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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/04/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/6617
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione mon+ocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6617/2022
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._2 avv.ti Simone Conti, Aldo Baldaccini e Matteo Pericoli,
ATTORI
CONTRO
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro Controparte_1
tempore;
CONVENUTA NON COSTITUTA
e in persona del Presidente del Consiglio in Controparte_2
carica pro tempore, e , in persona del Ministro Controparte_3
pro tempore, per la Repubblica Italiana, entrambe rappresentate, difese e domiciliate ex lege dall'Avvocatura di Stato come in atti;
INTERVENIENTI VOLONTARIE
OGGETTO: ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI:
Pagina 1 - accertare e dichiarare le responsabilità della Germania, quale ente CP_1 CP_1
succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di
e nell'aprile del 1944 e per la tagica uccisione degli stessi, da Parte_3 Parte_4 considerarsi crimine di guerra e contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la
[...]
, la e il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
[...]
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 362.670,50, per tutti i danni Parte_1 descritti nell'atto introduttivo del giudizio, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947
e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 362.670,50, per tutti i danni Parte_2 descritti nell'atto introduttivo del giudizio, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947
e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di cui i sottoscritti avvocati si dichiarano antistatari.
NELL'INTERESSE DELLA E DEL Controparte_2 [...]
Controparte_3
a) affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 [...]
, e comunque rigettare ogni avversa domanda nei suoi confronti;
Controparte_1
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o - in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, previa congrua riduzione delle somme richieste, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.;
d) vinte le spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pagina 2 Con citazione notificata alla e Controparte_1 Pt_1 Parte_2
chiedevano la condanna della stessa quale responsabile della deportazione e barbara uccisione dei loro congiunti di anni 29 e del di lei figlio di un anno e mezzo;
essi Parte_3 Parte_4
furono arrestati a Firenze perché ebrei e dapprima incarcerati il 31 gennaio 1944 nel carcere di
Firenze delle Murate e poi nel campo di prigionia di Fossoli, per essere poi deportati al campo di concentramento di Auschwitz il 10 aprile 1944.
Gli attori, figli di deceduto nel 1981, fratello della vittima primaria e Persona_1 Parte_3
zio del piccolo , dichiarano di agire iure hereditatis, per la perdita del rapporto Parte_4
parentale che avevano subito sia i due genitori di , ossia e , Pt_3 Pt_2 Controparte_4 CP_5
sia il loro padre , fratello di;
hanno precisato da pag. 17 della Persona_1 Parte_3
citazione e ss. La parentela che li lega alle vittime primarie ele poste attive e le quote ereditate sui crediti per danno morale: e erano i genitori di e i nonni Controparte_4 Persona_2 Parte_3
del piccolo;
al loro decesso lasciano a succedere e RA Di TO (figli Parte_4 Persona_1
eredi ½ per ciascuno); alla morte di il credito si sarebbe trasmesso alla moglie Persona_1
e ai due figli odierni attori e poi la è deceduta per cui gli attori sono gli Persona_3 Per_3
eredi di , succeduto per un mezzo nei crediti di ambedue i genitori. Persona_1
Dunque hanno dichiarato di applicare il sistema a punto delle tabelle di Roma e chiesto 63.743,00 per ciascun attore, quale danno iure hereditatis per la perdita parentale subita originariamente dal padre di , ossia , ed ulteriore importo identico per il danno da Parte_3 Controparte_4
perdita parentale subita dalla madre di , ossia che aveva 58 anni quando Parte_3 Persona_2
venne trucidata la figlia. Applicando le tabelle di Roma e tenendo conto dell'età della vittima primaria e del parente hanno quantificato il totale danno parentale di in euro Persona_2
264.774,00 che sono andati a RA e . Pt_2 Persona_1
Dunque gli attori agendo quali eredi di hanno chiesto la metà dell'importo ossia Persona_1
euro 132.390,00 da suddividere metà per ciascuno (66.195,00 euro).
Infine hanno chiesto il danno iure hereditatis per la perdita della sorella subita da _1
, che era fratello di e padre degli attori, e tenendo conto delle tabelle romane hanno
[...] Pt_3
chiesto euro 147.100,00 da suddividere metà per ciascuno. (73.550,00 euro).
Hanno poi chiesto 31.871,00 ciascuno per la perdita del nipote subito da che Controparte_4
all'epoca aveva 62 anni, subentrando nella posizione ereditata da . Persona_1
Hanno chiesto 34.323,00 ciascuno per il credito ereditato da che a sua volta lo Persona_1
aveva ereditato da , ovvero danno parentale per la perdita del nipotino . Persona_2 Parte_4
Inoltre hanno chiesto la somma di 147.100,00 per la perdita del nipotino da parte dello zio
[...]
