Articolo 125 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
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4 aprile 1972
Art. 125.

L'autorizzazione di spesa di complessive lire 13 miliardi 650.000.000 recata per l'anno finanziario 1972 dall' articolo 28 della legge 4 gennaio 1968, n. 19 , per le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale e' aumentata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, di lire 10.000.000.000 che si iscrivono nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
La spesa complessiva di lire 23.650.000.000 cosi' autorizzata per l'anno finanziario 1972, per l'attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19 , viene ripartita come segue:


a) Contributo integrativo . . . . . . . . . . . . L. 23.000.000.000 (articoli 1, 9, 10 e 11)
b) Ristrutturazione . . . . . . . . . . . . . " 600.000.000 (articolo 19)
c) Studi, ricerche, accertamenti nel campo
delle costruzioni navali . . . . . . . . . . . . . " 50.000.000
Entrata in vigore il 4 aprile 1972