Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 791 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord numero 3703 pubblicata il 30 dicembre 2021 e non notificata, avente a oggetto pagamento di compensi professionali e vertente tra
(cf ), (cf ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(cf ), (cf Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (cf ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(cf ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferdinando Letizia (cf C.F._6
) e Mario Caliendo (cf ), elettivamente C.F._7 C.F._8 domiciliati nello studio dell'Avv. Mario Caliendo in Napoli, Via P. Colletta, 12, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec e;
Email_1 Email_2
appellanti
e
1
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 dicembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni della difesa appellante, la Corte, rilevato che l'istanza di rinvio per bonario componimento, già disposto in data 10 aprile 2024 a seguito di analoga richiesta, non potesse trovare accoglimento, tratteneva la causa in decisione, con concessione del termine ai sensi dell'art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando sulla domanda formulata da CP_1 onde ottenere il pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta in favore dei convenuti - precisamente di redigere una relazione tecnico-patrimoniale sulla consistenza patrimoniale, l'origine e l'evoluzione del patrimonio, così come risultante dagli atti di sequestro emessi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella titolarità della famiglia - respinte tutte le eccezioni sollevate, ritenuto che il compenso fosse stato concordato tra le parti per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico e che il calcolo effettuato dal professionista fosse conforme all'art. 31, n. 1, lett. a) e b), DPR 645/1994, applicata la maggiorazione di cui all'art. 6 e ridotto del 50%, come pattuito, detratto l'acconto ricevuto, condannava , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e al pagamento in favore del professionista dell'importo di € Pt_5 Parte_6
386.233,18, oltre accessori di legge nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso la decisione proponevano appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , con atto di citazione notificato a Parte_4 Parte_5 Parte_6 mezzo pec il 24 febbraio 2022, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Napoli reietta ogni contraria istanza e deduzione così provvedere: Sospendere la pronuncia appellata.
In accoglimento del presente appello annullare e/o riformare integralmente, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza del Tribunale di Napoli Nord Sezione Civile impugnata e pronunciata dal dott. Domenico Vernillo.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione a favore degli
2 avvocati antistatari”.
, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
La Corte, con provvedimento del 20 settembre 2022, ritenuti sussistenti i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283, I comma, cpc, ai fini della concessione della invocata inibitoria, poiché col gravame venivano poste questioni meritevoli di approfondimento e, quanto al periculum, l'elevato importo militava intrinsecamente per la sua sussistenza, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando il processo per la precisazione delle conclusioni.
Il difensore degli appellanti, con istanza del 10 aprile 2024, chiedeva rinvio pendenti trattative di bonario componimento tra le parti e la Corte fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni per il 10 dicembre 2024.
Con note di trattazione scritta per la menzionata udienza, il difensore degli appellanti chiedeva nuovamente rinvio in pendenza di trattative di bonario componimento.
La Corte rilevato che fosse già stato concesso rinvio, con congruo lasso di tempo e che, pertanto, non fosse accoglibile l'istanza di ulteriore rinvio, formulata dalla sola parte appellante, tratteneva la causa in decisione con concessione del termine per il deposito di comparsa conclusionale.
Con istanza del 22 gennaio 2025, il difensore degli appellanti insisteva nuovamente al fine di rimettere il processo sul ruolo e rinviarlo ad altra udienza per la pendenza di trattative tra le parti, istanza che veniva respinta dalla Corte con richiamo alla precedente ordinanza del 13 dicembre 2024, rispetto al cui contenuto, che il Collegio conferma, va aggiunto che la richiesta di rinvio, formulata per la seconda volta, non è corroborata da alcuna documentazione né da adeguati e concreti motivi.
Gli appellanti non depositavano comparsa conclusionale.