, loro padre (73.550,00 per ciascuno). _1
Pagina 3 Sulla prova del fatto storico della deportazione e sterminio nel campo di concentramento hanno dedotto che i due nominativi risultano nell'elenco delle persone sterminate ad Auschwitz risulta dalle fonti prodotte dagli attori tra cui l'estratto della banca dati del centro di documentazione ebraica;
il libro della memoria: i deportati in Italia 1943-1945 di;
dalla ricerca Persona_4
della Fondazione Centro di Documentazione ebraica edizioni 2002 altri nomi ritrovati Milano editrice Per_5
A seguito della notifica dell'atto introduttivo si sono costituiti volontariamente in giudizio la e il eccependo la carenza di Controparte_2 Controparte_3
legittimazione passiva della Repubblica tedesca, l'intervenuta decadenza e prescrizione CP_1
delle domande attrici e comunque la loro infondatezza in fatto ed in diritto e, nel denegato caso di condanna, la compensazione con quanto eventualmente già ricevuto dagli istanti in risarcimento per il medesimo titolo.
La Repubblica Federale Tedesca non si è costituita ed è stata dichiarata contumace nella prima udienza del 21 marzo 2023; mentre sono appunto intervenute volontariamente ai sensi dell'articolo
105 c.p.c. e si sono costituite in giudizio la ed il Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Il procedimento è stato assegnato a sentenza, con rinuncia ai termini difensivi e alla sentenza contestuale, in data 28 novembre 2024, e viene ora deciso.
***
Le domande attrici sono accolte come da dispositivo.
(I) In primo luogo, si fa rilevare che è stata dichiarata la contumacia della Repubblica federale tedesca, non costituitasi nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Si reputa, difatti, corretta l'evocazione in giudizio della Repubblica tedesca da considerarsi perfezionata tramite la notifica al suo Ambasciatore pro tempore quale rappresentante ufficiale della stessa;
la notifica è stata eseguita secondo le convenzioni e consuetudini internazionali con la formale trasmissione degli atti per via diplomatica a mezzo del Ministero Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale.
Si ritiene poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, formulata, tra l'altro, dalle parti interventrici dal momento che la stessa non si è CP_1
appunto costituita.
Pagina 4 Non vi è, difatti, un motivo valido o sufficiente per ritenere che l'attuale Stato tedesco non sia legittimato a partecipare a giudizi di cognizione diretti all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime delle forze del III Reich.
In primo luogo, l'attuale Repubblica federale tedesca è, senza dubbio, in successione subentrata in diretta continuità statale, e quindi giuridica, al sistema istituzionale nazionalsocialista tedesco degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, come è stato internazionalmente dichiarato e riconosciuto fin dagli accordi di pace di Parigi del 1946/7 susseguenti all'ultimo conflitto mondiale, e come ribadito poi con gli accordi di Bonn del 1961 tra il nostro paese e la per la definizione CP_1
degli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, e confermato infine dall'istituzione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” di cui alla Legge 79/2022.
Inoltre, non si rinviene alcuna norma o consuetudine, nazionale o internazionale, che impedisca espressamente di citare in giudizio la Repubblica tedesca, mentre vi sono al contrario varie disposizioni positive, vedasi per ultima appunto la Legge 79/2022, articolo 43, che prevedono implicitamente la presenza di altri contraddittori oltre la Repubblica italiana, riservando poi la competenza del nostro Stato solo al momento dell'eventuale esecuzione dei relativi provvedimenti definitivi con la prevista possibilità di rivolgersi appunto al Fondo relativo.
Tre anni fa appunto, con l'istituzione di questo Fondo, vi è stata la definitiva conferma dell'obbligo di risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità, e del relativo onere di risarcimento azionabili nel nostro ordinamento1.
Le norme di cui alla Legge 79/2022 hanno anche poi superato, senza alcuna modifica, il vaglio della
Corte costituzionale2 che ha riconosciuto la vigenza e validità del Fondo ristori come strumento di tutela delle vittime dei crimini di guerra, e sono dunque pienamente applicabili e non più sindacabili.
Quindi, si ha una giurisprudenza di merito concorde ed univoca di condanna a favore di cittadini italiani nei confronti della per i danni da essa causati durante la Seconda guerra CP_1
mondiale3.
