Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1531.
(Interessi, dividendi e diritto di voto).
Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.
(Interessi, dividendi e diritto di voto).
Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.
Commentari • 16
- 1. Qualificazione del contratto, distinzione tra preliminare e vendita obbligatoriaAccesso limitatoLuisa D'Alessio · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007 · 18.587843
Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2007, n. 15957Provvedimento: […] 2.e. pur trattandosi di vendita a termine di titoli di credito, in cui gli effetti della pendenza del termine erano regolati dagli artt.1531 - 1534 c.c., senza però che da tali norme fosse regolato il diritto di recesso, doveva escludersi che a tale diritto si applicasse la disciplina del diritto d'opzione, riservato al compratore e l'anticipazione degli effetti di cui all'art. 1531 c.c, tenuto conto della diversa natura del diritto di opzione, di natura patrimoniale, […] n. 6, applicabile nella specie "ratione temporis") - a differenza del diritto di opzione e degli altri diritti presi in considerazione dagli artt. 1531 ss. c.c. - non passa immediatamente in capo al compratore, […]Leggi di più...
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