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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 320 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, promossa da:
(P.IVA ), rappresentata e difesa dal prof. Avv. Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
De Luca Tamajo e dall'Avv. Maria Stella Coccia, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(c.f. ), (c.f. ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3
(c.f. ) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_5 C.F._4
Antonio Cerfeda, come da mandato in atti;
APPELLATI
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori , Controparte_2 CP_3
, e hanno citato in giudizio nella loro
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP_1 qualità di eredi legittimi di nato il [...] e deceduto in data Persona_1
1.7.2008, in quanto il de cuius, in vita, in data 6.12.2000, aveva sottoscritto con CP_1
una polizza di assicurazione sulla vita n.03106000038, per la durata di anni dieci,
[...] denominata versando un premio, in unica soluzione, per l'importo di Lire Parte_1
12.000.000, pari ad € 6.197,48, di cui imposte per Lire 292.683 pari ad € 151,16 e della quale loro erano i beneficiari in parti uguali.
Hanno rilevato gli attori che l'art.9 del programma assicurativo denominato , Parte_1 alla pag. 5, - Modalità di pagamento delle prestazioni – prevede “…L'art.2952 del Codice
Civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, rinuncia a tale diritto e corrisponde il Controparte_1
capitale assicurato, rivalutato fino al momento in cui si è manifestato l'evento, purché la
richiesta sia inoltrata entro il termine di dieci anni (termine della prescrizione ordinaria di cui all'art.2946 Codice Civile). effettua i pagamenti entro trenta giorni Controparte_1 dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata per ogni causale di
liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto…”. Inoltre l'art.9 – Capitale in caso di premorienza -, pag.9 delle condizioni contrattuali, prevede: “…In caso di liquidazione in seguito alla premorienza dell'Assicurato, la somma che sarà pagata ai beneficiari sarà pari alla somma algebrica: a) del capitale assicurato iniziale;
b) del valore ottenuto moltiplicando il
capitale assicurato iniziale per la variazione percentuale del valore di mercato del titolo,
rilevato il mercoledì precedente (o il primo giorno utile di quotazione immediatamente successivo) la data di ricezione della comunicazione del decesso dell'Assicurato da parte di
.”. Controparte_6
Pertanto, con lettera raccomandata del 9.6.2010, spedita il 17.6.2010, gli eredi del de cuius
pag. 2/7 comunicavano a il decesso di allegando il certificato di Controparte_1 Persona_1
morte dello stesso, atto notorio attestante gli eredi, la polizza e il documento di
riconoscimento e codice fiscale degli eredi.
In data 17.7.2010 con lettera del seguente tenore:” Facciamo riferimento Controparte_1 alla liquidazione del capitale assicurato con la polizza indicata in oggetto e Vi
comunichiamo che, per poter procedere al pagamento della somma dovuta, è necessario
che ci sia inviata con cortese urgenza la seguente documentazione: Originale di polizza ed
eventuali appendici/denuncia di smarrimento. Le ricordiamo che si Controparte_1
impegna ad effettuare la liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento, presso la propria sede, di tutta la documentazione sopra indicata. Con i migliori saluti. CP_1
, sollecitava l'invio dell'originale di polizza che gli eredi avevano già inviato,
[...] nonché l'autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere le somme in favore della minore
per poter procedere al pagamento. Controparte_5
La successiva richiesta degli attori del 10.1.2015 veniva riscontrata da Controparte_1
con lettera del 16.3.2015, con la quale la stessa rifiutava la liquidazione del capitale
assicurato sostenendo che la L.27.10.2008 n.166 aveva previsto, per le compagnie di assicurazione, di devolvere al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie tutti gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita
reclamati oltre il termine prescrizionale di due anni stabilito inderogabilmente dalla legge.
Pertanto, poiché il decesso dell'assicurato era avvenuto in data 1.7.2008 e la relativa documentazione era pervenuta solo il 6.2.2015 e, quindi, oltre il termine prescrizionale relativo al diritto alla riscossione, la liquidazione non poteva avvenire.
