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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5432 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4920 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 26/9/2025 e vertente
TRA
(C.F. e P.I. Parte_1
), con l'avvocato Vito Maria Resse nel cui studio in Roma, P.IVA_1 Via Carlo Mirabello n.6, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 CP_2 (C.F. ), con l'avvocato Orazio Fantozzi nel cui C.F._2 studio in Roma, Via Cristoforo Colombo 322, sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 14999 del 20/7/2022 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 8 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “…ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 24.1.2021 con il quale la Parte_1
ha chiesto di condannare ed al
[...] CP_1 CP_2 pagamento della somma di €16.560,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria quale residuo dell'importo dovuto in relazione alla fattura emessa dalla ed AR oggetto della cessione di credito inter partes e relativo alla compravendita conclusa tra la ed i signori ed AR CP_1
in data 3.3.2010, avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma, CP_2 Via Grotte di Gregna n. 186, piano terra, Edificio B, interno 5, e del posto auto seminterrato identificato con il n. 20, distinti nel NCU del Comune di Roma al foglio 607, particella 1099, sub 14 e 15 graffati (l'appartamento) e sub 520 (il posto auto), per il prezzo pattuito di € 276.000,00 per la quale era stata emessa la fattura n. 2 del 3.3.2010 del complessivo importo di € 303.600,00, di cui € 276.000,00 quale imponibile ed € 27.600,00 a titolo di IVA calcolata al 10% (All. n. 2 del ricorso) in ordine alla quale i signori ed avevano corrisposto la parte imponibile della fattura CP_1 CP_2 emessa nonché l'ulteriore importo di € 11.040,00, rimanendo debitori nei confronti della medesima per il residuo importo di €16.560,00 per la cui somma la chiedeva la loro Parte_1 condanna;
rilevato che e si sono costituiti in CP_1 CP_2 giudizio in data 24.6.2022, dunque tempestivamente, ed hanno eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione processuale della
, in quanto cedente del AR credito oggetto di domanda giudiziale, sottolineando che le conclusioni rassegnate dalla società ricorrente nell'atto introduttivo non si riferiscono alla e nel merito hanno eccepito la AR manifesta infondatezza della domanda avanzata da parte ricorrente in virtù del fatto che essi hanno concluso con la società AR in data 3.3.2010 un contratto di compravendita
[...] immobiliare al prezzo pattuito e pagato di € 287.040,00 di cui € 276.000,00 quale imponibile, ed il resto di € 11.040,00 per IVA al 4%, trattandosi di vendita effettuata entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori della Società che ha eseguito nell'immobile oggetto del contratto interventi compresi tra quelli previsti dall'art. 31 comma 1 lett. C), D) ed E) L. n. 457/78 come espressamente indicato nel rogito all'art. 7 e che il trasferimento del diritto si é regolarmente perfezionato con la trascrizione effettuata in data 5.3.2010 per cui la somma di € 11.040,00 che la ricorrente ammette essere stata pagata a titolo di Iva corrisponde esattamente al 4% del prezzo di cessione di € 276.000,00 e quindi pag. 2 di 8 all'aliquota Iva di cui al punto 6 del Cap. 2 della Circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate Affari Giuridici che é pari proprio al 4% ed è applicabile in alternativa a quella ordinaria del 10%, alla cessione di immobili aventi caratteristiche non di lusso ed adibiti a prima casa di abitazione;
rilevato che i resistenti costituiti hanno poi osservato che l'unico elemento con cui la società ricorrente intenderebbe provare la fondatezza della propria pretesa é da rinvenirsi nella fattura n. 2/2010 emessa dalla per l'importo complessivo di € AR 303.600,00, omettendo tuttavia di allegare una circostanza essenziale in ordine alla genesi stessa del credito, ossia il motivo della mancata corrispondenza con l'operazione commerciale per cui era stata emessa, ossia l'applicazione dell'aliquota del 10% in luogo di quella del 4% così come invece pattuita dalle parti, oltre al fatto che la fattura in questione non può essere stata emessa lo stesso giorno della stipula del rogito, ossia il 3.3.2010, in quanto essa indicava l'indirizzo preciso dell'immobile di Roma Via di Grotte di Gregna 186 mentre lo stesso appartamento (ed il posto auto) nell'art. 1 del rogito erano diversamente descritti come facenti parte di un complesso immobiliare sito in Roma “Via di Grotta di Gregna snc” ovvero come privi a quel momento del numero civico;
