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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 26/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 26/2021, promossa da
, nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 residente C.F.: , elettivamente domiciliato in Palermo nella via Mariano C.F._1
Stabile n. 172, presso lo studio dell'avv. Iolanda Assenza che lo rapp resenta e lo difende giusto mandato versato in atti attore contro
P. IVA. con sede in Verona Controparte_1 P.IVA_1
Lungadige Cangrande n. 16, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Agrigento, Via
Pietro Nenni n. 85, presso lo studio dell'avv. Sabina Schifano, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura versata in atti
convenuta
Nonché nei confronti di
, nato il [...], a [...] e residente in [...]di Belice, CP
Via duomo n. 8, C.F.: , elettivamente domiciliato in Santa Margherita di C.F._2
Belice Via De Amicis n. 5 presso lo studio dell'avv. Francesco Di Giovanna dal quale è rappresentato e assistito giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente procedimento.
convenuto
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/5/2024, le parti concludevano come da separato verbale, al quale si rinvia riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9/9/2020, evocava in giudizio Parte_1 [...]
e la società rappresentando al Tribunale: CP Controparte_1
- che in data 10/5/2019, alle ore 19:00 circa, in Santa Margherita di Belice, veniva investito 1 volontariamente dall'autovettura modello Toyota Rav 4 targata CS000AE, condotta da
[...]
mentre in qualità di pedone stava regolarmente attraversando la Via Contrada CP
Catena;
- che a seguito dell'urto riportava gravi lesioni e veniva trasportato dai mezzi del 118 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sciacca, ove veniva diagnosticato un politrauma con prognosi di 30 giorni.
- Che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Santa Margherita di Belice;
- Che con sentenza n. 76/2019, il GIP di Sciacca dichiarava l'odierno convenuto
[...] colpevole per il reato di cui agli artt. 582 e 583 n.1 c.p.; CP
- che si rivolgeva alla per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in dipendenza CP_1 del sinistro in oggetto, a fronte del quale la compagnia assicuratr ice offriva la somma di €
54.000,00 di cui € 5.000,00 per spese e competenze che venivano accettati dall'odierno attore a titolo di acconto.
- Che, invero, a seguito dell'investimento aveva riportato un danno biologico del 42% e che per tale ragione aveva diritto ad un risarcimento più alto.
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto, in ragione della perizia di parte, l'odierno attore formulava al Tribunale le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale, nel merito ritenere responsabile del sinistro per cui è causa il sig. conducente del veicolo Toyota Rav CP
4 targata CS000AE, dichiarare normativamente obbligati al risarcimento dei danni, in solido tra loro, la in persona del legale rappresentante pro -tempore, e il sig. Controparte_1 [...]
conseguentemente, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento in favore CP del sig. per le lesioni riportate e le spese sostenute, della Parte_1 complessiva somma di Euro 302.536,00 al netto di quant o già pagato dalla compagnia convenuta,
o alla diversa somma che si riterrà opportuna in conseguenza delle risultanze dell'espletanda CTU medico legale ovvero del grado di corresponsabilità accertata;
condannare infine i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso
l'onorario.”.
Con la successiva memoria ex art 183 comma 1 c.p.c., l'odierno attore parzialmente modificava le proprie conclusioni chiedendo che volesse il Tribunale di Sciacca: “accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro a titolo di dolo del conducente e proprietario dell'autovettura Toyota Rav 4 targata CS000AE, Sig. abate Giuseppe, con conseguente riconoscimento del diritto del sig. ad ottenere l'integrale ristoro del Parte_1 danno patito in seguito al sinistro occorsogli in data 10.5.2019 in Sa nta Margherita di Belice;
dire
e dichiarare obbligati al risarcimento dei danni in solido tra loro, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore ed il Sig. nella qualità di CP
2 conducente e proprietario dell'autovettura e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento in favore del d el danno patito, nell'importo Parte_1
– dedotto quanto già erogato in via stragiudiziale – da determinarsi in misura non inferiore al 50% di IP, all'esito dell'espletanda CTP, del danno patito a titolo di danno patrimoniale perdita di chance e non patrimoniale composto dalle voci descrittive di danno biologico e danno morale e danno postraumatico da stress, oltre al rimborso di tutte le spese future e di quelle già sostenute anche per l'introduzione del presente giudizio ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
dire e dichiarare in ogni caso il diritto del sig. al Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale (perdita di chance) e non patrimonial e risarcibile (composto dalle voci descrittive di “danno biologico” e “danno morale” e “danno postraumatico da stress”), nella misura già chiesta nell'atto introduttivo - danno biologico del 42% calcolato in euro
356.536,00 - oltre il rimborso di tutte le spese future e di quelle già sostenute anche per
l'introduzione del presente giudizio ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivaluta te conseguentemente condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento in favore del Sig. del danno patito nell'importo calcolato in atto di citazione -danno Parte_1 biologico del 42% calcolato in euro 356.536,00 oltre il rimborso di tutte le spese future e di quelle già sostenute anche per l'introduzione del presente giudizio ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Condannare, infine, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione di esse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa del 17/5/2021, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 contestando sia l'an sia il quantum debeatur e chiedendo il rigetto della domanda, atteso che la somma ricevuta dalla compagnia Assicurativa fosse da considerarsi integralmente satisfattiva attese le conseguenze lesive accertate in capo al signor e del concorso di colpa del Parte_1 danneggiato nella causazione dell'evento.
La convenuta, infatti, evidenziava che la parte attrice si era volontariamente esposta alla situazione di rischio per avere provocato e minacciato il convenuto che lo aveva investito per CP sottrarsi ad un approccio aggressivo dello stesso: secondo quanto emerso in sede di giudizio penale, infatti, l'odierno attore aveva posto in essere un comportamento pericoloso nei confronti del conducente, costretto a fuggire dai luoghi seppur cagionando delle lesioni al , che prima Parte_1 saliva sul cofano dell'auto e poi tentava di entrare nell'auto minacciandolo con un coltello, fatti idonei a rappresentare una cooperazione colposa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo.
3 La compagnia assicurativa evidenziava di conseguenza che le somme già incassate dall'odierno attore fossero da considerarsi congrue e pienamente satisfattive atteso il concorso nella causazione del danno e che non spettasse alcuna personalizzazione massima del danno morale, atteso che questa non fosse un automatismo ma dovesse essere oggetto di prova, in mancanza della quale il danno morale andasse escluso come nel caso di specie.
Per tutte queste ragioni, la compagnia assicurativa concludeva chiedendo che volesse il Tribunale di Sciacca “ disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. Ritenere e dichiarare equa e ampiamente satisfattiva delle pretese attoree la somma corrisposta dalla Controparte_3
al signor di € 54.000,00 con assegno del
[...] Parte_1
19.5.2020; 2. Conseguentemente rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
3. In via subordinata, ove ritenuta la sussistenza di maggiori danni riconducibi li al sinistro de quo, ridurre il risarcimento della quota di responsabilità a carico dell'attore per la cooperazione colposa dello stesso nella causazione dell'evento dannoso, deducendo dal dovuto la somma di €
54.000,00 pagata con assegno del 19.5.2020, accettata in acconto, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data di pagamento e ciò al fine di rendere omogenee tutte le somme che concorrono a determinare il valore complessivo del danno civilistico;
condannare l'attore alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio o in via subordinata ritenerle compensate”.
Con comparsa depositata in data 1/6/2021, si costituiva in giudizio il quale CP deduceva in primo luogo che la condotta tenuta da , come emersa dalla sentenza versata Parte_1 in atti n. 76/2019 emessa dal Tribunale di Sciacca, sia stata da s ola causa sopravvenuta idonea a determinare l'evento, trattandosi di evento eccezionale, atipico ed imprevedibile. Per la ricostruzione operata da parte convenuta, dunque, il risarcimento già corrisposto dalla compagnia assicurativa era da considerarsi satisfattivo ai sensi dell'articolo 1227 c.c., tenuto conto della efficienza causale della condotta del danneggiato nella causazione dell'evento.