Pertanto, gli attori hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda principale di condanna di alla liquidazione della polizza e, in subordine, la condanna di Controparte_1
al risarcimento del danno derivante dalla condotta colposa della stessa Controparte_1
nella misura corrispondente al valore di riscatto della polizza, nonché alla condanna della
convenuta per lite temeraria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto l'ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito, assumendo di aver devoluto al Fondo l'indennizzo previsto dalla polizza e che non
poteva rinunciare alla prescrizione poiché quanto contrattualmente pattuito alla sottoscrizione della polizza stessa era contra legem”.
pag. 3/7 § 1.1
Con sentenza del 1.10.2020, il tribunale di Lecce ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata, in via subordinata, dagli attori ed ha condannato al pagamento in CP_1 loro favore della somma di € 6.046,32, oltre accessori e spese processuali.
§ 1.2
A sostegno della decisione il tribunale ha argomentato come segue: - innanzitutto, ha ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria avanzata dagli attori con la prima memoria ex art. 183, comma VI, n. 1; sempre in via preliminare, ha statuito che le condizioni contrattuali e la nota informativa (con previsione di rinuncia alla prescrizione breve espressa da , specificamente firmate per presa visione dal de cuius, Controparte_1
costituivano parte integrante del contratto di polizza;
nel merito, ha Persona_1 ritenuto sussistente a carico di un comportamento contrario ai principi di CP_1 correttezza e buona fede, nell'esecuzione del contratto, consistito nell'aver omesso di informare il contraente (prima) e i suoi eredi (poi) delle mutate condizioni contrattuali,
sopravvenute nel corso del rapporto, in relazione alle modifiche legislative sulla durata della prescrizione;
ha rigettato, infine, la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata avanzata da parte attrice nei confronti di ritenendola infondata. Controparte_1
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, fossero rigettate tutte le domande proposte dagli attori in primo grado, con ogni conseguenza restitutoria delle somme già versate in esecuzione della sentenza impugnata, e con vittoria di spese del doppio grado.
Si sono costituiti in giudizio Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4
ed hanno chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_3
In data 8.11.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
pag. 4/7 § 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Controparte_1
tribunale ad accogliere la domanda con cui gli attori avevano chiesto di essere risarciti del danno da violazione degli obblighi di buona fede e correttezza;
ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che la suddetta domanda: - non era
è stata formulata dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, ; - aveva avuto ingresso nel processo per la prima volta con le memorie ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c. di parte attrice e, quindi, solo in seguito all'opposta eccezione di prescrizione del diritto dei beneficiari avanzata nella comparsa di costituzione di;
- era una domanda del tutto nuova e CP_1 retta su “su fatti diversi da quelli cristallizzati nell'atto di citazione e richiede[va]
accertamenti ulteriori da parte del Giudice, in quanto tali preclusi dal principio del contraddittorio e dall'art. 183 c.p.c.” (cfr pag. 5 dell'atto di appello);
Il tribunale, quindi, avrebbe erroneamente accolto una domanda, avente petitum e causa
petendi diversi da quelli della iniziale richiesta di adempimento.
Il motivo è infondato.
E' pacifico in giurisprudenza che “La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla
vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la
compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali”. (cass.civ.sez.II, ord 6.9.2024 n. 23975; cass.civ.sez.III, ord. 14.2.2019 n.
4322; cass. civ. sez. VI, ord 24.4.2018).
Con ogni evidenza, gli attori in primo grado - a fronte della strategia difensiva adottata da con l'eccezione di prescrizione del diritto alla liquidazione del capitale Controparte_1
previsto in polizza - hanno innanzitutto contrastato, in via principale, detta eccezione,
negando l'avvenuta estinzione del diritto;
hanno correttamente introdotto, in via subordinata, la domanda risarcitoria, e denunciato la condotta colposa tenuta da , CP_1
consistita nella violazione degli obblighi informativi (in punto di prescrizione).
Non v'è dubbio che tale modificazione della domanda costituisca una mera e legittima
“emendatio libelli”, inidonea a compromettere le potenzialità difensive di controparte, stante l'evidente connessione con le questioni dibattute tra le parti negli atti introduttivi.
§ 3.2
pag. 5/7 Con il secondo e articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale “ha ritenuto contrario ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale il comportamento della società che non avrebbe CP_1 comunicato al contraente di volersi avvalere della prescrizione biennale prima della scadenza del relativo termine”.
Il motivo è infondato.
In disparte da ogni considerazione sulla durata decennale della prescrizione dei diritti nascenti da contratti di assicurazione sulla vita, oramai consolidata nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr sentenza n. 32/2024) e della Corte di Cassazione
(cass.civ.sez. III, 11.7.2024 n, 19148), valutazione che deve ritenersi implicita nel ragionamento seguito dal primo giudice, il collegio osserva quanto segue.
