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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di RN in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 264/2025, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Spanò, Parte_1 elettivamente domiciliata Trapani nella Via XXX Gennaio, 94; ricorrente
E
Controparte_1
anche nella sua
[...] articolazione territoriale Controparte_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dell'Ufficio Scolastico A.T. di Controparte_3
RN ( , ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio C.F._1
Scolastico Regionale per l'Umbria – Ambito Territoriale per la Provincia di
RN – Ufficio IV - Via Saffi, 4 – 05100 CP_2 Resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025, premesso di Parte_1 essere dipendente del come docente, ma in Controparte_1 forza di contratti a tempo determinato;
deduceva, in particolare, che è in servizio, dal 16/09/2024 al 30/06/2025, a seguito di assegnazione supplenza fino al termine delle attività didattiche, per un posto normale, con orario settimanale di 5 ore, presso l'Ist Prof Industria e Artigianato - Ipia - Casa Circondariale - Corso Serale Orvieto (TRRI002023) e che, nello stesso anno scolastico, dal 13/01/2025 al 01/03/2025, era stata assegnata in supplenza breve e saltuaria presso la Scuola Primo Grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) per 10 ore settimanali. Assumeva di aver prestato servizio per gli anni scolastici A.S. 2021/2022: contratto dal 10/01/2022 al 26/04/2022 per l'assegnazione supplenza breve e saltuaria presso Scuola Primo Grado - RN "P. Manassei" - RN (TRMM809023) - 10 ore settimanali;
dal 10/01/2022 al 09/06/2022 assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola Primo Grado - RN "P. Manassei" - RN (TRMM809023) - 6 ore settimanali;
contratto dal 27/04/2022 al 09/06/2022, assegnazione supplenza breve presso Scuola Primo Grado - RN "P. Manassei" - RN (TRMM809023) - 10 ore settimanali;
contratto dal 10/06/2022 al 28/06/2022, assegnazione supplenza breve presso Scuola Primo Grado - RN "P. Manassei" - RN (TRMM809023) - 10 ore settimanali;
contratto dal 10/06/2022 al 11/06/2022, assegnazione supplenza breve e saltuaria presso Scuola Primo Grado - RN "P. Manassei" - RN (TRMM809023) - 6 ore settimanali;
A.S. 2022/2023: con contratto dal 10/11/2022 al 10/11/2022, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado RN "L. da Vinci e O. Nucula" - RN (TRMM045005) 14 ore settimanali;
contratto dall' 11/11/2022 al 19/11/2022, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado - "L. da Vinci e O. Nucula" - (TRMM045005) 14 CP_2 CP_2 ore settimanali;
contratto dal 29/11/2022 al 02/12/2022, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado - "L. da Vinci e O. CP_2
Nucula" - (TRMM045005) Completo ore settimanali;
contratto dal CP_2 03/12/2022 al 07/12/2022, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado - "L. da Vinci e O. Nucula" - (TRMM045005) CP_2 CP_2 Completo ore settimanali;
contratto dal 10/01/2023 al 13/01/2023, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado - AM "A. Vera" - AM (TRMM02200C) - Completo ore settimanali;
contratto dal 14/02/2023 al 18/02/2023, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado - NI "Umberto I" - NI (TRMM82103P) - Completo ore settimanali;
A.S. 2023/2024: con contratto dal 14/09/2023 al 21/10/2023, assegnazione supplenza docente per sostituzione di personale in congedo di maternità o paternità, Scuola primo grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali;
contratto dal 17/10/2023 al
21/12/2023, assegnazione supplenza breve e saltuaria, Scuola primo grado "P. Manassei" - (TRMM809023) - 12 ore settimanali;
contratto CP_2 CP_2 dal 22/10/2023 al 21/12/2023, assegnazione supplenza per sostituzione di personale in congedo di maternità o paternità, Scuola primo grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali;
contratto dal
22/12/2023 al 21/03/2024, assegnazione supplenza per sostituzione di personale in congedo di maternità o paternità, Scuola primo grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali;
contratto dal 22/03/2024 al 21/04/2024, assegnazione supplenza breve e saltuaria, Scuola primo grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali;
contratto dal 22/04/2024 al 21/05/2024, assegnazione supplenza breve e saltuaria, Scuola primo grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali;
contratto dal 22/05/2024 al 07/06/2024, assegnazione supplenza breve e saltuaria, Scuola Primo Grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali. Deduceva che, sebbene avesse svolto le medesime, identiche mansioni attribuite al personale assunto a tempo indeterminato, ciò non ha impedito l'esclusione dal beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (nel combinato disposto coi D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016), beneficio finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (così detta: Carta Elettronica del Docente). Deduceva che tale esclusione è discriminatoria e in contrasto con i principi giuridici di matrice euro unitaria di cui all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999. Chiedeva, pertanto, “- preliminarmente, eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per il tramite della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - conseguentemente condannare il , in Controparte_1 persona del