Parte convenuta, pertanto, concludeva chiedendo che volesse il Tribunale di Sciacca “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
ritenere e dichiarare equa e ampiamente satisfattiva delle pretese attoree la somma di € 54.000,00 corrisposta dalla società al sig. Controparte_1 conseguentemente rigettare la domanda attorea perché infondata in Parte_1 fatto e in diritto. In via subordinata, ove ritenuta la sussistenza di maggiori danni riconducibili al sinistro de quo, ridurre il risarcimento della quota di responsabilità a carico dell'attore per la cooperazione colposa dello stesso nella causazione dell'evento dannoso, deducendo dal dovuto la somma di € 54.000,00 pagata con assegno del 19.5.2020, accettata in acconto, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data di pagamento e ciò al fine di rendere omogenee tutte le somme che concorrono a determinare il valore del complessivo danno civilistico. Vinte le spese”.
La causa, istruita con l'espletamento di una consulenza medico legale e la relativa nomina, del Dott.
è stata, dopo alcuni rinvii disposti per l'interve nuto trasferimento del giudice Persona_1
4 titolare, rinviata all'udienza del 15/5/2024, per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, deve esaminarsi l'eccezione sollevata dalle parti convenute in ordine alla inammissibilità della memoria ex art 183 n. 2 c.p.c. depositata da parte attrice in data 6/9/2021, con la quale avrebbe introdotto temi nuovi ovvero la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale anche in termini di mancato guadagno per asserita perdita economica e nuove domande risarcitorie.
Invero, l'articolo 183 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile al caso che ci occu pa prevedeva al sesto comma la possibilità di depositare una prima memoria, contenente le sole precisazioni e modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, ed una seconda memoria per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali.
Ciò premesso, deve ritenersi che la memoria n. 2 ex art 183 sesto comma c.p.c. depositata da parte attrice vada considerata inammissibile nella parte in cui contiene modifiche o domande nuove, rispetto a quanto specificato e già modificato con la memoria n. 1 ex art 183 c.p.c..
Ciò premesso, occorre preliminarmente indagare la sussistenza dell'an della responsabilità in capo alle parti convenute per il sinistro occorso all'odierno attore.
Orbene, sotto tale primo profilo, dall'attività istruttoria compiuta e da quanto emerso dagli atti del procedimento penale svoltosi a carico del sig. emerge che la causazione del sinistro CP occorso in data 10/5/2019 alle ore 18:30 al signor sia da attribuire in Parte_1 via esclusiva alla condotta tenuta dall'Abate che, alla guida della propria vettura Tojota Rav 4 targata CS000AE, investiva il , dapprima caricandolo su l cofano anteriore della vettura Parte_1
e, una volta caduto a terra, travolgendolo con le ruote della macchina, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.
A parere di questo decidente, infatti, per le ragioni che di seguito verranno esplicitate, deve escludersi una corresponsabilità in capo all'odierno attore, nella causazione del sinistro occorso, ai sensi dell'articolo 1227 c.c.
Il principale oggetto controverso del presente procedimento, infatti, in termini di an debeatur, concerne la ricostruzione della dinamica del sinistro, in particolar modo in ordine al concorso della condotta del danneggiato nella sua causazione. Contr Invero, la dinamica dei fatti emerge come ricostruita dalla dal verbale di arresto in flagranza, dal verbale di accertamento sui luoghi, dal verbale di sequestro dell'autovettura e dai verbali delle sommarie informazioni assunte nonché dalla sentenza n. 76/2019 emessa dal GIP del Tribunale di
5 Sciacca in data 11/10/2019 di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo
444 c.p.c.
Giova, a tal proposito specificare sin da adesso che la sentenza di patteggia mento pur non avendo efficacia di giudicato né determinando una inversione dell'onere della prova nel giudizio civile successivo per il risarcimento del danno, costituisce u n indizio utilizzabile dal giudice civile, insieme ad altri, al fine della ricostruzione della dinamica dei fatti. Non è revocabile in dubbio, infatti, che la sentenza di patteggiamento, pronunciata all'esito di valutazioni compiute dal giudice penale rebus sic stantibus non può essere equiparata ad una sentenza ordinaria di condanna, adottata all'esito del dibattimento.
Tuttavia, quanto ricostruito dalla sentenza penale di patteggiamento, pur non costituendo un accertamento vincolante in ordine alla sussistenza dei fatti ascritti in capo all'imputato, vale comunque come fatto storico e può costituire un indizio che, ove sia accompagnato da altri elementi ai sensi dell'articolo 2729 c.c., può ben acquisire efficacia probatoria e fondare una pronuncia di condanna (cfr. Corte di Cassazione 20170/2018).
Non è controverso né contestato tra le parti che il sinistro si sia verificato in Santa Margherita di
Belice in data 10/5/2019 alle ore 19:00 circa, presso la via Contrada Catena: in siffatte circostanze di luogo e di tempo, alla guida della sua autovettura Toyota Rav 4, investiva e CP travolgeva il sig. quale pedone. Parte_1
Dalla CNR redatta dalla Legione Carabinieri Sicilia, della St azione di Santa Margherita di Belice, si evince che, per come riferito da e presenti al momento Parte_2 Persona_2 dei fatti, “ partiva con la sua vettura accelerando e investiva il figlio ( CP [...]
che cadeva dapprima sul cofano anteriore e poi veniva nuovamente investito Parte_1 dall'autovettura di che travolgeva il suo corpo con le ruote anteriori e posteriori CP per poi dileguarsi senza prestare soccorso”. I Carabinieri riferivano inoltre che lo stesso
[...] si recava presso la caserma per sporgere denuncia per minaccia contro lo stesso CP
, riferendo infatti che mentre si trovava alla guida della propria autovettura no tava, in Parte_1
Contrada Catena, la presenza di un ragazzo in mezzo alla strada che brandiva un coltello in man o, che gli si avvicinava con fare minaccioso e che, spaventato, accelerava con la sua macchina per allontanarsi dal luogo e, facendo una manovra repentina, investiva il ragazzo.
Tale ricostruzione, tuttavia, non è stata corroborata da altri elementi probatori, atteso che sui luoghi né tra gli effetti personali del è stato rinvenuto alcun coltello. Parte_1
Dal verbale di sommarie informazioni rese dal padre della persona offesa, , Parte_2 in data 10/5/2019, è dato leggere che “ mio figlio nonostante i miei tentativi di fermarlo scendeva dalla mia autovettura, mentre il ragazzo ( si rimetteva di nuovo nel veicolo. Mio CP figlio a quel punto si posizionava a circa due metri dal veicolo condotto dal ragazzo…….il ragazzo, sentendo queste affermazioni, ha accelerato di colpo ed ha investito violentemente mio figlio
6 frontalmente. Mio figlio dopo essere stato investito dal ragazzo, a seguito della botta, è caduto col busto sul cofano anteriore della macchina condotta dal ragazzo e che però non fermava la sua corsa. Infatti mio figlio dopo essere caduto sul cofano anteriore, veniva praticamente investito ulteriormente andando a finire di sotto e venendo calpestato sia dalle ruote anteriori che da quelle posteriori, dopo essere passato praticamente sopra a mio figlio, il ragazzo non si fermava e scappava via.”.
