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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/10/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1878/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
ND AR – Presidente
Alessandra Pesci – Giudice
MA HI – Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso presentato da
, Parte_1
con l'avv. CORASANITI MARIAROSA
contro
, Controparte_1
con l'avv. BUSOLIN CHIARA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
1 I coniugi concludono come da verbale del 7.10.25.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in data 11/10/2014.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 7/10/2025 hanno confermato la loro volontà di divorziare.
All'udienza di comparizione delle parti inoltre i coniugi, anche alla luce delle difficoltà
in cui il resistente attualmente versa, hanno raggiunto un accordo quanto al regime di
Per_ affidamento della figlia nei termini riportati a verbale, che in questa sede deve intendersi integralmente richiamato.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità,
intervenuto il P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/10/2014 da Parte_2
[...] n. a ROMA (RM) il 26/05/1985 e n. a Parte_1 Controparte_1
VE (VE) il 24/10/1982 e trascritto al n. 98, Parte 1, Anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
La figlia minore viene affidata in maniera super esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa;
dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
Dispone che le visite tra padre e figlia si svolgano un pomeriggio a settimana, a casa della madre ed in presenza della stessa;
Dispone che il padre contribuisca, in favore della figlia, con la somma di 250 euro al mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie devono essere divise al 50% come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
L'Assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre.
Spese di giudizio compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 7/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA HI ND AR
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