È poi pacifica la giurisdizione del presente giudice ordinario come da sentenza della Corte costituzionale numero 238 del 20144, che ha dichiarato appunto incostituzionale ogni norma o
Pagina 5 provvedimento limitativo della possibilità di risarcimento di danni recati da violazioni del diritto internazionale umanitario;
senza inoltre considerare che la cattura, e quindi l'inizio dell'attività criminale culminata nell'assassinio al termine della deportazione, di e , Parte_3 Parte_4
ascendenti degli attuali istanti, avvenne nel nostro paese e che gli stessi erano, in origine, cittadini italiani.
È inoltre internazionalmente riconosciuta l'imprescrittibilità di tali crimini, che sono riconosciuti come delitti contro l'umanità perché consistenti nella cattura, imprigionamento, deportazione e sterminio di persone inermi per motivi esclusivamente razziali.
Sul principio ormai consolidato di imprescrittibilità di questo tipo di delitti, con tutte le relative conseguenze nei giudizi civili, basti citare, per ultima e a livello europeo, il disposto dell'articolo 7, secondo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in deroga al precetto di nulla poena sine lege enunciato al primo comma dispone: “Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.”
Tale norma, del resto, si richiama all'articolo 49, secondo comma, della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea che, sempre in espressa deroga al principio di legalità, prevede:
“Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.”
Queste norme sovranazionali che dispongono la non prescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, e - come appena evidenziato - derogano al principio generale di irretroattività delle leggi, trovano applicazione nel nostro ordinamento per effetto dell'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, come espressamente previsto dall'art. 10 della Costituzione.
È, dipoi, corretta la domanda giudiziale estesa nel corso del giudizio anche nei confronti dell'organizzazione statale italiana, a mezzo della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale 4 Con la seguente massima: “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dall'art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5, di adeguarsi alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause civili per il risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, commessi jure imperii da uno Stato estero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati,
è in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dagli art. 2 e
24 cost… e sono illegittime le norme che impongono al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposta in relazione a tali atti.”.
Pagina 6 massimo organo amministrativo responsabile della nazione, e del Controparte_3
quale gestore del Fondo stesso.
[...]
Infine, non è stato provato il versamento in favore degli istanti di altre somme, benefici o indennizzi di legge per lo stesso titolo.
Si ritengono quindi prive di pregio tutte le deduzioni ed eccezioni delle parti interventrici.
(II) Le domande attrici sono fondate anche nel merito.
La deportazione ed il susseguente sterminio della popolazione di origine ebraica in Europa durante l'ultimo conflitto mondiale sono un tragico ed universalmente noto evento della nostra storia contemporanea, globalmente considerato come l'archetipo della scientifica violenza nazista nel ventesimo secolo e massima espressione dell'odio razziale.
I fatti criminali sono dunque storicamente accertati ed incontestabili, e una volta verificata la presenza delle persone indicate in questo giudizio - una donna trentenne e il suo figliolo di neanche due anni - negli elenchi dei deportati nei campi di concentramento, come da documentazione agli atti di causa, non è più necessaria altra attività istruttoria.
(III) È, dunque, indubbia la responsabilità del terzo Reich tedesco, quale istituzione statale da cui dipendevano le forze armate e di polizia della Germania all'epoca dei fatti;
da ciò discende, per successione, la responsabilità dell'attuale Repubblica federale tedesca.
Questi misfatti sono considerati crimini contro l'umanità, in quanto lesivi dei diritti fondamentali dell'individuo, e come tali riconosciuti dalla giurisprudenza nazionale di merito, di legittimità ed anche costituzionale;
così come sono considerati tali dalle norme di diritto internazionali e dalle pronunce delle relative Corti di Giustizia, come la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 65831/20035; pertanto le azioni giudiziali per il loro riconoscimento ed il conseguente ristoro dei danni subiti sono ammissibili ed imprescrittibili.