Tali circostanze venivano altresì confermate dalla signora presente Per_2 Controparte_5 al momento dei fatti, che sentita dai Carabinieri a sommarie informazioni in data 10/5/2019, dichiarava che “il ragazzo senza preavviso partiva con la sua vettura a forte velocità accelerava e investiva che cadeva sul cofano anteriore. L'autovettura dopo essersi fermata un atto e Pt_1 era caduto per terra, ripartiva investendo sia con le ruote anteriori che con quelle Pt_1 Pt_1 posteriori per poi scappare via senza dare soccorso.”
Dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, infine, si evince che “ la qualificazione giuridica dei fatti appare corretta, trattandosi di investimento con l 'autovettura che per le modalità e le circostanze tutte del fatto, non può essere ricondotto ad un intento oggettivamente omicidiario. Dalle risultanze disponibili si desume che il sia stato Parte_1 investito in condizioni di ebbrezza alcolica, dopo un precedente diverbio intercorso all 'interno di un esercizio commerciale che lo vedeva brandire un coltello. ….. l'odierno imputato abbia investito il per sottrarsi ad un approccio aggressivo da parte del medesimo che lo v oleva far Parte_1 scendere dal mezzo, caricandolo prima sul cofano della propria autovettura per poi passargli sopra con le ruote nell'allontanarsi dai luoghi. Trattasi di condotta che rende apprezzabile in modo oggettivo un dolo lesivo…essendo passato l'agente con il mezzo sulla persona offesa per proseguire nell'allontanamento precipitoso dai luoghi.”.
Così ricostruiti i fatti, appare controversa l'incidenza causale della condotta tenuta dal danneggiato nella causazione del fatto di danno.
Le parti convenute, infatti, hanno dedotto che parte attrice si sarebbe volontariamente esposta alla situazione di rischio, ponendo in essere un comportamento pericoloso nei confronti del conducente del veicolo, minacciandolo con un coltello, costr ingendolo per tali motivi ad allontanarsi velocemente dai luoghi, condotte che seppur non escludano una responsabilità del convenuto, quanto meno manifestano una cooperazione colposa del danneggiato, che avrebbe posto in essere una condotta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Giova premettere che è circostanza pacifica tra le parti che il sig. si trovasse a piedi al Parte_1 momento del sinistro occorso, e che per tale ragione può dunque essere qualificato come pedone.
Orbene, il primo comma dell'articolo 2054 cc. dispone che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: il legislatore dunque pone in capo al conducente del veicolo, in
7 caso di investimento di un pedone, una presunzione di respo nsabilità superabile solo dimostrando di aver posto in essere tutte le condotte esigibili al fine di evitare il danno. (cfr. Corte di Appello di Palermo sentenza n, 248/2022 secondo cui “ la presunzione a carico del conducente del veicolo può essere vinta solo con la prova a suo carico di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”).
La giurisprudenza di legittimità afferma in maniera unanime che tuttavia tale presunzione di colpevolezza del conducente di cui all'articolo 2054 c.c. trovi un contemperamento nel disposto dell'articolo 1227 c.c., al fine di valutare, infatti, se vi sia stato un comportamento censurabile d ella medesima vittima che comporti una concausa nella verificazione del danno. (cfr. Corte di
Cassazione n. 2433/2024, Sezione III, in ragione della quale “ in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale in capo di investimento di un pedone la lettura combinata dell'articolo 2054 c.c. e dell'articolo 1227 c.c. esige dal Giudice del merito uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”; Corte di Cassazione 842/2020 secondo cui “ la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e sulla pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, ed integra un giudizio di fatto che, come tale si sottrae al sindacato di legittimità”; Corte di Appello di Palermo n. 1498/2023, secondo cui a i sensi dell'articolo 2054 c.c. la presunzione di colpa in capo al conducente non cont rasta con il principio della responsabilità per fatto illecito e quindi la condotta del pedone investito va valutata ai fini del concorso di cui all'articolo 1227 c.c.; Cfr. Corte di Cassazione 24204/2014 e 6168/2009).
Nel caso di specie, dunque, occorre indagare il profilo causale riferibile al pedone,
[...]
e quindi verificare se e in che grado questi abbia contribuito con la sua condotta Parte_1 alla causazione dell'evento.
Sotto un primo profilo, di cui all'articolo 2054 c.c., il conducente del veicolo, ovvero
[...] non ha fornito la prova di aver posto in essere tutte le condotte possibili per evitare il CP fatto dannoso: al contrario, quanto emerso nell'ambito del procedimento penale a suo carico, ed in particolare dai verbali di sommarie informazioni rese dalle persone presenti sul posto e dalla stessa relazione CNR dei Carabinieri, inducono questo Giudice a ritenere che abbia CP investito , non potendosi non accorgere di averlo fatto e potendo invece, eventualmente Parte_1 sottrarsi alla situazione di pericolo paventata (la minaccia con un coltello) facendo inversione di marcia e non travolgendo controparte.
Per altro verso, non assume rilievo – sotto il profilo causale – la dedotta e asserita minaccia e provocazione subita ad opera della persona danneggiata in danno del danneggiante.
8 È, infatti, costante la giurisprudenza di legittimità nel ritene re che in tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l'articolo 1227 c.c. concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato non è applicabile nel caso di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa costituisce autonoma causa del danno, non potendosi ritenere che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione espr ime una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale.
Questo Tribunale, dunque, ritiene, coerentemente con tali principi, che la condotta eventualmente provocatoria riferita dai convenuti posta in essere dal non possa assumere rilevanza ed Parte_1 efficienza causale, in relazione al fatto dannoso verificato si.
Escluso tale profilo, deve indagarsi se il danneggiato abbia posto in essere una qualche condotta imprudente di altra natura: è onere del danneggiante – che deve vincere la presunzione di colpa sullo stesso gravante – provare che l'evento si è verificato per colpa imprevedibile ed inevitabile del danneggiante.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, non è dato evincere quale condotta imprevedibile ed inevitabile, tale da elidere o attenuare il nesso causale abbia posto in essere il soggetto danneggiato, posto che il soggetto danneggiante ben avrebbe potuto evitare di investire il pedone.
Per tali ragioni, deve ritenersi accertato l'an della responsabilità in capo ad in CP solido con la escludendo ipotesi di responsabilità concorrente del Controparte_3 danneggiato nel sinistro occorso e che la condotta del sia causa sopravvenuta da sola Parte_1 idonea a causare l'evento o un fatto eccezionale atipico non previsto né prevedibile.
Venendo, così, al quantum della prestazione risarcitoria dovuta, parte attrice ha domandato il ristoro di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, anche sotto la voce del danno morale e di deficit in termini di peggioramento del tono dell'umore.
Orbene, in ordine al ristoro questo deve comprendere innanzitutto il danno alla salute sofferto dal
, così come accertato dal nominato CTU, in punto di obiettiva sussistenza ed eziologica Parte_1 riconducibilità al trauma subito.
Il CTU nominato, dott. con ragionamento che questo Giudice ritiene di dover condividere, Per_1 ha concluso che “il signor a seguito del sinistro in oggetto ha riportato un trauma Parte_1 toracico con fratture costali dalla II alla IX costa di DX, pneumotorace, contusione polmonare.
Inoltre, ha riportato una frattura dei processi traversi da L1 a L5 a dx e di L2 L3 a sx. Inoltre ha riportato una frattura della ala sacrale e della branca ileo e ischio pubica sx. a seguito delle lesioni venne trasportato presso l'ospedale di Sciacca e da li trasferito al trauma center di Palermo dove veniva ricoverato presso la rianimazione e quindi in medicina interna semi intensiva. Dimesso il
31/5/2019. Dopo la dimissione rimaneva a riposo completo fino al 17.9.2019 quando concesso carico con stampelle. “
9 Il CTU ha quantificato il periodo di IT come segue: ITA giorni 40, ITP al 75% giorni 20; ITP al
50% giorni 20 e ITP 25% a giorni 20.