considerato che
poi i resistenti costituiti hanno rimarcato nel richiedere il risarcimento danni per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. che l'intimazione del pagamento dell'Iva sulla fattura n. 2/2010 é stata loro inviata solo sette anni dopo la vendita, trascurando il fatto che l'Iva era stata regolarmente versata e che la AR
dalla data del rogito non aveva mai agito in giudizio per
[...] il recupero coattivo e, solo dopo la cessione alla Parte_1
del credito dalla stessa vantato nei confronti dei convenuti,
[...] quest'ultima aveva agito al fine di recuperare il credito asseritamente vantato;
rilevato che, all'udienza del 19.7.2022, la Parte_1 ha rinunciato a convenire in giudizio la AR
, nei confronti della quale non aveva proposto domande
[...] nel ricorso introduttivo ed i resistenti ed nulla hanno CP_1 CP_2 osservato in proposito e parte ricorrente ha controdedotto che l'aliquota da applicare alla vendita era quella del 10% in quanto la categoria catastale dell'immobile era A/10 e non ad uso abitativo, per cui non era applicabile l'aliquota agevolata del 4% e che la corretta aliquota risultava dalla fattura ed i resistenti hanno replicato che la compravendita si era conclusa con l'applicazione dell'IVA al 4% e che non era stata dimostrata la categoria catastale A/10 che avrebbe reso inapplicabile l'aliquota agevolata del 4%;”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda della di condanna di Parte_1 CP_1
pag. 3 di 8 ed al pagamento di € 16.560,00 oltre interessi legali e CP_2 rivalutazione monetaria;
ha rigettato la domanda di ed CP_1 CP_2 di condanna della al
[...] Parte_1 risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; ha condannato la
[...]
al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
ed liquidandole in € 2.506,00 per compensi, oltre IVA,
[...] CP_2 CPA e rimborso spese generali del 15%.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “considerato che la domanda di pagamento proposta da
contro
Parte_1 CP_1 ed si fonda sulla fattura n. 2 del 3.3.2010, documento di CP_2 provenienza unilaterale, del complessivo importo di € 303.600,00 di cui € 276.000,00 quale imponibile ed €27.600,00 a titolo di Iva ma tale fattura avente ad oggetto “vendita appartamento in Roma Via di Grotte di Gregna 186 atto notaio di Roma rogito 549 del 03.03.2010” Persona_1 mentre l'atto notarile è afferente all'immobile sito in Roma “Via di Grotta di Gregna snc” così come peraltro la nota di trascrizione dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Territoriale di Roma (All. n. 1 della comparsa di costituzione dei sigg. ed ); CP_1 CP_2 considerato, dunque, che la fattura sulla quale si fonda la domanda giudiziale non può essere considerata in maniera incontrovertibile facente riferimento alla compravendita dell'immobile acquistato dai signori CP_1 ed , poiché l'oggetto dell'atto di compravendita si riferisce ad un CP_2 immobile identificato “senza numero civico” a differenza dei dati contenuti in fattura, i quali si riferiscono ad immobile recante il numero civico
“186”; considerato, altresì, che dell'invio di tale fattura non è stata fornita prova adeguata dalla in virtù del Parte_1 fatto che è stata allegata copia dei cedolini di spedizione ma non copia delle ricevute di ritorno che proverebbero l'effettiva ricezione della fattura da parte dei signori ed (All. n. 2 del ricorso) e che per tali CP_1 CP_2 importi è stata inviata diffida oltre sette anni dopo l'emissione della fattura, ossia in data 27.11.2017 (All. n. 3 del ricorso); considerato che non è contestato, da parte della Parte_1
il versamento, da parte dei signori ed , della somma di
[...] CP_1 CP_2
€ 11.040,00 a titolo di Iva calcolata al 4%; considerato che la società ha invece Parte_1 contestato il mancato pagamento della somma residua pari a € 16.560,00 a titolo di Iva calcolata al 10% ma non ha invece argomentato e dimostrato come l'immobile oggetto di compravendita tra la società AR e i resistenti fosse di categoria A/10 per cui sarebbe Parte_1 inapplicabile l'aliquota agevolata del 4%;
pag. 4 di 8 considerato, dunque, che la richiesta di pagamento avanzata dalla società è priva di fondamento ed il ricorso ex art. Parte_1 702 bis c.p.c. deve essere rigettato;
