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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/06/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2794/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott. Massimo Vicini Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2794/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Carroli Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via G. Garibaldi, n. 9, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
( ), con ultima residenza nota in Faenza (RA), via Controparte_1 C.F._2
Ponte Romano n. 21
CONVENUTA CONTUMACE
E
( , residente a [...] C.F._3
n. 22
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : “annullare il testamento pubblico del signor ricevuto dal Parte_1 RS Notaio in data 15 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 188, ed il testamento pubblico del Per_2
pagina 1 di 8 signor ricevuto dal Notaio in data 24 ottobre 2019, registro ultime volontà RS Per_2 n. 190, per vizio della volontà del testatore ex art. 591 c.c.; ovvero annullare il testamento pubblico del signor ricevuto dal Notaio in data 15 RS Per_2 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 188, ed il testamento pubblico del signor RS ricevuto dal Notaio in data 24 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 190, per dolo ex art. 624 Per_2 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali e accessori come per legge.”. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e ed ha esposto che ella deducente fosse Controparte_1 Controparte_2 la figlia di , fratello premorto di , nato il [...] e deceduto il Persona_3 RS
12/7/2021; che i parenti di fossero, oltre al predetto fratello premorto e ad ella RS
Per_ deducente, , sorella di , e le tre figlie di questa, , e Controparte_2 RS Per_5
; che a decorrere dal 2016 fu assistito nelle attività della vita Persona_6 RS
Per_ quotidiana da ella parte attrice e da altre due nipoti, e , figlie di Persona_6 CP_2
che all'inizio del 2016 le condizioni psico-fisiche di subirono un netto
[...] RS deterioramento, evidenziando le tac a cui fu sottoposto la presenza di un'encefalopatia vascolare e atrofia celebrale;
che da tale momento lo stato cognitivo e le autonomie di RS risultarono deficitari;
che verso la fine dell'anno 2017 conobbe RS [...]
, nata il [...], che in brevissimo tempo divenne il principale punto di riferimento CP_1 affettivo e d'interesse di , il quale in conseguenza di tale frequentazione interruppe RS anche ogni rapporto con ella deducente e con le altre nipoti che precedentemente lo avevano assistito;
che nel lasso temporale intercorrente tra i primi mesi dell'anno 2018 ed il 25/11/2019, data in cui fu nominato in via d'urgenza un amministratore di sostegno in favore di , questi, che RS aveva sempre avuto un tenore di vita implicante una spesa mensile di circa 1000,00 euro al mese, prelevò in contanti la somma complessiva di euro 148.000,00 circa e l'1/8/2019 donò con atto pubblico alla predetta la somma di euro 30.000,00; che, una volta sottoposto ad Controparte_1 amministrazione di sostegno, cedette a le modeste somme RS Controparte_1
Cont messe a sua disposizione dall' per le necessità quotidiane;
che nel settembre 2019 ed il 5/10/2019 ella deducente depositò, rispettivamente, una denuncia querela nei confronti di per Controparte_1 il reato di circonvenzione d'incapace in danno dello zio ed un ricorso per la nomina RS di un amministratore di sostegno in favore dello stesso zio;
che il 15/10/2019 fece RS un primo testamento pubblico con il quale legava l'immobile di sua proprietà alla signora
[...]
, escludendo dalla di lui successione le nipoti ed i loro discendenti, ma non la di lui sorella CP_1
e, successivamente, dopo una settimana, il 24/10/2019, fece Controparte_2 RS
pagina 2 di 8 presso lo stesso notaio un secondo testamento pubblico con cui nominava erede universale
[...]
, escludendo ogni altro parente dalla sua successione. CP_1
Tanto premesso l'attrice ha chiesto di “annullare il testamento pubblico del signor RS ricevuto dal Notaio in data 15 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 188, ed il testamento Per_2 pubblico del signor ricevuto dal Notaio in data 24 ottobre 2019, registro RS Per_2 ultime volontà n. 190, per vizio della volontà del testatore ex art. 591 c.c.; ovvero annullare il testamento pubblico del signor ricevuto dal Notaio in data 15 ottobre RS Per_2
2019, registro ultime volontà n. 188, ed il testamento pubblico del signor ricevuto RS dal Notaio in data 24 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 190, per dolo ex art. 624 c.p.c.”, Per_2 con vittoria delle spese di lite.
Dichiarata la contumacia delle parti convenute, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., ammesse ed espletate le prove orali, acquisita documentazione varia, all'udienza del 12/2/2025 la parte attrice ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Circa la domanda di annullamento dei testamenti del 15 ottobre 2019 e del 24 ottobre 2019 per essere incapace di intendere e di volere nel momento in cui fece tali testamenti, va RS premesso in diritto che, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr., tra altre, Cass. ord. n. 3934/2018).