Il dott. ha inoltre accertato che “gli esiti delle fratture costali e della contusione polmonare Per_1
e del PNX che causano una dolenzia alla digitopressione e agli a tti profondi del respiro. Tali esiti devono essere quantificati in misura pari al 10% comprensivo del danno sia osseo che parenchimale. Gli esiti delle fratture dei processi trasversi lombare che causano una dolenzia alla digitopressione ed una limitazione della capacità di flessione del tronco sul bacino, valutabili in misura pari al 6%. Gli esiti della frattura della ala sacrale sx, con dolenzia della regione sacrale
e limitazione della mobilità delle anche, valutabili complessivamente in misura pari al 4%. Gli esiti della frattura delle branche ilio e ischiopubica di sx con conseguente dolenzia alla digitopressione sulla regione pubica, sulla regione della spina iliaca ant erior superiore e valutabile in misura pari al 5%. La valutazione complessiva del danno è pari al 24%.”.
Per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale come sopra riconosciuto, questo Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia. In particolare, per la liquidazione del danno alla salute biologico, il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una vocazione nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità ( cfr. Corte di Cassazione
14402/2011 e 12408/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008, muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della comp onente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesi one patita, al grado della menomazione permanente alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, quindi, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che rappresenta pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza – danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale – patite dal danneggiato, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale, nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento
10 personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
In accordo con l'indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità all 'indomani delle pronunce di San Martino, va ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059
c.c. deve essere considerata non già occasione di incremento generalizzato delle poste di danno e non come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, quest 'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso, nonché dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purchè costituenti pur sempre conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto a carattere non patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione n. 6378/2023) ha ritenuto costantemente che “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto pe culiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”. La liquidazione del danno, infatti, da un lato deve garantire uniformità di trattamento e parità di conseguenze ma dall'altro lato deve garantire che di eventuali peculiarità del caso concreto si tenga conto nella monetizzazione del risarcimento.
Affinchè il danneggiato veda il proprio risarcimento personalizzato, è necessario che egli alleghi e dimostri quale fosse effettivamente il concreto tipo di vita condotto prima del sinistro e come questo modo di vivere si sia modificato per effetto dei postumi del fatto di danno.
Sul piano dell'allegazione è necessario che il danneggiato descriva quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito e sul piano della prova è necessario dimostrare la perdita causata dalle lesioni.
Orbene, tenuto conto di quanto allegato dalla parte attrice, questo Giudice ritiene che non ricorrano i presupposti per una personalizzazione del danno, atteso che non pare a questo decidente che la persona danneggiata abbia soddisfatto sotto tale profilo il proprio onere probatorio. Oltretutto, all'esito del giudizio, non è stato provato che la allegata e asserita sindrome depressiva, di cui il avrebbe sofferto a causa del sinistro, sia eziologicamente collegata allo stesso, atteso Parte_1 che dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte attrice emerge che uno stato depressivo fosse già preesistente al sinistro stesso.
Dunque, tenuto conto dell'età della parte lesa – 38 anni all'epoca del fatto, del grado di invalidità permanente (24%) accertato dal CTU e del valore base per punto di danno biologico puro (€ 173,00), appare equo liquidare all'attore la somma di € 129.552,00, seppur con le precisazioni che seguono.
Gli importi in questione, infatti, in quanto calcolati ai valori attuali, andranno prima devalutati al tempo di rispettiva insorgenza – 10/5/2019 nel caso di specie – per poi procedere alla applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate. Infatti, i superiori importi, espressi in
11 valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito, va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente ossia con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione, è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono invero a due funzioni diverse mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione, tali interessi compensativi vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un 'unica soluzione alla data della sentenza ma sulla somma capitale via via rivalutata, come determinata nel giorno della insorgenza del credito, conformemente all'insegnamento espresso nella pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 1712/1995.
La somma da liquidarsi prima devalutata e poi rivalutata ammonta ad € 129.550,00.
Prima di effettuare il relativo conteggio complessivo occorre tuttavia considerare che nel mese di maggio 2020, la ha corrisposto all'attore la somma di € 54.000,00 quale Controparte_1 acconto sul maggior credito risarcitorio.
Circa le modalità con le quali scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha suggerito due modalità alternative: una consiste nel rendere omogeni il credito risarcitorio e l 'acconto devalutando entrambi alla data dell'illecito e poi rivalutandola alla data della liquidazione;
la seconda coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne di scosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi;
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto riva lutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione.
Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interesse pari a quello legale sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato fino al pagamento del primo acconto e successivamente sulla somma pari alla differenza tra quest'ultimo importo e l'acconto percepito.
Applicando, dunque, tali criteri da ultimo indicati, la somma residua complessivamente dovuta a a titolo di danno non patrimoniale è di € 83.316,28 di cui € 7.764,28 Parte_1
12 per interessi (€ 717,86 sul totale della sorte capitale fino al momento del pagamento dell'acconto ed € 7.046,42 a titolo di interessi sul capitale residuo fino al momento della decisione su un totale di € 129.550,00 per sorte capitale, cui va sottratta la somma di € 54.000,00 percepita a titolo di acconto dalla compagnia assicuratrice).
In ordine al danno patrimoniale, in particolare alle spese mediche, deve ritenersi che spetti alla parte danneggiata il ristoro del danno patrimoniale sub specie di danno emergente costituito dalle spese mediche documentate, limitatamente a quelle prodotte per € 320,00.
In ordine, invece, alla asserita perdita da chance lavorativa , l'attore ha sostenuto di non aver potuto più esercitare la propria attività lavorativa di manovale edile e ha formulato dunque una domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance lavorativa.
Va premesso che chi giudica condivide il ragionamento della Corte di legittimità secondo il quale la perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e la perdita della stessa costituisce una lesione attuale all'integrità del patrimonio, risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o dell'illecito del danneggiante;
si ha dunque lesione della chance ogni volta in cui la condotta colpevole dell'autore dell'illecito abbia influito in termini negativi sulla possibilità di conseguire un vantaggio finale.
Sul danneggiato che domandi il risarcimento di tal sorta di danno, grava dunque la prova del nesso causale tra le lesioni e la perdita dell'opportunità favorevole e della ragionevole probabilità di verificazione della chance.
Ebbene, nel caso di specie non può dirsi che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, limitandosi invero ad allegare l'impossibilità di proseguire nello svolgimento della pro pria attività lavorativa ma non dimostrando né di svolgerla ancora al momento del sinistro (atteso che la documentazione versata in atti riguarderebbe un periodo sino al 2015 e poi al 2018) né quanto effettivamente guadagnasse al momento della verificazione della lesione.
Inoltre, neanche le relazioni mediche di parte prodotte da parte attrice hanno inteso evidenziare né un'incapacità lavorativa generica né un'incapacità lavorativa specifica.
