Sentenza 24 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2004, n. 13947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13947 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA LD, rappresentato e difeso dall'avv. Gisueppe Marino ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Faravelli 22 (presso lo studio dell'avv. Arturo Maresca), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta-Sezione Lavoro n. 164/2001 del 6 dicembre 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 218/2000 e notificata l'11 gennaio 2002). Udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio in data 27 aprile 2004 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Lette le conclusioni del P.M. (in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pivetti Marco) così precisate: "voglia la Corte, provvedendo in Camera di consiglio, rigettare il ricorso per manifesta infondatezza".
RITENUTO
che con sentenza del 6 dicembre 2001 la Corte di Appello di Caltanissetta - confermando la sentenza di primo grado - ha statuito che tra UB LE e la s.r.l. Impresa ZI UB LE (di cui il primo era socio fondatore) non sussisteva un rapporto di lavoro subordinato al fine del riconoscimento di un rapporto previdenziale con l'I.N.P.S.;
che contro tale sentenza UB LE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi - sostenuto da memoria ex art. 378 c.p.c. - e, nel relativo giudizio, l'I.N.P.S. si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO
che, con la sentenza impugnata, il Giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda giudiziale del LE, avendo accertato che lo stesso LE era stato titolare della maggioranza delle quote della società recante il suo nome fino ad una certa data e di quasi il 50% successivamente mentre tutte le altre quote erano di proprietà della moglie di esso appellante (la quale, da un certo momento in poi era anche succeduta al marito nella carica di amministratore unico, mentre l'appellante era stato investito dei poteri di procuratore generale della società) e che non erano state fornite prove in ordine alla condizione di subordinazione in cui il LE pretendeva di aver svolto la sua attività lavorativa a favore della società;
che con il primo motivo di ricorso - denunciandosi "Violazione degli artt. 2094, 2095, 2362 e 2380 cod. civ. e vizi di motivazione" - si censura la sentenza impugnata: a) per asserita errata valutazione data dalla Corte territoriale al materiale probatorio: profilo di impugnativa palesemente inammissibile perché estraneo al sindacato di legittimità; b) per asserita errata statuizione della Corte di Appello che l'osservanza di un orario di lavoro, la percezione di un compenso mensile e la quotidianità della prestazione non fossero sintomi inequivoci della subordinazione: censura anch'essa manifestamente infondata dato che la subordinazione non è dimostrabile esclusivamente da tali elementi. Al riguardo è parimenti ineccepibile l'argomento esposto dalla sentenza impugnata (e censurato dal ricorrente) secondo cui depongono a sfavore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato elementi come la titolarità della maggioranza o di una parte rilevante delle quote sociali (che, per la parte restante, erano di proprietà della moglie), la titolarità di incarichi sociali decisionali, rinvestitura in capo alla moglie della carica di amministratore unico che inducono a ritenere che, quale che fosse stata l'apparenza formale, la realtà effettiva sul piano economico era che l'appellante-ricorrente era - da solo o con la moglie - il titolare effettivo dell'impresa intestata alla omonima società e non poteva, quindi, esserne dipendente. In ogni caso, la giurisprudenza citata in ricorso - secondo cui la qualità di socio maggioritario o di amministratore di una società non è incompatibile con la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze della società stessa - non è conferente, posto che vi sono attività astrattamente riconducibili sia alle funzioni, ai poteri e agli interessi di dette posizioni sociali sia alla prestazione di lavoro subordinato con funzioni direttive, sicché per poter far valere la sussistenza di questo secondo tipo di rapporto occorre dimostrare non già lo svolgimento di attività compatibili con tale configurazione, ma lo svolgimento di attività incompatibili, per contenuto o modalità di esplicazione, con la posizione e le funzioni proprie delle cariche e delle posizioni sociali rivestite e, di conseguenza, non riconducibili a tali posizioni organiche;
che anche il secondo motivo di ricorso - con cui si denunzia "contraddittorietà di motivazione e violazione degli artt. 2094, 209 e 2697 cod. civ." - appare palesemente inammissibile in quanto con esso si propone una diversa lettura delle deposizioni testimoniali la cui valutazione da parte del giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità quando, come è certamente avvenuto nella specie, la stessa non risulta inficiata da incongruenze logiche e da errori di diritto;
con l'ulteriore rilievo che le circostanze dedotte nei capitoli di prova (trascritti nel ricorso) erano di per sè inidonee a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
che, in definitiva, entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente privi di fondamento ex art. 375 cod. proc. civ. poiché essi attengono esclusivamente alla "ricostruzione dei fatti di causa" da parte dei giudici di merito e, in particolare, tendono ad una nuova valutazione delle prove, riservata ai detti giudici e perciò inammissibile in sede di legittimità;
che, rigettato il ricorso per manifesta infondatezza, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in E. 10,00, oltre a E. 1.500,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2004