Nel caso di specie non può ritenersi che l'attrice abbia assolto la prova – non già di un'alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma della – assoluta assenza di coscienza del significato dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi da parte di Per_1
[...]
Si osserva, infatti, al riguardo che le consulenze tecniche eseguite poco dopo la redazione dei testamenti pubblici del 15 e 24 ottobre 2019 (precisamente, in data 21/2/2020 dal dott. Per_7
Cont nell'ambito del procedimento per la nomina di un in favore di ed in
[...] RS data 18/3/2020 dal dott. nell'ambito del procedimento penale RGGIP 4358/2019 Persona_8
pagina 3 di 8 RGNR 5098/2019, instauratosi a seguito di denuncia querela proposta dall'odierna parte attrice per il reato di circonvenzione d'incapace), evidenziano un chiaro deterioramento cognitivo in Per_1
ma non una mancanza nello stesso “in modo assoluto” “della coscienza dei propri atti o della
[...] capacità di autodeterminarsi”.
Secondo il dott. specialista in geriatria, in particolare, era Persona_7 RS affetto da un “deterioramento cognitivo complessivamente di grado lieve-moderato ad eziologia mista
(vascolare e degenerativa) con turbe comportamentali (…)” con “indebolimento delle funzioni volitive, di critica e di giudizio con vulnerabilità psichica;
tale indebolimento è dovuto al deterioramento cognitivo, soprattutto di tipo frontale, che determina inoltre i descritti disturbi mnesici e comportamentali;
vi è inoltre fragilità correlata allo stato di bisogno, alla necessità di cure e di assistenza essendoci attualmente la mancanza di una rete familiare di supporto;
la riscontrata infermità mentale è abituale;
tale infermità mentale abituale determina parziale incapacità di provvedere ai propri interessi”.
Parimenti, secondo il CT dott. specialista in psichiatria, era Persona_8 RS
“affetto da un disturbo neurocognitivo maggiore (ex demenza). Tale disturbo a) compromette la capacità di critica e di giudizio b) lo pone in una condizione di suggestionabilità, vulnerabilità e circonvenibilità. tale condizione è riconoscibile da terzi perlomeno dopo un certo periodo di frequentazione;
uno dei primi segni dell'insorgenza del disturbo neurocognitivo maggiore è verosimilmente l'episodio confusionale del febbraio 2016 (…)”.
Secondo entrambi i Consulenti, pertanto, in data prossima - di poco successiva - alla redazione dei testamenti per cui è causa era affetto da un'inequivocabile deterioramento RS cognitivo, che lo rendeva “vulnerabile” e “suggestionabile”, ma che non era di portata tale da eliminare in lui radicalmente la coscienza dei propri atti ovvero la capacità di autodeterminarsi, quali presupposti per l'annullamento del testamento per incapacità del testatore ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3, c.c.
Né, del resto, è possibile ritenere che sin dal 2016, e quindi anche nell'ottobre 2019, Per_1 fosse “incapace d'intendere e volere” (i.e.: privo in modo assoluto della coscienza dei propri
[...] atti o della capacità di autodeterminarsi), come sostenuto dall'attrice, atteso che tale condizione, come detto, non sussisteva neppure al momento degli accertamenti dei dott.i e in data di Per_7 Per_8 poco successiva alla redazione dei testamenti oggetto di causa, che evidenziarono solamente l'“indebolimento delle funzioni volitive, di critica e di giudizio” (cfr. conclusioni CT , la Per_7
“compromissione della capacità di critica e di giudizio” (cfr. conclusioni CT , ma non Per_8
l'azzeramento di tali funzioni e capacità, costituente il presupposto per l'annullamento dei testamenti per incapacità d'intendere e volere ai sensi dell'art. 591 c.c. pagina 4 di 8 2. Deve, invece, ritenersi fondata e va pertanto accolta la domanda di annullamento dei testamenti pubblici per cui è causa per dolo di , ai sensi dell'art. 624 c.c. Controparte_1
Va premesso, in diritto, che la disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.c., allorché vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe spontaneamente indirizzata;
idoneità da valutarsi con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della 'consapevolezza affettiva', sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate, costituendo tali valutazioni apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr.
Cass. ord. n. 30424/2022).
Nel caso in esame deve osservarsi, innanzitutto, che , nato il [...], alla data di RS redazione dei due testamenti oggetto di causa (15-24 ottobre 2019) era un soggetto d'età avanzata, affetto da un apprezzabile deterioramento cognitivo ed in una condizione di fragilità correlata al bisogno e di vulnerabilità, evincibile sia dalle conclusioni delle perizie dei dott.i e Per_7 Per_8 sopra riportate, di poco successive all'ottobre 2019, sia dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno in via d'urgenza in favore di prodotto dall'attrice, in cui si dà atto che, RS alla data del 18/11/2019 (data di ascolto del Beneficiando), a distanza cioè di un mese circa dalla redazione dei testamenti, “richiesto di riferire giorno mese ed anno in corso il beneficiario ha riferito di essere nell'anno 1200 (anziché 2019) nel giorno 16 (anziché 18) e nel mese di febbraio (invece di novembre) (…) pare avere difficoltà nel comprendere appieno il valore del denaro: il beneficiario ha dichiarato di percepire € 30.000,00 (trentamila) al mese quando in realtà dalla documentazione in atti pare che lo stesso percepisca € 1.000,00 (mille) circa di pensione al mese. Ha altresì dichiarato di spendere anche più di € 30.000,00 (trentamila) al mese e comunque molto di più di quello che percepisce di pensione (…)”.
Il disturbo neurocognitivo maggiore che comprometteva la capacità di critica e di giudizio del de cuius, come desumibile dalla perizia sopra citata del dott. aveva dato uno dei primi segni della sua Per_8 insorgenza sin dal documentato episodio confusionale del febbraio 2016, a cui seguirono gli accertamenti documentati dalla parte attrice (cfr. doc. 6), con conseguente transizione “a partire dal
2016 da una condizione di “normalità” ad una di infermità in modo progressivo attraverso una condizione di deficienza psichica” (cfr. perizia del dott. , certamente sussistente anche alla data Per_8
pagina 5 di 8 di redazione dei testamenti nell'ottobre 2019, segnatamente considerando le risposte date dal
Beneficiando al Giudice tutelare, in sede di ascolto, a distanza di un mese (nel novembre 2019).
L'istruttoria di causa ha, poi, consentito di accertare che:
- prima di conoscere, verso la fine dell'anno 2017, l'odierna convenuta contumace
[...]
, nata nell'anno 1969, le nipoti del de cuius e CP_1 Persona_6 Parte_1 prestavano ausilio allo zio per le sue necessità della vita quotidiana ed erano altresì RS
Cont state delegate ad operare sui libretti bancari dello stesso (cfr. testimonianza dell' avv.
[...]
della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare); Tes_1
- a distanza di poco tempo dalla conoscenza di (vale a dire nel corso dell'anno Controparte_1
2018 e 2019), tuttavia, cominciò ad avere un rapporto astioso con le nipoti, ad RS affermare di essere perseguitato dalle stesse sostenendo che lo volevano derubare e lo circondavano di spie ed iniziò a sostenere di fidarsi della sola (cfr. testimonianza dell'AdS avv. Controparte_1
nonché quanto dallo stesso esposto al dott. ed al dott. Testimone_1 RS Per_7 circa l'avversione per le nipoti), giungendo a revocare ogni delega alle nipoti Per_8 Persona_6
e ed a trasferire i suoi fondi presso altro istituto di credito (cfr. testimonianze di
[...] Parte_1
e della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per Testimone_2 Testimone_3 dubitare);
- eseguì nei confronti di in circa due anni di frequentazione RS Controparte_1 diverse erogazioni di denaro (le somme prelevate in contanti dallo stesso, abituato ad un tenore di vita implicante una spesa di circa 1000,00 euro al mese, dai primi mesi del 2018 al 25 novembre 2019 Cont furono pari a circa euro 148.000,00: cfr. dichiarazioni testimoniali dell' avv. in Testimone_1 risposta al capitolo 12), oltre ad una donazione per atto pubblico di euro 30.000,00 perché, a suo dire,
ne aveva necessità e per fare in modo che continuasse a frequentarlo, giungendo Controparte_1 finanche, una volta sottoposto ad amministrazione di sostegno, a cedere alla predetta lo spillatico che l'amministratore di sostegno gli metteva a disposizione per le sue necessità (cfr. dichiarazioni Cont testimoniali dell' e di in risposta ai capitoli 7, 15 e 16; cfr. anche quanto riportato nella Tes_4 relazione del dott. , sulla base di quanto a questi riferito da : “la Persona_8 RS donazione l'ha fatta perché lei si è impegnata ad assisterlo finché lui vive”);
- dichiarò a direttore della Banca in cui il de cuius aveva RS Testimone_3 trasferito il suo denaro, che il denaro che prelevava - dai mille ai duemila euro a volta - serviva per spese personali, precisando, una volta, che “dava i soldi alla badante perché lei gli dava delle soddisfazioni facendogli vedere il seno” (cfr. dichiarazioni testimoniali di della cui Testimone_5
pagina 6 di 8 attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare, che ha anche dichiarato che “una volta ho visto che era aspettato fuori dalla filiale da una signora”);
- anche dopo essere stata allontanata dalla casa di nel corso Controparte_1 RS dell'anno 2018 continuò a frequentarlo quando in casa di lui non era presente la badante (cfr. testimonianza di della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare, che ha Tes_4 dichiarato che “veniva comunque in casa nei miei giorni liberi e quando io uscivo. Controparte_1
Lo so perché vedevo i capelli nel letto del e me lo diceva la vicina di casa. Altrimenti si Per_1 incontravano fuori casa” e che “dopo la redazione del testamento la veniva più raramente. CP_1
E questo aveva agitato molto il ). Per_1
Orbene si osserva che, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, deve ritenersi provata per presunzioni (art. 2729 c.c.) l'attività di captazione posta in essere da , odierna Controparte_1 convenuta contumace, in danno di , in conseguenza della quale questi, dapprima, RS con il testamento pubblico del 15/10/2019 legò a la piena ed esclusiva proprietà Controparte_1 dell'immobile in cui lui risiedeva escludendo dalla successione tutti i suoi nipoti (ma non la sorella e, successivamente, con il testamento pubblico del 24/10/2019, revocando ogni Controparte_4 precedente testamento (redatto la settimana prima), istituì erede universale la stessa
[...]
. CP_1
Precisamente la prova della captazione della volontà testamentaria di , ad opera di RS
, si desume: Controparte_1
1) dallo stato di minorazione psichica, fragilità, vulnerabilità di , grande anziano ed RS affetto da un indebolimento delle funzioni volitive, di critica e di giudizio, che lo rendeva
“vulnerabile”, “suggestionabile” e “circonvenibile”;
2) dallo stato di isolamento in cui venne a trovarsi dopo aver maturato un astio nei RS confronti delle nipoti, accusate dall'anziano zio di tenerlo lontano da;
Controparte_1
3) dall'entità dei prelievi di denaro contante (circa euro 148.000,00) effettuate da , RS abituato ad un modesto tenore di vita, nel corso del poco tempo in cui frequentò e Controparte_1 delle somme che le donò con atto pubblico (certamente euro 30.000,00);
4) dall'ingresso di nell'abitazione di “di nascosto”, cioè Controparte_1 RS quando in casa non v'era il personale di servizio;
5) dalla redazione di ben due testamenti pubblici, a distanza di una settimana l'una dall'altro, con ciò che comportava per l' - malato, affetto da encefalopatia mista vascolare e degenerativa, Pt_2 bisognoso di aiuto per gli atti della vita quotidiana, privo di orientamento temporale (1 mese dopo circa pagina 7 di 8 avrebbe dichiarato al GT di trovarsi nell'anno 1200) - il doversi recare da un notaio due volte nell'arco di dieci giorni, sostenendone i costi;
6) dalla convinzione di , emergente dall'istruttoria ed in lui indotta inevitabilmente RS da , che le erogazioni di denaro in suo favore e la designazione testamentaria di lei Controparte_1 fossero funzionali a garantirsi l'assistenza morale-materiale da parte di (cfr., in Controparte_1 particolare, quanto scrive il dott. sulla base di ciò che gli riferì circa le Per_8 RS ragioni della donazione della somma di euro 30.000,00: “la donazione l'ha fatta perché lei si è impegnata ad assisterlo finché lui vive”), la quale costituiva sostanzialmente l'unico punto di riferimento affettivo di successivamente al rapporto astioso “creatosi” con le nipoti RS
e con la badante che quelle “gl'imponevano” secondo la prospettazione del de cuius.
Pertanto i testamenti pubblici di , ricevuti dal notaio RS Persona_9 rispettivamente, in data 15 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 188 e in data 24 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 190, devono essere annullati ai sensi dell'art. 624 c.c. perché effetto di dolo posto in essere da . Controparte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate, come in Controparte_1 dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori intermedi tra minimi e medi tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni oggetto del giudizio).