Per tali ragioni, sotto tale profilo, l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori previsti dal D.M. 55/2014, ridotti in ragione delle questioni giuridiche trattate e dell'attività effettivamente svolta. Le spese per l'espletata CTU liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti convenute in solido.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: in accoglimento della domanda spiegata da condanna la società Parte_1
13 e in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 CP [...] della somma di 84.136,28 di cui € 820,00 per spese mediche e di ctp ed € 83.316,28 Parte_1 quale sorte capitale e interessi, al netto dell'acconto già corrisposto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito dalla oltre interessi legali dalla decisione fino al Controparte_1 soddisfo;
condanna la e in solido tra di loro, alla refusione Controparte_1 CP delle spese di lite in favore di l'importo di € 7.500,00 per compensi Parte_1 oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge ed € 543,00 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra di loro le spese occorse per l'espletata
CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Sciacca, il 3/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 19 3, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 26/2021, promossa da
, nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 residente C.F.: , elettivamente domiciliato in Palermo nella via Mariano C.F._1
Stabile n. 172, presso lo studio dell'avv. Iolanda Assenza che lo rapp resenta e lo difende giusto mandato versato in atti attore contro
P. IVA. con sede in Verona Controparte_1 P.IVA_1
Lungadige Cangrande n. 16, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Agrigento, Via
Pietro Nenni n. 85, presso lo studio dell'avv. Sabina Schifano, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura versata in atti
convenuta
Nonché nei confronti di
, nato il [...], a [...] e residente in [...]di Belice, CP
Via duomo n. 8, C.F.: , elettivamente domiciliato in Santa Margherita di C.F._2
Belice Via De Amicis n. 5 presso lo studio dell'avv. Francesco Di Giovanna dal quale è rappresentato e assistito giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente procedimento.
convenuto
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/5/2024, le parti concludevano come da separato verbale, al quale si rinvia riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9/9/2020, evocava in giudizio Parte_1 [...]
e la società rappresentando al Tribunale: CP Controparte_1
- che in data 10/5/2019, alle ore 19:00 circa, in Santa Margherita di Belice, veniva investito 1 volontariamente dall'autovettura modello Toyota Rav 4 targata CS000AE, condotta da
[...]
mentre in qualità di pedone stava regolarmente attraversando la Via Contrada CP
Catena;
- che a seguito dell'urto riportava gravi lesioni e veniva trasportato dai mezzi del 118 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sciacca, ove veniva diagnosticato un politrauma con prognosi di 30 giorni.
- Che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Santa Margherita di Belice;
- Che con sentenza n. 76/2019, il GIP di Sciacca dichiarava l'odierno convenuto
[...] colpevole per il reato di cui agli artt. 582 e 583 n.1 c.p.; CP
- che si rivolgeva alla per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in dipendenza CP_1 del sinistro in oggetto, a fronte del quale la compagnia assicuratr ice offriva la somma di €
54.000,00 di cui € 5.000,00 per spese e competenze che venivano accettati dall'odierno attore a titolo di acconto.
- Che, invero, a seguito dell'investimento aveva riportato un danno biologico del 42% e che per tale ragione aveva diritto ad un risarcimento più alto.
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto, in ragione della perizia di parte, l'odierno attore formulava al Tribunale le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale, nel merito ritenere responsabile del sinistro per cui è causa il sig. conducente del veicolo Toyota Rav CP
4 targata CS000AE, dichiarare normativamente obbligati al risarcimento dei danni, in solido tra loro, la in persona del legale rappresentante pro -tempore, e il sig. Controparte_1 [...]
conseguentemente, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento in favore CP del sig. per le lesioni riportate e le spese sostenute, della Parte_1 complessiva somma di Euro 302.536,00 al netto di quant o già pagato dalla compagnia convenuta,
o alla diversa somma che si riterrà opportuna in conseguenza delle risultanze dell'espletanda CTU medico legale ovvero del grado di corresponsabilità accertata;
condannare infine i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso
l'onorario.”.
Con la successiva memoria ex art 183 comma 1 c.p.c., l'odierno attore parzialmente modificava le proprie conclusioni chiedendo che volesse il Tribunale di Sciacca: “accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro a titolo di dolo del conducente e proprietario dell'autovettura Toyota Rav 4 targata CS000AE, Sig. abate Giuseppe, con conseguente riconoscimento del diritto del sig. ad ottenere l'integrale ristoro del Parte_1 danno patito in seguito al sinistro occorsogli in data 10.5.2019 in Sa nta Margherita di Belice;
dire
e dichiarare obbligati al risarcimento dei danni in solido tra loro, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore ed il Sig. nella qualità di CP
2 conducente e proprietario dell'autovettura e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento in favore del d el danno patito, nell'importo Parte_1
– dedotto quanto già erogato in via stragiudiziale – da determinarsi in misura non inferiore al 50% di IP, all'esito dell'espletanda CTP, del danno patito a titolo di danno patrimoniale perdita di chance e non patrimoniale composto dalle voci descrittive di danno biologico e danno morale e danno postraumatico da stress, oltre al rimborso di tutte le spese future e di quelle già sostenute anche per l'introduzione del presente giudizio ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
dire e dichiarare in ogni caso il diritto del sig. al Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale (perdita di chance) e non patrimonial e risarcibile (composto dalle voci descrittive di “danno biologico” e “danno morale” e “danno postraumatico da stress”), nella misura già chiesta nell'atto introduttivo - danno biologico del 42% calcolato in euro
356.536,00 - oltre il rimborso di tutte le spese future e di quelle già sostenute anche per
l'introduzione del presente giudizio ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivaluta te conseguentemente condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento in favore del Sig. del danno patito nell'importo calcolato in atto di citazione -danno Parte_1 biologico del 42% calcolato in euro 356.536,00 oltre il rimborso di tutte le spese future e di quelle già sostenute anche per l'introduzione del presente giudizio ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Condannare, infine, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione di esse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa del 17/5/2021, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 contestando sia l'an sia il quantum debeatur e chiedendo il rigetto della domanda, atteso che la somma ricevuta dalla compagnia Assicurativa fosse da considerarsi integralmente satisfattiva attese le conseguenze lesive accertate in capo al signor e del concorso di colpa del Parte_1 danneggiato nella causazione dell'evento.
La convenuta, infatti, evidenziava che la parte attrice si era volontariamente esposta alla situazione di rischio per avere provocato e minacciato il convenuto che lo aveva investito per CP sottrarsi ad un approccio aggressivo dello stesso: secondo quanto emerso in sede di giudizio penale, infatti, l'odierno attore aveva posto in essere un comportamento pericoloso nei confronti del conducente, costretto a fuggire dai luoghi seppur cagionando delle lesioni al , che prima Parte_1 saliva sul cofano dell'auto e poi tentava di entrare nell'auto minacciandolo con un coltello, fatti idonei a rappresentare una cooperazione colposa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo.
3 La compagnia assicurativa evidenziava di conseguenza che le somme già incassate dall'odierno attore fossero da considerarsi congrue e pienamente satisfattive atteso il concorso nella causazione del danno e che non spettasse alcuna personalizzazione massima del danno morale, atteso che questa non fosse un automatismo ma dovesse essere oggetto di prova, in mancanza della quale il danno morale andasse escluso come nel caso di specie.
Per tutte queste ragioni, la compagnia assicurativa concludeva chiedendo che volesse il Tribunale di Sciacca “ disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. Ritenere e dichiarare equa e ampiamente satisfattiva delle pretese attoree la somma corrisposta dalla Controparte_3
al signor di € 54.000,00 con assegno del
[...] Parte_1
19.5.2020; 2. Conseguentemente rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
3. In via subordinata, ove ritenuta la sussistenza di maggiori danni riconducibi li al sinistro de quo, ridurre il risarcimento della quota di responsabilità a carico dell'attore per la cooperazione colposa dello stesso nella causazione dell'evento dannoso, deducendo dal dovuto la somma di €
54.000,00 pagata con assegno del 19.5.2020, accettata in acconto, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data di pagamento e ciò al fine di rendere omogenee tutte le somme che concorrono a determinare il valore complessivo del danno civilistico;
condannare l'attore alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio o in via subordinata ritenerle compensate”.
Con comparsa depositata in data 1/6/2021, si costituiva in giudizio il quale CP deduceva in primo luogo che la condotta tenuta da , come emersa dalla sentenza versata Parte_1 in atti n. 76/2019 emessa dal Tribunale di Sciacca, sia stata da s ola causa sopravvenuta idonea a determinare l'evento, trattandosi di evento eccezionale, atipico ed imprevedibile. Per la ricostruzione operata da parte convenuta, dunque, il risarcimento già corrisposto dalla compagnia assicurativa era da considerarsi satisfattivo ai sensi dell'articolo 1227 c.c., tenuto conto della efficienza causale della condotta del danneggiato nella causazione dell'evento.