al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_4 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, quindi, ad accreditare al ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 2.000,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 105 n. 107", oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nel caso in cui al momento della pronuncia giudiziale il ricorrente sarà fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare parte resistente al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 2.000,00 che gli sarebbe spettato per la Carta docente o ad un importo da liquidarsi equitativamente nella misura ritenuta più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto entro il massimo costituito dal valore della Carta per ogni anno richiesto, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
- con condanna di spese, competenze ed onorari aumentati del 33% per la manifesta fondatezza delle ragioni della difesa e del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis, come da nota spese calcolata ai medi o, in subordine ai minimi, comunque, inderogabili, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Cont Il , in persona del Ministro pro tempore, nel costituirsi in giudizio, deduceva di non opporsi all'accoglimento del ricorso quanto all'anno scolastico 2021/2022. Mentre chiedeva il rigetto del ricorso quanto alle ulteriori annualità richieste atteso che,quanto all'a.s. 2022/23, le supplenze che si sono susseguite sono state brevi e saltuarie dal 10/11/22 al 7/12/2022, dal 10/1/23 al 13/1/23 e dal 14/2/23 al 18/2/23 e per l'a.s. 2023/24 le supplenze che si sono susseguite, fatta salva per una breve finestra dal 17/10 al 21/12, hanno tutte un orario a 6 ore settimanali, e come tale non idoneo al raggiungimento della soglia del 50% dell'orario settimanale.
All'udienza del 14 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunicare alla domanda quanto all'annulità 2022/2023 e insisteva nell'accoglimento el ricorso quanto al resto La causa, di natura documentale, sul deposito di note autorizzate viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto con i limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Appare utile richiamare la normativa in materia. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 all'art. 2 prevede che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato stabilito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, e anche sebbene non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
Deduce la difesa di parte ricorrente che la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Sul punto sono di recente intervenuti sia il Consiglio di Stato che la CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022. Il Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Si legge nella richiamata sentenza come «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.». Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale» (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022). Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo» (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022). Il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario, prevedendo, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”.
La CGUE con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamentodeterminato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili ….”.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_1 La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In definitiva la natura temporanea del rapporto non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente che spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Inoltre, la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può essere esclusa nemmeno «per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscereintegralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche»
[cfr. Cass., n. 31149/2019]. È poi intervenuto il D.L. n. 69/2023 pubblicato il 13.06.2023 (cd Sa. infrazioni) che, all'art. 15, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari, sia pure per il solo anno scolastico 2023 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31 agosto e non anche per coloro che hanno avuto l'incarico fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno. Anche la Suprema Corte di cassazione, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti. Infine, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. CP_1
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) condanna di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso di specie appare evidente che si tratta di incarichi con durata di oltre 180 giorni ovvero fino al 31 agosto o al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docente”; che per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, parte ricorrente è “interna” al sistema delle docenze scolastiche risultando in servizio alla data di proposizione dell'azione giudiziaria. Deve, dunque, dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico in questa sede con conseguente condanna del all'attribuzione in proprio favore della c.d. Carta docente secondo CP_1 il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025.
Quanto all'annualità 2022/23, va dichiarata cessata la materia del contendere attesa la rinuncia alla domanda svolta dal procuratore della ricorrente a seguito della costituzione della convenuta.