Per il principio di causalità vanno invece compensate le spese con la parte , vocata in Controparte_2 giudizio nella veste di litisconsorte necessaria, ma estranea alle cause della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. 2794/2022 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. annulla i testamenti pubblici di , ricevuti dal notaio in Faenza RS Persona_9
(RA), nel suo studio in via P. Barilotti n. 1/A, rispettivamente, in data 15 ottobre 2019, repertorio degli atti di ultima volontà n. 188 e in data 24 ottobre 2019, repertorio degli atti di ultima volontà n. 190, perché effetto di dolo da parte di;
Controparte_1
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 592,4 per spese vive ed € 8.145,5 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott. Massimo Vicini Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2794/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Carroli Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via G. Garibaldi, n. 9, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
( ), con ultima residenza nota in Faenza (RA), via Controparte_1 C.F._2
Ponte Romano n. 21
CONVENUTA CONTUMACE
E
( , residente a [...] C.F._3
n. 22
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : “annullare il testamento pubblico del signor ricevuto dal Parte_1 RS Notaio in data 15 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 188, ed il testamento pubblico del Per_2
pagina 1 di 8 signor ricevuto dal Notaio in data 24 ottobre 2019, registro ultime volontà RS Per_2 n. 190, per vizio della volontà del testatore ex art. 591 c.c.; ovvero annullare il testamento pubblico del signor ricevuto dal Notaio in data 15 RS Per_2 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 188, ed il testamento pubblico del signor RS ricevuto dal Notaio in data 24 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 190, per dolo ex art. 624 Per_2 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali e accessori come per legge.”. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e ed ha esposto che ella deducente fosse Controparte_1 Controparte_2 la figlia di , fratello premorto di , nato il [...] e deceduto il Persona_3 RS
12/7/2021; che i parenti di fossero, oltre al predetto fratello premorto e ad ella RS
Per_ deducente, , sorella di , e le tre figlie di questa, , e Controparte_2 RS Per_5
; che a decorrere dal 2016 fu assistito nelle attività della vita Persona_6 RS
Per_ quotidiana da ella parte attrice e da altre due nipoti, e , figlie di Persona_6 CP_2
che all'inizio del 2016 le condizioni psico-fisiche di subirono un netto
[...] RS deterioramento, evidenziando le tac a cui fu sottoposto la presenza di un'encefalopatia vascolare e atrofia celebrale;
che da tale momento lo stato cognitivo e le autonomie di RS risultarono deficitari;
che verso la fine dell'anno 2017 conobbe RS [...]
, nata il [...], che in brevissimo tempo divenne il principale punto di riferimento CP_1 affettivo e d'interesse di , il quale in conseguenza di tale frequentazione interruppe RS anche ogni rapporto con ella deducente e con le altre nipoti che precedentemente lo avevano assistito;
che nel lasso temporale intercorrente tra i primi mesi dell'anno 2018 ed il 25/11/2019, data in cui fu nominato in via d'urgenza un amministratore di sostegno in favore di , questi, che RS aveva sempre avuto un tenore di vita implicante una spesa mensile di circa 1000,00 euro al mese, prelevò in contanti la somma complessiva di euro 148.000,00 circa e l'1/8/2019 donò con atto pubblico alla predetta la somma di euro 30.000,00; che, una volta sottoposto ad Controparte_1 amministrazione di sostegno, cedette a le modeste somme RS Controparte_1
Cont messe a sua disposizione dall' per le necessità quotidiane;
che nel settembre 2019 ed il 5/10/2019 ella deducente depositò, rispettivamente, una denuncia querela nei confronti di per Controparte_1 il reato di circonvenzione d'incapace in danno dello zio ed un ricorso per la nomina RS di un amministratore di sostegno in favore dello stesso zio;
che il 15/10/2019 fece RS un primo testamento pubblico con il quale legava l'immobile di sua proprietà alla signora
[...]
, escludendo dalla di lui successione le nipoti ed i loro discendenti, ma non la di lui sorella CP_1
e, successivamente, dopo una settimana, il 24/10/2019, fece Controparte_2 RS
pagina 2 di 8 presso lo stesso notaio un secondo testamento pubblico con cui nominava erede universale
[...]
, escludendo ogni altro parente dalla sua successione. CP_1
Tanto premesso l'attrice ha chiesto di “annullare il testamento pubblico del signor RS ricevuto dal Notaio in data 15 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 188, ed il testamento Per_2 pubblico del signor ricevuto dal Notaio in data 24 ottobre 2019, registro RS Per_2 ultime volontà n. 190, per vizio della volontà del testatore ex art. 591 c.c.; ovvero annullare il testamento pubblico del signor ricevuto dal Notaio in data 15 ottobre RS Per_2
2019, registro ultime volontà n. 188, ed il testamento pubblico del signor ricevuto RS dal Notaio in data 24 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 190, per dolo ex art. 624 c.p.c.”, Per_2 con vittoria delle spese di lite.
Dichiarata la contumacia delle parti convenute, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., ammesse ed espletate le prove orali, acquisita documentazione varia, all'udienza del 12/2/2025 la parte attrice ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Circa la domanda di annullamento dei testamenti del 15 ottobre 2019 e del 24 ottobre 2019 per essere incapace di intendere e di volere nel momento in cui fece tali testamenti, va RS premesso in diritto che, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr., tra altre, Cass. ord. n. 3934/2018).
