” l'esistenza, la certezza e l'esigibilità dei crediti.
La cessione del credito, dunque, come pacificamente riconosciuto dalla stessa è Controparte_3 avvenuta pro soluto ed a titolo oneroso, in quanto la cedente non ha assunto la garanzia della solvenza del debitore ceduto ma solo del nomen verum, ovvero dell'esistenza del credito al tempo della cessione e della mancata estinzione - per qualsiasi motivo - al tempo della cessione.
Così inquadrata la fattispecie in esame, il dato normativo da cui prendere le mosse è costituto dall'art. 1266 cod.civ., il quale, occupandosi della garanzia della esistenza del credito al tempo della cessione, disciplina i casi in cui il credito, in tale momento, non esista o in quanto mai sorto (avvenga ciò per invalidità o inefficacia del negozio che ne costituisce titolo), oppure in quanto già estinto, e ne fa derivare la responsabilità del cedente, a carico del quale pone il rischio del mancato effetto traslativo della cessione per inesistenza del credito.
Secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, l'art. 1266 cod.civ., ponendo a carico del cedente una mera obbligazione di garanzia, costituisce una deroga all'art. 1325 cod.civ., n. 3, art. 1346 cod.civ. e art. 1418 cod.civ., comma 2, poiché introduce una particolare eccezione alla regola secondo cui l'inesistenza dell'oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto ne determina la nullità (Cass. civ.
n. 16049/2015).
Attesa la validità della cessione di un credito inesistente, il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, nel contempo godendo della "garanzia" ex lege.
La Corte di Cassazione ha precisato che tale garanzia non è da intendersi in senso tecnico, costituendo un effetto naturale del contratto di cessione del credito, cui consegue automaticamente (Cass.civ. n.
17985/2022 13583/2020; n. 9428/1987).
Trattasi, in sintesi, di un'obbligazione accessoria, che ha la funzione di assicurare una tutela contro la perdita del prezzo della cessione allorché il credito fosse, già a tale momento, inesistente , ossia il ristoro del cessionario nei casi in cui l'effetto traslativo della cessione manchi, in tutto od in parte, a causa dell'inesistenza, completa o parziale, del credito o per altro impedimento equipollente. (Cass. cit.)
E' stato precisato che l'obbligazione in esame presenta siffatta natura pure nell'ipotesi di cessione di credito pecuniario, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare rispetto al quale egli non ha acquisito il credito mediante il contratto di cessione (Cass. civ.n. 13853/2020; n. 9428/1987)
Ebbene, poiché, nel caso di specie, i crediti ceduti devono ritenersi inesistenti a causa della nullità del contratto di somministrazione che ne avrebbe dovuto costituire il titolo, la società cedente, per effetto dell'obbligazione di garanzia su essa gravante ed a prescindere da qualsivoglia comportamento colposo o doloso, è tenuta a corrispondere alla cessionaria l'importo di euro
553.147,17 che la predetta non ha potuto conseguire in forza del contratto di cessione.
Tale obbligo integra un debito di valuta, produttivo dell'obbligo risarcitorio relativo agli interessi ed, eventualmente, al danno maggiore ex art. 1224 cod. civ. solo "dal giorno della mora", che non si determina ex se in dipendenza della situazione di inesistenza, parziale o totale, del credito, bensì dell'ordine di pagamento rivolto dal creditore ai sensi dell'art. 1183, primo comma, cod. civ. e, pertanto, solo dall'intimazione fatta per iscritto (Cass civ. n. 9428/1987).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda di , va Controparte_1 Controparte_3 condannata al pagamento dell'importo di euro 553.147,17 oltre interessi dal giorno della chiamata in giudizio.
Quanto al tasso degli interessi, va osservato che la transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 va intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo (Cass. civ. n. 1265/2025; n. 25866/2024).
Ne consegue che anche la cessione di crediti va ricompresa nel novero delle transazioni commerciali, comportando lo scambio di un bene ( i crediti) contro un prezzo.
Ne discende che gli interessi sono dovuti secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale di cui al D.L. 231/2002 a partire dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale ( ossia, nel caso di specie, dalla chiamata in giudizio della cedente), giusta quanto previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 (applicabile, ratione temporis , al caso di specie, a fronte di un procedimento avviato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di conversione (Cass. civ. n.8402/2024)
§
L'accoglimento dell'appello impone di rivedere il regime delle spese di primo e secondo grado, in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
Ciò posto, tenuto conto della soccombenza di nei confronti del Controparte_1 Parte_1
, la stessa va condannata al pagamento delle spese del doppio grado in favore di
[...] quest'ultimo.
Tenuto conto, infine, dell'accoglimento della domanda proposta dalla cessionaria nei confronti di quest'ultima va, invece, condannata al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_3 in favore della prima.
Dette spese si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. M. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale.
Deve, infatti, condividersi il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n.
31884 del 10/12/2018, secondo cui: «… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M.
n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»
Esse vanno liquidate avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda monitoria (da € 520,001,00 a 1.000.000,00) e tenuto conto degli importi tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate - di bassa difficoltà - liquidandole perciò per il primo grado di giudizio in complessivi euro 14.598 a titolo di onorario - di cui € 2.304,00 per la fase di studio, € 1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria e € 4.007,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA
(ove dovuta); per il secondo grado di giudizio in complessivi euro 13.078,00 a titolo di onorario - di cui € 2.853,00 per la fase di studio, € 1.659,00 per la fase introduttiva, € 3.822 per la fase istruttoria e € 4.744,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA (ove dovuta).
Va precisato che, ai fini della quantificazione dei compensi, deve includersi la voce “istruttoria e/o
… trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istrutt oria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 172/2022 R.G sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del Sindaco – legale rappresentante “pro tempore” avverso la sentenza n.
[...]
49/2022 emessa dal Tribunale Civile di Patti in data 25/1/2022 e pubblicata in data 1/02/2022, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n 306/2015 emesso dal Tribunale di Patti in data 02.07.2015 e notificato in data 6.07.2015, nei confronti del su istanza di Parte_1 CP_1
[...]
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_1 in favore del delle spese del primo grado e di questo grado di Parte_1 giudizio come in parte motiva liquidate;
3) in accoglimento della domanda avanzata da in persona del legale Controparte_1 rappresentante condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_1 dell'importo di euro 553.147,17 oltre interessi secondo il saggio e la decorrenza di cui in parte motiva;
4) condanna al pagamento in favore di pagamento delle Controparte_3 Controparte_1 spese del primo grado e di questo grado di giudizio, come in parte motiva liquidate .
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 9.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini