Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02321/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2025, proposto da
RI ON, NN NO TA, AR UT e AN TR, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale presso la pec del difensore e domicilio fisco in Mestrino alla via Galileo Galilei n.40-24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, del 24/09/2024 n. 605, con la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva e con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compresa la somma di € 300,00 a titolo di contributo unificato versato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa Ida IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- il ricorso in epigrafe indicato, proposto ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm., è stato notificato il 21 maggio 2025 e depositato il 16 giugno 2025, vale a dire ventisei giorni dopo la notifica;
- alla camera di consiglio del 27 novembre 2025 fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio ne ha prospettato e verbalizzato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di irricevibilità perché depositato oltre il termine di quindici giorni dalla sua notificazione risultante dalla dimidiazione, prevista dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., del termine ordinario di trenta giorni considerato dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che:
- dal combinato disposto del comma 2, lett. d), e del comma 3 dell’art. 87 cod. proc. amm., risulta che nei giudizi di ottemperanza sono dimezzati tutti i termini processuali rispetto a quelli del processo ordinario, fatta eccezione per i termini relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e di quello per motivi aggiunti;
- tra i termini espressamente esclusi da tale dimezzamento non figura quello per il deposito del ricorso;
- il termine per l’assolvimento di tale incombente, necessario all’instaurazione del giudizio, è di quindici giorni dalla materiale notifica del ricorso per l’ottemperanza al giudicato, a pena di irricevibilità dell’atto introduttivo quando, come nel caso di specie, tale termine non sia rispettato (cfr. ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18 ottobre 2024, n. 18136, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 gennaio 2022, n. 1; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 gennaio 2019, n. 51);
CONSIDERATO, infine, che lo scrutinio di ricevibilità del ricorso rivesta carattere preliminare rispetto ad ogni altra questione e, in particolare, rispetto alle questioni di merito, ivi compresa l’intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. memoria depositata dalla difesa della ricorrente in data 01/08/2025);
RITENUTO, conclusivamente, che:
- ai sensi dell’art, 35, comma 1, lett. a), il ricorso debba essere dichiarato irricevibile perché tardivamente depositato;
- non debba darsi luogo alla statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara irricevibile il ricorso;
b)nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
Andrea RL, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida IO |
IL SEGRETARIO