rilevato che non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dai resistenti ed con riguardo alla condanna al risarcimento del CP_1 CP_2 danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, con la conseguenza che il Giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, circostanze che non sono state allegate o provate dai signori ed , i quali si sono limitati a CP_1 CP_2 richiedere la condanna di una somma di denaro equitativamente determinata in base alla condotta sostanziale e processuale della società ricorrente, al valore della lite ed alla durata del processo senza allegare alcunché a fondamento della richiesta risarcitoria;
rilevato che, in base al principio della soccombenza prevalente, le spese processuali dei resistenti vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in € 2.506,00 per compensi (di cui € 438,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva ed € 1.120,00 per la fase di trattazione, calcolati in misura minima in quanto la causa si è svolta in un'unica udienza e con istruttoria solo documentale e con esclusione dei compensi per la fase decisoria in quanto non sono state depositate memorie conclusive ed aumentate del 30% per la difesa di due parti aventi la stessa posizione processuale e pari ad un aumento di €578,40), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
[...] d'Appello adita, contrariis reiectis: -in riforma dell'ordinanza impugnata, condannare i signori ed , in solido, al CP_1 CP_2 pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 16.560,00 a titolo di IVA residua calcolata nella misura del 10% in relazione alla compravendita di cui è causa e per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino all'effettivo saldo;
-con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Hanno resistito e rassegnando le CP_1 CP_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto confermare l'Ordinanza emessa dal Parte_1 Tribunale di Roma in data 20/07/2022 all'esito del giudizio di primo grado n. R. G. 7644/2022 nonche condannare parte appellante alle spese e pag. 5 di 8 compensi del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15 per cento, Iva e CPA come per Legge””
All'udienza del 26/9/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da Parte_1
contiene tre motivi.
[...]
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui non è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria inerente all'IVA nella misura del 10% applicata alla compravendita di cui è causa”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata l'applicazione alla compravendita dell'iva al 10%, trascurando che la circostanza sarebbe risultata dall'atto di compravendita nella parte in cui all'art. 7 aveva previsto che “l'atto è soggetto ad IVA trattandosi di vendita effettuata entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori dalla società che ha eseguito nell'immobile interventi nell'ambito di quelli previsti dall'art.31, 1 comma lettere c), d) ed e) della Legge n.
5.8.78 n. 457” e che l'art. 127 quinquiesdecies, tabella A, parte III, DPR n.633/1972, avrebbe prescritto l'applicazione dell'aliquota al 10%
“alle cessioni di fabbricati o porzioni sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della Legge 5.8.1978, n.457”. Non soltanto dagli atti sarebbe emersa la prova dell'effettiva tassazione di quella cessione, ma se il Tribunale avesse avuto dubbi in proposito avrebbe dovuto dare la stura ad una istruttoria, e non rigettare la domanda sul presupposto che non fosse stata provata.
Il secondo motivo è intitolato: “Erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la destinazione catastale dell'immobile legittimante la richiesta di pagamento dell'IVA nella misura del 10%.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda sul presupposto che non fosse stata data prova della destinazione catastale dell'immobile ad uso ufficio che legittimava il pagamento dell'IVA al 10%, trascurando che tale destinazione non fosse stata contestata, che l'ordinanza di archiviazione del 17/10/2013 avrebbe dato conto dell'uso ufficio, così come la visura catastale attestante la variazione da ufficio ad abitazione intervenuta soltanto il 21/6/2017.
pag. 6 di 8 Il terzo motivo è intitolato: “Illegittimità ed erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la riferibilità della fattura n.2 del 3.3.2010 alla compravendita di cui è causa”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente negato che la fattura n. 2 del 3/3/2010 si riferisse all'immobile compravenduto per via della mancata corrispondenza tra il numero civico indicato e la mancata attribuzione del numero civico nell'atto di trasferimento, trascurando che la fattura avrebbe indicato il numero di repertorio dell'atto, non potendo non riferirsi all'immobile ceduto.
