Articolo 1531 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1531.

(Interessi, dividendi e diritto di voto).

Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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