Art. 3.
Il conferimento della personalita' giuridica alle Societa' protettrici degli animali e l'approvazione del relativo statuto sono fatte con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore della sanita' pubblica e del Consiglio di Stato.
Alle stesse formalita' sara' assoggettata l'approvazione delle successive modificazioni che le Societa' intendessero apportare ai propri statuti.
Il conferimento della personalita' giuridica alle Societa' protettrici degli animali e l'approvazione del relativo statuto sono fatte con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore della sanita' pubblica e del Consiglio di Stato.
Alle stesse formalita' sara' assoggettata l'approvazione delle successive modificazioni che le Societa' intendessero apportare ai propri statuti.