Quanto aa.ss. 2023/2024, emerge dallo stato matricolare in atti che la ricorrente ha prestato servizio con spezzone orario di sole 6h/18. Il beneficio non può essere riconosciuto per le supplenze con servizio inferiore al 50% dell'orario settimanale completo. Sul punto questo giudice intende aderire, condividendone le motivazioni, alla sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 65/24 che ha affermato che
“In nessuno dei due anni, dunque, la supplenza raggiungeva la soglia minima del 50%, obbligatoria per il contratto part time di un docente con contratto a tempo indeterminato. Di conseguenza, l'esclusione dell'appellato dal beneficio della carta del docente per quegli anni scolastici non determinava un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai docenti di ruolo. Ne discende che, con riferimento ai due anni considerati, la domanda era infondata, non essendosi verificata alcuna discriminazione a danno del ricorrente per la temporaneità dei suoi rapporti di lavoro”.
Considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico in questa sede per gli a.s. 2021/2022 e 2024/2025 con conseguente condanna del CP_1 all'attribuzione in proprio favore della c.d. Carta docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (2 annualità pari ad euro 1000,00). Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, infatti, è pacifica e documentalmente provata la circostanza che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, quale docente di scuola secondaria, per gli anni CP_1 scolastici indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi su valori minimi (ex dm 147/22), avuto riguardo al valore della controversia, e posto l'accoglimento delle eccezioni di parte convenuta e alla serialità della materia del contendere, possono essere compensate in ragione della metà, con condanna del convenuto al pagamento della restante metà. CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato nella causa iscritta al n. 264/2025: a)dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025 e condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1 consentirne il godimento;
b) rigetta nel resto il ricorso;
d) compensa per metà le spese di lite e condanna il Controparte_1 a rifondere a parte ricorrente la restante metà delle spese del giudizio, liquidate per la frazione in euro 500,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi. RN, il 15 giugno 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di RN in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 264/2025, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Spanò, Parte_1 elettivamente domiciliata Trapani nella Via XXX Gennaio, 94; ricorrente
E
Controparte_1
anche nella sua
[...] articolazione territoriale Controparte_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dell'Ufficio Scolastico A.T. di Controparte_3
RN ( , ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio C.F._1
Scolastico Regionale per l'Umbria – Ambito Territoriale per la Provincia di
RN – Ufficio IV - Via Saffi, 4 – 05100 CP_2 Resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025, premesso di Parte_1 essere dipendente del come docente, ma in Controparte_1 forza di contratti a tempo determinato;
deduceva, in particolare, che è in servizio, dal 16/09/2024 al 30/06/2025, a seguito di assegnazione supplenza fino al termine delle attività didattiche, per un posto normale, con orario settimanale di 5 ore, presso l'Ist Prof Industria e Artigianato - Ipia - Casa Circondariale - Corso Serale Orvieto (TRRI002023) e che, nello stesso anno scolastico, dal 13/01/2025 al 01/03/2025, era stata assegnata in supplenza breve e saltuaria presso la Scuola Primo Grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) per 10 ore settimanali. Assumeva di aver prestato servizio per gli anni scolastici A.S. 2021/2022: contratto dal 10/01/2022 al 26/04/2022 per l'assegnazione supplenza breve e saltuaria presso Scuola Primo Grado - RN "P. Manassei" - RN (TRMM809023) - 10 ore settimanali;
dal 10/01/2022 al 09/06/2022 assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola Primo Grado - RN "P. Manassei" - RN (TRMM809023) - 6 ore settimanali;
contratto dal 27/04/2022 al 09/06/2022, assegnazione supplenza breve presso Scuola Primo Grado - RN "P. Manassei" - RN (TRMM809023) - 10 ore settimanali;
contratto dal 10/06/2022 al 28/06/2022, assegnazione supplenza breve presso Scuola Primo Grado - RN "P. Manassei" - RN (TRMM809023) - 10 ore settimanali;
contratto dal 10/06/2022 al 11/06/2022, assegnazione supplenza breve e saltuaria presso Scuola Primo Grado - RN "P. Manassei" - RN (TRMM809023) - 6 ore settimanali;
A.S. 2022/2023: con contratto dal 10/11/2022 al 10/11/2022, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado RN "L. da Vinci e O. Nucula" - RN (TRMM045005) 14 ore settimanali;