(IV) Per la quantificazione del ristoro alle parti istanti, dal momento che è stata provata documentalmente la discendenza in linea diretta dei due istanti e dal padre Pt_1 Parte_2
, fratello di viene loro riconosciuto, in applicazione degli articoli 2043 e 2059 _1 Pt_3 Pt_2
c.c. e delle altre norme e convenzioni internazionali suindicate, il danno ereditario da perdita parentale trasmessogli, prendendo in considerazione esclusivamente il danno sofferto dal loro diretto dante causa sia per la morte della sorella sia per la morte del nipotino. Persona_1
Pagina 7 aveva all'epoca 26 anni e 29 e dunque si presume che vi sia stato un effettivo Persona_1 Pt_3
rapporto di fratellanza e un vissuto comune, che è stato poi presuntivamente distrutto dalla barbara trucidazione di e del piccolo figlio, nipotino di , di appena un anno e mezzo;
Pt_3 Persona_1
sussiste per presunzioni un danno parentale ossia danno morale per la barbara uccisione della sorella quasi coetanea e del di lei figlio di un anno e mezzo. Non viene invece riconosciuto iure hereditatis agli odierni attori il danno parentale dei genitori di , danno che sarebbe stato Pt_3
trasmesso in via ereditaria a , e che poi quest'ultimo avrebbe trasmesso ai figli, in quanto si _1
tratta di danno troppo indiretto, che non venne mai richiesto né da e Controparte_4 Persona_2
né da e che ora dunque inammissibilmente richiedono con una doppia e tripla Persona_1
successione ereditaria gli odierni attori.
Dunque, SI LIQUIDA A CIASCUN ATTORE il danno per la perdita della sorella subita da
, che era fratello di e ascendente diretto (padre) degli attori, liquidandolo in Persona_1 Pt_3
euro 73.550,00 per ciascuno;
oltre il danno ereditato da padre degli attori, per la Persona_1
perdita del nipotino in euro 73.550,00 per ciascuno degli attori. Parte_4
Quanto agli ACCESSORI PER IL RITARDO, trattandosi di indennizzo a carico del
Fondo e considerata la difficoltà derivante da un lato nel riconoscere a livello internazionale i crimini contro l'umanità e la responsabilità degli Stati e dall'altro nel confermare il difetto di giurisdizione del giudice straniero, considerato che , oltre che e Persona_1 Persona_2
potevano esercitare il loro diritto risarcitorio anche prima dell'istituzione del Controparte_4
Fondo sulla base della sent. Corte Cost. che aveva ammesso la deroga al difetto di giurisdizione, si ritiene in un giudizio equitativo che gli interessi al tasso di legge sulla somma qui riconosciuta, decorrano dalla richiesta stragiudiziale di pagamento indirizzata al Fondo o in assenza di essa dalla notifica della citazione e non dalla data del fatto illecito risalente ad 80 anni orsono, perchè si creerebbe un'ingiusta locupletazione degli odierni attori in un quadro di mancata cura dei propri diritti da parte del loro dante causa diretto.
L'accoglimento delle domande comporta la CONDANNA ALLE SPESE per onorari e spese del contributo unificato e relativa marca, secondo i valori medi previsti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta la responsabilità della per crimini contro Controparte_1
l'umanità per l'arresto, deportazione e morte al campo di concentramento di Au dei cittadini italiani di razza ebraica (anni 29) e (anni 1,5); Parte_3 Parte_4
Pagina 8 2. Accerta che sussistono le condizioni per l'ammissione degli attori al Fondo di Garanzia, e liquida per l'effetto agli attori la somma complessiva di euro 147.100,00 oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, dalla richiesta stragiudiziale al Fondo, o dalla notifica della citazione;
3. condanna in via solidale la e il Controparte_1 Controparte_3
(quale gestore del Fondo istituito con legge 79/2022) al pagamento in favore degli
[...]
attori della somma indicata al punto n. 2 e al rimborso in favore degli attori delle spese del presente giudizio di cui euro 1.713,00 per spese vive ed euro 14.103,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Firenze, 12 aprile 2025
Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
Pagina 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per ultima vedasi Cassazione civile, III sezione, sentenza 3642/2024. 2 Sentenza numero 159 del 2023. 3 Tra tante vedasi sentenza 2064/2023 di questo Tribunale, ordinanza 4094/2023 del Tribunale di Trento e sentenza
2273/2024 del Tribunale di Bologna. 5 Con la seguente massima: “Contestare la veridicità di fatti storici palesemente accertati, quali l'Olocausto, non può in nessun modo essere ritenuto un lavoro di ricerca storica assimilabile ad una ricerca della verità. L'obiettivo e il risultato di un simile metodo sono totalmente diversi, perché si tratta in realtà di riabilitare il regime nazionalsocialista
e, per conseguenza, accusare di falsificazione della storia le stesse vittime. Così, la contestazione di crimini contro l'umanità appare come una delle forme più sottili di diffamazione razziale nei confronti degli ebrei e di incitazione all'odio nei loro confronti. La negazione o la rivisitazione di simili fatti storici rimette in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l'ordine pubblico. Arrecando pregiudizio ai diritti altrui, tali atti sono incompatibili con la democrazia e i diritti dell'uomo e i loro autori mirano incontestabilmente ad obiettivi quali quelli proibiti dall'art. 17 della Convenzione”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione mon+ocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6617/2022
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._2 avv.ti Simone Conti, Aldo Baldaccini e Matteo Pericoli,
ATTORI
CONTRO
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro Controparte_1
tempore;
CONVENUTA NON COSTITUTA
e in persona del Presidente del Consiglio in Controparte_2
carica pro tempore, e , in persona del Ministro Controparte_3
pro tempore, per la Repubblica Italiana, entrambe rappresentate, difese e domiciliate ex lege dall'Avvocatura di Stato come in atti;
INTERVENIENTI VOLONTARIE
OGGETTO: ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI:
Pagina 1 - accertare e dichiarare le responsabilità della Germania, quale ente CP_1 CP_1
succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di
e nell'aprile del 1944 e per la tagica uccisione degli stessi, da Parte_3 Parte_4 considerarsi crimine di guerra e contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la
[...]