I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Se è vero che l'art. 127 quinquiesdecies citato prevede l'IVA al 10% per la cessione di immobili che siano stati oggetto degli interventi di recupero e ristrutturazione di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 31 L. n. 457/1978, è altresì vero che sin dal primo grado e CP_1 [...]
hanno contestato che la società venditrice abbia accettato la CP_2 minore IVA del 4%, sul presupposto che la cessione avesse riguardato immobile non di lusso adibito a prima casa di abitazione, in conformità della Circolare Min. Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici – n. 1/E del 02/03/1994, che la prevede in tale misura ridotta del 4%, in alternativa a quella ordinaria del 10 %. La definizione della compravendita con il pagamento dell'IVA al 4%, liberamente e consapevolmente accettato senza riserve in ordine ad un diverso regime fiscale applicabile alla cessione, indica che la società venditrice abbia rinunciato a far valere la diversa aliquota eventualmente applicabile all'immobile non accatastabile come prima casa di abitazione. A nulla rileva, pertanto, che la legge tasserebbe sempre e comunque quelle cessioni con l'aliquota ordinaria del 10%, ovvero che l'immobile ceduto sarebbe stato accatastato fino al 21/6/2017 in categoria A10, incompatibile con la destinazione di prima casa di abitazione. Non vale obiettare che la società venditrice avrebbe emesso, contestualmente alla compravendita, la fattura n. 2 che tassava la cessione con l'IVA al 10%, perché, al di là della equivocità della individuazione dell'immobile o della mancata prova della sua ricezione, resta la circostanza che la stessa ha accettato il diverso pagamento e concluso la compravendita, evidentemente persuasa dell'agevolazione invocata sul presupposto che l'immobile in quel momento privo di classazione incompatibile potesse essere destinato a prima casa di abitazione. Vero è che la società venditrice, dopo aver concordato il trasferimento immobiliare con IVA al 4%, non ha annullato la fattura, che mancava pure di prova del ricevimento, pretendendo una maggiore IVA dopo sette anni dalla compravendita con l'invio della diffida del 27.11.2017.
pag. 7 di 8 § 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e Parte_1 CP_1
contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 14999 del CP_2 20/7/2022 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 [...]
liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 CP_2 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 26/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4920 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 26/9/2025 e vertente
TRA
(C.F. e P.I. Parte_1
), con l'avvocato Vito Maria Resse nel cui studio in Roma, P.IVA_1 Via Carlo Mirabello n.6, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 CP_2 (C.F. ), con l'avvocato Orazio Fantozzi nel cui C.F._2 studio in Roma, Via Cristoforo Colombo 322, sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 14999 del 20/7/2022 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 8 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “…ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 24.1.2021 con il quale la Parte_1
ha chiesto di condannare ed al
[...] CP_1 CP_2 pagamento della somma di €16.560,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria quale residuo dell'importo dovuto in relazione alla fattura emessa dalla ed AR oggetto della cessione di credito inter partes e relativo alla compravendita conclusa tra la ed i signori ed AR CP_1
in data 3.3.2010, avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma, CP_2 Via Grotte di Gregna n. 186, piano terra, Edificio B, interno 5, e del posto auto seminterrato identificato con il n. 20, distinti nel NCU del Comune di Roma al foglio 607, particella 1099, sub 14 e 15 graffati (l'appartamento) e sub 520 (il posto auto), per il prezzo pattuito di € 276.000,00 per la quale era stata emessa la fattura n. 2 del 3.3.2010 del complessivo importo di € 303.600,00, di cui € 276.000,00 quale imponibile ed € 27.600,00 a titolo di IVA calcolata al 10% (All. n. 2 del ricorso) in ordine alla quale i signori ed avevano corrisposto la parte imponibile della fattura CP_1 CP_2 emessa nonché l'ulteriore importo di € 11.040,00, rimanendo debitori nei confronti della medesima per il residuo importo di €16.560,00 per la cui somma la chiedeva la loro Parte_1 condanna;