Nel caso di specie non può ritenersi che l'attrice abbia assolto la prova – non già di un'alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma della – assoluta assenza di coscienza del significato dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi da parte di Per_1
[...]
Si osserva, infatti, al riguardo che le consulenze tecniche eseguite poco dopo la redazione dei testamenti pubblici del 15 e 24 ottobre 2019 (precisamente, in data 21/2/2020 dal dott. Per_7
Cont nell'ambito del procedimento per la nomina di un in favore di ed in
[...] RS data 18/3/2020 dal dott. nell'ambito del procedimento penale RGGIP 4358/2019 Persona_8
pagina 3 di 8 RGNR 5098/2019, instauratosi a seguito di denuncia querela proposta dall'odierna parte attrice per il reato di circonvenzione d'incapace), evidenziano un chiaro deterioramento cognitivo in Per_1
ma non una mancanza nello stesso “in modo assoluto” “della coscienza dei propri atti o della
[...] capacità di autodeterminarsi”.
Secondo il dott. specialista in geriatria, in particolare, era Persona_7 RS affetto da un “deterioramento cognitivo complessivamente di grado lieve-moderato ad eziologia mista
(vascolare e degenerativa) con turbe comportamentali (…)” con “indebolimento delle funzioni volitive, di critica e di giudizio con vulnerabilità psichica;
tale indebolimento è dovuto al deterioramento cognitivo, soprattutto di tipo frontale, che determina inoltre i descritti disturbi mnesici e comportamentali;
vi è inoltre fragilità correlata allo stato di bisogno, alla necessità di cure e di assistenza essendoci attualmente la mancanza di una rete familiare di supporto;
la riscontrata infermità mentale è abituale;
tale infermità mentale abituale determina parziale incapacità di provvedere ai propri interessi”.
Parimenti, secondo il CT dott. specialista in psichiatria, era Persona_8 RS
“affetto da un disturbo neurocognitivo maggiore (ex demenza). Tale disturbo a) compromette la capacità di critica e di giudizio b) lo pone in una condizione di suggestionabilità, vulnerabilità e circonvenibilità. tale condizione è riconoscibile da terzi perlomeno dopo un certo periodo di frequentazione;
uno dei primi segni dell'insorgenza del disturbo neurocognitivo maggiore è verosimilmente l'episodio confusionale del febbraio 2016 (…)”.
Secondo entrambi i Consulenti, pertanto, in data prossima - di poco successiva - alla redazione dei testamenti per cui è causa era affetto da un'inequivocabile deterioramento RS cognitivo, che lo rendeva “vulnerabile” e “suggestionabile”, ma che non era di portata tale da eliminare in lui radicalmente la coscienza dei propri atti ovvero la capacità di autodeterminarsi, quali presupposti per l'annullamento del testamento per incapacità del testatore ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3, c.c.
Né, del resto, è possibile ritenere che sin dal 2016, e quindi anche nell'ottobre 2019, Per_1 fosse “incapace d'intendere e volere” (i.e.: privo in modo assoluto della coscienza dei propri
[...] atti o della capacità di autodeterminarsi), come sostenuto dall'attrice, atteso che tale condizione, come detto, non sussisteva neppure al momento degli accertamenti dei dott.i e in data di Per_7 Per_8 poco successiva alla redazione dei testamenti oggetto di causa, che evidenziarono solamente l'“indebolimento delle funzioni volitive, di critica e di giudizio” (cfr. conclusioni CT , la Per_7
“compromissione della capacità di critica e di giudizio” (cfr. conclusioni CT , ma non Per_8
l'azzeramento di tali funzioni e capacità, costituente il presupposto per l'annullamento dei testamenti per incapacità d'intendere e volere ai sensi dell'art. 591 c.c. pagina 4 di 8 2. Deve, invece, ritenersi fondata e va pertanto accolta la domanda di annullamento dei testamenti pubblici per cui è causa per dolo di , ai sensi dell'art. 624 c.c. Controparte_1
Va premesso, in diritto, che la disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.c., allorché vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe spontaneamente indirizzata;
idoneità da valutarsi con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della 'consapevolezza affettiva', sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate, costituendo tali valutazioni apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr.
Cass. ord. n. 30424/2022).