, la e il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
[...]
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 362.670,50, per tutti i danni Parte_1 descritti nell'atto introduttivo del giudizio, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947
e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 362.670,50, per tutti i danni Parte_2 descritti nell'atto introduttivo del giudizio, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947
e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di cui i sottoscritti avvocati si dichiarano antistatari.
NELL'INTERESSE DELLA E DEL Controparte_2 [...]
Controparte_3
a) affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 [...]
, e comunque rigettare ogni avversa domanda nei suoi confronti;
Controparte_1
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o - in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, previa congrua riduzione delle somme richieste, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.;
d) vinte le spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pagina 2 Con citazione notificata alla e Controparte_1 Pt_1 Parte_2
chiedevano la condanna della stessa quale responsabile della deportazione e barbara uccisione dei loro congiunti di anni 29 e del di lei figlio di un anno e mezzo;
essi Parte_3 Parte_4
furono arrestati a Firenze perché ebrei e dapprima incarcerati il 31 gennaio 1944 nel carcere di
Firenze delle Murate e poi nel campo di prigionia di Fossoli, per essere poi deportati al campo di concentramento di Auschwitz il 10 aprile 1944.
Gli attori, figli di deceduto nel 1981, fratello della vittima primaria e Persona_1 Parte_3
zio del piccolo , dichiarano di agire iure hereditatis, per la perdita del rapporto Parte_4
parentale che avevano subito sia i due genitori di , ossia e , Pt_3 Pt_2 Controparte_4 CP_5
sia il loro padre , fratello di;
hanno precisato da pag. 17 della Persona_1 Parte_3
citazione e ss. La parentela che li lega alle vittime primarie ele poste attive e le quote ereditate sui crediti per danno morale: e erano i genitori di e i nonni Controparte_4 Persona_2 Parte_3
del piccolo;
al loro decesso lasciano a succedere e RA Di TO (figli Parte_4 Persona_1
eredi ½ per ciascuno); alla morte di il credito si sarebbe trasmesso alla moglie Persona_1
e ai due figli odierni attori e poi la è deceduta per cui gli attori sono gli Persona_3 Per_3
eredi di , succeduto per un mezzo nei crediti di ambedue i genitori. Persona_1
Dunque hanno dichiarato di applicare il sistema a punto delle tabelle di Roma e chiesto 63.743,00 per ciascun attore, quale danno iure hereditatis per la perdita parentale subita originariamente dal padre di , ossia , ed ulteriore importo identico per il danno da Parte_3 Controparte_4
perdita parentale subita dalla madre di , ossia che aveva 58 anni quando Parte_3 Persona_2
venne trucidata la figlia. Applicando le tabelle di Roma e tenendo conto dell'età della vittima primaria e del parente hanno quantificato il totale danno parentale di in euro Persona_2
264.774,00 che sono andati a RA e . Pt_2 Persona_1
Dunque gli attori agendo quali eredi di hanno chiesto la metà dell'importo ossia Persona_1
euro 132.390,00 da suddividere metà per ciascuno (66.195,00 euro).
Infine hanno chiesto il danno iure hereditatis per la perdita della sorella subita da _1
, che era fratello di e padre degli attori, e tenendo conto delle tabelle romane hanno
[...] Pt_3
chiesto euro 147.100,00 da suddividere metà per ciascuno. (73.550,00 euro).
Hanno poi chiesto 31.871,00 ciascuno per la perdita del nipote subito da che Controparte_4
all'epoca aveva 62 anni, subentrando nella posizione ereditata da . Persona_1
Hanno chiesto 34.323,00 ciascuno per il credito ereditato da che a sua volta lo Persona_1
aveva ereditato da , ovvero danno parentale per la perdita del nipotino . Persona_2 Parte_4
Inoltre hanno chiesto la somma di 147.100,00 per la perdita del nipotino da parte dello zio
[...]