rilevato che e si sono costituiti in CP_1 CP_2 giudizio in data 24.6.2022, dunque tempestivamente, ed hanno eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione processuale della
, in quanto cedente del AR credito oggetto di domanda giudiziale, sottolineando che le conclusioni rassegnate dalla società ricorrente nell'atto introduttivo non si riferiscono alla e nel merito hanno eccepito la AR manifesta infondatezza della domanda avanzata da parte ricorrente in virtù del fatto che essi hanno concluso con la società AR in data 3.3.2010 un contratto di compravendita
[...] immobiliare al prezzo pattuito e pagato di € 287.040,00 di cui € 276.000,00 quale imponibile, ed il resto di € 11.040,00 per IVA al 4%, trattandosi di vendita effettuata entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori della Società che ha eseguito nell'immobile oggetto del contratto interventi compresi tra quelli previsti dall'art. 31 comma 1 lett. C), D) ed E) L. n. 457/78 come espressamente indicato nel rogito all'art. 7 e che il trasferimento del diritto si é regolarmente perfezionato con la trascrizione effettuata in data 5.3.2010 per cui la somma di € 11.040,00 che la ricorrente ammette essere stata pagata a titolo di Iva corrisponde esattamente al 4% del prezzo di cessione di € 276.000,00 e quindi pag. 2 di 8 all'aliquota Iva di cui al punto 6 del Cap. 2 della Circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate Affari Giuridici che é pari proprio al 4% ed è applicabile in alternativa a quella ordinaria del 10%, alla cessione di immobili aventi caratteristiche non di lusso ed adibiti a prima casa di abitazione;
rilevato che i resistenti costituiti hanno poi osservato che l'unico elemento con cui la società ricorrente intenderebbe provare la fondatezza della propria pretesa é da rinvenirsi nella fattura n. 2/2010 emessa dalla per l'importo complessivo di € AR 303.600,00, omettendo tuttavia di allegare una circostanza essenziale in ordine alla genesi stessa del credito, ossia il motivo della mancata corrispondenza con l'operazione commerciale per cui era stata emessa, ossia l'applicazione dell'aliquota del 10% in luogo di quella del 4% così come invece pattuita dalle parti, oltre al fatto che la fattura in questione non può essere stata emessa lo stesso giorno della stipula del rogito, ossia il 3.3.2010, in quanto essa indicava l'indirizzo preciso dell'immobile di Roma Via di Grotte di Gregna 186 mentre lo stesso appartamento (ed il posto auto) nell'art. 1 del rogito erano diversamente descritti come facenti parte di un complesso immobiliare sito in Roma “Via di Grotta di Gregna snc” ovvero come privi a quel momento del numero civico;
considerato che
poi i resistenti costituiti hanno rimarcato nel richiedere il risarcimento danni per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. che l'intimazione del pagamento dell'Iva sulla fattura n. 2/2010 é stata loro inviata solo sette anni dopo la vendita, trascurando il fatto che l'Iva era stata regolarmente versata e che la AR
dalla data del rogito non aveva mai agito in giudizio per
[...] il recupero coattivo e, solo dopo la cessione alla Parte_1
del credito dalla stessa vantato nei confronti dei convenuti,
[...] quest'ultima aveva agito al fine di recuperare il credito asseritamente vantato;
rilevato che, all'udienza del 19.7.2022, la Parte_1 ha rinunciato a convenire in giudizio la AR
, nei confronti della quale non aveva proposto domande
[...] nel ricorso introduttivo ed i resistenti ed nulla hanno CP_1 CP_2 osservato in proposito e parte ricorrente ha controdedotto che l'aliquota da applicare alla vendita era quella del 10% in quanto la categoria catastale dell'immobile era A/10 e non ad uso abitativo, per cui non era applicabile l'aliquota agevolata del 4% e che la corretta aliquota risultava dalla fattura ed i resistenti hanno replicato che la compravendita si era conclusa con l'applicazione dell'IVA al 4% e che non era stata dimostrata la categoria catastale A/10 che avrebbe reso inapplicabile l'aliquota agevolata del 4%;”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda della di condanna di Parte_1 CP_1
pag. 3 di 8 ed al pagamento di € 16.560,00 oltre interessi legali e CP_2 rivalutazione monetaria;
ha rigettato la domanda di ed CP_1 CP_2 di condanna della al
[...] Parte_1 risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; ha condannato la
[...]