Senza pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione, il tribunale, nell'accogliere la domanda risarcitoria, ha correttamente ritenuto di sanzionare l'operato di che - omettendo CP_1
di informare in maniera adeguata il contraente (e dunque i suoi eredi) in ordine alle mutate politiche aziendali (in particolare sulle sorti della clausola di rinuncia alla prescrizione breve contenuta originariamente in contratto) ed alle relative conseguenze, anche alla luce delle modifiche normative in materia di prescrizione - aveva finito per danneggiare le ragioni creditorie degli attori: ed invero, in forza di un'interpretazione superficiale e non costituzionalmente orientata delle modifiche normative inerenti alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita (ex art. 2952 c.c.), Controparte_1
anziché avviare un serio e personalizzato flusso informativo con gli attori (anche al fine di stabilire il dies a quo di decorrenza del relativo termine), aveva imprudentemente versato il capitale, non ancora riscosso, al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi Contr finanziarie istituito presso il così precludendo ai beneficiari l'incasso della somma loro spettante (rivendicata sin dal 17.6.2010).
Da qui la condanna risarcitoria, correttamente parametrata alla perdita del capitale versato da , a titolo di premio unico assicurativo. Persona_1
§ 3.3
Con il terzo motivo d'appello, ha censurato la sentenza impugnata nella Controparte_1 parte in cui il tribunale “ha assunto come data di riferimento per il decorso degli interessi sulla somma dovuta il 17.6.2010, cioè la data della prima richiesta di liquidazione da parte dei beneficiari”, anziché la data del 6.02.2015, epoca in cui la documentazione richiesta per pag. 6/7 procedere alla liquidazione sarebbe stata correttamente integrata dai beneficiari.
Il motivo è infondato.
Gli interessi legali sulle somme pretese in giudizio dagli attori, decorrono dalla prima richiesta stragiudiziale di liquidazione dell'indennizzo.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore degli appellati in solido, delle spese Controparte_1 processuali che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.2.2024
il consigliere estensore il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 320 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, promossa da:
(P.IVA ), rappresentata e difesa dal prof. Avv. Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
De Luca Tamajo e dall'Avv. Maria Stella Coccia, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(c.f. ), (c.f. ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3
(c.f. ) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_5 C.F._4
Antonio Cerfeda, come da mandato in atti;
APPELLATI
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori , Controparte_2 CP_3
, e hanno citato in giudizio nella loro
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP_1 qualità di eredi legittimi di nato il [...] e deceduto in data Persona_1
1.7.2008, in quanto il de cuius, in vita, in data 6.12.2000, aveva sottoscritto con CP_1
una polizza di assicurazione sulla vita n.03106000038, per la durata di anni dieci,
[...] denominata versando un premio, in unica soluzione, per l'importo di Lire Parte_1
12.000.000, pari ad € 6.197,48, di cui imposte per Lire 292.683 pari ad € 151,16 e della quale loro erano i beneficiari in parti uguali.
Hanno rilevato gli attori che l'art.9 del programma assicurativo denominato , Parte_1 alla pag. 5, - Modalità di pagamento delle prestazioni – prevede “…L'art.2952 del Codice
Civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, rinuncia a tale diritto e corrisponde il Controparte_1
capitale assicurato, rivalutato fino al momento in cui si è manifestato l'evento, purché la
richiesta sia inoltrata entro il termine di dieci anni (termine della prescrizione ordinaria di cui all'art.2946 Codice Civile). effettua i pagamenti entro trenta giorni Controparte_1 dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata per ogni causale di
liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto…”. Inoltre l'art.9 – Capitale in caso di premorienza -, pag.9 delle condizioni contrattuali, prevede: “…In caso di liquidazione in seguito alla premorienza dell'Assicurato, la somma che sarà pagata ai beneficiari sarà pari alla somma algebrica: a) del capitale assicurato iniziale;
b) del valore ottenuto moltiplicando il
capitale assicurato iniziale per la variazione percentuale del valore di mercato del titolo,
rilevato il mercoledì precedente (o il primo giorno utile di quotazione immediatamente successivo) la data di ricezione della comunicazione del decesso dell'Assicurato da parte di
.”. Controparte_6
Pertanto, con lettera raccomandata del 9.6.2010, spedita il 17.6.2010, gli eredi del de cuius
pag. 2/7 comunicavano a il decesso di allegando il certificato di Controparte_1 Persona_1
morte dello stesso, atto notorio attestante gli eredi, la polizza e il documento di
riconoscimento e codice fiscale degli eredi.