, loro padre (73.550,00 per ciascuno). _1
Pagina 3 Sulla prova del fatto storico della deportazione e sterminio nel campo di concentramento hanno dedotto che i due nominativi risultano nell'elenco delle persone sterminate ad Auschwitz risulta dalle fonti prodotte dagli attori tra cui l'estratto della banca dati del centro di documentazione ebraica;
il libro della memoria: i deportati in Italia 1943-1945 di;
dalla ricerca Persona_4
della Fondazione Centro di Documentazione ebraica edizioni 2002 altri nomi ritrovati Milano editrice Per_5
A seguito della notifica dell'atto introduttivo si sono costituiti volontariamente in giudizio la e il eccependo la carenza di Controparte_2 Controparte_3
legittimazione passiva della Repubblica tedesca, l'intervenuta decadenza e prescrizione CP_1
delle domande attrici e comunque la loro infondatezza in fatto ed in diritto e, nel denegato caso di condanna, la compensazione con quanto eventualmente già ricevuto dagli istanti in risarcimento per il medesimo titolo.
La Repubblica Federale Tedesca non si è costituita ed è stata dichiarata contumace nella prima udienza del 21 marzo 2023; mentre sono appunto intervenute volontariamente ai sensi dell'articolo
105 c.p.c. e si sono costituite in giudizio la ed il Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Il procedimento è stato assegnato a sentenza, con rinuncia ai termini difensivi e alla sentenza contestuale, in data 28 novembre 2024, e viene ora deciso.
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Le domande attrici sono accolte come da dispositivo.
(I) In primo luogo, si fa rilevare che è stata dichiarata la contumacia della Repubblica federale tedesca, non costituitasi nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Si reputa, difatti, corretta l'evocazione in giudizio della Repubblica tedesca da considerarsi perfezionata tramite la notifica al suo Ambasciatore pro tempore quale rappresentante ufficiale della stessa;
la notifica è stata eseguita secondo le convenzioni e consuetudini internazionali con la formale trasmissione degli atti per via diplomatica a mezzo del Ministero Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale.
Si ritiene poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, formulata, tra l'altro, dalle parti interventrici dal momento che la stessa non si è CP_1
appunto costituita.
Pagina 4 Non vi è, difatti, un motivo valido o sufficiente per ritenere che l'attuale Stato tedesco non sia legittimato a partecipare a giudizi di cognizione diretti all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime delle forze del III Reich.
In primo luogo, l'attuale Repubblica federale tedesca è, senza dubbio, in successione subentrata in diretta continuità statale, e quindi giuridica, al sistema istituzionale nazionalsocialista tedesco degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, come è stato internazionalmente dichiarato e riconosciuto fin dagli accordi di pace di Parigi del 1946/7 susseguenti all'ultimo conflitto mondiale, e come ribadito poi con gli accordi di Bonn del 1961 tra il nostro paese e la per la definizione CP_1
degli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, e confermato infine dall'istituzione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” di cui alla Legge 79/2022.
Inoltre, non si rinviene alcuna norma o consuetudine, nazionale o internazionale, che impedisca espressamente di citare in giudizio la Repubblica tedesca, mentre vi sono al contrario varie disposizioni positive, vedasi per ultima appunto la Legge 79/2022, articolo 43, che prevedono implicitamente la presenza di altri contraddittori oltre la Repubblica italiana, riservando poi la competenza del nostro Stato solo al momento dell'eventuale esecuzione dei relativi provvedimenti definitivi con la prevista possibilità di rivolgersi appunto al Fondo relativo.
Tre anni fa appunto, con l'istituzione di questo Fondo, vi è stata la definitiva conferma dell'obbligo di risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità, e del relativo onere di risarcimento azionabili nel nostro ordinamento1.
Le norme di cui alla Legge 79/2022 hanno anche poi superato, senza alcuna modifica, il vaglio della
Corte costituzionale2 che ha riconosciuto la vigenza e validità del Fondo ristori come strumento di tutela delle vittime dei crimini di guerra, e sono dunque pienamente applicabili e non più sindacabili.
Quindi, si ha una giurisprudenza di merito concorde ed univoca di condanna a favore di cittadini italiani nei confronti della per i danni da essa causati durante la Seconda guerra CP_1
mondiale3.