La difesa appellante formula sei motivi di gravame così rubricati:
“1) ERROR IN IUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO – ERRORE NELLA
VALUTAZIONE DELLE PROVE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
2229 E SEGG. DEL CC – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697
C.C. – 2702 C.C. – 2717 C.C. – 2720 E SEGG. C.C. – 2727 C.C. E SEGG. – VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 214 E SEGG. DEL C.P.C.;
2) ERROR IN IUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO – ERRORE NELLA
3 VALUTAZIONE DELLE PROVE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
1703 C.C. E SEGG. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1398 C.C. E
1711 C.C. E SEGG. - VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2229 E SEGG. CP_2
DEL CC – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C. – 2702 C.C. –
2717 C.C. – 2720 E SEGG. C.C. – 2727 C.C. E SEGG. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE –
ERRONEITA' DELLA PRONUNCIA APPELLATA;
3) – – Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
APPELLATA IN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA –
[...]
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2222 C.C. E SEGG. – VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2229 E SEGG.;
4) ERROR IN JUDICANDO SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA EX
ART 2956 CC;
5) V. ERROR IN JUDICANDO IN VIOLAZIONE DELL'ART 2233 CC RISPETTO ALLA
ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO DELLA PRESTAZIONE;
6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 299 C.P.C. E SEGG – NULLITA'
DELLA SENTENZA APPELLATA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 161 C.P.C. – RICHIESTA DI RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE EX ART. 354
C.P.C.”
Vanno esaminati per primi i motivi sub 6) e 4), per ragioni di priorità logica.
Con sesto motivo di censura, difatti, gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza per essere il deceduto prima della pubblicazione. CP_1
Per un profilo, il decesso di non è stato neanche documentato in atti. CP_1
La Corte, peraltro, già con ordinanza del 20 settembre 2022, che va confermata, aveva ritenuto l'infondatezza dell'eccezione, in considerazione della mancata dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo.
L'interruzione del processo non è, difatti, automatica e la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata solo dal difensore della parte colpita dall'evento stesso;
in assenza, il giudizio prosegue e gli effetti finali della sentenza si ripercuoteranno nei confronti degli eredi.
Con motivo sub 4), gli appellanti si dolgono del rigetto da parte del primo giudice dell'eccezione di prescrizione presuntiva, rispetto alla quale il Tribunale ha statuito che 4 “non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la “ratio” dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato”.
La decisione è corretta e va confermata.
La difesa appellante è improntata, nel presente grado come nel precedente, a negare l'esistenza del credito, avendo espressamente insistito sulla circostanza che la prestazione della quale si sarebbe avvalso il solo è stata integralmente saldata mediante Parte_1 versamento della somma di € 25.042,oo. Gli altri appellanti hanno addirittura negato, e negano, il conferimento dell'incarico.
Come ben si vede, dunque, la posizione difensiva assunta dai clienti, che contestano sia l'an che il quantum della pretesa, è del tutto incompatibile con l'istituto della prescrizione presuntiva, che presuppone, invece, l'avvenuto pagamento del debito.
Con primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto documentalmente provato il conferimento dell'incarico al professionista nonostante il disconoscimento della scrittura privata e delle sottoscrizioni, a fronte del quale avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione, CP_1 mai formalmente richiesta.
Il Tribunale, sul punto, ha affermato “... il disconoscimento deve essere puntuale ... Si giustifica anche per questo la mancata richiesta di verificazione che incombeva sulla parte attrice, sebbene questa abbia articolato mezzi istruttori specifici e tendenti alla verificazione stessa. Invero, per l'istanza di verificazione non sono necessarie formule sacramentali, risultando talvolta sufficiente anche la semplice prova testimoniale, senza che si esiga l'apertura di un formale procedimento quando vi siano già elementi sufficienti per una pronuncia al riguardo (C. 16383/2017; C. 8272/2012; C. 2411/2005;
C. 12734/2004; C. 890/2003; C. 11437/2002; C. 12976/2001; C. 4036/1995; C. 143/1985;
T. Milano 21.10.2009). A ben vedere, in atti vi sono le procure alla lite rilasciate dalle parti convenute ai difensori. Ebbene, dall'analisi delle firme apposte questo Giudice rileva la perfetta identicità di queste con quelle apposte alle missive racc.te a.r. in valutazione.
Le missive, quindi, sono ritenute sottoscritte dai convenuti ed acquisite”.
La decisione è corretta e va confermata.