Parte convenuta, pertanto, concludeva chiedendo che volesse il Tribunale di Sciacca “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
ritenere e dichiarare equa e ampiamente satisfattiva delle pretese attoree la somma di € 54.000,00 corrisposta dalla società al sig. Controparte_1 conseguentemente rigettare la domanda attorea perché infondata in Parte_1 fatto e in diritto. In via subordinata, ove ritenuta la sussistenza di maggiori danni riconducibili al sinistro de quo, ridurre il risarcimento della quota di responsabilità a carico dell'attore per la cooperazione colposa dello stesso nella causazione dell'evento dannoso, deducendo dal dovuto la somma di € 54.000,00 pagata con assegno del 19.5.2020, accettata in acconto, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data di pagamento e ciò al fine di rendere omogenee tutte le somme che concorrono a determinare il valore del complessivo danno civilistico. Vinte le spese”.
La causa, istruita con l'espletamento di una consulenza medico legale e la relativa nomina, del Dott.
è stata, dopo alcuni rinvii disposti per l'interve nuto trasferimento del giudice Persona_1
4 titolare, rinviata all'udienza del 15/5/2024, per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, deve esaminarsi l'eccezione sollevata dalle parti convenute in ordine alla inammissibilità della memoria ex art 183 n. 2 c.p.c. depositata da parte attrice in data 6/9/2021, con la quale avrebbe introdotto temi nuovi ovvero la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale anche in termini di mancato guadagno per asserita perdita economica e nuove domande risarcitorie.
Invero, l'articolo 183 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile al caso che ci occu pa prevedeva al sesto comma la possibilità di depositare una prima memoria, contenente le sole precisazioni e modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, ed una seconda memoria per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali.
Ciò premesso, deve ritenersi che la memoria n. 2 ex art 183 sesto comma c.p.c. depositata da parte attrice vada considerata inammissibile nella parte in cui contiene modifiche o domande nuove, rispetto a quanto specificato e già modificato con la memoria n. 1 ex art 183 c.p.c..
Ciò premesso, occorre preliminarmente indagare la sussistenza dell'an della responsabilità in capo alle parti convenute per il sinistro occorso all'odierno attore.
Orbene, sotto tale primo profilo, dall'attività istruttoria compiuta e da quanto emerso dagli atti del procedimento penale svoltosi a carico del sig. emerge che la causazione del sinistro CP occorso in data 10/5/2019 alle ore 18:30 al signor sia da attribuire in Parte_1 via esclusiva alla condotta tenuta dall'Abate che, alla guida della propria vettura Tojota Rav 4 targata CS000AE, investiva il , dapprima caricandolo su l cofano anteriore della vettura Parte_1
e, una volta caduto a terra, travolgendolo con le ruote della macchina, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.
A parere di questo decidente, infatti, per le ragioni che di seguito verranno esplicitate, deve escludersi una corresponsabilità in capo all'odierno attore, nella causazione del sinistro occorso, ai sensi dell'articolo 1227 c.c.
Il principale oggetto controverso del presente procedimento, infatti, in termini di an debeatur, concerne la ricostruzione della dinamica del sinistro, in particolar modo in ordine al concorso della condotta del danneggiato nella sua causazione. Contr Invero, la dinamica dei fatti emerge come ricostruita dalla dal verbale di arresto in flagranza, dal verbale di accertamento sui luoghi, dal verbale di sequestro dell'autovettura e dai verbali delle sommarie informazioni assunte nonché dalla sentenza n. 76/2019 emessa dal GIP del Tribunale di
5 Sciacca in data 11/10/2019 di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo
444 c.p.c.
Giova, a tal proposito specificare sin da adesso che la sentenza di patteggia mento pur non avendo efficacia di giudicato né determinando una inversione dell'onere della prova nel giudizio civile successivo per il risarcimento del danno, costituisce u n indizio utilizzabile dal giudice civile, insieme ad altri, al fine della ricostruzione della dinamica dei fatti. Non è revocabile in dubbio, infatti, che la sentenza di patteggiamento, pronunciata all'esito di valutazioni compiute dal giudice penale rebus sic stantibus non può essere equiparata ad una sentenza ordinaria di condanna, adottata all'esito del dibattimento.
Tuttavia, quanto ricostruito dalla sentenza penale di patteggiamento, pur non costituendo un accertamento vincolante in ordine alla sussistenza dei fatti ascritti in capo all'imputato, vale comunque come fatto storico e può costituire un indizio che, ove sia accompagnato da altri elementi ai sensi dell'articolo 2729 c.c., può ben acquisire efficacia probatoria e fondare una pronuncia di condanna (cfr. Corte di Cassazione 20170/2018).
Non è controverso né contestato tra le parti che il sinistro si sia verificato in Santa Margherita di
Belice in data 10/5/2019 alle ore 19:00 circa, presso la via Contrada Catena: in siffatte circostanze di luogo e di tempo, alla guida della sua autovettura Toyota Rav 4, investiva e CP travolgeva il sig. quale pedone. Parte_1
Dalla CNR redatta dalla Legione Carabinieri Sicilia, della St azione di Santa Margherita di Belice, si evince che, per come riferito da e presenti al momento Parte_2 Persona_2 dei fatti, “ partiva con la sua vettura accelerando e investiva il figlio ( CP [...]
che cadeva dapprima sul cofano anteriore e poi veniva nuovamente investito Parte_1 dall'autovettura di che travolgeva il suo corpo con le ruote anteriori e posteriori CP per poi dileguarsi senza prestare soccorso”. I Carabinieri riferivano inoltre che lo stesso
[...] si recava presso la caserma per sporgere denuncia per minaccia contro lo stesso CP
, riferendo infatti che mentre si trovava alla guida della propria autovettura no tava, in Parte_1
Contrada Catena, la presenza di un ragazzo in mezzo alla strada che brandiva un coltello in man o, che gli si avvicinava con fare minaccioso e che, spaventato, accelerava con la sua macchina per allontanarsi dal luogo e, facendo una manovra repentina, investiva il ragazzo.
Tale ricostruzione, tuttavia, non è stata corroborata da altri elementi probatori, atteso che sui luoghi né tra gli effetti personali del è stato rinvenuto alcun coltello. Parte_1
Dal verbale di sommarie informazioni rese dal padre della persona offesa, , Parte_2 in data 10/5/2019, è dato leggere che “ mio figlio nonostante i miei tentativi di fermarlo scendeva dalla mia autovettura, mentre il ragazzo ( si rimetteva di nuovo nel veicolo. Mio CP figlio a quel punto si posizionava a circa due metri dal veicolo condotto dal ragazzo…….il ragazzo, sentendo queste affermazioni, ha accelerato di colpo ed ha investito violentemente mio figlio
6 frontalmente. Mio figlio dopo essere stato investito dal ragazzo, a seguito della botta, è caduto col busto sul cofano anteriore della macchina condotta dal ragazzo e che però non fermava la sua corsa. Infatti mio figlio dopo essere caduto sul cofano anteriore, veniva praticamente investito ulteriormente andando a finire di sotto e venendo calpestato sia dalle ruote anteriori che da quelle posteriori, dopo essere passato praticamente sopra a mio figlio, il ragazzo non si fermava e scappava via.”.