In data 17.7.2010 con lettera del seguente tenore:” Facciamo riferimento Controparte_1 alla liquidazione del capitale assicurato con la polizza indicata in oggetto e Vi
comunichiamo che, per poter procedere al pagamento della somma dovuta, è necessario
che ci sia inviata con cortese urgenza la seguente documentazione: Originale di polizza ed
eventuali appendici/denuncia di smarrimento. Le ricordiamo che si Controparte_1
impegna ad effettuare la liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento, presso la propria sede, di tutta la documentazione sopra indicata. Con i migliori saluti. CP_1
, sollecitava l'invio dell'originale di polizza che gli eredi avevano già inviato,
[...] nonché l'autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere le somme in favore della minore
per poter procedere al pagamento. Controparte_5
La successiva richiesta degli attori del 10.1.2015 veniva riscontrata da Controparte_1
con lettera del 16.3.2015, con la quale la stessa rifiutava la liquidazione del capitale
assicurato sostenendo che la L.27.10.2008 n.166 aveva previsto, per le compagnie di assicurazione, di devolvere al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie tutti gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita
reclamati oltre il termine prescrizionale di due anni stabilito inderogabilmente dalla legge.
Pertanto, poiché il decesso dell'assicurato era avvenuto in data 1.7.2008 e la relativa documentazione era pervenuta solo il 6.2.2015 e, quindi, oltre il termine prescrizionale relativo al diritto alla riscossione, la liquidazione non poteva avvenire.
Pertanto, gli attori hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda principale di condanna di alla liquidazione della polizza e, in subordine, la condanna di Controparte_1
al risarcimento del danno derivante dalla condotta colposa della stessa Controparte_1
nella misura corrispondente al valore di riscatto della polizza, nonché alla condanna della
convenuta per lite temeraria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto l'ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito, assumendo di aver devoluto al Fondo l'indennizzo previsto dalla polizza e che non
poteva rinunciare alla prescrizione poiché quanto contrattualmente pattuito alla sottoscrizione della polizza stessa era contra legem”.
pag. 3/7 § 1.1
Con sentenza del 1.10.2020, il tribunale di Lecce ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata, in via subordinata, dagli attori ed ha condannato al pagamento in CP_1 loro favore della somma di € 6.046,32, oltre accessori e spese processuali.
§ 1.2
A sostegno della decisione il tribunale ha argomentato come segue: - innanzitutto, ha ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria avanzata dagli attori con la prima memoria ex art. 183, comma VI, n. 1; sempre in via preliminare, ha statuito che le condizioni contrattuali e la nota informativa (con previsione di rinuncia alla prescrizione breve espressa da , specificamente firmate per presa visione dal de cuius, Controparte_1
costituivano parte integrante del contratto di polizza;
nel merito, ha Persona_1 ritenuto sussistente a carico di un comportamento contrario ai principi di CP_1 correttezza e buona fede, nell'esecuzione del contratto, consistito nell'aver omesso di informare il contraente (prima) e i suoi eredi (poi) delle mutate condizioni contrattuali,
sopravvenute nel corso del rapporto, in relazione alle modifiche legislative sulla durata della prescrizione;
ha rigettato, infine, la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata avanzata da parte attrice nei confronti di ritenendola infondata. Controparte_1
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, fossero rigettate tutte le domande proposte dagli attori in primo grado, con ogni conseguenza restitutoria delle somme già versate in esecuzione della sentenza impugnata, e con vittoria di spese del doppio grado.