È poi pacifica la giurisdizione del presente giudice ordinario come da sentenza della Corte costituzionale numero 238 del 20144, che ha dichiarato appunto incostituzionale ogni norma o
Pagina 5 provvedimento limitativo della possibilità di risarcimento di danni recati da violazioni del diritto internazionale umanitario;
senza inoltre considerare che la cattura, e quindi l'inizio dell'attività criminale culminata nell'assassinio al termine della deportazione, di e , Parte_3 Parte_4
ascendenti degli attuali istanti, avvenne nel nostro paese e che gli stessi erano, in origine, cittadini italiani.
È inoltre internazionalmente riconosciuta l'imprescrittibilità di tali crimini, che sono riconosciuti come delitti contro l'umanità perché consistenti nella cattura, imprigionamento, deportazione e sterminio di persone inermi per motivi esclusivamente razziali.
Sul principio ormai consolidato di imprescrittibilità di questo tipo di delitti, con tutte le relative conseguenze nei giudizi civili, basti citare, per ultima e a livello europeo, il disposto dell'articolo 7, secondo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in deroga al precetto di nulla poena sine lege enunciato al primo comma dispone: “Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.”
Tale norma, del resto, si richiama all'articolo 49, secondo comma, della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea che, sempre in espressa deroga al principio di legalità, prevede:
“Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.”
Queste norme sovranazionali che dispongono la non prescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, e - come appena evidenziato - derogano al principio generale di irretroattività delle leggi, trovano applicazione nel nostro ordinamento per effetto dell'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, come espressamente previsto dall'art. 10 della Costituzione.
È, dipoi, corretta la domanda giudiziale estesa nel corso del giudizio anche nei confronti dell'organizzazione statale italiana, a mezzo della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale 4 Con la seguente massima: “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dall'art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5, di adeguarsi alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause civili per il risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, commessi jure imperii da uno Stato estero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati,
è in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dagli art. 2 e
24 cost… e sono illegittime le norme che impongono al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposta in relazione a tali atti.”.
Pagina 6 massimo organo amministrativo responsabile della nazione, e del Controparte_3
quale gestore del Fondo stesso.
[...]
Infine, non è stato provato il versamento in favore degli istanti di altre somme, benefici o indennizzi di legge per lo stesso titolo.
Si ritengono quindi prive di pregio tutte le deduzioni ed eccezioni delle parti interventrici.
(II) Le domande attrici sono fondate anche nel merito.
La deportazione ed il susseguente sterminio della popolazione di origine ebraica in Europa durante l'ultimo conflitto mondiale sono un tragico ed universalmente noto evento della nostra storia contemporanea, globalmente considerato come l'archetipo della scientifica violenza nazista nel ventesimo secolo e massima espressione dell'odio razziale.
I fatti criminali sono dunque storicamente accertati ed incontestabili, e una volta verificata la presenza delle persone indicate in questo giudizio - una donna trentenne e il suo figliolo di neanche due anni - negli elenchi dei deportati nei campi di concentramento, come da documentazione agli atti di causa, non è più necessaria altra attività istruttoria.
(III) È, dunque, indubbia la responsabilità del terzo Reich tedesco, quale istituzione statale da cui dipendevano le forze armate e di polizia della Germania all'epoca dei fatti;
da ciò discende, per successione, la responsabilità dell'attuale Repubblica federale tedesca.
Questi misfatti sono considerati crimini contro l'umanità, in quanto lesivi dei diritti fondamentali dell'individuo, e come tali riconosciuti dalla giurisprudenza nazionale di merito, di legittimità ed anche costituzionale;
così come sono considerati tali dalle norme di diritto internazionali e dalle pronunce delle relative Corti di Giustizia, come la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 65831/20035; pertanto le azioni giudiziali per il loro riconoscimento ed il conseguente ristoro dei danni subiti sono ammissibili ed imprescrittibili.
(IV) Per la quantificazione del ristoro alle parti istanti, dal momento che è stata provata documentalmente la discendenza in linea diretta dei due istanti e dal padre Pt_1 Parte_2
, fratello di viene loro riconosciuto, in applicazione degli articoli 2043 e 2059 _1 Pt_3 Pt_2
c.c. e delle altre norme e convenzioni internazionali suindicate, il danno ereditario da perdita parentale trasmessogli, prendendo in considerazione esclusivamente il danno sofferto dal loro diretto dante causa sia per la morte della sorella sia per la morte del nipotino. Persona_1
Pagina 7 aveva all'epoca 26 anni e 29 e dunque si presume che vi sia stato un effettivo Persona_1 Pt_3
rapporto di fratellanza e un vissuto comune, che è stato poi presuntivamente distrutto dalla barbara trucidazione di e del piccolo figlio, nipotino di , di appena un anno e mezzo;
Pt_3 Persona_1
sussiste per presunzioni un danno parentale ossia danno morale per la barbara uccisione della sorella quasi coetanea e del di lei figlio di un anno e mezzo. Non viene invece riconosciuto iure hereditatis agli odierni attori il danno parentale dei genitori di , danno che sarebbe stato Pt_3
trasmesso in via ereditaria a , e che poi quest'ultimo avrebbe trasmesso ai figli, in quanto si _1
tratta di danno troppo indiretto, che non venne mai richiesto né da e Controparte_4 Persona_2
né da e che ora dunque inammissibilmente richiedono con una doppia e tripla Persona_1
successione ereditaria gli odierni attori.