Nel caso in esame deve osservarsi, innanzitutto, che , nato il [...], alla data di RS redazione dei due testamenti oggetto di causa (15-24 ottobre 2019) era un soggetto d'età avanzata, affetto da un apprezzabile deterioramento cognitivo ed in una condizione di fragilità correlata al bisogno e di vulnerabilità, evincibile sia dalle conclusioni delle perizie dei dott.i e Per_7 Per_8 sopra riportate, di poco successive all'ottobre 2019, sia dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno in via d'urgenza in favore di prodotto dall'attrice, in cui si dà atto che, RS alla data del 18/11/2019 (data di ascolto del Beneficiando), a distanza cioè di un mese circa dalla redazione dei testamenti, “richiesto di riferire giorno mese ed anno in corso il beneficiario ha riferito di essere nell'anno 1200 (anziché 2019) nel giorno 16 (anziché 18) e nel mese di febbraio (invece di novembre) (…) pare avere difficoltà nel comprendere appieno il valore del denaro: il beneficiario ha dichiarato di percepire € 30.000,00 (trentamila) al mese quando in realtà dalla documentazione in atti pare che lo stesso percepisca € 1.000,00 (mille) circa di pensione al mese. Ha altresì dichiarato di spendere anche più di € 30.000,00 (trentamila) al mese e comunque molto di più di quello che percepisce di pensione (…)”.
Il disturbo neurocognitivo maggiore che comprometteva la capacità di critica e di giudizio del de cuius, come desumibile dalla perizia sopra citata del dott. aveva dato uno dei primi segni della sua Per_8 insorgenza sin dal documentato episodio confusionale del febbraio 2016, a cui seguirono gli accertamenti documentati dalla parte attrice (cfr. doc. 6), con conseguente transizione “a partire dal
2016 da una condizione di “normalità” ad una di infermità in modo progressivo attraverso una condizione di deficienza psichica” (cfr. perizia del dott. , certamente sussistente anche alla data Per_8
pagina 5 di 8 di redazione dei testamenti nell'ottobre 2019, segnatamente considerando le risposte date dal
Beneficiando al Giudice tutelare, in sede di ascolto, a distanza di un mese (nel novembre 2019).
L'istruttoria di causa ha, poi, consentito di accertare che:
- prima di conoscere, verso la fine dell'anno 2017, l'odierna convenuta contumace
[...]
, nata nell'anno 1969, le nipoti del de cuius e CP_1 Persona_6 Parte_1 prestavano ausilio allo zio per le sue necessità della vita quotidiana ed erano altresì RS
Cont state delegate ad operare sui libretti bancari dello stesso (cfr. testimonianza dell' avv.
[...]
della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare); Tes_1
- a distanza di poco tempo dalla conoscenza di (vale a dire nel corso dell'anno Controparte_1
2018 e 2019), tuttavia, cominciò ad avere un rapporto astioso con le nipoti, ad RS affermare di essere perseguitato dalle stesse sostenendo che lo volevano derubare e lo circondavano di spie ed iniziò a sostenere di fidarsi della sola (cfr. testimonianza dell'AdS avv. Controparte_1
nonché quanto dallo stesso esposto al dott. ed al dott. Testimone_1 RS Per_7 circa l'avversione per le nipoti), giungendo a revocare ogni delega alle nipoti Per_8 Persona_6
e ed a trasferire i suoi fondi presso altro istituto di credito (cfr. testimonianze di
[...] Parte_1
e della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per Testimone_2 Testimone_3 dubitare);
- eseguì nei confronti di in circa due anni di frequentazione RS Controparte_1 diverse erogazioni di denaro (le somme prelevate in contanti dallo stesso, abituato ad un tenore di vita implicante una spesa di circa 1000,00 euro al mese, dai primi mesi del 2018 al 25 novembre 2019 Cont furono pari a circa euro 148.000,00: cfr. dichiarazioni testimoniali dell' avv. in Testimone_1 risposta al capitolo 12), oltre ad una donazione per atto pubblico di euro 30.000,00 perché, a suo dire,
ne aveva necessità e per fare in modo che continuasse a frequentarlo, giungendo Controparte_1 finanche, una volta sottoposto ad amministrazione di sostegno, a cedere alla predetta lo spillatico che l'amministratore di sostegno gli metteva a disposizione per le sue necessità (cfr. dichiarazioni Cont testimoniali dell' e di in risposta ai capitoli 7, 15 e 16; cfr. anche quanto riportato nella Tes_4 relazione del dott. , sulla base di quanto a questi riferito da : “la Persona_8 RS donazione l'ha fatta perché lei si è impegnata ad assisterlo finché lui vive”);
- dichiarò a direttore della Banca in cui il de cuius aveva RS Testimone_3 trasferito il suo denaro, che il denaro che prelevava - dai mille ai duemila euro a volta - serviva per spese personali, precisando, una volta, che “dava i soldi alla badante perché lei gli dava delle soddisfazioni facendogli vedere il seno” (cfr. dichiarazioni testimoniali di della cui Testimone_5
pagina 6 di 8 attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare, che ha anche dichiarato che “una volta ho visto che era aspettato fuori dalla filiale da una signora”);
- anche dopo essere stata allontanata dalla casa di nel corso Controparte_1 RS dell'anno 2018 continuò a frequentarlo quando in casa di lui non era presente la badante (cfr. testimonianza di della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare, che ha Tes_4 dichiarato che “veniva comunque in casa nei miei giorni liberi e quando io uscivo. Controparte_1
Lo so perché vedevo i capelli nel letto del e me lo diceva la vicina di casa. Altrimenti si Per_1 incontravano fuori casa” e che “dopo la redazione del testamento la veniva più raramente. CP_1
E questo aveva agitato molto il ). Per_1
Orbene si osserva che, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, deve ritenersi provata per presunzioni (art. 2729 c.c.) l'attività di captazione posta in essere da , odierna Controparte_1 convenuta contumace, in danno di , in conseguenza della quale questi, dapprima, RS con il testamento pubblico del 15/10/2019 legò a la piena ed esclusiva proprietà Controparte_1 dell'immobile in cui lui risiedeva escludendo dalla successione tutti i suoi nipoti (ma non la sorella e, successivamente, con il testamento pubblico del 24/10/2019, revocando ogni Controparte_4 precedente testamento (redatto la settimana prima), istituì erede universale la stessa
[...]