al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
ed liquidandole in € 2.506,00 per compensi, oltre IVA,
[...] CP_2 CPA e rimborso spese generali del 15%.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “considerato che la domanda di pagamento proposta da
contro
Parte_1 CP_1 ed si fonda sulla fattura n. 2 del 3.3.2010, documento di CP_2 provenienza unilaterale, del complessivo importo di € 303.600,00 di cui € 276.000,00 quale imponibile ed €27.600,00 a titolo di Iva ma tale fattura avente ad oggetto “vendita appartamento in Roma Via di Grotte di Gregna 186 atto notaio di Roma rogito 549 del 03.03.2010” Persona_1 mentre l'atto notarile è afferente all'immobile sito in Roma “Via di Grotta di Gregna snc” così come peraltro la nota di trascrizione dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Territoriale di Roma (All. n. 1 della comparsa di costituzione dei sigg. ed ); CP_1 CP_2 considerato, dunque, che la fattura sulla quale si fonda la domanda giudiziale non può essere considerata in maniera incontrovertibile facente riferimento alla compravendita dell'immobile acquistato dai signori CP_1 ed , poiché l'oggetto dell'atto di compravendita si riferisce ad un CP_2 immobile identificato “senza numero civico” a differenza dei dati contenuti in fattura, i quali si riferiscono ad immobile recante il numero civico
“186”; considerato, altresì, che dell'invio di tale fattura non è stata fornita prova adeguata dalla in virtù del Parte_1 fatto che è stata allegata copia dei cedolini di spedizione ma non copia delle ricevute di ritorno che proverebbero l'effettiva ricezione della fattura da parte dei signori ed (All. n. 2 del ricorso) e che per tali CP_1 CP_2 importi è stata inviata diffida oltre sette anni dopo l'emissione della fattura, ossia in data 27.11.2017 (All. n. 3 del ricorso); considerato che non è contestato, da parte della Parte_1
il versamento, da parte dei signori ed , della somma di
[...] CP_1 CP_2
€ 11.040,00 a titolo di Iva calcolata al 4%; considerato che la società ha invece Parte_1 contestato il mancato pagamento della somma residua pari a € 16.560,00 a titolo di Iva calcolata al 10% ma non ha invece argomentato e dimostrato come l'immobile oggetto di compravendita tra la società AR e i resistenti fosse di categoria A/10 per cui sarebbe Parte_1 inapplicabile l'aliquota agevolata del 4%;
pag. 4 di 8 considerato, dunque, che la richiesta di pagamento avanzata dalla società è priva di fondamento ed il ricorso ex art. Parte_1 702 bis c.p.c. deve essere rigettato;
rilevato che non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dai resistenti ed con riguardo alla condanna al risarcimento del CP_1 CP_2 danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, con la conseguenza che il Giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, circostanze che non sono state allegate o provate dai signori ed , i quali si sono limitati a CP_1 CP_2 richiedere la condanna di una somma di denaro equitativamente determinata in base alla condotta sostanziale e processuale della società ricorrente, al valore della lite ed alla durata del processo senza allegare alcunché a fondamento della richiesta risarcitoria;
rilevato che, in base al principio della soccombenza prevalente, le spese processuali dei resistenti vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in € 2.506,00 per compensi (di cui € 438,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva ed € 1.120,00 per la fase di trattazione, calcolati in misura minima in quanto la causa si è svolta in un'unica udienza e con istruttoria solo documentale e con esclusione dei compensi per la fase decisoria in quanto non sono state depositate memorie conclusive ed aumentate del 30% per la difesa di due parti aventi la stessa posizione processuale e pari ad un aumento di €578,40), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
[...] d'Appello adita, contrariis reiectis: -in riforma dell'ordinanza impugnata, condannare i signori ed , in solido, al CP_1 CP_2 pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 16.560,00 a titolo di IVA residua calcolata nella misura del 10% in relazione alla compravendita di cui è causa e per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino all'effettivo saldo;
-con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Hanno resistito e rassegnando le CP_1 CP_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto confermare l'Ordinanza emessa dal Parte_1 Tribunale di Roma in data 20/07/2022 all'esito del giudizio di primo grado n. R. G. 7644/2022 nonche condannare parte appellante alle spese e pag. 5 di 8 compensi del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15 per cento, Iva e CPA come per Legge””
All'udienza del 26/9/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da Parte_1
contiene tre motivi.
[...]