Si sono costituiti in giudizio Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4
ed hanno chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_3
In data 8.11.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
pag. 4/7 § 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Controparte_1
tribunale ad accogliere la domanda con cui gli attori avevano chiesto di essere risarciti del danno da violazione degli obblighi di buona fede e correttezza;
ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che la suddetta domanda: - non era
è stata formulata dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, ; - aveva avuto ingresso nel processo per la prima volta con le memorie ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c. di parte attrice e, quindi, solo in seguito all'opposta eccezione di prescrizione del diritto dei beneficiari avanzata nella comparsa di costituzione di;
- era una domanda del tutto nuova e CP_1 retta su “su fatti diversi da quelli cristallizzati nell'atto di citazione e richiede[va]
accertamenti ulteriori da parte del Giudice, in quanto tali preclusi dal principio del contraddittorio e dall'art. 183 c.p.c.” (cfr pag. 5 dell'atto di appello);
Il tribunale, quindi, avrebbe erroneamente accolto una domanda, avente petitum e causa
petendi diversi da quelli della iniziale richiesta di adempimento.
Il motivo è infondato.
E' pacifico in giurisprudenza che “La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla
vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la
compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali”. (cass.civ.sez.II, ord 6.9.2024 n. 23975; cass.civ.sez.III, ord. 14.2.2019 n.
4322; cass. civ. sez. VI, ord 24.4.2018).
Con ogni evidenza, gli attori in primo grado - a fronte della strategia difensiva adottata da con l'eccezione di prescrizione del diritto alla liquidazione del capitale Controparte_1
previsto in polizza - hanno innanzitutto contrastato, in via principale, detta eccezione,
negando l'avvenuta estinzione del diritto;
hanno correttamente introdotto, in via subordinata, la domanda risarcitoria, e denunciato la condotta colposa tenuta da , CP_1
consistita nella violazione degli obblighi informativi (in punto di prescrizione).
Non v'è dubbio che tale modificazione della domanda costituisca una mera e legittima
“emendatio libelli”, inidonea a compromettere le potenzialità difensive di controparte, stante l'evidente connessione con le questioni dibattute tra le parti negli atti introduttivi.
§ 3.2
pag. 5/7 Con il secondo e articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale “ha ritenuto contrario ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale il comportamento della società che non avrebbe CP_1 comunicato al contraente di volersi avvalere della prescrizione biennale prima della scadenza del relativo termine”.
Il motivo è infondato.
In disparte da ogni considerazione sulla durata decennale della prescrizione dei diritti nascenti da contratti di assicurazione sulla vita, oramai consolidata nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr sentenza n. 32/2024) e della Corte di Cassazione
(cass.civ.sez. III, 11.7.2024 n, 19148), valutazione che deve ritenersi implicita nel ragionamento seguito dal primo giudice, il collegio osserva quanto segue.
Senza pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione, il tribunale, nell'accogliere la domanda risarcitoria, ha correttamente ritenuto di sanzionare l'operato di che - omettendo CP_1
di informare in maniera adeguata il contraente (e dunque i suoi eredi) in ordine alle mutate politiche aziendali (in particolare sulle sorti della clausola di rinuncia alla prescrizione breve contenuta originariamente in contratto) ed alle relative conseguenze, anche alla luce delle modifiche normative in materia di prescrizione - aveva finito per danneggiare le ragioni creditorie degli attori: ed invero, in forza di un'interpretazione superficiale e non costituzionalmente orientata delle modifiche normative inerenti alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita (ex art. 2952 c.c.), Controparte_1
anziché avviare un serio e personalizzato flusso informativo con gli attori (anche al fine di stabilire il dies a quo di decorrenza del relativo termine), aveva imprudentemente versato il capitale, non ancora riscosso, al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi Contr finanziarie istituito presso il così precludendo ai beneficiari l'incasso della somma loro spettante (rivendicata sin dal 17.6.2010).
Da qui la condanna risarcitoria, correttamente parametrata alla perdita del capitale versato da , a titolo di premio unico assicurativo. Persona_1
§ 3.3
Con il terzo motivo d'appello, ha censurato la sentenza impugnata nella Controparte_1 parte in cui il tribunale “ha assunto come data di riferimento per il decorso degli interessi sulla somma dovuta il 17.6.2010, cioè la data della prima richiesta di liquidazione da parte dei beneficiari”, anziché la data del 6.02.2015, epoca in cui la documentazione richiesta per pag. 6/7 procedere alla liquidazione sarebbe stata correttamente integrata dai beneficiari.
Il motivo è infondato.
Gli interessi legali sulle somme pretese in giudizio dagli attori, decorrono dalla prima richiesta stragiudiziale di liquidazione dell'indennizzo.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore degli appellati in solido, delle spese Controparte_1 processuali che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.2.2024
il consigliere estensore il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 7/7