Con comparsa di costituzione in primo grado i convenuti hanno dedotto che nessuno di loro aveva mai conosciuto l'attore né gli aveva conferito alcun mandato professionale
5 per iscritto, affermando: “Si impugnano, quindi, le fotocopie prodotte ... sia in relazione al loro contenuto che per quanto riguarda la sottoscrizione” (pag. 9 comparsa).
Successivamente al deposito da parte di , con memoria ex art. 183 n. 2, degli CP_1 atti di conferimento d'incarico unitamente con altra documentazione, la difesa dei convenuti, con terza memoria istruttoria ha affermato: “Si impugna e contesta e disconosce tutta la documentazione ex adverso depositata unitamente alla II memoria ex art. 183 vi co. c.p.c.”.
Per constante e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico e inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (da ultimo Cass. 19850/2024).
In particolare, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'articolo 2719 cc, impone, dunque, che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, richiedendosi l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale
(tra le tante Cass. 37290/2022 e 37186/2022).
È, pertanto, evidente, vieppiù giusta la dichiarazione di , effettuata con memoria CP_1 ai sensi dell'art. 183 n. 1, di volersi avvalere dei detti documenti, che l'assoluta genericità del disconoscimento da parte degli originari convenuti fosse del tutto insufficiente a privare di valore probatorio le scritture, la cui genuinità, quanto alla sottoscrizione, ha anche trovato riscontro negli atti processuali, come rilevato dal Tribunale, in conformità
6 con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Sul punto, tra le tante, Cass. Sez.
Lav. 20533/2023, con la quale la Corte ha riaffermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.
Con secondo motivo di impugnazione gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che fosse stato nominato CP_1 consulente di parte nell'ambito di procedimento penale a oggetto il sequestro dei beni del nucleo familiare, giacché egli sarebbe stato invece sentito quale semplice testimone per illustrare il contenuto della relazione, della cui redazione era stato pacificamente incaricato
(e retribuito) da , non potendo tale ufficio di testimone assurgere a prova del Parte_1 conferimento dell'incarico. Con terzo motivo di censura, connesso al secondo, gli appellanti contestano che l'unica prestazione richiesta al fosse la relazione CP_1 illustrativa redatta nel 2012 e prodotta nell'ambito del procedimento penale, ribadendo che la produzione in giudizio da parte del difensore del detto elaborato non costituirebbe prova che tutti gli appellanti avessero conferito l'incarico al commercialista.
Le doglianze non sono sufficienti a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione di primo grado, del quale non paiono aver colto l'essenza. Il Tribunale ha, difatti, formato il proprio convincimento circa l'avvenuto conferimento dell'incarico di redigere la relazione sulla prova documentale in atti, ovvero l'incarico conferito per iscritto. Il primo giudice ha, altresì, rilevato, ad abundantiam, che aveva anche proseguito la propria CP_1 attività, partecipando alle udienze in qualità di consulente della difesa (non già consulente tecnico di parte), rendendo testimonianza e predisponendo anche un elaborato di compendio in fase di appello, circostanze queste tutte provate per tabulas e rilevate dal primo giudice per respingere le istanze istruttorie formulate dai convenuti, “... attività istruttoria ... superflua alla luce della documentazione acquisita” (pag. 6 sentenza).
Con quinto motivo di gravame, la difesa appellante si duole della circostanza che la somma pretesa da sarebbe esorbitante rispetto alla prestazione fornita. Il CP_1 commercialista doveva, difatti, solo illustrare, fornendo un parere tecnico, l'attività di ricerca e ricostruzione dei redditi degli appellanti sulla scorta di attività peritale svolta dall'agronomo Dott. . Il compenso riconosciuto dal Tribunale sarebbe Per_1
7 sproporzionato rispetto alla prestazione svolta, non ancorato a un accordo scritto sul compenso e la quantificazione non sarebbe in linea con le tariffe professionali.
Il primo giudice non avrebbe accertato se le somme richieste dal commercialista fossero conformi alle tariffe, non ancorandosi a parametri certi e limitandosi a aderire acriticamente alla quantificazione effettuata dal professionista.