Dunque, SI LIQUIDA A CIASCUN ATTORE il danno per la perdita della sorella subita da
, che era fratello di e ascendente diretto (padre) degli attori, liquidandolo in Persona_1 Pt_3
euro 73.550,00 per ciascuno;
oltre il danno ereditato da padre degli attori, per la Persona_1
perdita del nipotino in euro 73.550,00 per ciascuno degli attori. Parte_4
Quanto agli ACCESSORI PER IL RITARDO, trattandosi di indennizzo a carico del
Fondo e considerata la difficoltà derivante da un lato nel riconoscere a livello internazionale i crimini contro l'umanità e la responsabilità degli Stati e dall'altro nel confermare il difetto di giurisdizione del giudice straniero, considerato che , oltre che e Persona_1 Persona_2
potevano esercitare il loro diritto risarcitorio anche prima dell'istituzione del Controparte_4
Fondo sulla base della sent. Corte Cost. che aveva ammesso la deroga al difetto di giurisdizione, si ritiene in un giudizio equitativo che gli interessi al tasso di legge sulla somma qui riconosciuta, decorrano dalla richiesta stragiudiziale di pagamento indirizzata al Fondo o in assenza di essa dalla notifica della citazione e non dalla data del fatto illecito risalente ad 80 anni orsono, perchè si creerebbe un'ingiusta locupletazione degli odierni attori in un quadro di mancata cura dei propri diritti da parte del loro dante causa diretto.
L'accoglimento delle domande comporta la CONDANNA ALLE SPESE per onorari e spese del contributo unificato e relativa marca, secondo i valori medi previsti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta la responsabilità della per crimini contro Controparte_1
l'umanità per l'arresto, deportazione e morte al campo di concentramento di Au dei cittadini italiani di razza ebraica (anni 29) e (anni 1,5); Parte_3 Parte_4
Pagina 8 2. Accerta che sussistono le condizioni per l'ammissione degli attori al Fondo di Garanzia, e liquida per l'effetto agli attori la somma complessiva di euro 147.100,00 oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, dalla richiesta stragiudiziale al Fondo, o dalla notifica della citazione;
3. condanna in via solidale la e il Controparte_1 Controparte_3
(quale gestore del Fondo istituito con legge 79/2022) al pagamento in favore degli
[...]
attori della somma indicata al punto n. 2 e al rimborso in favore degli attori delle spese del presente giudizio di cui euro 1.713,00 per spese vive ed euro 14.103,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Firenze, 12 aprile 2025
Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
Pagina 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per ultima vedasi Cassazione civile, III sezione, sentenza 3642/2024. 2 Sentenza numero 159 del 2023. 3 Tra tante vedasi sentenza 2064/2023 di questo Tribunale, ordinanza 4094/2023 del Tribunale di Trento e sentenza
2273/2024 del Tribunale di Bologna. 5 Con la seguente massima: “Contestare la veridicità di fatti storici palesemente accertati, quali l'Olocausto, non può in nessun modo essere ritenuto un lavoro di ricerca storica assimilabile ad una ricerca della verità. L'obiettivo e il risultato di un simile metodo sono totalmente diversi, perché si tratta in realtà di riabilitare il regime nazionalsocialista
e, per conseguenza, accusare di falsificazione della storia le stesse vittime. Così, la contestazione di crimini contro l'umanità appare come una delle forme più sottili di diffamazione razziale nei confronti degli ebrei e di incitazione all'odio nei loro confronti. La negazione o la rivisitazione di simili fatti storici rimette in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l'ordine pubblico. Arrecando pregiudizio ai diritti altrui, tali atti sono incompatibili con la democrazia e i diritti dell'uomo e i loro autori mirano incontestabilmente ad obiettivi quali quelli proibiti dall'art. 17 della Convenzione”.