. CP_1
Precisamente la prova della captazione della volontà testamentaria di , ad opera di RS
, si desume: Controparte_1
1) dallo stato di minorazione psichica, fragilità, vulnerabilità di , grande anziano ed RS affetto da un indebolimento delle funzioni volitive, di critica e di giudizio, che lo rendeva
“vulnerabile”, “suggestionabile” e “circonvenibile”;
2) dallo stato di isolamento in cui venne a trovarsi dopo aver maturato un astio nei RS confronti delle nipoti, accusate dall'anziano zio di tenerlo lontano da;
Controparte_1
3) dall'entità dei prelievi di denaro contante (circa euro 148.000,00) effettuate da , RS abituato ad un modesto tenore di vita, nel corso del poco tempo in cui frequentò e Controparte_1 delle somme che le donò con atto pubblico (certamente euro 30.000,00);
4) dall'ingresso di nell'abitazione di “di nascosto”, cioè Controparte_1 RS quando in casa non v'era il personale di servizio;
5) dalla redazione di ben due testamenti pubblici, a distanza di una settimana l'una dall'altro, con ciò che comportava per l' - malato, affetto da encefalopatia mista vascolare e degenerativa, Pt_2 bisognoso di aiuto per gli atti della vita quotidiana, privo di orientamento temporale (1 mese dopo circa pagina 7 di 8 avrebbe dichiarato al GT di trovarsi nell'anno 1200) - il doversi recare da un notaio due volte nell'arco di dieci giorni, sostenendone i costi;
6) dalla convinzione di , emergente dall'istruttoria ed in lui indotta inevitabilmente RS da , che le erogazioni di denaro in suo favore e la designazione testamentaria di lei Controparte_1 fossero funzionali a garantirsi l'assistenza morale-materiale da parte di (cfr., in Controparte_1 particolare, quanto scrive il dott. sulla base di ciò che gli riferì circa le Per_8 RS ragioni della donazione della somma di euro 30.000,00: “la donazione l'ha fatta perché lei si è impegnata ad assisterlo finché lui vive”), la quale costituiva sostanzialmente l'unico punto di riferimento affettivo di successivamente al rapporto astioso “creatosi” con le nipoti RS
e con la badante che quelle “gl'imponevano” secondo la prospettazione del de cuius.
Pertanto i testamenti pubblici di , ricevuti dal notaio RS Persona_9 rispettivamente, in data 15 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 188 e in data 24 ottobre 2019, registro ultime volontà n. 190, devono essere annullati ai sensi dell'art. 624 c.c. perché effetto di dolo posto in essere da . Controparte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate, come in Controparte_1 dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori intermedi tra minimi e medi tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni oggetto del giudizio).
Per il principio di causalità vanno invece compensate le spese con la parte , vocata in Controparte_2 giudizio nella veste di litisconsorte necessaria, ma estranea alle cause della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. 2794/2022 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. annulla i testamenti pubblici di , ricevuti dal notaio in Faenza RS Persona_9
(RA), nel suo studio in via P. Barilotti n. 1/A, rispettivamente, in data 15 ottobre 2019, repertorio degli atti di ultima volontà n. 188 e in data 24 ottobre 2019, repertorio degli atti di ultima volontà n. 190, perché effetto di dolo da parte di;
Controparte_1
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 592,4 per spese vive ed € 8.145,5 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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