contratto dall' 11/11/2022 al 19/11/2022, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado - "L. da Vinci e O. Nucula" - (TRMM045005) 14 CP_2 CP_2 ore settimanali;
contratto dal 29/11/2022 al 02/12/2022, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado - "L. da Vinci e O. CP_2
Nucula" - (TRMM045005) Completo ore settimanali;
contratto dal CP_2 03/12/2022 al 07/12/2022, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado - "L. da Vinci e O. Nucula" - (TRMM045005) CP_2 CP_2 Completo ore settimanali;
contratto dal 10/01/2023 al 13/01/2023, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado - AM "A. Vera" - AM (TRMM02200C) - Completo ore settimanali;
contratto dal 14/02/2023 al 18/02/2023, assegnazione supplenza breve e saltuaria Scuola primo grado - NI "Umberto I" - NI (TRMM82103P) - Completo ore settimanali;
A.S. 2023/2024: con contratto dal 14/09/2023 al 21/10/2023, assegnazione supplenza docente per sostituzione di personale in congedo di maternità o paternità, Scuola primo grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali;
contratto dal 17/10/2023 al
21/12/2023, assegnazione supplenza breve e saltuaria, Scuola primo grado "P. Manassei" - (TRMM809023) - 12 ore settimanali;
contratto CP_2 CP_2 dal 22/10/2023 al 21/12/2023, assegnazione supplenza per sostituzione di personale in congedo di maternità o paternità, Scuola primo grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali;
contratto dal
22/12/2023 al 21/03/2024, assegnazione supplenza per sostituzione di personale in congedo di maternità o paternità, Scuola primo grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali;
contratto dal 22/03/2024 al 21/04/2024, assegnazione supplenza breve e saltuaria, Scuola primo grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali;
contratto dal 22/04/2024 al 21/05/2024, assegnazione supplenza breve e saltuaria, Scuola primo grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali;
contratto dal 22/05/2024 al 07/06/2024, assegnazione supplenza breve e saltuaria, Scuola Primo Grado - RN "Campomaggiore" RN (TRMM81801R) - 6 ore settimanali. Deduceva che, sebbene avesse svolto le medesime, identiche mansioni attribuite al personale assunto a tempo indeterminato, ciò non ha impedito l'esclusione dal beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (nel combinato disposto coi D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016), beneficio finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (così detta: Carta Elettronica del Docente). Deduceva che tale esclusione è discriminatoria e in contrasto con i principi giuridici di matrice euro unitaria di cui all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999. Chiedeva, pertanto, “- preliminarmente, eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per il tramite della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - conseguentemente condannare il , in Controparte_1 persona del al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_4 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, quindi, ad accreditare al ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 2.000,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 105 n. 107", oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nel caso in cui al momento della pronuncia giudiziale il ricorrente sarà fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare parte resistente al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 2.000,00 che gli sarebbe spettato per la Carta docente o ad un importo da liquidarsi equitativamente nella misura ritenuta più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto entro il massimo costituito dal valore della Carta per ogni anno richiesto, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
- con condanna di spese, competenze ed onorari aumentati del 33% per la manifesta fondatezza delle ragioni della difesa e del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis, come da nota spese calcolata ai medi o, in subordine ai minimi, comunque, inderogabili, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Cont Il , in persona del Ministro pro tempore, nel costituirsi in giudizio, deduceva di non opporsi all'accoglimento del ricorso quanto all'anno scolastico 2021/2022. Mentre chiedeva il rigetto del ricorso quanto alle ulteriori annualità richieste atteso che,quanto all'a.s. 2022/23, le supplenze che si sono susseguite sono state brevi e saltuarie dal 10/11/22 al 7/12/2022, dal 10/1/23 al 13/1/23 e dal 14/2/23 al 18/2/23 e per l'a.s. 2023/24 le supplenze che si sono susseguite, fatta salva per una breve finestra dal 17/10 al 21/12, hanno tutte un orario a 6 ore settimanali, e come tale non idoneo al raggiungimento della soglia del 50% dell'orario settimanale.