Tali circostanze venivano altresì confermate dalla signora presente Per_2 Controparte_5 al momento dei fatti, che sentita dai Carabinieri a sommarie informazioni in data 10/5/2019, dichiarava che “il ragazzo senza preavviso partiva con la sua vettura a forte velocità accelerava e investiva che cadeva sul cofano anteriore. L'autovettura dopo essersi fermata un atto e Pt_1 era caduto per terra, ripartiva investendo sia con le ruote anteriori che con quelle Pt_1 Pt_1 posteriori per poi scappare via senza dare soccorso.”
Dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, infine, si evince che “ la qualificazione giuridica dei fatti appare corretta, trattandosi di investimento con l 'autovettura che per le modalità e le circostanze tutte del fatto, non può essere ricondotto ad un intento oggettivamente omicidiario. Dalle risultanze disponibili si desume che il sia stato Parte_1 investito in condizioni di ebbrezza alcolica, dopo un precedente diverbio intercorso all 'interno di un esercizio commerciale che lo vedeva brandire un coltello. ….. l'odierno imputato abbia investito il per sottrarsi ad un approccio aggressivo da parte del medesimo che lo v oleva far Parte_1 scendere dal mezzo, caricandolo prima sul cofano della propria autovettura per poi passargli sopra con le ruote nell'allontanarsi dai luoghi. Trattasi di condotta che rende apprezzabile in modo oggettivo un dolo lesivo…essendo passato l'agente con il mezzo sulla persona offesa per proseguire nell'allontanamento precipitoso dai luoghi.”.
Così ricostruiti i fatti, appare controversa l'incidenza causale della condotta tenuta dal danneggiato nella causazione del fatto di danno.
Le parti convenute, infatti, hanno dedotto che parte attrice si sarebbe volontariamente esposta alla situazione di rischio, ponendo in essere un comportamento pericoloso nei confronti del conducente del veicolo, minacciandolo con un coltello, costr ingendolo per tali motivi ad allontanarsi velocemente dai luoghi, condotte che seppur non escludano una responsabilità del convenuto, quanto meno manifestano una cooperazione colposa del danneggiato, che avrebbe posto in essere una condotta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Giova premettere che è circostanza pacifica tra le parti che il sig. si trovasse a piedi al Parte_1 momento del sinistro occorso, e che per tale ragione può dunque essere qualificato come pedone.
Orbene, il primo comma dell'articolo 2054 cc. dispone che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: il legislatore dunque pone in capo al conducente del veicolo, in
7 caso di investimento di un pedone, una presunzione di respo nsabilità superabile solo dimostrando di aver posto in essere tutte le condotte esigibili al fine di evitare il danno. (cfr. Corte di Appello di Palermo sentenza n, 248/2022 secondo cui “ la presunzione a carico del conducente del veicolo può essere vinta solo con la prova a suo carico di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”).
La giurisprudenza di legittimità afferma in maniera unanime che tuttavia tale presunzione di colpevolezza del conducente di cui all'articolo 2054 c.c. trovi un contemperamento nel disposto dell'articolo 1227 c.c., al fine di valutare, infatti, se vi sia stato un comportamento censurabile d ella medesima vittima che comporti una concausa nella verificazione del danno. (cfr. Corte di
Cassazione n. 2433/2024, Sezione III, in ragione della quale “ in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale in capo di investimento di un pedone la lettura combinata dell'articolo 2054 c.c. e dell'articolo 1227 c.c. esige dal Giudice del merito uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”; Corte di Cassazione 842/2020 secondo cui “ la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e sulla pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, ed integra un giudizio di fatto che, come tale si sottrae al sindacato di legittimità”; Corte di Appello di Palermo n. 1498/2023, secondo cui a i sensi dell'articolo 2054 c.c. la presunzione di colpa in capo al conducente non cont rasta con il principio della responsabilità per fatto illecito e quindi la condotta del pedone investito va valutata ai fini del concorso di cui all'articolo 1227 c.c.; Cfr. Corte di Cassazione 24204/2014 e 6168/2009).
Nel caso di specie, dunque, occorre indagare il profilo causale riferibile al pedone,
[...]
e quindi verificare se e in che grado questi abbia contribuito con la sua condotta Parte_1 alla causazione dell'evento.
Sotto un primo profilo, di cui all'articolo 2054 c.c., il conducente del veicolo, ovvero
[...] non ha fornito la prova di aver posto in essere tutte le condotte possibili per evitare il CP fatto dannoso: al contrario, quanto emerso nell'ambito del procedimento penale a suo carico, ed in particolare dai verbali di sommarie informazioni rese dalle persone presenti sul posto e dalla stessa relazione CNR dei Carabinieri, inducono questo Giudice a ritenere che abbia CP investito , non potendosi non accorgere di averlo fatto e potendo invece, eventualmente Parte_1 sottrarsi alla situazione di pericolo paventata (la minaccia con un coltello) facendo inversione di marcia e non travolgendo controparte.
Per altro verso, non assume rilievo – sotto il profilo causale – la dedotta e asserita minaccia e provocazione subita ad opera della persona danneggiata in danno del danneggiante.
8 È, infatti, costante la giurisprudenza di legittimità nel ritene re che in tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l'articolo 1227 c.c. concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato non è applicabile nel caso di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa costituisce autonoma causa del danno, non potendosi ritenere che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione espr ime una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale.
Questo Tribunale, dunque, ritiene, coerentemente con tali principi, che la condotta eventualmente provocatoria riferita dai convenuti posta in essere dal non possa assumere rilevanza ed Parte_1 efficienza causale, in relazione al fatto dannoso verificato si.
Escluso tale profilo, deve indagarsi se il danneggiato abbia posto in essere una qualche condotta imprudente di altra natura: è onere del danneggiante – che deve vincere la presunzione di colpa sullo stesso gravante – provare che l'evento si è verificato per colpa imprevedibile ed inevitabile del danneggiante.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, non è dato evincere quale condotta imprevedibile ed inevitabile, tale da elidere o attenuare il nesso causale abbia posto in essere il soggetto danneggiato, posto che il soggetto danneggiante ben avrebbe potuto evitare di investire il pedone.
Per tali ragioni, deve ritenersi accertato l'an della responsabilità in capo ad in CP solido con la escludendo ipotesi di responsabilità concorrente del Controparte_3 danneggiato nel sinistro occorso e che la condotta del sia causa sopravvenuta da sola Parte_1 idonea a causare l'evento o un fatto eccezionale atipico non previsto né prevedibile.
Venendo, così, al quantum della prestazione risarcitoria dovuta, parte attrice ha domandato il ristoro di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, anche sotto la voce del danno morale e di deficit in termini di peggioramento del tono dell'umore.
Orbene, in ordine al ristoro questo deve comprendere innanzitutto il danno alla salute sofferto dal
, così come accertato dal nominato CTU, in punto di obiettiva sussistenza ed eziologica Parte_1 riconducibilità al trauma subito.
Il CTU nominato, dott. con ragionamento che questo Giudice ritiene di dover condividere, Per_1 ha concluso che “il signor a seguito del sinistro in oggetto ha riportato un trauma Parte_1 toracico con fratture costali dalla II alla IX costa di DX, pneumotorace, contusione polmonare.
Inoltre, ha riportato una frattura dei processi traversi da L1 a L5 a dx e di L2 L3 a sx. Inoltre ha riportato una frattura della ala sacrale e della branca ileo e ischio pubica sx. a seguito delle lesioni venne trasportato presso l'ospedale di Sciacca e da li trasferito al trauma center di Palermo dove veniva ricoverato presso la rianimazione e quindi in medicina interna semi intensiva. Dimesso il
31/5/2019. Dopo la dimissione rimaneva a riposo completo fino al 17.9.2019 quando concesso carico con stampelle. “
9 Il CTU ha quantificato il periodo di IT come segue: ITA giorni 40, ITP al 75% giorni 20; ITP al
50% giorni 20 e ITP 25% a giorni 20.