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui non è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria inerente all'IVA nella misura del 10% applicata alla compravendita di cui è causa”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata l'applicazione alla compravendita dell'iva al 10%, trascurando che la circostanza sarebbe risultata dall'atto di compravendita nella parte in cui all'art. 7 aveva previsto che “l'atto è soggetto ad IVA trattandosi di vendita effettuata entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori dalla società che ha eseguito nell'immobile interventi nell'ambito di quelli previsti dall'art.31, 1 comma lettere c), d) ed e) della Legge n.
5.8.78 n. 457” e che l'art. 127 quinquiesdecies, tabella A, parte III, DPR n.633/1972, avrebbe prescritto l'applicazione dell'aliquota al 10%
“alle cessioni di fabbricati o porzioni sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della Legge 5.8.1978, n.457”. Non soltanto dagli atti sarebbe emersa la prova dell'effettiva tassazione di quella cessione, ma se il Tribunale avesse avuto dubbi in proposito avrebbe dovuto dare la stura ad una istruttoria, e non rigettare la domanda sul presupposto che non fosse stata provata.
Il secondo motivo è intitolato: “Erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la destinazione catastale dell'immobile legittimante la richiesta di pagamento dell'IVA nella misura del 10%.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda sul presupposto che non fosse stata data prova della destinazione catastale dell'immobile ad uso ufficio che legittimava il pagamento dell'IVA al 10%, trascurando che tale destinazione non fosse stata contestata, che l'ordinanza di archiviazione del 17/10/2013 avrebbe dato conto dell'uso ufficio, così come la visura catastale attestante la variazione da ufficio ad abitazione intervenuta soltanto il 21/6/2017.
pag. 6 di 8 Il terzo motivo è intitolato: “Illegittimità ed erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la riferibilità della fattura n.2 del 3.3.2010 alla compravendita di cui è causa”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente negato che la fattura n. 2 del 3/3/2010 si riferisse all'immobile compravenduto per via della mancata corrispondenza tra il numero civico indicato e la mancata attribuzione del numero civico nell'atto di trasferimento, trascurando che la fattura avrebbe indicato il numero di repertorio dell'atto, non potendo non riferirsi all'immobile ceduto.
I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Se è vero che l'art. 127 quinquiesdecies citato prevede l'IVA al 10% per la cessione di immobili che siano stati oggetto degli interventi di recupero e ristrutturazione di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 31 L. n. 457/1978, è altresì vero che sin dal primo grado e CP_1 [...]
hanno contestato che la società venditrice abbia accettato la CP_2 minore IVA del 4%, sul presupposto che la cessione avesse riguardato immobile non di lusso adibito a prima casa di abitazione, in conformità della Circolare Min. Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici – n. 1/E del 02/03/1994, che la prevede in tale misura ridotta del 4%, in alternativa a quella ordinaria del 10 %. La definizione della compravendita con il pagamento dell'IVA al 4%, liberamente e consapevolmente accettato senza riserve in ordine ad un diverso regime fiscale applicabile alla cessione, indica che la società venditrice abbia rinunciato a far valere la diversa aliquota eventualmente applicabile all'immobile non accatastabile come prima casa di abitazione. A nulla rileva, pertanto, che la legge tasserebbe sempre e comunque quelle cessioni con l'aliquota ordinaria del 10%, ovvero che l'immobile ceduto sarebbe stato accatastato fino al 21/6/2017 in categoria A10, incompatibile con la destinazione di prima casa di abitazione. Non vale obiettare che la società venditrice avrebbe emesso, contestualmente alla compravendita, la fattura n. 2 che tassava la cessione con l'IVA al 10%, perché, al di là della equivocità della individuazione dell'immobile o della mancata prova della sua ricezione, resta la circostanza che la stessa ha accettato il diverso pagamento e concluso la compravendita, evidentemente persuasa dell'agevolazione invocata sul presupposto che l'immobile in quel momento privo di classazione incompatibile potesse essere destinato a prima casa di abitazione. Vero è che la società venditrice, dopo aver concordato il trasferimento immobiliare con IVA al 4%, non ha annullato la fattura, che mancava pure di prova del ricevimento, pretendendo una maggiore IVA dopo sette anni dalla compravendita con l'invio della diffida del 27.11.2017.
pag. 7 di 8 § 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e Parte_1 CP_1
contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 14999 del CP_2 20/7/2022 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 [...]
liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 CP_2 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 26/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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