All'udienza del 14 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunicare alla domanda quanto all'annulità 2022/2023 e insisteva nell'accoglimento el ricorso quanto al resto La causa, di natura documentale, sul deposito di note autorizzate viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto con i limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Appare utile richiamare la normativa in materia. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 all'art. 2 prevede che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato stabilito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, e anche sebbene non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
Deduce la difesa di parte ricorrente che la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Sul punto sono di recente intervenuti sia il Consiglio di Stato che la CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022. Il Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Si legge nella richiamata sentenza come «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.». Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale» (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022). Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo» (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022). Il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario, prevedendo, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”.
La CGUE con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamentodeterminato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili ….”.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_1 La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In definitiva la natura temporanea del rapporto non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente che spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Inoltre, la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può essere esclusa nemmeno «per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscereintegralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche»
[cfr. Cass., n. 31149/2019]. È poi intervenuto il D.L. n. 69/2023 pubblicato il 13.06.2023 (cd Sa. infrazioni) che, all'art. 15, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari, sia pure per il solo anno scolastico 2023 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31 agosto e non anche per coloro che hanno avuto l'incarico fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno. Anche la Suprema Corte di cassazione, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti. Infine, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. CP_1
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) condanna di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso di specie appare evidente che si tratta di incarichi con durata di oltre 180 giorni ovvero fino al 31 agosto o al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docente”; che per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, parte ricorrente è “interna” al sistema delle docenze scolastiche risultando in servizio alla data di proposizione dell'azione giudiziaria. Deve, dunque, dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico in questa sede con conseguente condanna del all'attribuzione in proprio favore della c.d. Carta docente secondo CP_1 il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025.
Quanto all'annualità 2022/23, va dichiarata cessata la materia del contendere attesa la rinuncia alla domanda svolta dal procuratore della ricorrente a seguito della costituzione della convenuta.
Quanto aa.ss. 2023/2024, emerge dallo stato matricolare in atti che la ricorrente ha prestato servizio con spezzone orario di sole 6h/18. Il beneficio non può essere riconosciuto per le supplenze con servizio inferiore al 50% dell'orario settimanale completo. Sul punto questo giudice intende aderire, condividendone le motivazioni, alla sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 65/24 che ha affermato che
“In nessuno dei due anni, dunque, la supplenza raggiungeva la soglia minima del 50%, obbligatoria per il contratto part time di un docente con contratto a tempo indeterminato. Di conseguenza, l'esclusione dell'appellato dal beneficio della carta del docente per quegli anni scolastici non determinava un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai docenti di ruolo. Ne discende che, con riferimento ai due anni considerati, la domanda era infondata, non essendosi verificata alcuna discriminazione a danno del ricorrente per la temporaneità dei suoi rapporti di lavoro”.
Considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico in questa sede per gli a.s. 2021/2022 e 2024/2025 con conseguente condanna del CP_1 all'attribuzione in proprio favore della c.d. Carta docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (2 annualità pari ad euro 1000,00). Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, infatti, è pacifica e documentalmente provata la circostanza che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, quale docente di scuola secondaria, per gli anni CP_1 scolastici indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi su valori minimi (ex dm 147/22), avuto riguardo al valore della controversia, e posto l'accoglimento delle eccezioni di parte convenuta e alla serialità della materia del contendere, possono essere compensate in ragione della metà, con condanna del convenuto al pagamento della restante metà. CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato nella causa iscritta al n. 264/2025: a)dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025 e condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1 consentirne il godimento;
b) rigetta nel resto il ricorso;
d) compensa per metà le spese di lite e condanna il Controparte_1 a rifondere a parte ricorrente la restante metà delle spese del giudizio, liquidate per la frazione in euro 500,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi. RN, il 15 giugno 2025
Il giudice Michela Francorsi