Il dott. ha inoltre accertato che “gli esiti delle fratture costali e della contusione polmonare Per_1
e del PNX che causano una dolenzia alla digitopressione e agli a tti profondi del respiro. Tali esiti devono essere quantificati in misura pari al 10% comprensivo del danno sia osseo che parenchimale. Gli esiti delle fratture dei processi trasversi lombare che causano una dolenzia alla digitopressione ed una limitazione della capacità di flessione del tronco sul bacino, valutabili in misura pari al 6%. Gli esiti della frattura della ala sacrale sx, con dolenzia della regione sacrale
e limitazione della mobilità delle anche, valutabili complessivamente in misura pari al 4%. Gli esiti della frattura delle branche ilio e ischiopubica di sx con conseguente dolenzia alla digitopressione sulla regione pubica, sulla regione della spina iliaca ant erior superiore e valutabile in misura pari al 5%. La valutazione complessiva del danno è pari al 24%.”.
Per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale come sopra riconosciuto, questo Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia. In particolare, per la liquidazione del danno alla salute biologico, il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una vocazione nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità ( cfr. Corte di Cassazione
14402/2011 e 12408/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008, muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della comp onente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesi one patita, al grado della menomazione permanente alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, quindi, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che rappresenta pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza – danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale – patite dal danneggiato, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale, nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento
10 personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
In accordo con l'indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità all 'indomani delle pronunce di San Martino, va ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059
c.c. deve essere considerata non già occasione di incremento generalizzato delle poste di danno e non come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, quest 'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso, nonché dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purchè costituenti pur sempre conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto a carattere non patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione n. 6378/2023) ha ritenuto costantemente che “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto pe culiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”. La liquidazione del danno, infatti, da un lato deve garantire uniformità di trattamento e parità di conseguenze ma dall'altro lato deve garantire che di eventuali peculiarità del caso concreto si tenga conto nella monetizzazione del risarcimento.
Affinchè il danneggiato veda il proprio risarcimento personalizzato, è necessario che egli alleghi e dimostri quale fosse effettivamente il concreto tipo di vita condotto prima del sinistro e come questo modo di vivere si sia modificato per effetto dei postumi del fatto di danno.
Sul piano dell'allegazione è necessario che il danneggiato descriva quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito e sul piano della prova è necessario dimostrare la perdita causata dalle lesioni.
Orbene, tenuto conto di quanto allegato dalla parte attrice, questo Giudice ritiene che non ricorrano i presupposti per una personalizzazione del danno, atteso che non pare a questo decidente che la persona danneggiata abbia soddisfatto sotto tale profilo il proprio onere probatorio. Oltretutto, all'esito del giudizio, non è stato provato che la allegata e asserita sindrome depressiva, di cui il avrebbe sofferto a causa del sinistro, sia eziologicamente collegata allo stesso, atteso Parte_1 che dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte attrice emerge che uno stato depressivo fosse già preesistente al sinistro stesso.
Dunque, tenuto conto dell'età della parte lesa – 38 anni all'epoca del fatto, del grado di invalidità permanente (24%) accertato dal CTU e del valore base per punto di danno biologico puro (€ 173,00), appare equo liquidare all'attore la somma di € 129.552,00, seppur con le precisazioni che seguono.
Gli importi in questione, infatti, in quanto calcolati ai valori attuali, andranno prima devalutati al tempo di rispettiva insorgenza – 10/5/2019 nel caso di specie – per poi procedere alla applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate. Infatti, i superiori importi, espressi in
11 valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito, va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente ossia con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione, è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono invero a due funzioni diverse mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione, tali interessi compensativi vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un 'unica soluzione alla data della sentenza ma sulla somma capitale via via rivalutata, come determinata nel giorno della insorgenza del credito, conformemente all'insegnamento espresso nella pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 1712/1995.
La somma da liquidarsi prima devalutata e poi rivalutata ammonta ad € 129.550,00.
Prima di effettuare il relativo conteggio complessivo occorre tuttavia considerare che nel mese di maggio 2020, la ha corrisposto all'attore la somma di € 54.000,00 quale Controparte_1 acconto sul maggior credito risarcitorio.
Circa le modalità con le quali scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha suggerito due modalità alternative: una consiste nel rendere omogeni il credito risarcitorio e l 'acconto devalutando entrambi alla data dell'illecito e poi rivalutandola alla data della liquidazione;
la seconda coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne di scosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi;
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto riva lutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione.
Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interesse pari a quello legale sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato fino al pagamento del primo acconto e successivamente sulla somma pari alla differenza tra quest'ultimo importo e l'acconto percepito.
Applicando, dunque, tali criteri da ultimo indicati, la somma residua complessivamente dovuta a a titolo di danno non patrimoniale è di € 83.316,28 di cui € 7.764,28 Parte_1
12 per interessi (€ 717,86 sul totale della sorte capitale fino al momento del pagamento dell'acconto ed € 7.046,42 a titolo di interessi sul capitale residuo fino al momento della decisione su un totale di € 129.550,00 per sorte capitale, cui va sottratta la somma di € 54.000,00 percepita a titolo di acconto dalla compagnia assicuratrice).
In ordine al danno patrimoniale, in particolare alle spese mediche, deve ritenersi che spetti alla parte danneggiata il ristoro del danno patrimoniale sub specie di danno emergente costituito dalle spese mediche documentate, limitatamente a quelle prodotte per € 320,00.
In ordine, invece, alla asserita perdita da chance lavorativa , l'attore ha sostenuto di non aver potuto più esercitare la propria attività lavorativa di manovale edile e ha formulato dunque una domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance lavorativa.
Va premesso che chi giudica condivide il ragionamento della Corte di legittimità secondo il quale la perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e la perdita della stessa costituisce una lesione attuale all'integrità del patrimonio, risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o dell'illecito del danneggiante;
si ha dunque lesione della chance ogni volta in cui la condotta colpevole dell'autore dell'illecito abbia influito in termini negativi sulla possibilità di conseguire un vantaggio finale.
Sul danneggiato che domandi il risarcimento di tal sorta di danno, grava dunque la prova del nesso causale tra le lesioni e la perdita dell'opportunità favorevole e della ragionevole probabilità di verificazione della chance.
Ebbene, nel caso di specie non può dirsi che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, limitandosi invero ad allegare l'impossibilità di proseguire nello svolgimento della pro pria attività lavorativa ma non dimostrando né di svolgerla ancora al momento del sinistro (atteso che la documentazione versata in atti riguarderebbe un periodo sino al 2015 e poi al 2018) né quanto effettivamente guadagnasse al momento della verificazione della lesione.
Inoltre, neanche le relazioni mediche di parte prodotte da parte attrice hanno inteso evidenziare né un'incapacità lavorativa generica né un'incapacità lavorativa specifica.
Per tali ragioni, sotto tale profilo, l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori previsti dal D.M. 55/2014, ridotti in ragione delle questioni giuridiche trattate e dell'attività effettivamente svolta. Le spese per l'espletata CTU liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti convenute in solido.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: in accoglimento della domanda spiegata da condanna la società Parte_1
13 e in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 CP [...] della somma di 84.136,28 di cui € 820,00 per spese mediche e di ctp ed € 83.316,28 Parte_1 quale sorte capitale e interessi, al netto dell'acconto già corrisposto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito dalla oltre interessi legali dalla decisione fino al Controparte_1 soddisfo;
condanna la e in solido tra di loro, alla refusione Controparte_1 CP delle spese di lite in favore di l'importo di € 7.500,00 per compensi Parte_1 oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge ed € 543,00 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra di loro le spese occorse per l'espletata
CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Sciacca, il 3/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 19 3, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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