Il motivo, che contiene una reiterazione delle difese svolte in primo grado è, con evidenza, infondato.
Il primo giudice, in ordine al quantum, ha, difatti, statuito che l'accordo scritto tra le parti prevedeva come “il compenso per l'espletamento del mandato viene fissato in quello corrispondente all'applicazione della tariffa professionale dei dottori commercialista ex
D.P.R. n. 645 del 10.10.1994, maggiorato ricorrendone i presupposti giusto art. 5 (ndr 6) citato decreto, e ridotta del 50%”.
Il Tribunale ha, poi, analizzato l'attività svolta dal professionista, rilevando che “Sulla scorta della pattuizione a monte, il professionista ha individuato ed indicato il volume di affari per le persone fisiche e per ogni singola società facente capo ai convenuti, calcolandone il relativo compenso in virtù della tariffa professionale richiamata nei patti, di cui al D.P.R. 10.10.1994 n. 645, art, 31, n. 1, lett. A) e b); così per la famiglia un Pt_1 complessivo di € 2.153.900,00; per la € 13.489.460,00; per Controparte_6 CP_7
€ 4.318.307,00; per € 9.779.049,00; per €
[...] Controparte_8 Controparte_9
166.872,00; per € 10.154.618,00. Poi indica i valori del patrimonio Controparte_10 immobiliare accertato: valore complessivo di costruzione € 1.218.838,00; valore complessivo compravendite notarili € 1.822.326,00. Indica, ancora l'accertata capacità di spesa residua cumulata per i sigg. e per l'ammontare di € Parte_1 Parte_3
4.065.413,00 ed infine, le varie professionali”.
Il giudice, dunque, sulla scorta dei richiamati parametri di cui all'art. 31, i quali prevedono che gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati a percentuale, per scaglioni, sul valore della pratica e sull'ammontare dei singoli beni, ha ritenuto che: “L'importo a tariffa ammonta a complessivi € 411.233,18; con la maggiorazione del 100% ex art. 6 del D.P.R. 645/94 si giunge ad un ammontare di € 822,466,36; sottraendo il 50% come da pattuizione (€
411.233.18) si arriva ad un compenso complessivo pari ad € 411.233.18, ai quali va 8 detratto l'anticipazione ricevuta per € 25,000.00 (come da fattura nr. 22 del 12.09.2012) con un importo definitivo ad avere di € 386.233,18.
L'attività professionale espletata appare congrua alla complessità dell'incarico ed al tenore dei provvedimenti di sequestro dell'Autorità Giudiziaria. Orbene, vista la natura e
l'entità della prestazione, il contenuto della pattuizione in via predeterminata e certa del compenso, questo Giudice ritiene di aderire al calcolo presentato dalla parte attrice, ritenendolo congruo e rispettoso dei patti e della tariffa professionale e liquida all'attore la somma richiesta di € 386.233,18, e non € 388.733,18, come indicato nell'atto introduttivo del giudizio, perché somma non rispondente ed in linea con lo sviluppo ex lege del compenso”.
Il primo giudice, pertanto, a differenza di quanto genericamente argomentato dalla difesa appellante, ha puntualmente esaminato l'attività svolta dal professionista, afferente, tra l'altro, alla ricostruzione dei redditi e patrimonio del nucleo familiare per diversi decenni, il valore della pratica e dei beni oggetto di relazione e li ha raffrontati alle previsioni tariffarie, riducendo, seppur di poco, il compenso richiesto.
A fronte di tale puntuale motivazione i rilievi critici svolti nel presente grado sono del tutto insufficienti minare la solidità della decisione, mancando qualsiasi specifica critica rispetto alla correttezza, in concreto, dei parametri applicati dal giudice, corrispondenti al patto sul compenso e alle previsioni tariffarie.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio, nel quale l'appellato è rimasto contumace.
Al rigetto totale del gravame consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord numero 3703 pubblicata il 30 dicembre 2021, proposto da , Parte_1 [...]
, , e nei Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 confronti di , così dispone: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
9 2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater,
Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
10